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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 13/12/2024, n. 1247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1247 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
RG 3302/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli - presidente rel. dott. Damiano Dazzi - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 3302/2023, promosso da
(C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti BARONI CLEMENTINA e D'ANNA VINCENZA presso il cui studio sito in Reggio Emilia, via Cecati 1/1 è elettivamente domiciliato contro
(C.F. CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dagli avv.ti FAVA GIOVANNA e FAVA ELISA presso il cui studio sito in Reggio Emilia, via della Veza n. 3 è elettivamente domiciliata
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento figli minori
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di p.c. depositati rispettivamente in data 27 e 26 settembre 2024.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il procedimento riguarda le modalità di affidamento e mantenimento dei minori e , entrambi nati a Reggio Emilia in Per_1 Persona_2 data 16.04.2020; tali condizioni sono allo stato regolate dal decreto provvisorio emesso dal Tribunale per i Minorenni di Bologna in data 24.03.2022 con il quale i minori sono stati affidati al competente Servizio Sociale ed è stato demandato al Servizio medesimo compito di supporto e vigilanza nonché la regolamentazione degli incontri tra il padre ed i figli minori.
Tale provvedimento - scaturito da una segnalazione della pediatra dei minori al Servizio Sociale - era stato emesso alla luce della conflittualità tra i genitori, della fatica di entrambi nella gestione dei figli, dei procedimenti penali in essere tra gli stessi, originati da reciproche denunce.
Con l'odierno ricorso il fermo l'affido dei figli al servizio Pt_1
Sociale, ha chiesto di poter gestire i minori con maggiore autonomia e con le tempistiche proposte nelle conclusioni (week end alternati, l'accompagnamento a scuola al mattino nonché il mercoledì con pernottamento); ha chiesto altresì che la contribuzione a proprio carico per il mantenimento dei figli venga prevista in € 250,00 mensili (€ 125,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno delle domande il ricorrente ha allegato e dettagliato numerosi episodi della storia di coppia (che si protrae da circa 20 anni) quali le vicende abitative susseguitesi nel tempo ed i procedimenti penali reciprocamente intentati, dai quali si desume una litigiosità mai sopita, acutizzatasi in seguito alla nascita dei figli, che ha determinato l'intervento del Tribunale per i Minorenni e la presa in carico da parte del servizio Sociale. Quanto alle questioni economiche il ricorrente ha sostenuto di essere stato “costretto” dalla resistente, dopo la nascita dei figli, a sottoscrivere una dichiarazione (in atti – doc. n 3 parte resistente) con la quale assumeva l'impegno di contribuire al mantenimento dei minori con la somma mensile di € 450,00, nonché di essersi gravemente indebitato – sempre asseritamente “per assecondare le minacce ed i voleri della sig.ra
– e di non essere più in grado di versare tale somma. CP_1
Costituitasi in giudizio ha contestato quanto dedotto in CP_1 ricorso respingendo la tesi secondo la quale avrebbe costretto il ricorrente a sottoscrivere l'impegno economico di cui sopra;
ha evidenziato le condotte aggressive, offensive e minacciose tenute dal che hanno dato Pt_1 origine al procedimento penale nei confronti di quest'ultimo e ne ha sostenuto l'inidoneità genitoriale;
ha riferito che l'abitazione del ricorrente non sarebbe idonea alla permanenza dei minori giacché di dimensioni ridotte e con la presenza della nuova compagna del ricorrente;
ha riferito che il terrebbe condotte ostruzionistiche ed ha chiesto che venga Pt_1 mantenuto l'attuale regime di visite regolate dal Servizio Sociale;
sotto il profilo economico ha chiesto che il contribuisca al mantenimento Pt_1 dei minori con la somma mensile di € 450,00 oltre al 50% delle spese straordinarie..
Nel corso della prima udienza, in data 14.12.2023, si confermava l'accordo delle parti per il percepimento da parte della madre dell'intera cifra dell'assegno unico nonché il mantenimento della regolamentazione degli incontri tra il padre e i minori in capo al Servizio sociale;
non si trovava per contro un accordo sulle questioni economiche.
Con successiva ordinanza emessa il 20.12.2023 ai sensi dell'art. 473 bis n. 22 c.p.c., venivano dunque confermati i provvedimenti in essere con riguardo ad affidamento e collocamento dei minori, ed esercizio del diritto di visita;
veniva altresì posto a carico del padre l'onere di contribuire al mantenimento dei minori con la somma mensile di € 350,00 in considerazione della sostanziale equiparazione dei redditi delle parti e del percepimento da parte della madre della somma di € 220,000 mensili a titolo di assegno unico;
contestualmente veniva demandato incarico al Servizio sociale di relazionare sulla situazione del nucleo e sull'andamento degli incontri tra il padre ed i figli, alla luce della richiesta del sig. Pt_1 di poter trascorrere più tempo con i minori.
Il Servizio depositava due distinte relazioni, l'una in data 13-20.03.2024 e l'altra in data 09.09.2024 nelle quali dava atto di una sostanziale capacità accuditiva da parte di entrambi i genitori nonché della idoneità di entrambi gli habitat familiari ad accogliere i minori;
si riferiva di una minore litigiosità tra le parti e degli sforzi per contenere il più possibile le occasioni di scontro e per accordarsi in autonomia per la gestione dei minori;
si dava atto dell'introduzione presso entrambe le abitazioni di un Servizio di educativa domiciliare.
“Entrambi i genitori riferiscono che seppure la comunicazione tra loro è riconducibile in prevalenza ad accordi sulla gestione dei figli orari impegni eventi imprevisti sono comunque riusciti ad accordarsi recentemente in varie circostanze il signor cerca di essere sempre presente per i suoi figli Pt_1 si interessa della loro cura personale dichiara di volersene prendere cura sempre di più non solo sul piano materiale ma anche e soprattutto educativo la signora appare più consapevole della necessità di tutelare i suoi CP_1 figli dal coinvolgimento in litigi e conflitti e dichiara di avere un atteggiamento di collaborazione verso gli accordi e le proposte avanzate dal padre […] i minori sono apparsi nella norma e molto curati nell'aspetto dal contatto con la scuola materna frequentata dai bambini i minori risultano frequentare con regolarità e non presentano comportamenti problematici” (Relazione Servizi 13.03.2024)
“Entrambi i genitori hanno mostrato un atteggiamento disponibile ed hanno aderito in modo collaborante nel tempo si sono mostrati in grado di cambiare e di adattarsi alle esigenze sollecitate dalle diverse tappe evolutive dei figli attivando le proprie risorse personali hanno manifestato di saper fornire protezione fisica sicurezza vicinanza porsi come base sicura di accudimento i genitori dimostrano di possedere le competenze per affiancare i bambini nello sviluppo di capacità di regolazione dei propri stati emotivi gli elementi di conflittualità della coppia genitoriale mitigati negli ultimi tempi hanno permesso una condivisione più serena di aspetti inerenti la gestione della quotidianità dei figli ma talora possono interferire su questo aspetto” (Relazione psicologa – 19.03.2024)
“Riguardo ai periodi di vacanze estive i genitori hanno dichiarato di esserti accordati sulle settimane e sulle attività da fare […] entrambi riportano di non avere mai discusso in tale periodo […] è stata definita la data per il battesimo dei due figli e il padre riporta che è stato seguito insieme alla madre il percorso di iniziazione cristiana dei due bambini […] dal report di servizio di educativa domiciliare non sono emersi segnali di cambiamento rilevante nei bambini che anzi, attraverso il gioco, le modalità di relazione tra i fratelli e tra loro e l'educatrice mostrano uno sviluppo psicofisico nella norma. […] L'intervento di educativa domiciliare è attivo al momento solo presso la madre il padre dei minori nonostante la diversa indicazione del servizio ha voluto infatti interrompere il supporto domiciliare dichiarando di non volere più aiuti nella gestione dei suoi figli è stato pertanto possibile sperimentare un tempo maggiore che egli trascorre con i suoi figli in autonomia […] E' stato rilevato tanto dai colloqui con le parti quanto dalla lettura dei report di educativa domiciliare che la pregressa condizione di conflitto tra i due genitori ha assunto una forma di maggior contenimento e gestibilità pare da parte di entrambi dai racconti di ciascun genitore emerge come ciascuno di loro stia mettendo in campo delle strategie per evitare il conflitto la madre dichiara di essere più accomodante col padre così come anche quest'ultimo sostiene di essere più indulgente verso la madre dei suoi figli” . (Relazione Servizi 09.09.2024)
Alla successiva udienza del 19.09.2024 il padre confermava una diminuzione della conflittualità mentre la madre riferiva che ciò non corrispondeva esattamente al vero;
veniva riferita inoltre la pendenza di procedura esecutiva intentata dalla nei confronti del la CP_1 Pt_1 causa veniva quindi rinviata per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 473 bis n. 28 c.p.c. all'udienza del 26.11.2024 con termini di legge per p.c. comparse e repliche.
Nel successivo foglio di precisazione delle conclusioni il ricorrente reiterava le richieste, anche istruttorie, già formulate nel ricorso introduttivo;
la resistente chiedeva la rimessione in istruttoria (richiamando le richieste istruttorie già formulate in comparsa di costituzione e risposta), che venisse disposto l'affidamento esclusivo in proprio favore o, in subordine, che venisse mantenuto l'affido al Servizio e che venisse confermata la contribuzione a carico del padre nella somma di euro 350,00 mensili già disposta con i provvedimenti temporanei e urgenti o in subordine aumentata ad euro 450,00.
Nei successivi atti (comparse conclusionali, memorie di replica, note scritte sostitutive dell'ultima udienza) entrambe le parti, nonostante le conclusioni sostanzialmente positive del Servizio sociale che descrivono un miglioramento dei rapporti ed una diminuzione della conflittualità, hanno riproposto le rispettive accuse e recriminazioni già lungamente svolte negli atti introduttivi e reiterate in corso di causa.
In particolare il ricorrente ha sostenuto che la terrebbe un CP_1 atteggiamento ostruzionistico, riportando alcuni accadimenti intervenuti nel mese di settembre 2024 (asserito rifiuto della resistente a consegnargli i figli nel week end di spettanza) ed ha chiesto che la stessa venga ammonita dal Tribunale;
ha riferito che durante la permanenza presso la madre i minori non sarebbero adeguatamente accuditi poiché lasciati con il nipote della affetto da disabilità psichica;
sotto il profilo economico ha CP_1 evidenziato di essere sottoposto a due pignoramenti da parte della resistente nonché di avere chiesto l'intestazione a proprio nome di una delle rette scolastiche dei figli.
Quanto alla resistente la stessa ha sostenuto l'inidoneità genitoriale del alla luce del patteggiamento da questi concordato nel Pt_1 procedimento penale a suo carico (ove risulta condannato in data 19.03.2024 alla pena di anni due di reclusione per il reato di cui all'art. 612 bis co. 2 c.p. – atti persecutori, aggravati – doc. 32 parte resistente), del fatto che il medesimo sta seguendo un percorso per uomini maltrattanti, del rifiuto dell'educativa domiciliare proposta dal Servizio, del permanere di contrasti tra le parti, della presenza presso l'abitazione del di Pt_1 persona di sesso femminile con la quale egli non ha mai chiarito in che relazione sia ma con la quale è ragionevole ritenere che suddivida le spese di casa.
2.Ritiene il Collegio che vada confermato l'affidamento dei minori al Servizio Sociale già disposto dal Tribunale per i Minorenni, alla luce dell'annosa vicenda di conflitto della coppia genitoriale, confermata da entrambe le parti negli atti conclusivi ove, nonostante le conclusioni del Servizio – sostanzialmente positive –, nuovamente si riferiscono atteggiamenti ostruzionistici rispettivamente assunti e si reiterano accuse e recriminazioni già presenti negli atti introduttivi, come se di fatto nessun cambiamento fosse intervenuto.
Dalla lettura di tali atti, invero, si desume come la conflittualità tra le parti ed il reciproco discredito impediscano una serena gestione della prole minore e l'assunzione di decisioni condivise nell'interesse dei figli, ciò che è alla base dell'affidamento condiviso.
Quanto al collocamento dei minori, esso va mantenuto presso la madre, come del resto richiesto da entrambe le parti.
Le modalità per l'esercizio del diritto di visita da parte del padre vanno mantenute in capo al Servizio Sociale, stante la difficoltà di relazione tra i genitori come sopra evidenziata e la frequenza con la quale nascono contrasti tra i medesimi proprio in ordine alla gestione dei figli (si veda l'ultimo episodio riferito in atti relativo al settembre 2024); nello svolgimento di tale compito il Servizio, se ritenuto opportuno, continuerà ad avvalersi dell' educativa domiciliare presso le abitazioni di entrambi i genitori e, valutato l'interesse dei minori, ad ampliare la loro permanenza presso il padre nell'ottica di dare attuazione al principio di bigenitorialità.
In capo al Servizio affidatario vanno mantenuti altresì compiti di monitoraggio, mediazione e vigilanza, stante la difficile relazione tra le parti e la difficoltà di comunicazione già evidenziata.
3. Con riguardo alle questioni economiche non si ritiene di discostarsi da quanto stabilito con i provvedimenti temporanei ed urgenti, non essendo emerse in corso di causa circostanze nuove che impongano una diversa valutazione dei criteri di cui all'art. 337 ter, quarto comma c.c.
Con riguardo in particolare alle deduzioni del ricorrente si rileva come egli non possa addurre, a sostegno della richiesta di un minor contributo, la presenza di due pignoramenti a suo carico, posto che gli stessi, derivando da inadempimenti relativi proprio alla mancata contribuzione in favore dei figli, sono a lui ascrivibili e non possono evidentemente essere computati ai fini che qui interessano.
E nemmeno rileva la dedotta intestazione al medesimo di una Pt_1 delle due rette della scuola materna frequentata dai figli posto che – stante la suddivisione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori – l'intestazione e la corresponsione delle rette rileva solo ai fini dei conteggi interni di dare/avere tra le parti e non certo nella quantificazione del contributo al mantenimento.
Va valorizzata per contro la circostanza della coabitazione del Pt_1 con la sig.ra che il Servizio riferisce essere la compagna del Pt_2 ricorrente, con la quale egli, ragionevolmente, divide le spese per il ménage familiare.
Alla luce di quanto sopra, considerato altresì
- la sostanziale equiparazione dei redditi delle parti risultanti dalle dichiarazioni in atti (ultima depositata mod. 730/2023) dalle quali si desume un reddito medio netto (reddito complessivo detratta l'imposta netta) pari a circa € 20.000,00 annui e dunque circa € 1.700,00 mensili
- l'esborso mensile di circa € 300,00 a carico di entrambe le parti, corrispondente per la al canone di locazione e per il CP_1 Pt_1 alla rata di rientro del mutuo ipotecario,
- la permanenza dei minori presso il padre di due week end al mese oltre a uno o due giorni infrasettimanali,
- l'età dei minori, oggi di anni 4 ½
- la percezione da parte della dell'intera cifra dell'assegno unico CP_1 attualmente ammontante ad € 220,00 mensili pare congruo, in applicazione dei criteri di cui all'art. 337 ter, quarto comma c.c., confermare la determinazione del contributo a carico di nella misura di € 350,00 mensili (€ 175,00 a figlio), oltre Parte_1 al 50% delle spese straordinarie.
Le spese di lite, in ragione dell'esito della stessa, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) I minori e , entrambi nati a Reggio Emilia Per_1 Persona_2 in data 16.04.2020, sono affidati al competente Servizio Sociale e collocati anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione della madre;
2) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli con le tempistiche e le modalità stabilite dal Servizio Sociale che avrà cura di dare attuazione al principio di bigenitorialità avuto riguardo in ogni caso al preminente interesse dei minori, con facoltà di rimodulare in itinere il calendario proposto alla luce della rispondenza e delle esigenze di questi ultimi.
3) Il Servizio Sociale manterrà compiti di vigilanza e monitoraggio sul nucleo familiare, mediando tra i genitori in caso di contrasti sull'attuazione del Calendario di frequentazione e/o su decisioni riguardanti i figli;
manterrà attivo inoltre, se ritenuto opportuno nell'interesse dei minori, il Servizio di educativa domiciliare.
4) Si prescrive ad entrambi i genitori di attenersi scrupolosamente alle indicazioni che verranno fornite dagli operatori del Servizio
5) con decorrenza dalla data della domanda, Parte_1 contribuirà al mantenimento dei figli mediante versamento in favore della madre della somma mensile di € 350,00 (€ CP_1 175,00 per ciascun figlio), da versarsi entro il giorno 10 di ciascun mese;
egli contribuirà altresì nella misura del 50 % alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli ed individuate secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia (Protocollo 13.06.2023); il relativo conguaglio avverrà mensilmente dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa
6) L'assegno unico universale erogato dall' , stante l'accordo CP_2 intercorso in tal senso, verrà percepito per intero dalla resistente.
7) Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
8) Si dispone la comunicazione della presente Sentenza a cura della Cancelleria al Servizio Sociale (Reggio Emilia – Polo Ovest)
Così deciso nella camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 05.12.2024
Il presidente est.
Francesco Parisoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli - presidente rel. dott. Damiano Dazzi - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 3302/2023, promosso da
(C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti BARONI CLEMENTINA e D'ANNA VINCENZA presso il cui studio sito in Reggio Emilia, via Cecati 1/1 è elettivamente domiciliato contro
(C.F. CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dagli avv.ti FAVA GIOVANNA e FAVA ELISA presso il cui studio sito in Reggio Emilia, via della Veza n. 3 è elettivamente domiciliata
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento figli minori
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di p.c. depositati rispettivamente in data 27 e 26 settembre 2024.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il procedimento riguarda le modalità di affidamento e mantenimento dei minori e , entrambi nati a Reggio Emilia in Per_1 Persona_2 data 16.04.2020; tali condizioni sono allo stato regolate dal decreto provvisorio emesso dal Tribunale per i Minorenni di Bologna in data 24.03.2022 con il quale i minori sono stati affidati al competente Servizio Sociale ed è stato demandato al Servizio medesimo compito di supporto e vigilanza nonché la regolamentazione degli incontri tra il padre ed i figli minori.
Tale provvedimento - scaturito da una segnalazione della pediatra dei minori al Servizio Sociale - era stato emesso alla luce della conflittualità tra i genitori, della fatica di entrambi nella gestione dei figli, dei procedimenti penali in essere tra gli stessi, originati da reciproche denunce.
Con l'odierno ricorso il fermo l'affido dei figli al servizio Pt_1
Sociale, ha chiesto di poter gestire i minori con maggiore autonomia e con le tempistiche proposte nelle conclusioni (week end alternati, l'accompagnamento a scuola al mattino nonché il mercoledì con pernottamento); ha chiesto altresì che la contribuzione a proprio carico per il mantenimento dei figli venga prevista in € 250,00 mensili (€ 125,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno delle domande il ricorrente ha allegato e dettagliato numerosi episodi della storia di coppia (che si protrae da circa 20 anni) quali le vicende abitative susseguitesi nel tempo ed i procedimenti penali reciprocamente intentati, dai quali si desume una litigiosità mai sopita, acutizzatasi in seguito alla nascita dei figli, che ha determinato l'intervento del Tribunale per i Minorenni e la presa in carico da parte del servizio Sociale. Quanto alle questioni economiche il ricorrente ha sostenuto di essere stato “costretto” dalla resistente, dopo la nascita dei figli, a sottoscrivere una dichiarazione (in atti – doc. n 3 parte resistente) con la quale assumeva l'impegno di contribuire al mantenimento dei minori con la somma mensile di € 450,00, nonché di essersi gravemente indebitato – sempre asseritamente “per assecondare le minacce ed i voleri della sig.ra
– e di non essere più in grado di versare tale somma. CP_1
Costituitasi in giudizio ha contestato quanto dedotto in CP_1 ricorso respingendo la tesi secondo la quale avrebbe costretto il ricorrente a sottoscrivere l'impegno economico di cui sopra;
ha evidenziato le condotte aggressive, offensive e minacciose tenute dal che hanno dato Pt_1 origine al procedimento penale nei confronti di quest'ultimo e ne ha sostenuto l'inidoneità genitoriale;
ha riferito che l'abitazione del ricorrente non sarebbe idonea alla permanenza dei minori giacché di dimensioni ridotte e con la presenza della nuova compagna del ricorrente;
ha riferito che il terrebbe condotte ostruzionistiche ed ha chiesto che venga Pt_1 mantenuto l'attuale regime di visite regolate dal Servizio Sociale;
sotto il profilo economico ha chiesto che il contribuisca al mantenimento Pt_1 dei minori con la somma mensile di € 450,00 oltre al 50% delle spese straordinarie..
Nel corso della prima udienza, in data 14.12.2023, si confermava l'accordo delle parti per il percepimento da parte della madre dell'intera cifra dell'assegno unico nonché il mantenimento della regolamentazione degli incontri tra il padre e i minori in capo al Servizio sociale;
non si trovava per contro un accordo sulle questioni economiche.
Con successiva ordinanza emessa il 20.12.2023 ai sensi dell'art. 473 bis n. 22 c.p.c., venivano dunque confermati i provvedimenti in essere con riguardo ad affidamento e collocamento dei minori, ed esercizio del diritto di visita;
veniva altresì posto a carico del padre l'onere di contribuire al mantenimento dei minori con la somma mensile di € 350,00 in considerazione della sostanziale equiparazione dei redditi delle parti e del percepimento da parte della madre della somma di € 220,000 mensili a titolo di assegno unico;
contestualmente veniva demandato incarico al Servizio sociale di relazionare sulla situazione del nucleo e sull'andamento degli incontri tra il padre ed i figli, alla luce della richiesta del sig. Pt_1 di poter trascorrere più tempo con i minori.
Il Servizio depositava due distinte relazioni, l'una in data 13-20.03.2024 e l'altra in data 09.09.2024 nelle quali dava atto di una sostanziale capacità accuditiva da parte di entrambi i genitori nonché della idoneità di entrambi gli habitat familiari ad accogliere i minori;
si riferiva di una minore litigiosità tra le parti e degli sforzi per contenere il più possibile le occasioni di scontro e per accordarsi in autonomia per la gestione dei minori;
si dava atto dell'introduzione presso entrambe le abitazioni di un Servizio di educativa domiciliare.
“Entrambi i genitori riferiscono che seppure la comunicazione tra loro è riconducibile in prevalenza ad accordi sulla gestione dei figli orari impegni eventi imprevisti sono comunque riusciti ad accordarsi recentemente in varie circostanze il signor cerca di essere sempre presente per i suoi figli Pt_1 si interessa della loro cura personale dichiara di volersene prendere cura sempre di più non solo sul piano materiale ma anche e soprattutto educativo la signora appare più consapevole della necessità di tutelare i suoi CP_1 figli dal coinvolgimento in litigi e conflitti e dichiara di avere un atteggiamento di collaborazione verso gli accordi e le proposte avanzate dal padre […] i minori sono apparsi nella norma e molto curati nell'aspetto dal contatto con la scuola materna frequentata dai bambini i minori risultano frequentare con regolarità e non presentano comportamenti problematici” (Relazione Servizi 13.03.2024)
“Entrambi i genitori hanno mostrato un atteggiamento disponibile ed hanno aderito in modo collaborante nel tempo si sono mostrati in grado di cambiare e di adattarsi alle esigenze sollecitate dalle diverse tappe evolutive dei figli attivando le proprie risorse personali hanno manifestato di saper fornire protezione fisica sicurezza vicinanza porsi come base sicura di accudimento i genitori dimostrano di possedere le competenze per affiancare i bambini nello sviluppo di capacità di regolazione dei propri stati emotivi gli elementi di conflittualità della coppia genitoriale mitigati negli ultimi tempi hanno permesso una condivisione più serena di aspetti inerenti la gestione della quotidianità dei figli ma talora possono interferire su questo aspetto” (Relazione psicologa – 19.03.2024)
“Riguardo ai periodi di vacanze estive i genitori hanno dichiarato di esserti accordati sulle settimane e sulle attività da fare […] entrambi riportano di non avere mai discusso in tale periodo […] è stata definita la data per il battesimo dei due figli e il padre riporta che è stato seguito insieme alla madre il percorso di iniziazione cristiana dei due bambini […] dal report di servizio di educativa domiciliare non sono emersi segnali di cambiamento rilevante nei bambini che anzi, attraverso il gioco, le modalità di relazione tra i fratelli e tra loro e l'educatrice mostrano uno sviluppo psicofisico nella norma. […] L'intervento di educativa domiciliare è attivo al momento solo presso la madre il padre dei minori nonostante la diversa indicazione del servizio ha voluto infatti interrompere il supporto domiciliare dichiarando di non volere più aiuti nella gestione dei suoi figli è stato pertanto possibile sperimentare un tempo maggiore che egli trascorre con i suoi figli in autonomia […] E' stato rilevato tanto dai colloqui con le parti quanto dalla lettura dei report di educativa domiciliare che la pregressa condizione di conflitto tra i due genitori ha assunto una forma di maggior contenimento e gestibilità pare da parte di entrambi dai racconti di ciascun genitore emerge come ciascuno di loro stia mettendo in campo delle strategie per evitare il conflitto la madre dichiara di essere più accomodante col padre così come anche quest'ultimo sostiene di essere più indulgente verso la madre dei suoi figli” . (Relazione Servizi 09.09.2024)
Alla successiva udienza del 19.09.2024 il padre confermava una diminuzione della conflittualità mentre la madre riferiva che ciò non corrispondeva esattamente al vero;
veniva riferita inoltre la pendenza di procedura esecutiva intentata dalla nei confronti del la CP_1 Pt_1 causa veniva quindi rinviata per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 473 bis n. 28 c.p.c. all'udienza del 26.11.2024 con termini di legge per p.c. comparse e repliche.
Nel successivo foglio di precisazione delle conclusioni il ricorrente reiterava le richieste, anche istruttorie, già formulate nel ricorso introduttivo;
la resistente chiedeva la rimessione in istruttoria (richiamando le richieste istruttorie già formulate in comparsa di costituzione e risposta), che venisse disposto l'affidamento esclusivo in proprio favore o, in subordine, che venisse mantenuto l'affido al Servizio e che venisse confermata la contribuzione a carico del padre nella somma di euro 350,00 mensili già disposta con i provvedimenti temporanei e urgenti o in subordine aumentata ad euro 450,00.
Nei successivi atti (comparse conclusionali, memorie di replica, note scritte sostitutive dell'ultima udienza) entrambe le parti, nonostante le conclusioni sostanzialmente positive del Servizio sociale che descrivono un miglioramento dei rapporti ed una diminuzione della conflittualità, hanno riproposto le rispettive accuse e recriminazioni già lungamente svolte negli atti introduttivi e reiterate in corso di causa.
In particolare il ricorrente ha sostenuto che la terrebbe un CP_1 atteggiamento ostruzionistico, riportando alcuni accadimenti intervenuti nel mese di settembre 2024 (asserito rifiuto della resistente a consegnargli i figli nel week end di spettanza) ed ha chiesto che la stessa venga ammonita dal Tribunale;
ha riferito che durante la permanenza presso la madre i minori non sarebbero adeguatamente accuditi poiché lasciati con il nipote della affetto da disabilità psichica;
sotto il profilo economico ha CP_1 evidenziato di essere sottoposto a due pignoramenti da parte della resistente nonché di avere chiesto l'intestazione a proprio nome di una delle rette scolastiche dei figli.
Quanto alla resistente la stessa ha sostenuto l'inidoneità genitoriale del alla luce del patteggiamento da questi concordato nel Pt_1 procedimento penale a suo carico (ove risulta condannato in data 19.03.2024 alla pena di anni due di reclusione per il reato di cui all'art. 612 bis co. 2 c.p. – atti persecutori, aggravati – doc. 32 parte resistente), del fatto che il medesimo sta seguendo un percorso per uomini maltrattanti, del rifiuto dell'educativa domiciliare proposta dal Servizio, del permanere di contrasti tra le parti, della presenza presso l'abitazione del di Pt_1 persona di sesso femminile con la quale egli non ha mai chiarito in che relazione sia ma con la quale è ragionevole ritenere che suddivida le spese di casa.
2.Ritiene il Collegio che vada confermato l'affidamento dei minori al Servizio Sociale già disposto dal Tribunale per i Minorenni, alla luce dell'annosa vicenda di conflitto della coppia genitoriale, confermata da entrambe le parti negli atti conclusivi ove, nonostante le conclusioni del Servizio – sostanzialmente positive –, nuovamente si riferiscono atteggiamenti ostruzionistici rispettivamente assunti e si reiterano accuse e recriminazioni già presenti negli atti introduttivi, come se di fatto nessun cambiamento fosse intervenuto.
Dalla lettura di tali atti, invero, si desume come la conflittualità tra le parti ed il reciproco discredito impediscano una serena gestione della prole minore e l'assunzione di decisioni condivise nell'interesse dei figli, ciò che è alla base dell'affidamento condiviso.
Quanto al collocamento dei minori, esso va mantenuto presso la madre, come del resto richiesto da entrambe le parti.
Le modalità per l'esercizio del diritto di visita da parte del padre vanno mantenute in capo al Servizio Sociale, stante la difficoltà di relazione tra i genitori come sopra evidenziata e la frequenza con la quale nascono contrasti tra i medesimi proprio in ordine alla gestione dei figli (si veda l'ultimo episodio riferito in atti relativo al settembre 2024); nello svolgimento di tale compito il Servizio, se ritenuto opportuno, continuerà ad avvalersi dell' educativa domiciliare presso le abitazioni di entrambi i genitori e, valutato l'interesse dei minori, ad ampliare la loro permanenza presso il padre nell'ottica di dare attuazione al principio di bigenitorialità.
In capo al Servizio affidatario vanno mantenuti altresì compiti di monitoraggio, mediazione e vigilanza, stante la difficile relazione tra le parti e la difficoltà di comunicazione già evidenziata.
3. Con riguardo alle questioni economiche non si ritiene di discostarsi da quanto stabilito con i provvedimenti temporanei ed urgenti, non essendo emerse in corso di causa circostanze nuove che impongano una diversa valutazione dei criteri di cui all'art. 337 ter, quarto comma c.c.
Con riguardo in particolare alle deduzioni del ricorrente si rileva come egli non possa addurre, a sostegno della richiesta di un minor contributo, la presenza di due pignoramenti a suo carico, posto che gli stessi, derivando da inadempimenti relativi proprio alla mancata contribuzione in favore dei figli, sono a lui ascrivibili e non possono evidentemente essere computati ai fini che qui interessano.
E nemmeno rileva la dedotta intestazione al medesimo di una Pt_1 delle due rette della scuola materna frequentata dai figli posto che – stante la suddivisione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori – l'intestazione e la corresponsione delle rette rileva solo ai fini dei conteggi interni di dare/avere tra le parti e non certo nella quantificazione del contributo al mantenimento.
Va valorizzata per contro la circostanza della coabitazione del Pt_1 con la sig.ra che il Servizio riferisce essere la compagna del Pt_2 ricorrente, con la quale egli, ragionevolmente, divide le spese per il ménage familiare.
Alla luce di quanto sopra, considerato altresì
- la sostanziale equiparazione dei redditi delle parti risultanti dalle dichiarazioni in atti (ultima depositata mod. 730/2023) dalle quali si desume un reddito medio netto (reddito complessivo detratta l'imposta netta) pari a circa € 20.000,00 annui e dunque circa € 1.700,00 mensili
- l'esborso mensile di circa € 300,00 a carico di entrambe le parti, corrispondente per la al canone di locazione e per il CP_1 Pt_1 alla rata di rientro del mutuo ipotecario,
- la permanenza dei minori presso il padre di due week end al mese oltre a uno o due giorni infrasettimanali,
- l'età dei minori, oggi di anni 4 ½
- la percezione da parte della dell'intera cifra dell'assegno unico CP_1 attualmente ammontante ad € 220,00 mensili pare congruo, in applicazione dei criteri di cui all'art. 337 ter, quarto comma c.c., confermare la determinazione del contributo a carico di nella misura di € 350,00 mensili (€ 175,00 a figlio), oltre Parte_1 al 50% delle spese straordinarie.
Le spese di lite, in ragione dell'esito della stessa, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) I minori e , entrambi nati a Reggio Emilia Per_1 Persona_2 in data 16.04.2020, sono affidati al competente Servizio Sociale e collocati anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione della madre;
2) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli con le tempistiche e le modalità stabilite dal Servizio Sociale che avrà cura di dare attuazione al principio di bigenitorialità avuto riguardo in ogni caso al preminente interesse dei minori, con facoltà di rimodulare in itinere il calendario proposto alla luce della rispondenza e delle esigenze di questi ultimi.
3) Il Servizio Sociale manterrà compiti di vigilanza e monitoraggio sul nucleo familiare, mediando tra i genitori in caso di contrasti sull'attuazione del Calendario di frequentazione e/o su decisioni riguardanti i figli;
manterrà attivo inoltre, se ritenuto opportuno nell'interesse dei minori, il Servizio di educativa domiciliare.
4) Si prescrive ad entrambi i genitori di attenersi scrupolosamente alle indicazioni che verranno fornite dagli operatori del Servizio
5) con decorrenza dalla data della domanda, Parte_1 contribuirà al mantenimento dei figli mediante versamento in favore della madre della somma mensile di € 350,00 (€ CP_1 175,00 per ciascun figlio), da versarsi entro il giorno 10 di ciascun mese;
egli contribuirà altresì nella misura del 50 % alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli ed individuate secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia (Protocollo 13.06.2023); il relativo conguaglio avverrà mensilmente dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa
6) L'assegno unico universale erogato dall' , stante l'accordo CP_2 intercorso in tal senso, verrà percepito per intero dalla resistente.
7) Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
8) Si dispone la comunicazione della presente Sentenza a cura della Cancelleria al Servizio Sociale (Reggio Emilia – Polo Ovest)
Così deciso nella camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 05.12.2024
Il presidente est.
Francesco Parisoli