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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 15/09/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 534/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice Relatore dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 534/2025 promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
STEFFENINI ROSA ANGELA
RICORRENTE contro
C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del PM
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
A) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, con pronuncia di addebito della relativa responsabilità a carico della moglie NO;
CP_1
B) Dichiarare che i coniugi sono economicamente indipendenti e che, pertanto, nulla è fra loro dovuto a qualsiasi titolo;
C) Disporre l'affido condiviso della figlia minore con collocazione presso la Persona_1 madre e conseguente assegnazione a quest'ultima della casa familiare sita in Orio Litta Via
Roma 77, salvo eventuale rinuncia da parte della medesima;
D) Disporre a carico del IG. il pagamento, a titolo di contributo al mantenimento Pt_1 ordinario della figlia, della somma complessiva di euro 150,00 mensili, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, e oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Milano;
E) Disporre che il IG. possa tenere con sé la figlia minore un pomeriggio Parte_1 alla settimana (quando ha il turno di mattina) riaccompagnandola a casa della madre dopo cena alle ore 21.00 nonché, a weekend alternati dall'uscita di scuola del venerdì fino alla 22,00 della domenica. La minore trascorrerà le festività, comprese quelle natalizie e pasquali, ad anni alterni con ciascun genitore.
F) Stabilire che i rapporti tra la che figlia ed il partner della madre vengano Persona_1 introdotti gradualmente secondo le modalità ritenute più opportune
G) Disporre che l'assegno unico, e/o altro sussidio per i figli, sia di competenza esclusiva della madre collocataria IG.ra ; CP_1
H) Con vittoria di competenze professionali e spese di causa”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 24.3.2025 ha adito il Tribunale di Lodi Parte_1 domandando la separazione personale da con addebito a quest'ultima, nonché CP_1 la regolamentazione in ordine alla figlia Nello specifico, parte ricorrente ha domandato Per_1
l'affido condiviso della figlia minore con collocamento presso la madre, la Per_1 regolamentazione delle visite paterne e la fissazione del contributo paterno per il mantenimento della figlia in € 150,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie. inoltre ha chiesto che, decorso il termine di legge e passata in giudicato la Parte_1 sentenza di separazione, venga dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto con
CP_1
benché regolarmente citata, non si è costituito e pertanto all'udienza del CP_1
20.6.2025 ne è stata dichiarata la contumacia. 2. e si sono sposati con matrimonio civile in Orio Litta (LO) Parte_1 CP_1 in data 10.9.2016 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 3, parte I, anno
2016) e dalla loro unione è nata la figlia il 4.6.2021. Per_1
3. Innanzitutto deve essere accolta la domanda di separazione personale dei coniugi.
Dal contenuto degli atti difensivi e dalle conclusioni rassegnate è da ritenersi accertato senza ombra di dubbio che la convivenza tra i coniugi sia divenuta ormai intollerabile ex art. 151 co.
1 c.c.
In particolare, depone in tal senso il fatto che le parti non si sono riappacificate, né hanno ripreso la convivenza coniugale (interrotta a dicembre 2024 quando la resistente ha lasciato la casa coniugale insieme alla figlia per andare a vivere dai propri genitori), non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Va dunque pronunciata la separazione personale come richiesta da parte ricorrente, in conformità al parere del PM.
4. Quanto alla domanda di addebito della separazione formulata da parte ricorrente si osserva quanto segue.
4.1 Come noto, l'art. 151 co. 2 c.c. dispone che “il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
La separazione, dunque, è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio, abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco).
Le condotte contrarie ai doveri coniugali, dunque, devono avere svolto un'efficacia causale nel fallimento del matrimonio: “Ai fini dell'addebitabilità della separazione giudiziale deve sussistere un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al determinarsi di tale situazione”
(Cass. civ. 18.3.1999, n. 2444; conforme, ex multis, Cass. civ. 23.08.2012, n. 14610).
Orbene, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, ma occorre accertare se “tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa era intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, cosicché, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. 17 maggio 2017 n.
12392; Cass. 18 settembre 2003, n. 13747; Cass. 28 settembre 2001, n. 12130).
In altre parole, la separazione è addebitabile ad uno dei coniugi soltanto qualora il comportamento di quest'ultimo sia stato tale da determinare la crisi della coppia, dovendo dunque necessariamente sussistere il nesso causale tra la violazione dei doveri coniugali e la crisi dell'unione familiare.
Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio valgono i principi di cui all'art. 2697 c.c. e, pertanto, incombe sulla parte che lo allega l'onere di provare sia la violazione dei doveri coniugali in capo all'altro coniuge sia la loro diretta incidenza sulla crisi familiare.
4.2 Nel caso in esame, parte ricorrente, in sede di ricorso, ha dedotto che la moglie, negli ultimi tempi, avrebbe iniziato a mostrare segni di insofferenza nei suoi confronti così impedendo lo svolgersi di una serena vita familiare, e ciò a causa della relazione extraconiugale intrapresa dalla moglie con tale . inoltre, ha allegato che a dicembre Controparte_2 Parte_1
2024 la moglie gli avrebbe comunicato di non provare più alcun sentimento per lui e di voler interrompere il rapporto matrimoniale, tant'è che la stessa, intorno al 20 dicembre, è andata a vivere dai propri genitori. Secondo il ricorrente, infine, la condotta processuale della resistente dimostrerebbe il suo totale disinteresse per il rapporto coniugale.
Ebbene, alla luce dei principi di diritto e giurisprudenziali sopra richiamati deve ritenersi che la domanda di addebito formulata dal ricorrente non possa trovare accoglimento, mancando la prova della diretta connessione causale tra l'asserita relazione extraconiugale della moglie e la crisi coniugale. Né tale carenza probatoria avrebbe potuto essere superata attraverso la prova orale, chiesta dal ricorrente, risultando i relativi capitoli di prova inammissibili per come formulati.
5. Per quanto attiene all'affido e al collocamento della minore non vi sono ragioni per Per_1 discostarsi dalla richiesta di affido condiviso, con collocamento prevalente presso la madre, formulata dal ricorrente.
Ai sensi dell'art. 337 ter c.c., infatti, “Il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi”. L'affido condiviso, dunque, rappresenta il modello di affidamento che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità e costituisce, ai sensi dell'art. 337 ter co. 2 c.c., la regola generale di affidamento, che il giudice è tenuto ad adottare, salvo la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che lo stesso risulterebbe pregiudizievole per la prole.
Ciò posto, nel caso in esame non vi sono ragioni per discostarsi dal regime di affido condiviso chiesto dal ricorrente, non essendo emerse ragioni ostative all'applicazione del regime ordinario, non risultando in nessuno dei genitori alcuna effettiva o manifesta carenza o inidoneità educativa, tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per i minori.
5.1 Al collocamento della minore presso la madre segue l'assegnazione alla stessa della casa coniugale, sita in Orio Litta, Via Roma 77.
5.2 Per quanto riguarda il regime delle visite padre-figlia, il padre potrà vedere e tenere con sé secondo le seguenti modalità, fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti: Per_1
- a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica alle 21;
- un pomeriggio durante la settimana (preferibilmente da individuarsi nel giorno in cui il padre ha il turno di mattina) dall'uscita da scuola sino alle 21:00;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, la giornata di Pasqua o di Pasquetta;
- 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da stabilirsi concordemente dai genitori entro il 30 aprile di ogni anno.
6. Da ultimo, al fine di decidere in ordine al mantenimento della minore, occorre analizzare la situazione patrimoniale e la capacità reddituale delle parti.
6.1 in sede di ricorso ha dato atto di essere assunto con contratto a tempo Parte_1 indeterminato presso la “Servizi fiduciari Soc. Coop.” di Como e di svolgere mansioni di addetto alla sicurezza presso la DHL di Livraga percependo uno stipendio di circa € 1.300,00 mensili. Il predetto inoltre ha riferito di aver lasciato la casa coniugale e di stare vivendo in un appartamento condotto in locazione in Codogno, per il quale paga un canone di € 520,00 al mese (doc. 9 parte ricorrente).
All'udienza del 20.6.2025 il ricorrente ha dichiarato: “io lavoro come addetto alla sicurezza con contratto a tempo indeterminato, prendo circa € 1.200,00/1.300,00 per tredici mensilità, la quattordicesima è spalmata su tutto l'anno; l'assegno unico era di € 194,00 fino a un po' di tempo fa;
adesso sto prendendo € 57,00 perché non sono riuscito a rifare l'isee perché la signora non mi sta dando i documenti;
in ogni caso al Caf mi hanno consigliato di far fare
l'isee a mia moglie perché lei ha lo stipendio più basso”.
Dalla documentazione reddituale presente in atti si evince che lo stesso ha dichiarato un reddito complessivo pari ad € 12.025,00 in relazione all'anno 2022, € 15.978,00 in relazione all'anno
2023 (doc. 11 e 12 parte ricorrente).
Per quanto riguarda il ricorrente ha riferito che la stessa dal 2024 lavora con Parte_2 contratto part-time a tempo indeterminato presso il supermercato “Aldi” di Casalpusterlengo con mansioni di addetta alle pulizie, percependo uno stipendio di circa € 1.000,00 mensili;
la stessa inoltre starebbe lavorando insieme al nuovo compagno, , il quale è Controparte_2 titolare di una piccola impresa di sgombero cantine.
6.2 Ciò posto, avuto riguardo alle condizioni economiche delle parti e ai tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore e tenuto conto del fatto che il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla sua quota di assegno unico, deve essere disposto a carico del padre un contributo mensile per il mantenimento della figlia di € 150,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate come da protocollo della Corte d'Appello di Milano, in uso presso questo Tribunale.
6.3 Quanto all'assegno unico, lo stesso sarà percepito interamente da CP_1 avendo espressamente rinunciato alla quota di sua spettanza. Parte_1
7. La causa va quindi rimessa sul ruolo del giudice relatore, al fine di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, divenendo procedibile tale domanda decorso l'anno di cui all'art. 3, co. 2, lett. b), legge 898/70.
8. In merito alle spese del giudizio ogni pronuncia viene differita all'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali si Parte_1 CP_1 sono sposati con matrimonio civile in Orio Litta (LO) in data 10.9.2016 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 3, parte I, anno 2016);
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Orio Litta di procedere all'annotazione della presente sentenza, nonché alle altre incombenze previste per legge;
3. rigetta la domanda di addebito formulata dal ricorrente;
4. affida a entrambi i genitori in modo condiviso, con collocamento prevalente presso la Per_1 madre;
5. assegna a la casa coniugale sita in Orio Litta, Via Roma 77; CP_1
6. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario, fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti:
- a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica alle 21;
- un pomeriggio durante la settimana (preferibilmente da individuarsi nel giorno in cui il padre ha il turno di mattina) dall'uscita da scuola sino alle 21:00;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, la giornata di Pasqua o di Pasquetta;
- 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da stabilirsi concordemente dai genitori entro il 30 aprile di ogni anno.
7. dichiara tenuto e condanna al pagamento, a favore di a Parte_1 Parte_2 titolo di contributo di mantenimento per la figlia della somma mensile di € 150,00, Per_1 somme da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT dei prezzi al consumo, oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate come da protocollo della Corte d'Appello di Milano;
8. dispone che l'assegno unico venga interamente percepito da CP_1
9. dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
10. rimette al definitivo ogni pronuncia in merito alle spese.
Così deciso in Lodi, nella camera di consiglio del 22 luglio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa Elena Giuppi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice Relatore dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 534/2025 promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
STEFFENINI ROSA ANGELA
RICORRENTE contro
C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del PM
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
A) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, con pronuncia di addebito della relativa responsabilità a carico della moglie NO;
CP_1
B) Dichiarare che i coniugi sono economicamente indipendenti e che, pertanto, nulla è fra loro dovuto a qualsiasi titolo;
C) Disporre l'affido condiviso della figlia minore con collocazione presso la Persona_1 madre e conseguente assegnazione a quest'ultima della casa familiare sita in Orio Litta Via
Roma 77, salvo eventuale rinuncia da parte della medesima;
D) Disporre a carico del IG. il pagamento, a titolo di contributo al mantenimento Pt_1 ordinario della figlia, della somma complessiva di euro 150,00 mensili, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, e oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Milano;
E) Disporre che il IG. possa tenere con sé la figlia minore un pomeriggio Parte_1 alla settimana (quando ha il turno di mattina) riaccompagnandola a casa della madre dopo cena alle ore 21.00 nonché, a weekend alternati dall'uscita di scuola del venerdì fino alla 22,00 della domenica. La minore trascorrerà le festività, comprese quelle natalizie e pasquali, ad anni alterni con ciascun genitore.
F) Stabilire che i rapporti tra la che figlia ed il partner della madre vengano Persona_1 introdotti gradualmente secondo le modalità ritenute più opportune
G) Disporre che l'assegno unico, e/o altro sussidio per i figli, sia di competenza esclusiva della madre collocataria IG.ra ; CP_1
H) Con vittoria di competenze professionali e spese di causa”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 24.3.2025 ha adito il Tribunale di Lodi Parte_1 domandando la separazione personale da con addebito a quest'ultima, nonché CP_1 la regolamentazione in ordine alla figlia Nello specifico, parte ricorrente ha domandato Per_1
l'affido condiviso della figlia minore con collocamento presso la madre, la Per_1 regolamentazione delle visite paterne e la fissazione del contributo paterno per il mantenimento della figlia in € 150,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie. inoltre ha chiesto che, decorso il termine di legge e passata in giudicato la Parte_1 sentenza di separazione, venga dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto con
CP_1
benché regolarmente citata, non si è costituito e pertanto all'udienza del CP_1
20.6.2025 ne è stata dichiarata la contumacia. 2. e si sono sposati con matrimonio civile in Orio Litta (LO) Parte_1 CP_1 in data 10.9.2016 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 3, parte I, anno
2016) e dalla loro unione è nata la figlia il 4.6.2021. Per_1
3. Innanzitutto deve essere accolta la domanda di separazione personale dei coniugi.
Dal contenuto degli atti difensivi e dalle conclusioni rassegnate è da ritenersi accertato senza ombra di dubbio che la convivenza tra i coniugi sia divenuta ormai intollerabile ex art. 151 co.
1 c.c.
In particolare, depone in tal senso il fatto che le parti non si sono riappacificate, né hanno ripreso la convivenza coniugale (interrotta a dicembre 2024 quando la resistente ha lasciato la casa coniugale insieme alla figlia per andare a vivere dai propri genitori), non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Va dunque pronunciata la separazione personale come richiesta da parte ricorrente, in conformità al parere del PM.
4. Quanto alla domanda di addebito della separazione formulata da parte ricorrente si osserva quanto segue.
4.1 Come noto, l'art. 151 co. 2 c.c. dispone che “il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
La separazione, dunque, è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio, abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco).
Le condotte contrarie ai doveri coniugali, dunque, devono avere svolto un'efficacia causale nel fallimento del matrimonio: “Ai fini dell'addebitabilità della separazione giudiziale deve sussistere un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al determinarsi di tale situazione”
(Cass. civ. 18.3.1999, n. 2444; conforme, ex multis, Cass. civ. 23.08.2012, n. 14610).
Orbene, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, ma occorre accertare se “tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa era intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, cosicché, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. 17 maggio 2017 n.
12392; Cass. 18 settembre 2003, n. 13747; Cass. 28 settembre 2001, n. 12130).
In altre parole, la separazione è addebitabile ad uno dei coniugi soltanto qualora il comportamento di quest'ultimo sia stato tale da determinare la crisi della coppia, dovendo dunque necessariamente sussistere il nesso causale tra la violazione dei doveri coniugali e la crisi dell'unione familiare.
Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio valgono i principi di cui all'art. 2697 c.c. e, pertanto, incombe sulla parte che lo allega l'onere di provare sia la violazione dei doveri coniugali in capo all'altro coniuge sia la loro diretta incidenza sulla crisi familiare.
4.2 Nel caso in esame, parte ricorrente, in sede di ricorso, ha dedotto che la moglie, negli ultimi tempi, avrebbe iniziato a mostrare segni di insofferenza nei suoi confronti così impedendo lo svolgersi di una serena vita familiare, e ciò a causa della relazione extraconiugale intrapresa dalla moglie con tale . inoltre, ha allegato che a dicembre Controparte_2 Parte_1
2024 la moglie gli avrebbe comunicato di non provare più alcun sentimento per lui e di voler interrompere il rapporto matrimoniale, tant'è che la stessa, intorno al 20 dicembre, è andata a vivere dai propri genitori. Secondo il ricorrente, infine, la condotta processuale della resistente dimostrerebbe il suo totale disinteresse per il rapporto coniugale.
Ebbene, alla luce dei principi di diritto e giurisprudenziali sopra richiamati deve ritenersi che la domanda di addebito formulata dal ricorrente non possa trovare accoglimento, mancando la prova della diretta connessione causale tra l'asserita relazione extraconiugale della moglie e la crisi coniugale. Né tale carenza probatoria avrebbe potuto essere superata attraverso la prova orale, chiesta dal ricorrente, risultando i relativi capitoli di prova inammissibili per come formulati.
5. Per quanto attiene all'affido e al collocamento della minore non vi sono ragioni per Per_1 discostarsi dalla richiesta di affido condiviso, con collocamento prevalente presso la madre, formulata dal ricorrente.
Ai sensi dell'art. 337 ter c.c., infatti, “Il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi”. L'affido condiviso, dunque, rappresenta il modello di affidamento che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità e costituisce, ai sensi dell'art. 337 ter co. 2 c.c., la regola generale di affidamento, che il giudice è tenuto ad adottare, salvo la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che lo stesso risulterebbe pregiudizievole per la prole.
Ciò posto, nel caso in esame non vi sono ragioni per discostarsi dal regime di affido condiviso chiesto dal ricorrente, non essendo emerse ragioni ostative all'applicazione del regime ordinario, non risultando in nessuno dei genitori alcuna effettiva o manifesta carenza o inidoneità educativa, tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per i minori.
5.1 Al collocamento della minore presso la madre segue l'assegnazione alla stessa della casa coniugale, sita in Orio Litta, Via Roma 77.
5.2 Per quanto riguarda il regime delle visite padre-figlia, il padre potrà vedere e tenere con sé secondo le seguenti modalità, fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti: Per_1
- a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica alle 21;
- un pomeriggio durante la settimana (preferibilmente da individuarsi nel giorno in cui il padre ha il turno di mattina) dall'uscita da scuola sino alle 21:00;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, la giornata di Pasqua o di Pasquetta;
- 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da stabilirsi concordemente dai genitori entro il 30 aprile di ogni anno.
6. Da ultimo, al fine di decidere in ordine al mantenimento della minore, occorre analizzare la situazione patrimoniale e la capacità reddituale delle parti.
6.1 in sede di ricorso ha dato atto di essere assunto con contratto a tempo Parte_1 indeterminato presso la “Servizi fiduciari Soc. Coop.” di Como e di svolgere mansioni di addetto alla sicurezza presso la DHL di Livraga percependo uno stipendio di circa € 1.300,00 mensili. Il predetto inoltre ha riferito di aver lasciato la casa coniugale e di stare vivendo in un appartamento condotto in locazione in Codogno, per il quale paga un canone di € 520,00 al mese (doc. 9 parte ricorrente).
All'udienza del 20.6.2025 il ricorrente ha dichiarato: “io lavoro come addetto alla sicurezza con contratto a tempo indeterminato, prendo circa € 1.200,00/1.300,00 per tredici mensilità, la quattordicesima è spalmata su tutto l'anno; l'assegno unico era di € 194,00 fino a un po' di tempo fa;
adesso sto prendendo € 57,00 perché non sono riuscito a rifare l'isee perché la signora non mi sta dando i documenti;
in ogni caso al Caf mi hanno consigliato di far fare
l'isee a mia moglie perché lei ha lo stipendio più basso”.
Dalla documentazione reddituale presente in atti si evince che lo stesso ha dichiarato un reddito complessivo pari ad € 12.025,00 in relazione all'anno 2022, € 15.978,00 in relazione all'anno
2023 (doc. 11 e 12 parte ricorrente).
Per quanto riguarda il ricorrente ha riferito che la stessa dal 2024 lavora con Parte_2 contratto part-time a tempo indeterminato presso il supermercato “Aldi” di Casalpusterlengo con mansioni di addetta alle pulizie, percependo uno stipendio di circa € 1.000,00 mensili;
la stessa inoltre starebbe lavorando insieme al nuovo compagno, , il quale è Controparte_2 titolare di una piccola impresa di sgombero cantine.
6.2 Ciò posto, avuto riguardo alle condizioni economiche delle parti e ai tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore e tenuto conto del fatto che il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla sua quota di assegno unico, deve essere disposto a carico del padre un contributo mensile per il mantenimento della figlia di € 150,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate come da protocollo della Corte d'Appello di Milano, in uso presso questo Tribunale.
6.3 Quanto all'assegno unico, lo stesso sarà percepito interamente da CP_1 avendo espressamente rinunciato alla quota di sua spettanza. Parte_1
7. La causa va quindi rimessa sul ruolo del giudice relatore, al fine di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, divenendo procedibile tale domanda decorso l'anno di cui all'art. 3, co. 2, lett. b), legge 898/70.
8. In merito alle spese del giudizio ogni pronuncia viene differita all'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali si Parte_1 CP_1 sono sposati con matrimonio civile in Orio Litta (LO) in data 10.9.2016 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 3, parte I, anno 2016);
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Orio Litta di procedere all'annotazione della presente sentenza, nonché alle altre incombenze previste per legge;
3. rigetta la domanda di addebito formulata dal ricorrente;
4. affida a entrambi i genitori in modo condiviso, con collocamento prevalente presso la Per_1 madre;
5. assegna a la casa coniugale sita in Orio Litta, Via Roma 77; CP_1
6. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario, fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti:
- a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica alle 21;
- un pomeriggio durante la settimana (preferibilmente da individuarsi nel giorno in cui il padre ha il turno di mattina) dall'uscita da scuola sino alle 21:00;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, la giornata di Pasqua o di Pasquetta;
- 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da stabilirsi concordemente dai genitori entro il 30 aprile di ogni anno.
7. dichiara tenuto e condanna al pagamento, a favore di a Parte_1 Parte_2 titolo di contributo di mantenimento per la figlia della somma mensile di € 150,00, Per_1 somme da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT dei prezzi al consumo, oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate come da protocollo della Corte d'Appello di Milano;
8. dispone che l'assegno unico venga interamente percepito da CP_1
9. dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
10. rimette al definitivo ogni pronuncia in merito alle spese.
Così deciso in Lodi, nella camera di consiglio del 22 luglio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa Elena Giuppi