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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/02/2025, n. 2833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2833 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. n. 57357 / 2023
All'udienza tenutasi il giorno 24 febbraio 2025, alle ore 9,30, innanzi al Giudice Istruttore dott.ssa
Maria Letizia Vallo, sono comparsi per:
- per l' , l'avv. Anna Carrozzo in sostituzione dell'Avv. Gianluca Parte_1
Cracas, la quale discute la causa riportandosi a tutti i propri scritti difensivi e alle conclusioni ivi formulate, da intendersi qui riprodotte e trascritte, nonché alle note conclusive depositate;
insistendo per l'accoglimento della domanda e per il rigetto delle istanze di controparte;
- per l'avv. Marco Leopizzi in sostituzione dell'Avv. Gian Luca Controparte_1
Cardarelli, il quale discute la causa riportandosi ai propri scritti difensivi e alle conclusioni ivu rassegnate nonché alle note conclusive da ultimo depositate.
Dopo avere discusso la causa, i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza, allontanandosi alle ore 9,50.
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del G.O.T. dott.ssa Maria Letizia Vallo, udita la discussione della causa, all'esito della camera di consiglio, alle ore 20,00, pronuncia, dandone lettura, la seguente
Sentenza a verbale ex art. 281 sexies c.p.c.
T R A
(C.F.: ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale G. Mazzini n. 88, presso lo
1 studio dell'Avv. Gianluca Cracas, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
E
(P.I. , con sede in Roma, viale Cesare Controparte_1 P.IVA_2
Pavese 385, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Latina n. 276, presso lo studio dell'Avv. Gian Luca Cardarelli, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: polizza furto.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La redazione della sentenza seguirà i criteri di cui all'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla Legge n. 69/2009.
FATTO – Con atto di citazione ritualmente notificato, l' Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la al fine di Controparte_1
sentirla condannare, in forza del contratto di assicurazione multirischio - polizza n. 113183854 - sottoscritto fra le parti in data 17.11.2022, al pagamento della somma di € 48.000,00, a titolo di indennizzo assicurativo per il furto del gommone Joker Boat modello Clubman 28 (codice unità n.
IT – AIE – T0103C606) e dei due motori marini: Evinrude E250DPX seriale n. 05131657;
Evinrude E250DCX seriale n. 05120574.
A fondamento della domanda, parte attrice asseriva che tra le ore 13:00 del giorno 7.01.2023 e le ore 7:00 del giorno 9.01.2023, il gommone era stato trafugato da ignoti unitamente al carrello da rimessa dotato di sistema antifurto su cui era alloggiato, mentre si trovava in rimessaggio nell'area esterna dell' , sita in Roma, Via Delechette n. 45; assumeva inoltre che era Controparte_2
stata immediatamente sporta denuncia di furto presso la Legione Carabinieri Lazio – Roma – Ostia
2 Antica e altresì inviata tempestiva denuncia del sinistro presso la propria Compagnia di
Assicurazione, alla quale era stata pure trasmessa tutta la documentazione necessaria ai fini dell'evasione della pratica, tuttavia la liquidazione dell'indennizzo era stata negata.
Costituendosi in giudizio, eccepiva l'inoperatività della polizza, in Controparte_1 quanto l'unità da diporto non era custodita in un'area recintata e munita di idonee misure antifurto o di sorveglianza;
contestava pertanto ogni domanda proposta dall'attrice, poiché infondata in fatto e in diritto e non provata;
in subordine, chiedeva che l'eventuale indennizzo venisse liquidato secondo le pattuizioni e limitazioni previste in polizza.
Istruita la controversia con prove documentali, e prove orali la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c., dopo la precisazione delle conclusioni e discussione orale.
DIRITTO – La domanda è fondata e deve essere accolta per i motivi che seguono.
Giova premettere che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
il debitore convenuto è invece gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001, Cass. Sez. L,
Sentenza n. 2387 del 09/02/2004).
È nondimeno vero che, quando la domanda sia introdotta dall'assicurato e si fondi sul mancato pagamento dell'indennizzo, l'attore ha un onere in più rispetto alla controparte, l'onere di provare, cioè, che si sia avverato un rischio esattamente coincidente con quello descritto nel contratto.
Spetta invece all'assicuratore che neghi che l'evento verificatosi rientri tra quelli per il quale il contratto prevedeva la copertura, dimostrare l'esistenza delle circostanze di fatto che escludono il diritto all'indennizzo.
Peraltro, nel caso di specie, non sono stati contestati dalla né il Controparte_1
verificarsi del furto né l'esistenza e operatività della polizza assicurativa multirischio n. 113183854
- denominata “Globale GT Yacht” - sottoscritta fra le parti, avente durata annuale, con decorrenza dell'efficacia dalle ore 24:00 del 17.11.2022 alle ore 24:00 del 17.11.2023, comprensiva della garanzia per il furto totale, parziale e la rapina, in relazione all'unità da diporto Joker Boat modello
Clubman 28 (codice unità n. IT – AIE – T0103C606) e dei due motori marini Evinrude E250DPX seriale n. 05131657 e Evinrude E250DCX seriale n. 05120574 (cfr. sub doc. 1 fascicolo attrice).
3 La Compagnia assicuratrice convenuta ha infatti unicamente opposto la violazione dell'art. 4 di polizza relativo ai “Limiti di operatività” dell'assicurazione, secondo cui “la garanzia è operante ... esclusivamente: … 3. durante … la giacenza a terra (dell'unità da diporto) nelle aree portuali o in aree recintate munite di idonee misure antifurto o di sorveglianza…” (cfr. sub doc. 3 e 4 fascicolo convenuta), in quanto il natante era stato affidato in custodia all' e Controparte_2 CP_3 quest'ultima l'aveva collocato in un'area esterna, a ridosso della recinzione dove, al momento dell'asserito furto, non era presente alcun sistema di sicurezza.
Tuttavia, le prove orali hanno smentito tale assunto.
escusso quale testimone in corso di giudizio, ha dichiarato infatti quanto segue Testimone_1
“[…] Il 9 gennaio 2023 ho ricevuto una chiamata da parte di mio fratello in lacrime perché la sua autofficina era stata svaligiata. Mi sono subito recato sul posto e ho constatato che tutti i sistemi di sicurezza erano stati manomessi: il lucchetto esterno del cancello automatico e il blocco motore erano stati divelti;
era stato tagliato il cablaggio e scardinato il lucchetto;
era stato spaccato il muro dove era ubicata la serranda elettrica per sfilarla dalla guida;
i sensori perimetrali del sistema d'allarme erano stati tagliati;
inoltre, i ladri avevano poi manomesso l'impianto elettrico e perciò mancava l'illuminazione, mentre alcuni sensori anti intrusione erano coperti con nastro adesivo. Infine, era stata manomessa la centralina dell'impianto antifurto, quest'ultimo era stato completamente staccato e i cavi del sistema di videosorveglianza erano stati tagliate ed era stato asportato il disco con la registrazione. Preciso che, quando con il socio di mio fratello ed io abbiamo chiuso la carrozzeria il 7 gennaio 2023, verso le ore 13,00, tutti i sistemi di sicurezza erano stati attivati ed erano funzionanti; […] è il manutentore dell'impianto di CP_4
sicurezza e proprio prima delle vacanze di Natale era venuto per controllare che tutto fosse funzionate;
[…] Una telecamera inquadrava il passaggio dell'uscita della ; […] I Parte_2
malviventi avevano danneggiato la serrande metallica ed eluso i sistemi di allarme distruggendo le telecamere, asportando l'apparato di registrazione dell'impianto nonché il monitor e tranciando tutti i collegamenti con la centralina elettrica […]
Analogamente, ha rilasciato dichiarazioni del seguente tenore “Il 9 gennaio 2023, Testimone_2
quando con il mio socio abbiamo riaperto la carrozzeria, abbiamo constatato che erano entrati i
ladri, manomettendo il cancello principale, il sistema di allarme sia perimetrale sia interno, e i
sensori di movimento;
i ladri avevano poi danneggiato anche la muratura della serranda metallica
per poterla aprire, asportato alcune attrezzature di lavoro, trafugato il natante Joker Boat
Clubman 28 con i due motori e il relativo carrello da rimessa dotato di antifurto, e un altro
4 gommone Zodiac. Inoltre, avevano asportato il DVR ovvero il sistema di registrazione delle
immagini. […] L'autofficina era dotata di allarme e videocamere;
Proprio prima della pausa
festiva, il tecnico PI aveva controllato il sistema di videosorveglianza, trovandolo funzionante;
[…] Il natante era ricoverato presso la nostra struttura a titolo gratuito e di favore, in quanto il
proprietario è un amico di famiglia […] presso l' c'era pure una telecamera Controparte_2
che inquadrava il cancello d'ingresso […] c'era un sistema di antintrusione perimetrale e il
rilevatore di movimenti. Quest'ultimo che era stato sigillato dai malviventi con del nastro isolante;
[…] L'area dove era parcheggiato il natante era recintata e il cancello era dotato di due lucchetti
in acciaio montati su staffe; […] preciso che i malviventi avevano tranciato tutti i fili elettrici; […]
Il natante trafugato era alloggiato”
Il teste ha ugualmente confermato che “durante tutto il periodo invernale, ovvero da Testimone_3
ottobre /novembre fino ad aprile/maggio, il natante Joker Boat Clubman 28, di proprietà
dell' , veniva ricoverato presso l'Autocarrozzeria DEA S.r.l.; Parte_1
conosco la circostanza in quanto sono amico dei titolari dell'autocarrozzeria presso la quale anche
io lasciavo in rimessaggio il mio gommone, poiché intorno all'officina c'è un grande piazzale; […]
al momento del furto, L' , era fornita di impianto di allarme e video Controparte_2
sorveglianza con telecamere, anche perché all'interno dell'officina ci sono attrezzature costose e le
macchine dei clienti ; […] una delle telecamere era puntata proprio verso il cancello di ingresso;
[…] c'era un impianto antintrusione e che c'era del nastro adesivo che copriva i sensori di
movimento; […] Il cancello è dotato di lucchetti in acciaio montati su staffe; […] Posso confermare
che la serranda elettrica era stata divelta in modo da poter sfilare le strisce metalliche;
infatti, il
lucchetto posto a terra non era stato manomesso; […] Il natante trafugato era alloggiato su un
carrello munito di gancio antifurto”.
A propria volta, ha convalidato la circostanza sia del furto di entrambi i Persona_1
gommoni sia della manomissione dell'impianto di allarme e di quello di videosorveglianza di cui l'officina era dotata, precisando che, alla data del 7 gennaio 2023, erano entrambi funzionanti;
ha
5 poi affermato che una videocamera inquadrava il cancello di entrata e che l'autocarrozzeria aveva un impianto di antintrusione perimetrale e rilevatori di movimento, mentre il cancello era chiuso da lucchetto montato su staffe di metallo che era stato tagliato dai ladri;
ha infine dichiarato che era stato distrutto anche l'impianto di videoregistrazione, evidenziando come, due giorni dopo il furto,
l'impianto di allarme fosse stato sostituito con uno nuovo, “perché ripristinare il precedente richiedeva più tempo e un maggior esborso”.
Infine, , ha dichiarato quanto segue “Dal 2020 sino alla fine di gennaio inizi febbraio CP_4
2023, ho eseguito la manutenzione dell'impianto di allarme e di video sorveglianza presso
l' . Preciso di non essere stato io ad installarlo, poiché si trovava già nel Controparte_2 locale quando è subentrato il titolare dell' . Ero stato chiamato da Controparte_2 quest'ultimo in quanto il sistema antifurto era marca “Risco” e io sono un installatore autorizzato dell'azienda; successivamente, oltre all'assistenza e manutenzione dell'impianto di allarme e videosorveglianza, ho anche eseguito lavori di manutenzione dell'impianto elettrico dell'officina;
[…] dal 2020 al 2023, ho periodicamente controllato l'impianto sia elettrico sia di allarme e videosorveglianza dell' […] Quando non si presentavano problematiche Controparte_2 urgenti, venivo chiamato per controllare l'allarme nel mese di agosto e nel periodo di Natale, durante i quali l'officina era chiusa per ferie; […] Qualche giorno prima del Natale del 2022, ricordo di essermi recato presso l'officina e di avere eseguito il controllo del sistema di allarme e di video sorveglianza, riscontrando che entrambi erano regolarmente funzionanti”.
Tutti i testi hanno poi riconosciuto nelle fotografie mostrategli lo stato dei luoghi dopo l'intrusione dei ladri all'interno della autocarrozzeria.
L'attendibilità di tali testimonianze è positivamente apprezzabile, non solo in quanto si tratta di dichiarazioni univoche e coerenti fra loro, ma anche in quanto provenienti da soggetti comunque edotti per scienza diretta del sinistro oggetto di causa per aver avuto modo di assistervi;
non risultando contraddette da alcun oggettivo elemento di prova di segno contrario esse consentono quindi di ritenere sostanzialmente provata l'effettiva verificazione del sinistro per cui si procede nei termini prospettati in citazione.
Peraltro, nessun elemento di smentita può di certo provenire dalle sole deposizioni dei testi Tes_4
e (secondo i quali il luogo non era fornito di impianto né di allarme né di
[...] Testimone_5
videosorveglianza), poiché, oltre a rimanere affermazioni isolate e prive di ulteriori riscontri, quanto da loro sostenuto risulta smentito dalle fotografie allegate in atti, dove si vede chiaramente come i sistemi di sicurezza fossero stati messi fuori uso dai malviventi.
6 In ordine alla eccepita incapacità a testimoniare di e , in Testimone_6 Persona_1
quanto titolari dell'autocarrozzeria ove era custodito il bene trafugato, e conseguente nullità delle loro deposizioni, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., giova premettere come non rilevi che l'eccezione non sia riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, dal momento che non era stata rigettata, essendosi il giudicante riservato di provvedere in sede di sentenza.
I testi in questione non possono tuttavia essere dichiarati incapaci dal momento che nessuno dei due
è risultato portatore di un interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare al presente giudizio, atteso che il furto non ha avuto a oggetto beni di loro proprietà.
In proposito, la Suprema Corte ha chiarito che l'incapacità a deporre prevista dall'art 246 c.p.c. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., tale cioè da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione, non avendo, invece, rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del processo - salva la considerazione che di ciò il giudice è tenuto a fare nella valutazione dell'attendibilità del teste - né un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio (Cass. n. 167/2018). Inoltre, l'amministratore di una società è incapace a testimoniare soltanto nel processo in cui rappresenti la società medesima, non potendo assumere contemporaneamente la posizione di parte e di teste, ovvero se nella causa abbia un interesse attuale e concreto, che potrebbe legittimarne la partecipazione al giudizio, e non già meramente ipotetico, quale quello relativo ad una sua eventuale responsabilità verso la società (Cass. n.11011/2020).
In conclusione, appare dimostrato che il furto del natante era avvenuto tramite effrazione del
Contr cancello di ingresso al piazzale della carrozzeria , e che quest'ultimo non solo era recintato
(come peraltro riconosciuto dagli stessi fiduciari della Compagnia che nella perizia dichiaravano
“Percorrevamo l'intero perimetro della carrozzeria, rilevando che la stessa era delimitata da una recinzione in muratura alta circa 1,8 metri”), ma che le uniche aperture nella recinzione erano rappresentate da due cancelli in carpenteria metallica a scorrimento automatico, chiusi e assicurati tramite lucchetti e che l'area esterna e l'officina erano muniti di impianto di antifurto e di sorveglianza come risulta dimostrato sia dal contratto di cessione d'azienda sia dalle fotografie raffiguranti i danni (cfr. sub doc 14, 15 e 17 allegati alla seconda memoria istruttoria di parte attrice) e come confermato dai testimoni nel corso dell'istruttoria.
7 Ebbene, la condizione di operatività della garanzia per il furto prevista in polizza, secondo la quale il luogo doveva essere protetto da “idonee misure antifurto o di sorveglianza”, ricorreva al momento dell'evento furtivo, visto che il natante si trovava in un'area recintata con cancelli muniti di lucchetti in acciaio montati su staffe di ferro larghe 2 cm, sensori perimetrali antintrusione, nonché di un impianto di videosorveglianza costituito da telecamere e da un sistema di allarme funzionanti.
Passando al quantum della pretesa dell'attore, sulla scorta delle condizioni generali della polizza sottoscritta, il valore commerciale dell'unità da diporto rubata è stato valutato sulla base di una perizia estimativa.
In proposito, la teste (impiegata presso una sub agenzia , ha affermato di Tes_7 CP_1
avare chiesto a Presidente pro tempore della società attrice, di inviare tutta la Parte_3
documentazione relativa al natante (certificato di conformità del gommone, dichiarazioni di potenza dei due motori e codice fiscale dell'associazione), unitamente ad una perizia di stima del valore commerciale del natante, in quanto indispensabile per l'emissione della polizza di assicurazione multirischio, comprendente la “Garanzia Corpi (GTY)” contro il furto.
La testimone ha poi confermato che la Direzione della Compagnia assicurativa aveva approvato la valutazione commerciale pari a € 48.000,00 indicata nella perizia redatta da e Persona_2 pertanto il natante veniva assicurato per tale somma, ed emessa la polizza n. 113183854 'Globale
GT Yacht (cfr. sub doc. 4 atto di citazione e doc. 12 memorie istruttorie di parte attrice), che, tra l'altro, prevedeva uno scoperto del 20% sul valore commerciale dei motori fuoribordo con un importo minimo di € 250,00 e la detrazione della franchigia di € 816,00 sul valore commerciale del natante.
Atteso, il lasso di tempo, seppure breve, trascorso tra la stipula ella polizza con il massimale concordato e la sottrazione del bene assicurato, ritiene questo giudice di dovere tenere in considerazione la svalutazione commerciale nel frattempo maturatasi, e di determinare l'entità dell'indennizzo dovuto sulla base della stima fornita dal perito non solo perché Tes_5
proveniente dalla convenuta e quindi non contestata, ma anche in quanto fondata su considerazioni congrue e condivisibili.
In considerazione dell'età, delle poche ore di moto indicate nella perizia di stima, delle generali buone condizioni dell'unità da diporto e dei motori fuoribordo di cui era dotata al momento del sinistro, ha indicato il valore di questi ultimi in € 5.000,00 ciascuno, e quello del battello Tes_5
pneumatico e delle relative dotazioni, in € 33.000,00 per un importo complessivo di € 43.000,00.
8 Tuttavia, ai fini del calcolo della liquidazione dell'indennizzo finale, deve essere calcolato e detratto lo scoperto del 20%, dal valore dei motori fuoribordo (pari a € 2.000,00), nonché sottratta la franchigia fissa di € 816,00 dall'importo di € 33,00,00 (che si riduce a € 32.184,00), con un importo residuo pari a complessivi € 40.184,00.
Sulla scorta delle previsioni contrattuali, la deve pertanto essere Controparte_1
condannata, a titolo di indennizzo assicurativo per il furto del natante Joker Boat modello Clubman
28 (codice unità n. IT – AIE – T0103C606) e dei due motori marini: Evinrude E250DPX seriale n.
05131657; Evinrude E250DCX seriale n. 0512057, di proprietà dell'attrice, al pagamento in favore di quest'ultima dell'importo di € 40.184,00.
Deve, inoltre, essere riconosciuto il lucro cessante: trattandosi di un debito di valore, devono essere liquidati gli interessi compensativi spettanti in ragione del ritardo con il quale il danno è stato risarcito rispetto all'epoca del sinistro.
Tale voce di danno viene liquidata equitativamente (Cass. sez. un. n. 1712/1995), utilizzando come base di calcolo il valore del danno-capitale al tempo del fatto illecito (ricavato in base all'indice medio Istat del costo della vita dell'anno 2023) e quindi rivalutato anno per anno;
su tale importo, in difetto di elementi che consentano di ritenere un impiego più remunerativo, va applicato, in via equitativa, un tasso corrispondente alla media degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo pagamento, convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno (art. 1282
c.c.), sul totale delle somme liquidate decorrono gli interessi legali.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex DM 55/2014.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell' Parte_1 dell'importo di € 40.184,00, oltre al lucro cessante calcolato secondo i criteri di cui alla parte motiva e agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo;
- condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 alla rifusione, in favore dell'avv. Gianluca Cracas, dichiaratosi antistatario, delle spese di giudizio, liquidate, in complessivi e 7.616,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori come per legge.
9 Così deciso in Roma il 24 febbraio 2025.
Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Letizia Vallo
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