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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 22/07/2025, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
Deli Luca – Presidente.
Marina Righi – Giudice rel.
Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile R.G. n. 1011/2025, promossa con ricorso per separazione giudiziale depositato in data 26/02/2025;
da
Parte_1
rappresentata e difesa dall' avv. CERANTOLA SABRINA per procura a margine del ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI 33/2 35013
CITTADELLA, presso il suo studio;
- RICORRENTE -
contro
, Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
- INTERVENUTO EX LEGE -
Causa rimessa alla decisione del collegio all'udienza del 15.7.25 sulle seguenti conclusioni delle parti costituite:
Per parte ricorrente
Come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data il 26.2.25 il ricorrente ha esposto di aver contratto matrimonio con la resistente nel 2009 con la resistente che, nel 2013 si è allontanata.
Ad oggi il ricorrente non ha più contatti con la coniuge, di cui non conosce neppure l'indirizzo.
All'udienza del 15.7.25 è comparso il solo ricorrente ed è stata dichiarata la contumacia della resistente;
il procuratore della parte ha discusso la causa ed il Giudice Istruttore si riservava di riferire in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio (doc. 1 parte ricorrente) risulta che le parti hanno contratto matrimonio il 30.5.2009 a Bassano del Grappa, e che l'atto è stato trascritto al n. 21 parte I Anno 2009 del relativo registro.
Dalla documentazione prodotta e dal comportamento processuale delle parti, risulta che fra le stesse si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ. per procedere alla pronuncia di separazione giudiziale.
L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bassano del Grappa è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
- dichiara la separazione personale dei coniugi n. a TOGO il Parte_1
02/10/1968 e , n. a BRASILE il 23/07/1968, i quali Controparte_1
hanno contratto matrimonio il 30/05/2009, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio
del Comune di BASSANO DEL GRAPPA dell'anno 2009, parte I, n. 21;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BASSANO DEL GRAPPA di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla sulle spese.
Treviso, 15/07/2025
IL PRESIDENTE
Deli Luca
IL GIUDICE EST.
Marina Righi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
Deli Luca – Presidente.
Marina Righi – Giudice rel.
Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile R.G. n. 1011/2025, promossa con ricorso per separazione giudiziale depositato in data 26/02/2025;
da
Parte_1
rappresentata e difesa dall' avv. CERANTOLA SABRINA per procura a margine del ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI 33/2 35013
CITTADELLA, presso il suo studio;
- RICORRENTE -
contro
, Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
- INTERVENUTO EX LEGE -
Causa rimessa alla decisione del collegio all'udienza del 15.7.25 sulle seguenti conclusioni delle parti costituite:
Per parte ricorrente
Come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data il 26.2.25 il ricorrente ha esposto di aver contratto matrimonio con la resistente nel 2009 con la resistente che, nel 2013 si è allontanata.
Ad oggi il ricorrente non ha più contatti con la coniuge, di cui non conosce neppure l'indirizzo.
All'udienza del 15.7.25 è comparso il solo ricorrente ed è stata dichiarata la contumacia della resistente;
il procuratore della parte ha discusso la causa ed il Giudice Istruttore si riservava di riferire in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio (doc. 1 parte ricorrente) risulta che le parti hanno contratto matrimonio il 30.5.2009 a Bassano del Grappa, e che l'atto è stato trascritto al n. 21 parte I Anno 2009 del relativo registro.
Dalla documentazione prodotta e dal comportamento processuale delle parti, risulta che fra le stesse si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ. per procedere alla pronuncia di separazione giudiziale.
L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bassano del Grappa è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
- dichiara la separazione personale dei coniugi n. a TOGO il Parte_1
02/10/1968 e , n. a BRASILE il 23/07/1968, i quali Controparte_1
hanno contratto matrimonio il 30/05/2009, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio
del Comune di BASSANO DEL GRAPPA dell'anno 2009, parte I, n. 21;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BASSANO DEL GRAPPA di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla sulle spese.
Treviso, 15/07/2025
IL PRESIDENTE
Deli Luca
IL GIUDICE EST.
Marina Righi
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