Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/03/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 35/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 17.01.2023 da
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
elettivamente domiciliati presso gli avv.ti Silvia Nalin e Marianna
Pirillo che li rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
-appellanti- contro elettivamente Controparte_1
domiciliata presso gli avv.ti Maria Luisa Miazzi, Francesco Rossi e
Irene Gianesini che la rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
- appellata-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 173/22 del Tribunale di Padova
In punto: risarcimento danni
Causa trattata all'udienza del 27.02.2025
Conclusioni per parte appellante: “- in riforma dell'impugnata sentenza vengano accolte le domande di merito ed istruttorie formulate in primo grado:
1. Accertarsi e dichiararsi, incidenter tantum, l'illegittimità e quindi disapplicare, in parte pro qua e nei limiti e per le ragioni dedotte in parte motiva: a) del Decreto del
Direttore Generale n.2655 del 2.8.2017 (doc.n.3 Riorganizzazione
Amministrazione Centrale), b) del Decreto del Direttore Generale
n.1788 del 28.5.2018 (doc.n.4 Riorganizzazione Sistema Bibliotecario di Ateneo), c) della Delibera C. di A. n.207/2019 (doc.n.5 Linee Guida per la riorganizzazione dei Dipartimenti) nella parte in cui hanno previsto e disposto che la copertura della posizione di responsabilità di “Ufficio” o equiparati (Direttore Tecnico) venga affidata, senza specificazione alcuna, e quindi indifferentemente, oltre che al personale inquadrato in categoria “EP” anche a personale inquadrato in categoria “D”; ciò in violazione delle disposizioni e dei principi di cui al CCNL comprato Università, enunciate in atti, che regolano le prerogative e la qualità delle mansioni e funzioni attribuite al personale di qualifica “EP”, nonché in violazione del contratto di lavoro individuale con conseguente demansionamento qualitativo dei ricorrenti;
2. Accertarsi e dichiararsi l'illegittimità in parte pro quota e nei limiti e per le ragioni dedotte nella parte motiva delle procedure di mobilità interna attuate mediante avvisi di job posting per la nomina del responsabile di Ufficio e/o Direttore
Tecnico di Struttura Bibliotecaria complessa meglio specificate in atti, e conseguentemente dei Decreti del Direttore Generale
n.3121/2018 (doc.n.10 per Direttore Tecnico di Biblioteche Parte_4
e/o e n.4506/2017 (doc.n.15 per Responsabile di Controparte_2
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
Uffici Amministrazione Centrale) e di ogni altro atto.
3. Di conseguenza annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace o comunque disapplicare ogni provvedimento conseguente adottato dall' in attuazione di tali provvedimenti di cui ai punti sub CP_1
1 e 2 e conseguentemente:
4. Condannare l convenuta al CP_1
pagamento a titolo risarcitorio delle differenze retributive per i bienni dal 2018/2019 e 2020/2021 tra quanto percepito dai ricorrenti in assenza e/o per deteriori incarichi rispetto a quello che avrebbero potuto percepire per incarichi per i quali hanno concorso mediante partecipazione a job posting siccome quantificati nell'allegato conteggio (doc.4), pari a: per €. 22.360,00 Pt_1
(ventiduemilatrecentosessenta/00), per €. 33.280,00 (trenta Pt_2
tremiladuecentoottanta/00), per €. 35.885,00 Pt_3
(trentacinquemilaottocentoottantacinque/00) ovvero in subordine la somma che si riterrà di giustizia, valutata anche in via equitativa, con interessi e rivalutazione se maggiore, riservandosi di quantificare in altro giudizio gli ulteriori danni che verranno causati negli anni successivi.
5. In ogni caso spese e competenze di entrambi i gradi rifuse”
Conclusioni per parte appellata: “In accoglimento dei motivi di appello incidentale ed in riforma della sentenza n. 173/2022:
1) Rigettarsi le domande della sig.ra per carenza di interesse ad Pt_1
agire e perché in ogni caso infondate;
per le ragioni indicate nel presente atto al punto C;
In relazione all'appello, in via principale:
2) rigettarsi perché inammissibili e perché in ogni caso infondate tutte le domande di cui al ricorso per le ragioni esposte, e, per l'effetto, confermarsi le sentenze del Tribunale di Padova n. 173/2022;
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
3) in via di mero subordine, ridursi la pretesa risarcitoria in ragione delle eccezioni svolte nel presente atto al punto E.1, o comunque nella misura ritenuta di giustizia;
5) in ogni caso: spese rifuse”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17.01.2023, gli appellanti – dipendenti dell , inquadrati nella categoria EP – Controparte_1
hanno impugnato la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di Padova ha rigettato la loro domanda volta ad ottenere, previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata attribuzione degli incarichi di responsabilità all'esito delle relative procedure di conferimento denominate job posting.
Il Giudice di prime cure rilevava che non erano stati impugnati gli atti di macro-organizzazione dell' , con cui si era stabilita la CP_1
Con possibilità di assegnare incarichi di responsabilità sia al personale che al personale D e, conseguentemente, tali atti erano da ritenere insindacabili, salva un'eventuale disapplicazione per l'ipotesi in cui risultassero direttamente lesivi di diritti soggettivi. Nella fattispecie esaminata, tuttavia, non era riscontrabile alcuna lesione di diritti soggettivi, considerando come la doglianza dei ricorrenti si riferisse alla mancata assegnazione di incarichi aventi un carattere accessorio e distinto rispetto alle mansioni proprie del profilo, dovendosi, quindi, escludere l'esistenza di un diritto all'assegnazione di tali incarichi.
Inoltre, i ricorrenti non avevano dedotto e provato l'assegnazione a mansioni inferiori rispetto a quelle proprie dell'inquadramento nel Con profilo e, in ogni caso, l'unica domanda formulata era quella volta ad ottenere il risarcimento del danno per perdita di chance, infondata
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anche sotto il profilo del difetto di prova del “nesso causale tra l'inadempimento e l'affermata perdita di chance”. Anche in relazione alla denunciata irregolarità delle procedure di Job Posting, difettava sia la domanda sia l'allegazione e la prova dei presupposti costitutivi.
Tre degli originari ricorrenti hanno proposto appello sulla base di cinque motivi (i motivi sono indicati dal primo al sesto, ma manca il quarto, passando direttamente dal terzo al quinto).
Con il primo motivo si censura la sentenza per aver erroneamente ritenuto necessario, per i ricorrenti, impugnare dinanzi al TAR i
“provvedimenti amministrativi” di riorganizzazione adottati dall'Università, potendo questi essere disapplicati dal Giudice ordinario perché lesivi dei loro diritti e delle prerogative previste dal
CCNL e dal contratto di lavoro.
Con il secondo per aver erroneamente interpretato le disposizioni contrattuali del CCNL Comparto Università (artt. 71, 75, e 76), che prevederebbero l'obbligo della P.A. di conferire incarichi comportanti particolari responsabilità gestionali di posizioni organizzative Con complesse al personale di categoria con la conseguenza che gli Con incarichi conferiti farebbero parte delle mansioni di
Nel terzo motivo si lamenta l'erronea interpretazione dell'art. 52,
d.lgs. n. 165/2001 ed il principio di equivalenza delle mansioni, nonché l'omesso esame del contenuto degli incarichi assegnati ai ricorrenti che farebbe emergere il sostanziale demansionamento subito.
Con il quinto (in realtà il quarto) si censura la sentenza per aver ritenuto legittimo e ammissibile che le procedure di job posting conferissero a “personale di categoria inferiore incarichi che per la loro complessità avrebbero dovuto essere affidati a personale appartenente alla superiore categoria EP”.
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Con il sesto (cioè il quinto) si lamenta il mancato esame dei documenti di causa che avrebbero comprovato il demansionamento subito dai ricorrenti in ragione dell'assegnazione, in esito alla riorganizzazione, di incarichi di minor responsabilità dei precedenti, nonché la perdita economica subita.
Si è costituita in giudizio l Controparte_1
sostenendo l'infondatezza dei motivi di gravame. In particolare, si evidenzia come i ricorrenti non avessero formulato una domanda di risarcimento del danno da demansionamento, né avessero specificamente contestato la coerenza degli incarichi concretamente affidati e le mansioni in fatto svolte con l'inquadramento di appartenenza, lamentando, piuttosto, un danno da perdita di chance.
L'appellata, inoltre, argomenta a sostegno dell'insussistenza di un diritto soggettivo all'attribuzione degli incarichi per cui avevano concorso alle procedure di job posting e afferma la carenza di allegazioni e prove in merito alla violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'attribuzione degli stessi ai colleghi individuati all'esito delle procedure stesse che, sia pur inquadrati in categoria D, ben potevano vedersi conferiti tali incarichi in virtù delle previsioni non solo degli atti di macro-organizzazione non impugnati, ma anche delle previsioni del CCNL. Ha proposto appello incidentale
(condizionato, come precisato a verbale) al fine di ottenere una pronuncia di inammissibilità della domanda, per carenza di interesse ad agire, nei confronti della appellante atteso che la stessa aveva Pt_1
ricevuto un incarico di responsabilità con un'indennità correlata di
Euro 4.000, superiore a quella percepita in precedenza e, nel contempo, l'incarico per cui aveva concorso era stato assegnato ad altro collega di categoria EP e, dunque, non inquadrato in una categoria ritenuta inferiore a quella da lei stessa posseduta.
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La causa, dopo un primo rinvio d'ufficio disposto in ragione del transito ad altra giurisdizione del precedente consigliere relatore, è stata discussa e decisa all'udienza del 27.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – I motivi d'appello possono essere analizzati congiuntamente in quanto tra loro connessi e sono infondati.
1.1 – Gli appellanti sostengono che sarebbero illegittimi gli atti di macro-organizzazione adottati dall con cui si è prevista la CP_1
possibilità di assegnare anche al personale inquadrato in categoria D incarichi di rilevante complessità e implicanti un elevato grado di responsabilità, quali gli incarichi di direzione di Uffici, invece che riservarli al solo personale inquadrato nella superiore categoria EP.
Tale possibilità – sembrano adombrare gli appellanti – finirebbe per comprimere il diritto degli stessi, inquadrati in categoria EP, ad ottenere un incarico coerente con l'inquadramento di appartenenza, come previsto dall'art. 75 del CCNL applicato. Di qui la dedotta violazione degli artt. 71, 75, 76 del CCNL, cui si aggiungerebbe anche la violazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, per essersi visti assegnare degli incarichi non equivalenti a quelli di elevata responsabilità per cui avevano concorso o per non aver ottenuto l'assegnazione di alcun incarico, quando invece gli incarichi sarebbero parte integrante delle mansioni tipiche del dipendente inquadrato in categoria EP.
1.2 – In base a quanto previsto dall'art. 75 CCNL, “
1. Le
Amministrazioni conferiscono al personale della categoria EP incarichi comportanti particolari responsabilità gestionali di posizioni organizzative complesse, anche nell'ambito dei dipartimenti universitari, nonché qualificati incarichi di responsabilità
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amministrative, ivi comprese quelle connesse alle funzioni di segretario di dipartimento, e tecniche, ovvero funzioni richiedenti
l'iscrizione ad ordini professionali o, comunque, alta qualificazione e specializzazione. 2 Gli incarichi di cui al comma 1, fatti salvi quelli conferiti al personale di cui all'art. 64, secondo gli appositi atti convenzionali, sono conferiti dal Direttore amministrativo o da altro organo individuato secondo gli ordinamenti delle Amministrazioni - previa determinazione da parte delle Amministrazioni medesime di criteri generali - per un periodo non superiore a 5 anni, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità”. La disposizione lascia intendere che, normalmente, vadano assegnati degli incarichi al personale inquadrato in categoria EP, tenendo “conto – rispetto alle funzioni ed alle attività da svolgere – della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali e professionali posseduti, delle attitudini, delle capacità professionali e dell'esperienza acquisite” (comma 3 del medesimo articolo). Tuttavia, la previsione contrattual-collettiva prosegue specificando che “La revoca o la cessazione dell'incarico comporta la perdita della connessa retribuzione accessoria, fermo restando il diritto del dipendente di essere adibito a mansioni previste dalla categoria di appartenenza, nonché il diritto alla retribuzione di posizione nella misura minima”. Il che rende certamente possibile che Con il dipendente inquadrato in possa rimanere, per un certo tempo, anche privo di incarico, ferma restando la doverosa adibizione a mansioni comunque coerenti con il suo inquadramento. Con Il trattamento economico del personale inquadrato in categoria è disciplinato dall'art. 76 CCNL, il quale – per quanto qui maggiormente rileva – dispone che esso è costituito “dall'indennità di ateneo, dalla retribuzione di posizione, articolata al massimo su tre
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fasce, compresa la minima, e dalla retribuzione di risultato. La retribuzione di posizione e di risultato assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità, compreso il compenso per il lavoro straordinario e con l'esclusione dell'indennità di ateneo, dell'indennità di rischio da radiazioni, e dei compensi che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o risultati del personale. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di euro 3.099 ad un massimo di euro 12.912 annui lordi per tredici mensilità e spetta anche al personale con incarichi di studio e/o di ricerca, previa opportuna ricognizione degli incarichi da parte del responsabile di settore al fine di pervenire ad un'omogenea graduazione delle posizioni stesse.
2. L'importo minimo di posizione di cui al comma 1 è attribuito a tutto il personale appartenente alla categoria EP. Gli importi superiori al minimo di posizione sono attribuiti in corrispondenza dell'affidamento di incarichi correlati a particolari responsabilità gestionali ovvero di funzioni professionali richiedenti l'iscrizione ad albi professionali o comunque alta qualificazione o specializzazione. Ciascuna Amministrazione stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna tipologia di incarico previamente individuata”.
A fronte di tali caratterizzazioni contrattuali, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che “Il dato testuale e sistematico delle disposizioni innanzi richiamate, in particolare quelle relative alla attribuzione (commi 1 e 2), alla revoca degli incarichi
(commi 4 e 6), alla attribuzione di incarichi aggiuntivi (comma 7) attesta che può verificarsi il caso di dipendenti inquadrati nella Con categoria privi dell'attribuzione degli incarichi di cui all'art. 75 c. Con 1 e correlativamente di dipendenti , ai quali siano conferiti più incarichi di tale tipologia” (Cass. sez. lav., n. 426 del 2019).
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1.4 – I dipendenti inquadrati in categoria EP, tuttavia, non sono gli unici che, in base alle previsioni del CCNL, possono essere destinatari di incarichi di responsabilità. L'art. 91 del CCNL, infatti, ha previsto che “Al personale appartenente alla categoria D, possono inoltre essere conferiti specifici, qualificati incarichi di responsabilità - amministrative, ivi comprese quelle connesse alle funzioni di segretario di dipartimento, e tecniche - sulla base di criteri generali oggetto di informazione, e a richiesta di concertazione, con i soggetti sindacali di cui all'art.
9. Tali incarichi saranno retribuiti con un'indennità accessoria, annua, lorda, revocabile, di importo variabile, tenendo conto del livello di responsabilità, della complessità delle competenze attribuite, della specializzazione richiesta dai compiti affidati e delle caratteristiche innovative della professionalità richiesta”. Con È ben vero che per il personale di categoria il CCNL ha fatto riferimento anche a incarichi comportanti particolari responsabilità gestionali di posizioni organizzative complesse e a incarichi implicanti Con l'iscrizione ad albi, ma sia per il personale che per il personale in categoria D, si fa un riferimento comune a qualificati incarichi di responsabilità amministrative, ivi comprese quelle connesse alle funzioni di segretario di dipartimento, e tecniche.
La difesa degli appellanti non si confronta con tale previsione della contrattazione collettiva (art. 91 del CCNL riferito agli incarichi attribuibili al personale in categoria D) e, conseguentemente, non offre elementi che possano far ritenere illegittima la previsione degli atti di macro-organizzazione (DDG n. 2655/17, DDG n. 1788/2018 e delibera C.d.A. n. 207/2019) laddove stabiliscono che gli incarichi di responsabili degli Uffici e direttori tecnici venissero ricoperti mediante procedure di job posting aperte al personale di categoria EP
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e di categoria D, sulla scorta di valutazione da parte di commissioni composte da esperti qualificati circa la rispondenza del candidato rispetto alle mutate esigenze e alle peculiarità di ciascun ufficio.
Inoltre, eventuali profili di illegittimità di tali previsioni avrebbero dovuto essere censurate dinanzi alla giustizia amministrativa e, in ogni caso, non potrebbero qui giustificare una loro disapplicazione dinanzi al giudice ordinario perché la posizione giuridica soggettiva degli appellanti non può essere qualificata alla stregua di un diritto soggettivo leso dall'atto di macro-organizzazione. Nel caso di specie, infatti, gli appellanti hanno potuto legittimamente partecipare alle procedure di job posting ma il loro profilo non è stato ritenuto quello maggiormente rispondente alle esigenze dell'amministrazione datrice di lavoro in relazione agli incarichi per cui hanno concorso. In tale contesto, in cui non è stata preclusa la partecipazione alla procedura di conferimento degli incarichi, gli appellanti non hanno fornito puntuali allegazioni in grado di dimostrare la violazione dei principi di correttezza e buona fede della commissione che ha operato la valutazione dei vari candidati. In altre parole, manca la prova che quegli specifici incarichi dovessero essere necessariamente attribuiti proprio agli appellanti. Non vi è alcuna allegazione circa il percorso formativo e professionale di ciascuno, in merito alla rispondenza di tali elementi alle peculiarità degli incarichi da attribuire, in ordine ai curricula degli altri candidati al fine di dimostrarne il profilo recessivo rispetto alle specifiche professionalità richieste per lo svolgimento dell'incarico. Il solo dato di essere inquadrati in categoria EP non giustifica – ex se – un esito scontato e favorevole della procedura selettiva alla quale, peraltro, ben potrebbero aver partecipato anche altri colleghi in categoria EP.
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1.5 – Sotto altro profilo, gli appellanti adombrano di aver subito un demansionamento sulla base della mancata assegnazione degli incarichi cui aspiravano. Il rilievo, tuttavia, si presenta privo di concludenza per un duplice ordine di motivi.
In primo luogo, non allegano né offrono di dimostrare il contenuto specifico delle mansioni concretamente svolte al fine di dimostrarne l'incoerenza con l'inquadramento di appartenenza e nemmeno hanno preso posizione, in modo specifico e critico, sulle allegazioni in fatto svolte dalla convenuta in primo grado sul contenuto professionale degli incarichi e delle mansioni da loro svolte, pur in mancanza dell'attribuzione degli incarichi cui aspiravano. Due dei tre appellanti hanno comunque ottenuto un incarico di responsabilità (sia pur non al vertice di un Ufficio). Con riferimento al terzo ( , se pure ha Pt_3
ottenuto un incarico dopo un periodo in cui ne era rimasto privo, si deve comunque ribadire che, in base alla disciplina contrattual- collettiva e alla giurisprudenza sopra richiamata, è pur possibile che un dipendente inquadrato in categoria EP possa rimanere per un certo tempo privo di incarichi di cui all'art. 75, co. 1 CCNL, ferma restando la necessità di adibizione a mansioni coerenti con l'inquadramento (e, sul punto, l'appellante non ha fornito prove a sostegno della non rispondenza in fatto delle mansioni svolte alla categoria professionale di appartenenza).
In secondo luogo, pur a fronte di un dedotto – ma non dimostrato – demansionamento, gli appellanti non hanno formulato una domanda risarcitoria avente quale causa petendi proprio il demansionamento.
La domanda formulata è all'evidenza diversa in quanto si chiede un risarcimento dei danni cagionati dalla mancata attribuzione degli incarichi cui aspiravano;
tanto che il danno viene quantificato proprio nella misura pari alle differenze retributive che, nella prospettazione
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offerta, avrebbero maturato se tali incarichi fossero stati loro conferiti.
Tuttalpiù, la domanda potrebbe essere interpretata come richiesta di risarcimento dei danni da perdita di chance (e nel ricorso in appello si fa, in effetti riferimento alla perdita di chance a pag. 13) ma, anche in questo caso, la domanda è certamente infondata: sia perché la chance di ottenere gli incarichi gli appellanti l'hanno avuta partecipando alle procedure di job posting, sia perché non è dimostrato che proprio loro avrebbero dovuto conseguire tali incarichi o che sussistesse un diritto soggettivo in tal senso, in forza del quale gli appellanti avrebbero dovuto necessariamente prevalere su ogni altro candidato (si richiama sul punto quanto già detto in precedenza).
2 – Il motivo d'appello incidentale formulato dall Controparte_1
rimane assorbito dal rigetto dell'appello principale e,
[...]
con esso, delle domande avanzate dai ricorrenti in primo grado.
3 – Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base di valori medi di scaglione, tenendo conto che non è stata svolta attività istruttoria.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti principali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− Rigetta l'appello principale e dichiara assorbito quello incidentale;
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− Condanna gli appellanti principali al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 6.946 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
− Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti principali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 27.02.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Gianluca Alessio
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