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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 16/06/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Marina Righi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al R.G. n. 2720/2021, che reca riunita la causa R.G. 4487/2023 promossi da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ) in proprio CP_1 C.F._1
nonché quale A.d.S. di Controparte_2
nato a [...] il [...] (C.F. )
[...] C.F._2
, nato a [...] il [...] (C.F. ) in proprio CP_3 C.F._3
nonché, unitamente a , nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_4
) quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore C.F._4
, nato a [...] il [...] (C.F. ) Persona_1 C.F._5
, nata a [...] l'[...] (C.F. Persona_2 C.F._6
nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._7
, nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_2 C.F._8
, nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_3 C.F._9
nato ad [...] l'[...] (C.F. Parte_4 C.F._10
rappresentati e difesi giuste procure rilasciate in calce al presente atto dagli Avv.ti Giorgio Caldera
(C.F. ) e Sara Benedetta Zamboni (C.F. ) entrambi C.F._11 C.F._12
del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Treviso Viale Trento e Trieste
n. 10/c
attori contro
CP_5
e
Controparte_6
con l'avv. Maria Celeste Arbia
convenuti
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
causa n. 2720/2021 r.g.
Nel merito
- accertarsi e dichiararsi la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro CP_5
de quo agitur. - condannarsi le convenute - in solido tra loro - ai sensi del combinato disposto degli artt. 145 e 148 Codice delle Assicurazioni Private al risarcimento in favore di e CP_1
quali eredi dell'attrice del danno patrimoniale - sub specie CP_3 Controparte_2 emergente comprensivo dell'ulteriore importo di € 12.462,50 richiesto per il medesimo titolo siccome precisato con memoria ex art. 183 VI° co. c.p.c. n. 1) del 29.9.2021 e dell'ulteriore importo spettante per il medesimo titolo siccome provato per tabulas tramite produzione in giudizio dei documenti sub
35) con nota di trattazione scritta per parte attrice del 12.9.2022, futuro e da lucro cessante da incapacità lavorativa specifica - e non patrimoniale - sub specie biologico, morale ed esistenziale - patiti come individuati in premessa e da liquidarsi nella somma che sarà Controparte_2
ritenuta di giustizia, detratto l'acconto ricevuto di € 800.000,00, oltre alla rivalutazione monetaria in base all'indice ISTAT dei prezzi di consumo ed agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto al saldo. - condannarsi le convenute - in solido tra loro - ai sensi del combinato disposto degli artt. 145 e 148 Codice delle Assicurazioni Private al risarcimento in favore di CP_1
del danno non patrimoniale anche riflesso dalla medesima patito come individuato in premessa e da liquidarsi nella somma che sarà ritenuta di giustizia, detratto l'acconto ricevuto di € 40.000,00, oltre alla rivalutazione monetaria in base all'indice ISTAT dei prezzi di consumo ed agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto al saldo. - condannarsi le convenute - in solido tra loro - ai sensi del combinato disposto degli artt. 145 e 148 Codice delle Assicurazioni Private al risarcimento in favore di del danno non patrimoniale anche riflesso dal medesimo CP_3 patito come individuato in premessa e da liquidarsi nella somma che sarà ritenuta di giustizia, detratto l'acconto ricevuto di € 40.000,00, oltre alla rivalutazione monetaria in base all'indice ISTAT dei prezzi di consumo ed agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto al saldo. - condannarsi le convenute - in solido tra loro - ai sensi del combinato disposto degli artt. 145 e 148
Codice delle Assicurazioni Private al risarcimento in favore di - rappresentato dai Controparte_2
genitori e - - rappresentato dai CP_1 Controparte_7 Parte_1 Persona_1
genitori e - , , del CP_3 Controparte_4 Persona_2 Parte_2 Parte_3
danno non patrimoniale anche riflesso da ciascheduno dei medesimi patito come individuato in premessa e da liquidarsi nella somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria in base all'indice ISTAT dei prezzi di consumo ed agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto al saldo. - condannarsi le convenute - in solido tra loro - ai sensi del combinato disposto degli artt. 145 e 148 Codice delle Assicurazioni Private al risarcimento in favore di del Parte_4
danno non patrimoniale anche riflesso dal medesimo patito come individuato in premessa e da liquidarsi nella somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria in base all'indice ISTAT dei prezzi di consumo ed agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto al saldo. - Spese di causa anche forfettarie ex art. 5 D.M. 55/2014 e compenso professionale per l'attività stragiudiziale, di mediazione, di negoziazione assistita e giudiziale rifusi con richiesta di distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dello scrivente che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi. - Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege. In via istruttoria - previa modifica dell'ordinanza in data 20.10.2022, ammettersi prova testimoniale sui capitoli 2), 4), 6), 7), 8) e 9) di cui alla memoria ex art. 183 VI° comma n. 2 c.p.c. dell'8.4.2022 con i testi ivi indicati.
Causa n. 4487/23 r.g. Nel merito - accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva di
[...]
nella causazione del sinistro di cui in narrativa, ai sensi del combinato disposto degli artt. CP_5
145 e 148 Codice delle Assicurazioni Private condannarsi i convenuti Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro tempore e , in solido, al risarcimento in CP_5
favore di , , , CP_1 Controparte_2 CP_3 Parte_1 Persona_1 [...]
, , e di tutti i danni - patrimoniale sub specie Persona_2 Parte_5 Parte_3 Parte_4
emergente e non patrimoniale sub specie morale e da lesione del rapporto parentale - dai medesimi sofferti in conseguenza del decesso di come individuati in premessa e Controparte_2
quantificati nella somma che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi da calcolarsi al saggio legale sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno dopo anno sino al saldo. –
Spese di causa e compenso professionale per l'attività di negoziazione assistita e giudiziale rifusi con richiesta di distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dei procuratori deducenti che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi. - Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege. Per parte convenuta:
Nel merito
Affermata e dichiarata la congruità delle offerte reali già corrisposte da rigettarsi le CP_6
pretese avanzate dagli attori tutti, siccome infondate in fatto e diritto per i motivi esposti in atti ovvero, in subordine, ridursi le stesse secondo quanto risulti di giustizia, detraendo dagli importi ritenuti attualmente dovuti le somme tutte già ad oggi percepite dagli attori, da debitamente attualizzare, valorizzando in ogni caso il limite massimo di esposizione della deducente impresa assicuratrice, pari al massimale assicurativo di cui alla polizza stipulata dalla convenuta
[...]
. CP_5
In via istruttoria
Si contesta la valenza ed efficacia probatoria dell'avversa produzione documentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 22.4.21 parte attrice espone che a causa del sinistro stradale verificatosi il
28.02.2019 in TE, ove la SI è stata investita dall'autovettura Controparte_2
Ford Fiesta tg. FT039MZ, condotta dalla proprietaria, SI , la prima ha subito CP_5
gravissime lesioni, rimanendo allettata, tanto da essere rappresentata in giudizio dall CP_8
.
[...]
E' stato quindi incardinato il giudizio R.G.2720/2021, con il quale gli attori hanno chiesto il risarcimento dei danni lamentati, per i rispettivi titoli, in conseguenza dell'evento.
L' impresa assicuratrice si è costituita in giudizio non contestando la dinamica del sinistro, ma rilevando l'eccessività delle complessive pretese avanzate ex adverso.
Nelle more di tale giudizio la SI è deceduta sicchè gli attori hanno proposto Controparte_2 ricorso ex art. 281 decies c.p.c., notificato unitamente al provvedimento di fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti del 23.11.2023, convenendo in giudizio la SI e la CP_5
deducente assicuratore per la R.C.A. della convenuta, Controparte_9 richiamando l'atto introduttivo del giudizio precedentemente incardinato, in cui era stata già espletata la prova testimoniale e la CTU medico-legale.
Introducendo il secondo giudizio, pertanto, gli attori hanno prospettato e chiesto il ristoro dei danni, patrimoniali e non, lamentati in conseguenza della definitiva perdita del rapporto parentale intercorso con la congiunta, SI . Controparte_2 ha dichiarato di aver già corrisposto un risarcimento del complessivo importo di € CP_6
800.000,00, a ristoro dei danni subiti dalla SI . A tale somma si aggiunge Controparte_2 il riconoscimento ante causam, di € 40.000 pro capite in favore dei figli della vittima principale,
e . CP_1 CP_3
Le ulteriori pretese avanzate dagli attori e, quindi, anche dai PO dell'infortunata e dal SI.
[...]
sono state contestate dalla deducente, richiamando l'onere di allegazione e prova in argomento Pt_4 incombente in capo agli istanti, anche a fronte dell'assenza di convivenza con la vittima principale.
Con ordinanza 15.11.24 sono sati assegnati i termini ex art. 190 c.p.c e la causa è stata trattenuta in decisione.
***
1. Della dinamica del sinistro.
La dinamica del sinistro e la conseguente responsabilità dello stesso in capo alla IG.ra non CP_5
sono state contestate dalla convenuta e, di conseguenza, la prima può ritenersi accertata così come rappresentata da parte attrice.
La convenuta ha, diversamente, contestato la quantificazione dei danni come operata da parte attrice.
2. Dei danni iure hereditario.
2.1. Del danno patrimoniale
Parte attrice ha chiesto il risarcimento del danno da lucro cessante per incapacità lavorativa della IG.ra , casalinga. Controparte_2
In via generale, il risarcimento del danno da lucro cessante copre il pregiudizio patrimoniale subito da un soggetto, a seguito del danno incidente sulla capacità lavorativa, se si prova che nel caso concreto il soggetto leso svolgesse o presumibilmente avrebbe svolto, un'attività lavorativa produttiva di reddito.
La prova dell'attività produttiva di reddito incombe sul danneggiato.
Non esiste, quindi, un automatismo nell'ottenere il risarcimento del danno da lucro cessante, dall'accertamento dei danni incidenti sulla capacità lavorativa specifica.
La Cass. 19197/2018 ha affermato che “se viene accertata una perdita o riduzione della capacità lavorativa (generica), possono applicarsi – avuto riguardo al grado percentuale di invalidità permanente accertato in sede medico legale – le presunzioni intese a provare la esistenza di un danno patrimoniale – emergente e da lucro cessante – (cfr. Cass., 13/07/2010, n. 16392; Cass., 05/12/2014,
n. 25726) determinato dall'impedimento o dalla riduzione dell'attività di lavoro domestico che il soggetto svolgeva – anche – a suo favore.”
Altresì, e in punto di legittimazione, si afferma sempre nelle suddette pronunce che se invece il lavoro domestico era svolto a titolo gratuito o in adempimento dei doveri di solidarietà familiare, a vantaggio di soggetti terzi, i danneggiati sono esclusivamente questi ultimi: Cass. 03/03/2005, n.
4657), trattandosi di attività suscettiva di valutazione economica (Cass., 09/02/2005, n. 2639; Cass.,
18/11/2014, n. 24471), che trova fondamento negli artt. 4, 36 e 37 Cost. (cfr. Cass., 11/12/2000, n.
15580; Cass., 20/10/2005, n. 20324), e che potrà ricevere adeguato ristoro attraverso il criterio di liquidazione equitativa del danno, tenuto conto dei parametri forniti dal calcolo del reddito figurativo desunto dal contratto collettivo delle LF (contratto collettivo di lavoro) ovvero del criterio legale del triplo della pensione sociale“.
Secondo ormai consolidata giurisprudenza la casalinga, pur non percependo reddito monetizzato, svolge purtuttavia un'attività suscettibile di valutazione economica, sicché va legittimamente inquadrato nella categoria del danno patrimoniale quello subito in conseguenza della riduzione della propria capacità lavorativa.
Parimenti, subiscono un danno patrimoniale risarcibile i conviventi della donna casalinga, priva di reddito, deceduta per effetto dell'altrui fatto illecito.
La domanda non è corredata delle necessarie allegazioni, prima che di adeguata prova.
Parte attrice, infatti, nulla specifica circa le abitudini di vita della danneggiata, né di preciso di cosa si occupasse, quali compiti svolgesse, se godesse di un aiuto esterno o dei propri familiari, né rappresenta le relative conseguenze della condizione della IG.ra quanto alla cura della casa. CP_2
In via istruttoria l'unico capitolo formulato in proposito è il n. 1, contenuto nella seconda memoria,
(“vero che , prima del sinistro stradale del 28.2.2019, svolgeva attività di Controparte_2
casalinga occupandosi delle faccende domestiche quali preparare i pasti, lavare, stirare, fare le pulizie di casa senza l'ausilio di terzi”) a cui, in sede di prova orale, è stata fornita una risposta generica (“Sì. La IG.ra viveva nella stessa casa di , c'erano due cucine, erano due CP_1
appartamenti collegati da una porta, ma la IG.ra andava avanti ed indietro per accudire i Per_3 PO”).
Il teste riferisce del compito di accudimento dei PO e nulla dice circa l'attività di casalinga in senso proprio. Posto che la prova dell'attività produttiva di reddito (che, quindi, la IG.ra svolgesse ed CP_2 avrebbe probabilmente continuato a svolgere l'attività di casalinga) incombe sul danneggiato e che tale prova non è stata fornita, la domanda deve essere rigettata.
Vengono inoltre esibite ricevute relative alle rette della Casa di Riposo per Anziani “Villa Belvedere” per un costo complessivo pari ad Euro 68.462,35 (sessantottomilaquattrocensosessantadue/35): tale cifra è stata ritenuta dal ctu congrua e pertinente alla natura delle lesioni ed al loro trattamento.
Tale danno dovrà quindi essere risarcito.
Risulta, altresì, documentato un esborso di € 6.100,00 per accertamento medico legale stragiudiziale di parte (doc. 24 fascicolo parte attrice causa n. 2720/21 r.g.) in ordine al quale il C.T.U. dr. Per_4
si è così espresso: “tale cifra è da ritenere congrua e pertinente ai sensi del Tariffario SISMLA
[...]
2023”.
Dall'esame del documento emerge anche la prova del suo pagamento da parte della IG.ra , a CP_2
cui la fattura è intestata.
Tale danno dovrà essere risarcito.
Il complessivo danno patrimoniale da risarcire va quindi inteso nella misura di euro 74.562.
2.2.Del danno non patrimoniale.
Parte attrice chiede il risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla vittima del sinistro e poi trasmesso nella sfera giuridica degli eredi.
Sul punto deve richiamarsi l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 28.168 del 2019, che si è pronunciata in un caso simile ed i cui principi, espressi nella motivazione, sono condivisi e devono essere rispettati.
Afferma la Corte di Cassazione che “la persona che, ferita, sopravviva quodam tempore, e poi muoia
a causa delle lesioni sofferte, può patire un danno non patrimoniale. Questo danno può teoricamente manifestarsi in due modi, ferma restando la sua unitarietà quale concetto giuridico.
Il primo è il pregiudizio derivante dalla lesione della salute;
il secondo è costituito dal turbamento e dallo spavento derivanti dalla consapevolezza della morte imminente. Ambedue questi pregiudizi hanno natura non patrimoniale, come non patrimoniali sono tutti i pregiudizi che investono la persona in sè e non il suo patrimonio.
Quel che li differenzia non è la natura giuridica, ma la consistenza reale: infatti il primo (lesione della salute):
-) ha fondamento medico legale;
-) consiste nella forzosa rinuncia alle attività quotidiane durante il periodo della invalidità;
-) sussiste anche quando la vittima sia stata incosciente.
Il secondo, invece:
-) non ha fondamento medico legale;
-) consiste in un moto dell'animo;
-) sussiste solo quando la vittima sia stata cosciente e consapevole.”.
Nel caso in esame deve essere negata la sussistenza di un danno non patrimoniale consistito nella formido mortis.
In giudizio non è stato accertato che la IG.ra abbia avvertito la sensazione di perdita della CP_2
vita, a fronte dell'assenza di lucidità della vittima non può ritenersi che la stessa abbia avuto percezione dell'approssimarsi della morte durante il ricovero.
In atto di citazione si legge che: “ …
4. A seguito del sinistro de quo riportava Controparte_2
gravissime lesioni personali che rendevano necessario l'elitrasporto d'urgenza presso il P.S. dell'Ospedale Civile di Treviso - ove veniva sottoposta a duplice craniotomia ed evacuazione dell'ematoma sottodurale - ed il successivo trasferimento presso il nosocomio di TE ove - previo intervento di osteosintesi multipla con riduzione delle fratture - veniva ricoverata, tracheostomizzata e nutrita per PEG, dal 14.3 al 15.4.2019 presso l'Unità Operativa di Anestesia e
Rianimazione e successivamente dal 15.4 al 23.7.2019 presso il Reparto di Lungodegenza
Riabilitativa in stato di coma profondo … 5. nel luglio 2019 veniva trasferita Controparte_2
presso la Casa di Riposo per Anziani Villa Belvedere corrente in Crocetta del Montello (TV) … - residenza sociosanitaria convenzionata con l'Azienda Ulss n.2 Marca Trevigiana - ove tuttora è degente, allettata, impossibilitata a comunicare con il prossimo e a rispondere anche ad ordini semplici, afflitta da piaga da decubito sacrale, dipendente per ogni atto della vita quotidiana da terze persone.
6. Il quadro clinico in cui la paziente versa - in modo oramai irreversibile e non più emendabile - è caratterizzato da abolizione della coscienza e della reattività a stimoli sensoriali …”.
Il CTU afferma che “a seguito dei fatti per cui è causa, in data 28.02.2019 la SI.ra CP_2
rimase vittima di un sinistro stradale, a seguito del quale riportò dei gravi traumatismi
[...]
estrinsecatisi in: -Trauma cranico con ematoma sottodurale, iniziale stato di coma profondo a successiva evoluzione verso una condizione permanente di stato vegetativo, con evidenza strumentale di danno assonale diffuso (pag. 23).
Il perito riporta poi il richiamo, presente nella cartella clinica agli atti, all'evidenza per cui “Al momento appaiono stabili le condizioni cliniche generali, resta invariato il deficit neurologico diffuso
(così come era già stato segnalato in Rianimazione)” a conferma della persistenza di una condizione di incoscienza.
Infine, il ctu afferma che “in data 23.07.2019 la SI.ra venne accolta presso la Casa di CP_2
Riposo per Anziani “Villa Belvedere” di Crocetta del Montello (TV), ove rimase degente, in condizioni di stato vegetativo e senza mai riprendere conoscenza fino alla data della morte, avvenuta il 15.10.2022.
Dalla lettura della relazione peritale risulta quindi che la IG.ra , dal momento dell'incidente CP_2
e fino alla morte non ha avuto percezione delle proprie condizioni e dell'approssimarsi della fine.
Ella, infatti, è stata interessata dapprima da uno stato di coma profondo, che si è evoluto in uno stato vegetativo perdurato fino al decesso.
Non può quindi essere riconosciuto un danno non patrimoniale, sub specie di danno morale, prodotto dalla sofferenza causata dall'approssimarsi della morte, dal momento che la danneggiata non era cosciente e consapevole del proprio stato.
Una simile lesione non si è quindi prodotta nella sfera giuridica della vittima e, per tale ragione, il conseguente diritto al risarcimento non può essere trasmesso agli eredi.
Diversamente deve essere riconosciuto il risarcimento del danno alla salute.
Nel caso di specie, è provato che la vittima primaria sia deceduta a causa delle lesioni, tanto viene confermato dallo stesso ctu (“la morte della SI.ra è senza ombra di dubbio causalmente CP_2
riconducibile al sinistro per cui è causa).
Come chiarito dalla stessa Corte di Cassazione, nell'ordinanza richiamata, “per pacifico principio medico legale, quando la morte sia causata dalle lesioni personali, non è concepibile il consolidarsi di postumi permanenti: il consolidamento dei postumi, infatti, presuppone la sopravvivenza della vittima e la guarigione clinica.
Quando, pertanto, la vittima di lesioni personali muoia a causa di quest'ultima, l'unico danno alla salute concepibile è il danno alla salute temporaneo, od invalidità temporanea che dir si voglia, ovviamente da liquidare avendo riguardo a tutte le specificità del caso concreto.”
La giurisprudenza a cui si ritiene di aderire è quindi chiara nel ritenere che il danno alla salute che può patire la vittima di lesioni personali, la quale sopravviva per un certo tempo e poi deceda a causa della gravità delle lesioni, dal punto di vista medico-legale può consistere solo in una invalidità temporanea, mai in una invalidità permanente.
Il lemma "invalidità", infatti, per secolare elaborazione medico-legale, deIGna uno stato menomativo che può essere transeunte (invalidità temporanea) o permanente (invalidità permanente).
L'espressione "invalidità temporanea" deIGna lo stato menomativo causato da una malattia, durante il decorso di questa.
L'espressione "invalidità permanente" deIGna invece lo stato menomativo che residua dopo la cessazione d'una malattia.
L'orientamento consolidato della giurisprudenza (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32372 del 13.12.2018; Sez.
3, Sentenza n. 5197 del 17/03/2015, Rv. 634697 - 01; così pure Sez. 3, Sentenza n. 7632 del
16/05/2003, Rv. 563159, p.
3.3 dei "Motivi della decisione") afferma quindi che l'esistenza di una malattia in atto e l'esistenza di uno stato di invalidità permanente non sono condizioni tra loro compatibili, poiché finchè durerà la malattia, permarrà uno stato di invalidità temporanea, ma non vi sarà ancora invalidità permanente, mentre se la malattia guarisce con postumi permanenti, si avrà uno stato di invalidità permanente, ma non vi sarà più invalidità temporanea;
se la malattia dovesse condurre a morte l'ammalato, essa avrà causato solo un periodo di invalidità temporanea.
La Corte afferma quindi che:
(a) la persona ferita, che a causa delle lesioni sofferte perda la vita, non può per definizione patire un danno alla salute permanente;
(b) la persona ferita, che a causa delle lesioni sofferte perda la vita, può patire soltanto un danno alla salute temporaneo;
(c) il danno temporaneo alla salute non può che essere liquidato tenendo conto del periodo di tempo per il quale si è protratto.
Essendo quindi deceduta in conseguenza delle lesioni patite, ella non può aver patito CP_2
un danno alla salute permanente, ma soltanto un danno alla salute temporaneo, che deve essere liquidato per il tempo durante il quale si è protratto, e. quindi, dal giorno dell'incidente a quello del decesso, nella misura massima, come accertato dal ctu, che afferma quanto segue:
“per quanto attiene il periodo di malattia/convalescenza, la paziente rimase degente, senza soluzione di continuità, negli ospedali di Treviso e di TE ed infine venne trasferita presso la Casa di Riposo per Anziani “Villa Belvedere” di Crocetta del M. (TV), dal giorno del sinistro 28.02.2019 fino all'exitus, avvenuto in data 15.10.2022”.
La malattia si è quindi protratta per 1.354 giorni.
La quantificazione del danno va operata in via equitativa, in considerazione della sua specifica natura:
in concreto appare congruamente determinabile assumendo come parametro le “tabelle” in uso presso il Tribunale di Milano alla data della decisione, personalizzando il risultato sulla base delle peculiarità
del caso concreto e della reale entità del danno.
La Suprema Corte, infatti, ha spiegato che nella liquidazione del danno non patrimoniale, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ.
deve garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità
che danni identici possano essere liquidati in misura diversa solo in quanto esaminati da differenti uffici giudiziari.
Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal
Tribunale di Milano, in conseguenza dell'ampia diffusione sul territorio nazionale, ed al quale la
Suprema Corte, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226
e 2056 cod. civ., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono. Con riferimento all'inabilità temporanea, assumendo come punto base l'attuale valore tabellare medio, ovvero € 115,00 (in funzione della gravità e della durata dell'inabilità temporanea), dev'essere liquidata la somma totale di € 155.710 (determinata dalla somma dei risultati parziali, ottenuti specificando l'età della danneggiata con riferimento ai singoli anni, e quindi: euro 38.525 per il 2019, euro 42.090 per il 2020, euro 41.975 per il 2021, euro 33.120 per il 2022).
Il danno non patrimoniale subito dalla vittima e risarcibile ai parenti iure hereditario è quindi liquidato nella somma di euro 155.710.
3. Dei danni subiti iure proprio dai congiunti.
3.1.Del danno patrimoniale.
Parte attrice chiede la liquidazione del danno patrimoniale come di seguito inteso: spese funerarie - pari ad euro 4.304,00 sostenute da e (docc. 18 - 19 fascicolo parte CP_1 CP_3
attrice causa n. 4487/2023 r.g.); spese di consulenza tecnica di parte nell'ambito del procedimento penale n. 6343/22 r.g.n.r. a carico di avanti la Procura della Repubblica c/o il CP_5
Tribunale di Treviso per il reato di cui all'art. 589 bis c.p. - pari ad euro 2.440,00 sostenute da CP_1
(doc. 20 fascicolo parte attrice causa n. 4487/2023 r.g.
[...]
La domanda può essere parzialmente accolta.
Il documento n. 20 (fattura dott. ) dà prova dell'avvenuto pagamento e quindi consente di Per_5
ritenere provata la lesione patrimoniale conseguenza immediata e diretta del sinistro.
I documenti n. 18 e 19 (fatture pompe funebri), al contrario non consentono di ritenere raggiunta la prova del pagamento del corrispettivo e, di conseguenza, della lesione patrimoniale lamentata quale conseguenza del fatto illecito.
La domanda dovrà quindi essere accolta con riferimento alla prima delle due poste, per l'importo di euro 2.440,00 in favore di . CP_1
Parte attrice chiede inoltre il risarcimento di quanto speso per attivare la procedura di negoziazione assistita;
tuttavia, neppure in questo caso è presente in atti la prova del pagamento di tali oneri, con ciò dovendosi rigettare la domanda.
Il danno patrimoniale deve quindi essere liquidato nella somma di euro 2.440.
3.2.Del danno non patrimoniale. Come già ricordato in narrativa i congiunti di hanno chiesto il risarcimento del danno CP_2
non patrimoniale inteso nella duplice accezione di danno derivante dalla lesione del rapporto familiare ed affettivo con la vittima del sinistro, prima della sua morte, durante gli anni in cui la stessa è stata ricoverata in ospedale ed in struttura ed, in seguito al decesso, il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.
Parte convenuta non ha negato l'opportunità dell'integrale risarcimento, ma ha contestato il quantum richiesto, ritenendo che non si possa configurare una duplicazione risarcitoria.
La già richiamata ordinanza 28.168 del 2019 della Corte di Cassazione si è espressa sul punto ritenendo che "il pregiudizio non patrimoniale patito dai prossimi congiunti di persona gravemente
ferita, e consistito tanto nell'apprensione per le sorti del proprio caro, quanto nelle forzose rinunce
indotte dalla necessità di prestare diuturna e prolungata assistenza alla vittima, è un danno identico
per natura, ma diverso per oggetto, dal pregiudizio patito dalle medesime persone, una volta che il
soggetto ferito sia venuto a mancare. Ne consegue che se una persona venga dapprima ferita in
conseguenza di un fatto illecito, ed in seguito muoia a causa delle lesioni, nella stima del danno patito
jure proprio dai suoi familiari il giudice deve tenere conto sia del dolore causato dalla morte, sia
dalle apprensioni, dalle sofferenze e dalle rinunce patite dai suoi familiari per tutto il tempo in cui la
vittima primaria fu invalida e venne da loro assistita".
Nell'aderire a tale orientamento si accoglie una accezione atipica del danno non patrimoniale, che deve essere valutato e liquidato nella sua multiformità.
Quanto al danno non patrimoniale patito da chi abbia perso un congiunto in conseguenza d'un fatto illecito, la Corte ha affermato che nella stima di tale danno il giudice deve procedere attraverso due passaggi: in primo luogo tenendo conto delle conseguenze che, anche presuntivamente ex art. 2727
c.c., l'uccisione d'un congiunto non può non causare in tutte le persone di comune sentire che dovessero patire quel particolare tipo di afflizione, e liquidare tale pregiudizio con un criterio standard, uguale per tutti, necessario per garantire la parità di trattamento a parità di danno (ex multis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3767 del 15/02/2018, Rv. 648035 - 02; Sez. 3, Sentenza n. 15491 del
08/07/2014, Rv. 631750 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 10107 del 09/05/2011, Rv. 618206 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 28423 del 28/11/2008, Rv. 606101 - 01); in secondo luogo accertando se nel caso di specie sussistano circostanze peculiari, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e più grave rispetto ai casi consimili.
Precisa altresì la Corte di Cassazione che “le conseguenze del primo tipo possono trarsi, in assenza
di argomenti di segno contrario che è onere del convenuto fornire, anche dalla sola dimostrazione
dell'esistenza della morte della vittima primaria e del suo rapporto di stretta parentela con chi
domanda il risarcimento;
le conseguenze dannose del secondo tipo, invece, eIGono la prova concreta
dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto rispetto ai casi consimili (Sez. 3 -, Ordinanza n. 7513
del 27/03/2018, Rv. 648303 01).
La liquidazione di esse eIGe, in particolare, che il giudice indaghi e valuti "le specifiche ricadute
che l'evento doloroso della morte (della vittima primaria) ha determinato nella vita di ciascuno dei
suoi congiunti e conviventi" (Sez. L, Sentenza n. 26590 del 17/12/2014, Rv. 633861 - 01), e
dell'esistenza (o dell'inesistenza) di tali circostanze peculiari il giudice di merito deve dare conto con
motivazione analitica e non stereotipata (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza
n. 24471 del 18/11/2014)”.
Nel rispetto dell'art. 1223 c.c., deve essere liquidato il risarcimento tenendo conto di tutte le conseguenze che sono derivate dall'illecito.
Se quindi la vittima, a causa di lesioni personali subite, dopo anni di stato vegetativo muore, i suoi familiari possono patire due diversi tipi di pregiudizi: durante il periodo di sopravvivenza patiscono la pena provocata dal vedere un proprio caro sofferente;
dopo la morte di quest'ultimo, patiscono la pena rappresentata dal lutto. Nel caso in esame i congiunti hanno allegato la lesione della propria sfera non patrimoniale alla luce del patimento e del dolere subiti nel dover constatare le condizioni in cui versava la IG.ra , CP_2
oltre a rinunce e privazioni derivanti dalla necessità di assistere l'anziana e dal non poter più contare sul suo aiuto in casa (specialmente nella gestione dei due PO . Pt_1
Può presuntivamente ritenersi provato tale stato di preoccupazione e dolore, in ragione del vincolo affettivo che legava madre e figli, nonna e PO e la vittima con il IG. (con riferimento al Pt_4
quale l'istruttoria ha dato prova della relazione sentimentale che lo univa alla vittima, di un rapporto affettivo connotato da stabilità, progettualità e comunanza di vita pur in assenza di convivenza.).
Per alcune delle posizioni l'istruttoria orale ha fornito un contributo ulteriore, mettendo in luce le conseguenze dannose in capo ai congiunti dello stato di malattia provocato alla IG.ra . CP_2
Il teste ha dichiarato di vedere spesso la IG.ra in struttura nelle occasioni Tes_1 Parte_6
in cui andava a fare visita alla madre, di non aver mai incontrato , ma di aver visto il CP_3
suo nominativo tra i visitatori.
Tale circostanza conferma l'impegno che i due figli hanno prestato nell'occuparsi della madre ricoverata, con stravolgimento delle proprie abitudini di vita per un periodo molto lungo.
Il teste ha invece confermato l'intenso rapporto della nonna con i PO dei quali Tes_2 Pt_1
ella si occupava in assenza dei genitori.
Alla domanda: “vero che , prima del cennato incidente, accudiva Controparte_2
quotidianamente i propri PO alla cui crescita aveva contribuito in prima persona” la teste ha infatti risposto: E' vero. Principalmente accudiva i due PO figli di , gli altri due sono molto più CP_1
grandi. Io abito a 300 metri da , abbiamo i figli coetanei e ci frequentiamo molto. Anche al CP_1
mare abbiamo due appartamenti vicini, quindi spesso accadeva che la IG.ra e CP_2 [...]
trascorressero insieme a noi dei momenti di vacanza. I figli di hanno più di trenta anni, Pt_4 CP_3
erano già fuori di casa da qualche anno, inoltre abitavano in un'altra frazione, quindi con la nonna si sono frequentati molto meno di quanto sia avvenuto con i figli di . ha anche un altro CP_1 CP_3
figlio, di quindici anni, che comunque ha avuto meno occasione di frequentare la nonna. La IG.ra
preparava il pranzo per i PO figli di , li accompagnava e li andava a riprendere, CP_2 CP_1
assicurava il suo aiuto quando i genitori erano occupati per lavoro.
La teste ha quindi confermato lo stretto legame esistente con i due PO conviventi e l'impegno che la IG.ra assicurava nella loro gestione. CP_2
L'esito di tale prova orale conferma, peraltro, la diversa intensità del legame esistente tra la nonna ed i PO rispetto a quello intercorrente con i PO , figli di , diversità che deve Pt_1 CP_1 CP_3
essere tenuta in considerazione in sede di liquidazione.
Il risarcimento iure proprio del danno subito dal parente in conseguenza dell'uccisione del de cuius è
quindi risarcibile in quanto l'interesse fatto valere è quello all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, oggi anche di fatto, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30
Cost., inoltre, il danno subito dal congiunto “è la diretta conseguenza al parente prossimo, la quale rileva come fatto plurioffensivo che ha vittime diverse ma egualmente dirette (cfr Cass. civ.
n.7748/2020)”.
Relativamente al quantum risarcibile, si ritiene di aderire all'orientamento per cui le tabelle di Milano
costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale,
in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione (cfr. Cass.
civ. n.37009/2022)”.
Pertanto, tenuto conto dei suddetti criteri, devono liquidarsi le seguenti somme:
euro 336.346; Parte_6
euro 265.948; CP_3
euro 140.934; Controparte_2
euro 66.222; Persona_1
euro 62.826; Persona_2
uro 137.538; Parte_1
euro 59.430 Parte_2
euro 59.430; Parte_3
euro 242.482. Parte_4
Le somme indicate comprendono la liquidazione di entrambi i pregiudizi, quello da lesione del rapporto parentale, mentre la IG.ra era in vita, e quello da perdita del rapporto parentale. CP_2
Per liquidare i danni sono state utilizzate le tabelle di Milano per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale e il punteggio relativo all'intensità della relazione è stato attribuito nella misura superiore a quella che si sarebbe utilizzata qualora fosse stato liquidato il solo danno da perdita del rapporto parentale, in assenza di alcuna prova circa l'eccezionale intensità del vincolo affettivo.
Tale operazione è stata effettuata, per tutti i danneggiati, al fine di adeguatamente compensare
(differenziandolo in maniera proporzionale con riguardo a ciascuna posizione) anche il danno da lesione del rapporto parentale nel tempo in cui la vittima è stata ricoverata. E così, quanto ai figli, al compagno ed ai PO conviventi della vittima la liquidazione è avvenuta riconoscendo il punteggio massimo quanto alla voce relativa all'intensità della relazione, mentre con riferimento ai restanti PO, la cui relazione è risultata meno intensa con la nonna rispetto ai primi,
è stato riconosciuto il punteggio relativo ad una intensità di relazione di medio valore, proprio al fine di differenziare le posizioni.
Inoltre, rispetto a questi ultimi l'istruttoria non ha dato prova alcuna di stravolgimenti delle proprie abitudini o di sofferenza derivante dallo stato vegetativo in cui la nonna versava;
il danno quindi, è
ritenuto sussistente in via presuntiva, come già spiegato, ma in assenza di ragioni o circostanze ulteriori che provino un coinvolgimento diverso e più intenso.
4. Degli acconti ricevuti.
E' circostanza pacifica che la IG.ra abbia ricevuto in acconto la somma di euro 800.000 a CP_2
risarcimento del danno biologico e delle spese mediche e che i due figli abbiano ricevuto, a risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale, la somma di euro 40.000
ciascuno, trattenuta a titolo di acconto.
Tali somme dovranno essere detratte dagli ulteriori importi che la compagnia assicuratrice dovrà
corrispondere, procedendo a diversa imputazione delle somme già ricevute dalla IG.ra ed CP_2
oggi facenti parte dell'asse ereditario.
5. Degli interessi e della rivalutazione monetaria
Sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno spetteranno rivalutazione monetaria ed interessi secondo i criteri di seguito esplicati.
Il danno non patrimoniale liquidato deve intendersi in termini monetari attuali. Su tale somma, devalutata alla data del sinistro e anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data del sinistro alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo. Con riferimento, invece, al danno patrimoniale emergente, la somma corrispondente alle spese già sostenute deve essere rivalutata dalla data in cui la spesa è stata sostenuta (“data della spesa”: Cass. civ, sez. III, 16 febbraio 2001, n. 2335) e su tale importo, devalutato alla data dell'esborso ed anno per anno rivalutato su base Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data della spesa alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
Poiché è pacifico che la compagnia assicuratrice ha già versato un acconto, al fine di decurtarlo dal quantum liquidato in questa sede deve farsi applicazione del principio affermato dalla Corte di legittimità in base al quale qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi
(devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione, come avvenuto nella fattispecie), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi
- finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data del sinistro al pagamento dell'acconto, e solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva
(Cass. civ., sez. III, 19 marzo 2014, n. 6347).
Parte attrice avanza, per la prima volta con l'atto conclusivo, la richiesta di ottenere il riconoscimento degli interessi al tasso di cui all'art. 1284, IV co. c.c., con ciò introducendo una domanda nuova e dunque inammissibile. Con gli atti introduttivi, infatti, parte attrice ha chiesto di accordare, sulle somme pretese, i diversi interessi al tasso legale sicchè il richiamo alla norma speciale di cui al disposto dell'art. 1284 IV co. c.c. si rivela infondato.
6. Delle spese di lite e di ctu.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e le stesse devono essere liquidate come in dispositivo.
Devono essere applicati i valori di cui al DM 55/14, sulla base dello scaglione relativo alla domanda di valore più elevato come liquidata, valori medi relativi alle quattro fasi processuali.
Essendo state le cause riunite e trattandosi delle medesime questioni, le fasi dovranno essere considerate singolarmente e non duplicate. Dal momento che le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come previsto dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14 (Cass. Sez III, ord. 10376/2024).
Si ritiene di indicare in tre il numero delle parti, che vengono considerate non nella loro individualità, ma sulla base della relazione che le lega alla vittima (figli, PO, compagno).
Le spese di ctu e di ctp vengono definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando,
Accerta l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro;
CP_5
Liquida in favore degli attori i seguenti danni:
a titolo di danno patrimoniale iure hereditatis euro 74.562;
a titolo di danno non patrimoniale iure hereditatis euro 155.710;
a titolo di danno patrimoniale iure proprio euro 2.440 in favore di;
CP_1
a titolo di danno non patrimoniale iure proprio, in favore di:
euro 336.346; Parte_6
euro 265.948; CP_3
euro 140.934; Controparte_2
euro 66.222; Persona_1
euro 62.826; Persona_2
uro 137.538; Parte_1
euro 59.430 Parte_2
euro 59.430; Parte_3
euro 242.482. Parte_4 Condanna le convenute in solido a pagare le indicate somme, detratti gli acconti ricevuti, eventualmente imputati a diverse poste di danno, somme tutte debitamente devalutate e rivalutate come in motivazione;
Condanna le convenute in solido a pagare le spese di lite sostenute da parte attrice, in favore del procuratore della parte dichiaratosi antistatario, che liquida in euro 1.036 per spese e 25.151 per compensi, oltre accessori di legge.
Pone definitivamente a carico delle parti convenute in solido le spese di ctu e di ctp.
Treviso, 11.6.25
Il Giudice
Marina Righi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Marina Righi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al R.G. n. 2720/2021, che reca riunita la causa R.G. 4487/2023 promossi da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ) in proprio CP_1 C.F._1
nonché quale A.d.S. di Controparte_2
nato a [...] il [...] (C.F. )
[...] C.F._2
, nato a [...] il [...] (C.F. ) in proprio CP_3 C.F._3
nonché, unitamente a , nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_4
) quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore C.F._4
, nato a [...] il [...] (C.F. ) Persona_1 C.F._5
, nata a [...] l'[...] (C.F. Persona_2 C.F._6
nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._7
, nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_2 C.F._8
, nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_3 C.F._9
nato ad [...] l'[...] (C.F. Parte_4 C.F._10
rappresentati e difesi giuste procure rilasciate in calce al presente atto dagli Avv.ti Giorgio Caldera
(C.F. ) e Sara Benedetta Zamboni (C.F. ) entrambi C.F._11 C.F._12
del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Treviso Viale Trento e Trieste
n. 10/c
attori contro
CP_5
e
Controparte_6
con l'avv. Maria Celeste Arbia
convenuti
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
causa n. 2720/2021 r.g.
Nel merito
- accertarsi e dichiararsi la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro CP_5
de quo agitur. - condannarsi le convenute - in solido tra loro - ai sensi del combinato disposto degli artt. 145 e 148 Codice delle Assicurazioni Private al risarcimento in favore di e CP_1
quali eredi dell'attrice del danno patrimoniale - sub specie CP_3 Controparte_2 emergente comprensivo dell'ulteriore importo di € 12.462,50 richiesto per il medesimo titolo siccome precisato con memoria ex art. 183 VI° co. c.p.c. n. 1) del 29.9.2021 e dell'ulteriore importo spettante per il medesimo titolo siccome provato per tabulas tramite produzione in giudizio dei documenti sub
35) con nota di trattazione scritta per parte attrice del 12.9.2022, futuro e da lucro cessante da incapacità lavorativa specifica - e non patrimoniale - sub specie biologico, morale ed esistenziale - patiti come individuati in premessa e da liquidarsi nella somma che sarà Controparte_2
ritenuta di giustizia, detratto l'acconto ricevuto di € 800.000,00, oltre alla rivalutazione monetaria in base all'indice ISTAT dei prezzi di consumo ed agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto al saldo. - condannarsi le convenute - in solido tra loro - ai sensi del combinato disposto degli artt. 145 e 148 Codice delle Assicurazioni Private al risarcimento in favore di CP_1
del danno non patrimoniale anche riflesso dalla medesima patito come individuato in premessa e da liquidarsi nella somma che sarà ritenuta di giustizia, detratto l'acconto ricevuto di € 40.000,00, oltre alla rivalutazione monetaria in base all'indice ISTAT dei prezzi di consumo ed agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto al saldo. - condannarsi le convenute - in solido tra loro - ai sensi del combinato disposto degli artt. 145 e 148 Codice delle Assicurazioni Private al risarcimento in favore di del danno non patrimoniale anche riflesso dal medesimo CP_3 patito come individuato in premessa e da liquidarsi nella somma che sarà ritenuta di giustizia, detratto l'acconto ricevuto di € 40.000,00, oltre alla rivalutazione monetaria in base all'indice ISTAT dei prezzi di consumo ed agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto al saldo. - condannarsi le convenute - in solido tra loro - ai sensi del combinato disposto degli artt. 145 e 148
Codice delle Assicurazioni Private al risarcimento in favore di - rappresentato dai Controparte_2
genitori e - - rappresentato dai CP_1 Controparte_7 Parte_1 Persona_1
genitori e - , , del CP_3 Controparte_4 Persona_2 Parte_2 Parte_3
danno non patrimoniale anche riflesso da ciascheduno dei medesimi patito come individuato in premessa e da liquidarsi nella somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria in base all'indice ISTAT dei prezzi di consumo ed agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto al saldo. - condannarsi le convenute - in solido tra loro - ai sensi del combinato disposto degli artt. 145 e 148 Codice delle Assicurazioni Private al risarcimento in favore di del Parte_4
danno non patrimoniale anche riflesso dal medesimo patito come individuato in premessa e da liquidarsi nella somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria in base all'indice ISTAT dei prezzi di consumo ed agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto al saldo. - Spese di causa anche forfettarie ex art. 5 D.M. 55/2014 e compenso professionale per l'attività stragiudiziale, di mediazione, di negoziazione assistita e giudiziale rifusi con richiesta di distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dello scrivente che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi. - Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege. In via istruttoria - previa modifica dell'ordinanza in data 20.10.2022, ammettersi prova testimoniale sui capitoli 2), 4), 6), 7), 8) e 9) di cui alla memoria ex art. 183 VI° comma n. 2 c.p.c. dell'8.4.2022 con i testi ivi indicati.
Causa n. 4487/23 r.g. Nel merito - accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva di
[...]
nella causazione del sinistro di cui in narrativa, ai sensi del combinato disposto degli artt. CP_5
145 e 148 Codice delle Assicurazioni Private condannarsi i convenuti Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro tempore e , in solido, al risarcimento in CP_5
favore di , , , CP_1 Controparte_2 CP_3 Parte_1 Persona_1 [...]
, , e di tutti i danni - patrimoniale sub specie Persona_2 Parte_5 Parte_3 Parte_4
emergente e non patrimoniale sub specie morale e da lesione del rapporto parentale - dai medesimi sofferti in conseguenza del decesso di come individuati in premessa e Controparte_2
quantificati nella somma che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi da calcolarsi al saggio legale sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno dopo anno sino al saldo. –
Spese di causa e compenso professionale per l'attività di negoziazione assistita e giudiziale rifusi con richiesta di distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dei procuratori deducenti che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi. - Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege. Per parte convenuta:
Nel merito
Affermata e dichiarata la congruità delle offerte reali già corrisposte da rigettarsi le CP_6
pretese avanzate dagli attori tutti, siccome infondate in fatto e diritto per i motivi esposti in atti ovvero, in subordine, ridursi le stesse secondo quanto risulti di giustizia, detraendo dagli importi ritenuti attualmente dovuti le somme tutte già ad oggi percepite dagli attori, da debitamente attualizzare, valorizzando in ogni caso il limite massimo di esposizione della deducente impresa assicuratrice, pari al massimale assicurativo di cui alla polizza stipulata dalla convenuta
[...]
. CP_5
In via istruttoria
Si contesta la valenza ed efficacia probatoria dell'avversa produzione documentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 22.4.21 parte attrice espone che a causa del sinistro stradale verificatosi il
28.02.2019 in TE, ove la SI è stata investita dall'autovettura Controparte_2
Ford Fiesta tg. FT039MZ, condotta dalla proprietaria, SI , la prima ha subito CP_5
gravissime lesioni, rimanendo allettata, tanto da essere rappresentata in giudizio dall CP_8
.
[...]
E' stato quindi incardinato il giudizio R.G.2720/2021, con il quale gli attori hanno chiesto il risarcimento dei danni lamentati, per i rispettivi titoli, in conseguenza dell'evento.
L' impresa assicuratrice si è costituita in giudizio non contestando la dinamica del sinistro, ma rilevando l'eccessività delle complessive pretese avanzate ex adverso.
Nelle more di tale giudizio la SI è deceduta sicchè gli attori hanno proposto Controparte_2 ricorso ex art. 281 decies c.p.c., notificato unitamente al provvedimento di fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti del 23.11.2023, convenendo in giudizio la SI e la CP_5
deducente assicuratore per la R.C.A. della convenuta, Controparte_9 richiamando l'atto introduttivo del giudizio precedentemente incardinato, in cui era stata già espletata la prova testimoniale e la CTU medico-legale.
Introducendo il secondo giudizio, pertanto, gli attori hanno prospettato e chiesto il ristoro dei danni, patrimoniali e non, lamentati in conseguenza della definitiva perdita del rapporto parentale intercorso con la congiunta, SI . Controparte_2 ha dichiarato di aver già corrisposto un risarcimento del complessivo importo di € CP_6
800.000,00, a ristoro dei danni subiti dalla SI . A tale somma si aggiunge Controparte_2 il riconoscimento ante causam, di € 40.000 pro capite in favore dei figli della vittima principale,
e . CP_1 CP_3
Le ulteriori pretese avanzate dagli attori e, quindi, anche dai PO dell'infortunata e dal SI.
[...]
sono state contestate dalla deducente, richiamando l'onere di allegazione e prova in argomento Pt_4 incombente in capo agli istanti, anche a fronte dell'assenza di convivenza con la vittima principale.
Con ordinanza 15.11.24 sono sati assegnati i termini ex art. 190 c.p.c e la causa è stata trattenuta in decisione.
***
1. Della dinamica del sinistro.
La dinamica del sinistro e la conseguente responsabilità dello stesso in capo alla IG.ra non CP_5
sono state contestate dalla convenuta e, di conseguenza, la prima può ritenersi accertata così come rappresentata da parte attrice.
La convenuta ha, diversamente, contestato la quantificazione dei danni come operata da parte attrice.
2. Dei danni iure hereditario.
2.1. Del danno patrimoniale
Parte attrice ha chiesto il risarcimento del danno da lucro cessante per incapacità lavorativa della IG.ra , casalinga. Controparte_2
In via generale, il risarcimento del danno da lucro cessante copre il pregiudizio patrimoniale subito da un soggetto, a seguito del danno incidente sulla capacità lavorativa, se si prova che nel caso concreto il soggetto leso svolgesse o presumibilmente avrebbe svolto, un'attività lavorativa produttiva di reddito.
La prova dell'attività produttiva di reddito incombe sul danneggiato.
Non esiste, quindi, un automatismo nell'ottenere il risarcimento del danno da lucro cessante, dall'accertamento dei danni incidenti sulla capacità lavorativa specifica.
La Cass. 19197/2018 ha affermato che “se viene accertata una perdita o riduzione della capacità lavorativa (generica), possono applicarsi – avuto riguardo al grado percentuale di invalidità permanente accertato in sede medico legale – le presunzioni intese a provare la esistenza di un danno patrimoniale – emergente e da lucro cessante – (cfr. Cass., 13/07/2010, n. 16392; Cass., 05/12/2014,
n. 25726) determinato dall'impedimento o dalla riduzione dell'attività di lavoro domestico che il soggetto svolgeva – anche – a suo favore.”
Altresì, e in punto di legittimazione, si afferma sempre nelle suddette pronunce che se invece il lavoro domestico era svolto a titolo gratuito o in adempimento dei doveri di solidarietà familiare, a vantaggio di soggetti terzi, i danneggiati sono esclusivamente questi ultimi: Cass. 03/03/2005, n.
4657), trattandosi di attività suscettiva di valutazione economica (Cass., 09/02/2005, n. 2639; Cass.,
18/11/2014, n. 24471), che trova fondamento negli artt. 4, 36 e 37 Cost. (cfr. Cass., 11/12/2000, n.
15580; Cass., 20/10/2005, n. 20324), e che potrà ricevere adeguato ristoro attraverso il criterio di liquidazione equitativa del danno, tenuto conto dei parametri forniti dal calcolo del reddito figurativo desunto dal contratto collettivo delle LF (contratto collettivo di lavoro) ovvero del criterio legale del triplo della pensione sociale“.
Secondo ormai consolidata giurisprudenza la casalinga, pur non percependo reddito monetizzato, svolge purtuttavia un'attività suscettibile di valutazione economica, sicché va legittimamente inquadrato nella categoria del danno patrimoniale quello subito in conseguenza della riduzione della propria capacità lavorativa.
Parimenti, subiscono un danno patrimoniale risarcibile i conviventi della donna casalinga, priva di reddito, deceduta per effetto dell'altrui fatto illecito.
La domanda non è corredata delle necessarie allegazioni, prima che di adeguata prova.
Parte attrice, infatti, nulla specifica circa le abitudini di vita della danneggiata, né di preciso di cosa si occupasse, quali compiti svolgesse, se godesse di un aiuto esterno o dei propri familiari, né rappresenta le relative conseguenze della condizione della IG.ra quanto alla cura della casa. CP_2
In via istruttoria l'unico capitolo formulato in proposito è il n. 1, contenuto nella seconda memoria,
(“vero che , prima del sinistro stradale del 28.2.2019, svolgeva attività di Controparte_2
casalinga occupandosi delle faccende domestiche quali preparare i pasti, lavare, stirare, fare le pulizie di casa senza l'ausilio di terzi”) a cui, in sede di prova orale, è stata fornita una risposta generica (“Sì. La IG.ra viveva nella stessa casa di , c'erano due cucine, erano due CP_1
appartamenti collegati da una porta, ma la IG.ra andava avanti ed indietro per accudire i Per_3 PO”).
Il teste riferisce del compito di accudimento dei PO e nulla dice circa l'attività di casalinga in senso proprio. Posto che la prova dell'attività produttiva di reddito (che, quindi, la IG.ra svolgesse ed CP_2 avrebbe probabilmente continuato a svolgere l'attività di casalinga) incombe sul danneggiato e che tale prova non è stata fornita, la domanda deve essere rigettata.
Vengono inoltre esibite ricevute relative alle rette della Casa di Riposo per Anziani “Villa Belvedere” per un costo complessivo pari ad Euro 68.462,35 (sessantottomilaquattrocensosessantadue/35): tale cifra è stata ritenuta dal ctu congrua e pertinente alla natura delle lesioni ed al loro trattamento.
Tale danno dovrà quindi essere risarcito.
Risulta, altresì, documentato un esborso di € 6.100,00 per accertamento medico legale stragiudiziale di parte (doc. 24 fascicolo parte attrice causa n. 2720/21 r.g.) in ordine al quale il C.T.U. dr. Per_4
si è così espresso: “tale cifra è da ritenere congrua e pertinente ai sensi del Tariffario SISMLA
[...]
2023”.
Dall'esame del documento emerge anche la prova del suo pagamento da parte della IG.ra , a CP_2
cui la fattura è intestata.
Tale danno dovrà essere risarcito.
Il complessivo danno patrimoniale da risarcire va quindi inteso nella misura di euro 74.562.
2.2.Del danno non patrimoniale.
Parte attrice chiede il risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla vittima del sinistro e poi trasmesso nella sfera giuridica degli eredi.
Sul punto deve richiamarsi l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 28.168 del 2019, che si è pronunciata in un caso simile ed i cui principi, espressi nella motivazione, sono condivisi e devono essere rispettati.
Afferma la Corte di Cassazione che “la persona che, ferita, sopravviva quodam tempore, e poi muoia
a causa delle lesioni sofferte, può patire un danno non patrimoniale. Questo danno può teoricamente manifestarsi in due modi, ferma restando la sua unitarietà quale concetto giuridico.
Il primo è il pregiudizio derivante dalla lesione della salute;
il secondo è costituito dal turbamento e dallo spavento derivanti dalla consapevolezza della morte imminente. Ambedue questi pregiudizi hanno natura non patrimoniale, come non patrimoniali sono tutti i pregiudizi che investono la persona in sè e non il suo patrimonio.
Quel che li differenzia non è la natura giuridica, ma la consistenza reale: infatti il primo (lesione della salute):
-) ha fondamento medico legale;
-) consiste nella forzosa rinuncia alle attività quotidiane durante il periodo della invalidità;
-) sussiste anche quando la vittima sia stata incosciente.
Il secondo, invece:
-) non ha fondamento medico legale;
-) consiste in un moto dell'animo;
-) sussiste solo quando la vittima sia stata cosciente e consapevole.”.
Nel caso in esame deve essere negata la sussistenza di un danno non patrimoniale consistito nella formido mortis.
In giudizio non è stato accertato che la IG.ra abbia avvertito la sensazione di perdita della CP_2
vita, a fronte dell'assenza di lucidità della vittima non può ritenersi che la stessa abbia avuto percezione dell'approssimarsi della morte durante il ricovero.
In atto di citazione si legge che: “ …
4. A seguito del sinistro de quo riportava Controparte_2
gravissime lesioni personali che rendevano necessario l'elitrasporto d'urgenza presso il P.S. dell'Ospedale Civile di Treviso - ove veniva sottoposta a duplice craniotomia ed evacuazione dell'ematoma sottodurale - ed il successivo trasferimento presso il nosocomio di TE ove - previo intervento di osteosintesi multipla con riduzione delle fratture - veniva ricoverata, tracheostomizzata e nutrita per PEG, dal 14.3 al 15.4.2019 presso l'Unità Operativa di Anestesia e
Rianimazione e successivamente dal 15.4 al 23.7.2019 presso il Reparto di Lungodegenza
Riabilitativa in stato di coma profondo … 5. nel luglio 2019 veniva trasferita Controparte_2
presso la Casa di Riposo per Anziani Villa Belvedere corrente in Crocetta del Montello (TV) … - residenza sociosanitaria convenzionata con l'Azienda Ulss n.2 Marca Trevigiana - ove tuttora è degente, allettata, impossibilitata a comunicare con il prossimo e a rispondere anche ad ordini semplici, afflitta da piaga da decubito sacrale, dipendente per ogni atto della vita quotidiana da terze persone.
6. Il quadro clinico in cui la paziente versa - in modo oramai irreversibile e non più emendabile - è caratterizzato da abolizione della coscienza e della reattività a stimoli sensoriali …”.
Il CTU afferma che “a seguito dei fatti per cui è causa, in data 28.02.2019 la SI.ra CP_2
rimase vittima di un sinistro stradale, a seguito del quale riportò dei gravi traumatismi
[...]
estrinsecatisi in: -Trauma cranico con ematoma sottodurale, iniziale stato di coma profondo a successiva evoluzione verso una condizione permanente di stato vegetativo, con evidenza strumentale di danno assonale diffuso (pag. 23).
Il perito riporta poi il richiamo, presente nella cartella clinica agli atti, all'evidenza per cui “Al momento appaiono stabili le condizioni cliniche generali, resta invariato il deficit neurologico diffuso
(così come era già stato segnalato in Rianimazione)” a conferma della persistenza di una condizione di incoscienza.
Infine, il ctu afferma che “in data 23.07.2019 la SI.ra venne accolta presso la Casa di CP_2
Riposo per Anziani “Villa Belvedere” di Crocetta del Montello (TV), ove rimase degente, in condizioni di stato vegetativo e senza mai riprendere conoscenza fino alla data della morte, avvenuta il 15.10.2022.
Dalla lettura della relazione peritale risulta quindi che la IG.ra , dal momento dell'incidente CP_2
e fino alla morte non ha avuto percezione delle proprie condizioni e dell'approssimarsi della fine.
Ella, infatti, è stata interessata dapprima da uno stato di coma profondo, che si è evoluto in uno stato vegetativo perdurato fino al decesso.
Non può quindi essere riconosciuto un danno non patrimoniale, sub specie di danno morale, prodotto dalla sofferenza causata dall'approssimarsi della morte, dal momento che la danneggiata non era cosciente e consapevole del proprio stato.
Una simile lesione non si è quindi prodotta nella sfera giuridica della vittima e, per tale ragione, il conseguente diritto al risarcimento non può essere trasmesso agli eredi.
Diversamente deve essere riconosciuto il risarcimento del danno alla salute.
Nel caso di specie, è provato che la vittima primaria sia deceduta a causa delle lesioni, tanto viene confermato dallo stesso ctu (“la morte della SI.ra è senza ombra di dubbio causalmente CP_2
riconducibile al sinistro per cui è causa).
Come chiarito dalla stessa Corte di Cassazione, nell'ordinanza richiamata, “per pacifico principio medico legale, quando la morte sia causata dalle lesioni personali, non è concepibile il consolidarsi di postumi permanenti: il consolidamento dei postumi, infatti, presuppone la sopravvivenza della vittima e la guarigione clinica.
Quando, pertanto, la vittima di lesioni personali muoia a causa di quest'ultima, l'unico danno alla salute concepibile è il danno alla salute temporaneo, od invalidità temporanea che dir si voglia, ovviamente da liquidare avendo riguardo a tutte le specificità del caso concreto.”
La giurisprudenza a cui si ritiene di aderire è quindi chiara nel ritenere che il danno alla salute che può patire la vittima di lesioni personali, la quale sopravviva per un certo tempo e poi deceda a causa della gravità delle lesioni, dal punto di vista medico-legale può consistere solo in una invalidità temporanea, mai in una invalidità permanente.
Il lemma "invalidità", infatti, per secolare elaborazione medico-legale, deIGna uno stato menomativo che può essere transeunte (invalidità temporanea) o permanente (invalidità permanente).
L'espressione "invalidità temporanea" deIGna lo stato menomativo causato da una malattia, durante il decorso di questa.
L'espressione "invalidità permanente" deIGna invece lo stato menomativo che residua dopo la cessazione d'una malattia.
L'orientamento consolidato della giurisprudenza (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32372 del 13.12.2018; Sez.
3, Sentenza n. 5197 del 17/03/2015, Rv. 634697 - 01; così pure Sez. 3, Sentenza n. 7632 del
16/05/2003, Rv. 563159, p.
3.3 dei "Motivi della decisione") afferma quindi che l'esistenza di una malattia in atto e l'esistenza di uno stato di invalidità permanente non sono condizioni tra loro compatibili, poiché finchè durerà la malattia, permarrà uno stato di invalidità temporanea, ma non vi sarà ancora invalidità permanente, mentre se la malattia guarisce con postumi permanenti, si avrà uno stato di invalidità permanente, ma non vi sarà più invalidità temporanea;
se la malattia dovesse condurre a morte l'ammalato, essa avrà causato solo un periodo di invalidità temporanea.
La Corte afferma quindi che:
(a) la persona ferita, che a causa delle lesioni sofferte perda la vita, non può per definizione patire un danno alla salute permanente;
(b) la persona ferita, che a causa delle lesioni sofferte perda la vita, può patire soltanto un danno alla salute temporaneo;
(c) il danno temporaneo alla salute non può che essere liquidato tenendo conto del periodo di tempo per il quale si è protratto.
Essendo quindi deceduta in conseguenza delle lesioni patite, ella non può aver patito CP_2
un danno alla salute permanente, ma soltanto un danno alla salute temporaneo, che deve essere liquidato per il tempo durante il quale si è protratto, e. quindi, dal giorno dell'incidente a quello del decesso, nella misura massima, come accertato dal ctu, che afferma quanto segue:
“per quanto attiene il periodo di malattia/convalescenza, la paziente rimase degente, senza soluzione di continuità, negli ospedali di Treviso e di TE ed infine venne trasferita presso la Casa di Riposo per Anziani “Villa Belvedere” di Crocetta del M. (TV), dal giorno del sinistro 28.02.2019 fino all'exitus, avvenuto in data 15.10.2022”.
La malattia si è quindi protratta per 1.354 giorni.
La quantificazione del danno va operata in via equitativa, in considerazione della sua specifica natura:
in concreto appare congruamente determinabile assumendo come parametro le “tabelle” in uso presso il Tribunale di Milano alla data della decisione, personalizzando il risultato sulla base delle peculiarità
del caso concreto e della reale entità del danno.
La Suprema Corte, infatti, ha spiegato che nella liquidazione del danno non patrimoniale, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ.
deve garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità
che danni identici possano essere liquidati in misura diversa solo in quanto esaminati da differenti uffici giudiziari.
Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal
Tribunale di Milano, in conseguenza dell'ampia diffusione sul territorio nazionale, ed al quale la
Suprema Corte, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226
e 2056 cod. civ., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono. Con riferimento all'inabilità temporanea, assumendo come punto base l'attuale valore tabellare medio, ovvero € 115,00 (in funzione della gravità e della durata dell'inabilità temporanea), dev'essere liquidata la somma totale di € 155.710 (determinata dalla somma dei risultati parziali, ottenuti specificando l'età della danneggiata con riferimento ai singoli anni, e quindi: euro 38.525 per il 2019, euro 42.090 per il 2020, euro 41.975 per il 2021, euro 33.120 per il 2022).
Il danno non patrimoniale subito dalla vittima e risarcibile ai parenti iure hereditario è quindi liquidato nella somma di euro 155.710.
3. Dei danni subiti iure proprio dai congiunti.
3.1.Del danno patrimoniale.
Parte attrice chiede la liquidazione del danno patrimoniale come di seguito inteso: spese funerarie - pari ad euro 4.304,00 sostenute da e (docc. 18 - 19 fascicolo parte CP_1 CP_3
attrice causa n. 4487/2023 r.g.); spese di consulenza tecnica di parte nell'ambito del procedimento penale n. 6343/22 r.g.n.r. a carico di avanti la Procura della Repubblica c/o il CP_5
Tribunale di Treviso per il reato di cui all'art. 589 bis c.p. - pari ad euro 2.440,00 sostenute da CP_1
(doc. 20 fascicolo parte attrice causa n. 4487/2023 r.g.
[...]
La domanda può essere parzialmente accolta.
Il documento n. 20 (fattura dott. ) dà prova dell'avvenuto pagamento e quindi consente di Per_5
ritenere provata la lesione patrimoniale conseguenza immediata e diretta del sinistro.
I documenti n. 18 e 19 (fatture pompe funebri), al contrario non consentono di ritenere raggiunta la prova del pagamento del corrispettivo e, di conseguenza, della lesione patrimoniale lamentata quale conseguenza del fatto illecito.
La domanda dovrà quindi essere accolta con riferimento alla prima delle due poste, per l'importo di euro 2.440,00 in favore di . CP_1
Parte attrice chiede inoltre il risarcimento di quanto speso per attivare la procedura di negoziazione assistita;
tuttavia, neppure in questo caso è presente in atti la prova del pagamento di tali oneri, con ciò dovendosi rigettare la domanda.
Il danno patrimoniale deve quindi essere liquidato nella somma di euro 2.440.
3.2.Del danno non patrimoniale. Come già ricordato in narrativa i congiunti di hanno chiesto il risarcimento del danno CP_2
non patrimoniale inteso nella duplice accezione di danno derivante dalla lesione del rapporto familiare ed affettivo con la vittima del sinistro, prima della sua morte, durante gli anni in cui la stessa è stata ricoverata in ospedale ed in struttura ed, in seguito al decesso, il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.
Parte convenuta non ha negato l'opportunità dell'integrale risarcimento, ma ha contestato il quantum richiesto, ritenendo che non si possa configurare una duplicazione risarcitoria.
La già richiamata ordinanza 28.168 del 2019 della Corte di Cassazione si è espressa sul punto ritenendo che "il pregiudizio non patrimoniale patito dai prossimi congiunti di persona gravemente
ferita, e consistito tanto nell'apprensione per le sorti del proprio caro, quanto nelle forzose rinunce
indotte dalla necessità di prestare diuturna e prolungata assistenza alla vittima, è un danno identico
per natura, ma diverso per oggetto, dal pregiudizio patito dalle medesime persone, una volta che il
soggetto ferito sia venuto a mancare. Ne consegue che se una persona venga dapprima ferita in
conseguenza di un fatto illecito, ed in seguito muoia a causa delle lesioni, nella stima del danno patito
jure proprio dai suoi familiari il giudice deve tenere conto sia del dolore causato dalla morte, sia
dalle apprensioni, dalle sofferenze e dalle rinunce patite dai suoi familiari per tutto il tempo in cui la
vittima primaria fu invalida e venne da loro assistita".
Nell'aderire a tale orientamento si accoglie una accezione atipica del danno non patrimoniale, che deve essere valutato e liquidato nella sua multiformità.
Quanto al danno non patrimoniale patito da chi abbia perso un congiunto in conseguenza d'un fatto illecito, la Corte ha affermato che nella stima di tale danno il giudice deve procedere attraverso due passaggi: in primo luogo tenendo conto delle conseguenze che, anche presuntivamente ex art. 2727
c.c., l'uccisione d'un congiunto non può non causare in tutte le persone di comune sentire che dovessero patire quel particolare tipo di afflizione, e liquidare tale pregiudizio con un criterio standard, uguale per tutti, necessario per garantire la parità di trattamento a parità di danno (ex multis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3767 del 15/02/2018, Rv. 648035 - 02; Sez. 3, Sentenza n. 15491 del
08/07/2014, Rv. 631750 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 10107 del 09/05/2011, Rv. 618206 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 28423 del 28/11/2008, Rv. 606101 - 01); in secondo luogo accertando se nel caso di specie sussistano circostanze peculiari, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e più grave rispetto ai casi consimili.
Precisa altresì la Corte di Cassazione che “le conseguenze del primo tipo possono trarsi, in assenza
di argomenti di segno contrario che è onere del convenuto fornire, anche dalla sola dimostrazione
dell'esistenza della morte della vittima primaria e del suo rapporto di stretta parentela con chi
domanda il risarcimento;
le conseguenze dannose del secondo tipo, invece, eIGono la prova concreta
dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto rispetto ai casi consimili (Sez. 3 -, Ordinanza n. 7513
del 27/03/2018, Rv. 648303 01).
La liquidazione di esse eIGe, in particolare, che il giudice indaghi e valuti "le specifiche ricadute
che l'evento doloroso della morte (della vittima primaria) ha determinato nella vita di ciascuno dei
suoi congiunti e conviventi" (Sez. L, Sentenza n. 26590 del 17/12/2014, Rv. 633861 - 01), e
dell'esistenza (o dell'inesistenza) di tali circostanze peculiari il giudice di merito deve dare conto con
motivazione analitica e non stereotipata (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza
n. 24471 del 18/11/2014)”.
Nel rispetto dell'art. 1223 c.c., deve essere liquidato il risarcimento tenendo conto di tutte le conseguenze che sono derivate dall'illecito.
Se quindi la vittima, a causa di lesioni personali subite, dopo anni di stato vegetativo muore, i suoi familiari possono patire due diversi tipi di pregiudizi: durante il periodo di sopravvivenza patiscono la pena provocata dal vedere un proprio caro sofferente;
dopo la morte di quest'ultimo, patiscono la pena rappresentata dal lutto. Nel caso in esame i congiunti hanno allegato la lesione della propria sfera non patrimoniale alla luce del patimento e del dolere subiti nel dover constatare le condizioni in cui versava la IG.ra , CP_2
oltre a rinunce e privazioni derivanti dalla necessità di assistere l'anziana e dal non poter più contare sul suo aiuto in casa (specialmente nella gestione dei due PO . Pt_1
Può presuntivamente ritenersi provato tale stato di preoccupazione e dolore, in ragione del vincolo affettivo che legava madre e figli, nonna e PO e la vittima con il IG. (con riferimento al Pt_4
quale l'istruttoria ha dato prova della relazione sentimentale che lo univa alla vittima, di un rapporto affettivo connotato da stabilità, progettualità e comunanza di vita pur in assenza di convivenza.).
Per alcune delle posizioni l'istruttoria orale ha fornito un contributo ulteriore, mettendo in luce le conseguenze dannose in capo ai congiunti dello stato di malattia provocato alla IG.ra . CP_2
Il teste ha dichiarato di vedere spesso la IG.ra in struttura nelle occasioni Tes_1 Parte_6
in cui andava a fare visita alla madre, di non aver mai incontrato , ma di aver visto il CP_3
suo nominativo tra i visitatori.
Tale circostanza conferma l'impegno che i due figli hanno prestato nell'occuparsi della madre ricoverata, con stravolgimento delle proprie abitudini di vita per un periodo molto lungo.
Il teste ha invece confermato l'intenso rapporto della nonna con i PO dei quali Tes_2 Pt_1
ella si occupava in assenza dei genitori.
Alla domanda: “vero che , prima del cennato incidente, accudiva Controparte_2
quotidianamente i propri PO alla cui crescita aveva contribuito in prima persona” la teste ha infatti risposto: E' vero. Principalmente accudiva i due PO figli di , gli altri due sono molto più CP_1
grandi. Io abito a 300 metri da , abbiamo i figli coetanei e ci frequentiamo molto. Anche al CP_1
mare abbiamo due appartamenti vicini, quindi spesso accadeva che la IG.ra e CP_2 [...]
trascorressero insieme a noi dei momenti di vacanza. I figli di hanno più di trenta anni, Pt_4 CP_3
erano già fuori di casa da qualche anno, inoltre abitavano in un'altra frazione, quindi con la nonna si sono frequentati molto meno di quanto sia avvenuto con i figli di . ha anche un altro CP_1 CP_3
figlio, di quindici anni, che comunque ha avuto meno occasione di frequentare la nonna. La IG.ra
preparava il pranzo per i PO figli di , li accompagnava e li andava a riprendere, CP_2 CP_1
assicurava il suo aiuto quando i genitori erano occupati per lavoro.
La teste ha quindi confermato lo stretto legame esistente con i due PO conviventi e l'impegno che la IG.ra assicurava nella loro gestione. CP_2
L'esito di tale prova orale conferma, peraltro, la diversa intensità del legame esistente tra la nonna ed i PO rispetto a quello intercorrente con i PO , figli di , diversità che deve Pt_1 CP_1 CP_3
essere tenuta in considerazione in sede di liquidazione.
Il risarcimento iure proprio del danno subito dal parente in conseguenza dell'uccisione del de cuius è
quindi risarcibile in quanto l'interesse fatto valere è quello all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, oggi anche di fatto, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30
Cost., inoltre, il danno subito dal congiunto “è la diretta conseguenza al parente prossimo, la quale rileva come fatto plurioffensivo che ha vittime diverse ma egualmente dirette (cfr Cass. civ.
n.7748/2020)”.
Relativamente al quantum risarcibile, si ritiene di aderire all'orientamento per cui le tabelle di Milano
costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale,
in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione (cfr. Cass.
civ. n.37009/2022)”.
Pertanto, tenuto conto dei suddetti criteri, devono liquidarsi le seguenti somme:
euro 336.346; Parte_6
euro 265.948; CP_3
euro 140.934; Controparte_2
euro 66.222; Persona_1
euro 62.826; Persona_2
uro 137.538; Parte_1
euro 59.430 Parte_2
euro 59.430; Parte_3
euro 242.482. Parte_4
Le somme indicate comprendono la liquidazione di entrambi i pregiudizi, quello da lesione del rapporto parentale, mentre la IG.ra era in vita, e quello da perdita del rapporto parentale. CP_2
Per liquidare i danni sono state utilizzate le tabelle di Milano per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale e il punteggio relativo all'intensità della relazione è stato attribuito nella misura superiore a quella che si sarebbe utilizzata qualora fosse stato liquidato il solo danno da perdita del rapporto parentale, in assenza di alcuna prova circa l'eccezionale intensità del vincolo affettivo.
Tale operazione è stata effettuata, per tutti i danneggiati, al fine di adeguatamente compensare
(differenziandolo in maniera proporzionale con riguardo a ciascuna posizione) anche il danno da lesione del rapporto parentale nel tempo in cui la vittima è stata ricoverata. E così, quanto ai figli, al compagno ed ai PO conviventi della vittima la liquidazione è avvenuta riconoscendo il punteggio massimo quanto alla voce relativa all'intensità della relazione, mentre con riferimento ai restanti PO, la cui relazione è risultata meno intensa con la nonna rispetto ai primi,
è stato riconosciuto il punteggio relativo ad una intensità di relazione di medio valore, proprio al fine di differenziare le posizioni.
Inoltre, rispetto a questi ultimi l'istruttoria non ha dato prova alcuna di stravolgimenti delle proprie abitudini o di sofferenza derivante dallo stato vegetativo in cui la nonna versava;
il danno quindi, è
ritenuto sussistente in via presuntiva, come già spiegato, ma in assenza di ragioni o circostanze ulteriori che provino un coinvolgimento diverso e più intenso.
4. Degli acconti ricevuti.
E' circostanza pacifica che la IG.ra abbia ricevuto in acconto la somma di euro 800.000 a CP_2
risarcimento del danno biologico e delle spese mediche e che i due figli abbiano ricevuto, a risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale, la somma di euro 40.000
ciascuno, trattenuta a titolo di acconto.
Tali somme dovranno essere detratte dagli ulteriori importi che la compagnia assicuratrice dovrà
corrispondere, procedendo a diversa imputazione delle somme già ricevute dalla IG.ra ed CP_2
oggi facenti parte dell'asse ereditario.
5. Degli interessi e della rivalutazione monetaria
Sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno spetteranno rivalutazione monetaria ed interessi secondo i criteri di seguito esplicati.
Il danno non patrimoniale liquidato deve intendersi in termini monetari attuali. Su tale somma, devalutata alla data del sinistro e anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data del sinistro alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo. Con riferimento, invece, al danno patrimoniale emergente, la somma corrispondente alle spese già sostenute deve essere rivalutata dalla data in cui la spesa è stata sostenuta (“data della spesa”: Cass. civ, sez. III, 16 febbraio 2001, n. 2335) e su tale importo, devalutato alla data dell'esborso ed anno per anno rivalutato su base Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data della spesa alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
Poiché è pacifico che la compagnia assicuratrice ha già versato un acconto, al fine di decurtarlo dal quantum liquidato in questa sede deve farsi applicazione del principio affermato dalla Corte di legittimità in base al quale qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi
(devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione, come avvenuto nella fattispecie), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi
- finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data del sinistro al pagamento dell'acconto, e solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva
(Cass. civ., sez. III, 19 marzo 2014, n. 6347).
Parte attrice avanza, per la prima volta con l'atto conclusivo, la richiesta di ottenere il riconoscimento degli interessi al tasso di cui all'art. 1284, IV co. c.c., con ciò introducendo una domanda nuova e dunque inammissibile. Con gli atti introduttivi, infatti, parte attrice ha chiesto di accordare, sulle somme pretese, i diversi interessi al tasso legale sicchè il richiamo alla norma speciale di cui al disposto dell'art. 1284 IV co. c.c. si rivela infondato.
6. Delle spese di lite e di ctu.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e le stesse devono essere liquidate come in dispositivo.
Devono essere applicati i valori di cui al DM 55/14, sulla base dello scaglione relativo alla domanda di valore più elevato come liquidata, valori medi relativi alle quattro fasi processuali.
Essendo state le cause riunite e trattandosi delle medesime questioni, le fasi dovranno essere considerate singolarmente e non duplicate. Dal momento che le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come previsto dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14 (Cass. Sez III, ord. 10376/2024).
Si ritiene di indicare in tre il numero delle parti, che vengono considerate non nella loro individualità, ma sulla base della relazione che le lega alla vittima (figli, PO, compagno).
Le spese di ctu e di ctp vengono definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando,
Accerta l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro;
CP_5
Liquida in favore degli attori i seguenti danni:
a titolo di danno patrimoniale iure hereditatis euro 74.562;
a titolo di danno non patrimoniale iure hereditatis euro 155.710;
a titolo di danno patrimoniale iure proprio euro 2.440 in favore di;
CP_1
a titolo di danno non patrimoniale iure proprio, in favore di:
euro 336.346; Parte_6
euro 265.948; CP_3
euro 140.934; Controparte_2
euro 66.222; Persona_1
euro 62.826; Persona_2
uro 137.538; Parte_1
euro 59.430 Parte_2
euro 59.430; Parte_3
euro 242.482. Parte_4 Condanna le convenute in solido a pagare le indicate somme, detratti gli acconti ricevuti, eventualmente imputati a diverse poste di danno, somme tutte debitamente devalutate e rivalutate come in motivazione;
Condanna le convenute in solido a pagare le spese di lite sostenute da parte attrice, in favore del procuratore della parte dichiaratosi antistatario, che liquida in euro 1.036 per spese e 25.151 per compensi, oltre accessori di legge.
Pone definitivamente a carico delle parti convenute in solido le spese di ctu e di ctp.
Treviso, 11.6.25
Il Giudice
Marina Righi