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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 14/09/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4848/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G. 4848/2023 vertente
TRA
nata a [...] Parte_1
(Equador) il 4.2.1983 (C.F.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
Marcella Lucidi;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] (C.F.: ), CP_1 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia De Santis;
RESISTENTE Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
Oggetto: Modifica delle condizioni di mantenimento figli naturali
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 14.12.2023, , premesso Parte_1 di aver intrattenuto con una relazione more uxorio dalla quale è nata la figlia CP_1
(Roma, 05.03.2005), riconosciuta da entrambi i genitori, che con Persona_1 ordinanza n. 369/2016 del 04.02.2016 il Tribunale di Tivoli ha disposto in conformità all'accordo raggiunto tra le parti e specificatamente, ha previsto l'affidamento condiviso della figlia, il collocamento prevalente presso la madre, la determinazione del regime di frequentazione con il padre, l'assegnazione della casa familiare alla madre e la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre per l'importo mensile di Euro 350,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, ha chiesto la modifica delle condizioni in essere, in particolare l'aumento del contributo per il mantenimento della figlia nella misura di euro 800,00 mensili.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 18.10.2024 si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'avversa domanda. CP_1
All'udienza del 18.02.2025 le parti hanno rappresentato di essere addivenute a conclusioni concordate e la causa è stata rinviata onerando le parti di depositare l'accordo sottoscritto.
Preso atto dell'accordo raggiunto e verificata la completezza della documentazione prodotta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del P.M. sull'accordo sottoscritto dalle parti.
Le condizioni concordate prevedono quanto segue:
“1. Il SI. contribuirà al mantenimento della figlia mediante la CP_1 Persona_1 corresponsione iure proprio alla SI.ra di un assegno di € 800 mensili con Parte_1 decorrenza dal mese di deposito del ricorso (dicembre 2023). Detto assegno, da rivalutare ogni anno secondo l'indice ISTAT, sarà corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese:
- quanto a € 500, mediante bonifico sul c.c. [...]CC0790124493 intestato alla SI.ra Parte_1
- quanto a € 300, mediante bonifico sul c.c. [...]CC0790311442 intestato a Persona_1
La differenza tra quanto già corrisposto da dicembre 2023 e l'importo concordato del suddetto assegno sarà integralmente corrisposta mediante bonifico sul c.c.
[...]CC0790124493 intestato alla SI.ra entro e non oltre Parte_1 un mese dalla decisione del Tribunale.
2. Ciascun genitore contribuirà alle spese straordinarie per la figlia in Per_1 adesione al Protocollo vigente avanti al Tribunale di Tivoli. Detto contributo sarà suddiviso quanto al SI. in misura del 60% e quanto alla SI.ra in CP_1 Parte_1 misura del 40%.
3. Il SI. provvederà, entro un mese dalla decisione del Tribunale e fino al CP_1 raggiungimento dell'autonomia economica della figlia , a garantire alla figlia Per_1
l'uso dell'autovettura Nissan Juke Acenta tg FM449DG a lui intestata o di altra Per_1 autovettura, assumendo su di sé gli oneri relativi alla manutenzione e/o riparazione. Le spese di carburante sono da considerarsi comprese nell'assegno mensile. Le spese di bollo, di assicurazione, di tagliando e per eventuali sanzioni saranno suddivise in misura del 60% quanto al SI. e del 40% quanto alla SI.ra a prescindere CP_1 Parte_1 che il veicolo stesso messo a disposizione della figlia e/o l'assicurazione per la responsabilità civile auto siano intestati al SI. CP_1
4. le spese di giudizio sono compensate”.
Le condizioni concordate dalle parti possono essere accolte, atteso che le stesse determinato una equilibrata regolazione dei rapporti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio, stante il mutamento della situazione di fatto comprovato documentalmente ed il sopravvenire di nuove circostanze tra le quali la nascita, dalla nuova unione sentimentale della SI.ra , del figlio il 29.4.2022, nonché la riduzione dei redditi Pt_1 Per_2 percepiti dalla ricorrente;
dall'altro lato deve tenersi conto delle maggiori esigenze allo stato attuale della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente, in Per_1 quanto studentessa universitaria.
La natura della controversia, nonché il raggiungimento dell'accordo in corso di causa, giustificano l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così decide:
- Dispone la modifica delle condizioni vigenti tra le parti di cui all'ordinanza del Tribunale di Tivoli n. 369/2016 del 04.02.2016, che ha disposto in merito all'affidamento ed al mantenimento della figlia negli esatti termini ed alle condizioni concordate Per_1 dalle parti, da intendersi qui integralmente trascritte.
- Compensa le spese tra le parti.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 23-07-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della Dott.ssa
Francesca Iaconi.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Francesca Iaconi
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G. 4848/2023 vertente
TRA
nata a [...] Parte_1
(Equador) il 4.2.1983 (C.F.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
Marcella Lucidi;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] (C.F.: ), CP_1 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia De Santis;
RESISTENTE Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
Oggetto: Modifica delle condizioni di mantenimento figli naturali
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 14.12.2023, , premesso Parte_1 di aver intrattenuto con una relazione more uxorio dalla quale è nata la figlia CP_1
(Roma, 05.03.2005), riconosciuta da entrambi i genitori, che con Persona_1 ordinanza n. 369/2016 del 04.02.2016 il Tribunale di Tivoli ha disposto in conformità all'accordo raggiunto tra le parti e specificatamente, ha previsto l'affidamento condiviso della figlia, il collocamento prevalente presso la madre, la determinazione del regime di frequentazione con il padre, l'assegnazione della casa familiare alla madre e la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre per l'importo mensile di Euro 350,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, ha chiesto la modifica delle condizioni in essere, in particolare l'aumento del contributo per il mantenimento della figlia nella misura di euro 800,00 mensili.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 18.10.2024 si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'avversa domanda. CP_1
All'udienza del 18.02.2025 le parti hanno rappresentato di essere addivenute a conclusioni concordate e la causa è stata rinviata onerando le parti di depositare l'accordo sottoscritto.
Preso atto dell'accordo raggiunto e verificata la completezza della documentazione prodotta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del P.M. sull'accordo sottoscritto dalle parti.
Le condizioni concordate prevedono quanto segue:
“1. Il SI. contribuirà al mantenimento della figlia mediante la CP_1 Persona_1 corresponsione iure proprio alla SI.ra di un assegno di € 800 mensili con Parte_1 decorrenza dal mese di deposito del ricorso (dicembre 2023). Detto assegno, da rivalutare ogni anno secondo l'indice ISTAT, sarà corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese:
- quanto a € 500, mediante bonifico sul c.c. [...]CC0790124493 intestato alla SI.ra Parte_1
- quanto a € 300, mediante bonifico sul c.c. [...]CC0790311442 intestato a Persona_1
La differenza tra quanto già corrisposto da dicembre 2023 e l'importo concordato del suddetto assegno sarà integralmente corrisposta mediante bonifico sul c.c.
[...]CC0790124493 intestato alla SI.ra entro e non oltre Parte_1 un mese dalla decisione del Tribunale.
2. Ciascun genitore contribuirà alle spese straordinarie per la figlia in Per_1 adesione al Protocollo vigente avanti al Tribunale di Tivoli. Detto contributo sarà suddiviso quanto al SI. in misura del 60% e quanto alla SI.ra in CP_1 Parte_1 misura del 40%.
3. Il SI. provvederà, entro un mese dalla decisione del Tribunale e fino al CP_1 raggiungimento dell'autonomia economica della figlia , a garantire alla figlia Per_1
l'uso dell'autovettura Nissan Juke Acenta tg FM449DG a lui intestata o di altra Per_1 autovettura, assumendo su di sé gli oneri relativi alla manutenzione e/o riparazione. Le spese di carburante sono da considerarsi comprese nell'assegno mensile. Le spese di bollo, di assicurazione, di tagliando e per eventuali sanzioni saranno suddivise in misura del 60% quanto al SI. e del 40% quanto alla SI.ra a prescindere CP_1 Parte_1 che il veicolo stesso messo a disposizione della figlia e/o l'assicurazione per la responsabilità civile auto siano intestati al SI. CP_1
4. le spese di giudizio sono compensate”.
Le condizioni concordate dalle parti possono essere accolte, atteso che le stesse determinato una equilibrata regolazione dei rapporti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio, stante il mutamento della situazione di fatto comprovato documentalmente ed il sopravvenire di nuove circostanze tra le quali la nascita, dalla nuova unione sentimentale della SI.ra , del figlio il 29.4.2022, nonché la riduzione dei redditi Pt_1 Per_2 percepiti dalla ricorrente;
dall'altro lato deve tenersi conto delle maggiori esigenze allo stato attuale della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente, in Per_1 quanto studentessa universitaria.
La natura della controversia, nonché il raggiungimento dell'accordo in corso di causa, giustificano l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così decide:
- Dispone la modifica delle condizioni vigenti tra le parti di cui all'ordinanza del Tribunale di Tivoli n. 369/2016 del 04.02.2016, che ha disposto in merito all'affidamento ed al mantenimento della figlia negli esatti termini ed alle condizioni concordate Per_1 dalle parti, da intendersi qui integralmente trascritte.
- Compensa le spese tra le parti.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 23-07-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della Dott.ssa
Francesca Iaconi.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Francesca Iaconi
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia