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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/01/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Gennaro Iacone Presidente
2. dr. Maria Chiodi Consigliere rel.
3. dr. Chiara De Franco Consigliere sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 7.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2290/2024 R. G. sezione lavoro, vertente tra
– in persona del legale rappresentante pro tempore - rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. P. Rizzo
RECLAMANTE
E
, rappresentata e difesa dagli avv. A. Fele e D. Sodano CP_1
RECLAMATA
In fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 22/11/2019 la IG.ra adiva il Tribunale di Santa Maria CP_1
Capua Vetere assumendo di essere dipendente della dal 13/12/2005, Parte_1
dapprima con inquadramento nel V livello CCNL terziario e da ultimo nel livello C1 di detto CCNL, presso il punto vendita all'interno del Centro Commerciale “ Campania “ di Marcianise, CP_2 all'11/09/2019, quando precisava di essere stata licenziata a seguito di procedimento disciplinare, a seguito di una prima contestazione comunicatale in data 31/07/2019, con la quale le veniva contestato di aver effettuato uno sconto non autorizzato su due capi di abbigliamento venduti presso il citato punto vendita in data 20/03/2019, e a seguito di una seconda contestazione comunicatale in data 27/08/2019, con la quale le veniva contestato di aver “ autorizzato, di propria iniziativa e all'insaputa dei suoi diretti superiori, le sue collaboratrici ad effettuare sconti sui capi difettati/fallati
… effettuando forzature sui prezzi di vendita”.
1 La deduceva la illegittimità del recesso sotto vari profili, in particolare per essere la condotta CP_1
contestata insussistente, in ogni caso in astratto punibile da contrattazione collettiva con sanzione conservativa e, in ogni caso, sproporzionata, e concludeva chiedendo dichiararsi nullo, illegittimo, senza giusta causa o giustificato motivo il licenziamento comminato, nonché la condanna della società alla reintegrazione nel posto di lavoro, al pagamento delle retribuzioni maturate dal recesso fino ad effettiva reintegra in servizio, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
in via subordinata chiedeva la condanna delle resistente al pagamento delle indennità risarcitorie di cui alla legge n°92/2012. Spese vinte con attribuzione.
Si costituiva in giudizio la società resistente deducendo con varie argomentazioni l'infondatezza dei motivi di impugnazione e la legittimità del licenziamento impugnato. Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso. Spese vinte.
Con ordinanza n. 42275/2021 del 21.12.2021, il Giudice del lavoro del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere così provvedeva: - << annulla il licenziamento intimato in danno della ricorrente;
- ordina al datore di lavoro la reintegra della ricorrente nel posto di lavoro;
- condanna parte resistente al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nella misura di 12 mensilità, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.800,00, oltre IVA e CPA secondo legge >>.
Avverso tale ordinanza proponeva opposizione la che venina respinta con Parte_1
sentenza n. 1878/2024 (comunicata in data 19.07.2024).
Avverso tale sentenza propone dunque reclamo la Società con ricorso depositato in data 8.08.2024 lamentando la ritenuta insussistenza dei fatti contestati, la non contestazione degli stessi, la erronea valutazione del materiale istruttorio da parte del giudice di prime cure.
Ha concluso per la riforma della gravata sentenza e per il rigetto del ricorso di prime cure o, in subordine, per l'applicabilità del regime indennitario di cui al novellato art. 18 comma 5 della legge
300/1970 (secondo le modifiche della legge 92/2012).
La , costituitasi in giudizio, ha resistito al reclamo chiedendone l'integrale rigetto. CP_1
All'odierna udienza, all'esito della discussione della causa, la Corte si riservava la decisione.
********
Il reclamo è parzialmente fondato e meritevole di accoglimento.
Pacifica la natura disciplinare del licenziamento di cui è causa è opportuno evidenziare la duplicità delle lettere di contestazione.
2 La Società ha contestato un primo addebito con la nota del 31.7.2019 di seguito riportata in estratto:
“…Precisiamo che la presente contestazione di addebito viene effettuata in data odierna a seguito di verifiche recentemente effettuate a campione a livello amministrativo da parte della Direzione Risorse
Umane, che hanno fatto emergere, inspiegabilmente numerose irregolari anomalie, a seguito delle quali si è reso necessario effettuare ulteriori approfondite verifiche amministrative riferentesi, ad oggi, esclusivamente all'anno 2019 che, in virtù dell'organizzazione operativo - gestionale ed amministrativa della scrivente Società e del complesso organigramma aziendale (per numero di negozi, diversificazione di insegna e presenza capillare sul territorio), hanno reso necessaria una attenta e rigorosa analisi degli accadimenti che si è necessariamente esplicata attraverso un laborioso e lungo processo di raccolta, nonché una puntuale analisi/interpretazione dei dati raccolti.
Evidenziamo come su sua autonoma, irregolare ed arbitraria decisione e senza aver richiesto né ottenuto alcuna autorizzazione da parte del IGnor (Retail Manager per i negozi ad CP_3
insegna ) e/o del IGnor (Area Manager per i negozi ad insegna CP_2 Controparte_4 CP_2
) né tantomeno della scrivente Azienda, Lei, IG.ra , abbia effettuato forzature dei prezzi
[...] CP_1
di vendita – applicato percentuali di sconto sui prezzi di capi venduti, senza che gli stessi fossero oggetto di alcuna promozione aziendale, riferibili nella loro totalità al Punto Vendita ad insegna
” ubicato all'interno del C.C. “Campania” a Marcianise (CE), presso il quale Lei CP_2 attualmente opera con la qualifica di “Gerente Punto Vendita”.
Quanto sopra contravvenendo alle disposizioni commerciali gestionali stabilite dalla Direzione Retail del RC , nonché generando di conseguenza un danno a livello economico - di margine CP_2
per la scrivente Azienda.
L'elencazione dei seguenti episodi non è esaustiva ma meramente esemplificativa e ci riserviamo ogni eventuale integrazione a seguito degli ulteriori accertamenti ancora in corso.
Il giorno Mercoledì 20 Marzo 2019 a fronte di un orario di lavoro da Lei svolto dalle ore 12:00 alle ore 15:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00 per un totale di 7 (sette) ore, è emerso che su sua autonoma, irregolare ed arbitraria decisione e senza aver richiesto né ottenuto alcuna autorizzazione, Lei abbia effettuato un'operazione di cassa senza rispettare i prezzi di listino, dalla scrivente Azienda imposti a tutti i negozi ad insegna ”. Nella fattispecie, Lei ha effettuato l'operazione di cassa nr. CP_2
6.604 delle ore 14:50 inserendo-digitando a “pc” nonché sullo scontrino fiscale il seguente dettaglio vendita:
Cod. Prodotto Desc. Prod. Pr. Listino % sconto irregolare applicata Pr. Vendita Importo sconto
I87932L08006N Più capi € 119,00 15% € 101,15 € 17,85
3 I87933L08006N Gonna € 99,00 15% € 84,15 € 14,85
Totali € 218,00 € 185,3 € 32,70
Di fatto Lei ha forzato - modificato manualmente il prezzo effettivo dei predetti capi, applicando di sua iniziativa allo stesso, un arbitrario, irregolare e non autorizzato sconto del 15% e generando pertanto un prezzo di vendita inferiore rispetto a quello di listino reale, pertanto di conseguenza creando su tale vendita un danno alla scrivente azienda pari ad € 32,70.
Consideriamo i predetti fatti e comportamenti in chiara ed evidente violazione con quanto disciplinato dal vigente C.C.N.L. Terziario Distribuzione e Servizi – Confcommercio (art. 220: “Il lavoratore ha
l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso possibile i doveri... di cooperare alla prosperità dell'impresa”), dal
Regolamento Aziendale che espressamente riporta testualmente: “Si ribadisce che i punti di vendita vendono a prezzo fisso. Pertanto, gli unici casi in cui può risultare una discordanza sono i seguenti:
· Errata prezzatura al momento dell'etichettatura dei capi rilevabile al momento della vendita. La differenza del prezzo di vendita va comunicata tramite e.mail al proprio DM/Ref. . CP_5
· Sconti: è prevista la possibilità di sconto autorizzata sempre da DM che determineranno la percentuale di sconto da applicare in base al tipo di problema riscontrato sul capo. Tutte le volte che Con effettuate uno sconto è necessario inviare una e.mail al proprio Ref. e motivando la CP_5 vendita a prezzo diverso.”, oltre ai doveri di correttezza, diligenza, onestà, etica professionale ed obbedienza alle disposizioni impartite dall'Azienda”.
La VO si è giustificata con lettera del 5.8.2019 de seguente tenore “ “La sottoscritta CP_1
nata a [...] il [...]e ivi res.te alla Via R. Pascale n.25, dipendente della Vs. società
[...]
con le mansioni di responsabile punto vendita, in relazione alla contestazione disciplinare notificata mano in data 31.07.2019, contesta tutto quanto ivi dedotto e precisa quanto segue: in via preliminare si rileva che gli articoli indicati nella Vs. contestazione non corrispondono al codice prodotto di cui alla operazione di cassa nr.
6.604 del 20.3.2019. Difatti nella Vs. contestazione vengono indicati i cod. prodotto nn.I87932L08006N e I87933L0800N , mentre di fatto l'operazione eseguita in detta data era relativa ai seguenti codd. I91808T0815TN_33_5 e P91030T0086Yn_34_7. Sempre in via preliminare si precisa che nel periodo relativo alla contestazione era in corso una campagna tornasconto, consistente in una scontistica del 15% (valore minimo di acquisto di € 150,00) su capi P9 da usufruire entro il 31 marzo dello stesso anno. Nel fatto in contestazione la cliente acquistava due capi riportanti cod.P9 e cod.I9. Detto ultimo codice, palesemente errato, era evidentemente riferito alla stagionalità
I8 , atteso che i capi della collezione dell'inverno 2019 al momento non erano arrivati nel punto vendita. Risulta chiaro che per detto capo non si era provveduto a convertire il codice relativo alla stagionalità (che da P8 andava cambiato in I9). La sottoscritta, resasi conto dell'evidente errore di
4 codice prodotto, provvedeva alla forzatura dello scontrino, nel senso che applicava alla cliente lo sconto previsto del 15 % , sussistendone nella fattispecie i presupposti previsti dall''azienda.
Tanto esposto, poiché non vi è alcun comportamento arbitrario ma solo una applicazione corretta delle disposizioni aziendali, si chiede che la società voglia revocare la contestazione disciplinare. Si evidenzia inoltre che in oltre quattordici di lavoro presso la Vs. società, la sottoscritta non è mai stata destinatario di contestazioni disciplinari.”
La Società ha quindi rimesso alla lavoratrice l'ulteriore contestazione del 27.8.2019, di seguito riporta in estratto:
“Precisiamo che la presente contestazione di addebito viene effettuata in data odierna a seguito di verifiche recentemente effettuate a campione a livello amministrativo da parte della Direzione Risorse
Umane, che hanno fatto emergere, inspiegabilmente irregolari anomalie, a seguito delle quali si è reso necessario effettuare ulteriori approfondite verifiche amministrative riferentesi, ad oggi, esclusivamente all'anno 2019 che, in virtù dell'organizzazione operativo – gestionale ed amministrativa della scrivente Società e del complesso organigramma aziendale (per numero di negozi, diversificazione di insegna e presenza capillare sul territorio), hanno reso necessaria una attenta e rigorosa analisi degli accadimenti, che si è necessariamente esplicata attraverso un laborioso e lungo processo di raccolta, nonché una puntuale analisi/interpretazione dei dati raccolti.
Più precisamente è emerso che a fronte delle predette verifiche amministrative e senza alcuna autorizzazione da parte del IGnor (Retail Manager per i negozi ad insegna ) CP_3 CP_2
e/o del IGnor ( per i negozi ad insegna ) né tantomeno Controparte_4 Controparte_7 CP_2
della scrivente Azienda, siano state applicate percentuali di sconto sui prezzi definiti dalla Azienda di capi venduti, senza che gli stessi fossero oggetto di alcuna promozione aziendale, riferibili nella loro totalità al Punto Vendita ad insegna ” ubicato all'interno del C.C. “Campania” a CP_2
Marcianise (CE), presso il quale Lei attualmente opera con la qualifica di “Gerente Punto Vendita”.
Quanto sopra contravvenendo alle disposizioni commerciali gestionali stabilite dalla Direzione Retail del RC , nonché generando di conseguenza un danno a livello economico – di CP_2
margine per la scrivente Azienda.
A fronte della predetta situazione, la scrivente Azienda in data 31.07.2019, nelle persone di Per_1
della Direzione Risorse Umane e (District Manager per i negozi ad insegna
[...] Controparte_4
) provvedeva a contestare formalmente tutte le dipendenti operanti nel Punto Vendita ad CP_2
insegna C.C. Campania a Marcianise che si erano rese responsabili di irregolari e non CP_2
autorizzate operazioni di cassa, ivi compresa Lei, IG.ra , come schematizzato CP_1 nell'ALLEGATO 1 alla presente contestazione di addebito.
5 A seguito delle lettere di contestazione di addebito ricevute, le dipendenti del Punto Vendita hanno rilasciato riscontri in forma scritta, in possesso della scrivente Azienda, nei quali emerge una situazione grave di cui l'Azienda stessa è venuta a conoscenza solo recentemente, ovverosia che Lei,
IG.ra , di Sua iniziativa e ad insaputa dei Suoi diretti superiori ha autorizzato le Sue CP_1
collaboratrici ad effettuare gli sconti sui capi difettati/fallati per facilitarne la vendita alle clienti interessate all'acquisto (seguono le dichiarazioni delle 4 addette alla vendita).
La VO si è giustificata con nota datata 27.8.2019 ammettendo sostanzialmente gli addebiti ma coinvolgendo nelle responsabilità anche le proprie colleghe: “mi corre l'obbligo di evidenziare che l'applicazione di sconti alla clientela, nella sua riscontrata dinamica (da gennaio 2019 a maggio
2019) non è stata da me esclusivamente e personalmente effettuata”, in quanto “effettuata, nella sua quasi e più grave totalità, da altre quattro commesse del punto vendita ad insegna ” CP_2 del centro commerciale Campania di Marcianise in Caserta”.
Orbene già dal tenore delle contestazioni e delle giustificazioni rese dalla emerge, come con CP_1
divisibilmente sostenuto dalla reclamante, un riconoscimento dei fatti contestati non essendo emerso, quanto alla prima contestazione, una giustificazione della scontistica ad entrambi i prodotti venduti
(quello promozionale era uno) e quanto alla seconda una sostanziale ammissione di avere posto in essere personalmente una scontistica su prodotti fallati non autorizzata.
Inoltre, a differenza di quanto ritenuto dal giudice di prime cure, dalle dichiarazioni delle addette alla vendita non emerge affatto un monito della a non effettuare la scontistica sui capi fallati senza CP_1
la autorizzazione del Retail o Area Mangere;
emergendo piuttosto che la stessa, abbia rassicurato le stesse sulla facoltà di effettuare la stessa.
Tanto emerge inconfutabilmente dalle dichiarazioni delle addette alla vendita (sue sottoposte) rilasciate sia nell'ambito del procedimento disciplinare che ha condotto alla sanzione espulsiva di cui
è causa che in sede giudiziale.
In particolare Il teste ha dichiarato che: - “la prassi o politica aziendale sui Testimone_1 prezzi è ... che i prezzi sono fissi”; - le “venditrici” possono “applicare sconti solo se autorizzati dal
District Manager al quale ... chiedere autorizzazione mediante invio di e mail”; - “il Controparte_7
è il superiore gerarchico della ricorrente, al quale anche la ricorrente dunque deve rivolgersi per applicare sconti caso per caso”.
Poi, il teste, dopo qualche iniziale titubanza e valutazione personale, ha poi ammesso che la lavoratrice disse: “ragazze, ho venduto un capo che presentava difetti applicando lo sconto autorizzatomi dal distrcit manager, se capita anche a voi che una cliente vuole un capo difettato chiedendo uno sconto lo potete fare”.
Il teste ha dichiarato: Controparte_4
6 - che “il regolamento aziendale prevede che gli sconti non si possano operare sui capi in vendita, preciso che la procedura non prevede che in presenza di un capo fallato sia possibile operare direttamente lo sconto, ovvero ciò è possibile solo previa autorizzazione del District Manager, che valuta il caso concreto, ovvero dipende dal tipo di difetto presente sul capo, in alcuni casi per esempio
è necessario anche un riscontro fotografico e quindi è necessaria l'autorizzazione valutando caso per caso”;- che “... la richiesta e quindi l'eventuale autorizzazione allo sconto vale per la singola transazione”;
- di non aver “mai autorizzato la ricorrente o nessun altro di applicare sconti per la vendita di capi fallati per il futuro, ovvero senza previa autorizzazione”.
La teste ha dichiarato: Testimone_2
ADR: Ricordo che la ricorrente lavorava come responsabile del punto vendita del CC Campania ed, in particolare, come store manager”.
ADR: “Posso riferire che non abbiamo mai modificato un prezzo perché sapevamo di non poterlo fare, neppure per capi fallati;
neppure in caso di richieste da parte di clienti, avevamo il potere di applicare una scontistica. In tanti anni che lavoro presso l'azienda, ho applicato solamente la scontistica da cartellino”.
ADR: “Io ricordo che la ricorrente, nel maggio 2019, parlò con me e con le altre commesse riferendoci che, in caso di capi fallati, avremmo potuto applicare una scontistica pari al 15% essendo stata autorizzata dal District Manager dott. ; ricordo anche che la stessa ci mostrò come Controparte_4
applicare la procedura per effettuare la scontistica”.
ADR: “Io non so come mai la ricorrente si trovò a parlare con il dott. della possibilità di CP_4
applicare questi sconti;
semplicemente, dopo una pausa, la ricorrente ci riferì di questa possibilità e ricordo che noi commesse ci meravigliammo e che una mia collega commentò dicendo che, a questo punto, non avremmo dovuto più procedere con il reso di fine stagione dei capi fallati. Ricordo anche che in tali ipotesi dovevamo avvertire i clienti che non sarebbe stato possibile effettuare il reso del capo fallato. In ogni caso, io ricordo di aver applicato questa scontistica e di averlo anche riferito alla signora , sebbene noi avessimo comunque dedotto di essere autorizzate dalla store manager CP_1
sulla base delle indicazioni su cui ho già riferito, dal momento che, essendo io commessa, mi considero esecutrice delle direttive che mi vengono impartite dai superiori”.
La teste ha inequivocabilmente confermato: - di essere consapevole della procedura aziendale che vietava l'applicazione di sconti (“Posso riferire che non abbiamo mai modificato un prezzo perché sapevamo di non poterlo fare, neppure per capi fallati;
neppure in caso di richieste da parte di clienti, avevamo il potere di applicare una scontistica. In tanti anni che lavoro presso l'azienda, ho applicato solamente la scontistica da cartellino”); - che la VO riferì a lei ed alle altre colleghe, nel
7 maggio del 2019, la possibilità di applicare una scontistica del 15% sui capi fallati, asserendo falsamente di aver avuto l'autorizzazione del (“Io ricordo che la ricorrente, nel maggio CP_4
2019, parlò con me e con le altre commesse riferendoci che, in caso di capi fallati, avremmo potuto applicare una scontistica pari al 15% essendo stata autorizzata dal dott. Controparte_7 CP_4
; ricordo anche che la stessa ci mostrò come applicare la procedura per effettuare la
[...] scontistica”).
Si evidenzia che la VO non ha mai affermato di aver ricevuto l'autorizzazione del a CP_4
procedere in autonomia ad applicare lo sconto, così come lo stesso ha negato di aver CP_4 autorizzazione la VO (deposizione di nella fase sommaria: “non ho mai autorizzato CP_4
la ricorrente o nessun altro di applicare sconti per la vendita di capi fallati per il futuro, ovvero senza previa autorizzazione”).
Anche la teste ha riferito di essere stata autorizzata dalla ad applicare gli Testimone_3 CP_1
sconti.
Orbene tale il quadro probatorio non si vede come il Tribunale abbia potuto ritenere non provati i fatti contestati deponendo univocamente le emergenze istruttorie per la sussistenza degli stessi.
Trattasi di fatti che costituiscono una violazione degli obblighi contrattuali ed aziendali essendo incontestato che l'art. 233 del c.c.n.l. prevede che: “Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri … di ufficio, … Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali, di cooperare alla prosperità dell'impresa”.
Laddove il Regolamento Aziendale prevede, in merito all'applicazione degli sconti in caso di articoli difettosi, quanto segue: “Si ribadisce che i punti di vendita vendono a prezzo fisso. Pertanto, gli unici casi in cui può risultare una discordanza sono i seguenti: Errata prezzatura al momento dell'etichettatura dei capi rilevabile al momento della vendita. La differenza del prezzo di vendita va comunicata tramite e.mail al proprio DM/Ref. . - Sconti: è prevista la possibilità di sconto CP_5
autorizzata sempre da DM che determineranno la percentuale di sconto da applicare in base al tipo di problema riscontrato sul capo. Tutte le volte che effettuate uno sconto è necessario inviare una e.mail al proprio Ref. e DM motivando la vendita a prezzo diverso”. CP_5
I fatti contestati alla sono, dunque, sussistenti, né risulta dedotta, per tale mancanza, CP_1
l'applicazione, da parte della Contrattazione Collettiva, di una sanzione conservativa.
Ne deriva la erroneità della gravata sentenza nella parte in cui ha ritenuto applicabile, alla fattispecie che ci occupa, il regime sanzionatorio di cui al novellato art. 18 comma 4 della legge 300/1970.
Non di meno ritiene il Collegio che la sanzione applicata sia sproporzionata.
Depone, in tal senso, la indubbia buona fede della che, non traendo profitto alcuno dalla CP_1
condotta contestata, ha erroneamente inteso la autorizzazione alla scontistica concessale per un capo
8 fallato dal Manager di Area quale autorizzazione generalizzata alla applicazione della stessa per tutti i capi difettosi, sì inducendola a dare indicazioni in tal senso alle proprie sottoposte.
Nessun comportamento doloso pare rinvenibile nella condotta della lavoratrice sì escludendosi, nel caso in esame, quella intenzionale violazione dei doveri di ufficio tale da integrare una giusta causa di recesso.
Deve, indi, ritenersi la non proporzionalità del licenziamento irrogato rispetto ai fatti contestati e farsi in applicazione del comma 5 dell'art. 18 legge 300/1970 a norma del quale “ il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo.
Infatti, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. 25534/2018) in tema di licenziamento disciplinare, qualora vi sia sproporzione tra sanzione e infrazione, va riconosciuta la tutela risarcitoria se la condotta in addebito non coincida con alcuna delle fattispecie per le quali i contratti collettivi ovvero i codici disciplinari applicabili prevedono una sanzione conservativa;
in tal caso il difetto di proporzionalità ricade, difatti, tra le "altre ipotesi" di cui all'art. 18, comma 5, st.lav., come modificato dall'art. 1, comma 42, della l. n. 92 del 2012, in cui non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa di licenziamento ed è accordata la tutela indennitaria cd. forte.
Tale indennità, avuto riguardo sia all'anzianità lavorativa della ricorrente sia alle dimensioni della impresa che dell'assenza di dolo nella condotta dell' , va determinata nel massimo delle 24 CP_1
mensilità della retribuzione globale di fatto.
Sulla quale somma vanno calcolati, ex art. 429 CPC, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal giorno del licenziamento al saldo effettivo.
I rilievi che precedono inducono a ritenere la parziale fondatezza del reclamo che va accolto nei termini che precedono.
Considerato l'esito solo parzialmente vittorioso per la reclamata le spese del doppio grado si compensano per metà.
La parte residua, liquidata in dispositivo, segue la parziale soccombenza della Società.
PQM
9 la Corte così provvede:
a) accoglie, per quanto di ragione il reclamo, e, in riforma della gravata sentenza, dichiara risolto il rapporto di lavoro tra le parti in causa;
b) condanna la reclamante al pagamento di una indennità risarcitoria pari a 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori specificati in parte motiva;
c) compensa per metà le spese del doppio grado di giudizio;
d) condanna la reclamante al pagamento, in favore della reclamata, della parte residua che liquida in euro 1200,00 per il primo grado ed euro 1800,00 per il secondo grado, oltre rimorso spese generali
IVA e CA, con attribuzione ai procuratori avv. Fele e Sodano, dichiaratisi antistatari
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott. Maria Chiodi dott. Gennaro Iacone
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Gennaro Iacone Presidente
2. dr. Maria Chiodi Consigliere rel.
3. dr. Chiara De Franco Consigliere sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 7.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2290/2024 R. G. sezione lavoro, vertente tra
– in persona del legale rappresentante pro tempore - rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. P. Rizzo
RECLAMANTE
E
, rappresentata e difesa dagli avv. A. Fele e D. Sodano CP_1
RECLAMATA
In fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 22/11/2019 la IG.ra adiva il Tribunale di Santa Maria CP_1
Capua Vetere assumendo di essere dipendente della dal 13/12/2005, Parte_1
dapprima con inquadramento nel V livello CCNL terziario e da ultimo nel livello C1 di detto CCNL, presso il punto vendita all'interno del Centro Commerciale “ Campania “ di Marcianise, CP_2 all'11/09/2019, quando precisava di essere stata licenziata a seguito di procedimento disciplinare, a seguito di una prima contestazione comunicatale in data 31/07/2019, con la quale le veniva contestato di aver effettuato uno sconto non autorizzato su due capi di abbigliamento venduti presso il citato punto vendita in data 20/03/2019, e a seguito di una seconda contestazione comunicatale in data 27/08/2019, con la quale le veniva contestato di aver “ autorizzato, di propria iniziativa e all'insaputa dei suoi diretti superiori, le sue collaboratrici ad effettuare sconti sui capi difettati/fallati
… effettuando forzature sui prezzi di vendita”.
1 La deduceva la illegittimità del recesso sotto vari profili, in particolare per essere la condotta CP_1
contestata insussistente, in ogni caso in astratto punibile da contrattazione collettiva con sanzione conservativa e, in ogni caso, sproporzionata, e concludeva chiedendo dichiararsi nullo, illegittimo, senza giusta causa o giustificato motivo il licenziamento comminato, nonché la condanna della società alla reintegrazione nel posto di lavoro, al pagamento delle retribuzioni maturate dal recesso fino ad effettiva reintegra in servizio, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
in via subordinata chiedeva la condanna delle resistente al pagamento delle indennità risarcitorie di cui alla legge n°92/2012. Spese vinte con attribuzione.
Si costituiva in giudizio la società resistente deducendo con varie argomentazioni l'infondatezza dei motivi di impugnazione e la legittimità del licenziamento impugnato. Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso. Spese vinte.
Con ordinanza n. 42275/2021 del 21.12.2021, il Giudice del lavoro del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere così provvedeva: - << annulla il licenziamento intimato in danno della ricorrente;
- ordina al datore di lavoro la reintegra della ricorrente nel posto di lavoro;
- condanna parte resistente al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nella misura di 12 mensilità, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.800,00, oltre IVA e CPA secondo legge >>.
Avverso tale ordinanza proponeva opposizione la che venina respinta con Parte_1
sentenza n. 1878/2024 (comunicata in data 19.07.2024).
Avverso tale sentenza propone dunque reclamo la Società con ricorso depositato in data 8.08.2024 lamentando la ritenuta insussistenza dei fatti contestati, la non contestazione degli stessi, la erronea valutazione del materiale istruttorio da parte del giudice di prime cure.
Ha concluso per la riforma della gravata sentenza e per il rigetto del ricorso di prime cure o, in subordine, per l'applicabilità del regime indennitario di cui al novellato art. 18 comma 5 della legge
300/1970 (secondo le modifiche della legge 92/2012).
La , costituitasi in giudizio, ha resistito al reclamo chiedendone l'integrale rigetto. CP_1
All'odierna udienza, all'esito della discussione della causa, la Corte si riservava la decisione.
********
Il reclamo è parzialmente fondato e meritevole di accoglimento.
Pacifica la natura disciplinare del licenziamento di cui è causa è opportuno evidenziare la duplicità delle lettere di contestazione.
2 La Società ha contestato un primo addebito con la nota del 31.7.2019 di seguito riportata in estratto:
“…Precisiamo che la presente contestazione di addebito viene effettuata in data odierna a seguito di verifiche recentemente effettuate a campione a livello amministrativo da parte della Direzione Risorse
Umane, che hanno fatto emergere, inspiegabilmente numerose irregolari anomalie, a seguito delle quali si è reso necessario effettuare ulteriori approfondite verifiche amministrative riferentesi, ad oggi, esclusivamente all'anno 2019 che, in virtù dell'organizzazione operativo - gestionale ed amministrativa della scrivente Società e del complesso organigramma aziendale (per numero di negozi, diversificazione di insegna e presenza capillare sul territorio), hanno reso necessaria una attenta e rigorosa analisi degli accadimenti che si è necessariamente esplicata attraverso un laborioso e lungo processo di raccolta, nonché una puntuale analisi/interpretazione dei dati raccolti.
Evidenziamo come su sua autonoma, irregolare ed arbitraria decisione e senza aver richiesto né ottenuto alcuna autorizzazione da parte del IGnor (Retail Manager per i negozi ad CP_3
insegna ) e/o del IGnor (Area Manager per i negozi ad insegna CP_2 Controparte_4 CP_2
) né tantomeno della scrivente Azienda, Lei, IG.ra , abbia effettuato forzature dei prezzi
[...] CP_1
di vendita – applicato percentuali di sconto sui prezzi di capi venduti, senza che gli stessi fossero oggetto di alcuna promozione aziendale, riferibili nella loro totalità al Punto Vendita ad insegna
” ubicato all'interno del C.C. “Campania” a Marcianise (CE), presso il quale Lei CP_2 attualmente opera con la qualifica di “Gerente Punto Vendita”.
Quanto sopra contravvenendo alle disposizioni commerciali gestionali stabilite dalla Direzione Retail del RC , nonché generando di conseguenza un danno a livello economico - di margine CP_2
per la scrivente Azienda.
L'elencazione dei seguenti episodi non è esaustiva ma meramente esemplificativa e ci riserviamo ogni eventuale integrazione a seguito degli ulteriori accertamenti ancora in corso.
Il giorno Mercoledì 20 Marzo 2019 a fronte di un orario di lavoro da Lei svolto dalle ore 12:00 alle ore 15:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00 per un totale di 7 (sette) ore, è emerso che su sua autonoma, irregolare ed arbitraria decisione e senza aver richiesto né ottenuto alcuna autorizzazione, Lei abbia effettuato un'operazione di cassa senza rispettare i prezzi di listino, dalla scrivente Azienda imposti a tutti i negozi ad insegna ”. Nella fattispecie, Lei ha effettuato l'operazione di cassa nr. CP_2
6.604 delle ore 14:50 inserendo-digitando a “pc” nonché sullo scontrino fiscale il seguente dettaglio vendita:
Cod. Prodotto Desc. Prod. Pr. Listino % sconto irregolare applicata Pr. Vendita Importo sconto
I87932L08006N Più capi € 119,00 15% € 101,15 € 17,85
3 I87933L08006N Gonna € 99,00 15% € 84,15 € 14,85
Totali € 218,00 € 185,3 € 32,70
Di fatto Lei ha forzato - modificato manualmente il prezzo effettivo dei predetti capi, applicando di sua iniziativa allo stesso, un arbitrario, irregolare e non autorizzato sconto del 15% e generando pertanto un prezzo di vendita inferiore rispetto a quello di listino reale, pertanto di conseguenza creando su tale vendita un danno alla scrivente azienda pari ad € 32,70.
Consideriamo i predetti fatti e comportamenti in chiara ed evidente violazione con quanto disciplinato dal vigente C.C.N.L. Terziario Distribuzione e Servizi – Confcommercio (art. 220: “Il lavoratore ha
l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso possibile i doveri... di cooperare alla prosperità dell'impresa”), dal
Regolamento Aziendale che espressamente riporta testualmente: “Si ribadisce che i punti di vendita vendono a prezzo fisso. Pertanto, gli unici casi in cui può risultare una discordanza sono i seguenti:
· Errata prezzatura al momento dell'etichettatura dei capi rilevabile al momento della vendita. La differenza del prezzo di vendita va comunicata tramite e.mail al proprio DM/Ref. . CP_5
· Sconti: è prevista la possibilità di sconto autorizzata sempre da DM che determineranno la percentuale di sconto da applicare in base al tipo di problema riscontrato sul capo. Tutte le volte che Con effettuate uno sconto è necessario inviare una e.mail al proprio Ref. e motivando la CP_5 vendita a prezzo diverso.”, oltre ai doveri di correttezza, diligenza, onestà, etica professionale ed obbedienza alle disposizioni impartite dall'Azienda”.
La VO si è giustificata con lettera del 5.8.2019 de seguente tenore “ “La sottoscritta CP_1
nata a [...] il [...]e ivi res.te alla Via R. Pascale n.25, dipendente della Vs. società
[...]
con le mansioni di responsabile punto vendita, in relazione alla contestazione disciplinare notificata mano in data 31.07.2019, contesta tutto quanto ivi dedotto e precisa quanto segue: in via preliminare si rileva che gli articoli indicati nella Vs. contestazione non corrispondono al codice prodotto di cui alla operazione di cassa nr.
6.604 del 20.3.2019. Difatti nella Vs. contestazione vengono indicati i cod. prodotto nn.I87932L08006N e I87933L0800N , mentre di fatto l'operazione eseguita in detta data era relativa ai seguenti codd. I91808T0815TN_33_5 e P91030T0086Yn_34_7. Sempre in via preliminare si precisa che nel periodo relativo alla contestazione era in corso una campagna tornasconto, consistente in una scontistica del 15% (valore minimo di acquisto di € 150,00) su capi P9 da usufruire entro il 31 marzo dello stesso anno. Nel fatto in contestazione la cliente acquistava due capi riportanti cod.P9 e cod.I9. Detto ultimo codice, palesemente errato, era evidentemente riferito alla stagionalità
I8 , atteso che i capi della collezione dell'inverno 2019 al momento non erano arrivati nel punto vendita. Risulta chiaro che per detto capo non si era provveduto a convertire il codice relativo alla stagionalità (che da P8 andava cambiato in I9). La sottoscritta, resasi conto dell'evidente errore di
4 codice prodotto, provvedeva alla forzatura dello scontrino, nel senso che applicava alla cliente lo sconto previsto del 15 % , sussistendone nella fattispecie i presupposti previsti dall''azienda.
Tanto esposto, poiché non vi è alcun comportamento arbitrario ma solo una applicazione corretta delle disposizioni aziendali, si chiede che la società voglia revocare la contestazione disciplinare. Si evidenzia inoltre che in oltre quattordici di lavoro presso la Vs. società, la sottoscritta non è mai stata destinatario di contestazioni disciplinari.”
La Società ha quindi rimesso alla lavoratrice l'ulteriore contestazione del 27.8.2019, di seguito riporta in estratto:
“Precisiamo che la presente contestazione di addebito viene effettuata in data odierna a seguito di verifiche recentemente effettuate a campione a livello amministrativo da parte della Direzione Risorse
Umane, che hanno fatto emergere, inspiegabilmente irregolari anomalie, a seguito delle quali si è reso necessario effettuare ulteriori approfondite verifiche amministrative riferentesi, ad oggi, esclusivamente all'anno 2019 che, in virtù dell'organizzazione operativo – gestionale ed amministrativa della scrivente Società e del complesso organigramma aziendale (per numero di negozi, diversificazione di insegna e presenza capillare sul territorio), hanno reso necessaria una attenta e rigorosa analisi degli accadimenti, che si è necessariamente esplicata attraverso un laborioso e lungo processo di raccolta, nonché una puntuale analisi/interpretazione dei dati raccolti.
Più precisamente è emerso che a fronte delle predette verifiche amministrative e senza alcuna autorizzazione da parte del IGnor (Retail Manager per i negozi ad insegna ) CP_3 CP_2
e/o del IGnor ( per i negozi ad insegna ) né tantomeno Controparte_4 Controparte_7 CP_2
della scrivente Azienda, siano state applicate percentuali di sconto sui prezzi definiti dalla Azienda di capi venduti, senza che gli stessi fossero oggetto di alcuna promozione aziendale, riferibili nella loro totalità al Punto Vendita ad insegna ” ubicato all'interno del C.C. “Campania” a CP_2
Marcianise (CE), presso il quale Lei attualmente opera con la qualifica di “Gerente Punto Vendita”.
Quanto sopra contravvenendo alle disposizioni commerciali gestionali stabilite dalla Direzione Retail del RC , nonché generando di conseguenza un danno a livello economico – di CP_2
margine per la scrivente Azienda.
A fronte della predetta situazione, la scrivente Azienda in data 31.07.2019, nelle persone di Per_1
della Direzione Risorse Umane e (District Manager per i negozi ad insegna
[...] Controparte_4
) provvedeva a contestare formalmente tutte le dipendenti operanti nel Punto Vendita ad CP_2
insegna C.C. Campania a Marcianise che si erano rese responsabili di irregolari e non CP_2
autorizzate operazioni di cassa, ivi compresa Lei, IG.ra , come schematizzato CP_1 nell'ALLEGATO 1 alla presente contestazione di addebito.
5 A seguito delle lettere di contestazione di addebito ricevute, le dipendenti del Punto Vendita hanno rilasciato riscontri in forma scritta, in possesso della scrivente Azienda, nei quali emerge una situazione grave di cui l'Azienda stessa è venuta a conoscenza solo recentemente, ovverosia che Lei,
IG.ra , di Sua iniziativa e ad insaputa dei Suoi diretti superiori ha autorizzato le Sue CP_1
collaboratrici ad effettuare gli sconti sui capi difettati/fallati per facilitarne la vendita alle clienti interessate all'acquisto (seguono le dichiarazioni delle 4 addette alla vendita).
La VO si è giustificata con nota datata 27.8.2019 ammettendo sostanzialmente gli addebiti ma coinvolgendo nelle responsabilità anche le proprie colleghe: “mi corre l'obbligo di evidenziare che l'applicazione di sconti alla clientela, nella sua riscontrata dinamica (da gennaio 2019 a maggio
2019) non è stata da me esclusivamente e personalmente effettuata”, in quanto “effettuata, nella sua quasi e più grave totalità, da altre quattro commesse del punto vendita ad insegna ” CP_2 del centro commerciale Campania di Marcianise in Caserta”.
Orbene già dal tenore delle contestazioni e delle giustificazioni rese dalla emerge, come con CP_1
divisibilmente sostenuto dalla reclamante, un riconoscimento dei fatti contestati non essendo emerso, quanto alla prima contestazione, una giustificazione della scontistica ad entrambi i prodotti venduti
(quello promozionale era uno) e quanto alla seconda una sostanziale ammissione di avere posto in essere personalmente una scontistica su prodotti fallati non autorizzata.
Inoltre, a differenza di quanto ritenuto dal giudice di prime cure, dalle dichiarazioni delle addette alla vendita non emerge affatto un monito della a non effettuare la scontistica sui capi fallati senza CP_1
la autorizzazione del Retail o Area Mangere;
emergendo piuttosto che la stessa, abbia rassicurato le stesse sulla facoltà di effettuare la stessa.
Tanto emerge inconfutabilmente dalle dichiarazioni delle addette alla vendita (sue sottoposte) rilasciate sia nell'ambito del procedimento disciplinare che ha condotto alla sanzione espulsiva di cui
è causa che in sede giudiziale.
In particolare Il teste ha dichiarato che: - “la prassi o politica aziendale sui Testimone_1 prezzi è ... che i prezzi sono fissi”; - le “venditrici” possono “applicare sconti solo se autorizzati dal
District Manager al quale ... chiedere autorizzazione mediante invio di e mail”; - “il Controparte_7
è il superiore gerarchico della ricorrente, al quale anche la ricorrente dunque deve rivolgersi per applicare sconti caso per caso”.
Poi, il teste, dopo qualche iniziale titubanza e valutazione personale, ha poi ammesso che la lavoratrice disse: “ragazze, ho venduto un capo che presentava difetti applicando lo sconto autorizzatomi dal distrcit manager, se capita anche a voi che una cliente vuole un capo difettato chiedendo uno sconto lo potete fare”.
Il teste ha dichiarato: Controparte_4
6 - che “il regolamento aziendale prevede che gli sconti non si possano operare sui capi in vendita, preciso che la procedura non prevede che in presenza di un capo fallato sia possibile operare direttamente lo sconto, ovvero ciò è possibile solo previa autorizzazione del District Manager, che valuta il caso concreto, ovvero dipende dal tipo di difetto presente sul capo, in alcuni casi per esempio
è necessario anche un riscontro fotografico e quindi è necessaria l'autorizzazione valutando caso per caso”;- che “... la richiesta e quindi l'eventuale autorizzazione allo sconto vale per la singola transazione”;
- di non aver “mai autorizzato la ricorrente o nessun altro di applicare sconti per la vendita di capi fallati per il futuro, ovvero senza previa autorizzazione”.
La teste ha dichiarato: Testimone_2
ADR: Ricordo che la ricorrente lavorava come responsabile del punto vendita del CC Campania ed, in particolare, come store manager”.
ADR: “Posso riferire che non abbiamo mai modificato un prezzo perché sapevamo di non poterlo fare, neppure per capi fallati;
neppure in caso di richieste da parte di clienti, avevamo il potere di applicare una scontistica. In tanti anni che lavoro presso l'azienda, ho applicato solamente la scontistica da cartellino”.
ADR: “Io ricordo che la ricorrente, nel maggio 2019, parlò con me e con le altre commesse riferendoci che, in caso di capi fallati, avremmo potuto applicare una scontistica pari al 15% essendo stata autorizzata dal District Manager dott. ; ricordo anche che la stessa ci mostrò come Controparte_4
applicare la procedura per effettuare la scontistica”.
ADR: “Io non so come mai la ricorrente si trovò a parlare con il dott. della possibilità di CP_4
applicare questi sconti;
semplicemente, dopo una pausa, la ricorrente ci riferì di questa possibilità e ricordo che noi commesse ci meravigliammo e che una mia collega commentò dicendo che, a questo punto, non avremmo dovuto più procedere con il reso di fine stagione dei capi fallati. Ricordo anche che in tali ipotesi dovevamo avvertire i clienti che non sarebbe stato possibile effettuare il reso del capo fallato. In ogni caso, io ricordo di aver applicato questa scontistica e di averlo anche riferito alla signora , sebbene noi avessimo comunque dedotto di essere autorizzate dalla store manager CP_1
sulla base delle indicazioni su cui ho già riferito, dal momento che, essendo io commessa, mi considero esecutrice delle direttive che mi vengono impartite dai superiori”.
La teste ha inequivocabilmente confermato: - di essere consapevole della procedura aziendale che vietava l'applicazione di sconti (“Posso riferire che non abbiamo mai modificato un prezzo perché sapevamo di non poterlo fare, neppure per capi fallati;
neppure in caso di richieste da parte di clienti, avevamo il potere di applicare una scontistica. In tanti anni che lavoro presso l'azienda, ho applicato solamente la scontistica da cartellino”); - che la VO riferì a lei ed alle altre colleghe, nel
7 maggio del 2019, la possibilità di applicare una scontistica del 15% sui capi fallati, asserendo falsamente di aver avuto l'autorizzazione del (“Io ricordo che la ricorrente, nel maggio CP_4
2019, parlò con me e con le altre commesse riferendoci che, in caso di capi fallati, avremmo potuto applicare una scontistica pari al 15% essendo stata autorizzata dal dott. Controparte_7 CP_4
; ricordo anche che la stessa ci mostrò come applicare la procedura per effettuare la
[...] scontistica”).
Si evidenzia che la VO non ha mai affermato di aver ricevuto l'autorizzazione del a CP_4
procedere in autonomia ad applicare lo sconto, così come lo stesso ha negato di aver CP_4 autorizzazione la VO (deposizione di nella fase sommaria: “non ho mai autorizzato CP_4
la ricorrente o nessun altro di applicare sconti per la vendita di capi fallati per il futuro, ovvero senza previa autorizzazione”).
Anche la teste ha riferito di essere stata autorizzata dalla ad applicare gli Testimone_3 CP_1
sconti.
Orbene tale il quadro probatorio non si vede come il Tribunale abbia potuto ritenere non provati i fatti contestati deponendo univocamente le emergenze istruttorie per la sussistenza degli stessi.
Trattasi di fatti che costituiscono una violazione degli obblighi contrattuali ed aziendali essendo incontestato che l'art. 233 del c.c.n.l. prevede che: “Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri … di ufficio, … Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali, di cooperare alla prosperità dell'impresa”.
Laddove il Regolamento Aziendale prevede, in merito all'applicazione degli sconti in caso di articoli difettosi, quanto segue: “Si ribadisce che i punti di vendita vendono a prezzo fisso. Pertanto, gli unici casi in cui può risultare una discordanza sono i seguenti: Errata prezzatura al momento dell'etichettatura dei capi rilevabile al momento della vendita. La differenza del prezzo di vendita va comunicata tramite e.mail al proprio DM/Ref. . - Sconti: è prevista la possibilità di sconto CP_5
autorizzata sempre da DM che determineranno la percentuale di sconto da applicare in base al tipo di problema riscontrato sul capo. Tutte le volte che effettuate uno sconto è necessario inviare una e.mail al proprio Ref. e DM motivando la vendita a prezzo diverso”. CP_5
I fatti contestati alla sono, dunque, sussistenti, né risulta dedotta, per tale mancanza, CP_1
l'applicazione, da parte della Contrattazione Collettiva, di una sanzione conservativa.
Ne deriva la erroneità della gravata sentenza nella parte in cui ha ritenuto applicabile, alla fattispecie che ci occupa, il regime sanzionatorio di cui al novellato art. 18 comma 4 della legge 300/1970.
Non di meno ritiene il Collegio che la sanzione applicata sia sproporzionata.
Depone, in tal senso, la indubbia buona fede della che, non traendo profitto alcuno dalla CP_1
condotta contestata, ha erroneamente inteso la autorizzazione alla scontistica concessale per un capo
8 fallato dal Manager di Area quale autorizzazione generalizzata alla applicazione della stessa per tutti i capi difettosi, sì inducendola a dare indicazioni in tal senso alle proprie sottoposte.
Nessun comportamento doloso pare rinvenibile nella condotta della lavoratrice sì escludendosi, nel caso in esame, quella intenzionale violazione dei doveri di ufficio tale da integrare una giusta causa di recesso.
Deve, indi, ritenersi la non proporzionalità del licenziamento irrogato rispetto ai fatti contestati e farsi in applicazione del comma 5 dell'art. 18 legge 300/1970 a norma del quale “ il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo.
Infatti, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. 25534/2018) in tema di licenziamento disciplinare, qualora vi sia sproporzione tra sanzione e infrazione, va riconosciuta la tutela risarcitoria se la condotta in addebito non coincida con alcuna delle fattispecie per le quali i contratti collettivi ovvero i codici disciplinari applicabili prevedono una sanzione conservativa;
in tal caso il difetto di proporzionalità ricade, difatti, tra le "altre ipotesi" di cui all'art. 18, comma 5, st.lav., come modificato dall'art. 1, comma 42, della l. n. 92 del 2012, in cui non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa di licenziamento ed è accordata la tutela indennitaria cd. forte.
Tale indennità, avuto riguardo sia all'anzianità lavorativa della ricorrente sia alle dimensioni della impresa che dell'assenza di dolo nella condotta dell' , va determinata nel massimo delle 24 CP_1
mensilità della retribuzione globale di fatto.
Sulla quale somma vanno calcolati, ex art. 429 CPC, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal giorno del licenziamento al saldo effettivo.
I rilievi che precedono inducono a ritenere la parziale fondatezza del reclamo che va accolto nei termini che precedono.
Considerato l'esito solo parzialmente vittorioso per la reclamata le spese del doppio grado si compensano per metà.
La parte residua, liquidata in dispositivo, segue la parziale soccombenza della Società.
PQM
9 la Corte così provvede:
a) accoglie, per quanto di ragione il reclamo, e, in riforma della gravata sentenza, dichiara risolto il rapporto di lavoro tra le parti in causa;
b) condanna la reclamante al pagamento di una indennità risarcitoria pari a 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori specificati in parte motiva;
c) compensa per metà le spese del doppio grado di giudizio;
d) condanna la reclamante al pagamento, in favore della reclamata, della parte residua che liquida in euro 1200,00 per il primo grado ed euro 1800,00 per il secondo grado, oltre rimorso spese generali
IVA e CA, con attribuzione ai procuratori avv. Fele e Sodano, dichiaratisi antistatari
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott. Maria Chiodi dott. Gennaro Iacone
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