Decreto cautelare 12 febbraio 2021
Ordinanza cautelare 24 febbraio 2021
Sentenza 4 gennaio 2022
Decreto cautelare 17 febbraio 2022
Ordinanza cautelare 18 marzo 2022
Parere definitivo 31 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 04/01/2022, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/01/2022
N. 00010/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00220/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 220 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Serena Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Questura di Taranto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
del rifiuto implicito del Questore della Provincia di Taranto sulla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro (conversione) ricevuta -OMISSIS- formulata dall’extracomunitario ricorrente, rifiuto espresso con il diniego n. -OMISSIS- del Questore Taranto, notificato in data 12/1/2021, con cui è stato ordinato allo stesso di lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni nonché, ove occorra, di ogni atto, presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2021 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato l’11 febbraio 2021 e depositato lo stesso giorno il ricorrente, cittadino extracomunitario di nazionalità gambiana già titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari, ex art 5 comma 6 del D. Lgs n. 286 del 1998, n. -OMISSIS- rilasciato il 28 novembre 2016 con scadenza il 9 febbraio 2019, ha impugnato, domandone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia anche nelle forme dell’art. 56 c.p.a., il rifiuto implicito del Questore della Provincia di Taranto sulla richiesta (ricevuta -OMISSIS-) formulata dal ricorrente di conversione del predetto permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro, rifiuto espresso con il diniego n. -OMISSIS- del Questore Taranto, notificato in data 12/1/2021, con cui è stato ordinato al medesimo di lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni. Ha, altresì, impugnato, ove occorra, ogni atto allo stesso presupposto, connesso e/o consequenziale.
1.1 A sostegno del ricorso ha dedotto le censure così rubricate:
1) violazione di legge per erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 5 comma 6 e 9 e 13 comma 2 lett. b) D. Lgs. n. 286 del 1998 ed dell’art 32 comma 3 D. Lgs n. 25 del 2008, irragionevolezza;
2) violazione ed erronea interpretazione e applicazione degli artt. 1 comma 1 e 2 bis, 2, 3, 6 L. n. 241 del 1990, carenza di motivazione, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti;
3) violazione di legge per erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 10 e 10 bis L. n. 241 del 1990.
2. Con decreto cautelare presidenziale n.-OMISSIS-, osservato in limine che “l’extracomunitario ricorrente non contesta il provvedimento impugnato nella parte in cui nega il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari (rientrante nella giurisdizione dell’A.G.O.), bensì solo nella parte in cui (implicitamente) rigetta la richiesta (pure) presentata di rilascio (in conversione) del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, spettante alla giurisdizione dell’adito G.A.”, e “prescindendo - allo stato - da ogni valutazione sul fumus boni juris”, è stata disposta, in ragione della sussistenza di un pregiudizio di estrema gravità ed urgenza, la sospensione provvisoria e in parte qua dell’efficacia del provvedimento impugnato.
3. In data 18 febbraio 2021 si sono costituiti in giudizio, a mezzo dell’Avvocatura erariale, il Ministero dell’Interno e la Questura di Taranto.
4. Ad esito dell’udienza in Camera di Consiglio del 23 febbraio 2021, con ordinanza cautelare -OMISSIS-, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente e, per l’effetto, ha disposto la sospensione in parte qua dell’efficacia del provvedimento impugnato osservando che “l’extracomunitario ricorrente non contesta il provvedimento impugnato nella parte in cui nega il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari (rientrante nella giurisdizione dell’A.G.O.), bensì solo nella parte in cui (implicitamente) rigetta la richiesta (pure) presentata di rilascio (in conversione) del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, spettante alla giurisdizione dell’adito G.A.,” e che “sussistono i presupposti di legge (fumus boni juris e periculum in mora) per la concessione della invocata tutela cautelare, in quanto il provvedimento impugnato del Questore di Taranto non appare sorretto da un adeguato presidio motivazionale (non avendo tenuto conto, tra l’altro, delle osservazioni scritte inerenti precipuamente l’istanza di conversione del permesso di soggiorno da motivi umanitari a lavoro subordinato presentate dal difensore dell’interessato in sede procedimentale) ed essendo stato ordinato allo straniero ricorrente di lasciare il territorio nazionale entro il termine di quindici giorni dalla notifica del provvedimento gravato”.
5. Con decreto -OMISSIS- l’apposita Commissione istituita presso questo TA.R. ha accolto l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata dal ricorrente l’11 febbraio 2021.
6. All’udienza pubblica del 22 dicembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nel merito e deve essere accolto.
Il Collegio non ritiene, infatti, di doversi discostare da quanto già statuito da questa Sezione con la sopra riportata ordinanza cautelare -OMISSIS- (non oggetto di appello ex art. 62 c.p.a. a cura della parte soccombente).
2. In limine è, peraltro, opportuno ribadire che - certamente - sussiste la giurisdizione di questo Giudice sulla controversia in esame. Il cittadino extracomunitario ricorrente non contesta, infatti, il provvedimento impugnato nella parte in cui lo stesso nega il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari (controversia che rientrerebbe nella giurisdizione dell’A.G.O.), bensì solo nella parte in cui rigetta implicitamente la richiesta, pure presentata dal ricorrente, di rilascio in conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, controversia spettante alla giurisdizione dell’adito G.A. (ex multis T.A.R. , Ancona , sez. I , 08/05/2015 , n. 356).
3. Nel merito, ad apparire certamente fondate sono le censure con le quali si deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato per carenza di adeguata motivazione. Secondo parte ricorrente, infatti, la Questura di Taranto avrebbe omesso di prendere in considerazione e valutare, in sede di adozione del diniego di che trattasi, le ripetute richieste e produzioni documentali effettuate dal -OMISSIS- nel corso del procedimento amministrativo, rigettando implicitamente la invocata conversione del permesso di soggiorno da motivi umanitari in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
3.1 Le suddette doglianze meritano positivo apprezzamento.
Osserva il Collegio che il provvedimento impugnato del Questore di Taranto non appare sorretto, in spregio agli artt. 3 e 10 bis della L. n. 241 del 1990 e ss.mm., da un adeguato presidio motivazionale non avendo tenuto conto, tra l’altro, delle osservazioni scritte inerenti precipuamente l’istanza di conversione del permesso di soggiorno da motivi umanitari a lavoro subordinato presentate dal difensore dell’interessato in sede procedimentale.
In proposito, è appena il caso di rilevare che, come emerge ex actis, il difensore del ricorrente ha inviato una prima PEC in data 11 agosto 2020 inoltrando copia del contrato di lavoro subordinato stipulato dall’extracomunitario ricorrente e chiedendo espressamente “ragguagli circa il perfezionamento dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno (da motivi umanitari a lavoro subordinato)”. Missive di identico tenore sono state inviate, sempre a mezzo PEC, dal difensore di -OMISSIS- anche il successivo 17 settembre 2020 ed il 12 ottobre 2020. Il 5 novembre 2020 il legale dello stesso ha reiterato le medesime richieste riportandosi alle precedenti note.
In data 18 novembre 2020, inoltre, il difensore del ricorrente ha trasmesso, a mezzo PEC, un’attestazione di “pagamento del contributo per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro”. Lo stesso giorno la Questura di Taranto ha, invece, fissato al ricorrente, per il successivo 19 novembre 2021, un appuntamento per “comunicazioni inerenti la sua pratica di rinnovo di permesso di soggiorno per motivi umanitari”, senza menzionare in alcun modo l’aspetto relativo alla invocata conversione del permesso di soggiorno da umanitario a permesso per motivi di lavoro.
3.2 Ebbene, di dette note trasmesse a mezzo PEC dall’istante non v’è traccia alcuna né nella comunicazione della P.A. di preavviso di diniego, ex art 10 bis della L. n. 241 del 1990, del 12 ottobre 2020, né tantomeno nel provvedimento finale impugnato.
Quest’ultimo ha, peraltro, erroneamente dato atto che “non sono state presentate osservazioni scritte” alla comunicazione dei motivi ostativi, mentre risulta per tabulas (allegato n. 15 del ricorso introduttivo) che il difensore di parte ricorrente ha inviato, in data 27 novembre 2020, una PEC rappresentando nuovamente, in riscontro al preavviso di rigetto del 19 novembre 2020, che l’istante ha “espresso la volontà di convertire il titolo di soggiorno in pds per lavoro subordinato” e che, a tal fine, ha “inoltrato il contratto di lavoro ed il contributo per il rilascio del pds per lavoro subordinato”.
4. Per le ragiono sopra succintamente illustrate, il ricorso deve essere accolto e va disposto, per l’effetto, l’annullamento dell’impugnato decreto n. -OMISSIS- del Questore Taranto nella parte in cui lo stesso reca il rifiuto implicito sulla richiesta (ricevuta -OMISSIS-) di rilascio in conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro formulata dall’extracomunitario ricorrente e l’ordine al medesimo di lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni.
5. Sussistono i presupposti di legge (fra cui l’impossibilità di ordinare, ex art. 133 del D.P.R. n. 115/2002 e ss.mm., la rivalsa a carico dell’Amministrazione Statale resistente, soccombente nel presente giudizio, delle somme liquidate a titolo di compenso difensivo, che sono già poste a carico dell’Erario in considerazione dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato) per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
5.1 Il Tribunale dispone, ex art. 82 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e ss.mm., la liquidazione in favore del difensore del ricorrente, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con decreto -OMISSIS- dall’apposita Commissione costituita presso questo T.A.R., del compenso complessivo di € 800,00, oltre gli accessori di legge, ordinandone il pagamento a carico dell’Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’impugnato decreto n. -OMISSIS- del Questore Taranto nella parte in cui lo stesso reca il rifiuto implicito sulla richiesta (ricevuta -OMISSIS-) di rilascio in conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro formulata dall’extracomunitario ricorrente e l’ordine al medesimo di lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni.
Spese compensate.
Liquida, ex art. 82 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e ss.mm., in favore dell’Avv. Serena Pugliese, difensore del ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il compenso professionale in complessivi € 800,00 (ottocento/00), oltre gli accessori di legge, ponendo le relative somme a carico dell’Erario ed ordinandone il pagamento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 22 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.