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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 157/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
ET UI, Presidente MONACA GIOVANNI, Relatore CAGNOLI LUISA ANNA, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 496/2022 depositato il 05/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore _2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Cagliari
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
ed elettivamente domiciliato presso tributi@comune.cagliari.legalmail.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 42/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 3 e pubblicata il 03/02/2022 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACC-B20-2020 CUMULO-100012766 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere l'appello e disporre l'annullamento totale e/o parziale dell'Avviso di accertamento n. ACC-B20-2020 CUMULO-100012766 – imposta Tassa Rifiuti annualità 2015 – 2016 - 2017 e, in ogni caso, la rideterminazione del tributo dovuto.
Resistente/Appellato: dichiarare inammissibili le eccezioni sulla riduzione della tariffa nella parte variabile, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 546/92, in quanto eccezioni non sollevate nel ricorso nanti la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cagliari;
Rigettare l'appello, con condanna al pagamento delle spese di giudizio in entrambi i gradi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La sig.ra propone appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari sez. III n. 42/2022 emessa il 15/12/2021 e depositata in data 03/02/2022 con la quale era stato respinto il ricorso proposto dalla contribuente avverso l'avviso di accertamento n. ACC-B20-2020 CUMULO-100012766 – imposta Tassa Rifiuti annualità 2015 – 2016 – 2017 emesso dal Comune di Cagliari. L'avviso di accertamento, dell'importo complessivo di € 6.410,71 di cui € 4.653,76 al netto delle sanzioni, riguardava l'omesso/parziale versamento dell'imposta relativamente ai seguenti immobili:
1. CAGLIARI, Indirizzo_1 , distinto in NCEU alla Sezione dati catastali_1; Indirizzo_22. CAGLIARI, , distinto in NCEU alla Sezione dati catastali_2; Indirizzo_33. CAGLIARI, , distinto in NCEU alla Sezione dati catastali_3. L'odierno appellante contesta la sentenza di primo grado sotto i seguenti profili: a. intestazione e/o proprietà degli immobili e, quindi della soggettività passiva del tributo;
b. occupazione e/o locazione degli immobili e, quindi della soggettività passiva del tributo;
c. violazione dell'art. 59 in ordine al mancato abbattimento del 30% della parte variabile della tariffa equivalente. Si costituisce in giudizio il Comune di Cagliari che eccepisce l'inammissibilità del terzo motivo di appello ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 546/92, in quanto eccezione non sollevata nel ricorso nanti la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cagliari, e l'infondatezza dei restanti motivi di appello, ribadendo la correttezza della sentenza impugnata. Con atto del 05/02/2026 il difensore della contribuente deposita memoria illustrativa, con la quale ribadisce le ragioni dell'appello. Nella pubblica udienza, sono intervenute entrambe le parti che hanno ribadito la fondatezza delle rispettive ragioni. Nella camera di consiglio del 16/02/2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene l'appello sia privo di fondamento. Il primo ed il secondo motivo di appello, che sono trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono privi di fondamento. Gli immobili oggetto del recupero portato dall'avviso di accertamento impugnato, tutti ubicati in Cagliari, sono i seguenti:
1. Indirizzo_1 per gli anni 2015/2016/2017, con l'identificativo catastale sez. dati catastali_4; Indirizzo_22. per gli anni 2015/2016/2017, con l'identificativo catastale sez. dati catastali_5; Indirizzo_33. per gli anni 2015/2016/2017, con l'identificativo catastale sez. dati catastali_6. Il Collegio ritiene che l'imposta sia stata correttamente calcolata dal Comune con riferimento a ciascuno di questi immobili e che pertanto gli avvisi di accertamento siano legittimi. In via preliminare va ribadito che ai sensi dell'articolo 1 comma 641 legge 147 del 2013, il “presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e …”; ai sensi del successivo comma 642, la norma prevede che la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Il comma 684, afferente alle modalità di applicazione della TARI, prevede poi espressamente che “il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo” ed, al successivo comma 685, che “la dichiarazione presentata ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo;
in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni”. Ciò premesso, il Collegio osserva che per nessuno degli immobili attenzionati era mai stata presentata la prescritta dichiarazione. Ricorrente_1La signora , odierna appellante, ha presentato la prima denuncia di iscrizione ai fini della tassa rifiuti per gli immobili sopra indicati in data 27/07/2018, con protocollo comunale n. 198027. In detta dichiarazione l'odierno appellante ha indicato come decorrenza della disponibilità degli Indirizzo_2immobili il 01/01/2018, indicando, come numero di componenti, per l'immobile di , per l'immobile di Indirizzo_3. n.1 e per l'immobile di Indirizzo_1. Con successivi chiarimenti, forniti con nota prot. 269460/2019, l'odierna appellante ha dichiarato che
“Gli appartamenti di via la nurra, via san benedetto e via umbria mi sono pervenuti in eredità, erano di Nominativo_4mia madre , nata ad [...] il [...] e deceduta in Cagliari a fine Giugno 2016. L'apparta mento di via san benedetto era ed è locato, fino al 2018 a tre persone poi a 4, mentre in via Umbria non abita nessuno, viene utilizzato da mio figlio 2 volte alla settimana nei giorni che ha lezione all'università anche di pomeriggio mentre l'appartamento di via la nurra viene utilizzato da mio cognato senza dimorarci al solo fine di trovare un compratore....”. Il Collegio ritiene che correttamente il Comune ha proceduto al calcolo dell'imposta Tari dovuta per i tre immobili in esame, contestando all'Appellante, in quanto appunto dichiarante, l'omesso versamento dell'imposta e omessa denuncia di iscrizione per gli anni 2015/2016/2017, e l'irrogazione di sanzioni, ove prevista, e interessi. Infatti, con riferimento alla situazione dei singoli immobili, il Collegio osserva quanto segue: Indirizzo_1a. Immobile di . Dal 2015 e sino al 24/06/2016, data del decesso, nell'immobile risiedeva la madre Nominativo_4dell'Appellante, . Pertanto, correttamente, per tale periodo, è stato contestato l'omesso versamento dell'imposta, limitatamente ad un componente, a carico dell'appellante, che è responsabile in solido, in qualità di erede, per come dalla stessa dichiarato. Non sono state applicate le sanzioni, in virtù del principio di intrasmissibilità delle stesse agli eredi. Dal 25/06/2016 al 31/12/2017, l'imposta è stata accertata a carico dell'appellante per n. 3 componenti, per come indicato dalla stessa in seno alla scheda anagrafica. La locazione in favore della sig.ra Nominativo_5, per come risulta dal contratto agli atti del giudizio, riguarda una camera e non l'intero immobile, per cui opera, ai sensi dell'art. 49 del regolamento Tari, il vincolo di solidarietà tra coloro che usano in comune le superfici stesse e non essendo la sig.ra Nominativo_6 titolare di utenze idriche ed elettriche. Pertanto l'eccezione dell'appellante sul punto è priva di fondamento. Indirizzo_2 Indirizzo_3b. Immobile di e Immobile di . Considerato che le utenze elettriche di entrambi gli immobili sono intestate all'appellante sin Ricorrente_1da prima del 2015, il Comune ha accertato l'imposta a carico della stessa , in quanto detentrice e con effetto anche per gli altri eventuali occupanti l'immobile anche se saltuariamente (rectius il cognato o il figlio). La stessa aveva infatti dichiarato ai fini TARI che “in via Umbria non abita nessuno, viene utilizzato da mio figlio 2 volte alla settimana nei giorni che ha lezione all'università anche di pomeriggio mentre l'appartamento di via la nurra viene utilizzato da mio cognato senza dimorarci al solo fine di trovare un compratore....”. Il numero degli occupanti è stato indicato in 3 in applicazione del comma 1 dell'art. 59 del Regolamento IUC 2015, ai sensi del quale “Per le abitazioni, aventi le caratteristiche indicate all'art. 48 c. 4, tenute a disposizione da un soggetto residente nel Comune di Cagliari, si applica, salvo accertati utilizzi diversi, per la parte fissa la tariffa relativa al nucleo familiare risultante all'Anagrafe dello stesso Comune.......”. Il terzo motivo di appello è inammissibile ai sensi dell'art. 57 d.lgs 546/92. La doglianza è stata proposta per la prima volta in questo grado del giudizio e non è stata formulata in seno al ricorso di primo grado del 15/03/2021. La domanda è pertanto inammissibile oltre che priva di fondamento, poiché la riduzione della parte variabile della tariffa riguarda gli immobili vuoti, non occupati né affittati, ovvero gli immobili a disposizione non utilizzati da alcuno, circostanze tutte queste assenti nel caso in esame. Le spese del presente giudizio sono a carico della parte soccombente e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sardegna, sezione I, rigetta l'appello della sig.ra Ricorrente_1. Condanna il soccombente al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che liquida in € 600,00 oltre accessori come per legge.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
ET UI, Presidente MONACA GIOVANNI, Relatore CAGNOLI LUISA ANNA, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 496/2022 depositato il 05/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore _2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Cagliari
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
ed elettivamente domiciliato presso tributi@comune.cagliari.legalmail.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 42/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 3 e pubblicata il 03/02/2022 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACC-B20-2020 CUMULO-100012766 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere l'appello e disporre l'annullamento totale e/o parziale dell'Avviso di accertamento n. ACC-B20-2020 CUMULO-100012766 – imposta Tassa Rifiuti annualità 2015 – 2016 - 2017 e, in ogni caso, la rideterminazione del tributo dovuto.
Resistente/Appellato: dichiarare inammissibili le eccezioni sulla riduzione della tariffa nella parte variabile, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 546/92, in quanto eccezioni non sollevate nel ricorso nanti la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cagliari;
Rigettare l'appello, con condanna al pagamento delle spese di giudizio in entrambi i gradi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La sig.ra propone appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari sez. III n. 42/2022 emessa il 15/12/2021 e depositata in data 03/02/2022 con la quale era stato respinto il ricorso proposto dalla contribuente avverso l'avviso di accertamento n. ACC-B20-2020 CUMULO-100012766 – imposta Tassa Rifiuti annualità 2015 – 2016 – 2017 emesso dal Comune di Cagliari. L'avviso di accertamento, dell'importo complessivo di € 6.410,71 di cui € 4.653,76 al netto delle sanzioni, riguardava l'omesso/parziale versamento dell'imposta relativamente ai seguenti immobili:
1. CAGLIARI, Indirizzo_1 , distinto in NCEU alla Sezione dati catastali_1; Indirizzo_22. CAGLIARI, , distinto in NCEU alla Sezione dati catastali_2; Indirizzo_33. CAGLIARI, , distinto in NCEU alla Sezione dati catastali_3. L'odierno appellante contesta la sentenza di primo grado sotto i seguenti profili: a. intestazione e/o proprietà degli immobili e, quindi della soggettività passiva del tributo;
b. occupazione e/o locazione degli immobili e, quindi della soggettività passiva del tributo;
c. violazione dell'art. 59 in ordine al mancato abbattimento del 30% della parte variabile della tariffa equivalente. Si costituisce in giudizio il Comune di Cagliari che eccepisce l'inammissibilità del terzo motivo di appello ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 546/92, in quanto eccezione non sollevata nel ricorso nanti la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cagliari, e l'infondatezza dei restanti motivi di appello, ribadendo la correttezza della sentenza impugnata. Con atto del 05/02/2026 il difensore della contribuente deposita memoria illustrativa, con la quale ribadisce le ragioni dell'appello. Nella pubblica udienza, sono intervenute entrambe le parti che hanno ribadito la fondatezza delle rispettive ragioni. Nella camera di consiglio del 16/02/2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene l'appello sia privo di fondamento. Il primo ed il secondo motivo di appello, che sono trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono privi di fondamento. Gli immobili oggetto del recupero portato dall'avviso di accertamento impugnato, tutti ubicati in Cagliari, sono i seguenti:
1. Indirizzo_1 per gli anni 2015/2016/2017, con l'identificativo catastale sez. dati catastali_4; Indirizzo_22. per gli anni 2015/2016/2017, con l'identificativo catastale sez. dati catastali_5; Indirizzo_33. per gli anni 2015/2016/2017, con l'identificativo catastale sez. dati catastali_6. Il Collegio ritiene che l'imposta sia stata correttamente calcolata dal Comune con riferimento a ciascuno di questi immobili e che pertanto gli avvisi di accertamento siano legittimi. In via preliminare va ribadito che ai sensi dell'articolo 1 comma 641 legge 147 del 2013, il “presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e …”; ai sensi del successivo comma 642, la norma prevede che la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Il comma 684, afferente alle modalità di applicazione della TARI, prevede poi espressamente che “il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo” ed, al successivo comma 685, che “la dichiarazione presentata ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo;
in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni”. Ciò premesso, il Collegio osserva che per nessuno degli immobili attenzionati era mai stata presentata la prescritta dichiarazione. Ricorrente_1La signora , odierna appellante, ha presentato la prima denuncia di iscrizione ai fini della tassa rifiuti per gli immobili sopra indicati in data 27/07/2018, con protocollo comunale n. 198027. In detta dichiarazione l'odierno appellante ha indicato come decorrenza della disponibilità degli Indirizzo_2immobili il 01/01/2018, indicando, come numero di componenti, per l'immobile di , per l'immobile di Indirizzo_3. n.1 e per l'immobile di Indirizzo_1. Con successivi chiarimenti, forniti con nota prot. 269460/2019, l'odierna appellante ha dichiarato che
“Gli appartamenti di via la nurra, via san benedetto e via umbria mi sono pervenuti in eredità, erano di Nominativo_4mia madre , nata ad [...] il [...] e deceduta in Cagliari a fine Giugno 2016. L'apparta mento di via san benedetto era ed è locato, fino al 2018 a tre persone poi a 4, mentre in via Umbria non abita nessuno, viene utilizzato da mio figlio 2 volte alla settimana nei giorni che ha lezione all'università anche di pomeriggio mentre l'appartamento di via la nurra viene utilizzato da mio cognato senza dimorarci al solo fine di trovare un compratore....”. Il Collegio ritiene che correttamente il Comune ha proceduto al calcolo dell'imposta Tari dovuta per i tre immobili in esame, contestando all'Appellante, in quanto appunto dichiarante, l'omesso versamento dell'imposta e omessa denuncia di iscrizione per gli anni 2015/2016/2017, e l'irrogazione di sanzioni, ove prevista, e interessi. Infatti, con riferimento alla situazione dei singoli immobili, il Collegio osserva quanto segue: Indirizzo_1a. Immobile di . Dal 2015 e sino al 24/06/2016, data del decesso, nell'immobile risiedeva la madre Nominativo_4dell'Appellante, . Pertanto, correttamente, per tale periodo, è stato contestato l'omesso versamento dell'imposta, limitatamente ad un componente, a carico dell'appellante, che è responsabile in solido, in qualità di erede, per come dalla stessa dichiarato. Non sono state applicate le sanzioni, in virtù del principio di intrasmissibilità delle stesse agli eredi. Dal 25/06/2016 al 31/12/2017, l'imposta è stata accertata a carico dell'appellante per n. 3 componenti, per come indicato dalla stessa in seno alla scheda anagrafica. La locazione in favore della sig.ra Nominativo_5, per come risulta dal contratto agli atti del giudizio, riguarda una camera e non l'intero immobile, per cui opera, ai sensi dell'art. 49 del regolamento Tari, il vincolo di solidarietà tra coloro che usano in comune le superfici stesse e non essendo la sig.ra Nominativo_6 titolare di utenze idriche ed elettriche. Pertanto l'eccezione dell'appellante sul punto è priva di fondamento. Indirizzo_2 Indirizzo_3b. Immobile di e Immobile di . Considerato che le utenze elettriche di entrambi gli immobili sono intestate all'appellante sin Ricorrente_1da prima del 2015, il Comune ha accertato l'imposta a carico della stessa , in quanto detentrice e con effetto anche per gli altri eventuali occupanti l'immobile anche se saltuariamente (rectius il cognato o il figlio). La stessa aveva infatti dichiarato ai fini TARI che “in via Umbria non abita nessuno, viene utilizzato da mio figlio 2 volte alla settimana nei giorni che ha lezione all'università anche di pomeriggio mentre l'appartamento di via la nurra viene utilizzato da mio cognato senza dimorarci al solo fine di trovare un compratore....”. Il numero degli occupanti è stato indicato in 3 in applicazione del comma 1 dell'art. 59 del Regolamento IUC 2015, ai sensi del quale “Per le abitazioni, aventi le caratteristiche indicate all'art. 48 c. 4, tenute a disposizione da un soggetto residente nel Comune di Cagliari, si applica, salvo accertati utilizzi diversi, per la parte fissa la tariffa relativa al nucleo familiare risultante all'Anagrafe dello stesso Comune.......”. Il terzo motivo di appello è inammissibile ai sensi dell'art. 57 d.lgs 546/92. La doglianza è stata proposta per la prima volta in questo grado del giudizio e non è stata formulata in seno al ricorso di primo grado del 15/03/2021. La domanda è pertanto inammissibile oltre che priva di fondamento, poiché la riduzione della parte variabile della tariffa riguarda gli immobili vuoti, non occupati né affittati, ovvero gli immobili a disposizione non utilizzati da alcuno, circostanze tutte queste assenti nel caso in esame. Le spese del presente giudizio sono a carico della parte soccombente e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sardegna, sezione I, rigetta l'appello della sig.ra Ricorrente_1. Condanna il soccombente al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che liquida in € 600,00 oltre accessori come per legge.