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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 06/06/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Barbara
Cordaro, in esito alle note di trattazione scritta depositate, ex art. 127ter c.p.c., dalle parti il 23
Maggio 2025 e il 3 Giugno 2025 in sostituzione dell'udienza del 6 Giugno 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 3160 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa
DA
il signor , nato il [...] ad [...], C.F. Parte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, ad Agrigento, nella via
[...]
Esseneto n. 97, presso lo studio dell'Avv. Emilio Dejoma, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso depositato il 15/10/2024,
- ricorrente -
CONTRO
l in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, ad
Agrigento, nella via Picone nn. 20/30, presso l'Avvocatura della propria sede provinciale, rappresentato e difeso dall'Avv. Viviana Carlisi in virtù di procura generale alle liti allegata agli atti di causa,
- resistente -
Oggetto: Ripetizione di indebito.
Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
1.- In fatto. Con ricorso depositato il 15 Ottobre 2024, notificato in uno al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti a mezzo pec inviata il 21 Ottobre 2024, il
1 signor proponeva opposizione avverso la nota datata 25 Settembre 2024, Parte_1
debitamente notificatagli. Esponendo che, con essa l' , innanzitutto, l'aveva informato che CP_1
per il periodo dall'1 Gennaio 2021 al 31 Dicembre 2021 aveva ricevuto sulla pensione cat.
INVCIV n. 07073534 la somma complessiva di € 4.364,88 a titolo di maggiorazione sociale, che non gli spettava in conseguenza dell'accertamento di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge. In secondo luogo, gli aveva comunicato che, avrebbe provveduto a recuperare il citato ammontare effettuando delle trattenute mensili, per un numero totale di 72, sull'altra pensione cat. INDCOM n. 05010363, che gli veniva erogata. Il ricorrente deduceva delle argomentazioni al fine di contrastare la comunicazione in parola. Pertanto, con il ricorso in limine indicato chiedeva al Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro,
preliminarmente, sia di sospendere il suddetto provvedimento e la trattenuta disposta dal prefato
Istituto in danno della pensione di cui godeva;
sia di dichiarare nullo, e/o annullabile, e/o,
comunque, inefficace il primo. Nel merito, di dichiarare illegittima, e/o nulla, o, in ogni caso, inefficace la cennata trattenuta, condannando l'ente resistente a rifondergli le somme già trattenute e quelle che lo sarebbero state in futuro sino alla definizione della controversia in esame.
L' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 12 Maggio 2025 il proprio fascicolo con la memoria di risposta. In tale scritto difensivo prendeva posizione in ordine ai vari motivi dedotti dall'opponente per giustificarne la instaurazione. In forza delle ragioni ivi articolate domandava all'adita autorità giudiziaria, in via preliminare, di riunire il procedimento de quo con quello avente N. R.G. 3868/2024, sussistendo i presupposti della connessione soggettiva e oggettiva. Quindi, di rigettare non solo la richiesta, spiegata dall'istante, di sospensione della trattenuta compiuta sulla menzionata prestazione pensionistica, poiché non attiva;
ma, anche,
l'enunciato ricorso essedo infondato in fatto e in diritto, confermando il piano di recupero che aveva disposto nei suoi riguardi.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 6 Giugno 2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., compiuto dalle parti il 23 Maggio 2025 e il 3
Giugno 2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
2.- In diritto. Nella ipotesi che ci occupa deve essere dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere. Invero, sulla scorta di quanto espressamente affermato dall' CP_1
in seno alle note scritte depositate il 23 Maggio 2025, è possibile constatare una dirimente e
2 troncante circostanza. Segnatamente che, il nominato ente ha provveduto ad annullare in autotutela il piano di recupero impostato sulla pensione cat. INDCOM n. 05010363, di cui il signor è titolare, per superamento delle salvaguardie a tutela del trattamento Parte_1 minimo e del quinto della prestazione assistenziale in questione. Il che si evince dall'analisi della documentazione allegata dal ricordato istituto alle note scritte di cui sopra, integrata, in particolare, dalla disposizione n. 010000-25-0261 datata 21 Maggio 2025, sottoscritta dal dirigente responsabile della propria sede di Agrigento. In conseguenza di ciò viene meno lo scopo cui è stato finalizzato il ricorso che ha introdotto la vertenza processuale sottoposta a disamina. Tant'è vero che, da un lato, l' nell'ambito delle richiamate note scritte ha chiesto CP_1 all'adita autorità giudiziaria di pronunciare una sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere;
dall'altro, con le note scritte depositate il 3 Giugno 2025 il legale del ricorrente ne ha preso atto, associandosi alla richiesta in argomento. In proposito occorre rilevare che, per costante esegesi giurisprudenziale la declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone non solo che nel corso del processo sia sopraggiunto un evento incidente sulla situazione sostanziale preesistente in qualche modo idoneo a soddisfare l'interesse finale dell'attore; ma, altresì, che tutte le parti concordino sull'esistenza dell'evento e sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia del giudice (cfr.: Cass. n. 1950/2003;
Cass. n. 11931/2006; Cass. n. 16150/2010). Or dunque, nel caso di specie il fatto che in un momento antecedente alla celebrazione della prima udienza del presente giudizio, fissata per il
6 Giugno 2025, l'ente resistente, mediante la disposizione datata 21 Maggio 2025, ha annullato in autotutela la procedura di recupero dell'indebito in dibattito, determina, senza ombra di alcun dubbio, la cessazione della materia del contendere. Ciò in quanto, ha comportato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in ius, facendo venire meno l'interesse delle parti in causa ad ottenere la normale soluzione della controversia. Peraltro, come sopra rilavato, la circostanza che nella ipotesi qui considerata è cessata la materia oggetto del contendere, oltre che essere debitamente evidenziata dall' , è stata riconosciuta anche dall'opponente. Sicché, a fronte CP_1
di tale innegabile situazione, va in questa sede dichiarata la cessazione della materia oggetto di contesa.
3.- Infine, con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, si palesa necessario rilevare un significativo aspetto. Precipuamente, la disposizione n. 010000-25-0261 del 21
Maggio2025, con la quale il richiamato Istituto ha annullato in autotutela il piano di recupero superiormente descritto, è stata adottata soltanto dopo il deposito del ricorso, con cui è stata
3 incoata la vertenza processuale in esame, avvenuto il 15 Ottobre 2024, e successivamente alla rispettiva notificazione nei suoi confronti, compiuta a mezzo pec inviata il 21 Ottobre 2024.
Sicché, avendo indotto il ricorrente ad adire l'autorità giudiziaria, per il principio della soccombenza, l'ente resistente deve essere condannato a rifondergli le spese del procedimento de quo, che si liquidano in complessivi € 886,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA
come per legge, da distrarsi a favore del proprio difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, l'intervenuta cessazione della materia oggetto del contendere;
- infine, condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere al CP_1
signor le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € Parte_1
886,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del suo difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Agrigento in data 6 Giugno 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
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