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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 12/05/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Rovigo
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 310/2022 R.G. e promossa da
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
- attore -
con il patrocinio degli avv.ti COLTRO FEDERICO e BERTOLIN SILVIA
contro
(C.F. ), in persona del Presidente p.t., CP_1 P.IVA_1
- convenuta -
con il patrocinio dell'avv. DONATI ALBERTO,
Conclusioni di parte attrice:
In via preliminare: rigettarsi l'eccezione sulla legittimazione passiva ex adverso sollevata.
Nel merito: voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertata la responsabilità della
, in persona del Presidente pro tempore della Giunta del , CP_1 CP_2 CP_1 dott. , con sede in Dorsoduro, 3901, 30123 Venezia, CF: , P.IVA CP_3 P.IVA_2
, ai sensi dell'art 2052 c.c., nella causazione del sinistro de quo, per l'effetto P.IVA_1 condannarla al risarcimento dei danni tutti patiti dall'attore quantificati nella somma di euro 119.467,70, come rimodulata alla luce delle valutazioni della CTU medico legale in atti o nella diversa somma, anche maggiore, che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi dalla data del sinistro al saldo effettivo.
pagina 1 di 20 In via istruttoria: ci si riporta alle istanze istruttorie così come formulate negli atti di causa dimessi dall'attore, da intendersi qui integralmente richiamate.
In ogni caso: con vittoria di spese, compensi del presente giudizio, oltre spese generali, Cpa ed IVA, anche in punto di CTU medico legale e CTP medico legale in sede di giudizio, con riserva di produrre documentazione fiscale in allegato alla comparsa conclusionale.
Conclusioni di parte convenuta: nel merito come in comparsa di costituzione e risposta e in via istruttoria come in memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c..
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio la esponendo di essersi trovato Parte_1 CP_1
in data 29.8.2019 alle ore 21.00 circa nel territorio comunale di Cinto Euganeo di Vo'
(PD), lungo la SP89 via Cavalcaressa con direzione di marcia Vo' - Cinto Euganeo, in prossimità del km 28,900, alla guida del proprio motoveicolo di marca Malaguti tg.
DV20654, e di essere stato urtato in quella occasione “da un cinghiale che, sbucato improvvisamente dal lato destro della carreggiata, la attraversava tagliando la traiettoria e collideva con la parte anteriore dello stesso”.
Ha aggiunto di aver frenato ma, ciononostante, di non essere riuscito ad evitare l'impatto, cadendo rovinosamente al suolo e riportando lesioni che hanno reso necessario l'intervento immediato dei soccorsi ed il suo trasporto in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di
Padova.
Imputando al comportamento dell'animale selvatico la causa del sinistro, e ritenendo di ciò responsabile la a norma dell'art. 2052 cc, ne ha chiesto la condanna al CP_1
risarcimento di tutti i danni patìti, quantificati complessivamente nella somma di €
145.345,97 comprensiva del danno biologico temporaneo e permanente, dell'incremento da sofferenza, del danno patrimoniale pari alle spese mediche sostenute per le cure.
Si è costituita la contestando la propria legittimazione passiva – rectius: negando CP_1
pagina 2 di 20 la titolarità del rapporto dal lato passivo – ed individuando l'Ente astrattamente responsabile nella Provincia di Padova.
Nel merito, ha denunciato il difetto di prova del sinistro e della sua dinamica, nonché
dell'elemento soggettivo dell'illecito ricondotto alla disciplina dell'art. 2043 cc, ed ha chiesto il rigetto delle domande o, in subordine, la riduzione della pretesa risarcitoria ex artt. 1227 e/o 2054 cc.
La causa, istruita con documenti, disponendo ctu medico-legale, ordinando a INPS e
INAIL il deposito della documentazione afferente al sinistro indicata nell'ordinanza del
29.11.2023, è stata trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 7.2.2025.
***
Le domande dell'attore meritano accoglimento nei limiti che si espongono. Pt_1
Preliminarmente, va giudicata corretta la decisione dell'attore di individuare nella CP_1
il suo contraddittore, convenendola in questo giudizio.
[...]
Con riferimento all'individuazione della quale legittimo contraddittore in CP_1
giudizio, occorre richiamare l'orientamento da ultimo formatosi nella giurisprudenza di legittimità.
In particolare, la terza sezione della Corte di Cassazione, con tre recenti sentenze (tra cui si richiama, soprattutto, Cass. sez. III, 29/04/2020, n. 8385), ha ripercorso i diversi orientamenti susseguitisi nel tempo in tema di danni causati dagli animali selvatici, in particolare dapprima operando una ricostruzione storica degli orientamenti susseguitisi nel tempo, giungendo all'affermazione di principi di diritto in parte innovativi.
Con legge 27 dicembre 1977, n. 968, la fauna selvatica (in particolare quella appartenente a determinate specie protette) è stata riconosciuta come patrimonio indisponibile dello
Stato, e quindi tutelata nell'interesse della comunità nazionale;
le relative funzioni,
normative e amministrative, sono state assegnate alle Regioni, nel rispetto dell'art. 117
pagina 3 di 20 Cost.
Successivamente, la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (recante “norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) ha specificato che detta tutela riguarda “le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale”,
prevedendo, sul piano delle competenze, che siano le Regioni a statuto ordinario ad emanare “norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica”
(art. 1); ad esercitare “le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria”; a svolgere “i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali”; ad attuare “la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali” (art. 9); ad operare “con l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle province” (art. 10); a provvedere “al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia”, controllo che “esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici” (art. 19); ad istituire e disciplinare il fondo destinato al “risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria”, per “far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta” (art. 26).
Alle Province, invece, “spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla L. 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano nel rispetto della presente legge” (art. 9).
Con il D.Lgs. 28 settembre 2000, n. 267, poi, si è stabilito all'art. 19, superando la L. n.
142 del 1990, che alle Province spettano “le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale” nei pagina 4 di 20 settori della “protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali”, nonché della
“caccia e pesca nelle acque interne”.
Nonostante orientamenti interpretativi diversi ed oscillanti, la Suprema Corte ha chiarito la disciplina applicabile alle fattispecie del tipo di quella oggetto di causa, ricordando che (i)
l'ordinamento ha previsto (con legge dello Stato) che il diritto di proprietà in relazione ad alcune specie di animali selvatici (precisamente quelle oggetto della tutela di cui alla L. n.
157 del 1992) sia effettivamente attribuito allo Stato medesimo (quale suo patrimonio indisponibile); (ii) tale regime di proprietà è espressamente disciplinato in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema, con attribuzione esclusiva a soggetti pubblici del diritto/dovere di cura e gestione del patrimonio faunistico tutelato, onde perseguire i suddetti fini collettivi;
(iii) come conseguenza di ciò, è applicabile anche alle indicate specie faunistiche protette il regime oggettivo di imputazione della responsabilità
di cui all'art. 2052 c.c. (Cass. sez. III, 29/04/2020, n. 8385, cit.).
L'esenzione degli enti pubblici dal regime di responsabilità oggettiva di cui all'art. 2052
c.c., non potendosi in diritto giustificare sulla impossibilità di configurare un effettivo rapporto di custodia per gli animali selvatici (non costituendo affatto la custodia il presupposto di applicabilità della disposizione che disciplina l'imputazione della responsabilità, ai sensi dell'art. 2052 c.c.), finirebbe, infatti, per risolversi in un ingiustificato privilegio riservato alla pubblica amministrazione.
La proprietà pubblica delle specie protette, unitamente alla funzione di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema attribuito alla Regioni titolari di specifiche competenze normative ed amministrative, nonché di indirizzo e controllo sugli enti minori, delineano una situazione di fatto equiparabile a quella dell'utilizzazione degli animali disciplinata dall'art. 2052
c.c. quale presupposto della responsabilità del proprietario per i danni cagionati a terzi o cose, salvo che questi provi il caso fortuito.
pagina 5 di 20 Ebbene, la Corte di Cassazione ha chiaramente individuato il soggetto proprietario - e quindi responsabile ex art. 2052 c.c. - nelle Regioni, dal momento che sono queste ultime gli enti territoriali cui spetta, in materia, non solo la funzione normativa, ma anche le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività
eventualmente svolte (per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari) da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi, per i casi di eventuali omissioni. Sono dunque in sostanza le Regioni gli enti che "utilizzano" il patrimonio faunistico protetto al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (ancora, cfr. Cass. n.
8385/2020).
Così individuato il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., per i danni causati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette che rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato, e chiarito che il soggetto pubblico tenuto a risponderne nei confronti dei privati danneggiati (salva la prova del caso fortuito) è la quale ente competente a gestire la fauna selvatica in funzione della tutela CP_1
dell'ambiente e dell'ecosistema, ne consegue che, in applicazione del criterio oggettivo dettato dall'art. 2052 c.c., grava sul danneggiato l'onere di allegare e provare la dinamica del sinistro nonchè il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, e dunque che il danno è stato causato dall'animale selvatico.
La titolare del rapporto dal lato passivo, è invece gravata di fornire la prova CP_1
liberatoria, che ai sensi dell'art. 2052 c.c. consiste nella dimostrazione che il fatto sia avvenuto per “caso fortuito”, e cioè che la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo.
Ciò chiarito, anche laddove risulti che le misure che avrebbero potuto impedire il danno avrebbero dovuto essere poste in essere non direttamente dalla stessa ma da altro CP_1
Ente, cui spettava il relativo compito in quanto a tanto specificamente delegato, una tale pagina 6 di 20 eventualità non modifica, in relazione all'azione posta in essere dal danneggiato, il criterio di individuazione del cd. legittimato passivo (cioè dell'ente cui è imputabile la responsabilità del danno sul piano sostanziale), che resta in ogni caso la CP_1
Quest'ultima potrà unicamente rivalersi nei confronti di tale altro, eventuale, ente, il che però non assume rilevanza nel presente giudizio, dal momento che unica convenuta è stata la e che non è stata richiesta alcuna estensione del contraddittorio a terzi. CP_1
Passando al merito, si osserva come sia la prova documentale che quella per presunzioni semplici consentano di ritenere assolto, da parte dell'attore, l'onere di provare la dinamica del sinistro, ossia l'improvviso attraversamento della strada da parte di un cinghiale,
l'impatto dell'animale con il veicolo oggetto di giudizio, senza possibilità per il conducente di evitare il predetto impatto, e dunque che il sinistro per cui è causa sia causalmente imputabile al comportamento dell'animale selvatico.
È stato prodotto in giudizio il fascicolo degli accertamenti compiuti sul luogo del sinistro dai Carabinieri intervenuti (doc. 1 attore), nonché i verbali di spontanee dichiarazioni rese agli agenti dall'odierno attore (doc. 9) e, soprattutto, delle informazioni raccolte dal teste oculare (doc. 8). Testimone_1
Quest'ultimo ha dichiarato infatti che al momento del sinistro (pochi minuti prima delle
21.00 del 29.8.2019) si trovava all'esterno della propria abitazione, in cortile, e di essere stato attirato dal rumore provocato dalle ruote contro l'asfalto del motoveicolo condotto dal che frenava improvvisamente. Rivolto lo sguardo verso la strada, egli ha dichiarato Pt_1
di aver visto il cinghiale attraversare la carreggiata e l'impatto tra la moto e l'animale, non evitato nonostante la frenata, e di aver subito soccorso il conducente caduto a terra.
Il sinistro si è verificato una sera di piena estate, in orario di poco successivo al tramonto e dunque quanto la luce solare indiretta residua consente comunque una buona visibilità dei luoghi (gli stessi accertatori intervenuti successivamente hanno constatato che la visibilità
pagina 7 di 20 era sufficiente), su fondo asciutto e con tempo sereno (doc. 1 attore, cit.).
Le dichiarazioni del teste sono pienamente utilizzabili in questo giudizio, proprio Tes_1
perché rese agli ufficiali ed agenti accertatori e versate in apposito verbale che fa fede fino a querela di falso circa il fatto che tali dichiarazioni siano state rese dal teste.
Non è pertinente il richiamo che opera la convenuta alla giurisprudenza che esclude valenza probatoria, in assenza di convalida attraverso l'escussione testimoniale all'interno del processo, della c.d. testimonianza scritta prodotta dalla parte, ossia della dichiarazione resa alla parte dal terzo per iscritto (su cui ad es. si v. Cass. Sez. 2, 23/10/2017, n. 24976).
Vale invece ricordare che “nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di
chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del
proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze
derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle
dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie
informazioni testimoniali” (Cass. Sez. 2, 20/01/2017, n. 1593), e che
“il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove
"atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede
penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto
critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del
principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si
instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per
le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale”
(Cass. Sez. 6, 01/02/2023, n. 2947).
Il contraddittorio sulle dichiarazioni del teste è stato garantito, come emerge chiaramente dalle ampie difese svolte dalla che ha contestato la attendibilità del teste sia CP_1
perché la posizione della di lui abitazione renderebbe incredibile il fatto che egli abbia pagina 8 di 20 potuto assistere al sinistro.
Ha inoltre sottolineato, onde fornire la prova liberatoria del caso fortuito, (i) la piena visibilità, lungo la strada percorsa dall'attore, del lato destro della carreggiata, e dunque del punto da cui sarebbe sbucato il cinghiale;
(ii) la presenza di segnaletica stradale di avviso del pericolo di attraversamento di animali selvatici;
(iii) la violazione da parte dell'attore dell'obbligo di tenere una condotta di guida prudente ed adeguata ai luoghi, che emergerebbe dal fatto che “i pregiudizi riscontrati dai verbalizzanti sul veicolo attoreo sarebbero perfettamente compatibili con una dinamica contraria o diversa da quella sostenuta da parte attrice” (comparsa, pag. 30).
Dalle foto prodotte dalla convenuta (doc. 5), si desume, al contrario, che la posizione rialzata rispetto alla sede stradale dell'abitazione del teste , prossima al luogo del Tes_1
sinistro (doc. 5a della convenuta), semmai agevola e non ostacola la piena visibilità della sede stradale e dunque anche del luogo del sinistro, perché sovrasta la vegetazione presente ai lati della carreggiata.
Le foto prodotte dalla convenuta risalgono al mese di marzo 2019, dunque al tempo finale della stagione invernale, caratterizzata dalla estrema limitazione della vegetazione spontanea ai lati delle strade, come è evidente dalle foto stesse;
diversamente, durante l'estate è notorio che la vegetazione ai lati della carreggiata (erba e arbusti) sia molto più
sviluppata, il che impedisce di ritenere provato il fatto, suggerito dalle difese della che l'attore potesse avvedersi del sopraggiungere del cinghiale dai campi laterali. CP_1
In secondo luogo, proprio la presenza della segnaletica stradale relativa al pericolo di attraversamento di animali selvatici (doc. 6 di parte convenuta) esclude la possibilità di imputare il sinistro ad un comportamento imprevedibile dell'animale selvatico: laddove la possibilità che la fauna selvatica attraversi la strada è specificamente segnalata l'Ente non può ricondurre tale eventualità al caso fortuito.
pagina 9 di 20 Infine, la violazione da parte dell'attore dell'obbligo di tenere una condotta di guida prudente ed adeguata ai luoghi, ovvero comunque la censurabilità della sua condotta di guida, è stata dedotta dalla in forma solo dubitativa e generica, e non trova CP_1
riscontro alcuno nel compendio istruttorio.
Al Soster non è stata elevata alcuna contravvenzione, e i danni riportati dal veicolo come desumibili dalle fotografie allegate alla relazione di incidente (doc. 1 attore) non consentono affatto di ritenere provato né che egli viaggiasse a velocità eccessiva o imprudente, né di desumere quale sarebbe la “dinamica contraria o diversa da quella sostenuta da parte attrice” che neppure la Regione convenuta si spinge a descrivere.
Il motoveicolo condotto dall'attore non risulta certo di grossa cilindrata;
è stato ritrovato a terra nel mezzo della carreggiata, non a lato o comunque all'esterno della carreggiata stessa, e presentava danni evidenti sulla sola parte anteriore, ed in particolare sul parafango della ruota anteriore, segno inequivocabile dell'avvenuto impatto con qualcosa lungo la direzione di marcia, all'interno della carreggiata.
Né la relazione, né le informazioni raccolte, né ricostruzioni alternative e ipotetiche della convenuta (che comunque non sono state offerte) consentono di ipotizzare quale CP_1
altro ostacolo, presente nel bel mezzo della carreggiata, possa aver provocato l'impatto frontale del motoveicolo condotto dall'attore e quindi il sinistro, se non un animale di dimensioni compatibili a quelle di un cinghiale che ha attraversato la strada in quel momento, come confermato dal teste . Tes_1
L'entità dei danni riportati dal veicolo (in relazione ai quali, infatti, non è stata formulata dall'attore alcuna domanda risarcitoria in questa sede) è oggettivamente modesta, e quindi per nulla indicativa del fatto che egli tenesse una velocità eccessiva, superiore al consentito, senza la quale l'impatto sarebbe stato evitato;
né può ragionevolmente pretendersi dall'utenza indifferenziata che la circolazione avvenga a passo d'uomo pagina 10 di 20 ogniqualvolta sussista la possibilità di incursioni sulla carreggiata di fauna selvatica.
Tutto ciò considerato, ed in base al criterio civilistico del più probabile che non, risulta quindi provato anche il nesso causale tra il sinistro e i danni prodotti.
***
Ciò detto relativamente all'an, si deve valutare il quantum risarcitorio preteso dal ricorrente.
Le risultanze della consulenza medico-legale a firma dr. depositata in data Per_1
31.10.2023 sono fatte proprie dal giudicante, avendo il Consulente adeguatamente risposto al quesito senza vizi logici e motivato le prese conclusioni, anche in replica alle osservazioni dei ctp.
Per quanto in questa sede rilevante, si è dunque accertato in sede tecnica che l'attore ha riportato “trauma contusivo chiuso toraco – addominale produttivo di possibili fratture di
5^ costa sn e 8^ costa dx nonché di contusio epatica semplice (non complicata); soluzione
di continuo tegumentaria anca dx;
frattura base 4° e 5° metacarpale dx;
frattura
esposta/scomposta/pluriframmentata di 3° distale di femore dx con associata frattura
composta emipiatto tibiale mediale ipsilaterale. Detta lesività è sufficientemente
documentata e perfettamente compatibile con le modalità sinistrosiche verificatesi il
29.8.19”, con esiti individuabili in termini di “artropatia post – traumatica di ginocchio dx
e soprattutto un conflitto flessorio tra callosità esuberante antero/lateralmente al femore
distale e quadricipite femorale di dx con attendibili algie loco – regionali, netta eccedenza
al 3° distale di coscia, eccedenza genulare, assai evidente riduzione di ROM (Range Of
Motion) di ginocchio dx (175 ° - 100 °, a sn 180 ° - 35 °), impedimento all'accosciamento
e alla genuflessione, locomozione contraddistinta da passo leggermente accorciato e
tendenza a ridurre la posata a dx, esiti cicatriziali distrettuali (e si consideri la persistenza
del chiodo endomidollare femorale bloccato da 4 viti). Coesistono esiti attendibilmente
pagina 11 di 20 algici di frattura di 4^ - 5^ base metacarpale dx e di frattura (presumibilmente composta
visti i rilievi documentali e clinici a disposizione) di 5^ costa sn e 8^ costa dx”.
Il Consulente ha quantificato le conseguenze lesive, rilevanti in questa sede in ragione del
petitum, in questi termini:
- “un danno biologico temporaneo così frazionabile: • 1^ fase di totale (al 100 %)
inabilità di ~ 20 (venti) giorni (degenza in P.S. e in Ortopedia a Schiavonia come da
documenti sub-1/sub-2); 2^ fase di parziale (al 75 %) inabilità di ~ 80 (ottanta) giorni
(riverberi cospicui su esigenze personali del vivere quotidiano, dopo la dimissione
ospedaliera, considerando le raccomandazioni alla dimissione – divieto di carico arto
inferiore dx, profilassi anti – TVP – e tenuto conto che nella 1^ decade di dicembre
2019 fu concesso il carico completo, cfr attendibile anamnesi e sub-3); • 3^ fase di
parziale (al 50 %) inabilità di ~ 30 (trenta) giorni (riflessi sensibili su medesime
esigenze di cui sopra, una volta ripresa la deambulazione con carico completo e
prima di poter iniziare le fisiocure: cfr sub-3 e sub-4); • 4^ e residuale fase di parziale
(al 25 %) inabilità di 35 (trentacinque) giorni ~ (la 'coda' della malattia sinistrosica,
considerando il timing delle fisiocure, sub-4)”;
- una “invalidità permanente in misura di ~ il 23 % (ventitre per cento) alla stregua di
danno biologico nella sua componente c.d. statica (comprendente gli aspetti dinamico
relazionali generici/medi, comuni a tutti)”;
- spese mediche congrue per € 1.627,45.
Nulla va riconosciuto all'attore né a titolo di “danno lavorativo” pur genericamente richiesto nell'atto introduttivo, in relazione al quale è mancata qualsiasi prova in giudizio,
né in relazione al lamentato “abbandono forzato della pratica ciclistica”, poiché circostanza dedotta solo nel corso delle operazioni peritali e versata in giudizio in sede conclusionale,
dunque tardivamente.
pagina 12 di 20 Ai fini della liquidazione del danno, stante l'entità della lesione (23% di invalidità permanente), va fatta applicazione delle “Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica” predisposte dal Tribunale di
NO (da ultimo aggiornate al 2024), che secondo la Suprema Corte (Cass.
7.6.2011 n.
12408) costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cc, là dove la fattispecie concreta non presenti circostanze tali da richiedere motivate variazioni in aumento o in diminuzione, idoneo a garantire altresì una uniformità di trattamento, in materia, sull'intero territorio nazionale.
Il menzionato criterio di liquidazione è caratterizzato, come noto, dall'utilizzo di un c.d.
punto variabile: al singolo punto di invalidità viene infatti attribuito un preciso valore monetario, non costante ma variabile in funzione dello stesso grado di invalidità, in modo da risultare maggiore al crescere del grado di invalidità permanente residuato dalle lesioni all'integrità psico-fisica del soggetto.
Il risarcimento dovuto, pertanto, si ottiene moltiplicando il grado di invalidità permanente residuato nella vittima per la somma di denaro rappresentativa del singolo punto di invalidità connotante la vicenda, nonché per un coefficiente di demoltiplicazione determinato in funzione dell'età del danneggiato, onde quantificare la riparazione anche in funzione dell'età più o meno avanzata della vittima.
È altrettanto noto che il danno biologico risarcibile è l'insieme delle ripercussioni negative che la lesione dell'integrità psico-fisica del soggetto ha provocato sulla vita concreta di quest'ultimo, e dunque delle privazioni che la vittima dovrà subire nella propria vita quotidiana, lavorativa - infatti, “la lesione alla capacità di lavoro generica è ricompresa nell'ambito delle conseguenze ordinarie del danno alla salute” (Cass. 10.11.2020 n. 25164)
- e sociale, cosicchè il grado di invalidità permanente espresso da un baréme medico-legale esprime normalmente la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti pagina 13 di 20 della vita quotidiana della vittima (così Cass.
7.11.2014 n. 23778).
Diversamente, non sono conglobabili nel danno dinamico-relazionale tutti quei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore o dal c.d. danno morale (Cass. 27.3.2018 ord. n. 7513).
Le tabelle di NO, a seguito del fondamentale intervento delle Sezioni Unite della
Cassazione nel novembre 2008, e delle precisazioni contenute nelle c.d. sentenze di San
Martino del 11.11.2019, sono state strutturate in modo tale da distinguere, nell'unitario valore monetario attribuito al “punto”, la quota di danno dinamico-relazionale (o biologico) da quella di danno c.d. morale.
Posta l'acquisita distinzione - concettuale, ontologica, e quindi necessariamente giuridica -
tra (i) danno biologico o dinamico-relazionale, (ii) personalizzazione della liquidazione per l'incidenza di specifiche e non ordinarie conseguenze pregiudizievoli sulla vita relazionale della singola persona lesa, e (iii) danno morale o da sofferenza interiore, privo di base organica, la Cassazione ha infatti affermato che “nel procedere alla liquidazione del danno
alla salute, il giudice di merito dovrà:
1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno
dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il
quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di NO, che
prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono […]
all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma
aritmetica di entrambe le voci di danno);
3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente
morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, depurata
pagina 14 di 20 dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi
indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale;
4) in caso di [distinto] positivo accertamento [anche] dei presupposti per la cd.
personalizzazione del danno, procedere all'aumento [percentuale] del valore del
solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente
punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente)
inserita in tabella” (Cass. 10.11.2020 n. 25164).
Per quanto attiene, nello specifico, all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute, “un attendibile criterio logico-presuntivo è quello della
corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione
rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione
della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di
un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa
dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa” (ancora Cass.
10.11.2020 n. 25164).
Ebbene, facendo applicazione dei principi esposti nel caso di specie, risulta provato in giudizio che a seguito del sinistro l'attore abbia subìto un danno da Parte_1
invalidità permanente e temporanea, e che lo stesso meriti di essere liquidato, a fini risarcitori, applicando le tabelle di NO ed il valore di punto ivi stabilito per la componente di danno biologico.
Non può essere negato neppure il risarcimento del danno morale, o danno da sofferenza,
che il sopra richiamato criterio logico-presuntivo di corrispondenza con l'entità della lesione patìta impone di ritenere provato nel caso di specie, considerando la natura delle lesioni (anche permanenti) subìte, l'entità delle stesse (che pur avendo interessato un distretto limitato del corpo hanno comportato una lesione alla integrità complessiva stimata pagina 15 di 20 nella misura del 23%), e le caratteristiche personali (età) della parte, che hanno contribuito ad aggravare la percezione delle conseguenze di danno e dunque del relativo patimento.
Ne consegue che, ai fini della liquidazione, il valore del punto base applicando le tabelle di
NO in favore dell'attore, che all'epoca del sinistro aveva 52 anni, può essere determinato nella somma di € 4.169,39 per la componente di danno biologico, di €
1.626,06 per la componente di danno morale, per un valore complessivo del punto di €
5.795,45.
Moltiplicando il punto per i coefficienti tabellari, il dovuto per l'integrale risarcimento del danno da invalidità permanente (biologico + morale) risulta pari ad € 99.305,00 (di cui €
71.442,00 per il biologico e il resto per l'incremento da sofferenza).
Come già detto, alcun incremento è dovuto ai fini della personalizzazione.
Ai fini del calcolo del risarcimento dovuto per l'invalidità temporanea, invece, va determinato il valore del punto base o diaria in misura conforme alle tabelle di NO, e dunque pari ad € 115/die (di cui € 84,00 per danno biologico/dinamico-relazionale e €
31,00 per danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile), in assenza di specifiche allegazioni che suggeriscano di discostarsi da tale stima.
Moltiplicando il valore (€ 115,00/die) per 20 giorni di invalidità temporanea al 100%, 80
giorni di invalidità temporanea al 75%, 30 giorni di invalidità temporanea al 50%, e 35
giorni di invalidità temporanea al 25%, si ottiene la somma complessiva di € 11.931,25 in moneta attuale.
Da quanto esposto consegue che all'attore va riconosciuto il diritto di Parte_1
ottenere, a titolo risarcitorio, le somme di € 111.236,25 (€ 99.305,00 + € 11.931,25) a titolo di danno non patrimoniale e di € 1.627,45 a titolo di danno patrimoniale, quantificate in base alle tabelle come da ultimo aggiornate il 4.6.2024 (www.tribunale-milano.giustizia.it).
Sull'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, spettano, secondo i pagina 16 di 20 principi generali, gli interessi al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 cc dalla domanda al saldo.
Quanto invece alle somme spettanti a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale,
“va premesso che nelle obbligazioni risarcitorie, aventi natura di debito di valore, la
somma spettante deve essere annualmente rivalutata secondo gli indici IS dal momento
dell'illecito sino al momento della liquidazione giudiziale, salvo che non venga liquidata in
moneta attuale;
al creditore spetta inoltre il risarcimento del danno derivante dal ritardo
nel pagamento della somma predetta, consistente nel mancato godimento delle utilità che
da essa avrebbe conseguito, il quale può essere liquidato attraverso la corresponsione
degli interessi compensativi ad un saggio equitativamente individuato dal giudice ed
eventualmente coincidente con quello legale (cfr. Cass. Sez. U 17/02/1995, n. 1712;
successivamente v., in particolare, Cass. 18/07/2011, n. 15709 e Cass. 17/09/2015, n.
18243). Dal momento della liquidazione giudiziale (momento in cui, con la pubblicazione
della sentenza, l'obbligazione si converte in debito di valuta) non è più dovuta la
rivalutazione monetaria, ma trova applicazione l'art. 1224, primo comma, c.c., sicché sulla
somma ormai definitivamente liquidata, non più soggetta a rivalutazione, spettano gli
interessi moratori (di norma al tasso legale) sino al momento dell'effettivo pagamento. (…)
Ciò premesso, nell'ipotesi in cui tra il momento dell'illecito e il momento della liquidazione
definitiva il creditore riceva degli acconti, lo scomputo di tali acconti dalla somma
complessivamente spettante deve avvenire tenendo conto del surrichiamato fondamento
del diritto alla corresponsione degli interessi compensativi. Questo diritto - si è detto -
trova fondamento non già nell'operatività di una regola di cumulo automatico tra
rivalutazione e interessi (analoga a quella che si rinviene, ad es., nei crediti di lavoro: art.
429, ult. comma, c.p.c.) ma nell'esigenza di risarcire al creditore il danno (c.d. lucro
cessante finanziario) che si presume essergli derivato dalla circostanza di non avere
potuto disporre tempestivamente della somma medesima e di non averla potuta dunque
pagina 17 di 20 impiegare in maniera remunerativa. La liquidazione di questo danno, con riguardo al
periodo compreso tra l'evento dannoso e la ricezione dell'acconto, deve dunque avvenire
mediante la corresponsione degli interessi sull'intero capitale, dovendo gli stessi
compensare il mancato godimento delle utilità ricavabili dal tempestivo investimento
dell'intera somma dovuta. Invece, con riguardo al periodo compreso tra il pagamento
dell'acconto e la liquidazione definitiva, poiché il pregiudizio da lucro cessante si riduce al
mancato godimento delle utilità derivanti dall'impiego remunerativo del capitale residuo,
la corresponsione degli interessi compensativi deve avvenire, non sull'intera somma
spettante a titolo di risarcimento, ma sulla somma che residua una volta detratto l'acconto
versato e debitamente rivalutato. (…) I rilievi che precedono consentono di affermare -
ribadendo principi già ripetutamente espressi da questa Corte (Cass.19/03/2014, n. 6347;
Cass. 20/04/2017, n. 9950) - che l'operazione di scomputo degli acconti già versati dalla
somma complessivamente dovuta al creditore a titolo di risarcimento, per essere corretta,
deve articolarsi nelle seguenti operazioni: a) in primo luogo occorre rendere omogenei il
credito risarcitorio e l'acconto devalutandoli alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli
alla data della liquidazione;
b) in secondo luogo occorre detrarre l'acconto dal credito;
c)
in terzo luogo occorre calcolare, sulla base del saggio equitativamente individuato (che
può coincidere con quello legale), gli interessi compensativi, distinguendo il periodo
intercorrente tra la data dell'illecito e quella del pagamento dell'acconto (in relazione al
quale gli interessi vanno calcolati sull'intero capitale) dal periodo intercorrente tra
quest'ultima data e quella della liquidazione definitiva (in relazione al quale gli interessi
vanno calcolati sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato) (si v.
Cass. n. 25817 del 31/10/2017; cfr. anche, con chiarezza, Cass. Ord. n. 1637 del
24/1/2020).
Facendo applicazione di questi principi nel caso di specie, pur esclusa la circostanza del pagina 18 di 20 pagamento di acconti ante causam, il credito risarcitorio va comunque rivalutato alla data odierna in base all'indice FOI calcolato dall'IS (Cass. Ord. n. 1637 del 24/1/2020, cit.),
applicato sul capitale liquidato dal 4.6.2024 (data dell'ultima “attualizzazione” della moneta utilizzata per la sua aestimatio) ad oggi, per un totale pari ad € 113.016,03.
Il calcolo degli interessi compensativi va effettuato applicando il tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 cc - avuto riguardo, oltre che all'entità del credito, alla circostanza che l'attore non ha né allegato né provato specifiche modalità di impiego remunerativo della somma,
ove la stessa fosse stata da lui tempestivamente ricevuta (Cass. n. 25817 del 31/10/2017
cit.) - sull'intero capitale di € 113.016,03 dal sinistro alla data di deposito di questa sentenza.
***
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano applicando i valori medi del DM 55/2014 aggiornato con DM 147/2022 per le controversie di valore compreso tra € 52.001 e 260.000. Gravano sulle convenute soccombenti anche le spese di
CTU già liquidate in atti e le spese di CTP di parte attrice, in relazione alle quali si rammenta che “le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di
allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di
vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1,
c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue”
(Cass. Sez. 3, 15/10/2024, n. 26729) e che, quali spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare, sono dovute non solo se effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche se “dalla medesima ancora dovute, sebbene all'atto della condanna in suo favore essa non ne abbia ancora compiuto il pagamento” (Cass. Sez. 6,
20/11/2019, n. 30289).
p.q.m.
pagina 19 di 20 il Giudice, definitivamente decidendo:
1. condanna la convenuta , in persona del Presidente p.t., a pagare Controparte_4
all'attore gli importi, come determinati in motivazione: Parte_1
a) di € 113.016,03, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso di legge di cui all'art. 1284 co. 1 cc dalla data di deposito di questa sentenza al saldo;
b) gli interessi compensativi al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 cc anno per anno vigente sulla somma di € 113.016,03 dal sinistro alla data di deposito di questa sentenza;
c) di € 1.627,45 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 cc dalla domanda al saldo;
2. condanna la convenuta , in persona del Presidente p.t., a rifondere Controparte_4
all'attore le spese di lite, che liquida in € 786,00 per anticipazioni Parte_1
ed in € 14.103,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso di spese generali, iva e cpa come per legge, e delle spese di CTP per l'importo di € 1.830,00 oltre interessi al tasso di legge di cui all'art. 1284 co. 1 cc dalla data di deposito di questa sentenza al saldo;
3. pone definitivamente a carico della la convenuta , in persona del Controparte_4
Presidente p.t., le spese di CTU.
Così deciso in Rovigo, 12 maggio 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 20 di 20
Tribunale Ordinario di Rovigo
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 310/2022 R.G. e promossa da
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
- attore -
con il patrocinio degli avv.ti COLTRO FEDERICO e BERTOLIN SILVIA
contro
(C.F. ), in persona del Presidente p.t., CP_1 P.IVA_1
- convenuta -
con il patrocinio dell'avv. DONATI ALBERTO,
Conclusioni di parte attrice:
In via preliminare: rigettarsi l'eccezione sulla legittimazione passiva ex adverso sollevata.
Nel merito: voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertata la responsabilità della
, in persona del Presidente pro tempore della Giunta del , CP_1 CP_2 CP_1 dott. , con sede in Dorsoduro, 3901, 30123 Venezia, CF: , P.IVA CP_3 P.IVA_2
, ai sensi dell'art 2052 c.c., nella causazione del sinistro de quo, per l'effetto P.IVA_1 condannarla al risarcimento dei danni tutti patiti dall'attore quantificati nella somma di euro 119.467,70, come rimodulata alla luce delle valutazioni della CTU medico legale in atti o nella diversa somma, anche maggiore, che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi dalla data del sinistro al saldo effettivo.
pagina 1 di 20 In via istruttoria: ci si riporta alle istanze istruttorie così come formulate negli atti di causa dimessi dall'attore, da intendersi qui integralmente richiamate.
In ogni caso: con vittoria di spese, compensi del presente giudizio, oltre spese generali, Cpa ed IVA, anche in punto di CTU medico legale e CTP medico legale in sede di giudizio, con riserva di produrre documentazione fiscale in allegato alla comparsa conclusionale.
Conclusioni di parte convenuta: nel merito come in comparsa di costituzione e risposta e in via istruttoria come in memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c..
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio la esponendo di essersi trovato Parte_1 CP_1
in data 29.8.2019 alle ore 21.00 circa nel territorio comunale di Cinto Euganeo di Vo'
(PD), lungo la SP89 via Cavalcaressa con direzione di marcia Vo' - Cinto Euganeo, in prossimità del km 28,900, alla guida del proprio motoveicolo di marca Malaguti tg.
DV20654, e di essere stato urtato in quella occasione “da un cinghiale che, sbucato improvvisamente dal lato destro della carreggiata, la attraversava tagliando la traiettoria e collideva con la parte anteriore dello stesso”.
Ha aggiunto di aver frenato ma, ciononostante, di non essere riuscito ad evitare l'impatto, cadendo rovinosamente al suolo e riportando lesioni che hanno reso necessario l'intervento immediato dei soccorsi ed il suo trasporto in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di
Padova.
Imputando al comportamento dell'animale selvatico la causa del sinistro, e ritenendo di ciò responsabile la a norma dell'art. 2052 cc, ne ha chiesto la condanna al CP_1
risarcimento di tutti i danni patìti, quantificati complessivamente nella somma di €
145.345,97 comprensiva del danno biologico temporaneo e permanente, dell'incremento da sofferenza, del danno patrimoniale pari alle spese mediche sostenute per le cure.
Si è costituita la contestando la propria legittimazione passiva – rectius: negando CP_1
pagina 2 di 20 la titolarità del rapporto dal lato passivo – ed individuando l'Ente astrattamente responsabile nella Provincia di Padova.
Nel merito, ha denunciato il difetto di prova del sinistro e della sua dinamica, nonché
dell'elemento soggettivo dell'illecito ricondotto alla disciplina dell'art. 2043 cc, ed ha chiesto il rigetto delle domande o, in subordine, la riduzione della pretesa risarcitoria ex artt. 1227 e/o 2054 cc.
La causa, istruita con documenti, disponendo ctu medico-legale, ordinando a INPS e
INAIL il deposito della documentazione afferente al sinistro indicata nell'ordinanza del
29.11.2023, è stata trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 7.2.2025.
***
Le domande dell'attore meritano accoglimento nei limiti che si espongono. Pt_1
Preliminarmente, va giudicata corretta la decisione dell'attore di individuare nella CP_1
il suo contraddittore, convenendola in questo giudizio.
[...]
Con riferimento all'individuazione della quale legittimo contraddittore in CP_1
giudizio, occorre richiamare l'orientamento da ultimo formatosi nella giurisprudenza di legittimità.
In particolare, la terza sezione della Corte di Cassazione, con tre recenti sentenze (tra cui si richiama, soprattutto, Cass. sez. III, 29/04/2020, n. 8385), ha ripercorso i diversi orientamenti susseguitisi nel tempo in tema di danni causati dagli animali selvatici, in particolare dapprima operando una ricostruzione storica degli orientamenti susseguitisi nel tempo, giungendo all'affermazione di principi di diritto in parte innovativi.
Con legge 27 dicembre 1977, n. 968, la fauna selvatica (in particolare quella appartenente a determinate specie protette) è stata riconosciuta come patrimonio indisponibile dello
Stato, e quindi tutelata nell'interesse della comunità nazionale;
le relative funzioni,
normative e amministrative, sono state assegnate alle Regioni, nel rispetto dell'art. 117
pagina 3 di 20 Cost.
Successivamente, la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (recante “norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) ha specificato che detta tutela riguarda “le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale”,
prevedendo, sul piano delle competenze, che siano le Regioni a statuto ordinario ad emanare “norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica”
(art. 1); ad esercitare “le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria”; a svolgere “i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali”; ad attuare “la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali” (art. 9); ad operare “con l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle province” (art. 10); a provvedere “al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia”, controllo che “esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici” (art. 19); ad istituire e disciplinare il fondo destinato al “risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria”, per “far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta” (art. 26).
Alle Province, invece, “spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla L. 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano nel rispetto della presente legge” (art. 9).
Con il D.Lgs. 28 settembre 2000, n. 267, poi, si è stabilito all'art. 19, superando la L. n.
142 del 1990, che alle Province spettano “le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale” nei pagina 4 di 20 settori della “protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali”, nonché della
“caccia e pesca nelle acque interne”.
Nonostante orientamenti interpretativi diversi ed oscillanti, la Suprema Corte ha chiarito la disciplina applicabile alle fattispecie del tipo di quella oggetto di causa, ricordando che (i)
l'ordinamento ha previsto (con legge dello Stato) che il diritto di proprietà in relazione ad alcune specie di animali selvatici (precisamente quelle oggetto della tutela di cui alla L. n.
157 del 1992) sia effettivamente attribuito allo Stato medesimo (quale suo patrimonio indisponibile); (ii) tale regime di proprietà è espressamente disciplinato in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema, con attribuzione esclusiva a soggetti pubblici del diritto/dovere di cura e gestione del patrimonio faunistico tutelato, onde perseguire i suddetti fini collettivi;
(iii) come conseguenza di ciò, è applicabile anche alle indicate specie faunistiche protette il regime oggettivo di imputazione della responsabilità
di cui all'art. 2052 c.c. (Cass. sez. III, 29/04/2020, n. 8385, cit.).
L'esenzione degli enti pubblici dal regime di responsabilità oggettiva di cui all'art. 2052
c.c., non potendosi in diritto giustificare sulla impossibilità di configurare un effettivo rapporto di custodia per gli animali selvatici (non costituendo affatto la custodia il presupposto di applicabilità della disposizione che disciplina l'imputazione della responsabilità, ai sensi dell'art. 2052 c.c.), finirebbe, infatti, per risolversi in un ingiustificato privilegio riservato alla pubblica amministrazione.
La proprietà pubblica delle specie protette, unitamente alla funzione di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema attribuito alla Regioni titolari di specifiche competenze normative ed amministrative, nonché di indirizzo e controllo sugli enti minori, delineano una situazione di fatto equiparabile a quella dell'utilizzazione degli animali disciplinata dall'art. 2052
c.c. quale presupposto della responsabilità del proprietario per i danni cagionati a terzi o cose, salvo che questi provi il caso fortuito.
pagina 5 di 20 Ebbene, la Corte di Cassazione ha chiaramente individuato il soggetto proprietario - e quindi responsabile ex art. 2052 c.c. - nelle Regioni, dal momento che sono queste ultime gli enti territoriali cui spetta, in materia, non solo la funzione normativa, ma anche le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività
eventualmente svolte (per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari) da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi, per i casi di eventuali omissioni. Sono dunque in sostanza le Regioni gli enti che "utilizzano" il patrimonio faunistico protetto al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (ancora, cfr. Cass. n.
8385/2020).
Così individuato il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., per i danni causati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette che rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato, e chiarito che il soggetto pubblico tenuto a risponderne nei confronti dei privati danneggiati (salva la prova del caso fortuito) è la quale ente competente a gestire la fauna selvatica in funzione della tutela CP_1
dell'ambiente e dell'ecosistema, ne consegue che, in applicazione del criterio oggettivo dettato dall'art. 2052 c.c., grava sul danneggiato l'onere di allegare e provare la dinamica del sinistro nonchè il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, e dunque che il danno è stato causato dall'animale selvatico.
La titolare del rapporto dal lato passivo, è invece gravata di fornire la prova CP_1
liberatoria, che ai sensi dell'art. 2052 c.c. consiste nella dimostrazione che il fatto sia avvenuto per “caso fortuito”, e cioè che la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo.
Ciò chiarito, anche laddove risulti che le misure che avrebbero potuto impedire il danno avrebbero dovuto essere poste in essere non direttamente dalla stessa ma da altro CP_1
Ente, cui spettava il relativo compito in quanto a tanto specificamente delegato, una tale pagina 6 di 20 eventualità non modifica, in relazione all'azione posta in essere dal danneggiato, il criterio di individuazione del cd. legittimato passivo (cioè dell'ente cui è imputabile la responsabilità del danno sul piano sostanziale), che resta in ogni caso la CP_1
Quest'ultima potrà unicamente rivalersi nei confronti di tale altro, eventuale, ente, il che però non assume rilevanza nel presente giudizio, dal momento che unica convenuta è stata la e che non è stata richiesta alcuna estensione del contraddittorio a terzi. CP_1
Passando al merito, si osserva come sia la prova documentale che quella per presunzioni semplici consentano di ritenere assolto, da parte dell'attore, l'onere di provare la dinamica del sinistro, ossia l'improvviso attraversamento della strada da parte di un cinghiale,
l'impatto dell'animale con il veicolo oggetto di giudizio, senza possibilità per il conducente di evitare il predetto impatto, e dunque che il sinistro per cui è causa sia causalmente imputabile al comportamento dell'animale selvatico.
È stato prodotto in giudizio il fascicolo degli accertamenti compiuti sul luogo del sinistro dai Carabinieri intervenuti (doc. 1 attore), nonché i verbali di spontanee dichiarazioni rese agli agenti dall'odierno attore (doc. 9) e, soprattutto, delle informazioni raccolte dal teste oculare (doc. 8). Testimone_1
Quest'ultimo ha dichiarato infatti che al momento del sinistro (pochi minuti prima delle
21.00 del 29.8.2019) si trovava all'esterno della propria abitazione, in cortile, e di essere stato attirato dal rumore provocato dalle ruote contro l'asfalto del motoveicolo condotto dal che frenava improvvisamente. Rivolto lo sguardo verso la strada, egli ha dichiarato Pt_1
di aver visto il cinghiale attraversare la carreggiata e l'impatto tra la moto e l'animale, non evitato nonostante la frenata, e di aver subito soccorso il conducente caduto a terra.
Il sinistro si è verificato una sera di piena estate, in orario di poco successivo al tramonto e dunque quanto la luce solare indiretta residua consente comunque una buona visibilità dei luoghi (gli stessi accertatori intervenuti successivamente hanno constatato che la visibilità
pagina 7 di 20 era sufficiente), su fondo asciutto e con tempo sereno (doc. 1 attore, cit.).
Le dichiarazioni del teste sono pienamente utilizzabili in questo giudizio, proprio Tes_1
perché rese agli ufficiali ed agenti accertatori e versate in apposito verbale che fa fede fino a querela di falso circa il fatto che tali dichiarazioni siano state rese dal teste.
Non è pertinente il richiamo che opera la convenuta alla giurisprudenza che esclude valenza probatoria, in assenza di convalida attraverso l'escussione testimoniale all'interno del processo, della c.d. testimonianza scritta prodotta dalla parte, ossia della dichiarazione resa alla parte dal terzo per iscritto (su cui ad es. si v. Cass. Sez. 2, 23/10/2017, n. 24976).
Vale invece ricordare che “nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di
chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del
proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze
derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle
dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie
informazioni testimoniali” (Cass. Sez. 2, 20/01/2017, n. 1593), e che
“il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove
"atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede
penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto
critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del
principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si
instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per
le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale”
(Cass. Sez. 6, 01/02/2023, n. 2947).
Il contraddittorio sulle dichiarazioni del teste è stato garantito, come emerge chiaramente dalle ampie difese svolte dalla che ha contestato la attendibilità del teste sia CP_1
perché la posizione della di lui abitazione renderebbe incredibile il fatto che egli abbia pagina 8 di 20 potuto assistere al sinistro.
Ha inoltre sottolineato, onde fornire la prova liberatoria del caso fortuito, (i) la piena visibilità, lungo la strada percorsa dall'attore, del lato destro della carreggiata, e dunque del punto da cui sarebbe sbucato il cinghiale;
(ii) la presenza di segnaletica stradale di avviso del pericolo di attraversamento di animali selvatici;
(iii) la violazione da parte dell'attore dell'obbligo di tenere una condotta di guida prudente ed adeguata ai luoghi, che emergerebbe dal fatto che “i pregiudizi riscontrati dai verbalizzanti sul veicolo attoreo sarebbero perfettamente compatibili con una dinamica contraria o diversa da quella sostenuta da parte attrice” (comparsa, pag. 30).
Dalle foto prodotte dalla convenuta (doc. 5), si desume, al contrario, che la posizione rialzata rispetto alla sede stradale dell'abitazione del teste , prossima al luogo del Tes_1
sinistro (doc. 5a della convenuta), semmai agevola e non ostacola la piena visibilità della sede stradale e dunque anche del luogo del sinistro, perché sovrasta la vegetazione presente ai lati della carreggiata.
Le foto prodotte dalla convenuta risalgono al mese di marzo 2019, dunque al tempo finale della stagione invernale, caratterizzata dalla estrema limitazione della vegetazione spontanea ai lati delle strade, come è evidente dalle foto stesse;
diversamente, durante l'estate è notorio che la vegetazione ai lati della carreggiata (erba e arbusti) sia molto più
sviluppata, il che impedisce di ritenere provato il fatto, suggerito dalle difese della che l'attore potesse avvedersi del sopraggiungere del cinghiale dai campi laterali. CP_1
In secondo luogo, proprio la presenza della segnaletica stradale relativa al pericolo di attraversamento di animali selvatici (doc. 6 di parte convenuta) esclude la possibilità di imputare il sinistro ad un comportamento imprevedibile dell'animale selvatico: laddove la possibilità che la fauna selvatica attraversi la strada è specificamente segnalata l'Ente non può ricondurre tale eventualità al caso fortuito.
pagina 9 di 20 Infine, la violazione da parte dell'attore dell'obbligo di tenere una condotta di guida prudente ed adeguata ai luoghi, ovvero comunque la censurabilità della sua condotta di guida, è stata dedotta dalla in forma solo dubitativa e generica, e non trova CP_1
riscontro alcuno nel compendio istruttorio.
Al Soster non è stata elevata alcuna contravvenzione, e i danni riportati dal veicolo come desumibili dalle fotografie allegate alla relazione di incidente (doc. 1 attore) non consentono affatto di ritenere provato né che egli viaggiasse a velocità eccessiva o imprudente, né di desumere quale sarebbe la “dinamica contraria o diversa da quella sostenuta da parte attrice” che neppure la Regione convenuta si spinge a descrivere.
Il motoveicolo condotto dall'attore non risulta certo di grossa cilindrata;
è stato ritrovato a terra nel mezzo della carreggiata, non a lato o comunque all'esterno della carreggiata stessa, e presentava danni evidenti sulla sola parte anteriore, ed in particolare sul parafango della ruota anteriore, segno inequivocabile dell'avvenuto impatto con qualcosa lungo la direzione di marcia, all'interno della carreggiata.
Né la relazione, né le informazioni raccolte, né ricostruzioni alternative e ipotetiche della convenuta (che comunque non sono state offerte) consentono di ipotizzare quale CP_1
altro ostacolo, presente nel bel mezzo della carreggiata, possa aver provocato l'impatto frontale del motoveicolo condotto dall'attore e quindi il sinistro, se non un animale di dimensioni compatibili a quelle di un cinghiale che ha attraversato la strada in quel momento, come confermato dal teste . Tes_1
L'entità dei danni riportati dal veicolo (in relazione ai quali, infatti, non è stata formulata dall'attore alcuna domanda risarcitoria in questa sede) è oggettivamente modesta, e quindi per nulla indicativa del fatto che egli tenesse una velocità eccessiva, superiore al consentito, senza la quale l'impatto sarebbe stato evitato;
né può ragionevolmente pretendersi dall'utenza indifferenziata che la circolazione avvenga a passo d'uomo pagina 10 di 20 ogniqualvolta sussista la possibilità di incursioni sulla carreggiata di fauna selvatica.
Tutto ciò considerato, ed in base al criterio civilistico del più probabile che non, risulta quindi provato anche il nesso causale tra il sinistro e i danni prodotti.
***
Ciò detto relativamente all'an, si deve valutare il quantum risarcitorio preteso dal ricorrente.
Le risultanze della consulenza medico-legale a firma dr. depositata in data Per_1
31.10.2023 sono fatte proprie dal giudicante, avendo il Consulente adeguatamente risposto al quesito senza vizi logici e motivato le prese conclusioni, anche in replica alle osservazioni dei ctp.
Per quanto in questa sede rilevante, si è dunque accertato in sede tecnica che l'attore ha riportato “trauma contusivo chiuso toraco – addominale produttivo di possibili fratture di
5^ costa sn e 8^ costa dx nonché di contusio epatica semplice (non complicata); soluzione
di continuo tegumentaria anca dx;
frattura base 4° e 5° metacarpale dx;
frattura
esposta/scomposta/pluriframmentata di 3° distale di femore dx con associata frattura
composta emipiatto tibiale mediale ipsilaterale. Detta lesività è sufficientemente
documentata e perfettamente compatibile con le modalità sinistrosiche verificatesi il
29.8.19”, con esiti individuabili in termini di “artropatia post – traumatica di ginocchio dx
e soprattutto un conflitto flessorio tra callosità esuberante antero/lateralmente al femore
distale e quadricipite femorale di dx con attendibili algie loco – regionali, netta eccedenza
al 3° distale di coscia, eccedenza genulare, assai evidente riduzione di ROM (Range Of
Motion) di ginocchio dx (175 ° - 100 °, a sn 180 ° - 35 °), impedimento all'accosciamento
e alla genuflessione, locomozione contraddistinta da passo leggermente accorciato e
tendenza a ridurre la posata a dx, esiti cicatriziali distrettuali (e si consideri la persistenza
del chiodo endomidollare femorale bloccato da 4 viti). Coesistono esiti attendibilmente
pagina 11 di 20 algici di frattura di 4^ - 5^ base metacarpale dx e di frattura (presumibilmente composta
visti i rilievi documentali e clinici a disposizione) di 5^ costa sn e 8^ costa dx”.
Il Consulente ha quantificato le conseguenze lesive, rilevanti in questa sede in ragione del
petitum, in questi termini:
- “un danno biologico temporaneo così frazionabile: • 1^ fase di totale (al 100 %)
inabilità di ~ 20 (venti) giorni (degenza in P.S. e in Ortopedia a Schiavonia come da
documenti sub-1/sub-2); 2^ fase di parziale (al 75 %) inabilità di ~ 80 (ottanta) giorni
(riverberi cospicui su esigenze personali del vivere quotidiano, dopo la dimissione
ospedaliera, considerando le raccomandazioni alla dimissione – divieto di carico arto
inferiore dx, profilassi anti – TVP – e tenuto conto che nella 1^ decade di dicembre
2019 fu concesso il carico completo, cfr attendibile anamnesi e sub-3); • 3^ fase di
parziale (al 50 %) inabilità di ~ 30 (trenta) giorni (riflessi sensibili su medesime
esigenze di cui sopra, una volta ripresa la deambulazione con carico completo e
prima di poter iniziare le fisiocure: cfr sub-3 e sub-4); • 4^ e residuale fase di parziale
(al 25 %) inabilità di 35 (trentacinque) giorni ~ (la 'coda' della malattia sinistrosica,
considerando il timing delle fisiocure, sub-4)”;
- una “invalidità permanente in misura di ~ il 23 % (ventitre per cento) alla stregua di
danno biologico nella sua componente c.d. statica (comprendente gli aspetti dinamico
relazionali generici/medi, comuni a tutti)”;
- spese mediche congrue per € 1.627,45.
Nulla va riconosciuto all'attore né a titolo di “danno lavorativo” pur genericamente richiesto nell'atto introduttivo, in relazione al quale è mancata qualsiasi prova in giudizio,
né in relazione al lamentato “abbandono forzato della pratica ciclistica”, poiché circostanza dedotta solo nel corso delle operazioni peritali e versata in giudizio in sede conclusionale,
dunque tardivamente.
pagina 12 di 20 Ai fini della liquidazione del danno, stante l'entità della lesione (23% di invalidità permanente), va fatta applicazione delle “Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica” predisposte dal Tribunale di
NO (da ultimo aggiornate al 2024), che secondo la Suprema Corte (Cass.
7.6.2011 n.
12408) costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cc, là dove la fattispecie concreta non presenti circostanze tali da richiedere motivate variazioni in aumento o in diminuzione, idoneo a garantire altresì una uniformità di trattamento, in materia, sull'intero territorio nazionale.
Il menzionato criterio di liquidazione è caratterizzato, come noto, dall'utilizzo di un c.d.
punto variabile: al singolo punto di invalidità viene infatti attribuito un preciso valore monetario, non costante ma variabile in funzione dello stesso grado di invalidità, in modo da risultare maggiore al crescere del grado di invalidità permanente residuato dalle lesioni all'integrità psico-fisica del soggetto.
Il risarcimento dovuto, pertanto, si ottiene moltiplicando il grado di invalidità permanente residuato nella vittima per la somma di denaro rappresentativa del singolo punto di invalidità connotante la vicenda, nonché per un coefficiente di demoltiplicazione determinato in funzione dell'età del danneggiato, onde quantificare la riparazione anche in funzione dell'età più o meno avanzata della vittima.
È altrettanto noto che il danno biologico risarcibile è l'insieme delle ripercussioni negative che la lesione dell'integrità psico-fisica del soggetto ha provocato sulla vita concreta di quest'ultimo, e dunque delle privazioni che la vittima dovrà subire nella propria vita quotidiana, lavorativa - infatti, “la lesione alla capacità di lavoro generica è ricompresa nell'ambito delle conseguenze ordinarie del danno alla salute” (Cass. 10.11.2020 n. 25164)
- e sociale, cosicchè il grado di invalidità permanente espresso da un baréme medico-legale esprime normalmente la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti pagina 13 di 20 della vita quotidiana della vittima (così Cass.
7.11.2014 n. 23778).
Diversamente, non sono conglobabili nel danno dinamico-relazionale tutti quei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore o dal c.d. danno morale (Cass. 27.3.2018 ord. n. 7513).
Le tabelle di NO, a seguito del fondamentale intervento delle Sezioni Unite della
Cassazione nel novembre 2008, e delle precisazioni contenute nelle c.d. sentenze di San
Martino del 11.11.2019, sono state strutturate in modo tale da distinguere, nell'unitario valore monetario attribuito al “punto”, la quota di danno dinamico-relazionale (o biologico) da quella di danno c.d. morale.
Posta l'acquisita distinzione - concettuale, ontologica, e quindi necessariamente giuridica -
tra (i) danno biologico o dinamico-relazionale, (ii) personalizzazione della liquidazione per l'incidenza di specifiche e non ordinarie conseguenze pregiudizievoli sulla vita relazionale della singola persona lesa, e (iii) danno morale o da sofferenza interiore, privo di base organica, la Cassazione ha infatti affermato che “nel procedere alla liquidazione del danno
alla salute, il giudice di merito dovrà:
1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno
dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il
quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di NO, che
prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono […]
all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma
aritmetica di entrambe le voci di danno);
3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente
morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, depurata
pagina 14 di 20 dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi
indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale;
4) in caso di [distinto] positivo accertamento [anche] dei presupposti per la cd.
personalizzazione del danno, procedere all'aumento [percentuale] del valore del
solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente
punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente)
inserita in tabella” (Cass. 10.11.2020 n. 25164).
Per quanto attiene, nello specifico, all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute, “un attendibile criterio logico-presuntivo è quello della
corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione
rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione
della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di
un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa
dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa” (ancora Cass.
10.11.2020 n. 25164).
Ebbene, facendo applicazione dei principi esposti nel caso di specie, risulta provato in giudizio che a seguito del sinistro l'attore abbia subìto un danno da Parte_1
invalidità permanente e temporanea, e che lo stesso meriti di essere liquidato, a fini risarcitori, applicando le tabelle di NO ed il valore di punto ivi stabilito per la componente di danno biologico.
Non può essere negato neppure il risarcimento del danno morale, o danno da sofferenza,
che il sopra richiamato criterio logico-presuntivo di corrispondenza con l'entità della lesione patìta impone di ritenere provato nel caso di specie, considerando la natura delle lesioni (anche permanenti) subìte, l'entità delle stesse (che pur avendo interessato un distretto limitato del corpo hanno comportato una lesione alla integrità complessiva stimata pagina 15 di 20 nella misura del 23%), e le caratteristiche personali (età) della parte, che hanno contribuito ad aggravare la percezione delle conseguenze di danno e dunque del relativo patimento.
Ne consegue che, ai fini della liquidazione, il valore del punto base applicando le tabelle di
NO in favore dell'attore, che all'epoca del sinistro aveva 52 anni, può essere determinato nella somma di € 4.169,39 per la componente di danno biologico, di €
1.626,06 per la componente di danno morale, per un valore complessivo del punto di €
5.795,45.
Moltiplicando il punto per i coefficienti tabellari, il dovuto per l'integrale risarcimento del danno da invalidità permanente (biologico + morale) risulta pari ad € 99.305,00 (di cui €
71.442,00 per il biologico e il resto per l'incremento da sofferenza).
Come già detto, alcun incremento è dovuto ai fini della personalizzazione.
Ai fini del calcolo del risarcimento dovuto per l'invalidità temporanea, invece, va determinato il valore del punto base o diaria in misura conforme alle tabelle di NO, e dunque pari ad € 115/die (di cui € 84,00 per danno biologico/dinamico-relazionale e €
31,00 per danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile), in assenza di specifiche allegazioni che suggeriscano di discostarsi da tale stima.
Moltiplicando il valore (€ 115,00/die) per 20 giorni di invalidità temporanea al 100%, 80
giorni di invalidità temporanea al 75%, 30 giorni di invalidità temporanea al 50%, e 35
giorni di invalidità temporanea al 25%, si ottiene la somma complessiva di € 11.931,25 in moneta attuale.
Da quanto esposto consegue che all'attore va riconosciuto il diritto di Parte_1
ottenere, a titolo risarcitorio, le somme di € 111.236,25 (€ 99.305,00 + € 11.931,25) a titolo di danno non patrimoniale e di € 1.627,45 a titolo di danno patrimoniale, quantificate in base alle tabelle come da ultimo aggiornate il 4.6.2024 (www.tribunale-milano.giustizia.it).
Sull'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, spettano, secondo i pagina 16 di 20 principi generali, gli interessi al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 cc dalla domanda al saldo.
Quanto invece alle somme spettanti a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale,
“va premesso che nelle obbligazioni risarcitorie, aventi natura di debito di valore, la
somma spettante deve essere annualmente rivalutata secondo gli indici IS dal momento
dell'illecito sino al momento della liquidazione giudiziale, salvo che non venga liquidata in
moneta attuale;
al creditore spetta inoltre il risarcimento del danno derivante dal ritardo
nel pagamento della somma predetta, consistente nel mancato godimento delle utilità che
da essa avrebbe conseguito, il quale può essere liquidato attraverso la corresponsione
degli interessi compensativi ad un saggio equitativamente individuato dal giudice ed
eventualmente coincidente con quello legale (cfr. Cass. Sez. U 17/02/1995, n. 1712;
successivamente v., in particolare, Cass. 18/07/2011, n. 15709 e Cass. 17/09/2015, n.
18243). Dal momento della liquidazione giudiziale (momento in cui, con la pubblicazione
della sentenza, l'obbligazione si converte in debito di valuta) non è più dovuta la
rivalutazione monetaria, ma trova applicazione l'art. 1224, primo comma, c.c., sicché sulla
somma ormai definitivamente liquidata, non più soggetta a rivalutazione, spettano gli
interessi moratori (di norma al tasso legale) sino al momento dell'effettivo pagamento. (…)
Ciò premesso, nell'ipotesi in cui tra il momento dell'illecito e il momento della liquidazione
definitiva il creditore riceva degli acconti, lo scomputo di tali acconti dalla somma
complessivamente spettante deve avvenire tenendo conto del surrichiamato fondamento
del diritto alla corresponsione degli interessi compensativi. Questo diritto - si è detto -
trova fondamento non già nell'operatività di una regola di cumulo automatico tra
rivalutazione e interessi (analoga a quella che si rinviene, ad es., nei crediti di lavoro: art.
429, ult. comma, c.p.c.) ma nell'esigenza di risarcire al creditore il danno (c.d. lucro
cessante finanziario) che si presume essergli derivato dalla circostanza di non avere
potuto disporre tempestivamente della somma medesima e di non averla potuta dunque
pagina 17 di 20 impiegare in maniera remunerativa. La liquidazione di questo danno, con riguardo al
periodo compreso tra l'evento dannoso e la ricezione dell'acconto, deve dunque avvenire
mediante la corresponsione degli interessi sull'intero capitale, dovendo gli stessi
compensare il mancato godimento delle utilità ricavabili dal tempestivo investimento
dell'intera somma dovuta. Invece, con riguardo al periodo compreso tra il pagamento
dell'acconto e la liquidazione definitiva, poiché il pregiudizio da lucro cessante si riduce al
mancato godimento delle utilità derivanti dall'impiego remunerativo del capitale residuo,
la corresponsione degli interessi compensativi deve avvenire, non sull'intera somma
spettante a titolo di risarcimento, ma sulla somma che residua una volta detratto l'acconto
versato e debitamente rivalutato. (…) I rilievi che precedono consentono di affermare -
ribadendo principi già ripetutamente espressi da questa Corte (Cass.19/03/2014, n. 6347;
Cass. 20/04/2017, n. 9950) - che l'operazione di scomputo degli acconti già versati dalla
somma complessivamente dovuta al creditore a titolo di risarcimento, per essere corretta,
deve articolarsi nelle seguenti operazioni: a) in primo luogo occorre rendere omogenei il
credito risarcitorio e l'acconto devalutandoli alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli
alla data della liquidazione;
b) in secondo luogo occorre detrarre l'acconto dal credito;
c)
in terzo luogo occorre calcolare, sulla base del saggio equitativamente individuato (che
può coincidere con quello legale), gli interessi compensativi, distinguendo il periodo
intercorrente tra la data dell'illecito e quella del pagamento dell'acconto (in relazione al
quale gli interessi vanno calcolati sull'intero capitale) dal periodo intercorrente tra
quest'ultima data e quella della liquidazione definitiva (in relazione al quale gli interessi
vanno calcolati sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato) (si v.
Cass. n. 25817 del 31/10/2017; cfr. anche, con chiarezza, Cass. Ord. n. 1637 del
24/1/2020).
Facendo applicazione di questi principi nel caso di specie, pur esclusa la circostanza del pagina 18 di 20 pagamento di acconti ante causam, il credito risarcitorio va comunque rivalutato alla data odierna in base all'indice FOI calcolato dall'IS (Cass. Ord. n. 1637 del 24/1/2020, cit.),
applicato sul capitale liquidato dal 4.6.2024 (data dell'ultima “attualizzazione” della moneta utilizzata per la sua aestimatio) ad oggi, per un totale pari ad € 113.016,03.
Il calcolo degli interessi compensativi va effettuato applicando il tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 cc - avuto riguardo, oltre che all'entità del credito, alla circostanza che l'attore non ha né allegato né provato specifiche modalità di impiego remunerativo della somma,
ove la stessa fosse stata da lui tempestivamente ricevuta (Cass. n. 25817 del 31/10/2017
cit.) - sull'intero capitale di € 113.016,03 dal sinistro alla data di deposito di questa sentenza.
***
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano applicando i valori medi del DM 55/2014 aggiornato con DM 147/2022 per le controversie di valore compreso tra € 52.001 e 260.000. Gravano sulle convenute soccombenti anche le spese di
CTU già liquidate in atti e le spese di CTP di parte attrice, in relazione alle quali si rammenta che “le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di
allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di
vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1,
c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue”
(Cass. Sez. 3, 15/10/2024, n. 26729) e che, quali spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare, sono dovute non solo se effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche se “dalla medesima ancora dovute, sebbene all'atto della condanna in suo favore essa non ne abbia ancora compiuto il pagamento” (Cass. Sez. 6,
20/11/2019, n. 30289).
p.q.m.
pagina 19 di 20 il Giudice, definitivamente decidendo:
1. condanna la convenuta , in persona del Presidente p.t., a pagare Controparte_4
all'attore gli importi, come determinati in motivazione: Parte_1
a) di € 113.016,03, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso di legge di cui all'art. 1284 co. 1 cc dalla data di deposito di questa sentenza al saldo;
b) gli interessi compensativi al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 cc anno per anno vigente sulla somma di € 113.016,03 dal sinistro alla data di deposito di questa sentenza;
c) di € 1.627,45 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 cc dalla domanda al saldo;
2. condanna la convenuta , in persona del Presidente p.t., a rifondere Controparte_4
all'attore le spese di lite, che liquida in € 786,00 per anticipazioni Parte_1
ed in € 14.103,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso di spese generali, iva e cpa come per legge, e delle spese di CTP per l'importo di € 1.830,00 oltre interessi al tasso di legge di cui all'art. 1284 co. 1 cc dalla data di deposito di questa sentenza al saldo;
3. pone definitivamente a carico della la convenuta , in persona del Controparte_4
Presidente p.t., le spese di CTU.
Così deciso in Rovigo, 12 maggio 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
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