Articolo 90 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89
Articolo 89Articolo 91
Versione
22 marzo 1913
Art. 90.

Il Consiglio notarile elegge nel proprio seno il presidente, il segretario ed il tesoriere, osservate le norme stabilite nell'articolo precedente.

Essi durano in ufficio per tre anni e possono essere confermati se conservano la qualita' di membri del Consiglio.

Il presidente e il segretario dovranno essere scelti preferibilmente fra i notari residenti nella citta' ove ha sede il Consiglio, ed a parita' di voti sara' preferito per il presidente il piu' anziano e per il segretario il piu' giovane d'eta'.

In mancanza del presidente e del segretario, ne faranno rispettivamente le veci il piu' anziano ed il meno anziano in ufficio fra i membri del Consiglio.

Entrata in vigore il 22 marzo 1913
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente