Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 18/04/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sig.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente
2) dott. Viviana Cusolito Consigliere
3) dott. Ivana Acacia Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 509/2023 R.G., posta in decisione con provvedimento del 17.04.25 vertente tra , codice fiscale residente in Parte_1 C.F._1
89044 Locri, Via Beffa di Buccari n. 14, che agisce, oltre che in proprio, anche quale procuratrice generale, per atto Notar del 31.12.1994, repertorio 35.790, raccolta 3.723, della sorella, Per_1
, DI LE , residente in [...] C.F._2
Capobianco n. 2, nonché quale procuratrice generale ad negotia, per atto Notar del Persona_2
16.8.2005, repertorio 25.964, raccolta 7.170 del figlio DI LE Controparte_1
, residente in [...] e, per atto Notar C.F._3 Persona_2
del 16.8.2005, repertorio 25.963, raccolta 7.169, della figlia DI LE Persona_3
residente in [...], elettivamente C.F._4 domiciliati presso lo studio dell'avv. Francesco Scaglione che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-Appellanti-
contro
, DI LE , residente in 89128 Controparte_2 C.F._5
Reggio Calabria, Via Muratori n. 2,
- Appellato contumace -
in persona degli Amministratori e Custodi Giudiziari, Partita Iva Controparte_3
P.IVA_1
e nei confronti di
DI LE , Controparte_4 P.IVA_2
-appellato contumace-
OGGETTO: responsabilità ex art. 2049 c.c- 2051 c.c.- 2052 c.c.
Appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, 2.10.2023, comunicata il 3.10.2023, che ha deciso il procedimento sommario di cognizione, a norma dell'articolo
702 bis c.p.c. ratione temporis vigente, R.G.n. 638/2020.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 30/10/2023 gli appellanti impugnavano l'ordinanza n. 7527/2023 pubblicata dal Tribunale di Reggio Calabria in data 03.10.2023, nel solo capo della stessa che respingeva la domanda di condanna generica di entrambi i convenuti, oggi appellati, e al risarcimento di eventuali, probabili danni derivanti dalla Controparte_3 CP_5
cattiva realizzazione delle opere di impermeabilizzazione degli immobili in proprietà delle attrici, ulteriori rispetto a quelli diretti alla riparazione per i quali la sentenza aveva accolto la domanda di condanna della Controparte_3
Veniva altresì appellato il capo della sentenza che condannava l'attrice al rimborso delle spese legali in favore dell'ing. . CP_2
L'atto di appello veniva ritualmente notificato agli appellati in data 28.10.2023 ma gli stessi non si costituivano.
Fissata ex art. 349 bis c.p.c. l'udienza dell'08.04.25 sostituita ex art. 127 ter cpc dal deposito di note scritte, con note sostitutive dell'udienza depositate in data 27.01.2024 gli appellanti dichiaravano di rinunziare al proposto gravame.
Il giudizio veniva, pertanto, assunto in decisione, senza concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia degli appellati, i quale, sebbene regolarmente citati, non si sono costituiti.
Si rileva che, secondo la Suprema Corte (Cass. n. 5556.1995) “La rinuncia agli atti del giudizio di appello, per quanto non espressamente disciplinata dalla legge, deve tuttavia ritenersi ammissibile in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di I grado contenuto nell'art. 359 c.p.c., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il predetto mezzo di gravame. Parimenti ammissibile è la rinuncia all'impugnazione che si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione del giudizio di I grado, e che determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di I grado. Tuttavia l'identità degli effetti non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace od in quanto accettata o, in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare, con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione”.
Occorre pertanto distinguere tra la rinunzia all'azione (e all'impugnazione) che è un modo improprio per designare la rinunzia al diritto sostanziale del quale è stata chiesta tutela con l'azione giudiziaria
(o con l'impugnazione), che, a differenza della rinunzia agli atti del giudizio, è immediatamente efficace, anche senza l'accettazione della controparte, determinando il venir meno del potere dovere del giudice di pronunziare e la rinunzia agli atti del giudizio, di primo grado o di appello.
Per quest'ultima l'accettazione è necessaria soltanto nel caso in cui la parte, nei cui confronti la rinunzia è fatta, abbia interesse alla prosecuzione del processo;
interesse che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile, e che presuppone la proposizione, da parte sua, di richieste il cui integrale accoglimento procurerebbe ad essa una utilità maggiore di quella che consegue con l'estinzione del processo (vedi sul punto, in particolare, le sentenze di questa Corte, n. 3044/1982 e n. 1168/1995).”
La rinuncia all'azione che diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione e determina la cessazione della materia del contendere;
avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante;
peraltro, qualora la rinuncia intervenga nella fase di impugnazione, la liquidazione delle spese processuali nel procedimento di appello deve essere effettuata tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, e non già separando l'esito del giudizio di impugnazione dai risultati totali della lite.
Nel caso di specie gli appellanti hanno chiaramente affermato di avere rinunziato al gravame, compiendo, dunque, una rinunzia alla azione, immediatamente efficace.
Deve, pertanto, essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Attesa la mancata costituzione delle parti appellate, nulla deve essere disposto sulle spese.
P.Q.M
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa RG n. 509.23 promossa da Parte_1
, in proprio, e anche quale procuratrice generale, per atto Notar del 31.12.1994,
[...] Per_1
repertorio 35.790, raccolta 3.723, della sorella, DI LE Parte_2
, residente in [...], nonché quale C.F._2
procuratrice generale ad negotia, per atto Notar del 16.8.2005, repertorio 25.964, Persona_2
raccolta 7.170 del figlio DI LE , residente in Controparte_1 C.F._3
00136 Roma, Via Lucilio n. 25 e, per atto Notar del 16.8.2005, repertorio 25.963, Persona_2
raccolta 7.169, della figlia Persona_3
-Appellanti-
contro
, Controparte_2
- Appellato contumace -
E
in persona degli Amministratori e Custodi Giudiziari, Partita Iva Controparte_3
P.IVA_1
- Appellata contumace-
e nei confronti di
DI LE Controparte_4 P.IVA_2
-Appellato contumace-
così decide:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del 17/04/2025.
IL CONSIGLIERE EST.
Dott.ssa Ivana Acacia
IL PRESIDENTE Dott.ssa Patrizia Morabito