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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/04/2025, n. 1572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1572 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO QUINTA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
R.G. n°7414 /2022
ORDINANZA EX ART. 127-TER, COMMA TERZO, C.P.C. nella causa promossa da
Parte_1
Contro
Controparte_1
Il Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, alla scadenza del termine perentorio dell'8 aprile 2025, assegnato alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter, comma secondo, c.p.c.,
LETTE le note scritte di parte opposta, nelle quali costei ha esposto le sue conclusioni;
P.Q.M.
decide la causa come da provvedimento che segue.
Si comunichi.
Così deciso, 09/04/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
In persona del giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n°7414 del Ruolo Generale per gli
Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(c.f. ), col ministero Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv.to Paolo Genovese,
OPPONENTE
E
(p.iva ), e per essa Controparte_1 P.IVA_2 [...] col ministero dell'Avv.to Alessandra Bonanno, Controparte_2
OPPOSTA
− SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'opposizione di (d'ora in avanti, semplicemente Parte_1
avverso il d.i. del Tribunale di Palermo n. 1521/2022, del 7.4.2022, col Parte_1 quale le veniva ingiunto di pagare, in favore di (e per essa di Controparte_1
, la somma di € 41.226,80 (oltre interessi e spese), Controparte_2 in virtù della fideiussione (di cui alla convenzione del 18.06.2007) prestata da alla Banca Popolare di Lodi a garanzia della restituzione del 50% di Parte_1 quanto accordato a C. con un Parte_2 mutuo ipotecario del 13.6.2011, è infondata.
2. Col primo motivo di opposizione, osserva che né la Parte_1 CP_1 né il suo procuratore speciale, risultano
[...] Controparte_2 iscritti all'albo di cui all'art. 106 TUB, né alla sezione banche né a quella degli intermediari finanziari.
Senonché, va ricordato che 'Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n.
130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici' (v. Cass. n. 7243 del 18/03/2024).
3. Col secondo motivo di opposizione, eccepisce l'improcedibilità Parte_1 dell'azione per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione di cui al D.lgs. n. 28/2010.
Il motivo è superato dal fatto che in corso di causa è stato infruttuosamente esperito il tentativo di mediazione prescritto dall'art. 5 d.lgs. n°28/2010 (il cui comma 4 esclude l'applicazione dei commi 1-bis e 2, tra l'altro, “[…] nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”).
4. Col terzo motivo di opposizione, si censura la vessatorietà della clausola contenuta nell'art.
9.4. della convenzione del 18.6.2007, da escludere, nel caso di specie, in ragione della nota derogabilità dell'art. 1957 c.c. In ogni caso, difetta l'evidenza che la convenzione inter partes sia stata il frutto dell'unilaterale predisposizione dell'opposta. Né costituisce un fatto impeditivo della pretesa avversaria la circostanza che la Banca Popolare di Lodi non abbia informato l'opponente della cessione in blocco realizzata in favore dell'opposta, né che non abbia mai formulato richieste di pagamento e neppure che non abbia mai esperito iniziative nei confronti della parte datrice di ipoteca: prima ancora che la veridicità di simili affermazioni, messe in dubbio dalla documentazione offerta dall'opposta
(v. doc. 13-14-15-16), ne va messa in discussione la rilevanza, avendo agito, quest'ultima, in forza di un'obbligazione in solido gravante su non Parte_1 soggetta alla preventiva escussione del debitore principale.
5. Con l'ultimo motivo di opposizione, l'opponente eccepisce l'erroneità dei conteggi ricavabili dall'estratto conto al 28.12.2018 sulla scorta dell'art.
9.1. della convenzione del 18.6.2007, che recita: 'Gli eventuali interessi di mora riguardanti i mutui, sia chirografari che ipotecari, verranno riconosciuti dal sino all'ammontare massimo CP_3 relativo a sei rate impagate”. Effettivamente, la convenzione addotta a fondamento della richiesta monitoria, dopo aver precisato che l'impegno di garanzia del
è limitato alla quota del 50% del credito complessivo maturato a favore CP_3 della Banca, compresi interessi anche di mora e spese, introduce all'art.
9.1 la limitazione ricordata dall'opponente. L'estratto conto accluso al monitorio contiene due voci per interessi moratori (di € 753,64 e di € 660,12) prive di riferimenti specifici al numero di rate impagate, sì che tali voci, in difetto di nuovi conteggi (che l'opposta aveva evocato di produrre in sede di costituzione: v. pag. 14 della comparsa), vanno espunte dal totale dovuto, gravando, l'onere di provare l'esatto ammontare della pretesa oggetto di ingiunzione in capo al creditore quale attore in senso sostanziale. Ne consegue, avendo evaso l'opposta (al netto del superiore profilo) l'onere di prova su di lei incombente, producendo i titoli alla base del vanto monitorio (v. doc. 2 e 4 fasc. monitorio) ed allegando l'inadempimento del soggetto garantito, che il decreto opposto va revocato, con condanna dell'opponente alla corresponsione dell'importo di € 40.519,92 (€ 82.453,60-€
753,64-€ 660,12÷2).
Con il che va provveduto come in dispositivo.
6. La soccombenza (prevalente) dell'opponente regola le spese di lite (da liquidare in ossequio alle tabelle accluse al D.M. 55/2014, parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva, minimi per le altre;
scaglione di valore sino ad €
52.000,00).
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione l'opposizione di e, per Parte_1
l'effetto, revoca il d.i. n. 1521/2022, del 7.4.2022 e condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta di € 40.519,92, oltre interessi come da ricorso monitorio;
- condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite, che liquida in € 286,00 per esborsi ed € 5.261,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA.
Così deciso, 9 aprile 2025. Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi
R.G. n°7414 /2022
ORDINANZA EX ART. 127-TER, COMMA TERZO, C.P.C. nella causa promossa da
Parte_1
Contro
Controparte_1
Il Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, alla scadenza del termine perentorio dell'8 aprile 2025, assegnato alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter, comma secondo, c.p.c.,
LETTE le note scritte di parte opposta, nelle quali costei ha esposto le sue conclusioni;
P.Q.M.
decide la causa come da provvedimento che segue.
Si comunichi.
Così deciso, 09/04/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
In persona del giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n°7414 del Ruolo Generale per gli
Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(c.f. ), col ministero Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv.to Paolo Genovese,
OPPONENTE
E
(p.iva ), e per essa Controparte_1 P.IVA_2 [...] col ministero dell'Avv.to Alessandra Bonanno, Controparte_2
OPPOSTA
− SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'opposizione di (d'ora in avanti, semplicemente Parte_1
avverso il d.i. del Tribunale di Palermo n. 1521/2022, del 7.4.2022, col Parte_1 quale le veniva ingiunto di pagare, in favore di (e per essa di Controparte_1
, la somma di € 41.226,80 (oltre interessi e spese), Controparte_2 in virtù della fideiussione (di cui alla convenzione del 18.06.2007) prestata da alla Banca Popolare di Lodi a garanzia della restituzione del 50% di Parte_1 quanto accordato a C. con un Parte_2 mutuo ipotecario del 13.6.2011, è infondata.
2. Col primo motivo di opposizione, osserva che né la Parte_1 CP_1 né il suo procuratore speciale, risultano
[...] Controparte_2 iscritti all'albo di cui all'art. 106 TUB, né alla sezione banche né a quella degli intermediari finanziari.
Senonché, va ricordato che 'Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n.
130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici' (v. Cass. n. 7243 del 18/03/2024).
3. Col secondo motivo di opposizione, eccepisce l'improcedibilità Parte_1 dell'azione per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione di cui al D.lgs. n. 28/2010.
Il motivo è superato dal fatto che in corso di causa è stato infruttuosamente esperito il tentativo di mediazione prescritto dall'art. 5 d.lgs. n°28/2010 (il cui comma 4 esclude l'applicazione dei commi 1-bis e 2, tra l'altro, “[…] nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”).
4. Col terzo motivo di opposizione, si censura la vessatorietà della clausola contenuta nell'art.
9.4. della convenzione del 18.6.2007, da escludere, nel caso di specie, in ragione della nota derogabilità dell'art. 1957 c.c. In ogni caso, difetta l'evidenza che la convenzione inter partes sia stata il frutto dell'unilaterale predisposizione dell'opposta. Né costituisce un fatto impeditivo della pretesa avversaria la circostanza che la Banca Popolare di Lodi non abbia informato l'opponente della cessione in blocco realizzata in favore dell'opposta, né che non abbia mai formulato richieste di pagamento e neppure che non abbia mai esperito iniziative nei confronti della parte datrice di ipoteca: prima ancora che la veridicità di simili affermazioni, messe in dubbio dalla documentazione offerta dall'opposta
(v. doc. 13-14-15-16), ne va messa in discussione la rilevanza, avendo agito, quest'ultima, in forza di un'obbligazione in solido gravante su non Parte_1 soggetta alla preventiva escussione del debitore principale.
5. Con l'ultimo motivo di opposizione, l'opponente eccepisce l'erroneità dei conteggi ricavabili dall'estratto conto al 28.12.2018 sulla scorta dell'art.
9.1. della convenzione del 18.6.2007, che recita: 'Gli eventuali interessi di mora riguardanti i mutui, sia chirografari che ipotecari, verranno riconosciuti dal sino all'ammontare massimo CP_3 relativo a sei rate impagate”. Effettivamente, la convenzione addotta a fondamento della richiesta monitoria, dopo aver precisato che l'impegno di garanzia del
è limitato alla quota del 50% del credito complessivo maturato a favore CP_3 della Banca, compresi interessi anche di mora e spese, introduce all'art.
9.1 la limitazione ricordata dall'opponente. L'estratto conto accluso al monitorio contiene due voci per interessi moratori (di € 753,64 e di € 660,12) prive di riferimenti specifici al numero di rate impagate, sì che tali voci, in difetto di nuovi conteggi (che l'opposta aveva evocato di produrre in sede di costituzione: v. pag. 14 della comparsa), vanno espunte dal totale dovuto, gravando, l'onere di provare l'esatto ammontare della pretesa oggetto di ingiunzione in capo al creditore quale attore in senso sostanziale. Ne consegue, avendo evaso l'opposta (al netto del superiore profilo) l'onere di prova su di lei incombente, producendo i titoli alla base del vanto monitorio (v. doc. 2 e 4 fasc. monitorio) ed allegando l'inadempimento del soggetto garantito, che il decreto opposto va revocato, con condanna dell'opponente alla corresponsione dell'importo di € 40.519,92 (€ 82.453,60-€
753,64-€ 660,12÷2).
Con il che va provveduto come in dispositivo.
6. La soccombenza (prevalente) dell'opponente regola le spese di lite (da liquidare in ossequio alle tabelle accluse al D.M. 55/2014, parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva, minimi per le altre;
scaglione di valore sino ad €
52.000,00).
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione l'opposizione di e, per Parte_1
l'effetto, revoca il d.i. n. 1521/2022, del 7.4.2022 e condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta di € 40.519,92, oltre interessi come da ricorso monitorio;
- condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite, che liquida in € 286,00 per esborsi ed € 5.261,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA.
Così deciso, 9 aprile 2025. Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi