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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 02/04/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 02/04/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, introdotto dal d.lgs.
149/2022, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 4385/2023 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. Antonietta Ruggieri Parte_1
RICORRENTE
E
CP_
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso, dall'avv. Domenico Longo
RESISTENTE
oggetto: accertamento requisito sanitario connesso all'indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24.05.2023, la ricorrente in epigrafe indicata - a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento dello status di invalido civile, al fine di ottenere l'indennità di accompagnamento dalla data di presentazione della domanda amministrativa, vinte le spese di lite.
CP_
1.1. Integrato il contraddittorio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso.
1.2. Quindi, la causa, istruita con CTU medico legale, è stata trattata all'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, al cui esito è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Ciò posto, il ricorso va accolto nei limiti di seguito esposti.
2.1. Ed invero, il CTU riconvocato, dott. , ha accertato che la ricorrente si trova nella Persona_1 condizione sanitaria per beneficiare dell'indennità di accompagnamento.
In particolare, il CTU, all'esito dell'esame obiettivo e della nuova documentazione medica prodotta ha evidenziato che: “La disamina dei tests (M.M.S.E. e somministrati alla ricorrente in data 18 CP_2 maggio 2023 per la valutazione dello stato cognitivo, sono compatibili per decadimento neurocognitivo di grado severo con turbe comportamentali, condizione non presente all'atto dell'accertamento medico-legale del luglio 2022. Analoga considerazione va riservata anche alla severa compromissione dello stato funzionale con carico assistenziale da dipendenza intensiva nelle attività del vivere quotidiano rilevata alla valutazione multidimensionale del 18 maggio 2023. Tutto ciò premesso, consente di affermare che la signora Parte_1 è invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri
[...] della sua età in misura del 100% (cento per cento) e bisognevole di assistenza continua per non essere in grado di provvedere autonomamente agli atti elementari del vivere quotidiano. La decorrenza della invalidità
e della indennità di accompagnamento è collocabile al maggio 2023, epoca della valutazione multidimensionale”.
2.2.Orbene, le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, siccome trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dall'ausiliario in occasione della visita peritale.
Alla luce di quanto precede, questo Giudice condivide e fa proprie le conclusioni rassegnate dal C.T.U., attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 23362/2012), non ritenendo di dovere effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti, né disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n.
5277/2006; Cass. Sez. Lav., n. 23413/2011).
2.3. In definitiva, deve ritenersi sussistere il requisito sanitario chiesto dalla parte ricorrente connesso al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dall'1.5.2023.
3. Le spese di lite possono ritenersi compensate alla luce della decorrenza successiva del requisito sanitario.
Le spese di c.t.u., liquidate in atti – per il giudizio ATP RGL 3702/2021 - vengono poste definitivamente a CP_ carico dell' ex art. 152 disp. att. cpc.. Nel presente procedimento non vi è relativa notula dell'ausiliario del Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al CP_ n. 4385/2023, proposto da , nei confronti dell' disattesa e assorbita ogni contraria Parte_1 istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento del requisito sanitario connesso all'indennità di accompagnamento, con decorrenza dall'01.05. 2023;
- spese di lite compensate;
CP_
- spese di c.t.u. del giudizio di ATP RGL 3702/2021, definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 02.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Sgarro