Versione
29 aprile 2006
29 aprile 2006
>
Versione
27 febbraio 2016
27 febbraio 2016
>
Versione
26 settembre 2020
26 settembre 2020
Art. 227. (( (Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto).)) (( 1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 178-bis e 178-ter, ove applicabili, restano in vigore le disposizioni nazionali relative alle altre tipologie di rifiuti, ed in particolare quelle riguardanti:
a) rifiuti elettrici ed elettronici: direttiva 2012/19/UE e direttiva 2011/65/UE e relativi decreti legislativi di attuazione 14 marzo 2014, n. 49 e 4 marzo 2014, n. 27, e direttiva (UE) 2018/849 ;
b) rifiuti sanitari: decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 ;
c) veicoli fuori uso: direttiva 2000/53/CE e relativo decreto legislativo di attuazione 24 giugno 2003, n. 209 e direttiva (UE) 2018/849 ;
d) recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto: decreto ministeriale 29 luglio 2004, n. 248 ;
e) rifiuti di pile e accumulatori: direttiva 2006/66/CE e relativo decreto legislativo di attuazione 15 febbraio 2016, n. 27 e direttiva (UE) 2018/849 . ))
a) rifiuti elettrici ed elettronici: direttiva 2012/19/UE e direttiva 2011/65/UE e relativi decreti legislativi di attuazione 14 marzo 2014, n. 49 e 4 marzo 2014, n. 27, e direttiva (UE) 2018/849 ;
b) rifiuti sanitari: decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 ;
c) veicoli fuori uso: direttiva 2000/53/CE e relativo decreto legislativo di attuazione 24 giugno 2003, n. 209 e direttiva (UE) 2018/849 ;
d) recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto: decreto ministeriale 29 luglio 2004, n. 248 ;
e) rifiuti di pile e accumulatori: direttiva 2006/66/CE e relativo decreto legislativo di attuazione 15 febbraio 2016, n. 27 e direttiva (UE) 2018/849 . ))
Commentari • 49
- 1. Circolare del 19/04/2016 n. 8 - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione centrale legislazione e procedure doganaliAgenzia delle Dogane e dei Monopoli · 19 aprile 2016 · 1.2735603
Il Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 istituisce il nuovo Codice Doganale dell\'Unione (di seguito CDU), in vigore dal 30 ottobre 2013. L\'articolo 288 di detto Regolamento, nel dettagliare le disposizioni applicabili da tale data, dispone l\'attuazione delle restanti norme a decorrere dal 1 maggio 2016: da quest\'ultima data sono formalmente abrogati il Reg. (CEE) n. 3925/91, relativo all\'eliminazione dei controlli sui bagagli dei viaggiatori intracomunitari, il Reg. (CEE) n.2913/92, che istituisce il codice doganale comunitario (di seguito CDC), ed il Reg. (CEE) n. 1207/2001, relativo al rilascio dei certificati di origine EUR e …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 122
- 1. TAR Palermo, sez. I, sentenza 23/10/2025, n. 2328Provvedimento: N. 01253/2023 REG.RIC. Pubblicato il 23/10/2025 N. 02328 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01253/2023 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1253 del 2023, proposto da -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Zummo e Barbara Ferro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto in Palermo,Via La Farina, n.11; contro Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, in persona del legale …Leggi di più...
- annullamento provvedimento amministrativo·
- carenza di interesse·
- art. 34 c.p.a.·
- violazione normativa ambientale·
- compensazione spese giudizio·
- trasparenza procedimentale·
- eccesso di potere·
- improcedibilità del ricorso