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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 20/05/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di Appello di Trento in persona dei magistrati: dr.ssa L.Guzzo Presidente
Dr.ssa M.Tulumello Consigliere
Dr.ssa R.Fermanelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di rinvio RG n. 58/2024 a seguito di annullamento da parte della Corte di Cassazione con sentenza n. n. 36244/23 della sentenza n.40/19 della Corte di Appello di Trento, riassunto dalla
[...]
con atto di citazione in riassunzione notificato in data 19.3.2024 nei confronti di Parte_1
Eredità giacente in morte di e in data Controparte_1 Controparte_2 CP_2
2.4.2024 nei confronti di e CP_3 Controparte_4
tra
C.F. , P.I. in Parte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore dott. assistita e difesa dall'avv. CP_5
Fabrizio Marchionni, elett. dom. in Trento (TN), viale San Francesco d'Assisi n. 8;
-attrice in riassunzione -
CONTRO
, C.F. , nata a [...] il [...] e residente in [...]CP_3 C.F._1
(TN), laterale di via Fossa Grande n. 3;
-convenuta in riassunzione contumace-
E CONTRO
P. IVA in persona dell'Amministratrice Unica, Controparte_1 P.IVA_3
(C.F. , assistita e difesa dagli avv.ti Giuseppe Sbisà, Controparte_4 C.F._2
Monica Iacoviello, Carlo Andriollo, elett. dom. in Borgo Valsugana (TN), Viale Roma 1/B;
-convenuta in riassunzione -
pagina 1 di 29 E CONTRO
(c.f. assistita e difesa unitamente e/o Controparte_4 CodiceFiscale_3
disgiuntamente dagli avv.ti Michele TO e Maria NI TO, elett. dom. in Foggia, al Corso
Cairoli n. 37;
-convenuta in riassunzione-
E CONTRO
(P.IVA in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2 P.IVA_4
(c.f. assistita e difesa unitamente e/o Controparte_6 CodiceFiscale_3
disgiuntamente dagli avv.ti Michele TO e Maria NI TO, elett. dom. in Foggia, al Corso
Cairoli n. 37;
-convenuta in riassunzione-
CONTRO
in persona del Curatore avv. Mauro Controparte_7
Pojer del Foro di Bolzano, con studio in Bolzano, via Orazio n. 25;
-convenuta in riassunzione contumace-
Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 6.5.24. sulle seguenti
CONCLUSIONI parte attrice in riassunzione:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, ed in conformità al dettato della sentenza n°36224/23 della Corte di
Cassazione,così giudicare:
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: per tutte le ragioni di cui all'atto di citazione per riassunzione e per tutte le ulteriori ragioni espresse nelle precedenti fasi processuali, espressamente riproposte nel presente giudizio di rinvio, accogliere le domande formulate da nelle Parte_2
precedenti fasi processuali, di seguito trascritte:
a) accertare, per i motivi di cui in narrativa, la validità ed efficacia della scrittura privata sottoscritta tra le parti in data 15.5.2006, nonché il grave e conclamato inadempimento di Controparte_1
agli obblighi previsti a suo carico ai punti 3 e 4 lett. d) della predetta scrittura privata e
[...] condannare per l'effetto ad adempiere agli obblighi assunti dalla stessa in Controparte_1 forza della predetta scrittura, provvedendo conseguentemente all'immediata sottoscrizione della dichiarazione di rinuncia all'autorizzazione per 22 posti letto accreditati e 20 autorizzati, da
pagina 2 di 29 consegnarsi a ed ai competenti uffici della Provincia Autonoma di Parte_2
Trento, Servizio Organizzazione e Qualità dei Servizi Sanitari;
b) fissare in euro 1.826,58.=, oltre alla rivalutazione monetaria su detto importo a partire dal
19.11.2009 (data del primo atto di citazione notificato da e sino alla data di emissione della Pt_2
sentenza, la somma di denaro dovuta da a ai Controparte_1 Parte_2 sensi dell'art. 614 bis c.p.c., per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento di condanna, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
IN VIA SUBORDINATA: nella sola denegata eventualità in cui fosse riscontrata la fondatezza di anche solo uno dei motivi dedotti da controparte a supporto della declaratoria di invalidità e/o inefficacia e/o risoluzione “delle pattuizioni contenute nella scrittura privata di data 15.5.2006 relative alla rinuncia da parte di a 42 posti letto accreditati o autorizzati”, accertare che la Controparte_1 clausola in questione rivestiva e riveste a tutt'oggi carattere essenziale per Parte_2 ai fini dell'economia complessiva - e comunque dell'unitaria funzione economico giuridica -
[...] dell'intero contratto concluso con in data 15.5.2006, tale per cui, senza di Controparte_1
essa, non sarebbe addivenuta alla conclusione della scrittura;
Parte_2 estendere per l'effetto ogni eventuale pronuncia di nullità e/o annullamento e/o inefficacia e/o risoluzione, all'intero accordo di cui alla scrittura privata di data 15.5.2006, dichiarandone, rispettivamente, l'integrale nullità e/o annullamento e/o inefficacia e/o risoluzione.
IN OGNI CASO: condannare e/o le altre parti del presente giudizio, alla Controparte_1
rifusione in favore di delle spese di causa del presente grado di Parte_2
giudizio nonché del giudizio di legittimità, oltre a CNPA ed IVA nella misura di legge ed oltre al 15% sul compenso totale per rimborso spese forfettarie ex art. 2 del D.M. 55/2014;
IN VIA ISTRUTTORIA: nell'ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte d'Appello dovesse decidere di svolgere attività istruttoria, insiste affinché siano accolte tutte le Parte_2
istanze istruttorie dalla stessa formulate in tutte le precedenti fasi processuali e, in particolare quelle da ultimo formulate nelle memorie ex art. 183 c.p.c. rispettivamente depositate in data 16.1.17, 10.2.17
e 5.3.17, da intendersi qui integralmente ritrascritte, e all'udienza di data 14.3.17.” parte convenuta in riassunzione e : Controparte_4 Controparte_2
“Voglia l'On.le Corte adita, disattesa e reietta ogni avversaria richiesta, eccezione e conclusione:
- in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la inammissibilità e/o invalidità della chiamata in giudizio dei convenuti e, in ogni caso, estromettere e la Controparte_4 Controparte_2
dal presente giudizio per palese carenza di legittimazione passiva;
- - nel merito, rigettare le domande di in quanto infondate in fatto ed in diritto, Pt_2
pagina 3 di 29 - in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Salvezze illimitate.”
parte convenuta in riassunzione Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sia di merito, sia istruttoria, in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire di Pt_2
nel merito, accertare e dichiarare che la pattuizione contenuta nell'art. 3 della scrittura privata 15 maggio
2006,concernente l'obbligo di di formulare una dichiarazione unilaterale di rinuncia CP_1 incondizionata abdicativa a 42 posti letto, è nulla per illiceità dell'oggetto.
Qualora non venisse dichiarata la nullità di quella pattuizione, accertare e dichiarare che (a) la pretesa che formuli la dichiarazione unilaterale di rinuncia incondizionata abdicativa a 42 CP_1 posti letto è inesigibile e che, inoltre, (b) l'impegno concernente la rinuncia ai posti letto si è estinto per scadenza del termine contrattualmente previsto, o per l'invalidità di obbligazioni perpetue connesse ad attività imprenditoriali, o per il legittimo recesso regolarmente esercitato da . CP_1
In subordine, se, in ipotesi, non venissero accolte le precedenti domande accertare e dichiarare
l'inefficacia e l'invalidità delle pattuizioni concernenti la rinuncia di ai posti letto per la CP_1
mancanza di poteri e il conflitto di interessi del dott. CP_2
in ogni caso, accertare e dichiarare che la mancata attuazione della operazione di cessione dei posti letto di a favore di non incide sulla validità ed efficacia delle operazioni di CP_1 Pt_2
compravendita previste nella scrittura privata 15 maggio 2016 e comporta unicamente il pagamento del saldo delle partecipazioni cedute
- respingere tutte le domande formulate da . Parte_2
In via istruttoria dichiarare inammissibili e/o irrilevanti tutti i capitoli di prova dedotti da e, per contro, Pt_2
ammettere i seguenti capitoli di prova formulati nella memoria istruttoria 15 febbraio 2017, pp.
16/17:
1) vero che, all'atto della sottoscrizione della scrittura privata del 2006, i rappresentanti delle parti, e si sono dati reciprocamente atto che la trattativa congiunta CP_2 CP_5
con le competenti Autorità amministrative, per verificare la fattibilità dell'operazione di trasferimento dei posti letto, avrebbe potuto essere avviata dopo che avesse ottenuto Pt_2
l'autorizzazione per prestazioni sanitarie di lungodegenza e, in ogni caso, entro il 31.12.2009 pagina 4 di 29 2) vero che, dopo la scrittura privata del 2006, e hanno omesso di avviare la Pt_2 CP_1
trattativa con le competenti Autorità amministrative, in quanto non possedeva Pt_2
l'autorizzazione amministrativa relativa alle prestazioni sanitarie di lungodegenza
3) vero che l'autorizzazione amministrativa per svolgere attività di lungodegenza può essere rilasciata solo dopo che siano stati compiuti i controlli delle competenti Autorità concernenti i requisiti prescritti dalla normativa applicabile che la struttura sanitaria deve avere per poter espletare attività sanitaria di lungodegenza
4) vero che, nel 2016, dirigenti e medici primari di hanno ricoverato loro parenti per Pt_2
lungodegenza presso , in quanto non era in grado di curarli CP_1 Pt_2
Qualora venissero ammesse in tutto o in parte le prove testimoniali formulate da nei capitoli Pt_2
di prova 18, 28 e 57, ammettere a prova contraria i seguenti capitoli di prova formulati nella memoria 7 marzo 2017, p. 5:
5) vero che nel corso di tutti i colloqui riguardanti la scrittura privata 15 maggio 2006 Pt_2
dichiarava che l'operazione di trasferimento dei posti letto avrebbe potuto avvenire solo dopo che lo stesso avesse realizzato la nuova struttura ricettiva;
Pt_2
6) vero che, nelle medesime occasioni, faceva presente che non intendeva acquisire Pt_2
subito i posti letto per lungodegenza perché la loro redditività è inferiore a quella per riabilitazione.
- dichiarare inammissibile la richiesta di consulenza tecnica di ufficio formulata da a p. 25 Pt_2
della memoria 10 febbraio 2017; in subordine, nell'ipotesi che tale istanza venisse accolta, disporre consulenza tecnica d'ufficio con i seguenti quesiti formulati nelle memorie 15 febbraio 2017, pp.
17/18 e 7 marzo 2017, p. 8:
1) Dica il CTU - sulla base dei documenti prodotti in atti e previa acquisizione di ogni altro documento
o informazione ritenuti utili o necessari, nonché con l'ausilio di un esperto nella materia della programmazione sanitaria- se l'autorizzazione per attività di riabilitazione, cardiologica e motoria, di cui dispone Parte_2
consente a quest'ultima, allo stato, di utilizzare posti letto autorizzati per attività di
[...]
lungodegenza quali sono quelli appartenenti a e di cui pretende il tra Controparte_1 Pt_2
ferimento da parte di;
CP_1
2) Dica il CTU se ha mai presentato richiesta alle competenti autorità amministrative per Pt_2
ottenere l'autorizzazione a fornire prestazioni sanitarie di lungodegenza;
3) Dica il CTU se, per ottenere l'autorizzazione ad esercitare attività di lungodegenza, la casa di cura debba possedere una struttura sanitaria con specifici requisiti e caratteristiche, previsti nei
pagina 5 di 29 regolamenti del D.P.G.P. 27 novembre 2000, n. 30-48 Leg, e se la struttura di CP_1 Parte_2
presenti allo stato tali requisiti e caratteristiche'';
4) Dica il CTU se, qualora Casa di cura avesse rinunciato ai posti letto autorizzati per la CP_1
lungodegenza, l'Autorità amministrativa competente fosse tenuta o meno ad assegnare gli stessi ad
e sulla base di quali requisiti;
Pt_2
5) nel caso di risposta positiva ai precedenti quesiti, dica altresì il CTU quale sarebbe il reddito netto
a giornata relativo a ciascuno dei 22 posti letto accreditati e dei 20 posti letto autorizzati di cui Pt_2
chiede il trasferimento, tenuto conto sia della struttura specifica dei costi di quale risulta dai Pt_2
documenti contabili ufficiali della stessa, sia della struttura specifica dei costi relativi all'esercizio dell'attività di lungodegenza, sia della retta giornaliera stabilita dalla Provincia per i posti letto relativi all'attività di lungodegenza.
In ogni caso
- condannare al pagamento delle spese di causa del presente giudizio e del Parte_2
giudizio in Cassazione, oltre IVA e CPA come per legge e al rimborso delle spese generali nella misura del 15%
- condannare al rimborso di tutti gli importi ad essa pagati da Parte_2 CP_1
in relazione a tutti i precedenti gradi di giudizio (ns. doc. 22 rinvio), oltre interessi, nella
[...] misura indicata dall'art. 1284.4 cod. civ., dal giorno della pubblicazione della sentenza al saldo.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione dd. 15.11.2009, la società (d'ora in poi Parte_2
evocava in giudizio davanti al Tribunale di Rovereto (d'ora in poi Pt_2 Controparte_1
chiedendo, previo accertamento della validità della scrittura privata sottoscritta tra le parti in CP_1
data 15.5.2006, nonché dell'inadempimento di agli obblighi previsti ai punti 3) e 4) lett. d) della CP_1
predetta scrittura, l'emissione di una sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c. che, subordinatamente al versamento da parte dell'attrice di € 160.000,00, producesse gli effetti di cui al punto 3), relativo alla rinuncia da parte di a favore di a 42 posti letto, di cui 22 CP_1 Pt_2
accreditati per pazienti infra-provinciali e 20 autorizzati;
subordinatamente, chiedeva che CP_1
venisse condannata ad adempiere agli obblighi della scrittura citata mediante sottoscrizione della dichiarazione di rinuncia dei posti letto, fissando un importo giornaliero, ex art. 614 bis c.p.c., per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione.
premesso di essere stata socia al 50% di e che tra i soci erano insorti nel 2004 gravi Pt_2 CP_1
problemi attinenti alla gestione societaria, per i quali aveva, tra l'altro, instaurato un'azione di Pt_2 responsabilità nei confronti dell'allora amministratore di esponeva che, CP_1 CP_2
pagina 6 di 29 nell'ottica di ampliare la propria Casa di cura mediante l'aumento dei posti letto - fissati in numero chiuso dall'allora vigente programmazione sanitaria provinciale - aveva convenuto con la CP_1
seguente operazione contrattuale: si era impegnata a cedere agli altri soci di i coniugi Pt_2 CP_1 ed l'intera sua partecipazione al capitale di e le porzioni di CP_2 CP_3 CP_1
immobili di sua proprietà dietro il corrispettivo complessivo di euro 4.500.000 , assicurando “ampia rinuncia all'azione proposta nei confronti del dott. , mentre aveva assunto CP_2 CP_1
l'obbligo, “non prima dell'1 gennaio 2009”, di rinunciare a favore di a 42 posti letto, di cui 22 Pt_2 accreditati dall' ente pubblico e 20 destinati a pazienti privati, a fronte di un corrispettivo di 800.000,00 euro.
Esponeva che, mentre la cessione delle quote societarie e le compravendite degli immobili venivano regolarmente stipulate e adempiute alle previste scadenze, si erano verificati una serie di “ritardi imprevisti” nello svolgimento dei necessari lavori di ampliamento della casa di cura di che Pt_2 inducevano quest'ultima, a ridosso del termine del 1.1.2009, a proporre a una “soluzione CP_1 condivisa”, ossia di lasciare nella sua disponibilità dietro corrispettivo da concordare tra le parti, i posti letto oggetto di obbligo di rinuncia, fino alla data di ultimazione dei lavori, prevista per fine 2010.
Lamentava che ritenendo non in grado di iniziare le trattative con le competenti CP_1 Pt_2
Autorità amministrative, non aveva in definitiva adempiuto alla prestazione relativa alla rinuncia ai posti letto adducendo la “impraticabilità” dell'operazione e proponendo di procedere alla completa esecuzione del contratto di compravendita stipulato in data 15.5.2006 con “definitivo abbandono dell'ipotesi alternativa concernente la trattativa per la cessione dei posti letto…”.
Si costituiva in giudizio contestando il fondamento delle domande attoree e chiedendone il CP_1
rigetto.
Riteneva la società convenuta che la scrittura stipulata tra le parti in data 15.5.2006 contenesse non un unicum, ma due regolamenti del tutto autonomi e distinti: da un lato, l'accordo di base relativo alla cessione da ai soci di della quota del 50% di immobili e partecipazioni in dietro Pt_2 CP_1 CP_1 pagamento di un corrispettivo pari a 4.500.000 euro e, dall'altro, in via meramente eventuale, la rinuncia da parte di quest'ultima dei 42 posti letto, a fronte del pagamento di 800.000 euro.
Rilevava l'inefficacia e/o l'inopponibilità di quest'ultima pattuizione per carenza di potere rappresentativo in capo al altresì rilevando il conflitto di interessi in cui lo stesso versava, CP_2
essendo intervenuto nel negozio sia come acquirente delle quote di partecipazione e degli immobili posseduti da sia come legale rappresentante della società Pt_2 CP_1
Riteneva che l'accordo tra e relativo al trasferimento dei posti letto di quest'ultima Pt_2 CP_1
fosse nullo per impossibilità e/o illiceità dell'oggetto, non potendo l'autorizzazione e l'accreditamento pagina 7 di 29 dei posti letto delle strutture sanitarie costituire oggetto di negoziazione contrattuale tra le parti, precisando che - in ogni caso - i posti letto di erano accreditati per prestazioni sanitarie di CP_1
lungodegenza, per le quali non era autorizzata. Pt_2
Osservava come le parti avessero pattuito per la fattibilità dell'operazione quale termine finale il 31 dicembre 2009, ossia la data di scadenza della fideiussione prestata dalla Cassa Rurale Alto Garda a a garanzia del pagamento del corrispettivo di euro 800.000, sottolineando che allo CP_1 Pt_2
spirare di detto termine, non aveva realizzato i necessari presupposti per la cessione dei posti letto.
Riteneva inoltre insussistente l'interesse ad agire dell'attrice che non avrebbe tratto alcun vantaggio dalla rinuncia da parte di in quanto avrebbe dovuto ottenere le prescritte autorizzazioni CP_1 amministrative per l'ampliamento dei posti letto e delle prestazioni sanitarie fornite;
rilevava comunque che poiché la Giunta Provinciale aveva fissato nuovi parametri per le strutture di riabilitazione e di lungodegenza, aveva reso disponibili, anche a favore di nuovi posti letto rispetto a quelli già Pt_2
assegnati.
Chiedeva quindi, in via riconvenzionale, che fosse pronunciato l'annullamento, o, in subordine, la risoluzione per impossibilità sopravvenuta della parte della scrittura privata dd. 15.5.2006 concernente i posti letto, con condanna dell'attrice al risarcimento dei danni ex art 96 c.p.c..
In sede di memorie integrative, l'attrice, contestando tutte le eccezioni sollevate da controparte, chiedeva, in via di ulteriore subordine, in caso di accoglimento delle domande proposte dalla convenuta, che il Giudice dichiarasse - stante la rilevanza essenziale della clausola n. 3 per Pt_2 nell'economia dell'operazione contrattuale - la nullità o l'inefficacia, ovvero l'annullamento o la risoluzione dell'intero contratto, ivi compresa la parte relativa al trasferimento delle partecipazioni in e degli immobili. CP_1
Con sentenza n. 144/2011 dd. 12 marzo 2011 e depositata il 29.4. 2011, il Tribunale di Rovereto rigettava la domanda proposta da diretta a ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'accordo Pt_2
intercorso tra le parti prevedente la rinuncia da parte di dei posti letto;
in accoglimento della CP_1 domanda riconvenzionale proposta da quest'ultima, annullava la scrittura privata sottoscritta il
15.5.2006 tra le parti;
rigettava la domanda di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. proposta da e condannava la società attrice alla rifusione delle spese di CP_1
lite.
Il Tribunale aderiva alla tesi prospettata dalla convenuta secondo la quale l'accordo sottoscritto tra le parti in data 15.5.2006 conteneva due autonomi regolamenti, in cui si individuavano obblighi assunti da soggetti diversi: quello delle persone fisiche e Giudice Elsa, relativo all'acquisto delle CP_2
pagina 8 di 29 quote di e gli immobili detenuti da per il corrispettivo di 4.500.000,00 euro, e quello di CP_1 Pt_2
relativo alla rinuncia dei posti letto, dietro il pagamento di euro 800.000,00. CP_1
Secondo il primo Giudice, la vicenda contrattuale intercorsa non poteva considerarsi alla stregua di un collegamento negoziale, dovendosi escludere che la pluralità dei regolamenti conclusi tra le parti fosse preordinata alla realizzazione di un unico interesse, ossia quello di all'aumento dei posti Pt_2
letto tramite la rinuncia agli stessi da parte di dipendendo, tale ampliamento, non già dalla CP_1 volontà delle parti ma da una decisione dell'amministrazione pubblica.
Riteneva che la pattuizione relativa alla cessione dei posti letto, che veniva qualificata quale atto di natura abdicativa, era stata conclusa in rappresentanza di dal che, privo dei relativi Pt_2 CP_2 poteri, si trovava altresì in una situazione di conflitto di interessi. Da qui l'annullamento dell'accordo concluso in data 15.5.2006.
Avverso la sentenza n. 144/2011 interponeva appello eccependo in via pregiudiziale la Pt_2
nullità della sentenza di primo grado per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di e che, pur essendo parti della scrittura privata stipulata in data 15.5.2006, CP_2 CP_3
non avevano partecipato al giudizio di primo grado. Nel merito, lamentava l'errata interpretazione da parte del Tribunale dell'accordo convenuto tra le parti, nonché la decisione di valutare la situazione di conflitto di interessi e di ritenere la carenza di poteri rappresentativi in capo al CP_2
Si costituiva instando per il rigetto dell'impugnazione e proponendo appello incidentale in CP_1
relazione al rigetto della domanda di condanna di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art 96 c.p.c.
Con sentenza n. 317/2012 dd. 30.8.2012 e depositata il 11.10.2012 la Corte d'Appello di Trento dichiarava la nullità della sentenza del Tribunale di Rovereto rimettendo la causa al primo Giudice, compensando le spese del grado tra le parti.
La Corte riteneva che le parti avessero concluso un “contratto complesso ed unitario”, nell'ambito del quale la prestazione di rinuncia avrebbe dovuto costituire il primo passo verso la realizzazione dell'interesse di di ampliare la propria struttura. Pt_2
Stando alla reale volontà delle parti, non era possibile “enucleare dal contesto delle obbligazioni assunte dalle parti quella relativa alla rinuncia ai posti letto (… )in quanto elemento decisivo per
l'equilibrio sinallagmatico stabilito(…)” con la conseguenza che l'esame delle domande e delle questioni relative alla validità ed efficacia della complessa operazione contrattuale stipulata doveva riguardare necessariamente tutti i contraenti, e quindi anche i coniugi nei confronti dei quali CP_2
si imponeva quindi la necessità di integrare il contraddittorio.
pagina 9 di 29 Avverso la sentenza n. 317/2012 emessa dalla Corte d'Appello di Trento, proponeva ricorso per cassazione Regina, articolando quattro motivi di impugnazione.
Con il primo motivo censurava l'omessa pronuncia da parte della Corte territoriale sull'eccezione di inammissibilità delle domande proposte da per difetto di interesse;
con il secondo motivo Pt_2
lamentava come la Corte territoriale avesse ritenuto sussistere un collegamento tra le pattuizioni di cui alla scrittura privata del 15.5.2006; con il terzo motivo rilevava l'omessa considerazione della lettera di
18.12.2008 che espressamente escludeva la sussistenza di qualsivoglia collegamento Parte_3
negoziale; con il quarto motivo lamentava l'omessa considerazione da parte della Corte trentina della lettera di intenti dd. 24.5.2004 dalla quale pure si evinceva come l'autonomia dei due regolamenti fosse stata concepita dalle parti sin dalla fase delle trattative.
Resisteva con controricorso Eremo, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato. resisteva con controricorso al ricorso incidentale evidenziandone l'inammissibilità o CP_1 comunque l'infondatezza.
Con sentenza n. 8096/2016, dd. 16.3.2016, depositata il 21.4.2016, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso principale, dichiarava assorbito quello incidentale condizionato e condannava parte ricorrente al pagamento delle spese del grado di legittimità.
Riteneva la Suprema Corte che il primo motivo, relativo alla carenza di interesse di fosse Pt_2
“palesemente infondato” alla luce dell'accertata unitarietà del regolamento negoziale realizzato dalle parti. Le altre censure andavano tutte quante rigettate, non potendo “trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito
[tradottasi] esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto già dallo stesso esaminati”.
Il giudizio veniva riassunto dinanzi al Tribunale di Rovereto dalla Parte_2 Parte_2
la quale conveniva davanti al Tribunale di Rovereto la , Controparte_1 CP_3 [...]
e (questi ultimi successori al titolo particolare con riguardo alle Controparte_2 Controparte_4 quote sociali della cedute dall' a e , reiterando le CP_8 Pt_2 CP_2 CP_3
domande già formulate nella pregressa fase processuale e, segnatamente, chiedendo:
- in via principale, previo accertamento della validità ed efficacia dell'accordo dd. 15.5.2006, nonché del grave inadempimento da parte di degli obblighi di cui ai punti 3 e 4, lett. d), del CP_1 contratto, di pronunciare sentenza costitutiva, ai sensi dell'art. 2932 c.c., che producesse gli effetti della dichiarazione di rinuncia dei posti letto;
- in via subordinata, di condannare ad adempiere agli obblighi assunti in forza del predetto CP_1 accordo, provvedendo a sottoscrivere la dichiarazione di rinuncia, nonché di fissare, ai sensi dell'art.
pagina 10 di 29 614-bis c.p.c., l'importo di € 1.826,58 - o la diversa somma ritenuta di giustizia - per ogni giorno di ritardo nell'adempimento;
- in via di estremo subordine, per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda, avanzata da controparte, di invalidità o inefficacia o risoluzione delle pattuizioni, contenute nella scrittura privata del 15.5.2006, relative alla rinuncia, di dichiarare la nullità totale in estensione, o comunque l'annullamento o inefficacia o risoluzione dell'intero accordo. si costituiva in giudizio, chiedendo che fossero respinte tutte le domande spiegate da CP_1 Pt_2
in quanto inammissibili e infondate, ed insisteva nelle conclusioni già rassegnate nei precedenti giudizi.
Si costituiva altresì , istando per il rigetto delle domande formulate dall'attrice. CP_3
e si costituivano in giudizio, eccependo l'inammissibilità o Controparte_4 Controparte_2
invalidità della chiamata in causa nei loro confronti, con conseguente estromissione dal processo, e, nel merito, chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice.
Con sentenza n. 343/2017 pubblicata in data 29.11.2017, il Tribunale di Rovereto, accertato l'inadempimento di in relazione all'obbligo di rinuncia assunto al punto 3 dell'accordo del CP_1
15.5.2006, accoglieva la domanda principale proposta da ex art. 2932 c.c. e dichiarava che Pt_2
rinuncia in favore di a quarantadue posti Controparte_1 Parte_2 letto”, a condizione che quest'ultima provvedesse al versamento dell'importo di € 160.000,00 (importo dell'IVA). Condannava a rifondere le spese di lite a Controparte_1 Parte_2
e compensava le spese di lite in relazione alle altre parti.
[...]
Il Tribunale riteneva infondata la tesi della convenuta secondo cui l'accordo avrebbe avuto CP_1
ad oggetto due autonomi regolamenti negoziali, ritenendo invece che lo stesso avesse natura unitaria.
Ciò posto, giudicava provato il grave inadempimento all'obbligo di rinuncia ai posti letto da parte di la quale non aveva reso alcuna dichiarazione unilaterale abdicativa da indirizzare alla PA CP_1
competente.
Ravvisava l'interesse ad agire di nella legittima aspettativa in ordine al positivo esito della Pt_2 procedura amministrativa di autorizzazione all'aumento dei posti letto.
Rigettava la tesi avanzata da secondo cui l'accordo prevedeva un termine finale entro il CP_1 quale l'obbligazione di rinuncia dovesse essere adempiuta. Escludeva altresì che l'obbligazione si fosse estinta per impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore.
Dichiarava inammissibili le questioni inerenti alla qualificazione dell'obbligo come mero impegno a presentare una richiesta congiunta alla pubblica amministrazione e alla qualificazione dell'obbligo come perpetuo, per essere state proposte da per la prima volta in sede di comparsa di CP_1
costituzione nel giudizio di riassunzione, in violazione delle preclusioni processuali.
pagina 11 di 29 Riteneva implicitamente rinunciata la domanda di annullamento parziale dell'obbligo di rinunciare ai posti letto per mancanza dei poteri rappresentativi o per conflitto di interessi in capo al dott.
[...]
non essendo stata riproposta da in sede di riassunzione. Di conseguenza, dichiarava CP_2 CP_1
assorbita la domanda di caducazione dell'intero accordo avanzata da in via subordinata Pt_2 all'accoglimento della predetta domanda di controparte.
Riteneva, infine, applicabile il rimedio di cui all'art. 2932 c.c., e pronunciava sentenza che teneva luogo della rinuncia cui si era obbligata, condizionando l'effetto della rinuncia al versamento da CP_1 parte di dell'importo di € 160.000. Pt_2
Per la riforma di tale sentenza proponeva appello con atto di citazione Controparte_1
notificato il 28.12.2017, affidandosi a nove motivi.
Con il primo motivo lamentava la violazione degli articoli 1362 e 1369 cc per avere la Corte adottato una interpretazione delle clausole contrattuali incompatibile con il loro significato letterale, logico e sistematico e per avere omesso di considerare documenti costituenti interpretazione autentica dell'intenzione delle parti, sostenendo che, qualora il giudice di merito avesse interpretato le clausole dell'accordo di data 15.5.06 le une per mezzo delle altre, avrebbe dovuto escludere che l'obbligazione assunta dalla società regina consistesse in ”un atto privatistico, unilaterale, di natura abdicativa”, che doveva essere solo comunicato agli organi competenti in materia.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della decisione della Corte per aver dichiarato inammissibili le questioni inerenti alla qualificazione dell'obbligo assunto come impegno a presentare una richiesta congiunta alla pubblica amministrazione e alla natura dell'obbligo come perpetuo, ritenendo erroneamente che ne fosse preclusa la proposizione nel giudizio di rinvio, in violazione dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione sul punto.
Con il terzo motivo si doleva dell'interpretazione del contratto adottata dal Tribunale.
Il quarto motivo deduceva l'assoluta mancanza di prova rispetto all'asserita possibilità di di Pt_2
accogliere i 22 posti letto accreditati.
Il quinto motivo censurava la sentenza laddove affermava che avrebbe avuto possibilità di Pt_2 avviare la procedura per l'aumento dei posti letto.
Con il sesto motivo reiterava le argomentazioni in ordine alla previsione, nell'accordo del 15.5.2006, di un termine finale triennale, nonché sul divieto di vincoli obbligatori perpetui.
Con il settimo motivo eccepiva l'inesistenza dell'interesse ad agire di Pt_2
L'ottavo motivo lamentava come il Tribunale avesse applicato l'art. 2932 c.c. ad una fattispecie invece insuscettibile di esecuzione in forma specifica.
pagina 12 di 29 Il nono motivo evidenziava l'erroneità della motivazione nella parte in cui aveva ritenuto non riproposta la domanda di annullamento della pattuizione relativa ai posti letto per mancanza di poteri rappresentativi o per conflitto di interessi in capo al dott. CP_2
In conclusione, domandava:
- in via principale, previo accertamento che l'accordo del 15.5.2006 obbligava le parti a presentare una richiesta congiunta per avviare un procedimento amministrativo e che non aveva mai Pt_2 chiesto a l'avvio congiunto di tale procedura, di dichiarare l'insussistenza di alcun CP_1
inadempimento in capo a CP_1
- in via subordinata, di accertare l'estinzione dell'obbligazione di trasferimento dei posti letto per decorso del termine contrattualmente previsto, o, nel caso di ritenuta insussistenza del termine finale, accertare l'invalidità o inefficacia della relativa pattuizione per violazione del divieto di obbligazioni perpetue connesse ad attività imprenditoriali;
- in via di ulteriore subordine, dichiarare l'invalidità o inefficacia della pattuizione relativa al trasferimento dei posti letto per sopravvenuta impossibilità dell'operazione o per qualsiasi ulteriore ragione;
- in ogni caso, previo accertamento dell'autonomia tra le due operazioni e che l'accordo prevede espressamente le conseguenze della mancata realizzazione del trasferimento dei posti letto, “accertare che la mancata realizzazione del trasferimento dei posti letto non incide sulla validità ed efficacia delle operazioni di compravendita e comporta unicamente l'applicazione della pattuizione alternativa al trasferimento dei posti letto”;
- respingere tutte le domande di per inammissibilità e infondatezza. Pt_2 si costituiva in giudizio, istando per l'inammissibilità o comunque Parte_2 per il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata. Riproponeva, per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., tutte le difese, domande ed eccezioni proposte nelle precedenti fasi processuali.
e , da un lato, e , dall'altro, con separati atti, si Controparte_2 Controparte_4 CP_3
costituivano in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avanzata da e proponevano appello Pt_2
incidentale, con cui censuravano la statuizione sulle spese di lite, per avere il primo Giudice erroneamente ritenuto la loro legittimazione passiva, nonché la legittimazione di ad agire contro Pt_2
di loro, e per aver compensato le spese nei loro confronti;
in via subordinata all'accoglimento della domanda di nullità, annullamento o inefficacia integrale della scrittura privata del 15.5.2006 proposta da chiedevano che venisse dichiarato il loro difetto di legittimazione passiva. Pt_2
Con atto di intervento ad adiuvandum si costituiva altresì il curatore dell'eredità giacente di CP_2
istando per il rigetto della domanda avanzata da
[...] Pt_2
pagina 13 di 29 Con sentenza n. 40/2019 pubblicata in data 12.2.2019, la Corte di Appello di Trento rigettava l'appello principale, dichiarava inammissibili gli appelli incidentali e, per l'effetto, confermava integralmente la sentenza impugnata;
compensava le spese tra e gli Parte_2
CP_ appellanti incidentali Giudice e e condannava Controparte_2 Controparte_4 [...]
a rifondere le spese del grado a Controparte_1 Parte_2
Per quanto qui ancora rileva, il primo Giudice dichiarava irrilevante il secondo motivo di impugnazione, poiché non risultava aver formulato alcuna eccezione o allegazione nuova nel CP_1
giudizio di riassunzione dinanzi al Tribunale.
Quanto ai motivi terzo, quarto e quinto, riteneva che la scrittura privata del 15.5.2006 integrasse un accordo unitario, non scindibile in due distinte obbligazioni: i diversi accordi negoziali, recepiti in un unico documento, erano stati concepiti come funzionalmente connessi, in quanto diretti a raggiungere lo scopo perseguito dalle parti di attuare la cessione, da parte di delle proprie quote di Pt_2
partecipazione in agli altri soci, con la vendita a di alcuni immobili di proprietà CP_1 CP_1 Pt_2
di cui si privava per ottenere da dietro pagamento di un concordato importo, i 42 posti Pt_2 CP_1
letto. Affermava altresì che aveva assunto una precisa obbligazione avente ad oggetto CP_1
l'adozione di un atto unilaterale di rinuncia, sconfessando la ricostruzione prospettata dall'appellante principale, secondo cui, invece, si sarebbe meramente impegnata a concordare con la P.A. la CP_1
procedura di trasferimento dei posti letto e la rinuncia sarebbe stata subordinata ad una serie di adempimenti ed avvenimenti.
Statuiva la sussistenza, in capo ad di un interesse ad agire per l'adempimento dell'impegno Pt_2 assunto da consistente nell'aspettativa di ottenere l'autorizzazione amministrativa per CP_1
l'aumento dei posti letto.
Rigettava altresì il sesto motivo, osservando come l'ordinamento giuridico preveda in via generale un termine per le obbligazioni, individuato nella prescrizione ordinaria decennale, mentre non impone affatto alle parti di apporre un termine specifico di adempimento. Ciò premesso, escludeva che l'accordo del 15.5.2006 stabilisse un termine massimo triennale, osservando come, invece, fosse stato fissato un termine iniziale (1° gennaio 2009), prima del quale non avrebbe potuto chiedere a Pt_2 di rinunciare. Riteneva inammissibile, sul punto, il generico rinvio fatto dall'appellante ai CP_1 propri scritti difensivi dei precedenti gradi di giudizio e negava alcuna rilevanza alle “bozze”, il cui contenuto non era stato trasfuso nell'accordo definitivo. Precisava inoltre che la questione del termine finale non aveva alcun rilievo concreto, giacché appena 15 giorni dopo lo scadere del termine Pt_2
iniziale, aveva formulato per iscritto la sua richiesta di ottenere la rinuncia.
pagina 14 di 29 Dichiarava infondato l'ottavo motivo, giudicando applicabile l'art. 2932 c.c. in relazione all'obbligo di rinuncia.
Quanto al nono motivo, confermava la decisione del Tribunale, nella parte in cui aveva dichiarato inammissibile la domanda di annullamento parziale dell'accordo per mancanza di poteri rappresentativi o per conflitto di interessi di sul rilievo che non fosse stata ritualmente riproposta in CP_2 sede di giudizio di rinvio. Evidenziava che il rinvio, operato da a “qualsiasi altra ragione” di CP_1
invalidità era talmente generico da non consentire alcun collegamento con la questione del conflitto di interessi o mancanza di poteri in capo al sig. CP_2
Dichiarava inammissibili, poiché tardivamente proposti, gli appelli incidentali spiegati da CP_4
e e da .
[...] Controparte_2 CP_3
Per la riforma di tale sentenza proponeva ricorso in Cassazione Controparte_1
affidandosi a cinque motivi.
Con la prima doglianza denunciava l'erronea interpretazione delle clausole dell'accordo del
15.5.2006, per avere la Corte ritenuto che avesse assunto l'obbligo di natura abdicativa di CP_1
rinunciare unilateralmente ai posti letto.
Il secondo motivo contestava la sentenza laddove aveva applicato l'art. 2932 c.c. in relazione ad un'obbligazione avente ad oggetto una rinuncia unilaterale, la quale, essendo priva di qualsiasi effetto traslativo, era invece insuscettibile di esecuzione in forma specifica.
Con la terza censura deduceva la violazione dell'art. 100 c.p.c. per avere la decisione ritenuto sussistente l'interesse ad agire di nonostante quest'ultima non avrebbe potuto trarre alcuna Pt_2 utilità concreta dalla rinuncia da parte di posto che l'assegnazione dei posti letto in capo a CP_1
dipendeva esclusivamente dal rilascio di autorizzazione amministrativa, rispetto al quale, Pt_2
peraltro, la controparte difettava dei necessari requisiti.
Con il quarto motivo, proposto subordinatamente al rigetto dei precedenti, si doleva della sentenza per aver escluso che l'accordo prevedesse un termine finale.
Sul punto, lamentava che la Corte aveva erroneamente dichiarato inammissibili gli argomenti spesi nei precedenti gradi di giudizio e ritualmente richiamati nell'atto di appello, non esistendo in appello alcun principio autosufficienza dell'impugnazione. Affermava la rilevanza delle “bozze”, posto che l'indagine sulla volontà delle parti deve fondarsi anche sul comportamento tenuto nelle trattative.
Precisava che la questione non riguardava il termine per l'esercizio del diritto, disciplinato dalla prescrizione, ma il carattere perpetuo dell'obbligazione assunta.
Reiterava quindi gli argomenti già spesi nell'atto di appello in ordine alla sussistenza di un termine finale o, in alternativa, alla nullità della pattuizione per mancata previsione di un termine finale, e, per pagina 15 di 29 l'effetto, domandava che le clausole concernenti il trasferimento dei posti letto venissero dichiarate estinte “per scadenza dei termini previsti per la loro attuazione” o nulle per violazione del divieto di perpetuità dei vincoli obbligatori.
La quinta doglianza, proposta “in linea subordinata”, contestava la sentenza per aver erroneamente confermato la decisione di prime cure nella parte in cui aveva ritenuto non ritualmente riproposta la domanda di annullamento parziale dell'accordo per conflitto di interessi e mancanza di poteri di
Obiettava la ricorrente che nel giudizio di riassunzione non fosse necessaria una CP_2
specifica indicazione del petitum e della causa petendi ovvero un'integrale o testuale riproduzione di domande, eccezioni e conclusioni, essendo sufficiente un semplice richiamo all'atto introduttivo del giudizio e della pronuncia di legittimità. si costituiva in giudizio, istando per il rigetto dell'impugnazione Parte_2 principale, e spiegava ricorso incidentale condizionato all'accoglimento del ricorso principale, con cui riproponeva le domande assorbite nel giudizio di appello.
CP_
Giudice ed Eredità giacente di Controparte_4 Controparte_2 CP_2
rimanevano contumaci.
Con sentenza n. 36224/2023 pubblicata in data 28.12.2023, la Corte di Cassazione accoglieva il secondo motivo del ricorso principale, rigettava il primo e il terzo, e dichiarava assorbiti i rimanenti motivi;
dichiarava inammissibile il ricorso incidentale condizionato;
per l'effetto, cassava la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviava la causa alla Corte d'appello di Trento, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Quanto al ricorso principale, esaminava in primo luogo della terza doglianza relativa alla carenza di interesse ad agire, logicamente pregiudiziale, rilevandone l'infondatezza, per avere la Corte di Appello correttamente ravvisato l'interesse ad agire di nella legittima aspettativa in ordine Pt_2 all'accoglimento, da parte della PA, della richiesta di utilizzo dei posti letto, realizzabile solo a condizione - necessaria, seppur non sufficiente - che la controparte rinunciasse ai posti letto, rendendoli disponibili.
Rigettava altresì il primo motivo di impugnazione, per inammissibilità, nonché per infondatezza, ritenendo che la Corte avesse fatto buon governo dei canoni ermeneutici nell'interpretare il contratto in conformità alla ricostruzione prospettata da secondo cui si era impegnata ad abdicare Pt_2 CP_1
alla disponibilità dei posti letto, e non semplicemente a concordare con la PA la procedura di trasferimento dei posti.
Accoglieva invece il secondo motivo, affermando l'ineseguibilità in forma specifica dell'obbligo di rinuncia ai 42 posti letto. Chiariva che l'esecuzione in forma specifica di cui all'art. 2932 c.c. è
pagina 16 di 29 applicabile solo in relazione ad obblighi che abbiano ad oggetto la produzione di un effetto traslativo o costitutivo, giacché la relativa pronuncia giudiziale non ha carattere di esecuzione forzata in forma specifica, ma produce un mero effetto costitutivo, ope iudicis, del diritto oggetto dell'obbligo rimasto inadempiuto. Pertanto, il rimedio non è applicabile nel caso in cui l'obbligazione assunta riguardi una rinuncia, che produce un mero effetto estintivo-abdicativo, non già traslativo o costitutivo.
Ciò posto, osservava che l'insuscettibilità di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di stipulare il negozio abdicativo non pregiudicava la tutela del diritto di parte, attesa la presenza di specifici rimedi, quali le misure di cui all'art. 614-bis c.p.c., previste proprio per le ipotesi di obblighi incoercibili.
Dichiarava quindi assorbite le restanti censure, espressamente proposte in via condizionata al rigetto dei precedenti tre motivi.
Dichiarava inammissibile per carenza di interesse il ricorso incidentale proposto da Pt_2
rilevando come avesse ad oggetto questioni su cui la sentenza impugnata non si era pronunciata, avendole dichiarate assorbite, e precisava che il ricorrente aveva facoltà di riproporle nel giudizio di rinvio.
Infine, rinviava il giudizio alla Corte di Appello di Trento, in diversa composizione, affinché decidesse attenendosi ai rilievi svolti e conformandosi al seguente principio di diritto: “in tema di esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre, non è passibile di coazione specifica l'obbligo di rinuncia unilaterale abdicativa ad un diritto, che – in quanto tale – non ha effetto traslativo in favore del richiedente”.
con atto di citazione notificato in data 19.3.2024 nei confronti di Parte_2
, , giacente Controparte_1 CP_3 Controparte_4 Controparte_9
in morte di ha riassunto il giudizio dinanzi a Codesta corte, chiedendo: CP_2
- in via principale, di accertare la validità ed efficacia dell'accordo dd. 15.5.2006, nonché il grave inadempimento di agli obblighi previsti a suo carico ai punti 3 e 4 lett. d) Controparte_1 della predetta scrittura privata e, per l'effetto di condannarla ad adempiere gli obblighi assunti, provvedendo all'immediata sottoscrizione della dichiarazione di rinuncia all'autorizzazione per i 42 posti letto;
di fissare, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., in € 1.826,58, oltre a rivalutazione monetaria dal
19.11.2009 alla data di emissione della sentenza - o nel diverso importo ritenuto di giustizia - la somma di denaro dovuta da a per ogni giorno di Controparte_1 Parte_2 ritardo nell'esecuzione della pronuncia;
- in via subordinata, di accertare che la clausola relativa alla rinuncia ha carattere essenziale per
[...]
e di “estendere per l'effetto ogni eventuale pronuncia di nullità e/o Parte_2 annullamento e/o inefficacia e/o risoluzione, all'intero accordo di cui alla scrittura privata di data
pagina 17 di 29 15.5.2006, dichiarandone, rispettivamente, l'integrale nullità e/o annullamento e/o inefficacia e/o risoluzione”;
- in ogni caso, di condannare e/o le altre parti in giudizio a rifondere a Controparte_1
le spese del grado, nonché del giudizio di legittimità. Parte_2
In via preliminare, ha osservato come, all'esito della sentenza di Cassazione, devono ritenersi coperti da giudicato la sussistenza dell'interesse ad agire di l'interpretazione dell'accordo del Pt_2
15.5.2006 data dalla sentenza della Corte di Appello n. 40/2019 e l'inammissibilità degli appelli incidentali dichiarata dalla sentenza della Corte di Appello, l'infondatezza della domanda ex art. 2932
c.c. proposta in via principale da Pt_2
Ha esposto che il residuo thema disputandum attenga alle domande di adempimento e di condanna ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c. spiegate da in via subordinata, alle domande ed eccezioni, se Pt_2
riproposte, fatte oggetto dei motivi di ricorso principale dichiarati assorbiti dalla Corte di Cassazione, alle questioni sottese ai motivi del ricorso incidentale condizionato proposto da e dichiarati Pt_2
inammissibili poiché attinenti a questioni dichiarate assorbite dalla Corte di Appello.
Ha sostenuto che l'inadempimento grave di risulta accertato con statuizione coperta da CP_1
giudicato e chiede, pertanto, la condanna della controparte ad adempiere.
Trattandosi di obbligo incoercibile, come rilevato dalla Cassazione, ha chiesto la fissazione, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., di una congrua somma di denaro per ogni giorno di violazione della sentenza di condanna, al fine di disincentivare il perdurante inadempimento della controparte. In punto quantificazione, ha insistito sulla congruità dell'importo di € 1.826,58 per ogni giorno di ritardo, in origine richiesto, alla luce dei criteri di determinazione della somma indicati dall'art. 614-bis, comma
3, c.p.c., e, segnatamente, del valore della controversia (€ 4.500.00,00, per i valori monetari spettanti ad e € 800.000,00, quale valore della rinuncia, come risultanti dall'accordo, nella realtà Pt_2 ammontanti rispettivamente ad € 5.390.060,00 e € 1.690.000,00), della natura della prestazione (una semplice dichiarazione di rinuncia), del danno quantificato o prevedibile (€ 1.826,58 al giorno, individuati sulla base dei profitti stimati derivanti dalla gestione dei letti), del vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento (speculare ai mancati profitti di , e di ogni altra circostanza utile Pt_2
(il carattere doloso dell'inadempimento di l'integrale adempimento da parte di gli CP_1 Pt_2 investimenti effettuati da confidando nell'adempimento della controparte, l'abuso del processo Pt_2
da parte di che ha resistito pretestuosamente). Ha chiesto e altresì che la somma individuata da CP_1
sia rivalutata, posto che era stata quantificata ben 14 anni prima, chiedendo quindi che l'importo Pt_2
in questione sia determinato in euro 2.363,59.
pagina 18 di 29 Ha affermato l'infondatezza delle tesi difensive prospettate da secondo cui il rapporto CP_1
obbligatorio sarebbe estinto per decorso del termine.
Ha contestato la difesa di controparte secondo cui la pattuizione di rinuncia sarebbe nulla o comunque invalida o inefficace poiché il dott. non avrebbe avuto i poteri per impegnare CP_2
la volontà di e comunque si sarebbe trovato in conflitto di interessi con la stessa CP_1 CP_1
Ha evidenziato come la domanda di annullamento fosse stata a rigettata dalla sentenza della Corte di
Appello n. 317/2012, integralmente confermata dalla Cassazione con sentenza n. 8096/2016; nel giudizio di rinvio dinanzi al Tribunale di Rovereto Regina non aveva più riproposto la relativa questione, circostanza espressamente riscontrata nella sentenza che aveva definito tale procedimento e confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Trento n. 40/2019.
Ad ogni modo, ha dedotto l'infondatezza della domanda, sul rilievo che, alla luce dell'accertamento, coperto da giudicato, l'accordo dd. 15.5.2006 aveva natura unitaria, i coniugi e CP_2 CP_1
costituivano un unico centro di interessi;
che, in ogni caso, il consenso espresso dal sig. non fu CP_2 determinante, essendo l'operazione stata approvata dalla totalità dei consiglieri di amministrazione;
che la pattuizione non avrebbe in alcun modo pregiudicato gli interessi di CP_1
Ha proposto, in via subordinata, per la denegata ipotesi di declaratoria di nullità della clausola di rinuncia, domanda di accertamento della nullità totale dell'intero accordo in estensione, ai sensi dell'art. 1419 c.c., in ragione della pacifica essenzialità che la rinuncia ai posti letto rivestiva per Pt_2 nell'economia complessiva dello scambio.
si è costituita in giudizio, chiedendo: Controparte_1
- in via preliminare, il rigetto della domanda per carenza di interesse ad agire in capo ad Pt_2
- in via principale, “come domanda ex art. 394.3 cod. proc. civ., o come eccezione ex art. 345.2 cod. proc. civ.”, l'accertamento della nullità della pattuizione relativa all'obbligo di rinuncia, o, in subordine, dell'inesigibilità di tale obbligazione, nonché dell'estinzione della stessa “per scadenza del termine contrattualmente previsto, o per l'invalidità di obbligazioni perpetue connesse ad attività imprenditoriali, o per il legittimo recesso regolarmente esercitato da ”; CP_1
- in via subordinata, la dichiarazione di inefficacia e invalidità della pattuizione relativa all'obbligo di rinuncia per mancanza di poteri e conflitto di interessi del dott. CP_2
- in ogni caso, l'accertamento che la mancata attuazione della cessione dei posti letto non incide sulla validità ed efficacia delle operazioni di compravendita previste nella scrittura privata del 15.5.2006;
- il rigetto di tutte le domande formulate da . Parte_2
pagina 19 di 29 e si sono costituiti, domandando, in via pregiudiziale, di dichiarare Controparte_4 Controparte_2
l'inammissibilità o invalidità della chiamata in giudizio nei loro confronti, con estromissione per difetto di legittimazione passiva;
nel merito, di rigettare le domande proposte da Pt_2
Giudice Elsa ed Eredità giacente in morte di sono rimasti contumaci. CP_2
Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate nei termini di cui all'art 189 cpc, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 8.4.25 e decisa alla camera di consiglio del giorno
6.5.24.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È necessario in primo luogo esaminate le difese della con la quale viene prospettata la CP_1
nullità della scrittura privata dd. 15.5.06, limitatamente all'articolo 3 riguardante la rinuncia ai posti letto, nonchè l'annullamento di tale pattuizione stante il conflitto di interessi tra e la CP_2 [...]
ed in relazione alla carenza di potere in capo al medesimo a rappresentare la Controparte_1
medesima società. Trattasi infatti di questioni logicamente pregiudiziali alla possibilità di affermare la validità ed efficacia della richiamata scrittura privata, circostanza che costituiscono presupposto logico anche per l'accoglimento della domanda proposta dalla ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.. Parte_2
Quanto alla deduzione di secondo cui l'accordo in questione sarebbe nullo per illiceità CP_1 dell'oggetto, posto che la rinuncia ai posti letto non è compatibile con le norme imperative che disciplinano l'esercizio, per concessione, di un pubblico servizio dello svolgimento di attività di interesse generale, va evidenziata la circostanza che tale deduzione venne formulata nel giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Rovereto a seguito dell'atto di citazione introduttivo del giudizio dd.
15.11.09, ma non sono state riproposte nel giudizio riassunto dinanzi al medesimo Tribunale di
Rovereto, né hanno formato oggetto del giudizio di appello definito con la sentenza annullata dalla
Suprema Corte. In tale situazione deve ritenersi che tali deduzioni siano volte a sollecitare questa Corte
a rilevar d'ufficio la nullità dell'accordo.
La deduzione secondo cui l'interruzione unilaterale incondizionata da parte della del servizio CP_1
pubblico rappresentato dalla gestione di posti letto determinerebbe interruzione di un ufficio o di un servizio pubblico o di un servizio di pubblica utilità, con conseguente nullità dell'oggetto dell'accordo
è stata proposta invece per la prima volta nel presente giudizio di rinvio.
Tali questioni devono ritenersi inammissibili.
Al riguardo richiamato l'orientamento della Suprema Corte secondo cui (Cass. n. 24357/23) “Nel giudizio di rinvio, il quale è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal
pagina 20 di 29 giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità”.
Più recentemente la Suprema Corte ha ritenuto (Cass. n. 3239/24 in motivazione) che “ Nel giudizio di rinvio, il quale è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità (Sez. 2, Ordinanza n. 24357 del 10/08/2023, Rv.
668914 - 01). Infatti, il giudizio di rinvio deve svolgersi entro i limiti segnati dalla sentenza di annullamento e non si può estendere a questioni che, pur non esaminate specificamente, in quanto non poste dalle parti o non rilevate d'ufficio, costituiscono il presupposto logico - giuridico della sentenza stessa, formando oggetto di giudicato implicito ed interno, poiché il loro riesame verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio della loro intangibilità, con la conseguenza che deve escludersi la possibilità per il giudice del rinvio di sindacare la improponibilità della domanda, dipendente da qualunque causa, anche da inosservanza di modalità o di termini, pur essendo la stessa rilevabile d'ufficio in qualunque stato e grado del processo (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7656 del 04/04/2011). Peraltro, questa Corte ha già avuto modo di affermare che: in materia di giudizio di rinvio, per effetto del principio di preclusione delle questioni che avrebbero dovuto essere prospettate o rilevate di ufficio dalla Cassazione, deve ritenersi inibito alle parti, al giudice di rinvio ed allo stesso giudice di legittimità, eventualmente investito dopo il rinvio, di porre per la prima volta in discussione l'esistenza della legittimazione processuale nel giudizio di primo grado e la nullità della costituzione del rapporto processuale per difetto di rappresentanza organica, in quella fase, dell'organo costituito per l'ente (Sez. 3, Sentenza n. 403 del
11/01/2017, Rv. 642356 - 01)”.
Nel caso in esame l'accoglimento delle deduzioni circa la nullità del contratto in esame per le ragioni sopra richiamate, mai sottoposta all'esame della Suprema Corte, si porrebbe in contrasto con l'accertamento compiuto in ordine all'esatta interpretazione dell'accordo intercorso tra le parti, che logicamente presuppone la sua validità ed efficacia.
pagina 21 di 29 La prospettazione secondo cui la rinuncia ai posti letto comporterebbe l'immediato ed automatico venir meno dell'autorizzazione amministrativa e dell'accreditamento della struttura di proprietà della con conseguente inesigibilità della rinuncia stanti le conseguenze assolutamente CP_1
sproporzionate per rispetto all'interesse di con conseguente in esigibilità della rinuncia, CP_1 Pt_2
a prescindere da ogni altra considerazione, sono state esposte per la prima volta nel presente giudizio di rinvio, così come la prospettazione delle esigibilità della rinuncia in quanto ciò determinerebbe la commissione di un reato.
Analoghe considerazioni riguardano l'asserita sopravvenuta inefficacia dell'accordo, per recesso da parte di CP_1
Devono invece essere esaminate le questioni relative all'estinzione dell'obbligazione per scadenza del termine e all'annullamento delle pattuizioni relative al trasferimento dei posti letto per conflitto di interessi di (il quale ha sottoscritto l'accordo anche quale presidente del consiglio di CP_2 amministrazione dell'epoca di con la in forza del principio secondo cui (Cass.n. CP_1 CP_1
90/07) “Incorre nel vizio di omessa pronuncia la sentenza emessa dal giudice di rinvio che non decida sulla questione che sia stata espressamente dichiarata assorbita dalla sentenza di cassazione, solo quando tale questione (nella specie, un'eccezione di prescrizione) sia ad esso riproposta” (vd anche
Cass. n. 10567/03).
Tali prospettazioni di risultano infondate. CP_1
In primo luogo vanno ribadite le considerazioni già espresse nella sentenza n.40/19 della Corte di appello di Trento secondo cui un termine di estinzione dell'obbligazione è comunque stabilito dall'ordinamento ed è quello della prescrizione ordinaria. Peraltro non può dimenticarsi che la mancata apposizione del termine può essere ovviata attivando i rimedi di cui all'ar. 1183 c.c.
Va anche considerato che, anche a voler ritenere che l'obbligazione di rinunciare ai posti letti gravante su fosse soggetta al termine finale del dicembre 2009, epoca di scadenza della garanzia CP_1 fideiussoria che l'acquirente doveva rilasciare, all'adempimento di tale obbligazione era stato apposto un termine iniziale (1/1/09) prima del quale la soc. non avrebbe potuto pretendere la Pt_2
prestazione. La richiesta di adempimento è in effetti intervenuta il 16.1.09 (doc. 14 parte attrice in riassunzione). Pertanto è possibile concludere che se la soc. ad oggi potrebbe risultare ancora CP_1 obbligata l'adempimento della prestazione sorta in forza dell'accordo contrattuale intervenuto con la
[...]
ciò è conseguente al fatto che la stessa si è resa inadempiente alla stessa al momento in cui la Pt_2
rinuncia è stata richiesta, condotta che ha determinato la richiesta giudiziale di adempimento avanzata da Va peraltro rilevato che le difese della soc. non possono ritenersi cristalline sul Pt_2 CP_1
punto, posto che la stessa da un lato afferma che in forza dell'accordo avrebbe assunto “un obbligo pagina 22 di 29 perpetuo e, pertanto, nullo” e dall'altro che in realtà non la prestazione avrebbe dovuto essere resa entro tre anni, bensì entro tale termine avrebbe dovuto essere conclusa l'operazione di rinuncia ai posti letto e verificatasi l'attribuzione dei medesimi posti letto ad da parte della Pubblica Amministrazione. Pt_2
Tuttavia tale interpretazione confligge con quanto statuito dalla Suprema Corte secondo cui l'accordo intercorso tra le parti doveva essere interpretato non come impegno delle due società a concordare con la pubblica amministrazione la procedura di trasferimento dei posti letto, bensì come accordo avente per oggetto la rinuncia da parte di ai posti letto a fronte di un corrispettivo da parte di CP_1 Pt_2
Con riguardo invece alla domanda di annullamento dell'accordo contrattuale per carenza di poteri in capo a presidente del consiglio di amministrazione di che aveva firmato CP_2 CP_1
l'accordo, e per conflitto di interessi tra lo stesso e la società che rappresentava (posto che con l'accordo in questione rinunciava all'azione di responsabilità già intrapresa nel confronti del Pt_2
medesimo) va rilevato che tale domanda è diretta ad ottenere esclusivamente la dichiarazione di annullamento parziale dell'accordo, vale a dire l'annullamento della parte dell'accordo avente ad oggetto l'obbligo alla rinuncia ai posti letto da parte di a fronte di un corrispettivo, con la CP_1
richiesta che rimanga valido efficace l'accordo per quanto riguarda la cessione di beni immobili e di quote societarie.
Tale contenuto della domanda emerge in modo chiaro dalle conclusioni della soc. “in ogni CP_1
caso, accertare e dichiarare che la mancata attuazione della operazione di cessione dei posti letto di
a favore di non incide sulla validità ed efficacia delle operazioni di compravendita CP_1 Pt_2
previste nella scrittura privata 15 maggio 2016 e comporta unicamente il pagamento del saldo delle partecipazioni cedute”.
Tuttavia deve ritenersi passata in giudicato l'interpretazione dell'accordo dedotto in giudizio nel senso che come la scrittura di data 15.5.16 integra un accordo unitario, non scindibile in due distinte obbligazione.
La Suprema Corte nella sentenza n. 35244/23 ha rigettato il primo motivo di ricorso di nella CP_1 parte in cui veniva denunciata l'errata interpretazione dell'accordo da parte della Corte di Appello di
Trento.
Quest'ultima con sentenza n.40/19 (oggetto di ricorso per cassazione) aveva affermato che la scrittura privata in questione integrava un accordo unitario, non scindibile in due distinte obbligazioni,
e seppure vi fossero certamente singoli accordi negoziali, pure recepiti in unico documento, gli stessi dovevano ritenersi concepiti e voluti come funzionalmente connessi in quanto diretti raggiungere lo scopo percepito dalle parti, vale a dire la cessione da parte di delle proprie quote di Pt_2 partecipazione in ai soci di quest'ultima, la vendita di alcuni immobili di proprietà di di CP_1 Pt_2
pagina 23 di 29 cui si privava per ottenere da dietro pagamento di un importo concordato, i noti 42 posti Pt_2 CP_1
letto.
La Suprema Corte ha rilevato che il giudice di appello aveva analiticamente esposto le ragioni a sostegno di tale interpretazione, in forza delle quali non era possibile aderire alla ricostruzione di secondo cui questa si sarebbe impegnata, insieme ad a concordare con la pubblica CP_1 Pt_2
amministrazione la procedura di trasferimento dei posti letto. La Suprema Corte ha ritenuto che la lettura del contratto offerta della Corte di appello di Trento si era attenuta non solo dal dato testuale del contratto, ma aveva considerato tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extra testuali (come il riferimento alle interlocuzioni intercorse tra e, in specie, l'Assessorato alle Parte_4
politiche della salute) indicati dal legislatore, anche a fronte di espressioni che apparivano di per sé chiare, in collegamento con le altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione ed in relazione al comportamento complessivo delle parti.
Il primo motivo di ricorso con il quale la società aveva a sottoposto alla Suprema Corte la CP_1 questione dell'erroneità dell' interpretazione dell'accordo data dalla Corte di Appello di Trento è stato rigettato sicché interpretazione data all'accordo deve ritenersi questione passata in giudicato.
Ne consegue che, trattandosi di accordo unitario, non è possibile accogliere la domanda diretta ad ottenere l'annullamento di una parte soltanto dello stesso, posto che l'eventuale annullamento necessariamente dovrebbe travolgere l'intero accordo (quindi anche la cessione delle quote e degli immobili realizzata con l'accordo in questione); per tale ragione la domanda di annullamento parziale CP_ della scrittura privata proposta dalla Regina risulta infondata.
Deve ritenersi passata in giudicato anche la questione relativa alla sussistenza di interesse ad agire in capo ad ex arti. 100 c.p.c.. Pt_2
Circa tale questione la Suprema Corte ha rilevato che, secondo la ricostruzione contenuta nella sentenza la Corte di appello di Trento, prima dell'assunzione di ogni determinazione amministrativa, occorreva la disponibilità di posti letto e che di conseguenza la richiesta alla PA di nuovi accreditamenti di posti letto avrebbe potuto essere valutata solo a fronte di un corrispondente numero di cessazioni di posti letto esistenti. “Sicché, all'esito, vi sarebbe stato un “sicuro interesse”, meritevole di tutela, in capo ad ad ottenere l'adempimento dell'impegno assunto da , Pt_2 CP_1 poiché la “sola aspettativa sulla pratica accoglibilità della richiesta di poter utilizzare i posti letto” oggetto di rinuncia sarebbe stata sufficiente a legittimare l'azione intrapresa da ed invero, Pt_2
solo la certezza di avere a disposizione quei posti avrebbe potuto consentire ad di dar luogo a Pt_2 tutti i successivi incombenti volti ad ottenere, ove possibile, quanto desiderato” (§6.1.2 sentenze n.
36244/23 Corte di Cassazione).
pagina 24 di 29 Tale ricostruzione contenuta nella sentenza della Corte di appello è stata ritenuta dalla Suprema
Corte pertinente “essendo evidente la descritta successione logica e cronologica tra rinuncia ai posti letto e susseguente apertura del procedimento amministrativo diretto ad ottenere l'assegnazione dei posti cessati, secondo più passaggi di un articolato procedimento a formazione progressiva, che esigeva l'intervento autorizzatorio della P.A. quale ultimo passaggio satisfattivo e consequenziale. Il che giustificava l'interesse della a chiedere che si producessero gli effetti della rinuncia, cui Pt_2
si era obbligata, solo all'esito potendosi attivare il relativo procedimento amministrativo. Alla CP_1 stregua della valenza presupposta della rinuncia, rispetto all'avvio dell'istanza di autorizzazione diretta ad ottenere l'assegnazione dei “posti letto” cessati (che, si badi bene, non si identificano con un'entità materiale, ma integrano un “bene” complesso, costituito anche da componenti immateriali, quali il rilascio delle debite autorizzazioni, nei limiti delle disponibilità massime che la Provincia autonoma di Trento può attribuire in dotazione, con le sovvenzioni che ne derivano), sussisteva pienamente il presupposto processuale regolato dall'art. 100 c.p.c.”.
Insiste la soc. nell'affermare la carenza di interesse ad agire in capo alla in quanto, CP_1 Parte_2
per eventi successivi alla pronuncia della Suprema Corte, tale interesse sarebbe venuto meno. In particolare sostiene la soc. che all'attualità l' non ha più intenzione di procedere CP_1 Pt_2 all'acquisizione dei posti letto avendo avviato nel 2022 in progetto ben diverso, volto a realizzare non un reparto di lungodegenza bensì un ampliamento della struttura per ospitare un reparto per scompenso cardiaco.
Al riguardo è sufficiente osservare che la relativa questione è passata in giudicato e che comunque le affermazioni di sono prive di supporto probatorio attesa la tardività della documentazione CP_1
prodotta sul punto, peraltro per sua natura (articolo di giornale) inidonea a provare il fatto storico affermato.
Pertanto deve ritenersi che il contratto intercorso tra le parti con scrittura di data 15.5.06 fosse valido ed efficace anche nella parte in cui prevedeva la rinuncia ai posti letto da parte di a fronte del CP_1
pagamento di un corrispettivo da parte di parte integrante un accordo complessivo avente Pt_2
natura unitaria.
E' pacifico che non abbia adempiuto all'obbligazione assunta di rinunciare ai posti letto CP_1
stabiliti nell'accordo e, a fronte del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte con sentenza numero 36224/23 secondo cui non è applicabile il rimedio di cui all'art. 2932 c.c., deva farsi applicazione del rimedio costituito dalle misure coercitive indirette di cui all'art.614 bis cpc, come del resto indicato dalla Suprema Corte (pag. 34 decisione richiamata).
pagina 25 di 29 Infondata è la tesi difensiva di parte secondo cui tale previsione normativa, ed in particolare CP_1
il comma 3, non sarebbe applicabile trattandosi di norma entrata in vigore successivamente alla proposizione della domanda da parte di al riguardo sufficiente osservare che tale norma venne Pt_2
originariamente introdotta con Legge n. 68/09, con decorrenza dal 4/7/09, norma che al secondo comma conteneva una disposizione sovrapponibile a quella attuale (il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificabile o prevedibile o di ogni altra circostanza utile”). L'atto di citazione introduttivo del presente giudizio è stato notificato nel novembre del 2009, quando era già entrata in vigore la legge che ha introdotto l'articolo 614 bis c.p.c. nel codice e, non a caso, la richiesta di tale rimedio era contenuta anche in tale atto introduttivo.
La previsione di chiusura (“ogni altra circostanza utile”) era contenuta nella norma fin dalla sua entrata in vigore, sicchè sono utilizzabili tutti gli elementi di valutazione che emergono dagli atti per effettuare la determinazione della condanna.
Tenendo conto del valore dato dalle parti alla rinuncia (€ 800.000), del fatto che comunque l'attribuzione dei posti letto in favore di da parte della pubblica amministrazione non era certa Pt_2
ed un grado di alea caratterizzava l'intera operazione, dell'interesse di parte inadempiente alla conservazione nella disponibilità dei posti letto, dimostrato dal fatto stesso dell'inadempimento, dell'interesse di alla probabile l'assegnazione sede posti letto da parte della Pubblica Pt_2
Amministrazione, dimostrata dall'importo rilevante riconosciuto quale corrispettivo della rinuncia pur a fronte dell'incertezza del buon esito dell'intera operazione, nonché della circostanza pacifica che abbia iniziato i lavori di ampliamento della sua struttura al fine di poter assicurare l'aumento dei Pt_2
posti letto da gestire (il fatto che tale intervento edilizio sia stato interrotto non appare determinante, soprattutto a fronte dell'assottigliarsi della probabilità di ottenere l'aumento dei posti letto in conseguenza dell'inadempimento di , ritiene questa Corte di determinare l'importo da versare CP_1
per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di rinuncia ai posti letto da parte di in euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento successivamente alla CP_1
pubblicazione della presente sentenza.
Non viene condiviso l' importo suggerito da di euro 1826,53 sia in considerazione che lo Pt_2
stesso viene esposto come importo del danno, vale a dire importo della perdita del profitto determinato della gestione di ogni singolo posto letto, mentre il pagamento della somma di cui all'art. 614 bis c.p.c. ha natura diversa dal risarcimento del danno, come esposto entrambe le parti, sia in considerazione del fatto che i conteggi esposti da appaiono non ancorati a elementi contabili oggettivi e Pt_2
specificatamente riferiti alla gestione di posti letto di lungodegenza.
pagina 26 di 29 Deve infine ritenersi coperta da giudicato la questione sollevata da e Controparte_4 CP_2
(chiamati in giudizio da quali successori a titolo particolare nella proprietà delle quote
[...] Pt_2
vendute da a e Giudice Elsa con l'accordo dedotto in giudizio, al fine di rendere Pt_2 Controparte_2
il loro opponibile un eventuale sentenza di un annullamento di tale accordo) di mancata loro estromissione e di illegittimità della chiamata da parte di per non essere la stessa stata Pt_2
autorizzata dal giudice.
Con riguardo alla posizione di tali soggetti nella sentenza n. 343/17 del tribunale di Rovereto veniva ritenuto di compensare le spese processuali relative al rapporto processuale tra gli stessi e le altre parti processuali in considerazione del fatto che la loro chiamata in causa era giustificata dall'originario interesse di rendere opponibile nei loro confronti l'eventuale pronuncia di annullamento, decisione che presupponeva pertanto il rigetto dell'istanza di estromissione.
Avverso tale punto della pronuncia del nome è stato proposto appello limitatamente alla decisione di compensare le spese di lite (così ritenuto dalla Corte di Appello), appello dichiarato inammissibile per tardività. Avverso tale punto della sentenza n.40/19 e non hanno Controparte_4 Controparte_2
proposto ricorso per cassazione.
Pertanto la questione circa la loro legittima partecipazione al giudizio quali successori a titolo particolare deve ritenersi coperta da giudicato.
Va peraltro rilevato che secondo autorevole giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 21690/19)
“Ai sensi dell'art.111, comma 3, c.p.c., il successore a titolo particolare nel diritto controverso può intervenire o essere chiamato in causa in ogni grado o fase del processo, sicché la chiamata non soggiace alle forme e ai termini prescritti dall'art.269 c.p.c.”
Circa il regolamento delle spese di lite, le stesse vengono poste a carico della in quanto CP_1
soccombente rispetto le domande proposte da con riguardo al relativo rapporto processuale ed Pt_2
ai giudizi svoltesi dinanzi al Tribunale di Rovereto (RG 920/16), dinanzi alla Corte di appello di
Trento (RG 414/17) e dinanzi alla Corte di Cassazione.
Sul punto va richiamato l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. n. 29056/24) secondo cui “In virtù del c.d. principio espansivo di cui all'art. 336 c.p.c., la cassazione parziale della sentenza ha effetto sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata, onde l'annullamento in sede di legittimità della pronuncia del giudice del merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicché il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in base all'esito finale della lite potendo disporre la compensazione delle spese, totale o parziale, ed anche condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte”.
pagina 27 di 29 Lo scaglione di valore della controversia deve essere individuato nello scaglione da € 520.000,01 a €
1.000.000,00 (valore di euro 800.000 ex art. 12 cpc) e vengono applicati i valori medi di cui al D.M.
10 marzo 2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
Pertanto quanto a giudizio dinanzi al tribunale di Rovereto viene liquidato l'importo di euro
4.607,00 quello fase di studio della controversia, euro 3.039,00 per la fase introduttiva del giudizio, euro 13.534,00 per la fase di trattazione, euro 8.013,00 per la fase decisionale;
euro 1.809,99 per anticipazioni esenti;
quanto al giudizio svoltosi dinanzi alla corte d'appello viene liquidato l'importo di euro 5.706,00 per la fase di studio della controversia, euro 3.318,00 per la fase introduttiva del giudizio, euro 3.822,00 per la fase di trattazione (importo minimo in quanto il tale fase si limitata alle deduzioni difensive d'udienza ), euro 9.487,00 per la fase decisionale;
quanto al giudizio di cassazione viene liquidato l'importo di euro 6.449,00 per la fase di studio della controversia, euro 4.238,00 per la fase introduttiva del giudizio, euro 3.318,00 per la fase decisionale;
quanto al presente giudizio di rinvio viene liquidato l'importo di euro di euro 5.706,00 per la fase di studio della controversia, euro 3.318,00 per la fase introduttiva del giudizio, euro 3.822,00 per la fase di trattazione (importo minimo in quanto il tale fase si limitata alle deduzioni difensive d'udienza), euro
9.487,00 per la fase decisionale, importi che devono essere aumentati nella misura del 20% stante l'uso da parte di di redazione degli atti mediante collegamenti ipertestuali ai sensi Parte_5
dell'art.4 co. 1 bis della tariffa professionale ed euro 1.744,67 per anticipazioni esenti.
Non è riconosciuto l'aumento di cui all'articolo 4 co. 2 TF posto che la partecipazione al giudizio di
Giudice Elisa, ed srl non ha aggravato la trattazione delle difese Controparte_4 CP_2
delle altre parti.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo il giudizio riassunto da a seguito di Parte_2
rinvio disposto dalla sentenza n. 36224/2023 della Corte di Cassazione,
1)accertata la validità ed efficacia della scrittura privata di data 15/5/2006 ed accertato l'inadempimento della agli obblighi di rinuncia ai posti letto di cui al punto 3 Controparte_1
di tali scrittura privata, condanna la ad adempiere a tali obblighi provvedendo Controparte_1
conseguentemente alla sottoscrizione della dichiarazione di rinuncia ai posti letto stabiliti in tale previsione contrattuale, dichiarazione da consegnare alla ed alla Parte_2
Provincia Autonoma di Trento;
pagina 28 di 29 2) condanna la al pagamento dell'importo di euro 1.000,00 per ogni giorno di Controparte_1
ritardo nell'adempimento dell'obbligo di cui al capo 1) della presente sentenza con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza in favore della;
Parte_2
3) condanna la al rimborso in favore della Controparte_1 Parte_2
delle spese di lite liquidate in euro 29.193,00, oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti quanto al giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Rovereto oltre euro 1.809,99 per anticipazioni esenti;
in euro 22.333,00 oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti quanto al giudizio svoltosi dinanzi alla Corte di Appello di Trento;
in euro 14.005,00 oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti quanto al giudizio svoltosi dinanzi alla Corte di Cassazione;
in euro 22.333,00 oltre all'aumento del 20/% ex art. 4 co. 1 bis TF ed oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti quanto al presente giudizio di rinvio, oltre ad euro 1.744,67 per anticipazioni esenti;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite con riguardo alla posizione processuale di
, , in morte di con CP_3 Controparte_4 Controparte_2 Controparte_7 CP_2
riferimento a tutti i giudizi sopraindicati.
Deciso in Trento, Camera di consiglio del 6.5.25
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa R.Fermanelli Dott.ssa L.Guzzo
pagina 29 di 29
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di Appello di Trento in persona dei magistrati: dr.ssa L.Guzzo Presidente
Dr.ssa M.Tulumello Consigliere
Dr.ssa R.Fermanelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di rinvio RG n. 58/2024 a seguito di annullamento da parte della Corte di Cassazione con sentenza n. n. 36244/23 della sentenza n.40/19 della Corte di Appello di Trento, riassunto dalla
[...]
con atto di citazione in riassunzione notificato in data 19.3.2024 nei confronti di Parte_1
Eredità giacente in morte di e in data Controparte_1 Controparte_2 CP_2
2.4.2024 nei confronti di e CP_3 Controparte_4
tra
C.F. , P.I. in Parte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore dott. assistita e difesa dall'avv. CP_5
Fabrizio Marchionni, elett. dom. in Trento (TN), viale San Francesco d'Assisi n. 8;
-attrice in riassunzione -
CONTRO
, C.F. , nata a [...] il [...] e residente in [...]CP_3 C.F._1
(TN), laterale di via Fossa Grande n. 3;
-convenuta in riassunzione contumace-
E CONTRO
P. IVA in persona dell'Amministratrice Unica, Controparte_1 P.IVA_3
(C.F. , assistita e difesa dagli avv.ti Giuseppe Sbisà, Controparte_4 C.F._2
Monica Iacoviello, Carlo Andriollo, elett. dom. in Borgo Valsugana (TN), Viale Roma 1/B;
-convenuta in riassunzione -
pagina 1 di 29 E CONTRO
(c.f. assistita e difesa unitamente e/o Controparte_4 CodiceFiscale_3
disgiuntamente dagli avv.ti Michele TO e Maria NI TO, elett. dom. in Foggia, al Corso
Cairoli n. 37;
-convenuta in riassunzione-
E CONTRO
(P.IVA in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2 P.IVA_4
(c.f. assistita e difesa unitamente e/o Controparte_6 CodiceFiscale_3
disgiuntamente dagli avv.ti Michele TO e Maria NI TO, elett. dom. in Foggia, al Corso
Cairoli n. 37;
-convenuta in riassunzione-
CONTRO
in persona del Curatore avv. Mauro Controparte_7
Pojer del Foro di Bolzano, con studio in Bolzano, via Orazio n. 25;
-convenuta in riassunzione contumace-
Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 6.5.24. sulle seguenti
CONCLUSIONI parte attrice in riassunzione:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, ed in conformità al dettato della sentenza n°36224/23 della Corte di
Cassazione,così giudicare:
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: per tutte le ragioni di cui all'atto di citazione per riassunzione e per tutte le ulteriori ragioni espresse nelle precedenti fasi processuali, espressamente riproposte nel presente giudizio di rinvio, accogliere le domande formulate da nelle Parte_2
precedenti fasi processuali, di seguito trascritte:
a) accertare, per i motivi di cui in narrativa, la validità ed efficacia della scrittura privata sottoscritta tra le parti in data 15.5.2006, nonché il grave e conclamato inadempimento di Controparte_1
agli obblighi previsti a suo carico ai punti 3 e 4 lett. d) della predetta scrittura privata e
[...] condannare per l'effetto ad adempiere agli obblighi assunti dalla stessa in Controparte_1 forza della predetta scrittura, provvedendo conseguentemente all'immediata sottoscrizione della dichiarazione di rinuncia all'autorizzazione per 22 posti letto accreditati e 20 autorizzati, da
pagina 2 di 29 consegnarsi a ed ai competenti uffici della Provincia Autonoma di Parte_2
Trento, Servizio Organizzazione e Qualità dei Servizi Sanitari;
b) fissare in euro 1.826,58.=, oltre alla rivalutazione monetaria su detto importo a partire dal
19.11.2009 (data del primo atto di citazione notificato da e sino alla data di emissione della Pt_2
sentenza, la somma di denaro dovuta da a ai Controparte_1 Parte_2 sensi dell'art. 614 bis c.p.c., per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento di condanna, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
IN VIA SUBORDINATA: nella sola denegata eventualità in cui fosse riscontrata la fondatezza di anche solo uno dei motivi dedotti da controparte a supporto della declaratoria di invalidità e/o inefficacia e/o risoluzione “delle pattuizioni contenute nella scrittura privata di data 15.5.2006 relative alla rinuncia da parte di a 42 posti letto accreditati o autorizzati”, accertare che la Controparte_1 clausola in questione rivestiva e riveste a tutt'oggi carattere essenziale per Parte_2 ai fini dell'economia complessiva - e comunque dell'unitaria funzione economico giuridica -
[...] dell'intero contratto concluso con in data 15.5.2006, tale per cui, senza di Controparte_1
essa, non sarebbe addivenuta alla conclusione della scrittura;
Parte_2 estendere per l'effetto ogni eventuale pronuncia di nullità e/o annullamento e/o inefficacia e/o risoluzione, all'intero accordo di cui alla scrittura privata di data 15.5.2006, dichiarandone, rispettivamente, l'integrale nullità e/o annullamento e/o inefficacia e/o risoluzione.
IN OGNI CASO: condannare e/o le altre parti del presente giudizio, alla Controparte_1
rifusione in favore di delle spese di causa del presente grado di Parte_2
giudizio nonché del giudizio di legittimità, oltre a CNPA ed IVA nella misura di legge ed oltre al 15% sul compenso totale per rimborso spese forfettarie ex art. 2 del D.M. 55/2014;
IN VIA ISTRUTTORIA: nell'ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte d'Appello dovesse decidere di svolgere attività istruttoria, insiste affinché siano accolte tutte le Parte_2
istanze istruttorie dalla stessa formulate in tutte le precedenti fasi processuali e, in particolare quelle da ultimo formulate nelle memorie ex art. 183 c.p.c. rispettivamente depositate in data 16.1.17, 10.2.17
e 5.3.17, da intendersi qui integralmente ritrascritte, e all'udienza di data 14.3.17.” parte convenuta in riassunzione e : Controparte_4 Controparte_2
“Voglia l'On.le Corte adita, disattesa e reietta ogni avversaria richiesta, eccezione e conclusione:
- in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la inammissibilità e/o invalidità della chiamata in giudizio dei convenuti e, in ogni caso, estromettere e la Controparte_4 Controparte_2
dal presente giudizio per palese carenza di legittimazione passiva;
- - nel merito, rigettare le domande di in quanto infondate in fatto ed in diritto, Pt_2
pagina 3 di 29 - in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Salvezze illimitate.”
parte convenuta in riassunzione Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sia di merito, sia istruttoria, in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire di Pt_2
nel merito, accertare e dichiarare che la pattuizione contenuta nell'art. 3 della scrittura privata 15 maggio
2006,concernente l'obbligo di di formulare una dichiarazione unilaterale di rinuncia CP_1 incondizionata abdicativa a 42 posti letto, è nulla per illiceità dell'oggetto.
Qualora non venisse dichiarata la nullità di quella pattuizione, accertare e dichiarare che (a) la pretesa che formuli la dichiarazione unilaterale di rinuncia incondizionata abdicativa a 42 CP_1 posti letto è inesigibile e che, inoltre, (b) l'impegno concernente la rinuncia ai posti letto si è estinto per scadenza del termine contrattualmente previsto, o per l'invalidità di obbligazioni perpetue connesse ad attività imprenditoriali, o per il legittimo recesso regolarmente esercitato da . CP_1
In subordine, se, in ipotesi, non venissero accolte le precedenti domande accertare e dichiarare
l'inefficacia e l'invalidità delle pattuizioni concernenti la rinuncia di ai posti letto per la CP_1
mancanza di poteri e il conflitto di interessi del dott. CP_2
in ogni caso, accertare e dichiarare che la mancata attuazione della operazione di cessione dei posti letto di a favore di non incide sulla validità ed efficacia delle operazioni di CP_1 Pt_2
compravendita previste nella scrittura privata 15 maggio 2016 e comporta unicamente il pagamento del saldo delle partecipazioni cedute
- respingere tutte le domande formulate da . Parte_2
In via istruttoria dichiarare inammissibili e/o irrilevanti tutti i capitoli di prova dedotti da e, per contro, Pt_2
ammettere i seguenti capitoli di prova formulati nella memoria istruttoria 15 febbraio 2017, pp.
16/17:
1) vero che, all'atto della sottoscrizione della scrittura privata del 2006, i rappresentanti delle parti, e si sono dati reciprocamente atto che la trattativa congiunta CP_2 CP_5
con le competenti Autorità amministrative, per verificare la fattibilità dell'operazione di trasferimento dei posti letto, avrebbe potuto essere avviata dopo che avesse ottenuto Pt_2
l'autorizzazione per prestazioni sanitarie di lungodegenza e, in ogni caso, entro il 31.12.2009 pagina 4 di 29 2) vero che, dopo la scrittura privata del 2006, e hanno omesso di avviare la Pt_2 CP_1
trattativa con le competenti Autorità amministrative, in quanto non possedeva Pt_2
l'autorizzazione amministrativa relativa alle prestazioni sanitarie di lungodegenza
3) vero che l'autorizzazione amministrativa per svolgere attività di lungodegenza può essere rilasciata solo dopo che siano stati compiuti i controlli delle competenti Autorità concernenti i requisiti prescritti dalla normativa applicabile che la struttura sanitaria deve avere per poter espletare attività sanitaria di lungodegenza
4) vero che, nel 2016, dirigenti e medici primari di hanno ricoverato loro parenti per Pt_2
lungodegenza presso , in quanto non era in grado di curarli CP_1 Pt_2
Qualora venissero ammesse in tutto o in parte le prove testimoniali formulate da nei capitoli Pt_2
di prova 18, 28 e 57, ammettere a prova contraria i seguenti capitoli di prova formulati nella memoria 7 marzo 2017, p. 5:
5) vero che nel corso di tutti i colloqui riguardanti la scrittura privata 15 maggio 2006 Pt_2
dichiarava che l'operazione di trasferimento dei posti letto avrebbe potuto avvenire solo dopo che lo stesso avesse realizzato la nuova struttura ricettiva;
Pt_2
6) vero che, nelle medesime occasioni, faceva presente che non intendeva acquisire Pt_2
subito i posti letto per lungodegenza perché la loro redditività è inferiore a quella per riabilitazione.
- dichiarare inammissibile la richiesta di consulenza tecnica di ufficio formulata da a p. 25 Pt_2
della memoria 10 febbraio 2017; in subordine, nell'ipotesi che tale istanza venisse accolta, disporre consulenza tecnica d'ufficio con i seguenti quesiti formulati nelle memorie 15 febbraio 2017, pp.
17/18 e 7 marzo 2017, p. 8:
1) Dica il CTU - sulla base dei documenti prodotti in atti e previa acquisizione di ogni altro documento
o informazione ritenuti utili o necessari, nonché con l'ausilio di un esperto nella materia della programmazione sanitaria- se l'autorizzazione per attività di riabilitazione, cardiologica e motoria, di cui dispone Parte_2
consente a quest'ultima, allo stato, di utilizzare posti letto autorizzati per attività di
[...]
lungodegenza quali sono quelli appartenenti a e di cui pretende il tra Controparte_1 Pt_2
ferimento da parte di;
CP_1
2) Dica il CTU se ha mai presentato richiesta alle competenti autorità amministrative per Pt_2
ottenere l'autorizzazione a fornire prestazioni sanitarie di lungodegenza;
3) Dica il CTU se, per ottenere l'autorizzazione ad esercitare attività di lungodegenza, la casa di cura debba possedere una struttura sanitaria con specifici requisiti e caratteristiche, previsti nei
pagina 5 di 29 regolamenti del D.P.G.P. 27 novembre 2000, n. 30-48 Leg, e se la struttura di CP_1 Parte_2
presenti allo stato tali requisiti e caratteristiche'';
4) Dica il CTU se, qualora Casa di cura avesse rinunciato ai posti letto autorizzati per la CP_1
lungodegenza, l'Autorità amministrativa competente fosse tenuta o meno ad assegnare gli stessi ad
e sulla base di quali requisiti;
Pt_2
5) nel caso di risposta positiva ai precedenti quesiti, dica altresì il CTU quale sarebbe il reddito netto
a giornata relativo a ciascuno dei 22 posti letto accreditati e dei 20 posti letto autorizzati di cui Pt_2
chiede il trasferimento, tenuto conto sia della struttura specifica dei costi di quale risulta dai Pt_2
documenti contabili ufficiali della stessa, sia della struttura specifica dei costi relativi all'esercizio dell'attività di lungodegenza, sia della retta giornaliera stabilita dalla Provincia per i posti letto relativi all'attività di lungodegenza.
In ogni caso
- condannare al pagamento delle spese di causa del presente giudizio e del Parte_2
giudizio in Cassazione, oltre IVA e CPA come per legge e al rimborso delle spese generali nella misura del 15%
- condannare al rimborso di tutti gli importi ad essa pagati da Parte_2 CP_1
in relazione a tutti i precedenti gradi di giudizio (ns. doc. 22 rinvio), oltre interessi, nella
[...] misura indicata dall'art. 1284.4 cod. civ., dal giorno della pubblicazione della sentenza al saldo.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione dd. 15.11.2009, la società (d'ora in poi Parte_2
evocava in giudizio davanti al Tribunale di Rovereto (d'ora in poi Pt_2 Controparte_1
chiedendo, previo accertamento della validità della scrittura privata sottoscritta tra le parti in CP_1
data 15.5.2006, nonché dell'inadempimento di agli obblighi previsti ai punti 3) e 4) lett. d) della CP_1
predetta scrittura, l'emissione di una sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c. che, subordinatamente al versamento da parte dell'attrice di € 160.000,00, producesse gli effetti di cui al punto 3), relativo alla rinuncia da parte di a favore di a 42 posti letto, di cui 22 CP_1 Pt_2
accreditati per pazienti infra-provinciali e 20 autorizzati;
subordinatamente, chiedeva che CP_1
venisse condannata ad adempiere agli obblighi della scrittura citata mediante sottoscrizione della dichiarazione di rinuncia dei posti letto, fissando un importo giornaliero, ex art. 614 bis c.p.c., per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione.
premesso di essere stata socia al 50% di e che tra i soci erano insorti nel 2004 gravi Pt_2 CP_1
problemi attinenti alla gestione societaria, per i quali aveva, tra l'altro, instaurato un'azione di Pt_2 responsabilità nei confronti dell'allora amministratore di esponeva che, CP_1 CP_2
pagina 6 di 29 nell'ottica di ampliare la propria Casa di cura mediante l'aumento dei posti letto - fissati in numero chiuso dall'allora vigente programmazione sanitaria provinciale - aveva convenuto con la CP_1
seguente operazione contrattuale: si era impegnata a cedere agli altri soci di i coniugi Pt_2 CP_1 ed l'intera sua partecipazione al capitale di e le porzioni di CP_2 CP_3 CP_1
immobili di sua proprietà dietro il corrispettivo complessivo di euro 4.500.000 , assicurando “ampia rinuncia all'azione proposta nei confronti del dott. , mentre aveva assunto CP_2 CP_1
l'obbligo, “non prima dell'1 gennaio 2009”, di rinunciare a favore di a 42 posti letto, di cui 22 Pt_2 accreditati dall' ente pubblico e 20 destinati a pazienti privati, a fronte di un corrispettivo di 800.000,00 euro.
Esponeva che, mentre la cessione delle quote societarie e le compravendite degli immobili venivano regolarmente stipulate e adempiute alle previste scadenze, si erano verificati una serie di “ritardi imprevisti” nello svolgimento dei necessari lavori di ampliamento della casa di cura di che Pt_2 inducevano quest'ultima, a ridosso del termine del 1.1.2009, a proporre a una “soluzione CP_1 condivisa”, ossia di lasciare nella sua disponibilità dietro corrispettivo da concordare tra le parti, i posti letto oggetto di obbligo di rinuncia, fino alla data di ultimazione dei lavori, prevista per fine 2010.
Lamentava che ritenendo non in grado di iniziare le trattative con le competenti CP_1 Pt_2
Autorità amministrative, non aveva in definitiva adempiuto alla prestazione relativa alla rinuncia ai posti letto adducendo la “impraticabilità” dell'operazione e proponendo di procedere alla completa esecuzione del contratto di compravendita stipulato in data 15.5.2006 con “definitivo abbandono dell'ipotesi alternativa concernente la trattativa per la cessione dei posti letto…”.
Si costituiva in giudizio contestando il fondamento delle domande attoree e chiedendone il CP_1
rigetto.
Riteneva la società convenuta che la scrittura stipulata tra le parti in data 15.5.2006 contenesse non un unicum, ma due regolamenti del tutto autonomi e distinti: da un lato, l'accordo di base relativo alla cessione da ai soci di della quota del 50% di immobili e partecipazioni in dietro Pt_2 CP_1 CP_1 pagamento di un corrispettivo pari a 4.500.000 euro e, dall'altro, in via meramente eventuale, la rinuncia da parte di quest'ultima dei 42 posti letto, a fronte del pagamento di 800.000 euro.
Rilevava l'inefficacia e/o l'inopponibilità di quest'ultima pattuizione per carenza di potere rappresentativo in capo al altresì rilevando il conflitto di interessi in cui lo stesso versava, CP_2
essendo intervenuto nel negozio sia come acquirente delle quote di partecipazione e degli immobili posseduti da sia come legale rappresentante della società Pt_2 CP_1
Riteneva che l'accordo tra e relativo al trasferimento dei posti letto di quest'ultima Pt_2 CP_1
fosse nullo per impossibilità e/o illiceità dell'oggetto, non potendo l'autorizzazione e l'accreditamento pagina 7 di 29 dei posti letto delle strutture sanitarie costituire oggetto di negoziazione contrattuale tra le parti, precisando che - in ogni caso - i posti letto di erano accreditati per prestazioni sanitarie di CP_1
lungodegenza, per le quali non era autorizzata. Pt_2
Osservava come le parti avessero pattuito per la fattibilità dell'operazione quale termine finale il 31 dicembre 2009, ossia la data di scadenza della fideiussione prestata dalla Cassa Rurale Alto Garda a a garanzia del pagamento del corrispettivo di euro 800.000, sottolineando che allo CP_1 Pt_2
spirare di detto termine, non aveva realizzato i necessari presupposti per la cessione dei posti letto.
Riteneva inoltre insussistente l'interesse ad agire dell'attrice che non avrebbe tratto alcun vantaggio dalla rinuncia da parte di in quanto avrebbe dovuto ottenere le prescritte autorizzazioni CP_1 amministrative per l'ampliamento dei posti letto e delle prestazioni sanitarie fornite;
rilevava comunque che poiché la Giunta Provinciale aveva fissato nuovi parametri per le strutture di riabilitazione e di lungodegenza, aveva reso disponibili, anche a favore di nuovi posti letto rispetto a quelli già Pt_2
assegnati.
Chiedeva quindi, in via riconvenzionale, che fosse pronunciato l'annullamento, o, in subordine, la risoluzione per impossibilità sopravvenuta della parte della scrittura privata dd. 15.5.2006 concernente i posti letto, con condanna dell'attrice al risarcimento dei danni ex art 96 c.p.c..
In sede di memorie integrative, l'attrice, contestando tutte le eccezioni sollevate da controparte, chiedeva, in via di ulteriore subordine, in caso di accoglimento delle domande proposte dalla convenuta, che il Giudice dichiarasse - stante la rilevanza essenziale della clausola n. 3 per Pt_2 nell'economia dell'operazione contrattuale - la nullità o l'inefficacia, ovvero l'annullamento o la risoluzione dell'intero contratto, ivi compresa la parte relativa al trasferimento delle partecipazioni in e degli immobili. CP_1
Con sentenza n. 144/2011 dd. 12 marzo 2011 e depositata il 29.4. 2011, il Tribunale di Rovereto rigettava la domanda proposta da diretta a ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'accordo Pt_2
intercorso tra le parti prevedente la rinuncia da parte di dei posti letto;
in accoglimento della CP_1 domanda riconvenzionale proposta da quest'ultima, annullava la scrittura privata sottoscritta il
15.5.2006 tra le parti;
rigettava la domanda di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. proposta da e condannava la società attrice alla rifusione delle spese di CP_1
lite.
Il Tribunale aderiva alla tesi prospettata dalla convenuta secondo la quale l'accordo sottoscritto tra le parti in data 15.5.2006 conteneva due autonomi regolamenti, in cui si individuavano obblighi assunti da soggetti diversi: quello delle persone fisiche e Giudice Elsa, relativo all'acquisto delle CP_2
pagina 8 di 29 quote di e gli immobili detenuti da per il corrispettivo di 4.500.000,00 euro, e quello di CP_1 Pt_2
relativo alla rinuncia dei posti letto, dietro il pagamento di euro 800.000,00. CP_1
Secondo il primo Giudice, la vicenda contrattuale intercorsa non poteva considerarsi alla stregua di un collegamento negoziale, dovendosi escludere che la pluralità dei regolamenti conclusi tra le parti fosse preordinata alla realizzazione di un unico interesse, ossia quello di all'aumento dei posti Pt_2
letto tramite la rinuncia agli stessi da parte di dipendendo, tale ampliamento, non già dalla CP_1 volontà delle parti ma da una decisione dell'amministrazione pubblica.
Riteneva che la pattuizione relativa alla cessione dei posti letto, che veniva qualificata quale atto di natura abdicativa, era stata conclusa in rappresentanza di dal che, privo dei relativi Pt_2 CP_2 poteri, si trovava altresì in una situazione di conflitto di interessi. Da qui l'annullamento dell'accordo concluso in data 15.5.2006.
Avverso la sentenza n. 144/2011 interponeva appello eccependo in via pregiudiziale la Pt_2
nullità della sentenza di primo grado per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di e che, pur essendo parti della scrittura privata stipulata in data 15.5.2006, CP_2 CP_3
non avevano partecipato al giudizio di primo grado. Nel merito, lamentava l'errata interpretazione da parte del Tribunale dell'accordo convenuto tra le parti, nonché la decisione di valutare la situazione di conflitto di interessi e di ritenere la carenza di poteri rappresentativi in capo al CP_2
Si costituiva instando per il rigetto dell'impugnazione e proponendo appello incidentale in CP_1
relazione al rigetto della domanda di condanna di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art 96 c.p.c.
Con sentenza n. 317/2012 dd. 30.8.2012 e depositata il 11.10.2012 la Corte d'Appello di Trento dichiarava la nullità della sentenza del Tribunale di Rovereto rimettendo la causa al primo Giudice, compensando le spese del grado tra le parti.
La Corte riteneva che le parti avessero concluso un “contratto complesso ed unitario”, nell'ambito del quale la prestazione di rinuncia avrebbe dovuto costituire il primo passo verso la realizzazione dell'interesse di di ampliare la propria struttura. Pt_2
Stando alla reale volontà delle parti, non era possibile “enucleare dal contesto delle obbligazioni assunte dalle parti quella relativa alla rinuncia ai posti letto (… )in quanto elemento decisivo per
l'equilibrio sinallagmatico stabilito(…)” con la conseguenza che l'esame delle domande e delle questioni relative alla validità ed efficacia della complessa operazione contrattuale stipulata doveva riguardare necessariamente tutti i contraenti, e quindi anche i coniugi nei confronti dei quali CP_2
si imponeva quindi la necessità di integrare il contraddittorio.
pagina 9 di 29 Avverso la sentenza n. 317/2012 emessa dalla Corte d'Appello di Trento, proponeva ricorso per cassazione Regina, articolando quattro motivi di impugnazione.
Con il primo motivo censurava l'omessa pronuncia da parte della Corte territoriale sull'eccezione di inammissibilità delle domande proposte da per difetto di interesse;
con il secondo motivo Pt_2
lamentava come la Corte territoriale avesse ritenuto sussistere un collegamento tra le pattuizioni di cui alla scrittura privata del 15.5.2006; con il terzo motivo rilevava l'omessa considerazione della lettera di
18.12.2008 che espressamente escludeva la sussistenza di qualsivoglia collegamento Parte_3
negoziale; con il quarto motivo lamentava l'omessa considerazione da parte della Corte trentina della lettera di intenti dd. 24.5.2004 dalla quale pure si evinceva come l'autonomia dei due regolamenti fosse stata concepita dalle parti sin dalla fase delle trattative.
Resisteva con controricorso Eremo, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato. resisteva con controricorso al ricorso incidentale evidenziandone l'inammissibilità o CP_1 comunque l'infondatezza.
Con sentenza n. 8096/2016, dd. 16.3.2016, depositata il 21.4.2016, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso principale, dichiarava assorbito quello incidentale condizionato e condannava parte ricorrente al pagamento delle spese del grado di legittimità.
Riteneva la Suprema Corte che il primo motivo, relativo alla carenza di interesse di fosse Pt_2
“palesemente infondato” alla luce dell'accertata unitarietà del regolamento negoziale realizzato dalle parti. Le altre censure andavano tutte quante rigettate, non potendo “trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito
[tradottasi] esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto già dallo stesso esaminati”.
Il giudizio veniva riassunto dinanzi al Tribunale di Rovereto dalla Parte_2 Parte_2
la quale conveniva davanti al Tribunale di Rovereto la , Controparte_1 CP_3 [...]
e (questi ultimi successori al titolo particolare con riguardo alle Controparte_2 Controparte_4 quote sociali della cedute dall' a e , reiterando le CP_8 Pt_2 CP_2 CP_3
domande già formulate nella pregressa fase processuale e, segnatamente, chiedendo:
- in via principale, previo accertamento della validità ed efficacia dell'accordo dd. 15.5.2006, nonché del grave inadempimento da parte di degli obblighi di cui ai punti 3 e 4, lett. d), del CP_1 contratto, di pronunciare sentenza costitutiva, ai sensi dell'art. 2932 c.c., che producesse gli effetti della dichiarazione di rinuncia dei posti letto;
- in via subordinata, di condannare ad adempiere agli obblighi assunti in forza del predetto CP_1 accordo, provvedendo a sottoscrivere la dichiarazione di rinuncia, nonché di fissare, ai sensi dell'art.
pagina 10 di 29 614-bis c.p.c., l'importo di € 1.826,58 - o la diversa somma ritenuta di giustizia - per ogni giorno di ritardo nell'adempimento;
- in via di estremo subordine, per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda, avanzata da controparte, di invalidità o inefficacia o risoluzione delle pattuizioni, contenute nella scrittura privata del 15.5.2006, relative alla rinuncia, di dichiarare la nullità totale in estensione, o comunque l'annullamento o inefficacia o risoluzione dell'intero accordo. si costituiva in giudizio, chiedendo che fossero respinte tutte le domande spiegate da CP_1 Pt_2
in quanto inammissibili e infondate, ed insisteva nelle conclusioni già rassegnate nei precedenti giudizi.
Si costituiva altresì , istando per il rigetto delle domande formulate dall'attrice. CP_3
e si costituivano in giudizio, eccependo l'inammissibilità o Controparte_4 Controparte_2
invalidità della chiamata in causa nei loro confronti, con conseguente estromissione dal processo, e, nel merito, chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice.
Con sentenza n. 343/2017 pubblicata in data 29.11.2017, il Tribunale di Rovereto, accertato l'inadempimento di in relazione all'obbligo di rinuncia assunto al punto 3 dell'accordo del CP_1
15.5.2006, accoglieva la domanda principale proposta da ex art. 2932 c.c. e dichiarava che Pt_2
rinuncia in favore di a quarantadue posti Controparte_1 Parte_2 letto”, a condizione che quest'ultima provvedesse al versamento dell'importo di € 160.000,00 (importo dell'IVA). Condannava a rifondere le spese di lite a Controparte_1 Parte_2
e compensava le spese di lite in relazione alle altre parti.
[...]
Il Tribunale riteneva infondata la tesi della convenuta secondo cui l'accordo avrebbe avuto CP_1
ad oggetto due autonomi regolamenti negoziali, ritenendo invece che lo stesso avesse natura unitaria.
Ciò posto, giudicava provato il grave inadempimento all'obbligo di rinuncia ai posti letto da parte di la quale non aveva reso alcuna dichiarazione unilaterale abdicativa da indirizzare alla PA CP_1
competente.
Ravvisava l'interesse ad agire di nella legittima aspettativa in ordine al positivo esito della Pt_2 procedura amministrativa di autorizzazione all'aumento dei posti letto.
Rigettava la tesi avanzata da secondo cui l'accordo prevedeva un termine finale entro il CP_1 quale l'obbligazione di rinuncia dovesse essere adempiuta. Escludeva altresì che l'obbligazione si fosse estinta per impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore.
Dichiarava inammissibili le questioni inerenti alla qualificazione dell'obbligo come mero impegno a presentare una richiesta congiunta alla pubblica amministrazione e alla qualificazione dell'obbligo come perpetuo, per essere state proposte da per la prima volta in sede di comparsa di CP_1
costituzione nel giudizio di riassunzione, in violazione delle preclusioni processuali.
pagina 11 di 29 Riteneva implicitamente rinunciata la domanda di annullamento parziale dell'obbligo di rinunciare ai posti letto per mancanza dei poteri rappresentativi o per conflitto di interessi in capo al dott.
[...]
non essendo stata riproposta da in sede di riassunzione. Di conseguenza, dichiarava CP_2 CP_1
assorbita la domanda di caducazione dell'intero accordo avanzata da in via subordinata Pt_2 all'accoglimento della predetta domanda di controparte.
Riteneva, infine, applicabile il rimedio di cui all'art. 2932 c.c., e pronunciava sentenza che teneva luogo della rinuncia cui si era obbligata, condizionando l'effetto della rinuncia al versamento da CP_1 parte di dell'importo di € 160.000. Pt_2
Per la riforma di tale sentenza proponeva appello con atto di citazione Controparte_1
notificato il 28.12.2017, affidandosi a nove motivi.
Con il primo motivo lamentava la violazione degli articoli 1362 e 1369 cc per avere la Corte adottato una interpretazione delle clausole contrattuali incompatibile con il loro significato letterale, logico e sistematico e per avere omesso di considerare documenti costituenti interpretazione autentica dell'intenzione delle parti, sostenendo che, qualora il giudice di merito avesse interpretato le clausole dell'accordo di data 15.5.06 le une per mezzo delle altre, avrebbe dovuto escludere che l'obbligazione assunta dalla società regina consistesse in ”un atto privatistico, unilaterale, di natura abdicativa”, che doveva essere solo comunicato agli organi competenti in materia.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della decisione della Corte per aver dichiarato inammissibili le questioni inerenti alla qualificazione dell'obbligo assunto come impegno a presentare una richiesta congiunta alla pubblica amministrazione e alla natura dell'obbligo come perpetuo, ritenendo erroneamente che ne fosse preclusa la proposizione nel giudizio di rinvio, in violazione dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione sul punto.
Con il terzo motivo si doleva dell'interpretazione del contratto adottata dal Tribunale.
Il quarto motivo deduceva l'assoluta mancanza di prova rispetto all'asserita possibilità di di Pt_2
accogliere i 22 posti letto accreditati.
Il quinto motivo censurava la sentenza laddove affermava che avrebbe avuto possibilità di Pt_2 avviare la procedura per l'aumento dei posti letto.
Con il sesto motivo reiterava le argomentazioni in ordine alla previsione, nell'accordo del 15.5.2006, di un termine finale triennale, nonché sul divieto di vincoli obbligatori perpetui.
Con il settimo motivo eccepiva l'inesistenza dell'interesse ad agire di Pt_2
L'ottavo motivo lamentava come il Tribunale avesse applicato l'art. 2932 c.c. ad una fattispecie invece insuscettibile di esecuzione in forma specifica.
pagina 12 di 29 Il nono motivo evidenziava l'erroneità della motivazione nella parte in cui aveva ritenuto non riproposta la domanda di annullamento della pattuizione relativa ai posti letto per mancanza di poteri rappresentativi o per conflitto di interessi in capo al dott. CP_2
In conclusione, domandava:
- in via principale, previo accertamento che l'accordo del 15.5.2006 obbligava le parti a presentare una richiesta congiunta per avviare un procedimento amministrativo e che non aveva mai Pt_2 chiesto a l'avvio congiunto di tale procedura, di dichiarare l'insussistenza di alcun CP_1
inadempimento in capo a CP_1
- in via subordinata, di accertare l'estinzione dell'obbligazione di trasferimento dei posti letto per decorso del termine contrattualmente previsto, o, nel caso di ritenuta insussistenza del termine finale, accertare l'invalidità o inefficacia della relativa pattuizione per violazione del divieto di obbligazioni perpetue connesse ad attività imprenditoriali;
- in via di ulteriore subordine, dichiarare l'invalidità o inefficacia della pattuizione relativa al trasferimento dei posti letto per sopravvenuta impossibilità dell'operazione o per qualsiasi ulteriore ragione;
- in ogni caso, previo accertamento dell'autonomia tra le due operazioni e che l'accordo prevede espressamente le conseguenze della mancata realizzazione del trasferimento dei posti letto, “accertare che la mancata realizzazione del trasferimento dei posti letto non incide sulla validità ed efficacia delle operazioni di compravendita e comporta unicamente l'applicazione della pattuizione alternativa al trasferimento dei posti letto”;
- respingere tutte le domande di per inammissibilità e infondatezza. Pt_2 si costituiva in giudizio, istando per l'inammissibilità o comunque Parte_2 per il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata. Riproponeva, per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., tutte le difese, domande ed eccezioni proposte nelle precedenti fasi processuali.
e , da un lato, e , dall'altro, con separati atti, si Controparte_2 Controparte_4 CP_3
costituivano in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avanzata da e proponevano appello Pt_2
incidentale, con cui censuravano la statuizione sulle spese di lite, per avere il primo Giudice erroneamente ritenuto la loro legittimazione passiva, nonché la legittimazione di ad agire contro Pt_2
di loro, e per aver compensato le spese nei loro confronti;
in via subordinata all'accoglimento della domanda di nullità, annullamento o inefficacia integrale della scrittura privata del 15.5.2006 proposta da chiedevano che venisse dichiarato il loro difetto di legittimazione passiva. Pt_2
Con atto di intervento ad adiuvandum si costituiva altresì il curatore dell'eredità giacente di CP_2
istando per il rigetto della domanda avanzata da
[...] Pt_2
pagina 13 di 29 Con sentenza n. 40/2019 pubblicata in data 12.2.2019, la Corte di Appello di Trento rigettava l'appello principale, dichiarava inammissibili gli appelli incidentali e, per l'effetto, confermava integralmente la sentenza impugnata;
compensava le spese tra e gli Parte_2
CP_ appellanti incidentali Giudice e e condannava Controparte_2 Controparte_4 [...]
a rifondere le spese del grado a Controparte_1 Parte_2
Per quanto qui ancora rileva, il primo Giudice dichiarava irrilevante il secondo motivo di impugnazione, poiché non risultava aver formulato alcuna eccezione o allegazione nuova nel CP_1
giudizio di riassunzione dinanzi al Tribunale.
Quanto ai motivi terzo, quarto e quinto, riteneva che la scrittura privata del 15.5.2006 integrasse un accordo unitario, non scindibile in due distinte obbligazioni: i diversi accordi negoziali, recepiti in un unico documento, erano stati concepiti come funzionalmente connessi, in quanto diretti a raggiungere lo scopo perseguito dalle parti di attuare la cessione, da parte di delle proprie quote di Pt_2
partecipazione in agli altri soci, con la vendita a di alcuni immobili di proprietà CP_1 CP_1 Pt_2
di cui si privava per ottenere da dietro pagamento di un concordato importo, i 42 posti Pt_2 CP_1
letto. Affermava altresì che aveva assunto una precisa obbligazione avente ad oggetto CP_1
l'adozione di un atto unilaterale di rinuncia, sconfessando la ricostruzione prospettata dall'appellante principale, secondo cui, invece, si sarebbe meramente impegnata a concordare con la P.A. la CP_1
procedura di trasferimento dei posti letto e la rinuncia sarebbe stata subordinata ad una serie di adempimenti ed avvenimenti.
Statuiva la sussistenza, in capo ad di un interesse ad agire per l'adempimento dell'impegno Pt_2 assunto da consistente nell'aspettativa di ottenere l'autorizzazione amministrativa per CP_1
l'aumento dei posti letto.
Rigettava altresì il sesto motivo, osservando come l'ordinamento giuridico preveda in via generale un termine per le obbligazioni, individuato nella prescrizione ordinaria decennale, mentre non impone affatto alle parti di apporre un termine specifico di adempimento. Ciò premesso, escludeva che l'accordo del 15.5.2006 stabilisse un termine massimo triennale, osservando come, invece, fosse stato fissato un termine iniziale (1° gennaio 2009), prima del quale non avrebbe potuto chiedere a Pt_2 di rinunciare. Riteneva inammissibile, sul punto, il generico rinvio fatto dall'appellante ai CP_1 propri scritti difensivi dei precedenti gradi di giudizio e negava alcuna rilevanza alle “bozze”, il cui contenuto non era stato trasfuso nell'accordo definitivo. Precisava inoltre che la questione del termine finale non aveva alcun rilievo concreto, giacché appena 15 giorni dopo lo scadere del termine Pt_2
iniziale, aveva formulato per iscritto la sua richiesta di ottenere la rinuncia.
pagina 14 di 29 Dichiarava infondato l'ottavo motivo, giudicando applicabile l'art. 2932 c.c. in relazione all'obbligo di rinuncia.
Quanto al nono motivo, confermava la decisione del Tribunale, nella parte in cui aveva dichiarato inammissibile la domanda di annullamento parziale dell'accordo per mancanza di poteri rappresentativi o per conflitto di interessi di sul rilievo che non fosse stata ritualmente riproposta in CP_2 sede di giudizio di rinvio. Evidenziava che il rinvio, operato da a “qualsiasi altra ragione” di CP_1
invalidità era talmente generico da non consentire alcun collegamento con la questione del conflitto di interessi o mancanza di poteri in capo al sig. CP_2
Dichiarava inammissibili, poiché tardivamente proposti, gli appelli incidentali spiegati da CP_4
e e da .
[...] Controparte_2 CP_3
Per la riforma di tale sentenza proponeva ricorso in Cassazione Controparte_1
affidandosi a cinque motivi.
Con la prima doglianza denunciava l'erronea interpretazione delle clausole dell'accordo del
15.5.2006, per avere la Corte ritenuto che avesse assunto l'obbligo di natura abdicativa di CP_1
rinunciare unilateralmente ai posti letto.
Il secondo motivo contestava la sentenza laddove aveva applicato l'art. 2932 c.c. in relazione ad un'obbligazione avente ad oggetto una rinuncia unilaterale, la quale, essendo priva di qualsiasi effetto traslativo, era invece insuscettibile di esecuzione in forma specifica.
Con la terza censura deduceva la violazione dell'art. 100 c.p.c. per avere la decisione ritenuto sussistente l'interesse ad agire di nonostante quest'ultima non avrebbe potuto trarre alcuna Pt_2 utilità concreta dalla rinuncia da parte di posto che l'assegnazione dei posti letto in capo a CP_1
dipendeva esclusivamente dal rilascio di autorizzazione amministrativa, rispetto al quale, Pt_2
peraltro, la controparte difettava dei necessari requisiti.
Con il quarto motivo, proposto subordinatamente al rigetto dei precedenti, si doleva della sentenza per aver escluso che l'accordo prevedesse un termine finale.
Sul punto, lamentava che la Corte aveva erroneamente dichiarato inammissibili gli argomenti spesi nei precedenti gradi di giudizio e ritualmente richiamati nell'atto di appello, non esistendo in appello alcun principio autosufficienza dell'impugnazione. Affermava la rilevanza delle “bozze”, posto che l'indagine sulla volontà delle parti deve fondarsi anche sul comportamento tenuto nelle trattative.
Precisava che la questione non riguardava il termine per l'esercizio del diritto, disciplinato dalla prescrizione, ma il carattere perpetuo dell'obbligazione assunta.
Reiterava quindi gli argomenti già spesi nell'atto di appello in ordine alla sussistenza di un termine finale o, in alternativa, alla nullità della pattuizione per mancata previsione di un termine finale, e, per pagina 15 di 29 l'effetto, domandava che le clausole concernenti il trasferimento dei posti letto venissero dichiarate estinte “per scadenza dei termini previsti per la loro attuazione” o nulle per violazione del divieto di perpetuità dei vincoli obbligatori.
La quinta doglianza, proposta “in linea subordinata”, contestava la sentenza per aver erroneamente confermato la decisione di prime cure nella parte in cui aveva ritenuto non ritualmente riproposta la domanda di annullamento parziale dell'accordo per conflitto di interessi e mancanza di poteri di
Obiettava la ricorrente che nel giudizio di riassunzione non fosse necessaria una CP_2
specifica indicazione del petitum e della causa petendi ovvero un'integrale o testuale riproduzione di domande, eccezioni e conclusioni, essendo sufficiente un semplice richiamo all'atto introduttivo del giudizio e della pronuncia di legittimità. si costituiva in giudizio, istando per il rigetto dell'impugnazione Parte_2 principale, e spiegava ricorso incidentale condizionato all'accoglimento del ricorso principale, con cui riproponeva le domande assorbite nel giudizio di appello.
CP_
Giudice ed Eredità giacente di Controparte_4 Controparte_2 CP_2
rimanevano contumaci.
Con sentenza n. 36224/2023 pubblicata in data 28.12.2023, la Corte di Cassazione accoglieva il secondo motivo del ricorso principale, rigettava il primo e il terzo, e dichiarava assorbiti i rimanenti motivi;
dichiarava inammissibile il ricorso incidentale condizionato;
per l'effetto, cassava la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviava la causa alla Corte d'appello di Trento, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Quanto al ricorso principale, esaminava in primo luogo della terza doglianza relativa alla carenza di interesse ad agire, logicamente pregiudiziale, rilevandone l'infondatezza, per avere la Corte di Appello correttamente ravvisato l'interesse ad agire di nella legittima aspettativa in ordine Pt_2 all'accoglimento, da parte della PA, della richiesta di utilizzo dei posti letto, realizzabile solo a condizione - necessaria, seppur non sufficiente - che la controparte rinunciasse ai posti letto, rendendoli disponibili.
Rigettava altresì il primo motivo di impugnazione, per inammissibilità, nonché per infondatezza, ritenendo che la Corte avesse fatto buon governo dei canoni ermeneutici nell'interpretare il contratto in conformità alla ricostruzione prospettata da secondo cui si era impegnata ad abdicare Pt_2 CP_1
alla disponibilità dei posti letto, e non semplicemente a concordare con la PA la procedura di trasferimento dei posti.
Accoglieva invece il secondo motivo, affermando l'ineseguibilità in forma specifica dell'obbligo di rinuncia ai 42 posti letto. Chiariva che l'esecuzione in forma specifica di cui all'art. 2932 c.c. è
pagina 16 di 29 applicabile solo in relazione ad obblighi che abbiano ad oggetto la produzione di un effetto traslativo o costitutivo, giacché la relativa pronuncia giudiziale non ha carattere di esecuzione forzata in forma specifica, ma produce un mero effetto costitutivo, ope iudicis, del diritto oggetto dell'obbligo rimasto inadempiuto. Pertanto, il rimedio non è applicabile nel caso in cui l'obbligazione assunta riguardi una rinuncia, che produce un mero effetto estintivo-abdicativo, non già traslativo o costitutivo.
Ciò posto, osservava che l'insuscettibilità di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di stipulare il negozio abdicativo non pregiudicava la tutela del diritto di parte, attesa la presenza di specifici rimedi, quali le misure di cui all'art. 614-bis c.p.c., previste proprio per le ipotesi di obblighi incoercibili.
Dichiarava quindi assorbite le restanti censure, espressamente proposte in via condizionata al rigetto dei precedenti tre motivi.
Dichiarava inammissibile per carenza di interesse il ricorso incidentale proposto da Pt_2
rilevando come avesse ad oggetto questioni su cui la sentenza impugnata non si era pronunciata, avendole dichiarate assorbite, e precisava che il ricorrente aveva facoltà di riproporle nel giudizio di rinvio.
Infine, rinviava il giudizio alla Corte di Appello di Trento, in diversa composizione, affinché decidesse attenendosi ai rilievi svolti e conformandosi al seguente principio di diritto: “in tema di esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre, non è passibile di coazione specifica l'obbligo di rinuncia unilaterale abdicativa ad un diritto, che – in quanto tale – non ha effetto traslativo in favore del richiedente”.
con atto di citazione notificato in data 19.3.2024 nei confronti di Parte_2
, , giacente Controparte_1 CP_3 Controparte_4 Controparte_9
in morte di ha riassunto il giudizio dinanzi a Codesta corte, chiedendo: CP_2
- in via principale, di accertare la validità ed efficacia dell'accordo dd. 15.5.2006, nonché il grave inadempimento di agli obblighi previsti a suo carico ai punti 3 e 4 lett. d) Controparte_1 della predetta scrittura privata e, per l'effetto di condannarla ad adempiere gli obblighi assunti, provvedendo all'immediata sottoscrizione della dichiarazione di rinuncia all'autorizzazione per i 42 posti letto;
di fissare, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., in € 1.826,58, oltre a rivalutazione monetaria dal
19.11.2009 alla data di emissione della sentenza - o nel diverso importo ritenuto di giustizia - la somma di denaro dovuta da a per ogni giorno di Controparte_1 Parte_2 ritardo nell'esecuzione della pronuncia;
- in via subordinata, di accertare che la clausola relativa alla rinuncia ha carattere essenziale per
[...]
e di “estendere per l'effetto ogni eventuale pronuncia di nullità e/o Parte_2 annullamento e/o inefficacia e/o risoluzione, all'intero accordo di cui alla scrittura privata di data
pagina 17 di 29 15.5.2006, dichiarandone, rispettivamente, l'integrale nullità e/o annullamento e/o inefficacia e/o risoluzione”;
- in ogni caso, di condannare e/o le altre parti in giudizio a rifondere a Controparte_1
le spese del grado, nonché del giudizio di legittimità. Parte_2
In via preliminare, ha osservato come, all'esito della sentenza di Cassazione, devono ritenersi coperti da giudicato la sussistenza dell'interesse ad agire di l'interpretazione dell'accordo del Pt_2
15.5.2006 data dalla sentenza della Corte di Appello n. 40/2019 e l'inammissibilità degli appelli incidentali dichiarata dalla sentenza della Corte di Appello, l'infondatezza della domanda ex art. 2932
c.c. proposta in via principale da Pt_2
Ha esposto che il residuo thema disputandum attenga alle domande di adempimento e di condanna ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c. spiegate da in via subordinata, alle domande ed eccezioni, se Pt_2
riproposte, fatte oggetto dei motivi di ricorso principale dichiarati assorbiti dalla Corte di Cassazione, alle questioni sottese ai motivi del ricorso incidentale condizionato proposto da e dichiarati Pt_2
inammissibili poiché attinenti a questioni dichiarate assorbite dalla Corte di Appello.
Ha sostenuto che l'inadempimento grave di risulta accertato con statuizione coperta da CP_1
giudicato e chiede, pertanto, la condanna della controparte ad adempiere.
Trattandosi di obbligo incoercibile, come rilevato dalla Cassazione, ha chiesto la fissazione, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., di una congrua somma di denaro per ogni giorno di violazione della sentenza di condanna, al fine di disincentivare il perdurante inadempimento della controparte. In punto quantificazione, ha insistito sulla congruità dell'importo di € 1.826,58 per ogni giorno di ritardo, in origine richiesto, alla luce dei criteri di determinazione della somma indicati dall'art. 614-bis, comma
3, c.p.c., e, segnatamente, del valore della controversia (€ 4.500.00,00, per i valori monetari spettanti ad e € 800.000,00, quale valore della rinuncia, come risultanti dall'accordo, nella realtà Pt_2 ammontanti rispettivamente ad € 5.390.060,00 e € 1.690.000,00), della natura della prestazione (una semplice dichiarazione di rinuncia), del danno quantificato o prevedibile (€ 1.826,58 al giorno, individuati sulla base dei profitti stimati derivanti dalla gestione dei letti), del vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento (speculare ai mancati profitti di , e di ogni altra circostanza utile Pt_2
(il carattere doloso dell'inadempimento di l'integrale adempimento da parte di gli CP_1 Pt_2 investimenti effettuati da confidando nell'adempimento della controparte, l'abuso del processo Pt_2
da parte di che ha resistito pretestuosamente). Ha chiesto e altresì che la somma individuata da CP_1
sia rivalutata, posto che era stata quantificata ben 14 anni prima, chiedendo quindi che l'importo Pt_2
in questione sia determinato in euro 2.363,59.
pagina 18 di 29 Ha affermato l'infondatezza delle tesi difensive prospettate da secondo cui il rapporto CP_1
obbligatorio sarebbe estinto per decorso del termine.
Ha contestato la difesa di controparte secondo cui la pattuizione di rinuncia sarebbe nulla o comunque invalida o inefficace poiché il dott. non avrebbe avuto i poteri per impegnare CP_2
la volontà di e comunque si sarebbe trovato in conflitto di interessi con la stessa CP_1 CP_1
Ha evidenziato come la domanda di annullamento fosse stata a rigettata dalla sentenza della Corte di
Appello n. 317/2012, integralmente confermata dalla Cassazione con sentenza n. 8096/2016; nel giudizio di rinvio dinanzi al Tribunale di Rovereto Regina non aveva più riproposto la relativa questione, circostanza espressamente riscontrata nella sentenza che aveva definito tale procedimento e confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Trento n. 40/2019.
Ad ogni modo, ha dedotto l'infondatezza della domanda, sul rilievo che, alla luce dell'accertamento, coperto da giudicato, l'accordo dd. 15.5.2006 aveva natura unitaria, i coniugi e CP_2 CP_1
costituivano un unico centro di interessi;
che, in ogni caso, il consenso espresso dal sig. non fu CP_2 determinante, essendo l'operazione stata approvata dalla totalità dei consiglieri di amministrazione;
che la pattuizione non avrebbe in alcun modo pregiudicato gli interessi di CP_1
Ha proposto, in via subordinata, per la denegata ipotesi di declaratoria di nullità della clausola di rinuncia, domanda di accertamento della nullità totale dell'intero accordo in estensione, ai sensi dell'art. 1419 c.c., in ragione della pacifica essenzialità che la rinuncia ai posti letto rivestiva per Pt_2 nell'economia complessiva dello scambio.
si è costituita in giudizio, chiedendo: Controparte_1
- in via preliminare, il rigetto della domanda per carenza di interesse ad agire in capo ad Pt_2
- in via principale, “come domanda ex art. 394.3 cod. proc. civ., o come eccezione ex art. 345.2 cod. proc. civ.”, l'accertamento della nullità della pattuizione relativa all'obbligo di rinuncia, o, in subordine, dell'inesigibilità di tale obbligazione, nonché dell'estinzione della stessa “per scadenza del termine contrattualmente previsto, o per l'invalidità di obbligazioni perpetue connesse ad attività imprenditoriali, o per il legittimo recesso regolarmente esercitato da ”; CP_1
- in via subordinata, la dichiarazione di inefficacia e invalidità della pattuizione relativa all'obbligo di rinuncia per mancanza di poteri e conflitto di interessi del dott. CP_2
- in ogni caso, l'accertamento che la mancata attuazione della cessione dei posti letto non incide sulla validità ed efficacia delle operazioni di compravendita previste nella scrittura privata del 15.5.2006;
- il rigetto di tutte le domande formulate da . Parte_2
pagina 19 di 29 e si sono costituiti, domandando, in via pregiudiziale, di dichiarare Controparte_4 Controparte_2
l'inammissibilità o invalidità della chiamata in giudizio nei loro confronti, con estromissione per difetto di legittimazione passiva;
nel merito, di rigettare le domande proposte da Pt_2
Giudice Elsa ed Eredità giacente in morte di sono rimasti contumaci. CP_2
Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate nei termini di cui all'art 189 cpc, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 8.4.25 e decisa alla camera di consiglio del giorno
6.5.24.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È necessario in primo luogo esaminate le difese della con la quale viene prospettata la CP_1
nullità della scrittura privata dd. 15.5.06, limitatamente all'articolo 3 riguardante la rinuncia ai posti letto, nonchè l'annullamento di tale pattuizione stante il conflitto di interessi tra e la CP_2 [...]
ed in relazione alla carenza di potere in capo al medesimo a rappresentare la Controparte_1
medesima società. Trattasi infatti di questioni logicamente pregiudiziali alla possibilità di affermare la validità ed efficacia della richiamata scrittura privata, circostanza che costituiscono presupposto logico anche per l'accoglimento della domanda proposta dalla ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.. Parte_2
Quanto alla deduzione di secondo cui l'accordo in questione sarebbe nullo per illiceità CP_1 dell'oggetto, posto che la rinuncia ai posti letto non è compatibile con le norme imperative che disciplinano l'esercizio, per concessione, di un pubblico servizio dello svolgimento di attività di interesse generale, va evidenziata la circostanza che tale deduzione venne formulata nel giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Rovereto a seguito dell'atto di citazione introduttivo del giudizio dd.
15.11.09, ma non sono state riproposte nel giudizio riassunto dinanzi al medesimo Tribunale di
Rovereto, né hanno formato oggetto del giudizio di appello definito con la sentenza annullata dalla
Suprema Corte. In tale situazione deve ritenersi che tali deduzioni siano volte a sollecitare questa Corte
a rilevar d'ufficio la nullità dell'accordo.
La deduzione secondo cui l'interruzione unilaterale incondizionata da parte della del servizio CP_1
pubblico rappresentato dalla gestione di posti letto determinerebbe interruzione di un ufficio o di un servizio pubblico o di un servizio di pubblica utilità, con conseguente nullità dell'oggetto dell'accordo
è stata proposta invece per la prima volta nel presente giudizio di rinvio.
Tali questioni devono ritenersi inammissibili.
Al riguardo richiamato l'orientamento della Suprema Corte secondo cui (Cass. n. 24357/23) “Nel giudizio di rinvio, il quale è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal
pagina 20 di 29 giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità”.
Più recentemente la Suprema Corte ha ritenuto (Cass. n. 3239/24 in motivazione) che “ Nel giudizio di rinvio, il quale è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità (Sez. 2, Ordinanza n. 24357 del 10/08/2023, Rv.
668914 - 01). Infatti, il giudizio di rinvio deve svolgersi entro i limiti segnati dalla sentenza di annullamento e non si può estendere a questioni che, pur non esaminate specificamente, in quanto non poste dalle parti o non rilevate d'ufficio, costituiscono il presupposto logico - giuridico della sentenza stessa, formando oggetto di giudicato implicito ed interno, poiché il loro riesame verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio della loro intangibilità, con la conseguenza che deve escludersi la possibilità per il giudice del rinvio di sindacare la improponibilità della domanda, dipendente da qualunque causa, anche da inosservanza di modalità o di termini, pur essendo la stessa rilevabile d'ufficio in qualunque stato e grado del processo (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7656 del 04/04/2011). Peraltro, questa Corte ha già avuto modo di affermare che: in materia di giudizio di rinvio, per effetto del principio di preclusione delle questioni che avrebbero dovuto essere prospettate o rilevate di ufficio dalla Cassazione, deve ritenersi inibito alle parti, al giudice di rinvio ed allo stesso giudice di legittimità, eventualmente investito dopo il rinvio, di porre per la prima volta in discussione l'esistenza della legittimazione processuale nel giudizio di primo grado e la nullità della costituzione del rapporto processuale per difetto di rappresentanza organica, in quella fase, dell'organo costituito per l'ente (Sez. 3, Sentenza n. 403 del
11/01/2017, Rv. 642356 - 01)”.
Nel caso in esame l'accoglimento delle deduzioni circa la nullità del contratto in esame per le ragioni sopra richiamate, mai sottoposta all'esame della Suprema Corte, si porrebbe in contrasto con l'accertamento compiuto in ordine all'esatta interpretazione dell'accordo intercorso tra le parti, che logicamente presuppone la sua validità ed efficacia.
pagina 21 di 29 La prospettazione secondo cui la rinuncia ai posti letto comporterebbe l'immediato ed automatico venir meno dell'autorizzazione amministrativa e dell'accreditamento della struttura di proprietà della con conseguente inesigibilità della rinuncia stanti le conseguenze assolutamente CP_1
sproporzionate per rispetto all'interesse di con conseguente in esigibilità della rinuncia, CP_1 Pt_2
a prescindere da ogni altra considerazione, sono state esposte per la prima volta nel presente giudizio di rinvio, così come la prospettazione delle esigibilità della rinuncia in quanto ciò determinerebbe la commissione di un reato.
Analoghe considerazioni riguardano l'asserita sopravvenuta inefficacia dell'accordo, per recesso da parte di CP_1
Devono invece essere esaminate le questioni relative all'estinzione dell'obbligazione per scadenza del termine e all'annullamento delle pattuizioni relative al trasferimento dei posti letto per conflitto di interessi di (il quale ha sottoscritto l'accordo anche quale presidente del consiglio di CP_2 amministrazione dell'epoca di con la in forza del principio secondo cui (Cass.n. CP_1 CP_1
90/07) “Incorre nel vizio di omessa pronuncia la sentenza emessa dal giudice di rinvio che non decida sulla questione che sia stata espressamente dichiarata assorbita dalla sentenza di cassazione, solo quando tale questione (nella specie, un'eccezione di prescrizione) sia ad esso riproposta” (vd anche
Cass. n. 10567/03).
Tali prospettazioni di risultano infondate. CP_1
In primo luogo vanno ribadite le considerazioni già espresse nella sentenza n.40/19 della Corte di appello di Trento secondo cui un termine di estinzione dell'obbligazione è comunque stabilito dall'ordinamento ed è quello della prescrizione ordinaria. Peraltro non può dimenticarsi che la mancata apposizione del termine può essere ovviata attivando i rimedi di cui all'ar. 1183 c.c.
Va anche considerato che, anche a voler ritenere che l'obbligazione di rinunciare ai posti letti gravante su fosse soggetta al termine finale del dicembre 2009, epoca di scadenza della garanzia CP_1 fideiussoria che l'acquirente doveva rilasciare, all'adempimento di tale obbligazione era stato apposto un termine iniziale (1/1/09) prima del quale la soc. non avrebbe potuto pretendere la Pt_2
prestazione. La richiesta di adempimento è in effetti intervenuta il 16.1.09 (doc. 14 parte attrice in riassunzione). Pertanto è possibile concludere che se la soc. ad oggi potrebbe risultare ancora CP_1 obbligata l'adempimento della prestazione sorta in forza dell'accordo contrattuale intervenuto con la
[...]
ciò è conseguente al fatto che la stessa si è resa inadempiente alla stessa al momento in cui la Pt_2
rinuncia è stata richiesta, condotta che ha determinato la richiesta giudiziale di adempimento avanzata da Va peraltro rilevato che le difese della soc. non possono ritenersi cristalline sul Pt_2 CP_1
punto, posto che la stessa da un lato afferma che in forza dell'accordo avrebbe assunto “un obbligo pagina 22 di 29 perpetuo e, pertanto, nullo” e dall'altro che in realtà non la prestazione avrebbe dovuto essere resa entro tre anni, bensì entro tale termine avrebbe dovuto essere conclusa l'operazione di rinuncia ai posti letto e verificatasi l'attribuzione dei medesimi posti letto ad da parte della Pubblica Amministrazione. Pt_2
Tuttavia tale interpretazione confligge con quanto statuito dalla Suprema Corte secondo cui l'accordo intercorso tra le parti doveva essere interpretato non come impegno delle due società a concordare con la pubblica amministrazione la procedura di trasferimento dei posti letto, bensì come accordo avente per oggetto la rinuncia da parte di ai posti letto a fronte di un corrispettivo da parte di CP_1 Pt_2
Con riguardo invece alla domanda di annullamento dell'accordo contrattuale per carenza di poteri in capo a presidente del consiglio di amministrazione di che aveva firmato CP_2 CP_1
l'accordo, e per conflitto di interessi tra lo stesso e la società che rappresentava (posto che con l'accordo in questione rinunciava all'azione di responsabilità già intrapresa nel confronti del Pt_2
medesimo) va rilevato che tale domanda è diretta ad ottenere esclusivamente la dichiarazione di annullamento parziale dell'accordo, vale a dire l'annullamento della parte dell'accordo avente ad oggetto l'obbligo alla rinuncia ai posti letto da parte di a fronte di un corrispettivo, con la CP_1
richiesta che rimanga valido efficace l'accordo per quanto riguarda la cessione di beni immobili e di quote societarie.
Tale contenuto della domanda emerge in modo chiaro dalle conclusioni della soc. “in ogni CP_1
caso, accertare e dichiarare che la mancata attuazione della operazione di cessione dei posti letto di
a favore di non incide sulla validità ed efficacia delle operazioni di compravendita CP_1 Pt_2
previste nella scrittura privata 15 maggio 2016 e comporta unicamente il pagamento del saldo delle partecipazioni cedute”.
Tuttavia deve ritenersi passata in giudicato l'interpretazione dell'accordo dedotto in giudizio nel senso che come la scrittura di data 15.5.16 integra un accordo unitario, non scindibile in due distinte obbligazione.
La Suprema Corte nella sentenza n. 35244/23 ha rigettato il primo motivo di ricorso di nella CP_1 parte in cui veniva denunciata l'errata interpretazione dell'accordo da parte della Corte di Appello di
Trento.
Quest'ultima con sentenza n.40/19 (oggetto di ricorso per cassazione) aveva affermato che la scrittura privata in questione integrava un accordo unitario, non scindibile in due distinte obbligazioni,
e seppure vi fossero certamente singoli accordi negoziali, pure recepiti in unico documento, gli stessi dovevano ritenersi concepiti e voluti come funzionalmente connessi in quanto diretti raggiungere lo scopo percepito dalle parti, vale a dire la cessione da parte di delle proprie quote di Pt_2 partecipazione in ai soci di quest'ultima, la vendita di alcuni immobili di proprietà di di CP_1 Pt_2
pagina 23 di 29 cui si privava per ottenere da dietro pagamento di un importo concordato, i noti 42 posti Pt_2 CP_1
letto.
La Suprema Corte ha rilevato che il giudice di appello aveva analiticamente esposto le ragioni a sostegno di tale interpretazione, in forza delle quali non era possibile aderire alla ricostruzione di secondo cui questa si sarebbe impegnata, insieme ad a concordare con la pubblica CP_1 Pt_2
amministrazione la procedura di trasferimento dei posti letto. La Suprema Corte ha ritenuto che la lettura del contratto offerta della Corte di appello di Trento si era attenuta non solo dal dato testuale del contratto, ma aveva considerato tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extra testuali (come il riferimento alle interlocuzioni intercorse tra e, in specie, l'Assessorato alle Parte_4
politiche della salute) indicati dal legislatore, anche a fronte di espressioni che apparivano di per sé chiare, in collegamento con le altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione ed in relazione al comportamento complessivo delle parti.
Il primo motivo di ricorso con il quale la società aveva a sottoposto alla Suprema Corte la CP_1 questione dell'erroneità dell' interpretazione dell'accordo data dalla Corte di Appello di Trento è stato rigettato sicché interpretazione data all'accordo deve ritenersi questione passata in giudicato.
Ne consegue che, trattandosi di accordo unitario, non è possibile accogliere la domanda diretta ad ottenere l'annullamento di una parte soltanto dello stesso, posto che l'eventuale annullamento necessariamente dovrebbe travolgere l'intero accordo (quindi anche la cessione delle quote e degli immobili realizzata con l'accordo in questione); per tale ragione la domanda di annullamento parziale CP_ della scrittura privata proposta dalla Regina risulta infondata.
Deve ritenersi passata in giudicato anche la questione relativa alla sussistenza di interesse ad agire in capo ad ex arti. 100 c.p.c.. Pt_2
Circa tale questione la Suprema Corte ha rilevato che, secondo la ricostruzione contenuta nella sentenza la Corte di appello di Trento, prima dell'assunzione di ogni determinazione amministrativa, occorreva la disponibilità di posti letto e che di conseguenza la richiesta alla PA di nuovi accreditamenti di posti letto avrebbe potuto essere valutata solo a fronte di un corrispondente numero di cessazioni di posti letto esistenti. “Sicché, all'esito, vi sarebbe stato un “sicuro interesse”, meritevole di tutela, in capo ad ad ottenere l'adempimento dell'impegno assunto da , Pt_2 CP_1 poiché la “sola aspettativa sulla pratica accoglibilità della richiesta di poter utilizzare i posti letto” oggetto di rinuncia sarebbe stata sufficiente a legittimare l'azione intrapresa da ed invero, Pt_2
solo la certezza di avere a disposizione quei posti avrebbe potuto consentire ad di dar luogo a Pt_2 tutti i successivi incombenti volti ad ottenere, ove possibile, quanto desiderato” (§6.1.2 sentenze n.
36244/23 Corte di Cassazione).
pagina 24 di 29 Tale ricostruzione contenuta nella sentenza della Corte di appello è stata ritenuta dalla Suprema
Corte pertinente “essendo evidente la descritta successione logica e cronologica tra rinuncia ai posti letto e susseguente apertura del procedimento amministrativo diretto ad ottenere l'assegnazione dei posti cessati, secondo più passaggi di un articolato procedimento a formazione progressiva, che esigeva l'intervento autorizzatorio della P.A. quale ultimo passaggio satisfattivo e consequenziale. Il che giustificava l'interesse della a chiedere che si producessero gli effetti della rinuncia, cui Pt_2
si era obbligata, solo all'esito potendosi attivare il relativo procedimento amministrativo. Alla CP_1 stregua della valenza presupposta della rinuncia, rispetto all'avvio dell'istanza di autorizzazione diretta ad ottenere l'assegnazione dei “posti letto” cessati (che, si badi bene, non si identificano con un'entità materiale, ma integrano un “bene” complesso, costituito anche da componenti immateriali, quali il rilascio delle debite autorizzazioni, nei limiti delle disponibilità massime che la Provincia autonoma di Trento può attribuire in dotazione, con le sovvenzioni che ne derivano), sussisteva pienamente il presupposto processuale regolato dall'art. 100 c.p.c.”.
Insiste la soc. nell'affermare la carenza di interesse ad agire in capo alla in quanto, CP_1 Parte_2
per eventi successivi alla pronuncia della Suprema Corte, tale interesse sarebbe venuto meno. In particolare sostiene la soc. che all'attualità l' non ha più intenzione di procedere CP_1 Pt_2 all'acquisizione dei posti letto avendo avviato nel 2022 in progetto ben diverso, volto a realizzare non un reparto di lungodegenza bensì un ampliamento della struttura per ospitare un reparto per scompenso cardiaco.
Al riguardo è sufficiente osservare che la relativa questione è passata in giudicato e che comunque le affermazioni di sono prive di supporto probatorio attesa la tardività della documentazione CP_1
prodotta sul punto, peraltro per sua natura (articolo di giornale) inidonea a provare il fatto storico affermato.
Pertanto deve ritenersi che il contratto intercorso tra le parti con scrittura di data 15.5.06 fosse valido ed efficace anche nella parte in cui prevedeva la rinuncia ai posti letto da parte di a fronte del CP_1
pagamento di un corrispettivo da parte di parte integrante un accordo complessivo avente Pt_2
natura unitaria.
E' pacifico che non abbia adempiuto all'obbligazione assunta di rinunciare ai posti letto CP_1
stabiliti nell'accordo e, a fronte del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte con sentenza numero 36224/23 secondo cui non è applicabile il rimedio di cui all'art. 2932 c.c., deva farsi applicazione del rimedio costituito dalle misure coercitive indirette di cui all'art.614 bis cpc, come del resto indicato dalla Suprema Corte (pag. 34 decisione richiamata).
pagina 25 di 29 Infondata è la tesi difensiva di parte secondo cui tale previsione normativa, ed in particolare CP_1
il comma 3, non sarebbe applicabile trattandosi di norma entrata in vigore successivamente alla proposizione della domanda da parte di al riguardo sufficiente osservare che tale norma venne Pt_2
originariamente introdotta con Legge n. 68/09, con decorrenza dal 4/7/09, norma che al secondo comma conteneva una disposizione sovrapponibile a quella attuale (il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificabile o prevedibile o di ogni altra circostanza utile”). L'atto di citazione introduttivo del presente giudizio è stato notificato nel novembre del 2009, quando era già entrata in vigore la legge che ha introdotto l'articolo 614 bis c.p.c. nel codice e, non a caso, la richiesta di tale rimedio era contenuta anche in tale atto introduttivo.
La previsione di chiusura (“ogni altra circostanza utile”) era contenuta nella norma fin dalla sua entrata in vigore, sicchè sono utilizzabili tutti gli elementi di valutazione che emergono dagli atti per effettuare la determinazione della condanna.
Tenendo conto del valore dato dalle parti alla rinuncia (€ 800.000), del fatto che comunque l'attribuzione dei posti letto in favore di da parte della pubblica amministrazione non era certa Pt_2
ed un grado di alea caratterizzava l'intera operazione, dell'interesse di parte inadempiente alla conservazione nella disponibilità dei posti letto, dimostrato dal fatto stesso dell'inadempimento, dell'interesse di alla probabile l'assegnazione sede posti letto da parte della Pubblica Pt_2
Amministrazione, dimostrata dall'importo rilevante riconosciuto quale corrispettivo della rinuncia pur a fronte dell'incertezza del buon esito dell'intera operazione, nonché della circostanza pacifica che abbia iniziato i lavori di ampliamento della sua struttura al fine di poter assicurare l'aumento dei Pt_2
posti letto da gestire (il fatto che tale intervento edilizio sia stato interrotto non appare determinante, soprattutto a fronte dell'assottigliarsi della probabilità di ottenere l'aumento dei posti letto in conseguenza dell'inadempimento di , ritiene questa Corte di determinare l'importo da versare CP_1
per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di rinuncia ai posti letto da parte di in euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento successivamente alla CP_1
pubblicazione della presente sentenza.
Non viene condiviso l' importo suggerito da di euro 1826,53 sia in considerazione che lo Pt_2
stesso viene esposto come importo del danno, vale a dire importo della perdita del profitto determinato della gestione di ogni singolo posto letto, mentre il pagamento della somma di cui all'art. 614 bis c.p.c. ha natura diversa dal risarcimento del danno, come esposto entrambe le parti, sia in considerazione del fatto che i conteggi esposti da appaiono non ancorati a elementi contabili oggettivi e Pt_2
specificatamente riferiti alla gestione di posti letto di lungodegenza.
pagina 26 di 29 Deve infine ritenersi coperta da giudicato la questione sollevata da e Controparte_4 CP_2
(chiamati in giudizio da quali successori a titolo particolare nella proprietà delle quote
[...] Pt_2
vendute da a e Giudice Elsa con l'accordo dedotto in giudizio, al fine di rendere Pt_2 Controparte_2
il loro opponibile un eventuale sentenza di un annullamento di tale accordo) di mancata loro estromissione e di illegittimità della chiamata da parte di per non essere la stessa stata Pt_2
autorizzata dal giudice.
Con riguardo alla posizione di tali soggetti nella sentenza n. 343/17 del tribunale di Rovereto veniva ritenuto di compensare le spese processuali relative al rapporto processuale tra gli stessi e le altre parti processuali in considerazione del fatto che la loro chiamata in causa era giustificata dall'originario interesse di rendere opponibile nei loro confronti l'eventuale pronuncia di annullamento, decisione che presupponeva pertanto il rigetto dell'istanza di estromissione.
Avverso tale punto della pronuncia del nome è stato proposto appello limitatamente alla decisione di compensare le spese di lite (così ritenuto dalla Corte di Appello), appello dichiarato inammissibile per tardività. Avverso tale punto della sentenza n.40/19 e non hanno Controparte_4 Controparte_2
proposto ricorso per cassazione.
Pertanto la questione circa la loro legittima partecipazione al giudizio quali successori a titolo particolare deve ritenersi coperta da giudicato.
Va peraltro rilevato che secondo autorevole giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 21690/19)
“Ai sensi dell'art.111, comma 3, c.p.c., il successore a titolo particolare nel diritto controverso può intervenire o essere chiamato in causa in ogni grado o fase del processo, sicché la chiamata non soggiace alle forme e ai termini prescritti dall'art.269 c.p.c.”
Circa il regolamento delle spese di lite, le stesse vengono poste a carico della in quanto CP_1
soccombente rispetto le domande proposte da con riguardo al relativo rapporto processuale ed Pt_2
ai giudizi svoltesi dinanzi al Tribunale di Rovereto (RG 920/16), dinanzi alla Corte di appello di
Trento (RG 414/17) e dinanzi alla Corte di Cassazione.
Sul punto va richiamato l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. n. 29056/24) secondo cui “In virtù del c.d. principio espansivo di cui all'art. 336 c.p.c., la cassazione parziale della sentenza ha effetto sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata, onde l'annullamento in sede di legittimità della pronuncia del giudice del merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicché il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in base all'esito finale della lite potendo disporre la compensazione delle spese, totale o parziale, ed anche condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte”.
pagina 27 di 29 Lo scaglione di valore della controversia deve essere individuato nello scaglione da € 520.000,01 a €
1.000.000,00 (valore di euro 800.000 ex art. 12 cpc) e vengono applicati i valori medi di cui al D.M.
10 marzo 2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
Pertanto quanto a giudizio dinanzi al tribunale di Rovereto viene liquidato l'importo di euro
4.607,00 quello fase di studio della controversia, euro 3.039,00 per la fase introduttiva del giudizio, euro 13.534,00 per la fase di trattazione, euro 8.013,00 per la fase decisionale;
euro 1.809,99 per anticipazioni esenti;
quanto al giudizio svoltosi dinanzi alla corte d'appello viene liquidato l'importo di euro 5.706,00 per la fase di studio della controversia, euro 3.318,00 per la fase introduttiva del giudizio, euro 3.822,00 per la fase di trattazione (importo minimo in quanto il tale fase si limitata alle deduzioni difensive d'udienza ), euro 9.487,00 per la fase decisionale;
quanto al giudizio di cassazione viene liquidato l'importo di euro 6.449,00 per la fase di studio della controversia, euro 4.238,00 per la fase introduttiva del giudizio, euro 3.318,00 per la fase decisionale;
quanto al presente giudizio di rinvio viene liquidato l'importo di euro di euro 5.706,00 per la fase di studio della controversia, euro 3.318,00 per la fase introduttiva del giudizio, euro 3.822,00 per la fase di trattazione (importo minimo in quanto il tale fase si limitata alle deduzioni difensive d'udienza), euro
9.487,00 per la fase decisionale, importi che devono essere aumentati nella misura del 20% stante l'uso da parte di di redazione degli atti mediante collegamenti ipertestuali ai sensi Parte_5
dell'art.4 co. 1 bis della tariffa professionale ed euro 1.744,67 per anticipazioni esenti.
Non è riconosciuto l'aumento di cui all'articolo 4 co. 2 TF posto che la partecipazione al giudizio di
Giudice Elisa, ed srl non ha aggravato la trattazione delle difese Controparte_4 CP_2
delle altre parti.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo il giudizio riassunto da a seguito di Parte_2
rinvio disposto dalla sentenza n. 36224/2023 della Corte di Cassazione,
1)accertata la validità ed efficacia della scrittura privata di data 15/5/2006 ed accertato l'inadempimento della agli obblighi di rinuncia ai posti letto di cui al punto 3 Controparte_1
di tali scrittura privata, condanna la ad adempiere a tali obblighi provvedendo Controparte_1
conseguentemente alla sottoscrizione della dichiarazione di rinuncia ai posti letto stabiliti in tale previsione contrattuale, dichiarazione da consegnare alla ed alla Parte_2
Provincia Autonoma di Trento;
pagina 28 di 29 2) condanna la al pagamento dell'importo di euro 1.000,00 per ogni giorno di Controparte_1
ritardo nell'adempimento dell'obbligo di cui al capo 1) della presente sentenza con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza in favore della;
Parte_2
3) condanna la al rimborso in favore della Controparte_1 Parte_2
delle spese di lite liquidate in euro 29.193,00, oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti quanto al giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Rovereto oltre euro 1.809,99 per anticipazioni esenti;
in euro 22.333,00 oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti quanto al giudizio svoltosi dinanzi alla Corte di Appello di Trento;
in euro 14.005,00 oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti quanto al giudizio svoltosi dinanzi alla Corte di Cassazione;
in euro 22.333,00 oltre all'aumento del 20/% ex art. 4 co. 1 bis TF ed oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti quanto al presente giudizio di rinvio, oltre ad euro 1.744,67 per anticipazioni esenti;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite con riguardo alla posizione processuale di
, , in morte di con CP_3 Controparte_4 Controparte_2 Controparte_7 CP_2
riferimento a tutti i giudizi sopraindicati.
Deciso in Trento, Camera di consiglio del 6.5.25
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa R.Fermanelli Dott.ssa L.Guzzo
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