Sentenza breve 29 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 29/01/2026, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00143/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01988/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1988 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Cinzia Valentina Laurenzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Bologna, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del Provvedimento della Prefettura di Bologna del 28 ottobre 2025, con il quale è stata rifiutata la domanda presentata dal ricorrente in data 24 ottobre 2025, volta ad ottenere la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. F della Legge 5 febbraio 1992, n. 91;
- di tutti i provvedimenti antecedenti concomitanti e conseguenti, nonché presupposti con quello impugnato e non conosciuti dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa AR LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e ravvisati i presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata;
Il ricorrente, legalmente residente in Italia dal 2014, è in possesso del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo sin dal 2021.
La sua richiesta di concessione della cittadinanza italiana è stata rifiutata per la mancanza del requisito reddituale, sostenendo che non possano rilevare le somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione.
Il provvedimento è stato, quindi, impugnato, deducendone l’illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione e dell’art. 9, lett. f) della Legge 5 febbraio 1992 n. 91, nonché per eccesso di potere a causa dell’omessa valutazione di fatti rilevanti, erronea individuazione dei presupposti, falsa interpretazione di legge, carenza di motivazione e di istruttoria, ingiustizia grave e manifesta. L’istanza sarebbe stata rifiutata in assenza di una valutazione complessiva della situazione di fatto e di diritto dell’odierno ricorrente.
Tutto ciò premesso, il ricorso merita positivo apprezzamento.
La relazione dell’Amministrazione depositata in atti dimostra, infatti, come, nel triennio assunto a riferimento, il richiedente la cittadinanza abbia dichiarato un reddito di 21.179,26 euro nel 2022 e di 13.099 nel 2024, mentre nell’anno 2023, in disparte 1.916,36 euro qualificati come reddito da lavoro dipendente, ha percepito 11.006,70 euro a titolo di indennità di disoccupazione (NaSpI) erogata dall’INPS.
Ne deriva che la dichiarazione di inammissibilità compiuta dalla Prefettura nel caso di specie non è fondata sulla ravvisata carenza di documentazione comprovante il possesso dei requisiti, ma su di un apprezzamento nel merito circa l’adeguatezza della capacità reddituale dimostrata.
Dunque, di fatto, la declaratoria di inammissibilità della domanda deve essere ritenuta illegittima, in quanto fondata su di un erroneo presupposto ovvero la mancata produzione di documentazione essenziale alla ricevibilità della stessa. Quanto esibito dal ricorrente, infatti, attesta i redditi percepiti nel triennio di riferimento e la Prefettura avrebbe dovuto limitarsi a constatare ciò, dal momento che la valutazione di adeguatezza degli stessi (in termini di rilevanza e consistenza) non rientra nel perimetro dell’attività demandata all’articolazione periferica al fine di accertare l’ammissibilità della domanda, essendo l’indagine sulla sua fondatezza riservata al Ministero.
Così accolto il ricorso, le spese del giudizio possono trovare compensazione tra le parti in causa, attesa la particolare natura del vizio rilevato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione intenderà adottare.
Dispone la compensazione delle spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO EN, Presidente
AR LL, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR LL | LO EN |
IL SEGRETARIO