Cass. civ., sez. II, sentenza 28/12/2023, n. 36224
CASS
Sentenza 28 dicembre 2023

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La pronuncia giudiziale ex art. 2932 c.c. non ha il carattere di pronuncia giurisdizionale di "esecuzione forzata" in forma specifica dell'obbligazione inadempiuta, ma - più limitatamente - ha una valenza costitutiva ope iudicis di un diritto; ne consegue che non è coercibile l'obbligo di rinuncia unilaterale abdicativa a un diritto, che, in quanto tale, non ha effetto traslativo in favore del richiedente ma meramente estintivo.

Commentari3

  • 1Risorse online: Frammenti di Diritto CivileAccesso limitato
    Piccole Medie Aziende · https://www.foroitaliano.it/

  • 2Obbligo di rinunzia e tutela ex art. 2932 c.c.Accesso limitato
    Silvia_Martelli · https://rivistapactum.it/ · 14 marzo 2025

  • 3Ammissibile l'esecuzione in forma specifica dell'impegno di rinunciare a un diritto?Accesso limitato
    Redazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 5 gennaio 2024
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 28/12/2023, n. 36224
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36224
Data del deposito : 28 dicembre 2023

Testo completo