Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 12/03/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott. Umberto Giacomelli presidente
- dott.ssa Chiara Sandini giudice rel.
- dott. Beniamino Margiotta giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 160/2025 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso dai coniugi
, nata a [...] il [...], assistita in giudizio dall'avv. Parte_1
CONTI ALESSANDRA
e nato a [...] il [...], assistito in giudizio dall'avv. Controparte_1
BASTIANON BARBARA
con l'intervento del PM
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 29/01/2025, i coniugi hanno richiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto alle seguenti condizioni:
“a) disporsi l'affidamento congiunto paritario delle minori e con residenza presso Per_1 Persona_2
l'attuale abitazione, in comproprieta' dei genitori, ove vive la madre o in ogni altro immobile nel quale la signora sposterà in futuro la propria residenza e dimora;
Pt_1
1
mercoledi mattina con pernotto, quando verranno portate a scuola e dal venerdì sera alle 18:30 al lunedi mattina con pernotto;
la settimana successiva dal mercoledì alle 18:30 in poi con pernotto al venerdi mattina, e così via alternando le settimane successive;
sette giorni durante le vacanze natalizie,
comprendenti ad anni alterni le giornate di Natale e Capodanno;
tre giorni durante le vacanze pasquali,
comprendenti ad anni alterni la giornata di Pasqua e venti giorni, anche non consecutivi, durante le
Per_ vacanze estive previo accordo tra i genitori . ed trascorreranno le ulteriori festività civili e Per_1
religiose secondo calendario ordinario settimanale con ciascun genitore;
con riferimento al diritto di visita paterno e alla permanenza presso ciascun genitore resta inteso che le parti potranno diversamente accordarsi compatibilmente con i loro impegni e gli impegni del minore, fatto salvo un congruo reciproco preavviso anche telefonico;
c) il signor provvederà al concorso al mantenimento ordinario delle figlie oltre che via Controparte_1
diretta mediante la corresponsione di euro 347,70 ciascuna (quindi in totale € 695,40 (euro trecentoquarantasette///70, complessivi euro seicentonovantaacinque//40) al mese da versarsi alla signora entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese agli estremi bancari già noti. Suddetto assegno di Pt_1
mantenimento verrà aggiornato annualmente, dalla data della sua previsione, secondo le variazioni accertate dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, prendendo a riferimento la data di pubblicazione della sentenza. I genitori contribuiranno nella misura del 50%
ciascuno alle spese straordinarie;
quanto alla loro individuazione e alle modalità di rimborso i coniugi convengono di applicare il Protocollo redatto dal Tribunale di Belluno, datato 21 ottobre 2021 di cui dichiarano di avere copia e quindi di essere a loro noto;
d) le spese straordinarie, per la quota di spettanza, verranno rimborsate al genitore che le ha anticipate dietro presentazione della relativa pezza giustificativa;
e) l'AUU spettera', come per legge, ad entrambi i genitori, al 50% ciascuno;
f) il genitore che avrà provveduto al pagamento di una spesa detraibile / deducibile in favore delle figlie sarà tenuto, laddove trattenga l'originale, a fornirne una copia all'altro, onde consentire la suddivisione dei relativi benefici fiscali al 50%. Laddove fosse necessaria l'esibizione dell'originale all'atto della dichiarazione dei redditi, il genitore che ne è in possesso si impegna a metterlo a disposizione dell'altro per
2 la stretta necessità;
g) le parti danno atto di essere pienamente autonome economicamente;
h) con la sottoscrizione del presente ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, le parti si danno reciprocamente atto di non aver alcun altro diritto, ragione o facoltà da far valere l'uno nei confronti dell'altro in relazione al rapporto di coniugio e ad ogni altro rapporto patrimoniale fra essi intercorso derivante dal matrimonio;
i) per tutto quanto non espressamente indicato, si richiamano le condizioni di separazione e di cui alla sentenza n. 227/2019 del Tribunale di Belluno, laddove non in conflitto con le presenti.”
I ricorrenti hanno confermato di non volersi riconciliare.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898 ed appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita.
Le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e sono conformi alla legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, nella suindicata composizione collegiale pronuncia
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 21.7.2007 a Santa
IN (BL) dai ricorrenti, trascritto al n. 4, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del predetto comune, alle seguenti condizioni, come indicate nel ricorso:
a) dispone l'affidamento congiunto paritario delle minori e con Per_1 Persona_2
residenza presso l'attuale abitazione, in comproprieta' dei genitori, ove vive la madre o in ogni altro immobile nel quale la signora sposterà in futuro la Pt_1
propria residenza e dimora;
b) il sig. vedrà le figlie secondo il seguente calendario: una settimana dal CP_1
lunedì alle 18:30 al mercoledi mattina con pernotto, quando verranno portate a scuola e dal venerdì sera alle 18:30 al lunedi mattina con pernotto;
la settimana
3 successiva dal mercoledì alle 18:30 in poi con pernotto al venerdi mattina, e così via alternando le settimane successive;
sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni le giornate di Natale e Capodanno;
tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni la giornata di Pasqua e venti giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive previo accordo tra i genitori . ed trascorreranno le ulteriori festività civili e religiose Per_1 Per_2
secondo calendario ordinario settimanale con ciascun genitore;
con riferimento al diritto di visita paterno e alla permanenza presso ciascun genitore resta inteso che le parti potranno diversamente accordarsi compatibilmente con i loro impegni e gli impegni del minore, fatto salvo un congruo reciproco preavviso anche telefonico;
c) il signor provvederà al concorso al mantenimento ordinario delle Controparte_1
figlie oltre che via diretta mediante la corresponsione di euro 347,70 ciascuna
(quindi in totale € 695,40 (euro trecentoquarantasette///70, complessivi euro seicentonovantaacinque//40) al mese da versarsi alla signora entro e non Pt_1
oltre il giorno 10 di ogni mese agli estremi bancari già noti. Suddetto assegno di mantenimento verrà aggiornato annualmente, dalla data della sua previsione, secondo le variazioni accertate dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, prendendo a riferimento la data di pubblicazione della sentenza. I genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie;
quanto alla loro individuazione e alle modalità di rimborso i coniugi convengono di applicare il Protocollo redatto dal Tribunale di Belluno, datato 21 ottobre 2021 di cui dichiarano di avere copia e quindi di essere a loro noto;
d) le spese straordinarie, per la quota di spettanza, verranno rimborsate al genitore che le ha anticipate dietro presentazione della relativa pezza giustificativa;
e) l'AUU spettera', come per legge, ad entrambi i genitori, al 50% ciascuno;
f) il genitore che avrà provveduto al pagamento di una spesa detraibile / deducibile in favore delle figlie sarà tenuto, laddove trattenga l'originale, a fornirne una copia all'altro, onde consentire la suddivisione dei relativi benefici fiscali al 50%. Laddove
4 fosse necessaria l'esibizione dell'originale all'atto della dichiarazione dei redditi, il genitore che ne è in possesso si impegna a metterlo a disposizione dell'altro per la stretta necessità;
g) le parti danno atto di essere pienamente autonome economicamente;
h) con la sottoscrizione del ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, le parti si danno reciprocamente atto di non aver alcun altro diritto, ragione o facoltà da far valere l'uno nei confronti dell'altro in relazione al rapporto di coniugio e ad ogni altro rapporto patrimoniale fra essi intercorso derivante dal matrimonio;
i) per tutto quanto non espressamente indicato, si richiamano le condizioni di separazione e di cui alla sentenza n. 227/2019 del Tribunale di Belluno, laddove non in conflitto con le presenti.”
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Belluno, 20/02/2025
Il presidente dott. Umberto Giacomelli
Il giudice estensore dott.ssa Chiara Sandini
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