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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 09/06/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 220/2025 introdotta con ricorso depositato in data 26.02.2025 da
(C.F. ) nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
29/10/1976 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Annagrazia Di Nicola e PA AR (C.F.
) nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
Piceno in Via Palestro n. 11, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigina Giansante
Avente ad oggetto: altri istituti di diritto di famiglia (es. mantenimento figli naturali e legittimi);
Conclusioni delle parti: come da ricorso;
Conclusioni del P.M.: il P.M. esprimeva parere favorevole.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Con ricorso depositato in data 26.02.2025, i ricorrenti sulla premessa che:
- le parti avevano convissuto more uxorio dall'anno 2016 e dalla loro unione era nato un figlio, il 27.05.2018 che, purtroppo, è affetto da grave patologia Per_1
consistente in cecità assoluta e encefalopatia epilettica;
- il rapporto di convivenza era andato via via deteriorandosi al punto da portare le parti a decidere di separarsi:
- a nulla era valso il tentativo esperito dai rispettivi avvocati di riconciliarsi;
- le parti si erano quindi determinate a risolvere la questione a mezzo di accordo negoziale tenuto conto di quanto espressamente previsto all'art. 337 ter, co.4, c.c.;
- la situazione personale e patrimoniale del nucleo familiare è la seguente: il sig.
AC SP svolge lavoro di autista necroforo e percepisce uno stipendio netto mensile pari a € 1.400,00 per n. 14 mensilità e lo stesso non ha proprietà immobiliari;
- la sig.ra svolge il lavoro di insegnante e percepisce uno stipendio Parte_1
netto mensile pari a € 1.400,00 per n. 13 mensilità e la stessa è comproprietaria di immobili ricevuti in eredità dai di lei genitori siti in Ascoli Piceno in via Iannella abitato dal fratello, altro comproprietario;
- il figlio minore percepisce, in ragione della propria disabilità, indennità Per_1
mensili come di seguito riportate: - indennità per malattia rara, pari a € 1.000,00 circa al mese, da rinnovare annualmente;
- indennità per cecità pari a € 970,00 al mese;
- indennità di accompagno pari € 520,00;
- i genitori inoltre percepiscono al 50% l'assegno unico pari ad € 165 al mese.
- il piccolo non è in grado di alimentarsi e dunque deve essere alimentato Per_1
per infusione, non è in grado di deambulare e incapace di eloquio, situazioni che lo portano ad una assoluta incapacità di interazione, pertanto necessita di assistenza continua che via via nel tempo è destinata ad aumentare causa della impossibilità di essere movimentato da una sola persona;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente, all'Ill.mo Tribunale di
Ascoli Piceno, disponendo la trattazione scritta del presente procedimento, di regolare l'affidamento e il mantenimento del figlio naturale alle seguenti Per_1
CONDIZIONI
- la casa dove le parti hanno convissuto e sita in Ascoli Piceno in Via Pacifico
Massimi n. 3, è condotta in locazione;
la sig.ra continuerà ad Parte_1
abitarvi unitamente al figlio mentre il sig. PA AR lascerà Per_1
il suddetto immobile e si trasferirà in altro appartamento avendo, a tal fine, sottoscritto relativo contratto di locazione con decorrenza 1° febbraio 2025;
- le parti, come detto, sono genitori di un figlio minorenne, di 6 anni, Per_1
portatore di handicap grave, il quale viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori e con collocamento prevalente presso la madre;
- il calendario di frequentazione del figlio con il padre, tenuto conto delle particolari condizioni di salute del minore e degli orari di lavoro del genitore, avverrà con i seguenti tempi e modalità: a settimane alterne di ogni mese, il padre terrà il figlio presso di sé andandolo a prendere presso l'abitazione della madre il sabato mattina verso le ore 9,30/10,00 circa, e/o comunque appena il bambino sarà pronto, e lo riporterà la domenica successiva alle ore 18 circa;
il padre terrà con sé il Per_1
venerdì' e lo prenderà alle ore 18 e lo riporterà alle ore 10 del sabato mattina nella settimana in cui il fine settimana il bambino è con la madre;
nei periodi delle festività, i genitori si alterneranno di anno in anno il padre terrà con sé il figlio il giorno 24 dicembre dalle ore 10 al 25 dicembre alle ore 18; e la madre lo terrà con se il 31 dicembre e primo gennaio;
quando il padre terrà con sé il figlio il giorno di
Pasqua, lo preleverà dalla casa della madre alle ore 10 e lo riporterà il lunedì dell'Angelo alle ore 18, e così si ripeterà per ogni anno seguendo un criterio di alternanza iniziando nell'anno in corso con il giorno di Pasqua e lunedì dell'Angelo con il padre;
nel periodo delle vacanze estive di ciascun anno, il padre, tenuto anche conto del piano di ferie del suo datore di lavoro e previa comunicazione alla madre entro il mese di maggio, da effettuarsi anche per le vie brevi, terrà con se il figlio per un periodo consecutivo di 7 giorni nel mese di luglio e 7 giorni nel Per_1
mese di agosto;
il padre, nei giorni e periodi in cui avrà con sé il figlio , Per_1
avrà la facoltà di avvalersi di tutti i servizi e dell'assistenza, anche di personale, di cui usufruisce il bambino durante l'anno nei giorni feriali, anche al fine di non mutare le figure di riferimento e le abitudini dello stesso, in considerazione delle sue particolari condizioni di salute.
- per quanto concerne il mantenimento del figlio, la madre collocataria si avvarrà delle sopradescritte indennità e assegni assistenziali di cui gode il minore che saranno utilizzati esclusivamente per il suo mantenimento e per tutte le cure e l'assistenza di cui necessita. Dette somme saranno percepite per il tramite della madre che predisporrà un resoconto annuale e che provvederà ad accantonare tutto quanto residuato, una volta detratte le spese sopraindicate, nel conto bancario, già dedicato ed intestato al minore;
in ogni caso, qualora vi fosse la necessità, i genitori si impegnano sin da ora al mantenimento del figlio minore, ciascuno in proporzione alle proprie capacità economiche e nella misura che si determinerà al verificarsi di tale evenienza;
inoltre, poiché le parti hanno concordemente deciso ed acquistato un'auto, precisamente una Peugeot 3800 intestata al padre, ed a servizio delle esigenze del bambino, soprattutto quando si rende necessario effettuare viaggi per le visite medico-specialistiche cui lo stesso periodicamente si deve sottoporre, o le urgenze e tenuto conto che non è stato ancora pagato interamente il prezzo della stessa, le parti concordano che il residuo continuerà ad essere pagato attingendo all'indennità percepita da e per una somma pari a € 371,00 mensili (quale Per_1
rata del finanziamento acceso allo scopo). A tal proposito la sig.ra Pt_1
verserà con cadenza mensile la somma di € 371,00, entro il giorno 18 del mese, sul conto corrente intestato al sig. PA che a sua volta provvederà immediatamente a versare tutte le rate restanti sino ad estinzione dell'intero debito;
inoltre, il sig. PA terrà l'auto sempre a disposizione per tutte le esigenze del figlio, e con facoltà della sig.ra i farne uso qualora ne avesse pari Pt_1
necessità. Al termine dei quattro anni dall'acquisto ovvero luglio 2028, la Peugeot 3800 verrà eventualmente venduta per acquistarne una maggiormente idonea per le necessità del bambino e intestata al genitore presso cui il bambino è collocato.
- le parti, dichiarano sin da ora di avere già regolato tutte le questioni economiche tra di loro pendenti e quindi di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra;
- spese legali compensate.
In data 28.02.2025 il Presidente del Tribunale, letto il ricorso depositato dagli istanti, designava il giudice relatore cui delegava la trattazione del procedimento e fissava, per la comparizione delle parti innanzi al magistrato delegato, l'udienza del 14.05.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte.
A seguito del trasferimento ad altro ufficio giudiziario del Dott. Luigi Cirillo,
Presidente dell'intestato Tribunale, veniva disposta la ridistribuzione degli incarichi amministrativi e giurisdizionali svolti, fino alla data 13.04.2025, dallo stesso;
pertanto, con provvedimento n. 44/2025 diveniva assegnataria e relatrice di tutti i procedimenti, anche pendenti, di cui all'art. 473 bis.47 c.p.c. iscritti, dopo l'entrata in vigore con
D.Lvo n. 149/2022, con domanda congiunta ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., comprese le domande congiunte di modifica, nonché dei procedimenti di divorzi e separazioni contenziosi, la Dott.ssa Rita De Angelis.
Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere del P.M. in sede, il
Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Osserva, altresì, il Collegio che le condizioni concordate tra le parti appaiono idonee a tutelare i rispettivi interessi delle medesime nonché, soprattutto, quelli del figlio minore
. Per_1
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, pronunciandosi sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate, così provvede: - regola l'affidamento e il mantenimento del figlio naturale alle Persona_2
condizioni concordate tra le parti per come di sopra riportate e trascritte;
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 06.06.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 220/2025 introdotta con ricorso depositato in data 26.02.2025 da
(C.F. ) nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
29/10/1976 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Annagrazia Di Nicola e PA AR (C.F.
) nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
Piceno in Via Palestro n. 11, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigina Giansante
Avente ad oggetto: altri istituti di diritto di famiglia (es. mantenimento figli naturali e legittimi);
Conclusioni delle parti: come da ricorso;
Conclusioni del P.M.: il P.M. esprimeva parere favorevole.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Con ricorso depositato in data 26.02.2025, i ricorrenti sulla premessa che:
- le parti avevano convissuto more uxorio dall'anno 2016 e dalla loro unione era nato un figlio, il 27.05.2018 che, purtroppo, è affetto da grave patologia Per_1
consistente in cecità assoluta e encefalopatia epilettica;
- il rapporto di convivenza era andato via via deteriorandosi al punto da portare le parti a decidere di separarsi:
- a nulla era valso il tentativo esperito dai rispettivi avvocati di riconciliarsi;
- le parti si erano quindi determinate a risolvere la questione a mezzo di accordo negoziale tenuto conto di quanto espressamente previsto all'art. 337 ter, co.4, c.c.;
- la situazione personale e patrimoniale del nucleo familiare è la seguente: il sig.
AC SP svolge lavoro di autista necroforo e percepisce uno stipendio netto mensile pari a € 1.400,00 per n. 14 mensilità e lo stesso non ha proprietà immobiliari;
- la sig.ra svolge il lavoro di insegnante e percepisce uno stipendio Parte_1
netto mensile pari a € 1.400,00 per n. 13 mensilità e la stessa è comproprietaria di immobili ricevuti in eredità dai di lei genitori siti in Ascoli Piceno in via Iannella abitato dal fratello, altro comproprietario;
- il figlio minore percepisce, in ragione della propria disabilità, indennità Per_1
mensili come di seguito riportate: - indennità per malattia rara, pari a € 1.000,00 circa al mese, da rinnovare annualmente;
- indennità per cecità pari a € 970,00 al mese;
- indennità di accompagno pari € 520,00;
- i genitori inoltre percepiscono al 50% l'assegno unico pari ad € 165 al mese.
- il piccolo non è in grado di alimentarsi e dunque deve essere alimentato Per_1
per infusione, non è in grado di deambulare e incapace di eloquio, situazioni che lo portano ad una assoluta incapacità di interazione, pertanto necessita di assistenza continua che via via nel tempo è destinata ad aumentare causa della impossibilità di essere movimentato da una sola persona;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente, all'Ill.mo Tribunale di
Ascoli Piceno, disponendo la trattazione scritta del presente procedimento, di regolare l'affidamento e il mantenimento del figlio naturale alle seguenti Per_1
CONDIZIONI
- la casa dove le parti hanno convissuto e sita in Ascoli Piceno in Via Pacifico
Massimi n. 3, è condotta in locazione;
la sig.ra continuerà ad Parte_1
abitarvi unitamente al figlio mentre il sig. PA AR lascerà Per_1
il suddetto immobile e si trasferirà in altro appartamento avendo, a tal fine, sottoscritto relativo contratto di locazione con decorrenza 1° febbraio 2025;
- le parti, come detto, sono genitori di un figlio minorenne, di 6 anni, Per_1
portatore di handicap grave, il quale viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori e con collocamento prevalente presso la madre;
- il calendario di frequentazione del figlio con il padre, tenuto conto delle particolari condizioni di salute del minore e degli orari di lavoro del genitore, avverrà con i seguenti tempi e modalità: a settimane alterne di ogni mese, il padre terrà il figlio presso di sé andandolo a prendere presso l'abitazione della madre il sabato mattina verso le ore 9,30/10,00 circa, e/o comunque appena il bambino sarà pronto, e lo riporterà la domenica successiva alle ore 18 circa;
il padre terrà con sé il Per_1
venerdì' e lo prenderà alle ore 18 e lo riporterà alle ore 10 del sabato mattina nella settimana in cui il fine settimana il bambino è con la madre;
nei periodi delle festività, i genitori si alterneranno di anno in anno il padre terrà con sé il figlio il giorno 24 dicembre dalle ore 10 al 25 dicembre alle ore 18; e la madre lo terrà con se il 31 dicembre e primo gennaio;
quando il padre terrà con sé il figlio il giorno di
Pasqua, lo preleverà dalla casa della madre alle ore 10 e lo riporterà il lunedì dell'Angelo alle ore 18, e così si ripeterà per ogni anno seguendo un criterio di alternanza iniziando nell'anno in corso con il giorno di Pasqua e lunedì dell'Angelo con il padre;
nel periodo delle vacanze estive di ciascun anno, il padre, tenuto anche conto del piano di ferie del suo datore di lavoro e previa comunicazione alla madre entro il mese di maggio, da effettuarsi anche per le vie brevi, terrà con se il figlio per un periodo consecutivo di 7 giorni nel mese di luglio e 7 giorni nel Per_1
mese di agosto;
il padre, nei giorni e periodi in cui avrà con sé il figlio , Per_1
avrà la facoltà di avvalersi di tutti i servizi e dell'assistenza, anche di personale, di cui usufruisce il bambino durante l'anno nei giorni feriali, anche al fine di non mutare le figure di riferimento e le abitudini dello stesso, in considerazione delle sue particolari condizioni di salute.
- per quanto concerne il mantenimento del figlio, la madre collocataria si avvarrà delle sopradescritte indennità e assegni assistenziali di cui gode il minore che saranno utilizzati esclusivamente per il suo mantenimento e per tutte le cure e l'assistenza di cui necessita. Dette somme saranno percepite per il tramite della madre che predisporrà un resoconto annuale e che provvederà ad accantonare tutto quanto residuato, una volta detratte le spese sopraindicate, nel conto bancario, già dedicato ed intestato al minore;
in ogni caso, qualora vi fosse la necessità, i genitori si impegnano sin da ora al mantenimento del figlio minore, ciascuno in proporzione alle proprie capacità economiche e nella misura che si determinerà al verificarsi di tale evenienza;
inoltre, poiché le parti hanno concordemente deciso ed acquistato un'auto, precisamente una Peugeot 3800 intestata al padre, ed a servizio delle esigenze del bambino, soprattutto quando si rende necessario effettuare viaggi per le visite medico-specialistiche cui lo stesso periodicamente si deve sottoporre, o le urgenze e tenuto conto che non è stato ancora pagato interamente il prezzo della stessa, le parti concordano che il residuo continuerà ad essere pagato attingendo all'indennità percepita da e per una somma pari a € 371,00 mensili (quale Per_1
rata del finanziamento acceso allo scopo). A tal proposito la sig.ra Pt_1
verserà con cadenza mensile la somma di € 371,00, entro il giorno 18 del mese, sul conto corrente intestato al sig. PA che a sua volta provvederà immediatamente a versare tutte le rate restanti sino ad estinzione dell'intero debito;
inoltre, il sig. PA terrà l'auto sempre a disposizione per tutte le esigenze del figlio, e con facoltà della sig.ra i farne uso qualora ne avesse pari Pt_1
necessità. Al termine dei quattro anni dall'acquisto ovvero luglio 2028, la Peugeot 3800 verrà eventualmente venduta per acquistarne una maggiormente idonea per le necessità del bambino e intestata al genitore presso cui il bambino è collocato.
- le parti, dichiarano sin da ora di avere già regolato tutte le questioni economiche tra di loro pendenti e quindi di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra;
- spese legali compensate.
In data 28.02.2025 il Presidente del Tribunale, letto il ricorso depositato dagli istanti, designava il giudice relatore cui delegava la trattazione del procedimento e fissava, per la comparizione delle parti innanzi al magistrato delegato, l'udienza del 14.05.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte.
A seguito del trasferimento ad altro ufficio giudiziario del Dott. Luigi Cirillo,
Presidente dell'intestato Tribunale, veniva disposta la ridistribuzione degli incarichi amministrativi e giurisdizionali svolti, fino alla data 13.04.2025, dallo stesso;
pertanto, con provvedimento n. 44/2025 diveniva assegnataria e relatrice di tutti i procedimenti, anche pendenti, di cui all'art. 473 bis.47 c.p.c. iscritti, dopo l'entrata in vigore con
D.Lvo n. 149/2022, con domanda congiunta ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., comprese le domande congiunte di modifica, nonché dei procedimenti di divorzi e separazioni contenziosi, la Dott.ssa Rita De Angelis.
Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere del P.M. in sede, il
Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Osserva, altresì, il Collegio che le condizioni concordate tra le parti appaiono idonee a tutelare i rispettivi interessi delle medesime nonché, soprattutto, quelli del figlio minore
. Per_1
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, pronunciandosi sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate, così provvede: - regola l'affidamento e il mantenimento del figlio naturale alle Persona_2
condizioni concordate tra le parti per come di sopra riportate e trascritte;
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 06.06.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi