Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/02/2025, n. 1610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1610 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 25906/2020 r.g.a.c.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 25906/2020 RGAC e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via R. Bracco 45 presso Parte_1
l'avv. Vincenzo Carcarino, dal quale è rappresentata e difesa come da procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E
, residente in [...] scala A piano 1° int. 3 Controparte_1
, quale impresa designata per la Regione Campania dal FGVS, in Controparte_2 persona di un procuratore, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via G. Cortese 11 (c/o lo studio dell'avv. Paolo Ambron) unitamente all'avv. Carlo Gagliardi, di Milano, dal quale è rappresentata e difesa come da procura alle liti a firma autenticata in data 11/11/2020 in Milano con atto per notaio rep. 24877 Persona_1
CONVENUTE
Oggetto: Risarcimento danni da circolazione stradale
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5
ha convenuto nel presente giudizio e Parte_2 Controparte_1 [...]
quale impresa designata per la Regione Campania dal FGVS, chiedendo Controparte_2 di dichiarare il conducente del motociclo Honda SH tg. CX57527 di proprietà di
[...]
e non assicurato per la Rca responsabile esclusivo di un sinistro verificatosi in CP_1 data 22/8/2014 in Giugliano in Campania tra il suddetto veicolo e l'autovettura IA Y tg. ER711SW , a seguito del quale era deceduta la minore , figlia del Controparte_3 figlio dell'attrice – e condannare quindi le convenute in solido a risarcire i danni subiti dall'attrice per la perdita della giovane nipote, danni da lesione dell'integrità psicofisica e da perdita del rapporto parentale, da liquidarsi in euro 144.130 o nella diversa misura da accertare, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal fatto al soddisfo, con Con vittoria delle spese di lite con distrazione;
si è costituita Controparte_4 chiedendo di rigettare la domanda per essersi prescritto il diritto vantato dall'attrice, o per essere la domanda inammissibile e/o improcedibile, o infondata, o subordinatamente ridurre l'entità del risarcimento dovuto per il concorso di colpa dell'attrice, con vittoria delle spese di lite;
nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione, ed è stato escusso il teste ora la causa va decisa. Testimone_1
Preliminarmente, si osserva che la domanda è proponibile, avendo l'attore messo in mora l'impresa designata ex art. 287 Cod.Ass. con messaggi pec del 26/11/2018 (all'impresa designata) e del 6/5/2019 (a impresa designata e Consap). In comparsa di risposta, l'impresa designata convenuta afferma che l'attrice avrebbe dovuto “dimostrare di aver denunciato il sinistro attraverso la trasmissione del modello C.A.I., come disposto dall'art. 143 del Codice delle Assicurazioni”, ma non è così: l'art. 143 Cod.Ass. impone ai conducenti o ai proprietari dei veicoli coinvolti nel sinistro di denunciare l'evento ciascuno alla propria impresa di assicurazione, per poter accedere alla procedura liquidativa senza che si applichi l'art. 1915 cc e presumendosi, in caso di richiesta congiunta, che il sinistro si sia verificato come dichiarato;
non si tratta certo di un onere gravante sul terzo che chiede il risarcimento.
L'attrice agisce espressamente ex art. 141 Cod.Ass., che assegna al terzo trasportato il diritto di essere risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro;
in comparsa conclusionale parte convenuta contesta che tale norma sia applicabile nel presente caso , ma comunque si è visto che la colpa del conducente del veicolo a bordo del quale viaggiava la vittima è stata in questo caso dimostrata, per cui il conducente del motoveicolo non assicurato risponde comunque dei danni cagionati dalla sua condotta, ex art. 2054 cc o 2043 cc.
Costituendosi tempestivamente, l'impresa designata convenuta ha eccepito che il diritto al risarcimento vantato dall'attrice , derivando dalla circolazione dei veicoli, si sia prescritto in 2 anni, come previsto dal secondo comma dell'art. 2947 cc. Non è così: pagina 2 di 5 trattandosi di fatto considerato dalla legge come reato, ossia omicidio colposo, in base al terzo comma dello stesso art. 2947 cc si applica il termine di prescrizione di quel reato, quindi sei anni: termine che non si è consumato dal 22/8/2014 a quando è divenuta irrevocabile la sentenza penale di condanna del conducente a bordo del quale viaggiava la nipote dell'attrice, ossia il 20/12/2017 (in un processo nel quale era Controparte_2 presente quale responsabile civile); a partire da quel momento, sempre ai sensi del terzo comma dell'art. 2947 cc, è ricominciato a decorrere il termine biennale, che però è stato interrotto dalle richieste di risarcimento del 2018 e 2019, sino a quando è iniziato il presente giudizio nel 2020. L'eccezione di prescrizione va dunque rigettata.
Come appena accennato, con sentenza del 30/12/2016 divenuta irrevocabile il 20/12/2017, il Tribunale di Napoli Nord ha dichiarato Controparte_5 responsabile di omicidio colposo ai danni di , per averne cagionato la Controparte_3 morte con la propria condotta di guida del motociclo sul quale la vittima viaggiava;
in quel processo era presente quale responsabile civile, ed era costituita Controparte_2 una parte civile, anche se dalla sentenza non risulta chi fosse tale parte civile. L'art. 651.1 cpp stabilisce che “ La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.”; quindi, in questa sede la convenuta non può più contestare che la propria assicurata sia responsabile della morte della nipote dell'attrice.
In comparsa di risposta, parte convenuta sostiene che debba riconoscersi il concorso di colpa della vittima, così argomentando: “Non si può, invero, escludere che la deceduta abbia omesso di indossare il casco nonché un abbigliamento idoneo ed Controparte_3 utile alla riduzione delle conseguenze dannose degli incidenti. Infine, non è stato dimostrato che il motociclo su cui era trasportata fosse omologato per il trasporto di due persone.”. In comparsa conclusionale, parte convenuta evidenzia che essendo CP_3 morta per una frattura cervicale, deve desumersi che non abbia utilizzato
[...] correttamente il casco protettivo obbligatorio. In realtà, non risulta dagli atti di causa che la vittima non indossasse il casco;
e non risulta che il casco protettivo possa evitare a chi lo indossa una frattura cervicale del tipo di quella riportata da nel Controparte_3 sinistro per cui è causa. Per il resto, non si vede quale tipo di abbigliamento CP_3 avrebbe dovuto indossare, per evitare una frattura della cervicale;
e nulla è dimostrato circa il fatto che il motociclo sul quale era trasportata non fosse Controparte_3 omologato per trasportare due persona – il concorso di colpa della vittima va dimostrato, a meno che non risulti pacificamente dagli atti, il che non è; oltretutto, a meno che non fosse evidente che il motociclo non potesse trasportare passeggeri, il che neppure è provato, non era tenuta ad accertare se il veicolo fosse omologato per il CP_3 trasporto di passeggeri.
pagina 3 di 5 L'intensità del rapporto tra l'attrice e la sua defunta nipote, è attestato dalla pagina di un quaderno sulla quale la nonna giustificava l'assenza scolastica della nipote, e dalla deposizione testimoniale resa da tale “Conosco l'attrice, perché Testimone_1 abitiamo nello stesso palazzo e ci frequentiamo dal 1987. Il nucleo familiare dell'attrice è composto dall'attrice stessa, dal marito e dal figlio Controparte_6 CP_7
Fino al 2009, abitavano nella stessa casa anche il figlio ,
[...] Persona_2 con la sua famiglia. Dalla nascita della bambina, la stessa fu portata dall'ospedale alla casa dei nonni e, anche quando i genitori si sono trasferiti, la bambina, che era ancora piccola, è rimasta con i nonni e la mamma e il papà venivano sempre a trovarla. Questo perché la mamma aveva solo 14 anni quando è nata la bambina. La bambina è rimasta a vivere con la nonna fino a 5 o 6 mesi prima dell'incidente. La bambina, anche quando si è trasferita presso i genitori, continuava ad avere rapporti frequenti con i nonni. I nonni si occupavano della bambina: la accompagnavano a scuola, la facevano mangiare e si occupavano di tutto. Sono stati i nonni ad allattarla con il biberon quando era piccola. Quando la bimba è diventata più grande erano i nonni ad aiutarla fare i compiti e la accompagnavano dove doveva andare. La bambina era molto legata ai nonni e chiamava la nonna “mamma”. Da quando è morta la bambina, l'attrice non esce più, fuma in continuazione, è invecchiata e sta sempre a casa”. Un rapporto intenso, dunque. Applicando le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per il danno da perdita parentale, vanno utilizzati i seguenti parametri: il congiunto ha 54 anni, è nonno della vittima e non era convivente, la vittima aveva 15 anni al momento del decesso, nel nucleo familiare sono presenti due familiari;
ne risulta l'importo di euro 125.652.
In definitiva, l'impresa designata convenuta va condannata a pagare all'attrice la somma di euro 125.652; oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo;
oltre interessi legali sulla somma devalutata al 22/8/2014 e poi via via annualmente rivalutata secondo indici Istat dal 22/8/2014 alla pronuncia.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 25906/2020 rgac tra:
[...]
attrice; , convenuta;
così provvede: Parte_2 Controparte_8
1) Condanna a risarcire i danni subiti dall'attrice nell'evento Controparte_8 per cui è causa, che liquida in euro 125.652; oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo;
oltre interessi legali sulla somma devalutata al 22/8/2014 e poi via via annualmente rivalutata secondo indici Istat dal 22/8/2014 alla pronuncia;
pagina 4 di 5 2) Condanna a rimborsare all'attrice le spese del giudizio, Controparte_8 che liquida in € 786 per esborsi ed € 14.000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
con distrazione in favore dell'avv. Vincenzo Carcarino. Così deciso in Portici in data 15/2/2025 Il giudice unico
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