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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 21/10/2025, n. 1659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1659 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 4229/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4229/2024 R.G., avente ad oggetto: “modifica delle condizioni di divorzio” promossa da
, (C.F.: ), col patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Andrea La Villa
RICORRENTE contro
, (C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Antonella CP_1 C.F._2
Schepis
RESISTENTE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto del 18/07/2025)
*** rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 30/09/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con sentenza n. 395/2021 del 03/03/2021, emessa all'esito del procedimento iscritto al n. 6528/2018 R.G., il Tribunale di Siracusa, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, disponeva - per quel che rileva in questo procedimento – quella relativa all'obbligo a carico del di versare Parte_1 alla un assegno mensile a titolo di mantenimento della stessa pari ad € CP_1
1 150,00.
Con ricorso depositato il 05/12/2024, chiedeva a Parte_1 questo Tribunale di disporre la revoca dell'obbligo del ricorrente di contribuire al mantenimento della resistente. In subordine, chiedeva di rideterminare l'importo del medesimo assegno.
Si costituiva in giudizio , la quale chiedeva di rigettare la domanda CP_1 avanzata dal ricorrente.
All'udienza del 30/09/2025, fissata per la comparizione delle parti, le parti rappresentavano il raggiungimento del seguente accordo, di cui al verbale di udienza:
“Il predetto accordo avrà effetto retroattivo a far data dalla domanda. In particolare, il sig. corrisponderà con bonifico bancario su conte corrente intestato alla Parte_1 signora la somma mensile di € 75,00 a titolo di assegno divorzile, entro il CP_1 giorno 5 di ogni mese, rivalutabili annualmente ai fini istat. La signora ON si impegna a corrispondere al sig. , entro giorni tre da oggi, la somma di € Parte_1
750,00 quale somma in precedenza riscossa ma non più dovuta a titolo di mantenimento a far data dal gennaio 2025 alla data odierna, compresa la mensilità di ottobre 2025 già corrisposta. Compensate le spese”.
Preso atto di quanto sopra, il Giudice poneva la causa in decisione innanzi al
Collegio.
Passando al merito, la richiesta di modifica nei termini sopra indicati va integralmente condivisa e recepita da questo Collegio, in quanto il superiore accordo non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia e, anzi, rappresenta manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 4229/2024 R.G., a parziale modifica delle condizioni di divorzio statuite con sentenza n. 395/2021 del
Tribunale di Siracusa: provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e indicati in parte motiva;
compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 20.10.25.
2 Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4229/2024 R.G., avente ad oggetto: “modifica delle condizioni di divorzio” promossa da
, (C.F.: ), col patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Andrea La Villa
RICORRENTE contro
, (C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Antonella CP_1 C.F._2
Schepis
RESISTENTE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto del 18/07/2025)
*** rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 30/09/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con sentenza n. 395/2021 del 03/03/2021, emessa all'esito del procedimento iscritto al n. 6528/2018 R.G., il Tribunale di Siracusa, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, disponeva - per quel che rileva in questo procedimento – quella relativa all'obbligo a carico del di versare Parte_1 alla un assegno mensile a titolo di mantenimento della stessa pari ad € CP_1
1 150,00.
Con ricorso depositato il 05/12/2024, chiedeva a Parte_1 questo Tribunale di disporre la revoca dell'obbligo del ricorrente di contribuire al mantenimento della resistente. In subordine, chiedeva di rideterminare l'importo del medesimo assegno.
Si costituiva in giudizio , la quale chiedeva di rigettare la domanda CP_1 avanzata dal ricorrente.
All'udienza del 30/09/2025, fissata per la comparizione delle parti, le parti rappresentavano il raggiungimento del seguente accordo, di cui al verbale di udienza:
“Il predetto accordo avrà effetto retroattivo a far data dalla domanda. In particolare, il sig. corrisponderà con bonifico bancario su conte corrente intestato alla Parte_1 signora la somma mensile di € 75,00 a titolo di assegno divorzile, entro il CP_1 giorno 5 di ogni mese, rivalutabili annualmente ai fini istat. La signora ON si impegna a corrispondere al sig. , entro giorni tre da oggi, la somma di € Parte_1
750,00 quale somma in precedenza riscossa ma non più dovuta a titolo di mantenimento a far data dal gennaio 2025 alla data odierna, compresa la mensilità di ottobre 2025 già corrisposta. Compensate le spese”.
Preso atto di quanto sopra, il Giudice poneva la causa in decisione innanzi al
Collegio.
Passando al merito, la richiesta di modifica nei termini sopra indicati va integralmente condivisa e recepita da questo Collegio, in quanto il superiore accordo non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia e, anzi, rappresenta manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 4229/2024 R.G., a parziale modifica delle condizioni di divorzio statuite con sentenza n. 395/2021 del
Tribunale di Siracusa: provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e indicati in parte motiva;
compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 20.10.25.
2 Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
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