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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 24/04/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1291/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ , con sede legale in Nocera Inferiore, località Fosso Imperatore, Parte_1
snc, lotti nn. 7 e 8, zona industriale, cod. fisc. e p. iva , in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, sig.ra , rappresentata e difesa, in virtù di Parte_2 mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Francesca Maria D'Avino, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Nola, alla via On.le F. Napolitano, n. 9; appellante-opponente
E
“ , con sede legale in Roma, alla via Boccherini, n. 15, cod. Controparte_1
fisc. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_2
difesa, in virtù di procura alle liti autenticata dal notaio da Roma con atto del Per_1
13 marzo 2014, rep. n. 47491 – racc. n. 23139, dall'avv. Giuseppe O. Lagoteta, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata elettivamente domicilia;
appellata-opposta
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 2210/2023 DEL
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE – OPPOSIZIONE A PRECETTO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI:
1 per l'appellante (come da atto di appello) – “1) in via del tutto preliminare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n.
2210/2023 pubblicata il 07.11.2023, rep. n. 2715/2023 del 07.11.2023 emessa nel giudizio
R.G. 5745/2020 dal Tribunale di Nocera Inferiore … ravvisandosi i presupposti di legge, come argomentato in narrativa;
2) ancora in via preliminare, accogliere il presente appello per nullità del procedimento seguito nel giudizio in cui è stata emessa la sentenza gravata, che andrà annullata, anche previa rimessione della causa al Tribunale di Nocera Inferiore in diversa composizione, per le causali di cui in narrativa;
3) nel merito, si chiede ammettersi i mezzi istruttori richiesti in primo grado e nella specie la prova per testi articolata nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c. depositata in primo grado, limitatamente ai capitoli 3, 4 e 6 con i testi ivi indicati, per le causali di cui in narrativa;
4) nel merito, accogliere il presente appello e riformare la sentenza impugnata, stante la presenza di fatti modificativi e/o estintivi della pretesa, anche per acquiescenza della pretesa avanzata e/o remissione tacita del debito, successivi all'emissione del titolo esecutivo posto a base dell'azione intrapresa, che di fatto rendono illegittima e/o nulla l'azione esecutiva introdotta col precetto notificato, per tutte le causali di cui in narrativa;
5) in tutti i casi, condannare l'appellata al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”; per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta) – “- in via pregiudiziale, rigettare l'istanza di sospensione ex art. 283 cod. proc. civ. avanzata dall'appellante perché inammissibile e, comunque, infondata;
- in via rescindente, rigettare l'appello e confermare la sentenza di primo grado;
- in via rescissoria, per l'ipotesi di accoglimento anche parziale del gravame, accogliere le conclusioni già svolte in prime cure e qui di seguito ritrascritte: 'in ordine alla domanda di accertamento di fatti modificativi e/o estintivi del credito azionato in via esecutiva - in via principale, dichiarare inammissibile la domanda/eccezione in quanto devoluta alla competenza funzionale del giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo costituente il titolo esecutivo ed oggi alla Corte di
Appello di Roma, quale giudice della fase di gravame di quello stesso giudizio;
- in via subordinata, accertata e dichiarata la litispendenza (in parte qua) tra il presente giudizio e quello di opposizione a decreto ingiuntivo, ora in fase di appello (Corte d'Appello di Roma
– R.G. 7557/2019 …), assumere i provvedimenti di cui all'art. 39, comma 1, cod. proc. civ.; - in via ulteriormente subordinata, accertata e dichiarata la continenza tra i due predetti giudizi, assumere i provvedimenti di cui all'art. 39, comma 2, cod. proc. civ.; in ordine all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. - in via pregiudiziale,
2 dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 15724/2015 e della sentenza del
Tribunale di Roma n. 20468/2019; - in via principale, nel merito, dichiarare inammissibile e, in tutti i casi, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, e non provata;
- in ogni caso, condannare l'attrice ex art. 96 cod. proc. civ. per la dimostrata palese temerarietà della presente opposizione'. Con vittoria di onorari, competenze e spese dei due gradi di giudizio, ivi compreso il rimborso delle spese generali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2210/2023, il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla nei confronti dell' Parte_1 [...]
, ex art. 615, comma 1, c.p.c., con atto di citazione notificato il 15 dicembre CP_1
2020, così provvedeva: 1) rigettava l'opposizione proposta dalla avverso Parte_1
l'atto di precetto notificatole dall' il 10 dicembre 2020 in forza del Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 15724/2015 del Tribunale di Roma, reso provvisoriamente esecutivo, a norma dell'art. 648 c.p.c., con ordinanza del 12/14 novembre 2016, e della sentenza n. 20648/2019, con la quale tale provvedimento monitorio, previo integrale rigetto della relativa impugnazione, era stato confermato;
2) condannava la Parte_1
alla refusione delle spese processuali.
[...]
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la con atto di citazione Parte_1
notificato il 12 dicembre 2023, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) la pronuncia di primo grado era nulla, atteso che il Tribunale di Nocera Inferiore, in violazione degli artt. 175 c.p.c., 82 disp. att. c.p.c. e 24 Cost., aveva statuito sulle richieste istruttorie articolate dall'opponente, rigettandole e rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni, nel corso dell'udienza del 30 giugno 2022, fissata ai sensi dell'art. 309 c.p.c., laddove avrebbe dovuto fissarne una successiva per consentirle il pieno esercizio del diritto di difesa;
2) il giudice di primo grado, con motivazione apparente e contraddittoria, aveva rigettato le istanze istruttorie in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., giacché i capitoli 4, 5 e 6 della prova testimoniale non erano riferibili a circostanze di natura documentale, essendo diretti a dimostrare che i funzionari e i dipendenti dell'
[...]
erano a conoscenza dell'esistenza di fatti modificativi ed estintivi del CP_1
credito azionato in via monitoria;
3) dopo la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 15724/2015 da parte del Tribunale di Roma, avvenuta con ordinanza del 12/14 novembre 2016, l' “ aveva inoltrato all'opponente, anche in Controparte_1
pendenza del primo grado del giudizio, molteplici solleciti di pagamento della somma di
3 euro 181.000,00 circa e, dunque, di un importo nettamente inferiore a quello di euro
642.000,00 richiesto in via monitoria e posto a base dell'atto precetto, in tal modo manifestando in maniera inequivoca, ad onta di quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la volontà di rinunciare a parte del credito originariamente vantato, a norma dell'art. 1236 cod. civ.; 4) il Tribunale di Nocera Inferiore aveva omesso di valutare un fatto decisivo verificatosi in corso di causa, vale a dire l'accordo transattivo intervenuto tra le parti, ma ritenuto inefficace dall' “ sull'assunto della tardività e della diversità Controparte_1
della proposta inoltrata dall'opponente rispetto alle condizioni concordate, confermando, inoltre, la validità dell'atto di precetto, senza considerare che, alla data del 30 giugno 2022,
e, quindi, all'udienza fissata ai sensi dell'art. 309 c.p.c., i pagamenti eseguiti in favore dell'opposta avevano notevolmente ridotto il credito fatto valere in via monitoria.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 3 maggio 2024, l'
[...]
contestava la fondatezza dei motivi di appello, chiedendone il rigetto con CP_1
la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 23 gennaio 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 20/21 febbraio 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è infondato e va rigettato.
In ordine al primo motivo di gravame, con il quale la eccepisce la Parte_1
violazione degli artt. 175 c.p.c., 82 disp. att. c.p.c. e 24 Cost., occorre preliminarmente rilevare che, come emerge per tabulas, il Tribunale di Nocera Inferiore, all'udienza di prima comparizione e trattazione del 18 marzo 2021, disattesa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli giudiziali sottesi all'atto di precetto, concedeva alle parti i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando il processo all'udienza dell'11 novembre 2021 per provvedere sulle eventuali richieste istruttorie.
Non avendo le parti depositato le note di trattazione per l'udienza dell'11 novembre 2021, tenutasi, come, del resto, quella del 18 marzo 2021, con le modalità previste dall'art. 221, comma 4, decreto legge n. 34/2020, convertito nella legge n. 77/2020, il giudice di primo grado fissava, ex artt. 181 e 309 c.p.c., una nuova udienza per il 30 giugno 2022.
Con le note di trattazione depositate per l'udienza del 30 giugno 2022, parimenti svoltasi in via cartolare, la chiedeva l'ammissione dei mezzi istruttori articolati Parte_1 con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c..
4 Con ordinanza del 30 giugno 2022, il giudice di prime cure, rigettate le istanze istruttorie spiegate dalla , rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, Parte_1 all'udienza del 30 marzo 2023, poi sostituita, a norma dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito di note scritte, all'esito del quale assegnava alle parti i termini di cui agli artt.
190, comma 1, e 281 quinquies, comma 1, c.p.c..
Pertanto, non è configurabile alcuna violazione normativa e, dunque, alcuna lesione del diritto di difesa in danno della , atteso che, all'udienza del 30 giugno Parte_1
2022, cui il processo veniva differito ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c., il Tribunale di
Nocera Inferiore non doveva fissare una nuova comparizione delle parti per statuire sui mezzi istruttori, ma era tenuto a pronunciarsi, come correttamente avvenuto, sulla loro ammissione, id est a compiere l'attività che avrebbe espletato, ex art. 183, comma 7, c.p.c., all'esito della precedente udienza dell'11 novembre 2021, qualora l'opponente e l'opposta vi avessero partecipato mediante il deposito delle note di trattazione scritta.
In definitiva, comportando la fissazione dell'udienza prevista dagli artt. 181 e 309 c.p.c. il rinvio del processo nello stato in cui versava prima della mancata comparizione delle parti, il Tribunale di Nocera Inferiore era de plano legittimato a pronunciarsi sulle istanze istruttorie formulate dalla , che, d'altra parte, con le note di trattazione, Parte_1
le richiamava espressamente, chiedendone l'accoglimento.
Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame, con il quale la Parte_1
lamenta il rigetto, da parte del giudice di primo grado, delle richieste istruttorie.
Ed infatti, costituisce ius receptum il principio secondo cui la parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, al momento della precisazione delle conclusioni, senza potersi limitare al generico richiamo dei precedenti atti difensivi, atteso che, diversamente, tali istanze devono ritenersi rinunciate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione (cfr., ex plurimis, Cass. 4 agosto 2016, n. 16290; Cass. ord. 3 agosto 2017, n. 19352; Cass. 27 febbraio 2019, n. 5741; Cass. ord. 23 novembre 2021, n. 36134).
Tale presunzione, invero, può reputarsi superata soltanto qualora dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione dell'istanza istruttoria non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel giudizio, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa (cfr.
Cass. 10 novembre 2021, n. 33103; Cass. ord. 4 aprile 2022, n. 10767).
Nella fattispecie de qua agitur, la , a seguito dell'ordinanza di rigetto Parte_1
delle istanze istruttorie del 30 giugno 2022, non le riproponeva entro l'udienza di
5 precisazione delle conclusioni del 30 marzo 2023, né, comunque, l'impostazione difensiva assunta nel corso del giudizio impediva di ritenere abbandonata la richiesta di ammissione della prova testimoniale, per avere l'opponente incentrato la contestazione dell'avverso diritto di procedere ad espropriazione forzata sull'assunto che i documenti prodotti e, segnatamente, i solleciti di pagamento trasmessi dall' dopo la Controparte_1
concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 15724/2015 da parte del Tribunale di Roma, essendo stati effettuati per una somma nettamente inferiore a quella azionata in via monitoria e posta a fondamento dell'atto precetto, dimostravano la volontà del creditore di compiere una parziale remissione del debito.
In sostanza, la , non avendo reiterato le istanze istruttorie disattese dal Parte_1 giudice di prime cure con l'ordinanza del 30 giugno 2022, né assunto una linea difensiva o una condotta processuale che non consentissero di ritenerle rinunciate, non può dolersi, in sede di gravame, della mancata ammissione della prova testimoniale, che, in ogni caso, risultava del tutto irrilevante ai fini decisionali, atteso che i capitoli n. 3 (“vero è che, ogni qualvolta pervenivano preavvisi di sospensione o lettere di sollecito, la Parte_1 contattava l' , che nelle persone dei vari responsabili, sig. o CP_1 Per_2 [...]
riferivano di non preoccuparsi di tali richieste e di procedere al pagamento Per_3 del solo debito corrente”), n. 4 (“vero è che l' ha sempre considerato, a far data dal CP_1
2012, nello 'scaduto', solo il periodo successivo al maggio 2010”) e n. 6 (“vero è che
l' ha asserito di non disporre di un dato di consumo reale, benché avesse CP_1 ritirato i contatori nel luglio 2010 a seguito di sostituzione”), vale a dire quelli richiamati nell'atto di appello, non erano in alcun modo idonei a dimostrare che l' “ CP_1
aveva inteso, in maniera inequivoca, abdicare parzialmente al credito fatto valere
[...]
con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Infondato è anche il terzo motivo di gravame, con il quale la assume che Parte_1
l' , nell'inoltrarle, dopo l'ottenimento della provvisoria esecuzione Controparte_1
del decreto ingiuntivo n. 15724/2015, intimazioni di pagamento di una somma minore di quella portata da tale provvedimento monitorio e richiesta con l'atto di precetto, aveva parzialmente rinunciato al credito per il quale aveva preannunciato l'azione espropriativa.
Al riguardo, è necessario premettere che la era legittimata a far valere Parte_1
nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 15724/2015 del Tribunale di Roma e non nel giudizio di opposizione al precetto notificatole il 10 dicembre 2020, quali fatti estintivi del credito sopravvenuti alla concessione della sua provvisoria esecuzione, le richieste di pagamento formulatele dall' sin dal 29 aprile 2017 per Controparte_1
6 un importo notevolmente inferiore a quello azionato in via monitoria, giacché circostanze deducibili nel processo nel quale il titolo esecutivo si era formato e avrebbe potuto essere modificato (cfr., ex ceteris, Cass. 22 maggio 1980, n. 3386; Cass. 10 ottobre 1992, n.
11088; Cass. 17 febbraio 2011, n. 3850), con la conseguenza che l'eccezione relativa all'intervenuta remissione parziale del debito non poteva essere proposta con il rimedio processuale previsto dall'art. 615, comma 1, c.p.c..
In ogni caso, anche a voler ritenere che la potesse eccepire in sede di Parte_1
opposizione a precetto la sopravvenienza, rispetto alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 15724/2015 da parte del Tribunale di Roma (cfr.
Cass. 5 marzo 2013, n. 5381), di solleciti di pagamento per un importo inferiore al credito ivi incorporato, l'assunto che tali documenti ne comproverebbero la parziale rinuncia da parte dell' è destituito di ogni fondamento. Controparte_1
Ed invero, la remissione del debito, quale causa di estinzione delle obbligazioni, a norma dell'art. 1236 cod. civ., richiede che la volontà abdicativa del creditore sia espressa in modo inequivoco, sicché un comportamento tacito può ritenersi indice dell'intenzione di rinunciare al suo diritto soltanto se privo di qualsiasi giustificazione razionale (cfr., ex ceteris, Cass. ord. 14 dicembre 2020, n. 28439; Cass. ord. 25 novembre 2021, n. 36636).
Pertanto, la remissione del debito può ricavarsi anche da una manifestazione tacita di volontà, ma, in tal caso, è indispensabile che l'intento abdicativo risulti da una serie di circostanze concludenti e concordanti, assolutamente incompatibili con il proposito di avvalersi del diritto di credito (cfr., ex plurimis, Cass. 4 ottobre 2000, n. 13169; Cass. 14 luglio 2006, n. 16125; Cass. ord. 14 giugno 2019, n. 16061).
In tale prospettiva, non può revocarsi in dubbio che la mera trasmissione alla Parte_1
da parte dell' , dopo l'emanazione dell'ordinanza che aveva
[...] Controparte_1
reso provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 15724/2015, di richieste di pagamento di euro 181.685,93 e, dunque, di un importo inferiore al credito di euro
642.528,71 per il quale era stato emanato il provvedimento monitorio non poteva assurgere ad univoca manifestazione della volontà dell'opposta di rimettere parzialmente il debito contratto dall'opponente, atteso che tali intimazioni ad adempiere erano specificamente riferite soltanto ad alcune delle fatture azionate in giudizio, sicché dovevano a fortiori recare una somma minore di quella complessivamente pretesa.
In effetti, i solleciti di pagamento della somma di euro 181.685,93 del 29 aprile 2017, del
2 marzo 2019, del 7 giugno 2019, del 6 settembre 2019, del 7 dicembre 2019, del 18 marzo
2020, del 24 giugno 2020, del 25 settembre 2020, del 30 dicembre 2020 attengono alle
7 fatture n. 2214618836 del 22 aprile 2011, n. 2330778226 del 9 ottobre 2012, n.
2337523224 del 6 dicembre 2012, n. 2338357956 dell'8 dicembre 2012, n. 2340088071 del 18 dicembre 2012, n. 241516877 del 6 maggio 2013, n. 2421515602 del 13 giugno
2013, n. 2421700925 del 17 giugno 2013, n. 2421822835 del 25 giugno 2013, n.
2424187495 dell'11 luglio 2013, n. 2509059143 del 26 febbraio 2014 e n. 2650646477 del 27 ottobre 2015, vale a dire (ad eccezione di quest'ultima, successiva al provvedimento monitorio) ad alcune soltanto di quelle sulla base delle quali il Tribunale di Roma aveva emanato il decreto ingiuntivo n. 15724/2015 per il maggiore importo di euro 642.528,71, sicché la , con le predette intimazioni ad adempiere, non poneva in Controparte_1
essere alcuna condotta rivelatrice della volontà di rinunciare ad una consistente parte del credito cristallizzato nel provvedimento monitorio sotteso all'opposto atto di precetto.
Alteris verbis, l'inoltro di richieste di pagamento limitatamente ad alcune fatture non poteva giammai comprovare, in mancanza di ulteriori e convergenti indici sintomatici, che l' avesse inteso abdicare al recupero del restante credito derivante da Controparte_1
quelle per le quali non aveva compiuto solleciti o diffide successivamente alla concessione della provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio di cui trattasi.
Manifestamente infondato è il quarto motivo di gravame nella parte in cui la Parte_1
censura l'omessa valutazione, da parte del Tribunale di Nocera Inferiore,
[...] dell'accordo transattivo non ritenuto formalizzato dall' . CP_1 CP_1
Ed infatti, come riconosciuto dalla stessa , l' non Parte_1 Controparte_1
sottoscriveva alcun accordo transattivo, essendo tra le parti intercorse soltanto delle trattative non perfezionatesi, sicché il Tribunale di Nocera Inferiore non ha omesso di esaminare un fatto decisivo per la definizione del giudizio, proprio in ragione dell'inesistenza di un contratto finalizzato a comporre la lite in via stragiudiziale.
Né la può lamentare, sempre con il quarto motivo di gravame, che il Parte_1
giudice di primo grado ha considerato valido l'opposto precetto nonostante i pagamenti effettuati nel corso del giudizio e la conseguente riduzione del credito vantato dall'
[...]
, atteso che il compimento di atti solutori avrebbe assunto rilevanza ai fini CP_1 dell'accertamento della legittimità dell'intimazione ad adempiere propedeutica all'esercizio dell'azione esecutiva soltanto se avvenuto prima della sua notifica, non potendo essere dedotto, ove successivo, come sopravvenuto motivo di opposizione e, dunque, comportare l'ampliamento ex post dell'originaria causa petendi della domanda.
Del resto, nel giudizio di cognizione promosso dal debitore con l'opposizione di cui all'art. 615, comma 1, c.p.c., mentre la delibazione della legittimità del precetto deve essere
8 condotta con riferimento alla situazione esistente al momento della sua intimazione,
l'indagine sull'attuale esistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata va effettuata attraverso la ricostruzione dei rispettivi rapporti fino al tempo della decisione e, quindi, tenendo conto dei pagamenti che l'opponente deduca e dimostri di aver eseguito in corso di causa (cfr. Cass. 10 maggio 1978, n. 2259; Cass. 12 ottobre 2021, n. 27688;
Cass. ord. 10 maggio 2022, n. 14705).
Non avendo la chiesto al giudice di prime cure, neanche con le note Parte_1 sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 30 marzo 2023, di accertare l'entità del credito ancora vantato dalla all'esito dei pagamenti Controparte_1
effettuati nel corso del giudizio, il Tribunale di Nocera Inferiore era tenuto a statuire, come di fatto avvenuto, soltanto in merito alla legittimità dell'atto di precetto notificato il 10 dicembre 2020 sulla base dei motivi di opposizione originariamente formulati e, dunque, soltanto sul thema decidendum delineato con la domanda introduttiva del processo.
Le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sulla e si liquidano, Parte_1
come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 520.001,00 ed euro 1.000.000,00, in ragione dell'entità del credito sotteso all'opposto atto di precetto, ai sensi dell'art. 17 c.p.c., ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla , in complessivi euro 13.000,00 per Controparte_1
compenso, di cui euro 4.000,00 per la fase di studio, euro 3.000,00 per la fase introduttiva ed euro 6.000,00 per la fase decisionale, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Deve darsi atto, inoltre, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla avverso la sentenza n. 2210/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore Parte_1
con atto di citazione notificato il 12 dicembre 2023, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la alla refusione, in favore dell' , Parte_1 Controparte_1
delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in complessivi euro
9 13.000,00 per compenso difensivo, di cui euro 4.000,00 per la fase di studio, euro
3.000,00 per la fase introduttiva ed euro 6.000,00 per la fase decisionale, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti della . Parte_1
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 16 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
10
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1291/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ , con sede legale in Nocera Inferiore, località Fosso Imperatore, Parte_1
snc, lotti nn. 7 e 8, zona industriale, cod. fisc. e p. iva , in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, sig.ra , rappresentata e difesa, in virtù di Parte_2 mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Francesca Maria D'Avino, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Nola, alla via On.le F. Napolitano, n. 9; appellante-opponente
E
“ , con sede legale in Roma, alla via Boccherini, n. 15, cod. Controparte_1
fisc. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_2
difesa, in virtù di procura alle liti autenticata dal notaio da Roma con atto del Per_1
13 marzo 2014, rep. n. 47491 – racc. n. 23139, dall'avv. Giuseppe O. Lagoteta, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata elettivamente domicilia;
appellata-opposta
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 2210/2023 DEL
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE – OPPOSIZIONE A PRECETTO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI:
1 per l'appellante (come da atto di appello) – “1) in via del tutto preliminare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n.
2210/2023 pubblicata il 07.11.2023, rep. n. 2715/2023 del 07.11.2023 emessa nel giudizio
R.G. 5745/2020 dal Tribunale di Nocera Inferiore … ravvisandosi i presupposti di legge, come argomentato in narrativa;
2) ancora in via preliminare, accogliere il presente appello per nullità del procedimento seguito nel giudizio in cui è stata emessa la sentenza gravata, che andrà annullata, anche previa rimessione della causa al Tribunale di Nocera Inferiore in diversa composizione, per le causali di cui in narrativa;
3) nel merito, si chiede ammettersi i mezzi istruttori richiesti in primo grado e nella specie la prova per testi articolata nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c. depositata in primo grado, limitatamente ai capitoli 3, 4 e 6 con i testi ivi indicati, per le causali di cui in narrativa;
4) nel merito, accogliere il presente appello e riformare la sentenza impugnata, stante la presenza di fatti modificativi e/o estintivi della pretesa, anche per acquiescenza della pretesa avanzata e/o remissione tacita del debito, successivi all'emissione del titolo esecutivo posto a base dell'azione intrapresa, che di fatto rendono illegittima e/o nulla l'azione esecutiva introdotta col precetto notificato, per tutte le causali di cui in narrativa;
5) in tutti i casi, condannare l'appellata al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”; per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta) – “- in via pregiudiziale, rigettare l'istanza di sospensione ex art. 283 cod. proc. civ. avanzata dall'appellante perché inammissibile e, comunque, infondata;
- in via rescindente, rigettare l'appello e confermare la sentenza di primo grado;
- in via rescissoria, per l'ipotesi di accoglimento anche parziale del gravame, accogliere le conclusioni già svolte in prime cure e qui di seguito ritrascritte: 'in ordine alla domanda di accertamento di fatti modificativi e/o estintivi del credito azionato in via esecutiva - in via principale, dichiarare inammissibile la domanda/eccezione in quanto devoluta alla competenza funzionale del giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo costituente il titolo esecutivo ed oggi alla Corte di
Appello di Roma, quale giudice della fase di gravame di quello stesso giudizio;
- in via subordinata, accertata e dichiarata la litispendenza (in parte qua) tra il presente giudizio e quello di opposizione a decreto ingiuntivo, ora in fase di appello (Corte d'Appello di Roma
– R.G. 7557/2019 …), assumere i provvedimenti di cui all'art. 39, comma 1, cod. proc. civ.; - in via ulteriormente subordinata, accertata e dichiarata la continenza tra i due predetti giudizi, assumere i provvedimenti di cui all'art. 39, comma 2, cod. proc. civ.; in ordine all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. - in via pregiudiziale,
2 dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 15724/2015 e della sentenza del
Tribunale di Roma n. 20468/2019; - in via principale, nel merito, dichiarare inammissibile e, in tutti i casi, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, e non provata;
- in ogni caso, condannare l'attrice ex art. 96 cod. proc. civ. per la dimostrata palese temerarietà della presente opposizione'. Con vittoria di onorari, competenze e spese dei due gradi di giudizio, ivi compreso il rimborso delle spese generali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2210/2023, il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla nei confronti dell' Parte_1 [...]
, ex art. 615, comma 1, c.p.c., con atto di citazione notificato il 15 dicembre CP_1
2020, così provvedeva: 1) rigettava l'opposizione proposta dalla avverso Parte_1
l'atto di precetto notificatole dall' il 10 dicembre 2020 in forza del Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 15724/2015 del Tribunale di Roma, reso provvisoriamente esecutivo, a norma dell'art. 648 c.p.c., con ordinanza del 12/14 novembre 2016, e della sentenza n. 20648/2019, con la quale tale provvedimento monitorio, previo integrale rigetto della relativa impugnazione, era stato confermato;
2) condannava la Parte_1
alla refusione delle spese processuali.
[...]
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la con atto di citazione Parte_1
notificato il 12 dicembre 2023, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) la pronuncia di primo grado era nulla, atteso che il Tribunale di Nocera Inferiore, in violazione degli artt. 175 c.p.c., 82 disp. att. c.p.c. e 24 Cost., aveva statuito sulle richieste istruttorie articolate dall'opponente, rigettandole e rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni, nel corso dell'udienza del 30 giugno 2022, fissata ai sensi dell'art. 309 c.p.c., laddove avrebbe dovuto fissarne una successiva per consentirle il pieno esercizio del diritto di difesa;
2) il giudice di primo grado, con motivazione apparente e contraddittoria, aveva rigettato le istanze istruttorie in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., giacché i capitoli 4, 5 e 6 della prova testimoniale non erano riferibili a circostanze di natura documentale, essendo diretti a dimostrare che i funzionari e i dipendenti dell'
[...]
erano a conoscenza dell'esistenza di fatti modificativi ed estintivi del CP_1
credito azionato in via monitoria;
3) dopo la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 15724/2015 da parte del Tribunale di Roma, avvenuta con ordinanza del 12/14 novembre 2016, l' “ aveva inoltrato all'opponente, anche in Controparte_1
pendenza del primo grado del giudizio, molteplici solleciti di pagamento della somma di
3 euro 181.000,00 circa e, dunque, di un importo nettamente inferiore a quello di euro
642.000,00 richiesto in via monitoria e posto a base dell'atto precetto, in tal modo manifestando in maniera inequivoca, ad onta di quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la volontà di rinunciare a parte del credito originariamente vantato, a norma dell'art. 1236 cod. civ.; 4) il Tribunale di Nocera Inferiore aveva omesso di valutare un fatto decisivo verificatosi in corso di causa, vale a dire l'accordo transattivo intervenuto tra le parti, ma ritenuto inefficace dall' “ sull'assunto della tardività e della diversità Controparte_1
della proposta inoltrata dall'opponente rispetto alle condizioni concordate, confermando, inoltre, la validità dell'atto di precetto, senza considerare che, alla data del 30 giugno 2022,
e, quindi, all'udienza fissata ai sensi dell'art. 309 c.p.c., i pagamenti eseguiti in favore dell'opposta avevano notevolmente ridotto il credito fatto valere in via monitoria.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 3 maggio 2024, l'
[...]
contestava la fondatezza dei motivi di appello, chiedendone il rigetto con CP_1
la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 23 gennaio 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 20/21 febbraio 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è infondato e va rigettato.
In ordine al primo motivo di gravame, con il quale la eccepisce la Parte_1
violazione degli artt. 175 c.p.c., 82 disp. att. c.p.c. e 24 Cost., occorre preliminarmente rilevare che, come emerge per tabulas, il Tribunale di Nocera Inferiore, all'udienza di prima comparizione e trattazione del 18 marzo 2021, disattesa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli giudiziali sottesi all'atto di precetto, concedeva alle parti i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando il processo all'udienza dell'11 novembre 2021 per provvedere sulle eventuali richieste istruttorie.
Non avendo le parti depositato le note di trattazione per l'udienza dell'11 novembre 2021, tenutasi, come, del resto, quella del 18 marzo 2021, con le modalità previste dall'art. 221, comma 4, decreto legge n. 34/2020, convertito nella legge n. 77/2020, il giudice di primo grado fissava, ex artt. 181 e 309 c.p.c., una nuova udienza per il 30 giugno 2022.
Con le note di trattazione depositate per l'udienza del 30 giugno 2022, parimenti svoltasi in via cartolare, la chiedeva l'ammissione dei mezzi istruttori articolati Parte_1 con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c..
4 Con ordinanza del 30 giugno 2022, il giudice di prime cure, rigettate le istanze istruttorie spiegate dalla , rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, Parte_1 all'udienza del 30 marzo 2023, poi sostituita, a norma dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito di note scritte, all'esito del quale assegnava alle parti i termini di cui agli artt.
190, comma 1, e 281 quinquies, comma 1, c.p.c..
Pertanto, non è configurabile alcuna violazione normativa e, dunque, alcuna lesione del diritto di difesa in danno della , atteso che, all'udienza del 30 giugno Parte_1
2022, cui il processo veniva differito ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c., il Tribunale di
Nocera Inferiore non doveva fissare una nuova comparizione delle parti per statuire sui mezzi istruttori, ma era tenuto a pronunciarsi, come correttamente avvenuto, sulla loro ammissione, id est a compiere l'attività che avrebbe espletato, ex art. 183, comma 7, c.p.c., all'esito della precedente udienza dell'11 novembre 2021, qualora l'opponente e l'opposta vi avessero partecipato mediante il deposito delle note di trattazione scritta.
In definitiva, comportando la fissazione dell'udienza prevista dagli artt. 181 e 309 c.p.c. il rinvio del processo nello stato in cui versava prima della mancata comparizione delle parti, il Tribunale di Nocera Inferiore era de plano legittimato a pronunciarsi sulle istanze istruttorie formulate dalla , che, d'altra parte, con le note di trattazione, Parte_1
le richiamava espressamente, chiedendone l'accoglimento.
Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame, con il quale la Parte_1
lamenta il rigetto, da parte del giudice di primo grado, delle richieste istruttorie.
Ed infatti, costituisce ius receptum il principio secondo cui la parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, al momento della precisazione delle conclusioni, senza potersi limitare al generico richiamo dei precedenti atti difensivi, atteso che, diversamente, tali istanze devono ritenersi rinunciate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione (cfr., ex plurimis, Cass. 4 agosto 2016, n. 16290; Cass. ord. 3 agosto 2017, n. 19352; Cass. 27 febbraio 2019, n. 5741; Cass. ord. 23 novembre 2021, n. 36134).
Tale presunzione, invero, può reputarsi superata soltanto qualora dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione dell'istanza istruttoria non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel giudizio, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa (cfr.
Cass. 10 novembre 2021, n. 33103; Cass. ord. 4 aprile 2022, n. 10767).
Nella fattispecie de qua agitur, la , a seguito dell'ordinanza di rigetto Parte_1
delle istanze istruttorie del 30 giugno 2022, non le riproponeva entro l'udienza di
5 precisazione delle conclusioni del 30 marzo 2023, né, comunque, l'impostazione difensiva assunta nel corso del giudizio impediva di ritenere abbandonata la richiesta di ammissione della prova testimoniale, per avere l'opponente incentrato la contestazione dell'avverso diritto di procedere ad espropriazione forzata sull'assunto che i documenti prodotti e, segnatamente, i solleciti di pagamento trasmessi dall' dopo la Controparte_1
concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 15724/2015 da parte del Tribunale di Roma, essendo stati effettuati per una somma nettamente inferiore a quella azionata in via monitoria e posta a fondamento dell'atto precetto, dimostravano la volontà del creditore di compiere una parziale remissione del debito.
In sostanza, la , non avendo reiterato le istanze istruttorie disattese dal Parte_1 giudice di prime cure con l'ordinanza del 30 giugno 2022, né assunto una linea difensiva o una condotta processuale che non consentissero di ritenerle rinunciate, non può dolersi, in sede di gravame, della mancata ammissione della prova testimoniale, che, in ogni caso, risultava del tutto irrilevante ai fini decisionali, atteso che i capitoli n. 3 (“vero è che, ogni qualvolta pervenivano preavvisi di sospensione o lettere di sollecito, la Parte_1 contattava l' , che nelle persone dei vari responsabili, sig. o CP_1 Per_2 [...]
riferivano di non preoccuparsi di tali richieste e di procedere al pagamento Per_3 del solo debito corrente”), n. 4 (“vero è che l' ha sempre considerato, a far data dal CP_1
2012, nello 'scaduto', solo il periodo successivo al maggio 2010”) e n. 6 (“vero è che
l' ha asserito di non disporre di un dato di consumo reale, benché avesse CP_1 ritirato i contatori nel luglio 2010 a seguito di sostituzione”), vale a dire quelli richiamati nell'atto di appello, non erano in alcun modo idonei a dimostrare che l' “ CP_1
aveva inteso, in maniera inequivoca, abdicare parzialmente al credito fatto valere
[...]
con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Infondato è anche il terzo motivo di gravame, con il quale la assume che Parte_1
l' , nell'inoltrarle, dopo l'ottenimento della provvisoria esecuzione Controparte_1
del decreto ingiuntivo n. 15724/2015, intimazioni di pagamento di una somma minore di quella portata da tale provvedimento monitorio e richiesta con l'atto di precetto, aveva parzialmente rinunciato al credito per il quale aveva preannunciato l'azione espropriativa.
Al riguardo, è necessario premettere che la era legittimata a far valere Parte_1
nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 15724/2015 del Tribunale di Roma e non nel giudizio di opposizione al precetto notificatole il 10 dicembre 2020, quali fatti estintivi del credito sopravvenuti alla concessione della sua provvisoria esecuzione, le richieste di pagamento formulatele dall' sin dal 29 aprile 2017 per Controparte_1
6 un importo notevolmente inferiore a quello azionato in via monitoria, giacché circostanze deducibili nel processo nel quale il titolo esecutivo si era formato e avrebbe potuto essere modificato (cfr., ex ceteris, Cass. 22 maggio 1980, n. 3386; Cass. 10 ottobre 1992, n.
11088; Cass. 17 febbraio 2011, n. 3850), con la conseguenza che l'eccezione relativa all'intervenuta remissione parziale del debito non poteva essere proposta con il rimedio processuale previsto dall'art. 615, comma 1, c.p.c..
In ogni caso, anche a voler ritenere che la potesse eccepire in sede di Parte_1
opposizione a precetto la sopravvenienza, rispetto alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 15724/2015 da parte del Tribunale di Roma (cfr.
Cass. 5 marzo 2013, n. 5381), di solleciti di pagamento per un importo inferiore al credito ivi incorporato, l'assunto che tali documenti ne comproverebbero la parziale rinuncia da parte dell' è destituito di ogni fondamento. Controparte_1
Ed invero, la remissione del debito, quale causa di estinzione delle obbligazioni, a norma dell'art. 1236 cod. civ., richiede che la volontà abdicativa del creditore sia espressa in modo inequivoco, sicché un comportamento tacito può ritenersi indice dell'intenzione di rinunciare al suo diritto soltanto se privo di qualsiasi giustificazione razionale (cfr., ex ceteris, Cass. ord. 14 dicembre 2020, n. 28439; Cass. ord. 25 novembre 2021, n. 36636).
Pertanto, la remissione del debito può ricavarsi anche da una manifestazione tacita di volontà, ma, in tal caso, è indispensabile che l'intento abdicativo risulti da una serie di circostanze concludenti e concordanti, assolutamente incompatibili con il proposito di avvalersi del diritto di credito (cfr., ex plurimis, Cass. 4 ottobre 2000, n. 13169; Cass. 14 luglio 2006, n. 16125; Cass. ord. 14 giugno 2019, n. 16061).
In tale prospettiva, non può revocarsi in dubbio che la mera trasmissione alla Parte_1
da parte dell' , dopo l'emanazione dell'ordinanza che aveva
[...] Controparte_1
reso provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 15724/2015, di richieste di pagamento di euro 181.685,93 e, dunque, di un importo inferiore al credito di euro
642.528,71 per il quale era stato emanato il provvedimento monitorio non poteva assurgere ad univoca manifestazione della volontà dell'opposta di rimettere parzialmente il debito contratto dall'opponente, atteso che tali intimazioni ad adempiere erano specificamente riferite soltanto ad alcune delle fatture azionate in giudizio, sicché dovevano a fortiori recare una somma minore di quella complessivamente pretesa.
In effetti, i solleciti di pagamento della somma di euro 181.685,93 del 29 aprile 2017, del
2 marzo 2019, del 7 giugno 2019, del 6 settembre 2019, del 7 dicembre 2019, del 18 marzo
2020, del 24 giugno 2020, del 25 settembre 2020, del 30 dicembre 2020 attengono alle
7 fatture n. 2214618836 del 22 aprile 2011, n. 2330778226 del 9 ottobre 2012, n.
2337523224 del 6 dicembre 2012, n. 2338357956 dell'8 dicembre 2012, n. 2340088071 del 18 dicembre 2012, n. 241516877 del 6 maggio 2013, n. 2421515602 del 13 giugno
2013, n. 2421700925 del 17 giugno 2013, n. 2421822835 del 25 giugno 2013, n.
2424187495 dell'11 luglio 2013, n. 2509059143 del 26 febbraio 2014 e n. 2650646477 del 27 ottobre 2015, vale a dire (ad eccezione di quest'ultima, successiva al provvedimento monitorio) ad alcune soltanto di quelle sulla base delle quali il Tribunale di Roma aveva emanato il decreto ingiuntivo n. 15724/2015 per il maggiore importo di euro 642.528,71, sicché la , con le predette intimazioni ad adempiere, non poneva in Controparte_1
essere alcuna condotta rivelatrice della volontà di rinunciare ad una consistente parte del credito cristallizzato nel provvedimento monitorio sotteso all'opposto atto di precetto.
Alteris verbis, l'inoltro di richieste di pagamento limitatamente ad alcune fatture non poteva giammai comprovare, in mancanza di ulteriori e convergenti indici sintomatici, che l' avesse inteso abdicare al recupero del restante credito derivante da Controparte_1
quelle per le quali non aveva compiuto solleciti o diffide successivamente alla concessione della provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio di cui trattasi.
Manifestamente infondato è il quarto motivo di gravame nella parte in cui la Parte_1
censura l'omessa valutazione, da parte del Tribunale di Nocera Inferiore,
[...] dell'accordo transattivo non ritenuto formalizzato dall' . CP_1 CP_1
Ed infatti, come riconosciuto dalla stessa , l' non Parte_1 Controparte_1
sottoscriveva alcun accordo transattivo, essendo tra le parti intercorse soltanto delle trattative non perfezionatesi, sicché il Tribunale di Nocera Inferiore non ha omesso di esaminare un fatto decisivo per la definizione del giudizio, proprio in ragione dell'inesistenza di un contratto finalizzato a comporre la lite in via stragiudiziale.
Né la può lamentare, sempre con il quarto motivo di gravame, che il Parte_1
giudice di primo grado ha considerato valido l'opposto precetto nonostante i pagamenti effettuati nel corso del giudizio e la conseguente riduzione del credito vantato dall'
[...]
, atteso che il compimento di atti solutori avrebbe assunto rilevanza ai fini CP_1 dell'accertamento della legittimità dell'intimazione ad adempiere propedeutica all'esercizio dell'azione esecutiva soltanto se avvenuto prima della sua notifica, non potendo essere dedotto, ove successivo, come sopravvenuto motivo di opposizione e, dunque, comportare l'ampliamento ex post dell'originaria causa petendi della domanda.
Del resto, nel giudizio di cognizione promosso dal debitore con l'opposizione di cui all'art. 615, comma 1, c.p.c., mentre la delibazione della legittimità del precetto deve essere
8 condotta con riferimento alla situazione esistente al momento della sua intimazione,
l'indagine sull'attuale esistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata va effettuata attraverso la ricostruzione dei rispettivi rapporti fino al tempo della decisione e, quindi, tenendo conto dei pagamenti che l'opponente deduca e dimostri di aver eseguito in corso di causa (cfr. Cass. 10 maggio 1978, n. 2259; Cass. 12 ottobre 2021, n. 27688;
Cass. ord. 10 maggio 2022, n. 14705).
Non avendo la chiesto al giudice di prime cure, neanche con le note Parte_1 sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 30 marzo 2023, di accertare l'entità del credito ancora vantato dalla all'esito dei pagamenti Controparte_1
effettuati nel corso del giudizio, il Tribunale di Nocera Inferiore era tenuto a statuire, come di fatto avvenuto, soltanto in merito alla legittimità dell'atto di precetto notificato il 10 dicembre 2020 sulla base dei motivi di opposizione originariamente formulati e, dunque, soltanto sul thema decidendum delineato con la domanda introduttiva del processo.
Le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sulla e si liquidano, Parte_1
come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 520.001,00 ed euro 1.000.000,00, in ragione dell'entità del credito sotteso all'opposto atto di precetto, ai sensi dell'art. 17 c.p.c., ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla , in complessivi euro 13.000,00 per Controparte_1
compenso, di cui euro 4.000,00 per la fase di studio, euro 3.000,00 per la fase introduttiva ed euro 6.000,00 per la fase decisionale, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Deve darsi atto, inoltre, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla avverso la sentenza n. 2210/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore Parte_1
con atto di citazione notificato il 12 dicembre 2023, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la alla refusione, in favore dell' , Parte_1 Controparte_1
delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in complessivi euro
9 13.000,00 per compenso difensivo, di cui euro 4.000,00 per la fase di studio, euro
3.000,00 per la fase introduttiva ed euro 6.000,00 per la fase decisionale, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti della . Parte_1
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 16 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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