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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 25/07/2025, n. 1193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1193 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Treviso, Terza Sezione civile, dott. Carlo Baggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n° 7607/2022 in data 13.12.2022, promossa da
(C.F. Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. LELLI MAMI GIULIANO, con domicilio P.IVA_1 eletto presso lo studio del difensore in VIA MATELLICA 36, CASTIGLIONE DI RAVENNA (RA), attrice contro
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
), (C.F. ), C.F._2 Controparte_3 C.F._3 tutti con il patrocinio dell'avv. RACITI SALVATORE, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA OLIVI 2/E, TREVISO, convenuti
*** avente per oggetto: Cause relative alla validità o efficacia del contratto o di singole clausole,
***
CONCLUSIONI
- per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Treviso, Dott. Carlo Baggio contrariis reiectis,
In via principale
Accertare la Simulazione Assoluta e conseguentemente Dichiarare Nullo o Inesistente o Inefficace il Contratto di Compravendita del 23-11-2017 a Rogito Notaio Dott. Per_1 Rep. 22967 trascritto il 5-12-2017 stipulato tra i Genitori Sig.ra
[...] CP_1
e Sig. da una parte e il Figlio Sig.
[...] Controparte_3 Controparte_2 dall'altra parte con cui trasferivano
-Immobile censito al Catasto Fabbricati del Comune di Istrana Sez. Urb. E Foglio 5
-Particella 290 Sub. 1,
-Particella 290 Sub. 2,
-Particella 292 Sub. 2, Cat. A3, Cl. 1, Cons. vani 7, Rendita € 415,75.
-Particella 292 Sub. 3, Cat. C2, Cl. 1, Piano T, Cons. 105 mq., Rendita € 151,84.
-Particella 292 Sub. 4, Cat. C6, Cl. 1, Piano T, Cons. 77 mq., Rendita € 171,00.
-Corrispondenti agli Immobili allibrati nel Catasto Terreni del Comune di Istrana, Foglio 32
-Particella 290
-Particella 292 .
-Immobile censito al Catasto Fabbricati del Comune di Istrana Sez. Urb. E Foglio 32 - Particella 287, Cl. 3, seminativo, Sup.
2.590 mq, Reddito Dom. € 18,73, Reddito Agr. € 12,71. per tutte le ragioni illustrate nel corpo degli Scritti Difensivi della
[...]
Parte_2
In via subordinata
-Revocare e conseguentemente dichiarare inefficace nei confronti della
[...] il Contratto di Compravendita del 23-11-2017 a Parte_2
Rogito Notaio Dott. Rep. 22967 trascritto il 5-12-2017 stipulato tra i Persona_1
Genitori Sig.ra e Sig. da una parte e il Figlio Sig. CP_1 Controparte_3
dall'altra parte con cui trasferivano Controparte_2
-Immobile censito al Catasto Fabbricati del Comune di Istrana Sez. Urb. E Foglio 5
-Particella 290 Sub. 1,
-Particella 290 Sub. 2,
-Particella 292 Sub. 2, Cat. A3, Cl. 1, Cons. vani 7, Rendita € 415,75.
-Particella 292 Sub. 3, Cat. C2, Cl. 1, Piano T, Cons. 105 mq., Rendita € 151,84.
-Particella 292 Sub. 4, Cat. C6, Cl. 1, Piano T, Cons. 77 mq., Rendita € 171,00.
-Corrispondenti agli Immobili allibrati nel Catasto Terreni del Comune di Istrana, Foglio 32
-Particella 290
Pag. 2 di 10 -Particella 292 .
-Immobile censito al Catasto Fabbricati del Comune di Istrana Sez. Urb. E Foglio 32 - Particella 287, Cl. 3, seminativo, Sup.
2.590 mq, Reddito Dom. € 18,73, Reddito Agr. € 12,71. per tutte le ragioni illustrate nel corpo degli Scritti Difensivi della
[...]
Parte_2
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze di lite.
In via istruttoria e comunque al fine di non rinunciare alle proprie istanze istruttorie:
-Accogliere [e pertanto Ammettere ed Assumere] le Istanze Istruttorie formulate nelle Memorie Istruttorie ex art. 183, co. 6 n. 2 e 3 c.p.c. della
[...] finora non ammesse e non assunte.” Parte_2
- per , , : CP_1 Controparte_2 Controparte_3
“disattesa ogni avversa eccezione e deduzione, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
Nel merito
quanto alla domanda, svolta in via principale, di accertamento di simulazione assoluta del contratto di compravendita del 23.12.2017 a Rogito Notaio Dott. Per_1
Rep. 22967 trascritto il 05.12.2017 stipulato tra i genitori e
[...] CP_1
da una parte e il figlio dall'altra, rigettarla Controparte_3 Controparte_2 perché infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi indicati in comparsa di costituzione e negli scritti difensivi;
quanto all'azione revocatoria, svolta in via subordinata, per dichiarare inefficace nei confronti della il contratto di compravendita Parte_2 del 23.12.2017 a Rogito Notaio Dott. Rep. 22967 trascritto il Persona_1
05.12.2017 stipulato tra i genitori e da una parte e il CP_1 Controparte_3 figlio dall'altra, dichiararla inammissibile per difetto di interesse e/o Controparte_2 legittimazione ad agire e comunque rigettarla perché infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi indicati in comparsa di costituzione e negli scritti difensivi.
In via istruttoria
si richiamano tutte le istanze ed eccezioni di cui alle memorie ex art. 183 c.p.c., a verbale d'udienza del 07.05.2024 e nelle note autorizzate depositate in data 31.05.2024, in particolare si reitera l'istanza di revoca ovvero modifica dell'ordinanza del 07.05.2024 in virtù della quale, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza in pari data, l'Ill.mo Giudice ha revocato l'ordinanza del 29.01.2024 nella parte in cui abilitava i convenuti alla prova contraria, riportandosi ai motivi indicati nelle su citate note autorizzate in data 31.05.2024 da intendersi ad ogni effetto qui
Pag. 3 di 10 integralmente riportate e trascritte;
si reitera l'eccezione di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. dei testimoni attorei, signore e , formulata prima dell'assunzione e Testimone_1 Testimone_2 ribadita dopo di essa, in quanto aventi un interesse personale, concreto e attuale, legittimante ad intervenire nel processo (intervento adesivo autonomo).
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
La (di seguito solo , premesso di Parte_2 Pt_2 essere creditrice della Controparte_4
(di seguito solo ) in virtù del decreto ingiuntivo n. 1606/2018 (emesso per la CP_4 somma di € 13.725.36, oltre interessi e spese, definitivo in quanto non opposto) ed assumendo la qualità di coobbligati ex art. 38 CC di e , CP_1 Controparte_3 sul presupposto che essi avessero agito in nome e per conto dell'associazione, ha introdotto il presente giudizio chiedendo in via principale la declaratoria di simulazione assoluta del contratto di compravendita del 23.11.2017 (rogito Notaio dott. Per_1
, rep. 22.967, racc. 13.343) col quale i predetti e
[...] CP_1 CP_3
avevano venduto al figlio la piena proprietà degli immobili
[...] Controparte_2 siti in Comune di Istrana, località Villanova alla via del Bosco n. 1 (censiti al Catasto Fabbricati di detto Comune, Sezione E, Foglio 5, mapp. 290, subb. 1 2, e mapp. 292, sub 2, graffati;
mapp. 292, subb. 1, 3 e 4) ovvero, in subordine, chiedendone la revocatoria ex art. 2901 CC.
I convenuti si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree.
La causa viene in decisione dopo essere stata istruita a mezzo di prove testimoniali.
***
Sicuramente destituita di fondamento è la domanda di simulazione assoluta formulata in via principale. È ben vero che i terzi possono provare la simulazione con ogni mezzo, ex art. 1417 CC, ma nel presente caso l'attrice non ha valorizzato alcun elemento presuntivo dal quale si possa desumere che le parti del contratto di compravendita non avessero effettivamente voluto gli effetti di detto negozio e avessero invece inteso creare una situazione meramente apparente (se si eccettua il solo vincolo di parentela tra venditori e compratore, il quale all'evidenza non è di per sé solo sufficiente al fine di dimostrare la simulazione, in difetto di altri indizi gravi, precisi e concordanti).
***
La domanda di revocatoria è invece parzialmente fondata, per le ragioni che si vanno ad illustrare.
I convenuti eccepiscono anzitutto che l'attrice difetterebbe di interesse ad agire perché,
Pag. 4 di 10 in ogni caso, non potrebbe agire esecutivamente nei confronti dei convenuti che assume essere coobbligati in solido con l'associazione ( e ), CP_1 Controparte_3 richiamando sul punto i principi affermati da Cass. 12714/2019, per cui “l'efficacia esecutiva del titolo formatosi contro la sola associazione non riconosciuta in un giudizio di cognizione nel quale il creditore non abbia convenuto, in proprio, anche l'eventuale soggetto responsabile in via solidale con questa ai sensi dell'art. 38 c.c., al fine di ottenere l'accertamento della sua responsabilità solidale e la sua condanna, unitamente a quella dell'ente stesso, non si estende automaticamente al predetto soggetto”.
L'eccezione non merita accoglimento. I principi affermati dalla pronuncia richiamata dai convenuti sono senz'altro condivisibili, ma inconferenti rispetto alla presente fattispecie, posto che per l'esperibilità dell'azione revocatoria non è necessario che il creditore disponga già di un titolo esecutivo nei confronti del soggetto che assume debitore e nemmeno che sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, “bastando una semplice aspettativa che non si riveli "prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata.” (Cass. 11755/2018).
L'eventuale accoglimento della domanda di revocatoria comporta infatti unicamente la declaratoria di inefficacia dell'atto dispositivo nei confronti del creditore procedente. È poi evidente che, per dare attuazione alla sentenza, sarà comunque necessario per il creditore munirsi di idoneo titolo esecutivo;
qualora l'esistenza del credito venga ritenuta insussistente nella sede a ciò deputata, la sentenza di accoglimento della domanda di revocatoria si rivelerà, all'atto pratico, priva di utilità (cfr. Cass. 3369/2019 e Cass. 17257/2013, per cui “l'accertamento svolto "incidenter tantum" dal giudice dell'azione revocatoria in ordine al credito contestato è esclusivamente finalizzato ad ottenere l'inefficacia dell'atto pregiudizievole alle ragioni del creditore”).
***
Il credito di nei confronti di risulta per tabulas, stante il decreto Pt_2 CP_4 ingiuntivo n. 1606/2018, pacificamente non opposto.
La qualità di coobbligata in solido, ex art. 38 CC, in capo a non è in alcun modo CP_1 contestata dai convenuti, i quali l'hanno anzi espressamente ammessa. D'altronde, è pacifico (e anche qui risulta per tabulas) che il contratto da cui trae origine il credito di fosse stato sottoscritto proprio da , all'epoca presidente Pt_2 CP_1 dell'associazione.
Altrettanto non può invece dirsi quanto a e ciò pur all'esito Controparte_3 dell'accertamento necessariamente sommario che si impone in sede di revocatoria (come detto, sarebbe sufficiente anche “una semplice aspettativa che non si riveli "prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile”). Va a tal proposito ricordato che la responsabilità di cui all'art. 38 CC, pur non essendo connessa con il possesso di una determinata qualifica all'interno dell'associazione, presuppone
Pag. 5 di 10 comunque che l'associato abbia agito di fatto quale suo rappresentante (la disposizione parla testualmente delle persone che hanno “agito in nome e per conto” dello stesso), venendo in rilievo “l'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa, concretantesi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi” (Cass. 29733/2011), con la conseguenza che “la responsabilità personale di cui all'art 38 cod civ non è a carico di tutti coloro che, essendo a capo dell'ente, hanno comunque, approvato l'operazione e concorso a darvi esecuzione, pur senza aver partecipato alla stipulazione del negozio, ma soltanto a carico delle persone che siano entrate in relazione giuridica con il terzo dichiarando la volontà dell'ente, qualunque carica esse ricoprano e ancorché siano semplici associati” (Cass. 4710 del 22.7.1981). Applicati tali principi al caso di specie, pare dirimente osservare che il contratto tra ed Pt_2
venne concluso in forma scritta e firmato dalla sola , non anche da CP_4 CP_1
. Per quanto, quindi, potrebbe risultare che effettivamente all'epoca CP_3 CP_3 gestisse di fatto l'associazione assieme alla moglie, risulterebbe comunque che il solo soggetto ad essere entrato in relazione col terzo e ad aver agito (nel senso di aver contratto l'obbligazione di cui si discute) “in nome e per conto” dell'associazione, dichiarando la volontà dell'ente, fosse stata la sola . CP_1
***
A tal punto i convenuti sostengono che la domanda attorea dovrebbe essere dichiarata
“inammissibile per difetto di legittimazione ad agire”: essi da un lato riconoscono che
“responsabile personale e solidale con sarebbe semmai la sola sig.ra CP_4 CP_1
”, ma osservano come “parte attrice abbia omesso di chiedere la dichiarazione di
[...] inefficacia dell'atto limitatamente alla quota ceduta a questa riferibile”.
L'eccezione non merita accoglimento.
Si rammenta anzitutto che la sussistenza della legittimazione attiva o passiva – condizione dell'azione costituente il presupposto indefettibile affinché il giudice possa pronunciarsi nel merito con effetti di giudicato sostanziale ex art. 2909 CC – deve essere valutata unicamente in base a quanto affermato e vantato dall'attore nell'esposizione delle ragioni della propria domanda (è la ben nota – o almeno dovrebbe esserlo – teoria della prospettazione, da tempo pacifica nella miglior dottrina e avallata da consolidata giurisprudenza di legittimità, tra le tante Cass. 14468/2008). In base a tale principio, questioni effettivamente rilevanti sulla legittimazione ad agire o a resistere (“legitimatio ad causam”) possono porsi in concreto soltanto quando, rispettivamente, l'attore faccia valere in nome proprio un diritto che riconosce altrui (in palese violazione del disposto dell'art. 81 CPC e fuori dai tassativi casi ammessi di sostituzione processuale), ovvero pretenda di ottenere una pronunzia di merito contro il convenuto, pur deducendone al tempo stesso la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso. Nel presente caso è evidente che non si pone alcun problema di difetto di legittimazione attiva o passiva (l'attrice si è affermata titolare del diritto di credito e ha chiaramente affermato di ritenere i convenuti e quali CP_1 Controparte_3
Pag. 6 di 10 obbligati in solido con l'associazione).
Altra e diversa questione, che attiene invece al merito della controversia, è quella relativa all'effettiva titolarità (dal lato attivo e passivo) del rapporto, che rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata. Nel caso di specie, come visto, si ritiene che la sola sia coobbligata in solido con CP_1
l'associazione, a differenza del marito.
Ciò però non comporta, come vorrebbero i convenuti, l'inammissibilità della domanda di revocatoria, ma solo l'infondatezza della stessa limitatamente a e la CP_3 possibilità del suo accoglimento limitatamente alla sola (laddove la domanda CP_1 fosse fondata, l'atto dispositivo sarebbe dichiarato inefficace nei confronti dell'attrice solo limitatamente alla quota di un mezzo alla stessa riferibile).
Un tanto non comporta alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, posto che la domanda di revocatoria dell'intero atto di compravendita (ossia dell'atto con cui i coniugi congiuntamente hanno trasferito al figlio la proprietà dell'intero, ossia ciascuno della propria quota di un mezzo) contiene implicitamente anche la domanda, dal contenuto più ristretto, relativa alle singole quote.
***
Quanto all'eventus damni, lo stesso “ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Cass. 16221/2019).
I convenuti eccepiscono l'assenza di pregiudizio delle ragioni creditorie in quanto, in primo luogo, l'immobile oggetto dell'atto dispositivo era già gravato da un mutuo ipotecario, sicché non vi sarebbero “elementi tali da far ritenere che con l'atto di compravendita parte convenuta non abbia leso la garanzia patrimoniale dell'attrice perché questa, quale creditore chirografario, nel concorso con la difficilmente CP_5 avrebbe potuto trovare soddisfazione”, richiamando a tal proposito i principi affermati da Cass. 25733/2015, per cui “nell'azione revocatoria ordinaria il presupposto costituito dal pregiudizio alle ragioni del creditore include anche il pericolo di danno, la cui valutazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, sicché, qualora l'azione sia proposta da un creditore chirografario rispetto alla compravendita di un bene ipotecato, l'"eventus damni" va valutato con riguardo al potenziale conflitto tra l'attore, creditore chirografario, ed il creditore ipotecario, in relazione alla concreta possibilità di soddisfazione del primo rispetto all'entità della garanzia reale del secondo”.
Pag. 7 di 10 Anche in tal caso, l'eccezione non merita accoglimento. Nel caso affrontato dalla Suprema Corte l'eventus damni era stato escluso poiché era certo che il creditore che agiva in revocatoria non avrebbe sicuramente potuto ottenere alcunché dal riparto del ricavato della vendita (nella sentenza si legge che “l'unica offerta in atti era inferiore all'ammontare complessivo dei debiti privilegiati, e per l'effetto insufficiente a soddisfare il credito della [NdR: la creditrice che agiva in revocatoria] che, Parte_3 tardivamente intervenuta senza titolo, avrebbe potuto soddisfarsi solo in coda ai privilegiati, sull'eventuale residuo attivo”; “il ricorrente era intervenuto tardivamente rispetto agli altri creditori chirografari, sicché non è ravvisabile in concreto un possibile pregiudizio legato alla previsione della soddisfazione del credito, essendo l'ammontare dei crediti superiore all'unica offerta”). Nel presente caso, invece, non solo non sussiste una simile certezza riguardo alla concreta impossibilità per il creditore di soddisfarsi sul ricavato, ma appare anzi del tutto ragionevole che in un'eventuale futura esecuzione forzata il ricavato della vendita consenta comunque, una volta soddisfatto il creditore ipotecario, anche la soddisfazione, quanto meno parziale, del creditore odierno attore, in considerazione da un lato dell'importo tutto sommato contenuto del credito dallo stesso vantato (€ 13.725.36, oltre interessi e spese), dall'altro dell'osservazione per cui il compratore si era accollato, a partire dalla rata in scadenza all'8.12.2017, il mutuo di originari € 150.000 concesso nel 2008, per cui già al momento del rogito erano trascorsi nove anni e il mutuo risultava in buona parte rimborsato, e appare altresì verosimile che ulteriori pagamenti siano anche stati effettuati nei successivi otto anni dalla compravendita ad oggi, sicché ben si può presumere che il credito che la banca potrà vantare in sede esecutiva si sarà grandemente ridotto e, comunque, non sarà tale da assorbire l'intero ricavato.
I convenuti eccepiscono, in secondo luogo, che comunque non sussisterebbe l'eventus damni in quanto è anche titolare di un diritto di usufrutto su altri immobili. CP_1
Nemmeno tale eccezione coglie nel segno. Da un lato perché, come ricordato, è sufficiente ad integrare il presupposto in esame anche una “variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito”, il che sicuramente è nel caso di specie, essendosi la parte spogliata della piena proprietà di altri immobili, in modo tale da comportare maggiori difficoltà per la creditrice nella realizzazione dei suoi diritti. Dall'altro perché, in ogni caso, non ha nemmeno allegato quale sarebbe il valore CP_1 di tale diritto di usufrutto e non ha quindi in alcun modo dimostrato, come sarebbe stato suo onere fare, che il proprio residuo patrimonio fosse, al momento dell'atto dispositivo, di consistenza tale da consentire la soddisfazione delle ragioni della creditrice (e men che meno che fosse tale da soddisfarle “ampiamente”, come invece richiesto dalla giurisprudenza sopra richiamata).
***
Quanto, infine, all'elemento soggettivo, va precisato che nel caso di specie si è in
Pag. 8 di 10 presenza di un atto dispositivo a titolo oneroso posto in essere successivamente al sorgere del credito (e non anteriormente, come affermato dai convenuti). È infatti irrilevante che avesse ottenuto la pronuncia del decreto ingiuntivo nei confronti Pt_2 di solo nel 2018 (quindi successivamente all'atto dispositivo del 2017), posto CP_4 che il credito nei confronti dell'associazione (nonché, ex art. 38 CC, nei confronti di
) sorse nel momento in cui venne sottoscritto il contratto tra e , CP_1 Pt_2 CP_4 il 6.2.2016.
Ciò posto, è evidente che la debitrice non potesse non essere a conoscenza del CP_1 pregiudizio che, con l'atto di cui si discute, andava ad arrecare alle ragioni creditorie. Ella, infatti, ha ceduto l'unico immobile nella sua piena proprietà (circostanza non contestata), spogliandosi di un cespite agevolmente aggredibile in sede di esecuzione forzata e senza peraltro nemmeno ottenere un corrispettivo in denaro (il quale già di per sarebbe assai facilmente occultabile), ma ottenendo unicamente l'accollo da parte del compratore delle rate residue del mutuo e senza nemmeno ottenere la sua liberazione da parte dell'istituto di credito.
Si ritiene altresì che anche il compratore fosse perfettamente a conoscenza del pregiudizio che l'atto dispositivo avrebbe arrecato alle ragioni dei creditori della venditrice. Anzitutto, va rilevato che i convenuti, nei loro scritti difensivi, non hanno nemmeno svolto alcuna argomentazione circa l'elemento soggettivo di
[...]
, il che già concretizza una mancata tempestiva contestazione ex art. 115 CPC CP_2
e, in ogni caso, è di per sé assai eloquente (a dire il vero, i convenuti hanno in realtà svolto delle contestazioni sul punto, ma solo con la memoria di replica ex art. 189 CPC, quindi del tutto tardivamente). Vanno poi valorizzati: il vincolo di parentela tra venditrice e compratore (come detto, madre e figlio); il fatto che gli stessi fossero all'epoca dell'atto dispositivo (ma, a ben vedere, anche della loro costituzione nel presente giudizio) conviventi;
la peculiare modalità di pagamento del corrispettivo pattuita dalle parti;
il doc. 7 att., da cui si desume come fosse non Controparte_2 solo a conoscenza, ma anche partecipe (sia pure in misura certamente ridotta) della gestione dell'associazione e della palestra (trattasi del commento, dallo stesso postato nella bacheca Facebook dell'attrice, “E lei poi sparisce al secondo mese, il tempo passa
…”, con evidente ancorché non espresso riferimento al rapporto commerciale in essere tra ed ). Posto che, per consolidato orientamento, anche il solo vincolo Pt_2 CP_4 di parentela tra debitore e terzo può da solo costituire “prova della participatio fraudis quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (cfr. Cass. 195/2023; Cass. 1286/2019), com'è senz'altro nel presente caso, senz'altro l'insieme di tutte le circostanze richiamate rende estremamente inverosimile che l'acquirente non fosse consapevole dell'esposizione debitoria della madre (quale presidente dell'associazione e firmataria del contratto) e, di conseguenza, del pregiudizio alle ragioni creditorie arrecato dal compimento dell'atto di compravendita.
Pag. 9 di 10 La domanda di revocatoria deve pertanto essere accolta, ancorché solo con riferimento alla quota di . CP_1
***
Stante la reciproca soccombenza delle parti (determinata da un lato dall'accoglimento della domanda di revocatoria nei confronti di , dall'altro dal rigetto della CP_1 medesima domanda nei confronti di nonché della domanda di Controparte_3 simulazione nei confronti di tutti i convenuti), si ritiene corretto disporre l'integrale compensazione delle spese di lite del presente giudizio.
***
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1. rigetta la domanda di simulazione proposta in via principale dall'attrice;
2. in parziale accoglimento della domanda subordinata, dichiara l'inefficacia ex art. 2901 CC nei confronti dell'attrice Parte_2 del contratto del 23.11.2017 (rogito Notaio dott. , rep. 22.967, Persona_1 racc. 13.343), limitatamente alla vendita da al figlio CP_1 [...]
della propria quota di proprietà degli immobili siti in Comune di CP_2
Istrana, località Villanova alla via del Bosco n. 1 (censiti al Catasto Fabbricati di detto Comune, Sezione E, Foglio 5, mapp. 290, subb. 1 2, e mapp. 292, sub 2, graffati;
mapp. 292, subb. 1, 3 e 4);
3. rigetta la domanda ex art. 2901 CC relativamente al convenuto CP_3
;
[...]
4. dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Treviso, 25 luglio 2025
Il giudice
- Dott. Carlo Baggio -
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