Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/05/2025, n. 2200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2200 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 27/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in matria di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 3163/2024 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dagli avv.ti ROCCO ANGELO PACCIONE e Parte_1
ANNA CATACCHIO;
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. DAPRILE Controparte_1
BARBARA;
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.03.2024, la ricorrente di cui in epigrafe
– premesso di aver presentato, in data 29/01/2022, domanda amministrativa
N. INPS-RDC-2022-5196258 volta all'ottenimento del reddito di cittadinanza;
di aver percepito, in accoglimento di detta domanda, le provvidenze relative dal febbraio 2022 al dicembre 2022; di aver constatato il mancato accredito della indennità per la mensilità di gennaio 2023; di aver fatto accesso, in data 30.01.2023, all'Area personale sul sito web dell'istituto convenuto, che riportava, con riferimento alla pratica di interesse INPS-
; di C.F._1 aver pertanto interloquito con l attraverso l'applicazione CP_1
<>; che, a seguito di ulteriore interlocuzione con lo sportello telematico, l' Inps forniva la seguente precisazione < valorizzazione del reddito da collaboratore familiare riferito all'anno
2020 in entrambe le DSU presentate nel 2022>>; di aver provveduto effettivamente, verificati macroscopici errori nella attestazione ISEE utilizzata per la presentazione della domanda di Reddito di cittadinanza, a richiedere in data 28.02.2022 nuova attestazione ISEE ove andava a correggere la nazionalità, erroneamente indicata come Italiana, l'attività lavorativa erroneamente indicata come sussistente, il numero di targa del veicolo posseduto ecc.; che non veniva inserita invece, a cura di entrambi i patronati che avevano predisposto la dichiarazione ISEE e la integrazione, il compenso di € 1.312,20 percepito nell'anno 2020 per l'attività di collaboratrice familiare regolarmente risultante dall'estratto contributivo INPS;
che successivamente perveniva dall convenuto lettera raccomandata datata 1° aprile 2023 con cui CP_1 veniva comunicata formalmente la revoca del beneficio per le seguenti motivazioni: << Omessa dichiarazione all'atto della domanda di attività lavorativa, di componenti del nucleo, non interamente valorizzata in ISEE
(art. 3 co. 10 L. 26/2019)>>; che, con omunicazione del 3.11.2023 l'Inps quindi richiedeva la restituzione dell'importo ricevuto da febbraio a dicembre 2022 per l'importo complessivo di € 8.555,25; di essere priva di redditi per l' annualità 2021, atteso che, come registrato dall'estratto contributivo INPS, l'ultimo periodo lavorativo risaliva al periodo gennaio- luglio 2020, per prestazioni di collaborazione familiare con l'importo complessivo percepito di € 1.312,20; che la casa di abitazione era inoltre condotta in locazione con un canone annuo di € 4.500,00; di essere pertanto titolare del diritto a percepire la prestazione richiesta – agiva on giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “A) accertare e dichiarare che quanto percepito dalla ricorrente nel periodo febbraio
2022 – dicembre 2022 a titolo di RDC è stato legittimamente percepito e nulla è dovuto dalla ricorrente in restituzione all'INPS;
B) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire le prestazioni relative alla domanda presentata, dalla data di presentazione della domanda ai successivi 18 mesi come previsto dalla legge e per tale effetto condannare l'INPS a pagare alla ricorrente l'importo spettante a titolo di RDC nella medesima misura riconosciuta sino al momento della revoca, per la parte successiva alla revoca stessa e sino al completamento del periodo di 18 mesi e pertanto 7 ulteriori mensilità;
C) Con vittoria di spese e di onorari in favore dei sottoscritti avvocati antistatari”.
Si costituiva in giudizio l'Inps, eccependo l'improcedibilità del ricorso e, nel merito, la sua infondatezza.
All'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa veniva decisa.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di improcedibilità sollevata dall'Inps.
E' noto infatti che, ai sensi dell'art. 443 c.p.c., la procedibilità dell'iniziativa processuale è subordinata alla proposizione di ricorso amministrativo laddove quest'ultimo sia previsto dalla relativa disciplina normativa.
Nel caso di specie, oltre ai ragionevoli dubbi circa la possibilità di far ricadere il reddito di cittadinanza nel novero delle forme di previdenza e di assistenza obbligatorie (si vedano, sul punto, le note autorizzate di parte ricorrente), v'è anche da osservare come alcun ricorso in sede amministrativa fosse stato previsto dalla legge di settore, men che meno per i profili attinenti (non già il riconoscimento della prestazione, a monte, bensì) alla restituzione di somme già corrisposte al percettore
(cfr. in tal senso sentenza Tribunale di Bari, sez. lav., resa nel procedimento R.G. n. 8737/2024).
Ciò premesso, giova rammentare che il Reddito di Cittadinanza, introdotto con decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, è un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari, associato ad un percorso di reinserimento lavorativo e sociale, erogato ai nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, risultano in possesso di determinati requisiti economici, di cittadinanza e di residenza. In ordine ai requisiti reddituali e patrimoniali, per poter richiedere e ottenere il Reddito di cittadinanza, il nucleo familiare deve possedere: - un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a
9.360 euro (in caso di componenti minorenni nel nucleo familiare il calcolo
è quello del c.d. ISEE Minorenni); - un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di 30.000 euro;
- un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro;
tale soglia è aumentata di 2.000 euro per ogni componente successivo al primo fino a un massimo di 10.000 euro, e di ulteriori 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo;
il massimale è ulteriormente aumentato di 5.000 euro in caso di componente disabile e 7.500 per componente disabile grave e non autosufficiente;
- un valore del reddito familiare inferiore alla soglia di
6.000 euro annui moltiplicata per il parametro di scala di equivalenza riferito al nucleo familiare (pari a 1 in caso di nucleo con un solo componente, aumentato di 0,4 per ogni ulteriore componente di minore età fino a un massimo di 2,1, aumentato a 2,2 in caso di presenza di componenti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza). La soglia è comunque aumentata a 9.360 euro in caso di residenza in abitazione in locazione. Nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario o avere piena disponibilità di autoveicoli immatricolati nei sei mesi precedenti alla richiesta, o di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati nei due anni precedenti (esclusi quelli per cui è prevista agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità), o di navi o imbarcazioni da diporto.
La prestazione economica del RdC è costituita di due componenti: l'una a integrazione del reddito, fino alla soglia di accesso (6.000 € moltiplicati per la scala di equivalenza), e l'altra, soltanto eventuale, quale contributo al canone di locazione fino a un massimo di 3.360 euro annui.
In forza dell'art. 3, 8° co., D.L. n. 4/2019, in caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non fosse ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019, devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso.
Le medesime previsioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano nel caso di redditi da lavoro non rilevati per l'intera annualità nell'ISEE in corso di validità utilizzato per l'accesso al beneficio. In tal caso, i redditi sono comunicati e resi disponibili all'atto della richiesta del beneficio.
Ai sensi dell'art. 7, 4° co., D.L. n. 4/2019, poi, è stata stabilita la immediata revoca (con efficacia retroattiva e con obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito) quando l'amministrazione erogante accerta:
- la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza;
- l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante.
Parallelamente, in base all'art. 7, 6° co., D.L. n. 4/2019, è stata disposta “la decadenza dal beneficio nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto
a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo
3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso”.
Per quanto sopra, per procedere alla revoca/decadenza è necessario accertare che la falsa/mendace od omessa dichiarazione/comunicazione sia funzionale ad ottenere un beneficio non spettante o spettante in misura superiore a quella di legge.
Si tratta, evidentemente, di una norma con chiara finalità antielusiva e con funzione di deterrenza rispetto al rilascio di dichiarazioni false allo scopo di promuovere il dovere di lealtà del cittadino verso le istituzioni dalle quali riceve un beneficio economico.
Nella presente fattispecie, è documentato che la ricorrente, all'atto della presentazione della domanda di RdC e delle relative DSU ai fini ISEE, ometteva di indicare i redditi da collaboratrice domestica percepiti nel
2020. Tanto ha determinato un'ipotesi di revoca del beneficio con efficacia retroattiva per essere stata accertata la “Omessa dichiarazione all'atto della domanda di attività lavorativa, di componenti del nucleo, non interamente valorizzata in ISEE (art. 3 co. 10 L. 26/2019)” (cfr. lettera raccomandata datata 1° aprile 2023, con conseguente obbligo restitutorio degli importi percepiti in quanto non dovuti (cfr. lettera del 03.11.2023).
Tanto premesso, va osservato che la ricorrente è venuta meno agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa, difatti è pacifico che ella, pur avendo conseguito redditi per lavoro domestico nell'anno 2020, non abbia comunicato all'INPS tali redditi e che tale comunicazione fosse doverosa.
Peraltro, l'omissione di tale dato reddituale non può ritenersi ininfluente ai fini del calcolo dei ratei mensili di prestazione spettanti, atteso che, ove tali redditi fossero stati dichiarati nelle DSU, sarebbero stati assunti a base di calcolo determinando la corresponsione di un importo mensile di prestazione inferiore rispetto a quanto effettivamente corrisposto.
Pertanto, la ricorrente ha percepito, a titolo di reddito di cittadinanza, una somma maggiore di quella alla stessa spettante con conseguente legittimità della richiesta di restituzione di quanto indebitamente percepito ai sensi del precitato art. 7 D.L. n. 4/2019.
Deve ritenersi conseguentemente appurata l'effettiva incidenza dell'omessa indicazione, da parte della ricorrente, dei predetti redditi da lavoro domestico, ciò giustificando la perdita del beneficio e l'obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito.
Tuttavia, a parere di chi scrive, a fronte di quanto disposto all'art. 7, commi 4 e 6 del D.L. n. 4/2019, l'intimata restituzione deve essere più correttamente qualificata, piuttosto che come revoca, come “decadenza dal beneficio”, in ragione del fatto, appunto, che il rimprovero mosso alla ricorrente è stato, non già quello di aver fruito di una prestazione sociale a lei in alcun modo non dovuta, ma di aver invece percepito il
(summenzionato) beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto le sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di
DSU, con la inevitabile conseguenza che la misura del recupero andrà necessariamente parametrata, perciò, a “quanto versato in eccesso” alla richiedente.
Pertanto, il ricorso va parzialmente accolto e, per l'effetto - accertato che quanto ricevuto dalla ricorrente nel periodo febbraio 2022 – dicembre 2022 a titolo di RDC è stato legittimamente percepito limitatamente agli importi effettivamente spettanti e da determinarsi in considerazione dei redditi percepiti nel 2020 per Euro 1.312,20 – va dichiarato che entro tali limiti nulla è dovuto in restituzione all'Inps; va rigettata invece la domanda volta al pagamento della prestazione per ulteriori 7 mensilità, in considerazione della decadenza legittimamente disposta dall . CP_1
Le predette considerazioni sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate tra le parti.
Le spese di lite possono comunque trovare integrale compensazione tra le parti, stante l'esito del giudizio e la complessità della normativa in materia.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto - accertato che quanto ricevuto dalla ricorrente nel periodo febbraio 2022 – dicembre 2022 a titolo di RDC è stato legittimamente percepito limitatamente agli importi effettivamente spettanti e da determinarsi in considerazione dei redditi percepiti nel 2020 per Euro 1.312,20 - dichiara che entro tali limiti nulla
è dovuto dalla ricorrente in restituzione all'INPS;
-rigetta ogni altra domanda;
-compensa le spese di lite.
Bari, 27.05.2025
Il giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli