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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/07/2025, n. 2575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2575 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5014/2024
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice dott.ssa Caterina Condò nel procedimento iscritto al n. 5014/2024 R.G. promosso da
, nata in [...] in data [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
nato in [...] in data [...], C.F. Parte_2
, nato in [...] in data [...], C.F._2 Parte_3
C.F. , nata in [...] in data [...], C.F. C.F._3 Parte_4
nata in [...] in data [...], C.F. C.F._4 Parte_5
, , nato in [...] in data [...], C.F._5 Parte_6
C.F. nata in [...] in data [...], C.F._6 Parte_7
C.F. , , nato in Colombia in [...] C.F._7 Parte_8
15.7.1999, C.F. , nata in Colombia in [...] C.F._8 Parte_9
16.1.1992, C.F. , nato in Colombia in [...] C.F._9 Parte_10
22.6.1987, C.F. , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Eduardo DROMI del Foro C.F._10 di Roma, con studio a Roma Via Antonio Gramsci n.7, (C.F.: ) come da C.F._11 procure speciali in atti;
RICORRENTI Contro
, (c.f. ), in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 P.IVA_1 CONVENUTO-Contumace Con l'intervento del Pubblico Ministero Parte necessaria Ha pronunziato IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente SENTENZA CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: - accertare, riconoscere e dichiarare che i Sig.ri , Parte_1
Parte_2 Parte_3 Parte_7
, ,
[...] Parte_6 Parte_8 Parte_10
,
[...] Parte_9 Parte_4 Parte_5 sono tutti cittadini italiani dalla nascita in quanto discendenti da cittadino italiano che ha
[...]
pagina 1 di 8 validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza italiana e, per l'effetto, - ordinare al
[...]
, in persona del Ministro pro tempore e per esso, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune CP_1 competente, in particolare, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GALLICANO (LU), quale comune di nascita dell'immigrante italiano, di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti. - ordinare alle Autorità Consolari competenti di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti;
- Con salvezza di ogni e ulteriore domanda, eccezione e istanza istruttoria.
- Con vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, da distrarsi in favore dell'Avv. Eduardo DROMI quale procuratore antistatario.”
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con atto depositato il 29/04/2024 i ricorrenti, cittadini della Repubblica di Colombia, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti diretti del cittadino italiano nato il [...] a [...] ed in seguito Persona_1 emigrato in Colombia dove ha vissuto senza mai rinunciare alla cittadinanza di nascita o naturalizzarsi colombiano, (All 1-3).
Con decreto del 3/09/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 18/07/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia del convenuto, non costituitosi in giudizio, CP_1 essendovi in atti prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza eseguita il
10/09/2024 presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze, suo difensore ex lege.
La difesa del ricorrente ha depositato note di trattazione il 3/07/2025.
La causa viene decisa in base alla normativa in vigore al 27 marzo 2025, (art. 1 lett. b) D.L. 28 marzo
2025 n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge23 maggio 2025 n. 74).
1- L'INTERESSE AD AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre pagina 2 di 8 l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Al riguardo i ricorrenti, vantanti una discendenza per linea paterna hanno dedotto che, pur non essendo tenuti ad adire preventivamente la via amministrativa, hanno tentato senza successo a registrarsi sulla piattaforma di servizi consolari al fine di ottenere un appuntamento con il competente Consolato
d'Italia di Bogotà. A riprova hanno prodotto una dichiarazione giurata resa in data 28.07.2023 dalla ricorrente sig.ra davanti a notaio colombiano con la quale la predetta Parte_7 afferma di aver tentato più volte di registrarsi sulla piattaforma dedicata alle “richieste di cittadinanza per discendenza” ma di non esservi mai riuscita in quanto compariva sempre la dicitura “non ci sono date disponibili per il servizio richiesto”, (All. 26).
Alla luce delle emergenze di causa ritiene il Tribunale che i ricorrenti, tenuto conto che l'art. 2 Legge
n. 241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza italiana), per la ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in pagina 3 di 8 cui versano i Consolati d'Italia in Sud America, si trovino in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione della sua richiesta nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
E' del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano jure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi (quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
2- NEL MERITO
Appare opportuno evidenziare che l'avo dal quale i ricorrenti hanno dichiarato di discendere e di cui non è nota la data di emigrazione nacque nel 1857, quindi prima della unificazione del Regno d'Italia.
Dalla documentazione di causa risulta che lo stesso si sposò in Colombia nell'anno 1881 e che il di lui figlio nacque nel 1883, 8All.2-4). Va precisato in proposito Persona_2 che gli artt.
4-15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo
(Statuto Albertino del 1948), che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata da un lato sulla trasmissibilità jure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico simile a quello registrato nella maggior parte dei paesi europei, diretto a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore ad emanare la legge sulle migrazioni il 31 gennaio 1901 n.23 e poi la legge 17 maggio 1906 n.217 contenenti alcune norme sulla concessione della cittadinanza italiana. Coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avevano acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere, in mancanza di emergenze di segno contrario, che abbia acquisito la cittadinanza italiana Persona_1 in seguito all'unificazione del 1861.
I ricorrenti, sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio, hanno ricostruito così la loro genealogia: il capostipite emigrava in Colombia in epoca Persona_1
pagina 4 di 8 imprecisata dove, in data 08.01.1881 a CA (Colombia), contraeva matrimonio con
[...] con la quale procreava il figlio nato il Persona_3 Persona_2
07.01.1883 a Cudinamarca, (Colombia), (All.2-4).Questi, in data 29.8.1904 a Cundinamarca
(Colombia), contraeva matrimonio con , (All.5); dal loro matrimonio nascevano in Persona_4
Colombia due figli: il 09.02.1915, (All.6) e il Persona_5 Persona_6
04.04.1922, (All.7), i quali avrebbero dato vita a due distinti rami familiari ai quali gli odierni ricorrenti hanno dedotto di appartenere.
- Discendenti ramo familiare di Persona_5
contraeva matrimonio in data 7.10.1943 a CA, (Colombia), con
[...] [...]
(All.8); da questa unione coniugale nascevano le figlie Controparte_2 Persona_7 il 07.01.1946 a Cundinamarca (Colombia), odierna ricorrente, (All.9) e
[...] [...] il 16.07.1951 nel comune di Armenia-Quindio, (Colombia),(All.10). Parte_11
In data 12.02.1966 a Cundinamarca (Colombia) contraeva matrimonio Persona_7 con , (All.11) e da questo matrimonio nascevano in Bogotà (Colombia), Persona_8
i ricorrenti il 19.03.1966, (All.12) e Parte_2 Parte_3
l 25.04.1968, (All.13).
[...]
Da successiva unione di con , nasceva a Bogotà Persona_7 Persona_9
(Colombia), il 01.10.1981, la ricorrente (All.14). Parte_7
In data 28.12.1991 a Cundinamarca, (Colombia), contraeva Parte_2 matrimonio con , (All.15), con la quale procreava il ricorrente Persona_10 [...]
, nato il [...] a [...]á (Colombia), (All.16). Parte_6
Dall'unione di con nasceva a Parte_7 Persona_11
AN de Bogotá (Colombia), in data 15.7.1999, il ricorrente , Parte_8
(All.17).
Dall'unione di con nascevano a AN Parte_11 Persona_12 de Bogotá (Col.) i ricorrenti il 22.06.1987, (All.18) e Parte_10 [...]
l data 16.01.1992, (All.19). Parte_9
- Discendenti ramo familiare di Persona_6
In data 20.07.1947 a EN (Colombia) contraeva matrimonio con Persona_6 [...]
, (All.20); dalla loro unione coniugale nasceva a DA (Colombia), in Persona_13 data 02.09.1949, , (All.21). Questi, a sua volta, contraeva matrimonio Persona_14 il 07.12.1969 a CA (Colombia) con , (All.22), con la quale Controparte_3
pagina 5 di 8 procreava la ricorrente , nata a [...], il [...], Parte_4
(All.23). Dal matrimonio di con , Parte_4 Persona_15 contratto il 13.12.2003 a DA (Colombia) (All.24) nasceva a DA (Colombia), in data
13.12.2001, la ricorrente legittimata per il successivo matrimonio dei Parte_5 genitori, (All.25).
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in quanto diretti discendenti del capostipite il quale, senza mai naturalizzarsi colombiano Persona_1 come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità della
Repubblica di Colombia in atti, (All.3), ai sensi delle disposizioni del Codice civile del 1865, ha trasmesso la cittadinanza italiana al figlio . Questi, in Persona_2 mancanza di evidenze di segno contrario, è stato in grado di trasmetterla ai sensi dell'art. 1 Legge 555 del 1912 ai suoi figli e i quali, a loro volta, Persona_5 Persona_6 hanno dato vita ai due rami familiari ai quali i ricorrenti hanno provato di appartenere come da albero genealogico prodotto, (All.27).
La linea di discendenza riportata in ricorso e sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865
e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione pagina 6 di 8 convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal capostipite italiano
[...]
Non essendosi verificati passaggi generazionali per linea femminile in Persona_1 epoca precostituzionale, non è necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
3- LE SPESE DI LITE
Le spese di lite devono essere compensate, considerato il consistente incremento del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana, con oggettiva difficoltà per i di gestire le relative procedure, come risulta dall'iscrizione a ruolo di un numero sempre Pt_12 crescente di cause di accertamento della cittadinanza presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara i ricorrenti cittadini italiani jure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese.
Si comunichi,
Firenze, 21.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Condò
pagina 7 di 8 pagina 8 di 8
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice dott.ssa Caterina Condò nel procedimento iscritto al n. 5014/2024 R.G. promosso da
, nata in [...] in data [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
nato in [...] in data [...], C.F. Parte_2
, nato in [...] in data [...], C.F._2 Parte_3
C.F. , nata in [...] in data [...], C.F. C.F._3 Parte_4
nata in [...] in data [...], C.F. C.F._4 Parte_5
, , nato in [...] in data [...], C.F._5 Parte_6
C.F. nata in [...] in data [...], C.F._6 Parte_7
C.F. , , nato in Colombia in [...] C.F._7 Parte_8
15.7.1999, C.F. , nata in Colombia in [...] C.F._8 Parte_9
16.1.1992, C.F. , nato in Colombia in [...] C.F._9 Parte_10
22.6.1987, C.F. , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Eduardo DROMI del Foro C.F._10 di Roma, con studio a Roma Via Antonio Gramsci n.7, (C.F.: ) come da C.F._11 procure speciali in atti;
RICORRENTI Contro
, (c.f. ), in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 P.IVA_1 CONVENUTO-Contumace Con l'intervento del Pubblico Ministero Parte necessaria Ha pronunziato IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente SENTENZA CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: - accertare, riconoscere e dichiarare che i Sig.ri , Parte_1
Parte_2 Parte_3 Parte_7
, ,
[...] Parte_6 Parte_8 Parte_10
,
[...] Parte_9 Parte_4 Parte_5 sono tutti cittadini italiani dalla nascita in quanto discendenti da cittadino italiano che ha
[...]
pagina 1 di 8 validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza italiana e, per l'effetto, - ordinare al
[...]
, in persona del Ministro pro tempore e per esso, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune CP_1 competente, in particolare, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GALLICANO (LU), quale comune di nascita dell'immigrante italiano, di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti. - ordinare alle Autorità Consolari competenti di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti;
- Con salvezza di ogni e ulteriore domanda, eccezione e istanza istruttoria.
- Con vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, da distrarsi in favore dell'Avv. Eduardo DROMI quale procuratore antistatario.”
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con atto depositato il 29/04/2024 i ricorrenti, cittadini della Repubblica di Colombia, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti diretti del cittadino italiano nato il [...] a [...] ed in seguito Persona_1 emigrato in Colombia dove ha vissuto senza mai rinunciare alla cittadinanza di nascita o naturalizzarsi colombiano, (All 1-3).
Con decreto del 3/09/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 18/07/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia del convenuto, non costituitosi in giudizio, CP_1 essendovi in atti prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza eseguita il
10/09/2024 presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze, suo difensore ex lege.
La difesa del ricorrente ha depositato note di trattazione il 3/07/2025.
La causa viene decisa in base alla normativa in vigore al 27 marzo 2025, (art. 1 lett. b) D.L. 28 marzo
2025 n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge23 maggio 2025 n. 74).
1- L'INTERESSE AD AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre pagina 2 di 8 l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Al riguardo i ricorrenti, vantanti una discendenza per linea paterna hanno dedotto che, pur non essendo tenuti ad adire preventivamente la via amministrativa, hanno tentato senza successo a registrarsi sulla piattaforma di servizi consolari al fine di ottenere un appuntamento con il competente Consolato
d'Italia di Bogotà. A riprova hanno prodotto una dichiarazione giurata resa in data 28.07.2023 dalla ricorrente sig.ra davanti a notaio colombiano con la quale la predetta Parte_7 afferma di aver tentato più volte di registrarsi sulla piattaforma dedicata alle “richieste di cittadinanza per discendenza” ma di non esservi mai riuscita in quanto compariva sempre la dicitura “non ci sono date disponibili per il servizio richiesto”, (All. 26).
Alla luce delle emergenze di causa ritiene il Tribunale che i ricorrenti, tenuto conto che l'art. 2 Legge
n. 241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza italiana), per la ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in pagina 3 di 8 cui versano i Consolati d'Italia in Sud America, si trovino in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione della sua richiesta nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
E' del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano jure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi (quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
2- NEL MERITO
Appare opportuno evidenziare che l'avo dal quale i ricorrenti hanno dichiarato di discendere e di cui non è nota la data di emigrazione nacque nel 1857, quindi prima della unificazione del Regno d'Italia.
Dalla documentazione di causa risulta che lo stesso si sposò in Colombia nell'anno 1881 e che il di lui figlio nacque nel 1883, 8All.2-4). Va precisato in proposito Persona_2 che gli artt.
4-15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo
(Statuto Albertino del 1948), che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata da un lato sulla trasmissibilità jure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico simile a quello registrato nella maggior parte dei paesi europei, diretto a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore ad emanare la legge sulle migrazioni il 31 gennaio 1901 n.23 e poi la legge 17 maggio 1906 n.217 contenenti alcune norme sulla concessione della cittadinanza italiana. Coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avevano acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere, in mancanza di emergenze di segno contrario, che abbia acquisito la cittadinanza italiana Persona_1 in seguito all'unificazione del 1861.
I ricorrenti, sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio, hanno ricostruito così la loro genealogia: il capostipite emigrava in Colombia in epoca Persona_1
pagina 4 di 8 imprecisata dove, in data 08.01.1881 a CA (Colombia), contraeva matrimonio con
[...] con la quale procreava il figlio nato il Persona_3 Persona_2
07.01.1883 a Cudinamarca, (Colombia), (All.2-4).Questi, in data 29.8.1904 a Cundinamarca
(Colombia), contraeva matrimonio con , (All.5); dal loro matrimonio nascevano in Persona_4
Colombia due figli: il 09.02.1915, (All.6) e il Persona_5 Persona_6
04.04.1922, (All.7), i quali avrebbero dato vita a due distinti rami familiari ai quali gli odierni ricorrenti hanno dedotto di appartenere.
- Discendenti ramo familiare di Persona_5
contraeva matrimonio in data 7.10.1943 a CA, (Colombia), con
[...] [...]
(All.8); da questa unione coniugale nascevano le figlie Controparte_2 Persona_7 il 07.01.1946 a Cundinamarca (Colombia), odierna ricorrente, (All.9) e
[...] [...] il 16.07.1951 nel comune di Armenia-Quindio, (Colombia),(All.10). Parte_11
In data 12.02.1966 a Cundinamarca (Colombia) contraeva matrimonio Persona_7 con , (All.11) e da questo matrimonio nascevano in Bogotà (Colombia), Persona_8
i ricorrenti il 19.03.1966, (All.12) e Parte_2 Parte_3
l 25.04.1968, (All.13).
[...]
Da successiva unione di con , nasceva a Bogotà Persona_7 Persona_9
(Colombia), il 01.10.1981, la ricorrente (All.14). Parte_7
In data 28.12.1991 a Cundinamarca, (Colombia), contraeva Parte_2 matrimonio con , (All.15), con la quale procreava il ricorrente Persona_10 [...]
, nato il [...] a [...]á (Colombia), (All.16). Parte_6
Dall'unione di con nasceva a Parte_7 Persona_11
AN de Bogotá (Colombia), in data 15.7.1999, il ricorrente , Parte_8
(All.17).
Dall'unione di con nascevano a AN Parte_11 Persona_12 de Bogotá (Col.) i ricorrenti il 22.06.1987, (All.18) e Parte_10 [...]
l data 16.01.1992, (All.19). Parte_9
- Discendenti ramo familiare di Persona_6
In data 20.07.1947 a EN (Colombia) contraeva matrimonio con Persona_6 [...]
, (All.20); dalla loro unione coniugale nasceva a DA (Colombia), in Persona_13 data 02.09.1949, , (All.21). Questi, a sua volta, contraeva matrimonio Persona_14 il 07.12.1969 a CA (Colombia) con , (All.22), con la quale Controparte_3
pagina 5 di 8 procreava la ricorrente , nata a [...], il [...], Parte_4
(All.23). Dal matrimonio di con , Parte_4 Persona_15 contratto il 13.12.2003 a DA (Colombia) (All.24) nasceva a DA (Colombia), in data
13.12.2001, la ricorrente legittimata per il successivo matrimonio dei Parte_5 genitori, (All.25).
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in quanto diretti discendenti del capostipite il quale, senza mai naturalizzarsi colombiano Persona_1 come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità della
Repubblica di Colombia in atti, (All.3), ai sensi delle disposizioni del Codice civile del 1865, ha trasmesso la cittadinanza italiana al figlio . Questi, in Persona_2 mancanza di evidenze di segno contrario, è stato in grado di trasmetterla ai sensi dell'art. 1 Legge 555 del 1912 ai suoi figli e i quali, a loro volta, Persona_5 Persona_6 hanno dato vita ai due rami familiari ai quali i ricorrenti hanno provato di appartenere come da albero genealogico prodotto, (All.27).
La linea di discendenza riportata in ricorso e sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865
e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione pagina 6 di 8 convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal capostipite italiano
[...]
Non essendosi verificati passaggi generazionali per linea femminile in Persona_1 epoca precostituzionale, non è necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
3- LE SPESE DI LITE
Le spese di lite devono essere compensate, considerato il consistente incremento del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana, con oggettiva difficoltà per i di gestire le relative procedure, come risulta dall'iscrizione a ruolo di un numero sempre Pt_12 crescente di cause di accertamento della cittadinanza presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara i ricorrenti cittadini italiani jure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese.
Si comunichi,
Firenze, 21.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Condò
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