Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/06/2025, n. 2069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2069 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze
Sezione Protezione Internazionale
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Barbara Fabbrini, nella causa iscritta al n.r.g.10697/2023 promossa da:
e altri, con il patrocinio dell'avv. Parte_1
DROMI EDUARDO DANIEL;
RICORRENTE contro
, in persona del , con il patrocinio ex lege Controparte_1 CP_2 CP_3 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE
e
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Firenze;
INTERVENUTO
Oggetto: Diritti della cittadinanza ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1. I fatti e l'andamento del processo
Con ricorso depositato il 24/09/2023, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di cittadino Persona_1 italiano, nato a [...], in data [...] (All.1), poi emigrato in Argentina, dove era deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino argentino, come risulta dal certificato negativo rilasciato dall'Ufficio Nazionale degli Elettori (Camara Nacional Electoral), nel quale sono iscritti tutti i cittadini argentini maggiorenni (All.2).
In particolare, i ricorrenti deducevano che, dal matrimonio dell'avo con nasceva a Persona_2
Buenos Aires (Argentina), in data 6.9.1010, Parte_2
(All.3), il quale, in data 11.12.1942 a Buenos Aires (Argentina), contraeva matrimonio con
[...]
(All.4) e da questo matrimonio nasceva a Buenos Aires (Argentina), in data Persona_3
3.3.1944, , ricorrente (All.5). Persona_4 Parte_1
In data 27.1.1967 a Buenos Aires (Argentina) quest'ultima contraeva matrimonio con
[...]
(All.6) e da questo matrimonio nascevano (altri ricorrenti): in data Persona_5 Parte_3 pagina 1 di 4
27.10.1973 (All.9). Dall'unione di con nasceva a Buenos Parte_3 Persona_7
Aires (Argentina), in data 26.10.2000, ricorrente (All.10). Persona_8
Il non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica, e ne va dichiarata la CP_1 contumacia.
Istruita con produzioni documentali, la causa è stata riservata per la decisione, senza ulteriori termini a difesa, dopo che l'udienza fissata per il 27 febbraio 2023 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni conformi all'atto introduttivo
La causa veniva trattata in udienza per delega dal GOP, dott. Alessandro Martini, assegnato a questo giudice nell'ambito dell'UPP, che ne curava altresì lo studio del fascicolo e la predisposizione di bozza provvedimentale, rimettendo poi per la decisione e il provvedimento finale alla sottoscritta giudice titolare
2. La decisione
1. Risulta dalla documentazione in atti, che l'avo italiano dei ricorrenti non era stato mai naturalizzato cittadino argentino e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa, jure sanguinis, ai suoi discendenti, odierni ricorrenti.
Si rileva che in applicazione dell'accordo tra la Repubblica Argentina e la Repubblica Italiana, firmato a Roma il 9 dicembre1987, relativo al riconoscimento degli atti dello stato civile tra i due Paesi
e recepito in Italia dalla legge 22 Novembre 1988 n. 533, gli atti dello stato civile (in specifico quelli relativi alla nascita, al matrimonio e al decesso), emessi dalle autorità dell'altro Paese, sono esenti dalla legalizzazione, a condizione che siano datati e muniti della firma e timbro di tale autorità (art. 6).
Riassuntivamente, dalla dedotta e documentata linea di discendenza oggetto della domanda, risulta provato il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis ex L. 91/1992.
3. Interesse ad agire
1. Quanto alla ammissibilità della domanda, in via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e
“giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria, ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_1
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, in presenza di una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa, atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi pagina 2 di 4 amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Pertanto, in linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché i ricorrenti ne sono pacificamente titolari sin dalla nascita, posto che le disposizioni normative vigenti in materia a partire dalla nascita dell'avo italiano (l'art. 4 del codice civile del 1865, secondo cui: “È cittadino il figlio di padre cittadino”; l'art. 1 della legge n. 555/1912, in base al quale: “È cittadino per nascita:
1. il figlio di padre cittadino”; infine, la legge n. 91/1992, il cui art. 1, comma 1, stabilisce che: “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini”), prevedevano la trasmissione della cittadinanza per via paterna.
Pertanto, dal momento che il riconoscimento formale dello status civitatis incombe sul
, i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o CP_1 comunque a richiedere il riconoscimento all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie l'Argentina, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Si sottolinea che, in presenza dei presupposti richiesti ex lege, l'atto amministrativo non ha natura discrezionale, ma si definisce atto vincolato, costituendo l'adempimento del dovere dell'amministrazione di accertare la ricorrenza in concreto degli elementi della fattispecie astratta, parimenti a quanto avviene nell'ambito della tutela giurisdizionale dichiarativa. In altre parole, il decreto amministrativo di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis non è un atto discrezionale concessorio, non crea una nuova situazione giuridica e non ha effetti costitutivi, limitandosi a certificare la titolarità formale di uno status preesistente, il quale viene semplicemente riconosciuto.
2. Tuttavia, i ricorrenti hanno dato prova di aver presentato al Consolato Generale d'Italia a
Buenos Aires (Argentina), a mezzo raccomandata a/r del 18.10.2022 e ricevuta in data 25.10.2022, richiesta scritta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis (All.11), quali discendenti, in linea diretta, di cittadino italiano, senza aver avuto alcuna risposta, né ricevuto alcuna convocazione.
Sul punto, è stato dedotto, senza ricevere smentita, che il a Buenos Aires Parte_5 ha predisposto un sistema di prenotazione degli appuntamenti per il riconoscimento della cittadinanza a mezzo videochiamata tramite l'app Whatsapp, il quale pacificamente non permette di verificare i tempi e lo stato dell'iter procedimentale. Dal mese di giugno dell'anno 2021, il a Parte_5
Buenos Aires ha centralizzato il sistema di prenotazione degli appuntamenti per i servizi consolari, tramite il nuovo portale “Prenot@mi”, disponibile all'indirizzo https://prenotami.esteri.it. Tuttavia, parte ricorrente, con atto notarile del 28.10.2022, ha ottenuto certificazione dell'impossibilità di ottenere un appuntamento presso il a Buenos Aires, a mezzo del portale Parte_5
Prenot@mi, al fine di poter presentare la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana
(All.12).
Ora, ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devo essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'art. 3 del DPR 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda nel termine di 730 giorni. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto al diritto vantato, comportando una lesione allo stesso, equivalgono a un diniego del diritto in questione.
pagina 3 di 4 Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. CP_1
4. Le spese del giudizio
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la CP_1 documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento del diritto non risultando alla stessa imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione. Le stesse vanno quindi liquidate, in misura minima dei parametri di cui al DM 147/2022, in ragione della materia del contendere, della relativa semplicità e quasi serialità delle questioni poste, nonché della limitata attività processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che
- , nata in [...] in data [...], C.F. Parte_6
, C.F._1
- nato in [...] in data [...], C.F. , Parte_3 C.F._2
- nato in [...] in data [...], C.F. , Parte_4 C.F._3
- nato in [...] in data [...], C.F. , Persona_6 C.F._4
- nato in [...] in data [...], C.F. , Persona_8 C.F._5 sono cittadini italiani dalla nascita;
2) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente CP_1 che si liquidano in euro 1.200,00, oltre euro 545,00 per esborsi, oltre accessori di legge, da liquidarsi direttamente in favore dell'Avv. Eduardo DROMI, che si è dichiarato antistatario.
Firenze, 13/06/2025 il Giudice
Dott. ssa Barbara Fabbrini
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