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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 15/12/2025, n. 1929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1929 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA Seconda Sezione Civile Proc. n. 1883 /2023 Rg
VERBALE DI UDIENZA CON CONTESTUALE SENTENZA AI SENSI DELL'ART 281 sexies cpc
All'udienza del 15/12/2025 , innanzi al giudice dott.ssa Giusi Ianni, sono comparsi:
Per l'avv. Francesca Chiarelli in sostituzione dell'avv. Parte_1
PE ID
Per l'avv. MORELLI UGO;
Controparte_1
Per , l'avv. Giuseppe Manna, in sostituzione degli Controparte_2 avv.ti TERENZIO ROBERTO e MAGNELLI MAURO FORTUNATO.
I difensori discutono la causa riportandosi agli atti di causa e alle note autorizzate e insistono per l'accoglimento delle conclusioni rispettivamente rassegnate.
Il giudice, dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Il giudice Giusi Ianni
All'esito della camera di consiglio, alle ore 12:45, il giudice, assenti le parti, decide la causa come a contestuale sentenza di cui dà lettura e che allega al presente verbale al fine di costituirne parte integrante.
Il giudice Giusi Ianni
1
TRIBUNALE DI COSENZA
- SEZIONE SECONDA CIVILE –
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Giusi Ianni, ha pronunciato e pubblicato, all'esito di discussione orale delle parti ex art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1883 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023
e vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura da intendersi apposta in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Sandraida Petrassi, presso il cui studio in Cosenza alla via D. Frugiuele n. 66 è elettivamente domiciliato
- ATTORE -
E
(p.i. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Fortunato Magnelli e dall'avv. Roberto Terenzio in forza di mandato da intendersi apposto in calce alla comparsa di costituzione dei nuovi difensori ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avv. Magnelli, in Cosenza alla Piazza Impastato n. 3
- CONVENUTA-
E NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), in persona del Commissario Prefettizio legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ugo Morelli in forza di mandato da intendersi apposto in calce alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Roma alla via Carlo Mirabello n. 34
- ALTRO CONVENUTO -
OGGETTO: azione di risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c..
CONCLUSIONI
2 All'udienza di discussione del 15.12.2025 le parti chiedevano che la causa fosse decisa sulle seguenti conclusioni:
Per parte attrice (conclusioni rassegnate nelle note depositate in vista dell'udienza di discussione e in quest'ultima udienza richiamate): “accertare e dichiarare la responsabilità del e della in via Controparte_1 Controparte_2 esclusiva o solidale, in ordine al verificarsi dell'occorso del 07/02/2017; - Condannare i convenuti, in solido o nei limiti delle rispettive responsabilità, al risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal sig. , ivi Parte_1 compresi il danno biologico permanente, il danno morale, il danno estetico e il danno da incapacità lavorativa generica e specifica, per come specificato nell'atto introduttivo, ovvero per la somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o per come quantificato dal CTU;
- Condannare, altresì, i convenuti al pagamento delle spese di CTU, già corrisposte dal sig. ; - Parte_1
Condannare le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
In via subordinata e gradata, qualora il Giudice dovesse ritenere fondata l'eccezione di nullità dell'atto di riassunzione, in virtù del principio di salvezza degli atti processuali, chiede di voler autorizzare la rimessione in termini per procedere alla riassunzione dell'atto, per come già richiesto all'udienza del 09/06/2025.”;
Per la convenuta (conclusioni rassegnate nelle note CP_2 CP_2 depositate in vista dell'udienza di discussione e nella predetta udienza richiamate):
“Preliminarmente: - Accertare e dichiarare la nullità del ricorso in riassunzione;
-
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Controparte_2
e, di conseguenza, disporne l'estromissione dal presente giudizio. Nel
[...]
Merito: - In via principale: Rigettare la domanda della parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto. - In subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento integrale e\o parziale della domanda attorea, condannare il al risarcimento del Controparte_1 danno in via esclusiva o in via solidale con la stessa parte attrice. - In subordine ed in via gradata: nella denegata ipotesi di accoglimento integrale e\o parziale della domanda attorea, accertare una responsabilità solidale tra tutte le par-ti del presente giudizio e, in ogni caso, tra le parti convenute secondo gradazione da stabilire nel presente giudizio
e, comunque, in misura minoritaria alla - In ogni caso, Controparte_2 con vittoria di spese e competenze di lite da distrarre ex art. 93 c.p.c. ai procuratori costituiti.”.
3 Per il convenuto (conclusioni rassegnate nelle note depositate in vista Controparte_1 dell'udienza di discussione e in tale ultima udienza richiamate): “Questo avvocato si riporta alle proprie memorie in atti pct, chiedendo il rigetto totale domanda attrice, in subordine condanna in esclusiva contro avendo il servizio in Controparte_3 appalto. Precisa le Conclusioni ,come in atto di Comparsa risposta e Costituzione, a cui si riporta. Sul riesame del teste alla ud 26 nov 2025, aderisce alle eccezioni formulate dalla difesa di Con riserva diritti e facoltà di legge”. Controparte_3
PREMESSO IN FATTO
La domanda introduttiva del presente giudizio era proposta da al fine Parte_1 di ottenere il risarcimento dei danni sofferti in data 7.2.2017, quando l'attore, alle ore
18:30 circa, mentre si trovava nel quartiere Europa di in prossimità del campetto CP_1 di calcio della Scuola Calcio “A.S. Europa” e della Scuola Elementare “G. Falcone”, veniva colpito violentemente in viso da una spranga metallica dotata di chiodi, che balzava fuori dal cassonetto della raccolta differenziata da lui utilizzato fine di gettare una bottiglietta d'acqua. Per effetto di tale evento il , secondo quanto riportato Parte_1 nell'atto introduttivo, riportava un grave trauma all'occhio sinistro, che rendeva necessari molteplici interventi chirurgici, fino alla guarigione con postumi permanenti. La domanda era proposta nei confronti di , concessionaria del servizio di Controparte_2 smaltimento rifiuti del e indicata quale proprietaria dei cassonetti per Controparte_1 la raccolta, nonché nei confronti del tenuto alla manutenzione delle Controparte_1 strade pubbliche.
Resisteva , escludendo qualsiasi propria responsabilità in Controparte_2 ordine al verificarsi dei fatti descritti dall'attore, sia alla luce della natura del rapporto intercorrente con il (da qualificarsi, ad avviso della convenuta, come Controparte_1 appalto e non come concessione di servizi, con conseguente permanenza in capo all'appaltante del rischio economico della gestione), sia sul presupposto dell'erroneità dell'assunto di parte attrice circa la proprietà dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti, facente capo al e non al gestore del servizio di raccolta dei rifiuti. La Controparte_1 convenuta società chiedeva, quindi, dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva e in caso di mancata estromissione dal giudizio domandava la chiamata in causa di
(già ), al fine di essere manlevata da quest'ultima in Controparte_4 Controparte_5 ipotesi di condanna (istanza che veniva disattesa con decreto del 24.7.2023, per le ragioni ivi esposte).
4 Si costituiva, a seguito di dichiarazione di nullità della notifica dell'atto introduttivo, il eccependo a sua volta la propria carenza di legittimazione passiva, Controparte_1 competendo a anche la custodia dei cassonetti deputati dalla Controparte_2 raccolta dei rifiuti, in forza del rapporto contrattuale intercorrente tra le parti. Il CP_1 chiedeva, comunque, il rigetto della domanda, dovendosi considerare l'evento verificatosi per caso fortuito o forza maggiore e, comunque, per imprudenza del medesimo attore.
Nel corso del giudizio aveva luogo prova per testi sulle circostanze articolate dalle parti, nonché CTU medico-legale per la valutazione e la stima delle lesioni dedotte dall'attore.
Fissata una prima volta udienza per la rimessione della causa in decisione, il giudizio era interrotto a causa della cancellazione dall'albo del difensore di Controparte_2 CP_2
A seguito di riassunzione da parte dell'attore, la convenuta
[...] Controparte_2 eccepiva la nullità del ricorso in riassunzione, in quanto privo di qualsiasi riferimento
[...] alle fasi precedenti del giudizio. Rimessa la causa in decisione, la stessa veniva rimessa sul ruolo ai fini di una nuova escussione del teste , ai sensi e per gli effetti Testimone_1 di cui all'art. 257 cpc. Veniva, quindi, fissata l'odierna udienza per la discussione ex art. 281 sexies cpc.
RILEVATO IN DIRITTO
1. Sulle eccezioni in rito afferenti la riassunzione del processo.
Il processo, per come esposto in fatto, veniva interrotto per la cancellazione dall'albo del difensore di e poi riassunto dall'attore con ricorso depositato in data Controparte_2
10.4.2025. La convenuta ha eccepito la nullità del predetto atto, in Controparte_2 quanto privo di riferimenti alle fasi del giudizio antecedenti la riassunzione. A tale eccezione risulta essersi associato anche il L'eccezione va, tuttavia, Controparte_1 disattesa. Come, infatti, chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 6193/2020)
l'atto di riassunzione del processo non introduce un nuovo procedimento, avendo solo la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente, sicché ai fini della sua validità il giudice deve unicamente verificarne la concreta idoneità ad assicurare la ripresa del processo, potendo discendere la sua nullità non dalla mancanza di uno tra i requisiti di cui all'art. 125 disp. att. c.p.c., bensì dall'impossibilità di raggiungere il suo scopo.
Poiché, quindi, nel caso di specie l'atto depositato dall'attore era perfettamente idoneo rispetto allo scopo suo proprio (contenendo i riferimenti per l'identificazione del processo, la trascrizione della domanda introduttiva, le ragioni dell'interruzione e la volontà del riassumente di ridare corso al processo) non può considerarsi invalida la relativa iniziativa processuale.
5
2. Sulla qualificazione giuridica della domanda.
Nel merito, parte attrice ha inteso chiaramente agire ai sensi dell'art. 2051 c.c., ipotizzando la responsabilità del quale ente manutentore della strada Controparte_1 su cui era ubicato il cassonetto da cui fuoriusciva l'oggetto che causava il danno, nonché di , indicata quale concessionaria del servizio di smaltimento Controparte_2 dei rifiuti all'interno del e proprietaria dei cassonetti a ciò deputati Controparte_1
(antecedentemente alla messa a regime della raccolta “porta a porta”).
L'inquadramento normativo della domanda può dirsi astrattamente corretto, avendo la
Suprema Corte chiarito che la responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sussiste non solo allorquando il danno scaturisca quale effetto dell'intrinseco dinamismo della cosa, ma anche laddove consegua a un'azione umana che determini l'insorgenza di un processo dannoso nella cosa medesima (Cass. 21977/2022).
Deve, quindi, osservarsi che ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali (Cass. 12760/2024), mentre è onere del custode dare prova del “caso fortuito” rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, tale da privare di qualsiasi rilevanza la diligenza o meno del custode
(cfr. Cass., Sez. Un., 20943/2022).
Qualora, inoltre, il danno non derivi da un dinamismo interno della "res", in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (Cass.
21212/2015; Cass. 2660/2013).
3. Sulla qualifica di “custode” in capo alle parti convenute.
Il rapporto negoziale tra le parti convenute all'epoca dei fatti è cristallizzato dal contratto in atti (cfr. all. 2 alla comparsa di costituzione di ) con cui il Controparte_2
(a cui i Comuni consorziati, tra cui quello di avevano Controparte_6 CP_1 conferito le funzioni di organizzazione relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani) conferiva a l'appalto relativo ai Servizi Integrati di Raccolta Controparte_2 dei Rifiuti Solidi Urbani nel nonché ogni altro servizio e obbligazioni CP_1 CP_1
6 allo stesso connesse, per come definiti dall'art. 1 e seguenti del Capitolato speciale d'appalto (prodotto a sua volta come all. 3). Tra i compiti affidati all'appaltatore vi era quello di curare la raccolta “porta a porta” dei rifiuti differenziati nonché la rigenerazione dei cassonetti modello EASY CITY marca già esistenti sul Controparte_7 territorio comunale, fino al raggiungimento delle quantità indicate schede tecniche allegate alla relazione PS – Piano dei Servizi, da collocare all'interno delle postazioni ecologiche zonali o di quartiere. All'appaltatore era, altresì, attribuito il compito di svuotare i cassonetti dai rifiuti (cfr. anche la deposizione del teste ed effettuare la Tes_2 manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori, per mantenerli in condizione di adeguato funzionamento e decoro urbano. Se così è, a prescindere dal fatto che CP_2
fosse o meno proprietaria dei cassonetti, indubbio è che essa avesse
[...] CP_2 un rapporto di fatto con la cosa tale da ingenerare un obbligo di custodia e, quindi, responsabilità nei confronti di eventuali danneggiati dalla cosa. L'attore, tuttavia, individua nell'atto introduttivo anche un (ulteriore) profilo di censura specifico in capo al consistente nel non aver curato l'adeguata manutenzione, pulizia e Controparte_1 illuminazione del tratto di strada su cui era ubicato il cassonetto dal quale fuoriusciva l'oggetto che feriva il e anche tali omissioni sono suscettibili di generare Parte_1 responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 2051 c.c. quale custode della strada (ferma restando la necessità di valutare, nel merito, la sussistenza di simili omissioni e il nesso di causalità con l'evento dannoso).
4. Nel merito della domanda.
Ciò posto, la domanda è fondata per quanto riguarda la posizione di Controparte_2
e merita accoglimento nei termini che seguono.
[...]
L'attore deduce che mentre passeggiava in compagnia di un amico nel quartiere Europa di e si accingeva a gettare nei cassonetti deputati alla raccolta differenziata una CP_1 bottiglietta d'acqua, “veniva colpito violentemente sul viso da una spranga metallica dotata di chiodi, che balzava improvvisamente dal cassonetto medesimo, corpo assolutamente non visibile né prevedibile, atteso che l'oggetto contundente fuoriusciva da un cassonetto non deputato alla raccolta differenziata, circostanza aggravata dalla scarsa illuminazione comunale, dallo stato di abbandono e inadeguata pulizia dell'area di raccolta”.
L'istruttoria svolta non ha dimostrato un vizio di custodia della strada in capo al
[...]
posto che gli stessi testi di parte attrice riferivano di una zona illuminata, senza CP_1 dare atto di criticità di sorta rispetto all'area posta intorno ai cassonetti. In alcun modo,
7 inoltre, risulta avere avuto incidenza sul verificarsi dell'evento la presenza di rifiuti su suolo pubblico, in prossimità dei cassonetti per la raccolta, pure a volersi ritenere provata la relativa circostanza.
Può dirsi, però, offerta la prova della sussistenza del nesso di causalità rispetto alla posizione di . Il teste , infatti, ha confermato, per Controparte_2 Tes_1 avervi direttamente assistito, la dinamica dell'evento come descritta dall'attore. In occasione, in particolare, della seconda audizione del 26.11.2025, dovuta alla necessità di acquisire chiarimenti rispetto alla prima deposizione, il ha bene messo in Tes_1 evidenza, anche riconoscendo le fotografie prodotte da parte attrice, come il , Parte_1 gettando una bottiglietta nel cassonetto vicino a quello del vetro, che era mantenuto aperto da un palo in legno, veniva colpito da un oggetto in ferro che fuoriusciva dal cassonetto medesimo. Non vi sono ragioni per dubitare dell'attendibilità del teste, non legato all'attore da vincoli di parentela e privo di qualsiasi interesse all'esito del presente giudizio, né scalfisce l'attendibilità del teste la diversa dinamica indicata nelle lettere di messa in mora 22.5.2017 e del 28.6.2021 (in cui si identificava l'oggetto che provocava il danno in una staffa di colore bianco, presumibilmente in metallo, con annessi chiodi in ferro, che fuoriusciva, impropriamente, dalla campana per la raccolta del vetro), ben potendo un diverso ricordo dell'attore (nell'immediato riferito al proprio legale) essere frutto del trauma sofferto, in relazione alla sua giovane età. Non possono, di contro, prendersi in esame, perché del tutto intempestive rispetto alle preclusioni stabilite dal codice di rito, le allegazioni della difesa di afferente dei post inseriti sul CP_2 social network “facebook” dall'attore in relazione all'evento che lo coinvolgeva, così come non può risultare dirimente la dichiarazione resa al CTU, che al più (cfr. Cass.
24468/2020) potrebbe avere valenza meramente indiziaria nel complesso delle risultanze istruttorie (nel caso di specie convergenti nella conferma della dinamica del sinistro descritta nell'atto introduttivo).
Può escludersi, inoltre, sulla base della deposizione del medesimo e della Tes_1 documentazione fotografica prodotta dall'attore, la sussistenza di un caso fortuito, nel senso esposto in premessa, posto che il cassonetto in cui l'attore gettava la bottiglietta e da cui fuoriusciva la sbarra lo feriva era, all'evidenza, non correttamente curato nella manutenzione, in quanto privo di copertura superiore e mantenuto continuativamente aperto da un pezzo di legno (il cassonetto da cui fuoriusciva l'oggetto, infatti e per come già esposto, non era quello deputato alla raccolta del vetro, apribile solo con lo schiacciamento di un pedale, bensì quello posto di fianco, tenuto aperto da un pezzo di
8 legno). Non può dirsi, quindi, sussistente un evento imprevedibile e inevitabile da parte del custode. Né può ipotizzarsi un uso improprio della cosa da parte del danneggiato, ai fini di un suo concorso di responsabilità, essendosi egli limitato a gettare un rifiuto nel cassonetto a tale scopo destinato.
5. Sul quantum della pretesa risarcitoria dell'attrice.
Venendo al quantum debeatur, il ha chiesto il risarcimento del danno non Parte_1 patrimoniale (sub specie di danno biologico e da inabilità temporanea) sofferti per effetto dell'evento del 7.2.2019.
Quanto al danno non patrimoniale, la relazione di consulenza tecnica d'ufficio ha accertato, attraverso l'esame del periziando e della documentazione medica esibita (atti allegati al fascicolo di parte attrice), che il ha riportato, in conseguenza dei fatti Parte_1 oggetto dell'atto introduttivo, “un trauma lesivo nella regione orbitaria sinistra da corpo contundente con scoppio del bulbo oculare omolaterale, con rottura dell'occhio sinistro
e prolasso tessutale con parziale perdita della stessa componente intraoculare.”, quali lesioni della cui compatibilità con quanto descritto nell'atto introduttivo non può dubitarsi, al di là della dinamica riportata dall'ausiliario nel proprio elaborato.
Residuavano postumi invalidanti, tali cioè da incidere sull'integrità psico - fisica del soggetto, stimati nella misura del 55%, tenendo conto della media dei vari Barémes riportati in letteratura e, soprattutto, delle Linee Guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico della SIMLA. L'indicata percentuale deriva dalla somma della percentuale inerente alla perdita della funzione visiva monoculare con condizione di ipertono (28%), e della percentuale del pregiudizio estetico (da considerare moderato) associato alla turba ansioso-depressiva con la composizione di una menomazione valutabile (comprensiva di danno estetico e psichico) nella misura del 27%.
Sempre secondo quanto ricostruito dal CTU, il subiva, per effetto dei fatti Parte_1 oggetto dell'atto introduttivo, un periodo di ITA di giorni 60 e un periodo di ITP al 50% di giorni 70, per i vari ricoveri subiti, comprendenti talvolta anche gli interventi chirurgici e gli specifici trattamenti terapeutici.
Il CTU ha, infine, quantificato un'incidenza dell'invalidità constatata sulla capacità di lavoro specifica del danneggiato, quale questione, tuttavia, estranea all'ambito dei quesiti posti (in cui si chiedeva semplicemente di esplicitare se nella stima del danno biologico si fosse tenuto conto dell'incidenza delle lesioni sulla capacità di lavoro generica dell'attore).
9 Le conclusioni a cui il CTU, frutto di metodo di indagine serio e razionale e immuni da qualsiasi censura di ordine logico, vanno certamente recepite in questa sede, anche perché specificamente non contestate dalle parti nell'ambito del sub-procedimento di cui agli artt. 193 e 195 cpc o successivamente in corso di causa.
Quanto alle modalità di liquidazione di tali postumi, stante la necessità di effettuare una liquidazione equitativa di tale voce di danno ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., possono applicarsi le tabelle di Milano, munite di efficacia para-normativa, per come riconosciuto dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 8532/2020), non potendosi applicare, in relazione alla data del sinistro, la Tabella Unica Nazionale approvata con
DPR 12/2025, a prescindere da ogni considerazione sulla riferibilità di essa anche alle ipotesi di responsabilità diverse dai sinistri stradali.
Tenendosi conto, pertanto, dell'età dell'attore al momento del sinistro (15 anni) e applicandosi la versione più aggiornata delle Tabelle di Milano (agg. 2024), che non congloba danno biologico e danno morale in conformità agli arresti più recenti della giurisprudenza di legittimità, per come si avrà modo di dire infra, il danno può essere così quantificato all'attualità:
- euro 406.173,00 per danno biologico da inabilità permanente (considerandosi un punto base di € 7.940,83);
- euro 6.900,00 (considerandosi euro 115,00 per ogni giorno di ITA);
- euro 4.025,00 per invalidità temporanea parziale al 50% (considerandosi euro
57,50 per ogni giorno di ITP);
La somma così ottenuta (euro 417.098,00) può essere personalizzata, in relazione al caso concreto, fino ad un massimo di euro 518.641,00. Non sono emersi, tuttavia, in fase istruttoria, elementi di personalizzazione valutabili, diversi dall'età del danneggiato e dalle gravi lesioni obiettive riportate.
In punto di danno morale, deve osservarsi che stando ai più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, che questo giudice ritiene di condividere, va affermata l'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma danno morale, da un lato, non è suscettibile di accertamento medico-legale, dall'altro, si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato (cfr. Cass., Sez. Lav., 25614/2020; Cass. civ., 25164/2020). Il danno morale, quindi, non può automaticamente individuarsi in una frazione del danno biologico e deve essere allegato e provato dall'attore nella sua ontologica esistenza anche
10 quando derivante da fatto astrattamente costituente reato, non potendosi ammettere l'esistenza di un danno “in re ipsa” (cfr. Cass. 29206/2019).
Nel caso di specie, l'attore ha sufficientemente allegato lo stato di sofferenza legato all'evento che coinvolgeva (che gravemente alterava la morfologia del suo occhio, in modo percepibile da parte dei terzi) e in relazione alla gravità del danno e all'età del danneggiato può certamente presumersi un danno morale risarcibile, di cui deve rispondere il soggetto danneggiante.
Applicando, pertanto, l'incremento per la sofferenza previsto dalle tabelle di Milano (che eleva a 11.911,25 il punto di danno non patrimoniale in relazione all'età del danneggiato), il danno non patrimoniale (danno biologico + danno morale) patito dal può Parte_1 quantificarsi nella misura di euro 609.260,00, a cui va aggiunto il danno da inabilità temporanea di euro 10.925,00, per un totale di euro 620.185,00.
Trattandosi di danno stimato all'attualità, su esso non dovrà computarsi rivalutazione monetaria dalla data dell'illecito, ma andranno riconosciuti gli interessi sulla somma alla data dell'illecito devalutata e annualmente rivalutata fino al momento della presente decisione (cfr. Cass. 24.10.2008, n. 25734; Cass. S.U. 17.02.1995, n. 1712), oltre interessi ulteriori dalla data della presente decisione fino al soddisfo.
6. Sulle spese e competenze di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza nel rapporto tra l'attore e Controparte_2
e si liquidano come da dispositivo, sulla base del “decisum” (Cass., Sez. Un.,
[...]
11 settembre 2007, n. 19014) e in applicazione dei medi tabellari, che appaiono congrui rispetto alle caratteristiche del giudizio. Le spese di CTU, come liquidate con decreto emesso in corso di causa, vengono definitivamente poste a carico della convenuta soccombente, con conseguente necessità, per quest'ultima, di rifondere all'attore quanto eventualmente versato in forza del decreto del 4.2.2025. Viene pronunciata distrazione in favore del difensore di parte attrice dichiaratosi antistatario in tutti gli scritti difensivi. Si reputa equa la compensazione delle spese nel rapporto tra l'attore e il CP_1 CP_1 stante la complessità dei rapporti negoziali sottesi alla gestione dei rifiuti in ambito comunale, che rendeva difficilmente conoscibile, a priori, le singole responsabilità individuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Giusi Ianni, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
11 1. dichiara la responsabilità della convenuta , in persona Controparte_2 del l.r.p.t., in ordine alle lesioni riportate dall'attore per effetto dei fatti descritti nell'atto introduttivo, ai sensi dell'art. 2051 c.c.;
2. per l'effetto, condanna la , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di della Parte_1 somma di euro 620.185,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto, oltre interessi per come specificato in motivazione;
3. rigetta la domanda proposta dall'attore nei confronti del Controparte_1
4. condanna la convenuta , in persona del l.r.p.t., alla Controparte_2 rifusione, in favore di , delle spese e competenze del presente Parte_1 giudizio, che si liquidano in euro 1.686,00 per anticipazioni non imponibili ed euro 29.193,00 per onorari, oltre rimborso forf. spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore costituito dichiaratosi antistatario;
5. pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico della , con obbligo di rifondere all'attore quanto dal Controparte_2 medesimo anticipato a tale titolo;
6. dichiara le spese compensate nel rapporto tra l'attore e il Controparte_1
7. manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Cosenza, 15/12/2025
Il giudice dott.ssa Giusi Ianni
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VERBALE DI UDIENZA CON CONTESTUALE SENTENZA AI SENSI DELL'ART 281 sexies cpc
All'udienza del 15/12/2025 , innanzi al giudice dott.ssa Giusi Ianni, sono comparsi:
Per l'avv. Francesca Chiarelli in sostituzione dell'avv. Parte_1
PE ID
Per l'avv. MORELLI UGO;
Controparte_1
Per , l'avv. Giuseppe Manna, in sostituzione degli Controparte_2 avv.ti TERENZIO ROBERTO e MAGNELLI MAURO FORTUNATO.
I difensori discutono la causa riportandosi agli atti di causa e alle note autorizzate e insistono per l'accoglimento delle conclusioni rispettivamente rassegnate.
Il giudice, dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Il giudice Giusi Ianni
All'esito della camera di consiglio, alle ore 12:45, il giudice, assenti le parti, decide la causa come a contestuale sentenza di cui dà lettura e che allega al presente verbale al fine di costituirne parte integrante.
Il giudice Giusi Ianni
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TRIBUNALE DI COSENZA
- SEZIONE SECONDA CIVILE –
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Giusi Ianni, ha pronunciato e pubblicato, all'esito di discussione orale delle parti ex art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1883 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023
e vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura da intendersi apposta in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Sandraida Petrassi, presso il cui studio in Cosenza alla via D. Frugiuele n. 66 è elettivamente domiciliato
- ATTORE -
E
(p.i. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Fortunato Magnelli e dall'avv. Roberto Terenzio in forza di mandato da intendersi apposto in calce alla comparsa di costituzione dei nuovi difensori ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avv. Magnelli, in Cosenza alla Piazza Impastato n. 3
- CONVENUTA-
E NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), in persona del Commissario Prefettizio legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ugo Morelli in forza di mandato da intendersi apposto in calce alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Roma alla via Carlo Mirabello n. 34
- ALTRO CONVENUTO -
OGGETTO: azione di risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c..
CONCLUSIONI
2 All'udienza di discussione del 15.12.2025 le parti chiedevano che la causa fosse decisa sulle seguenti conclusioni:
Per parte attrice (conclusioni rassegnate nelle note depositate in vista dell'udienza di discussione e in quest'ultima udienza richiamate): “accertare e dichiarare la responsabilità del e della in via Controparte_1 Controparte_2 esclusiva o solidale, in ordine al verificarsi dell'occorso del 07/02/2017; - Condannare i convenuti, in solido o nei limiti delle rispettive responsabilità, al risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal sig. , ivi Parte_1 compresi il danno biologico permanente, il danno morale, il danno estetico e il danno da incapacità lavorativa generica e specifica, per come specificato nell'atto introduttivo, ovvero per la somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o per come quantificato dal CTU;
- Condannare, altresì, i convenuti al pagamento delle spese di CTU, già corrisposte dal sig. ; - Parte_1
Condannare le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
In via subordinata e gradata, qualora il Giudice dovesse ritenere fondata l'eccezione di nullità dell'atto di riassunzione, in virtù del principio di salvezza degli atti processuali, chiede di voler autorizzare la rimessione in termini per procedere alla riassunzione dell'atto, per come già richiesto all'udienza del 09/06/2025.”;
Per la convenuta (conclusioni rassegnate nelle note CP_2 CP_2 depositate in vista dell'udienza di discussione e nella predetta udienza richiamate):
“Preliminarmente: - Accertare e dichiarare la nullità del ricorso in riassunzione;
-
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Controparte_2
e, di conseguenza, disporne l'estromissione dal presente giudizio. Nel
[...]
Merito: - In via principale: Rigettare la domanda della parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto. - In subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento integrale e\o parziale della domanda attorea, condannare il al risarcimento del Controparte_1 danno in via esclusiva o in via solidale con la stessa parte attrice. - In subordine ed in via gradata: nella denegata ipotesi di accoglimento integrale e\o parziale della domanda attorea, accertare una responsabilità solidale tra tutte le par-ti del presente giudizio e, in ogni caso, tra le parti convenute secondo gradazione da stabilire nel presente giudizio
e, comunque, in misura minoritaria alla - In ogni caso, Controparte_2 con vittoria di spese e competenze di lite da distrarre ex art. 93 c.p.c. ai procuratori costituiti.”.
3 Per il convenuto (conclusioni rassegnate nelle note depositate in vista Controparte_1 dell'udienza di discussione e in tale ultima udienza richiamate): “Questo avvocato si riporta alle proprie memorie in atti pct, chiedendo il rigetto totale domanda attrice, in subordine condanna in esclusiva contro avendo il servizio in Controparte_3 appalto. Precisa le Conclusioni ,come in atto di Comparsa risposta e Costituzione, a cui si riporta. Sul riesame del teste alla ud 26 nov 2025, aderisce alle eccezioni formulate dalla difesa di Con riserva diritti e facoltà di legge”. Controparte_3
PREMESSO IN FATTO
La domanda introduttiva del presente giudizio era proposta da al fine Parte_1 di ottenere il risarcimento dei danni sofferti in data 7.2.2017, quando l'attore, alle ore
18:30 circa, mentre si trovava nel quartiere Europa di in prossimità del campetto CP_1 di calcio della Scuola Calcio “A.S. Europa” e della Scuola Elementare “G. Falcone”, veniva colpito violentemente in viso da una spranga metallica dotata di chiodi, che balzava fuori dal cassonetto della raccolta differenziata da lui utilizzato fine di gettare una bottiglietta d'acqua. Per effetto di tale evento il , secondo quanto riportato Parte_1 nell'atto introduttivo, riportava un grave trauma all'occhio sinistro, che rendeva necessari molteplici interventi chirurgici, fino alla guarigione con postumi permanenti. La domanda era proposta nei confronti di , concessionaria del servizio di Controparte_2 smaltimento rifiuti del e indicata quale proprietaria dei cassonetti per Controparte_1 la raccolta, nonché nei confronti del tenuto alla manutenzione delle Controparte_1 strade pubbliche.
Resisteva , escludendo qualsiasi propria responsabilità in Controparte_2 ordine al verificarsi dei fatti descritti dall'attore, sia alla luce della natura del rapporto intercorrente con il (da qualificarsi, ad avviso della convenuta, come Controparte_1 appalto e non come concessione di servizi, con conseguente permanenza in capo all'appaltante del rischio economico della gestione), sia sul presupposto dell'erroneità dell'assunto di parte attrice circa la proprietà dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti, facente capo al e non al gestore del servizio di raccolta dei rifiuti. La Controparte_1 convenuta società chiedeva, quindi, dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva e in caso di mancata estromissione dal giudizio domandava la chiamata in causa di
(già ), al fine di essere manlevata da quest'ultima in Controparte_4 Controparte_5 ipotesi di condanna (istanza che veniva disattesa con decreto del 24.7.2023, per le ragioni ivi esposte).
4 Si costituiva, a seguito di dichiarazione di nullità della notifica dell'atto introduttivo, il eccependo a sua volta la propria carenza di legittimazione passiva, Controparte_1 competendo a anche la custodia dei cassonetti deputati dalla Controparte_2 raccolta dei rifiuti, in forza del rapporto contrattuale intercorrente tra le parti. Il CP_1 chiedeva, comunque, il rigetto della domanda, dovendosi considerare l'evento verificatosi per caso fortuito o forza maggiore e, comunque, per imprudenza del medesimo attore.
Nel corso del giudizio aveva luogo prova per testi sulle circostanze articolate dalle parti, nonché CTU medico-legale per la valutazione e la stima delle lesioni dedotte dall'attore.
Fissata una prima volta udienza per la rimessione della causa in decisione, il giudizio era interrotto a causa della cancellazione dall'albo del difensore di Controparte_2 CP_2
A seguito di riassunzione da parte dell'attore, la convenuta
[...] Controparte_2 eccepiva la nullità del ricorso in riassunzione, in quanto privo di qualsiasi riferimento
[...] alle fasi precedenti del giudizio. Rimessa la causa in decisione, la stessa veniva rimessa sul ruolo ai fini di una nuova escussione del teste , ai sensi e per gli effetti Testimone_1 di cui all'art. 257 cpc. Veniva, quindi, fissata l'odierna udienza per la discussione ex art. 281 sexies cpc.
RILEVATO IN DIRITTO
1. Sulle eccezioni in rito afferenti la riassunzione del processo.
Il processo, per come esposto in fatto, veniva interrotto per la cancellazione dall'albo del difensore di e poi riassunto dall'attore con ricorso depositato in data Controparte_2
10.4.2025. La convenuta ha eccepito la nullità del predetto atto, in Controparte_2 quanto privo di riferimenti alle fasi del giudizio antecedenti la riassunzione. A tale eccezione risulta essersi associato anche il L'eccezione va, tuttavia, Controparte_1 disattesa. Come, infatti, chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 6193/2020)
l'atto di riassunzione del processo non introduce un nuovo procedimento, avendo solo la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente, sicché ai fini della sua validità il giudice deve unicamente verificarne la concreta idoneità ad assicurare la ripresa del processo, potendo discendere la sua nullità non dalla mancanza di uno tra i requisiti di cui all'art. 125 disp. att. c.p.c., bensì dall'impossibilità di raggiungere il suo scopo.
Poiché, quindi, nel caso di specie l'atto depositato dall'attore era perfettamente idoneo rispetto allo scopo suo proprio (contenendo i riferimenti per l'identificazione del processo, la trascrizione della domanda introduttiva, le ragioni dell'interruzione e la volontà del riassumente di ridare corso al processo) non può considerarsi invalida la relativa iniziativa processuale.
5
2. Sulla qualificazione giuridica della domanda.
Nel merito, parte attrice ha inteso chiaramente agire ai sensi dell'art. 2051 c.c., ipotizzando la responsabilità del quale ente manutentore della strada Controparte_1 su cui era ubicato il cassonetto da cui fuoriusciva l'oggetto che causava il danno, nonché di , indicata quale concessionaria del servizio di smaltimento Controparte_2 dei rifiuti all'interno del e proprietaria dei cassonetti a ciò deputati Controparte_1
(antecedentemente alla messa a regime della raccolta “porta a porta”).
L'inquadramento normativo della domanda può dirsi astrattamente corretto, avendo la
Suprema Corte chiarito che la responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sussiste non solo allorquando il danno scaturisca quale effetto dell'intrinseco dinamismo della cosa, ma anche laddove consegua a un'azione umana che determini l'insorgenza di un processo dannoso nella cosa medesima (Cass. 21977/2022).
Deve, quindi, osservarsi che ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali (Cass. 12760/2024), mentre è onere del custode dare prova del “caso fortuito” rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, tale da privare di qualsiasi rilevanza la diligenza o meno del custode
(cfr. Cass., Sez. Un., 20943/2022).
Qualora, inoltre, il danno non derivi da un dinamismo interno della "res", in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (Cass.
21212/2015; Cass. 2660/2013).
3. Sulla qualifica di “custode” in capo alle parti convenute.
Il rapporto negoziale tra le parti convenute all'epoca dei fatti è cristallizzato dal contratto in atti (cfr. all. 2 alla comparsa di costituzione di ) con cui il Controparte_2
(a cui i Comuni consorziati, tra cui quello di avevano Controparte_6 CP_1 conferito le funzioni di organizzazione relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani) conferiva a l'appalto relativo ai Servizi Integrati di Raccolta Controparte_2 dei Rifiuti Solidi Urbani nel nonché ogni altro servizio e obbligazioni CP_1 CP_1
6 allo stesso connesse, per come definiti dall'art. 1 e seguenti del Capitolato speciale d'appalto (prodotto a sua volta come all. 3). Tra i compiti affidati all'appaltatore vi era quello di curare la raccolta “porta a porta” dei rifiuti differenziati nonché la rigenerazione dei cassonetti modello EASY CITY marca già esistenti sul Controparte_7 territorio comunale, fino al raggiungimento delle quantità indicate schede tecniche allegate alla relazione PS – Piano dei Servizi, da collocare all'interno delle postazioni ecologiche zonali o di quartiere. All'appaltatore era, altresì, attribuito il compito di svuotare i cassonetti dai rifiuti (cfr. anche la deposizione del teste ed effettuare la Tes_2 manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori, per mantenerli in condizione di adeguato funzionamento e decoro urbano. Se così è, a prescindere dal fatto che CP_2
fosse o meno proprietaria dei cassonetti, indubbio è che essa avesse
[...] CP_2 un rapporto di fatto con la cosa tale da ingenerare un obbligo di custodia e, quindi, responsabilità nei confronti di eventuali danneggiati dalla cosa. L'attore, tuttavia, individua nell'atto introduttivo anche un (ulteriore) profilo di censura specifico in capo al consistente nel non aver curato l'adeguata manutenzione, pulizia e Controparte_1 illuminazione del tratto di strada su cui era ubicato il cassonetto dal quale fuoriusciva l'oggetto che feriva il e anche tali omissioni sono suscettibili di generare Parte_1 responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 2051 c.c. quale custode della strada (ferma restando la necessità di valutare, nel merito, la sussistenza di simili omissioni e il nesso di causalità con l'evento dannoso).
4. Nel merito della domanda.
Ciò posto, la domanda è fondata per quanto riguarda la posizione di Controparte_2
e merita accoglimento nei termini che seguono.
[...]
L'attore deduce che mentre passeggiava in compagnia di un amico nel quartiere Europa di e si accingeva a gettare nei cassonetti deputati alla raccolta differenziata una CP_1 bottiglietta d'acqua, “veniva colpito violentemente sul viso da una spranga metallica dotata di chiodi, che balzava improvvisamente dal cassonetto medesimo, corpo assolutamente non visibile né prevedibile, atteso che l'oggetto contundente fuoriusciva da un cassonetto non deputato alla raccolta differenziata, circostanza aggravata dalla scarsa illuminazione comunale, dallo stato di abbandono e inadeguata pulizia dell'area di raccolta”.
L'istruttoria svolta non ha dimostrato un vizio di custodia della strada in capo al
[...]
posto che gli stessi testi di parte attrice riferivano di una zona illuminata, senza CP_1 dare atto di criticità di sorta rispetto all'area posta intorno ai cassonetti. In alcun modo,
7 inoltre, risulta avere avuto incidenza sul verificarsi dell'evento la presenza di rifiuti su suolo pubblico, in prossimità dei cassonetti per la raccolta, pure a volersi ritenere provata la relativa circostanza.
Può dirsi, però, offerta la prova della sussistenza del nesso di causalità rispetto alla posizione di . Il teste , infatti, ha confermato, per Controparte_2 Tes_1 avervi direttamente assistito, la dinamica dell'evento come descritta dall'attore. In occasione, in particolare, della seconda audizione del 26.11.2025, dovuta alla necessità di acquisire chiarimenti rispetto alla prima deposizione, il ha bene messo in Tes_1 evidenza, anche riconoscendo le fotografie prodotte da parte attrice, come il , Parte_1 gettando una bottiglietta nel cassonetto vicino a quello del vetro, che era mantenuto aperto da un palo in legno, veniva colpito da un oggetto in ferro che fuoriusciva dal cassonetto medesimo. Non vi sono ragioni per dubitare dell'attendibilità del teste, non legato all'attore da vincoli di parentela e privo di qualsiasi interesse all'esito del presente giudizio, né scalfisce l'attendibilità del teste la diversa dinamica indicata nelle lettere di messa in mora 22.5.2017 e del 28.6.2021 (in cui si identificava l'oggetto che provocava il danno in una staffa di colore bianco, presumibilmente in metallo, con annessi chiodi in ferro, che fuoriusciva, impropriamente, dalla campana per la raccolta del vetro), ben potendo un diverso ricordo dell'attore (nell'immediato riferito al proprio legale) essere frutto del trauma sofferto, in relazione alla sua giovane età. Non possono, di contro, prendersi in esame, perché del tutto intempestive rispetto alle preclusioni stabilite dal codice di rito, le allegazioni della difesa di afferente dei post inseriti sul CP_2 social network “facebook” dall'attore in relazione all'evento che lo coinvolgeva, così come non può risultare dirimente la dichiarazione resa al CTU, che al più (cfr. Cass.
24468/2020) potrebbe avere valenza meramente indiziaria nel complesso delle risultanze istruttorie (nel caso di specie convergenti nella conferma della dinamica del sinistro descritta nell'atto introduttivo).
Può escludersi, inoltre, sulla base della deposizione del medesimo e della Tes_1 documentazione fotografica prodotta dall'attore, la sussistenza di un caso fortuito, nel senso esposto in premessa, posto che il cassonetto in cui l'attore gettava la bottiglietta e da cui fuoriusciva la sbarra lo feriva era, all'evidenza, non correttamente curato nella manutenzione, in quanto privo di copertura superiore e mantenuto continuativamente aperto da un pezzo di legno (il cassonetto da cui fuoriusciva l'oggetto, infatti e per come già esposto, non era quello deputato alla raccolta del vetro, apribile solo con lo schiacciamento di un pedale, bensì quello posto di fianco, tenuto aperto da un pezzo di
8 legno). Non può dirsi, quindi, sussistente un evento imprevedibile e inevitabile da parte del custode. Né può ipotizzarsi un uso improprio della cosa da parte del danneggiato, ai fini di un suo concorso di responsabilità, essendosi egli limitato a gettare un rifiuto nel cassonetto a tale scopo destinato.
5. Sul quantum della pretesa risarcitoria dell'attrice.
Venendo al quantum debeatur, il ha chiesto il risarcimento del danno non Parte_1 patrimoniale (sub specie di danno biologico e da inabilità temporanea) sofferti per effetto dell'evento del 7.2.2019.
Quanto al danno non patrimoniale, la relazione di consulenza tecnica d'ufficio ha accertato, attraverso l'esame del periziando e della documentazione medica esibita (atti allegati al fascicolo di parte attrice), che il ha riportato, in conseguenza dei fatti Parte_1 oggetto dell'atto introduttivo, “un trauma lesivo nella regione orbitaria sinistra da corpo contundente con scoppio del bulbo oculare omolaterale, con rottura dell'occhio sinistro
e prolasso tessutale con parziale perdita della stessa componente intraoculare.”, quali lesioni della cui compatibilità con quanto descritto nell'atto introduttivo non può dubitarsi, al di là della dinamica riportata dall'ausiliario nel proprio elaborato.
Residuavano postumi invalidanti, tali cioè da incidere sull'integrità psico - fisica del soggetto, stimati nella misura del 55%, tenendo conto della media dei vari Barémes riportati in letteratura e, soprattutto, delle Linee Guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico della SIMLA. L'indicata percentuale deriva dalla somma della percentuale inerente alla perdita della funzione visiva monoculare con condizione di ipertono (28%), e della percentuale del pregiudizio estetico (da considerare moderato) associato alla turba ansioso-depressiva con la composizione di una menomazione valutabile (comprensiva di danno estetico e psichico) nella misura del 27%.
Sempre secondo quanto ricostruito dal CTU, il subiva, per effetto dei fatti Parte_1 oggetto dell'atto introduttivo, un periodo di ITA di giorni 60 e un periodo di ITP al 50% di giorni 70, per i vari ricoveri subiti, comprendenti talvolta anche gli interventi chirurgici e gli specifici trattamenti terapeutici.
Il CTU ha, infine, quantificato un'incidenza dell'invalidità constatata sulla capacità di lavoro specifica del danneggiato, quale questione, tuttavia, estranea all'ambito dei quesiti posti (in cui si chiedeva semplicemente di esplicitare se nella stima del danno biologico si fosse tenuto conto dell'incidenza delle lesioni sulla capacità di lavoro generica dell'attore).
9 Le conclusioni a cui il CTU, frutto di metodo di indagine serio e razionale e immuni da qualsiasi censura di ordine logico, vanno certamente recepite in questa sede, anche perché specificamente non contestate dalle parti nell'ambito del sub-procedimento di cui agli artt. 193 e 195 cpc o successivamente in corso di causa.
Quanto alle modalità di liquidazione di tali postumi, stante la necessità di effettuare una liquidazione equitativa di tale voce di danno ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., possono applicarsi le tabelle di Milano, munite di efficacia para-normativa, per come riconosciuto dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 8532/2020), non potendosi applicare, in relazione alla data del sinistro, la Tabella Unica Nazionale approvata con
DPR 12/2025, a prescindere da ogni considerazione sulla riferibilità di essa anche alle ipotesi di responsabilità diverse dai sinistri stradali.
Tenendosi conto, pertanto, dell'età dell'attore al momento del sinistro (15 anni) e applicandosi la versione più aggiornata delle Tabelle di Milano (agg. 2024), che non congloba danno biologico e danno morale in conformità agli arresti più recenti della giurisprudenza di legittimità, per come si avrà modo di dire infra, il danno può essere così quantificato all'attualità:
- euro 406.173,00 per danno biologico da inabilità permanente (considerandosi un punto base di € 7.940,83);
- euro 6.900,00 (considerandosi euro 115,00 per ogni giorno di ITA);
- euro 4.025,00 per invalidità temporanea parziale al 50% (considerandosi euro
57,50 per ogni giorno di ITP);
La somma così ottenuta (euro 417.098,00) può essere personalizzata, in relazione al caso concreto, fino ad un massimo di euro 518.641,00. Non sono emersi, tuttavia, in fase istruttoria, elementi di personalizzazione valutabili, diversi dall'età del danneggiato e dalle gravi lesioni obiettive riportate.
In punto di danno morale, deve osservarsi che stando ai più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, che questo giudice ritiene di condividere, va affermata l'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma danno morale, da un lato, non è suscettibile di accertamento medico-legale, dall'altro, si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato (cfr. Cass., Sez. Lav., 25614/2020; Cass. civ., 25164/2020). Il danno morale, quindi, non può automaticamente individuarsi in una frazione del danno biologico e deve essere allegato e provato dall'attore nella sua ontologica esistenza anche
10 quando derivante da fatto astrattamente costituente reato, non potendosi ammettere l'esistenza di un danno “in re ipsa” (cfr. Cass. 29206/2019).
Nel caso di specie, l'attore ha sufficientemente allegato lo stato di sofferenza legato all'evento che coinvolgeva (che gravemente alterava la morfologia del suo occhio, in modo percepibile da parte dei terzi) e in relazione alla gravità del danno e all'età del danneggiato può certamente presumersi un danno morale risarcibile, di cui deve rispondere il soggetto danneggiante.
Applicando, pertanto, l'incremento per la sofferenza previsto dalle tabelle di Milano (che eleva a 11.911,25 il punto di danno non patrimoniale in relazione all'età del danneggiato), il danno non patrimoniale (danno biologico + danno morale) patito dal può Parte_1 quantificarsi nella misura di euro 609.260,00, a cui va aggiunto il danno da inabilità temporanea di euro 10.925,00, per un totale di euro 620.185,00.
Trattandosi di danno stimato all'attualità, su esso non dovrà computarsi rivalutazione monetaria dalla data dell'illecito, ma andranno riconosciuti gli interessi sulla somma alla data dell'illecito devalutata e annualmente rivalutata fino al momento della presente decisione (cfr. Cass. 24.10.2008, n. 25734; Cass. S.U. 17.02.1995, n. 1712), oltre interessi ulteriori dalla data della presente decisione fino al soddisfo.
6. Sulle spese e competenze di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza nel rapporto tra l'attore e Controparte_2
e si liquidano come da dispositivo, sulla base del “decisum” (Cass., Sez. Un.,
[...]
11 settembre 2007, n. 19014) e in applicazione dei medi tabellari, che appaiono congrui rispetto alle caratteristiche del giudizio. Le spese di CTU, come liquidate con decreto emesso in corso di causa, vengono definitivamente poste a carico della convenuta soccombente, con conseguente necessità, per quest'ultima, di rifondere all'attore quanto eventualmente versato in forza del decreto del 4.2.2025. Viene pronunciata distrazione in favore del difensore di parte attrice dichiaratosi antistatario in tutti gli scritti difensivi. Si reputa equa la compensazione delle spese nel rapporto tra l'attore e il CP_1 CP_1 stante la complessità dei rapporti negoziali sottesi alla gestione dei rifiuti in ambito comunale, che rendeva difficilmente conoscibile, a priori, le singole responsabilità individuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Giusi Ianni, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
11 1. dichiara la responsabilità della convenuta , in persona Controparte_2 del l.r.p.t., in ordine alle lesioni riportate dall'attore per effetto dei fatti descritti nell'atto introduttivo, ai sensi dell'art. 2051 c.c.;
2. per l'effetto, condanna la , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di della Parte_1 somma di euro 620.185,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto, oltre interessi per come specificato in motivazione;
3. rigetta la domanda proposta dall'attore nei confronti del Controparte_1
4. condanna la convenuta , in persona del l.r.p.t., alla Controparte_2 rifusione, in favore di , delle spese e competenze del presente Parte_1 giudizio, che si liquidano in euro 1.686,00 per anticipazioni non imponibili ed euro 29.193,00 per onorari, oltre rimborso forf. spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore costituito dichiaratosi antistatario;
5. pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico della , con obbligo di rifondere all'attore quanto dal Controparte_2 medesimo anticipato a tale titolo;
6. dichiara le spese compensate nel rapporto tra l'attore e il Controparte_1
7. manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Cosenza, 15/12/2025
Il giudice dott.ssa Giusi Ianni
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