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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 08/07/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 989/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento introdotto ex art. 473 bis.49 c.p.c. instaurato da
(C.F. ,), con l'assistenza Parte_1 C.F._1 dell'Avv. CASSETTA LAURA
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
INFETTI MAURIZIO
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 03/06/2025, le parti hanno dato atto di aver consensualizzato il giudizio alle condizioni di cui alle “conclusioni congiunte” depositate in data
22.4.2025, che qui si riportano:
“Piaccia al Tribunale, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra e coniugati il 5.8.1995, in Scansano, con atto Parte_1 Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del detto Comune, Anno 1991, Numero 7,
Parte II, Serie A, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Scansano di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio alle medesime condizioni della separazione che di seguito si riportano:
1)affidare la figlia minore ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della Per_1 responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per la minore – riguardanti
l'istruzione, educazione e salute – da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé della figlia, disponendo il collocamento presso la madre;
2)disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la minore liberamente accordandosi direttamente con lei e sempre nel rispetto della sua volontà, dei suoi impegni scolastici, sportivi, ricreativi, in ogni caso potrà vedere la figlia due pomeriggi infrasettimanali e il fine settimana alternato, per le festività natalizie a Natale e Santo Stefano e per le festività pasquali a Pasqua e Pasquetta sempre ad anni alterni, per le vacanze estive due settimane sempre nel rispetto dei desideri della figlia;
3)determinare in € 680,00 (340,00 per ciascuna figlia) il contributo mensile di mantenimento dovuto da per il mantenimento delle figlie, da Controparte_1 corrispondersi a presso il suo domicilio, entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese, con decorrenza dal maggio 2025 e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
4)disporre che i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per le figlie secondo il Protocollo di Intesa tra Avvocati e Magistrati del
Tribunale di Grosseto;
5) compensare le spese di lite fra le parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 05/08/1995, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di SCANSANO (Serie A, Parte II, atto n. 7, anno 1995).
Dall'unione della coppia sono nate le figlie (il 10/08/2000) ed (il Per_2 Per_1
17/05/2007).
Nel corso della controversia, le parti hanno raggiunto un'intesa conciliando le divergenti posizioni e rassegnando, da ultimo, le sopra indicate conclusioni.
Ebbene, riscontrata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza dei coniugi, tali conclusioni congiunte meritano accoglimento risultando le condizioni sopra indicate conformi all'interesse della prole e non in contrasto con alcuna norma di legge.
Poiché il ricorso al Tribunale è stato svolto ex art. 473bis.49 c.p.c., con contestuale richiesta anche della pronuncia divorzile, sub specie di cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve essere disposta la contestuale remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile (6 mesi, atteso che il giudizio contenzioso si è trasformato in consensuale, decorrenti dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi, e quindi dal 03/06/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di SCANSANO (Serie A, Parte II, atto n. 7, anno 1995), contratto tra e , in Parte_1 Controparte_1 data 05/08/1995;
PRENDE ATTO
delle condizioni da loro concordate, così come confermate all'udienza del
03/06/2025, da intendersi qui integralmente trascritte;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 7.7.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
R.G. n. 989/2023
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
rilevato che il Tribunale ha pronunciato in data odierna sentenza di separazione personale e che la controversia deve proseguire per la pronuncia della sentenza di divorzio, in quanto il ricorso è svolto ai sensi degli artt. 473bis.49 e 473bis.51
c.p.c.;
rilevato che la causa deve essere rimessa in istruttoria e he deve essere fissata nuova udienza;
ritenuto che la nuova udienza debba essere fissata dopo il decorso del termine di mesi 6 per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3 co. 1 n. 2 lett. b)
Legge n. 878/1970 s.m.i., il quale decorre dalla data di comparizione dei coniugi alla prima udienza per la separazione personale;
P.Q.M.
1) RIMETTE la causa sul ruolo del giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio e la pronuncia divorzile;
2) FISSA l'udienza del 03/02/2026, ore 9.00, per la prosecuzione del giudizio e la comparizione personale delle parti.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 7.7.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento introdotto ex art. 473 bis.49 c.p.c. instaurato da
(C.F. ,), con l'assistenza Parte_1 C.F._1 dell'Avv. CASSETTA LAURA
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
INFETTI MAURIZIO
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 03/06/2025, le parti hanno dato atto di aver consensualizzato il giudizio alle condizioni di cui alle “conclusioni congiunte” depositate in data
22.4.2025, che qui si riportano:
“Piaccia al Tribunale, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra e coniugati il 5.8.1995, in Scansano, con atto Parte_1 Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del detto Comune, Anno 1991, Numero 7,
Parte II, Serie A, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Scansano di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio alle medesime condizioni della separazione che di seguito si riportano:
1)affidare la figlia minore ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della Per_1 responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per la minore – riguardanti
l'istruzione, educazione e salute – da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé della figlia, disponendo il collocamento presso la madre;
2)disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la minore liberamente accordandosi direttamente con lei e sempre nel rispetto della sua volontà, dei suoi impegni scolastici, sportivi, ricreativi, in ogni caso potrà vedere la figlia due pomeriggi infrasettimanali e il fine settimana alternato, per le festività natalizie a Natale e Santo Stefano e per le festività pasquali a Pasqua e Pasquetta sempre ad anni alterni, per le vacanze estive due settimane sempre nel rispetto dei desideri della figlia;
3)determinare in € 680,00 (340,00 per ciascuna figlia) il contributo mensile di mantenimento dovuto da per il mantenimento delle figlie, da Controparte_1 corrispondersi a presso il suo domicilio, entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese, con decorrenza dal maggio 2025 e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
4)disporre che i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per le figlie secondo il Protocollo di Intesa tra Avvocati e Magistrati del
Tribunale di Grosseto;
5) compensare le spese di lite fra le parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 05/08/1995, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di SCANSANO (Serie A, Parte II, atto n. 7, anno 1995).
Dall'unione della coppia sono nate le figlie (il 10/08/2000) ed (il Per_2 Per_1
17/05/2007).
Nel corso della controversia, le parti hanno raggiunto un'intesa conciliando le divergenti posizioni e rassegnando, da ultimo, le sopra indicate conclusioni.
Ebbene, riscontrata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza dei coniugi, tali conclusioni congiunte meritano accoglimento risultando le condizioni sopra indicate conformi all'interesse della prole e non in contrasto con alcuna norma di legge.
Poiché il ricorso al Tribunale è stato svolto ex art. 473bis.49 c.p.c., con contestuale richiesta anche della pronuncia divorzile, sub specie di cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve essere disposta la contestuale remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile (6 mesi, atteso che il giudizio contenzioso si è trasformato in consensuale, decorrenti dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi, e quindi dal 03/06/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di SCANSANO (Serie A, Parte II, atto n. 7, anno 1995), contratto tra e , in Parte_1 Controparte_1 data 05/08/1995;
PRENDE ATTO
delle condizioni da loro concordate, così come confermate all'udienza del
03/06/2025, da intendersi qui integralmente trascritte;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 7.7.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
R.G. n. 989/2023
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
rilevato che il Tribunale ha pronunciato in data odierna sentenza di separazione personale e che la controversia deve proseguire per la pronuncia della sentenza di divorzio, in quanto il ricorso è svolto ai sensi degli artt. 473bis.49 e 473bis.51
c.p.c.;
rilevato che la causa deve essere rimessa in istruttoria e he deve essere fissata nuova udienza;
ritenuto che la nuova udienza debba essere fissata dopo il decorso del termine di mesi 6 per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3 co. 1 n. 2 lett. b)
Legge n. 878/1970 s.m.i., il quale decorre dalla data di comparizione dei coniugi alla prima udienza per la separazione personale;
P.Q.M.
1) RIMETTE la causa sul ruolo del giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio e la pronuncia divorzile;
2) FISSA l'udienza del 03/02/2026, ore 9.00, per la prosecuzione del giudizio e la comparizione personale delle parti.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 7.7.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti