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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 1773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1773 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito della lettura del dispositivo del 6.3.2025, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 22156/2023 del ruolo generale vertente tra
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
rapp.ti e difesi dall' avv. ABBATE ALBERTO e dall'avv. SQUEGLIA
[...]
PIETRO, con cui sono domiciliati telematicamente ricorrenti
e rapp.ta e difesa dall' avv. DE Controparte_1
MATHIA MARIO, con cui elett.te domiciliata come in atti resistente
e rapp.ta e difesa dall' avv. GIANMARIA FRANCESCO, con cui Controparte_2 elett.te domiciliata come in atti resistente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 28.11.2023, gli istanti di cui in epigrafe, premesso che formalmente venivano assunti dalla e nel periodo compreso tra il CP_2
2021 ed il 2023 lavoravano, per circa 6/7 mesi ogni anno, con contratti per prestazioni di lavoro temporaneo in regime di somministrazione a termine – full- time – per l'utilizzatrice presso lo stabilimento Controparte_1 di Caivano quali operai con mansioni di Basic Operator, livello 5 Categoria C, ed una retribuzione lorda mensile pari ad € 1.712,68; che il 20.02.23, ovvero nel corso dell'esecuzione dell'ultimo contratto a termine, per il periodo 16.01.2023 -
16.07.2023, venivano contattati telefonicamente da un incaricato della CP_2 che proponeva loro di mutare l'assunzione in una a tempo indeterminato ovvero per 12 mesi l'anno, in regime di full-time, con invio in missione presso la
[...]
che il 21.02.2023 sottoscrivevano con la Filiale di Controparte_1
Napoli dell' un contratto di lavoro Controparte_3
a tempo indeterminato – full-time - a scopo di somministrazione, retrodatato al
01.02.2023, con inquadramento nel livello C ex ccnl Agenzie di Somministrazione;
che, unitamente al primo, sottoscrivevano anche una lettera di assegnazione con invio in missione a tempo indeterminato – in regime di full–time - presso l'utilizzatrice nello stabilimento di Caivano, Controparte_1 quali operai con mansioni di Basic Operator, livello 5 Categoria C, ed una retribuzione lorda mensile pari ad € 1.712,68; che , in tutte le lettere di assegnazione in missione si leggeva: “Durata: dal 01/02/2023/A tempo indeterminato Part time 100%”; che le stesse comunicazioni effettuate dalla ai centri per l'impiego competenti riportavano, accanto a tipologia CP_2 contrattuale, la specificazione “LAVORO A TEMPO INDETERMINATO”, accanto a tipo orario, invece, “TEMPO PIENO”; che, in virtù dei predetti contratti, disimpegnavano le loro mansioni fino al 13.07.2023, alternandosi su varie linee di produzione nella lavorazione di diversi tipi di gelati commercializzati con il noto marchio;
che, dalla predetta data venivano estromessi dalla senza CP_4 CP_1 ricevere alcuna comunicazione scritta, né dall'utilizzatrice, né dall'agenzia di somministrazione circa i motivi posti alla base dell'interruzione dalla missione a tempo indeterminato;
che, nel corso del rapporto di lavoro, venivano più volte collocati in ferie d'imperio per asseriti e non meglio dichiarati problemi afferenti la produzione aziendale;
che, contemporaneamente, circolavano voci in Unilever di una probabile interruzione della missione per i lavoratori in staff leasing, per presunte valutazioni in corso da parte dell'utilizzatrice circa il loro rendimento lavorativo;
che il 14.07.2023, non ricevendo alcuna comunicazione dalla circa i turni da effettuarsi per la settimana successiva, inoltravano a CP_2
(uno dei dipendenti della addetto alla comunicazione dei Parte_5 CP_2 turni) un messaggio WhatsApp per chiedere spiegazioni;
che, in pari data, il Pt_5 inviava loro un messaggio del seguente tenore: “Buonasera ………….., purtroppo devo informarti che da abbiamo ricevuto comunicazione che per questa CP_1 stagione non sarai più inserito nei turni; che da allora tale stato di inattività permane non essendo più convocati dalla utilizzatrice né tanto meno CP_1 dalla che, né l'una né l'altra, formalizzavano la cessazione delle CP_2 missioni in parola;
che, in palese contrasto con l'enunciata interruzione, continuavano, e continuano tuttora, a ricevere gli stessi cedolini paga di sempre, ma con importo pari a 0,00, che da una parte recano l'intestazione (in alto a sinistra) della e dall'altra quella dell'utilizzatrice “ CP_2 [...]
; che da allora non ricevono la retribuzione dalla né Controparte_1 CP_1 tanto meno l'indennità di disponibilità dalla come prevista e CP_2 disciplinata dall'art. 32 del ccnl APL nella misura di € 800,00 mensili;
che, con missiva del 28.09.2023 (per e e del 17.10.2023 (per e Parte_2 Pt_4 Pt_1
), contestavano l'interruzione ritenendola inefficace siccome priva della Pt_3 necessaria forma scritta e comunque illegittima perché carente della giusta causa e/o del giustificato motivo e chiesto l'immediato ripristino della missione a tempo indeterminato presso la ed il pagamento delle Controparte_1 retribuzioni medio tempore maturate; in subordine, il pagamento da parte della dell'indennità di disponibilità nella misura di € 800,00 mensili. Controparte_2
(Doc. 7 – pec messa in mora con ricevute di consegna ed estratti INIPEC); che, solo dopo l'inoltro delle predette lettere, la li contattava invitandoli a CP_2 favorire presso i loro uffici in Napoli per asserite e non meglio specificate comunicazioni di lavoro;
che sottoponevano loro per la stipula una scrittura, peraltro retrodatata al 01.03.2023, contenente la trasformazione in part-time tanto della lettera di invio in missione presso la quanto, soprattutto, CP_1 dell'originario contratto in somministrazione;
che essi rifiutavano di firmarla.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Napoli, in funzione do giudice del lavoro, al fine di accogliere le seguenti conclusioni: “ A. per tutto quanto sopra esposto in fatto ed in diritto, accertare e dichiarare la nullità/illegittimità/inesistenza del licenziamento del 14.07.2023 con diritto dei ricorrenti al reintegro nella missione a tempo indeterminato presso l'utilizzatrice ed il Controparte_1 pagamento in loro favore di tutte le retribuzioni non percepite da tale data al ripristino, ovvero nella misura di ritenuta ragione, con condanna, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, della in solido con la Controparte_2
commisurate alla retribuzione mensile di € Controparte_1
1.712,68. B. Per i motivi sopra esposti in fatto ed in diritto, ed in alternativa a quanto richiesto al punto A., accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale posto in essere dalla e/o CP_2 Controparte_1 concretatosi a mezzo della pseudo comunicazione di recesso del 14.07.2023, comunque nulla/illegittima/inefficacie/inesistente, con condanna delle prefate, in solido tra loro, all'adempimento dell'obbligazione assunta mediante ripristino della missione a tempo indeterminato e pagamento in favore dei ricorrenti di tutte le retribuzioni, ovvero quelle di ritenuta ragione, non corrisposte da tale data, commisurate alla retribuzione mensile di € 1.712,68. In tal caso condannare altresì la e/o sempre in solido tra loro, CP_2 Controparte_1 al ristoro dei danni subiti dai ricorrenti, ex art. 1453 c.c., da calcolarsi in via equitativa. C. In subordine, condannarsi la in solido con la Controparte_2 [...]
al pagamento in favore dei ricorrenti della indennità di Controparte_1 disponibilità, come prevista e disciplinata dall'art. 32 del ccnl APL nella misura di
€ 800,00 mensili, per tutti i mesi non lavorati. D. In ogni caso, per i vizi che l'odierno giudicante dovesse rilevare, condannare la e/o la Controparte_2 [...]
comunque in solido tra loro ed in persona dei rispettivi legali Controparte_1 rappresentanti pro tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti del risarcimento danni nella misura di ritenuta giustizia. E. condannare la e/o la Controparte_2
comunque in solido tra loro ed in persona dei Controparte_1 rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.” Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio la
[...] chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in Controparte_1 diritto. In particolare, la società negava di aver licenziato i ricorrenti (nè avrebbe potuto farlo in qualità di utilizzatrice), essendosi limitata a rispettare il periodo di missione pattuito con con la quale aveva stipulato un contratto CP_2 commerciale, per cui un eventuale inadempimento non poteva essere ad essa addebitabile.
Si costituiva in giudizio la e contestava il dedotto licenziamento, Controparte_2 tant'è vero che i ricorrenti risultavano essere ancora in forza presso la suddetta;
contestava altresì la domanda risarcitoria non essendo ascrivibile alla società alcuna condotta illegittima, né esistendo agli atti alcuna prova del presunto e dedotto danno.
La domanda è parzialmente fondata e come tale va accolta nei limiti di cui alla presente motivazione.
Ed invero, va premesso che, il caso in esame può essere inquadrato nell'ambito della somministrazione del lavoro formalmente e sostanzialmente a tempo indeterminato, contrariamente a quanto eccepito dalla in ordine CP_2 all'errore materiale di trascrizione sui contratti stipulati.
Ed invero, trattasi del cosiddetto staff leasing, il quale, in un primo momento reso illegale dalla L. 247/2007, è stato reintrodotto dalla legge 191/2009 con alcuni limiti di settore e, da ultimo, nel 2015 è stato totalmente liberalizzato.
Infatti, il Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81, recante la "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183", pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2015 (S.O. n. 34), riscrive integralmente la disciplina della somministrazione di lavoro abrogando, tra gli altri, gli articoli da 20 a 28 del D. Lgs. n. 276/2003. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 25 giugno 2015.
L' art. 30 del decreto suddetto definisce “ Il contratto di somministrazione di lavoro come quel contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore”. La disposizione fornisce la definizione generale dell'istituto, riproponendo e semplificando il testo precedentemente in vigore;
al contempo è la fonte primaria della disciplina del contratto commerciale di somministrazione, in quanto dispone la legittimità de jure del ricorso da parte degli utilizzatori alla somministrazione a termine e a tempo indeterminato prescindendo da causali giustificatrici.
Rispetto alla formulazione presente nel D. Lgs. n. 276/2003 viene eliminata la disposizione relativa ai periodi in cui il lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato dall'Agenzia rimane in attesa di assegnazione, "salvo che esista una giusta causa o un giustificato motivo di risoluzione del contratto di lavoro".
Tale abrogazione non sembra tuttavia avere un impatto sostanziale sulla materia: ciò in quanto la disciplina dei periodi di disponibilità del lavoratore a tempo indeterminato è data dall'art. 34 del Decreto;
secondariamente, vigenti in ogni caso i principi generali dell'ordinamento in materia, non si può dubitare sulla licenziabilità del lavoratore durante i periodi in cui è in attesa di assegnazione qualora ricorrano le condizioni di legge per il verificarsi della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento.
Tale modifica rappresenta la prima indicazione nell'articolato dell'opera di rielaborazione sistematica della disciplina della somministrazione di lavoro attuata dal Legislatore.
Attualmente, è dibattuto se allo staff leasing si applica la direttiva 104/2008 e, dunque, il limite della temporaneità (che verosimilmente renderebbe illegittimo tale schema contrattuale), ed invero il Tribunale di Milano, nelle sentenze del 2023
e 2024, si è soffermato su tale ipotesi, sostenendo che anche i casi di somministrazione a tempo indeterminato sarebbero in contrasto con il carattere temporaneo richiesto dalla disciplina eurounitaria.
La conseguenza di tale valutazione è che in ogni caso di somministrazione a tempo indeterminato sarebbe doverosa la conversione del rapporto alle dirette dipendenze della società utilizzatrice.
Nella fattispecie in esame, tuttavia, la domanda non ha ad oggetto la richiesta di conversione del contratto alle dipendenze della società utilizzatrice, bensì, in primis, l'impugnativa del licenziamento presuntivamente intimato dalla con conseguente richiesta di” reintegro nella missione a tempo CP_2 indeterminato presso l'utilizzatrice . Controparte_1 A tale riguardo, va precisato che la domanda di impugnativa di licenziamento di cui al capo a) con conseguente richiesta di reintegra è infondata e come tale va rigettata.
Ed invero, dagli atti di causa è emerso che non sussiste alcun licenziamento intimato dalla società interinale.
Infatti, dalle buste paga del 2024 e dalle stesse allegazioni della suddetta società, i ricorrenti risultano ancora in forza alla per cui il rapporto di lavoro non CP_2
è cessato.
Inoltre, in data 12.03.2024 comunicava ai ricorrenti delle missive del CP_2 seguente tenore -- GI ….. facciamo seguito alle nostre precedenti comunicazioni per confermarLe che la missione alla quale EL era assegnata è terminata in data 31.12.2023”.
Le suddette missive, pertanto, privano di rilevanza giuridica la precedente interruzione di missione (ovvero quella del 14.07.23, oggetto del ricorso) e confermano le deduzioni attoree circa il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la con invio in missione a tempo indeterminato presso l' CP_2 CP_1
Né la depositata proposta commerciale tra le convenute può mutare il suddetto assunto, considerato che essa non è opponibile ai lavoratori, essendo peraltro priva di data certa e firma.
Ciò peraltro trova conferma nella predetta disposizione normativa, considerato che uno dei punti cardine del Decreto 15 giugno 2015 n. 81, n. 2015 è la chiara distinzione tra contratto commerciale di somministrazione e rapporto di lavoro tra agenzia e lavoratore (v. anche art. 34, sulla disciplina dei rapporti di lavoro): sopprimendo quindi in tale articolo il riferimento al rapporto di lavoro a tempo indeterminato si è voluto eliminare ogni commistione tra contratto commerciale e contratto di lavoro.
Conseguentemente, non essendo opponibile il part time verticale ai ricorrenti, nè essendovi prova del pagamento della retribuzione per la missione che la stessa con le suddette comunicazioni ammette di aver disposto in favore di CP_2 ricorrenti, a quest'ultimi spettano le retribuzioni dal 14.7.2023 al 31.12.2023.
Inoltre, quanto all'indennità di disponibilità va chiarito quanto segue. Va precisato che essa è regolamentata dall'art. 34 del decreto legsl. di cui sopra il quale stabilisce: “ (Disciplina dei rapporti di lavoro)”…
1. In caso di assunzione a tempo indeterminato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina generale prevista per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Nel contratto di lavoro è determinata l'indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali egli rimane in attesa di essere inviato in missione, nella misura prevista dal contratto collettivo applicabile al somministratore e comunque non inferiore all'importo fissato con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.”.
Ciò posto, nel caso di specie è' incontestato tra le parti che abbia CP_2 corrisposto l'indennità di disponibilità relativa al periodo da gennaio a maggio
2024, così come è altrettanto pacifico che nulla sia stato corrisposto dal giugno al dicembre 2024: conseguentemente, essendo pacifico che i ricorrenti non abbiano lavorato, ad essi spetta l'indennità di disponibilità dal giugno 2024 a tutt'oggi.
Non spettano invece per lo stesso periodo, le retribuzioni, considerato che è incontestato che la prestazione lavorativa non è stata resa.
Al riguardo, il contratto individuale o il ccnl, non prevede alcuna conseguenza circa il mancato invio in missione ovvero che esso non possa protrarsi oltre un certo periodo.
Né, a tal proposito, dalla parte ricorrente sono stati dedotti o comprovati profili di illiceità nel comportamento della convenuta (come ad esempio rifiuto CP_2 arbitrario di assegnare missioni disponibili).
Quanto infine alla domanda di risarcimento danni, essa va parimenti rigettata per difetto di allegazione e prova, non essendo stata dedotta compiutamente e specificatamente la natura dei danni di cui si chiede il risarcimento.
La parte attrice, infatti, avrebbe dovuto dimostrare che il comportamento inadempiente del datore di lavoro determinava una perdita economica superiore all'indennità di disponibilità, cosa che non è stato dedotto né provato. Infine, per tutte le ragioni di cui sopra, ne discende che la domanda nei confronti dell'utilizzatrice va rigettata, in quanto gli indagati inadempimenti contrattuali non sono ad essa addebitabili.
Le spese del giudizio liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza e, tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda, si compensano per metà.
Giusti motivi, consistenti nella qualità delle parti, inducono a compensare le spese di lite con la società CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) Rigetta la domanda di cui al capo a) del ricorso.
2) Accoglie parzialmente la domanda di cui al capo b) e, per l'effetto, condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore dei CP_2 ricorrenti delle retribuzioni (commisurate alla somma mensile di € 1.712,68,) dal luglio 2023 al dicembre 2023 per la missione terminata in data 31.12.2023, oltre accessori, come per legge.
3) Condanna, altresì, al pagamento in favore di ricorrenti CP_2 dell'indennità di disponibilità da giugno 2024 a tutt' oggi, così come prevista e disciplinata dall'art. 32 del ccnl APL nella misura di € 800,00 mensili, oltre accessori, come per legge.
4) Rigetta le domande nei confronti di e Controparte_1 compensa le spese di giudizio con quest'ultima.
5) Condanna al pagamento di metà delle spese di lite che si CP_2 liquidano in tale misura ridotta in euro 2.500,00, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, con attribuzione;
spese nel resto compensate.
6) Riserva il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione
Si comunichi.
Napoli il 06/03/2025.
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo