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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 13/06/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1265/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai Sigg. Magistrati dott.ssa Rossana ZAPPASODI Presidente dott.ssa Anna BONFILIO Consigliere dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1265/2023 R.G. promossa da:
(P.I. ), con sede in Milano, in persona del Parte_1 P.IVA_1
procuratore speciale, dott. elettivamente domiciliata in Torino, C.so Vinzaglio n. Parte_2
2, presso lo studio dell'avv. Maria Novella Faletti, che la rappresenta e difende unitamente all'avv.
Giancarlo Faletti in forza di procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE contro
P.I. ), in persona del legale rappresentate Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, con sede legale in Airasca, elettivamente domiciliata in Airasca (TO), P.zza San
Bartolomeo n. 4, presso lo studio dell'avv. Carmela D'Alia, che la rappresenta e difende in forza di procura allegata alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione in appello
APPELLATA ed APP. INCIDENTALE
e contro
, nato a [...] il [...], (C.F. ), elettivamente CP_2 C.F._1
domiciliato in Corato (BA), via Diaz n. 108, presso lo studio degli avv.ti Benedetto Diaferia e Giuseppe
D'Imperio, rappresentato e difeso dall'avv. in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione in grado d'appello
APPELLATO
pagina 1 di 17 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 231/2023 emessa dal Tribunale di Torino in data
29/05/2023
- Responsabilità ex art. 1669 c.c. – risarcimento danni
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_3
“Voglia la Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
In riforma della sentenza impugnata, accogliere le conclusioni assunte dall'esponente in prime cure e cioè
Respingere la domanda formulata da nei confronti dell'esponente per le Parte_4
distinte ragioni esposte nel capitolo 2) di narrativa (oggetto di altrettanti motivi di gravame) ovvero perché tale domanda è priva di alcun supporto probatorio.
Condannare parte convenuta alla restituzione delle somme corrispostele in esecuzione della sentenza di primo grado, spese legali comprese, somme maggiorate degli accessori di legge.
In denegato subordine: determinare l'entità della ipotetica manleva avendo riguardo all'esistenza di uno scoperto di polizza del 10% con il minimo di euro 10mila.
Respingere in ogni caso le domande di cui alla comparsa di risposta in appello di parte appellata
, nonché la domanda proposta in via subordinata da in relazione alla CP_2 Parte_4 manleva ivi proposta nei confronti dell'esponente in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in atti e con ogni più ampia riserva di replicare in merito nei termini a tal fine già concessi.
In ogni caso, con il favore di spese e compensi professionali, rimborso 15% spese generali, iva e cpa ex DM 147/22 per entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata ed appellante incidentale Controparte_3
“In via preliminare:
- Respingere le domande formulate nell'atto di appello proposto dalla Parte_1
poiché infondato in fatto e in diritto.
In via principale e nel merito:
- Riformare la sentenza di primo grado n.2231/2023 del Tribunale di Torino nella parte in cui statuisce che il Sig. ha esercitato il diritto di azione ex art. 1669 c.c. nei termini di legge CP_2
e per l'effetto accertare l'intervenuta decadenza di quest'ultimo dal diritto di esercitare l'azione e per
pagina 2 di 17 l'effetto condannare quest'ultimo alla restituzione di tutte le somme corrisposte dalla
[...]
in esecuzione della sentenza di primo grado. Controparte_1
In denegato subordine:
- Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la condanna della
[...]
al rimborso in favore del Sig. delle spese del procedimento per Controparte_1 CP_2
accertamento tecnico preventivo, comprensive di CTU, alle spese legali del giudizio di primo grado e al pagamento della CTU in rinnovazione, e, per l'effetto, condannare la a Parte_1
manlevare e tenere indenne la da tutte le spese corrisposte al Sig. Controparte_1
in esecuzione della sentenza di primo grado, sia del procedimento di ATP, che del primo CP_2
grado di giudizio, comprese le spese di CTU e di CTU in rinnovazione.
In ogni caso:
- Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio e del procedimento di ATP, oltre rimborso forfettario per spese generali e C.P.A. come per legge.”
Per parte appellata : CP_2
“1. Rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 2231/2023, emessa e Parte_1
pubblicata in data 26.05.2023 del Tribunale di Torino, Giudice Dott.ssa Semini.
2. Confermare la sentenza di primo grado n.2231/2023 emessa e pubblicata in data 26.05.2023 dal
Tribunale di Torino, nella persona del Giudice dott.ssa Semini.
3. Rigettare l'appello incidentale proposto dalla in persona del legale Controparte_4
rappresentante p.t., in quanto del tutto infondato in diritto ed in fatto per i motivi indicati nella presente memoria di costituzione
4. In ogni caso, condannare in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_5
in solido con la in persona del legale rappresentante p.t., ovvero Controparte_4
ognuno per la propria parte, alle spese e competenze professionali difensive del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15% e cpa.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino nei CP_2
confronti della invocandone la responsabilità ex art. 1669 c.c., al fine Controparte_1
di ottenere il risarcimento dei danni, quantificati in € 16.000,00, derivati all'immobile di sua proprietà, sito in Piossasco, via Tiepoli n. 7, in conseguenza dei gravi difetti di costruzione del fabbricato.
Deduceva, al riguardo, di aver acquistato dalla costruttrice, un Controparte_3
appartamento in data 25/03/2009, presso il quale si era trasferito nel dicembre del 2014; che già in pagina 3 di 17 quell'inverno si erano presentate muffe e problemi di umidità lungo le pareti perimetrali, quelle di tramezzo e sulla pavimentazione;
che tali fenomeni erano peggiorati nell'inverno 2015-2016, al punto da rendere l'appartamento insalubre e da causare il deterioramento degli arredi;
che, dopo aver affidato ad un tecnico, il geom. l'incarico di approfondire e ricercare le cause del fenomeno, aveva CP_6
formulato richiesta di risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 1669 c.c., quindi aveva depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo, ex 696 bis c.p.c., all'esito del quale era stato accertato che la fonte dei fenomeni di umidità e muffe era da rinvenirsi nella risalita per capillarità di acqua presente nel cavedio sottostante al marciapiede.
Si costituiva in giudizio la preliminarmente chiedendo di essere Controparte_1
autorizzata a chiamare in causa la al fine di essere manlevata Parte_1 nell'eventualità di sua condanna, quindi, eccepiva l'intervenuta decadenza e prescrizione dell'azione esercitata da , di cui contestava, in ogni caso, la fondatezza. CP_2
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la contestando in toto le Parte_1
pretese avanzate nei suoi confronti.
Sosteneva la terza chiamata che la polizza di assicurazione decennale postuma per i danni diretti all'immobile era scaduta in data 19/05/2018 e comunque escludeva che i vizi denunciati fossero riconducibili ai gravi difetti di costruzione di cui all'art. 1669 c.c., oltre ad invocare nello specifico le
“delimitazioni” della garanzia previste in polizza. Osservava altresì la compagnia assicuratrice come nella polizza fosse indicato quale costruttore un soggetto diverso dalla contraente, CP_1 [...]
per cui eccepiva nei confronti di la decadenza dal diritto alla garanzia, ai CP_3 CP_2 sensi dell'art. 1495 c.c., e la prescrizione di cui al comma 3 del medesimo articolo, ritenendo tali eccezioni operanti anche nei rapporti interni tra contraente e assicuratore.
Il Tribunale, dato atto che l'ATP si era svolto nel contraddittorio di tutte le parti del giudizio, compresa la rimasta contumace in quella fase, disponeva un'integrazione di CTU e Parte_1 procedeva all'escussione di un teste.
Quindi, con sentenza pronunciata in data 29/05/2023, il Tribunale, ritenute infondate le eccezioni di decadenza e prescrizione dell'azione ex art. 1669 c.c., condannava la Controparte_1
al pagamento in favore di della somma di € 18.800,00, oltre interessi dalla pronuncia al CP_2
saldo, e, in accoglimento della domanda di manleva, condannava la a Parte_1
tenere indenne la da quanto quella era tenuta a pagare, sotto deduzione Controparte_3 dello scoperto di polizza, pari a € 10.000,00. Infine, condannava la a Controparte_3
rimborsare a le spese del procedimento per ATP e quelle del giudizio di merito, mentre CP_2
condannava la a rifondere le spese di lite in favore della chiamante, Parte_1
pagina 4 di 17 e poneva le spese di CTU, in via definitiva, a carico della convenuta, Controparte_3
Controparte_3
2. Avverso tale pronuncia ha proposto appello la con atto di citazione Parte_1
notificato in data 09/10/2023, con il quale, sulla base di otto motivi d'impugnazione, ha chiesto respingersi la domanda proposta nei suoi confronti dalla con condanna Controparte_3
della medesima alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado.
Si è costituita in giudizio la con comparsa di costituzione depositata in Controparte_3 data 13/12/2023, con la quale ha chiesto il rigetto dell'appello principale proposto dalla
[...]
e, in via di appello incidentale, ha chiesto che, accolte le eccezioni di decadenza e Parte_1
prescrizione dell'azione, sia respinta la domanda proposta da;
in subordine, ha chiesto, CP_2 con il secondo motivo d'appello incidentale, che la sentenza di primo grado sia riformata nella parte in cui ha non ha previsto la condanna della compagnia assicuratrice a tenerla da indenne da quanto è stata condannata a corrispondere a a titolo di spese per il procedimento di ATP, per quelle CP_2
della fase di merito e di CTU.
, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto la reiezione di entrambi gli appelli, con conseguente CP_2 conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese anche del grado d'appello.
3. Il primo motivo d'appello incidentale della Controparte_3
Per ragioni di ordine logico deve essere prioritariamente esaminato il motivo d'appello incidentale proposto dall' a mezzo del quale vengono riproposte le eccezioni di Controparte_3
decadenza e prescrizione dell'azione ex art. 1669 c.c., sollevate in primo grado, attenendo il motivo al rapporto principale tra l'acquirente dell'immobile ed il venditore/costruttore, con conseguente eventuale assorbimento dei motivi d'impugnazione svolti dalla ed Parte_1
afferenti al rapporto di garanzia tra essa e l' Controparte_3
Osserva l'appellante incidentale come abbia esposto che, fin dal primo periodo in cui è CP_2
andato ad abitare nell'immobile, avrebbe percepito “problemi di umidità con una intollerabile possibilità di abitabilità", anche se l'indicazione del momento in cui ciò sarebbe stato riscontrato risulta contraddittoria, poiché nella denuncia dei vizi, inviata in data 24/04/2018, il legale del CP_2
affermava che, essendosi trasferito nell'immobile verso la fine del 2015, da quel momento sarebbero iniziati i fenomeni di condensa e muffa, invece nel ricorso ex art. 696 bis c.p.c. veniva indicato che il trasferimento dell'immobile sarebbe avvenuto nel 2013 ed i fenomeni si sarebbero manifestati nell'inverno 2014/2015, ed ancora nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. aveva indicato che il trasferimento era avvenuto nel dicembre del 2014 ed i fenomeni si erano manifestati nell'inverno del 2015.
pagina 5 di 17 Pertanto - a prescindere dalle molteplici contraddizioni, in ordine al momento in cui il avrebbe CP_2 iniziato ad abitare nell'immobile e si sarebbero manifestati i fenomeni - certamente avrebbe atteso ben quattro anni prima di fare intervenire un tecnico, nonostante l'asserita gravità dei danni lamentati.
Peraltro, rileva l'appellante come la conferma che i vizi fossero d'immediata percezione, sia quanto alla loro reale in entità, sia quanto alla loro possibile origine, si desumerebbe dalla stessa lettera di denuncia dei vizi inviata quando non era ancora in possesso della perizia richiesta al proprio CP_2
tecnico, perizia che reca la data del 23/05/2018.
Il geom. sentito in qualità di teste nel corso del giudizio di primo grado, avrebbe infatti CP_6
precisato come la causa dei problemi sia stata verificata in sede di ATP e la bozza da lui redatta e inviata all'avvocato, prima della stesura definitiva della sua relazione, avesse "principalmente individuato degli effetti all'interno dell'abitazione", e quindi descritto lo stato dei luoghi, mentre con la perizia del maggio 2018 aveva individuato le possibili cause.
Gli argomenti esposti, seppure parte appellante non ne tragga delle esplicite e coerenti conseguenze, sarebbero dunque indicativi del fatto che i fenomeni (condensa e umidità dei muri perimetrali, dei tramezzi e della pavimentazione) si sono manifestati nella loro entità già nell'inverno 2014/2015, o alla fine dell'anno 2015, e che alcun elemento nuovo ed ulteriore di conoscenza veniva conseguito da nell'aprile del 2018, allorché inviava la denuncia, sicché il termine annuale di decadenza CP_2
per la denuncia era a quel momento già spirato.
Tale assunto di fatto non è condivisibile.
È emerso dalla deposizione testimoniale resa dal geom. come il tecnico incaricato da CP_6 CP_2
abbia eseguito il suo primo sopralluogo tra fine febbraio ed inizio marzo 2018, verificando la
[...] presenza di umidità e di odori all'interno dell'abitazione, dovuti alla presenza accentuata di umidità; successivamente al sopralluogo ha inviato una bozza della relazione all'avvocato del con e- CP_2 mail del 03/04/2018, bozza nella quale “aveva principalmente individuato degli effetti all'interno dell'abitazione”. Tuttavia, a seguito di richiesta di chiarimenti, il teste ha precisato come probabilmente la differenza tra la bozza e la stesura definitiva di maggio 2018 concernesse solo la quantificazione dei costi necessari ad eliminare i vizi e che “quindi anche nella bozza individuavo delle possibili cause, ovvero facevo varie ipotesi, ma le cause effettive le abbiamo verificate in sede di CTU.” (cfr. verbale ud. 10/11/2021).
Orbene l'invio di una bozza in data 03/04/2018, da parte del geom. all'avvocato che assisteva CP_6
già in sede stragiudiziale risulta documentalmente dalla e-mail in pari data, prodotta in CP_2
primo grado con le note di trattazione scritta del 26/02/2021, e così pure dal raffronto tra la lettera inviata il 24/04/2018 dall'avvocato e la relazione definitiva del geom. è possibile desumere CP_6
pagina 6 di 17 quali elementi fossero già stati anticipati nella bozza, che con tutta evidenza non si limitava ad una semplice descrizione dei fenomeni, ma forniva delle indicazioni sulle possibili cause, per quanto, sulla base dell'esame del progetto e delle strutture visibili dell'edificio, era possibile fare.
Nella lettera di denuncia inviata alla e alla Controparte_3 Parte_1
veniva infatti affermato che la perizia tecnica del geom. aveva evidenziato che le cause Persona_1
del fenomeno di condensa e umidità della pavimentazione dei muri sia perimetrali, che di tramezzo era dovuta “al fatto che il solaio delle cantine ubicate nel palazzo è stato realizzato in cemento armato e non con materiale lacero-cementizio.
Tale struttura comporta una forte anomalia termica creando il cd. ponte termico tra gli ambienti riscaldati e quelli invece molto freddi."
Tale indicazione è coincidente con le valutazioni contenute nella relazione datata 23/05/2018, in cui veniva evidenziata la difformità tra le previsioni di progetto e le modalità di realizzazione del solaio (in cemento armato pieno e non in latero cemento con pignatte di alleggerimento), con la conseguenza che non veniva garantita una microcircolazione all'interno del primo strato del solaio, per cui si ipotizzava che la maggiore e persistente differenza di temperatura, che si veniva a determinare tra gli strati superiori del solaio ed il pavimento, fosse la possibile causa del formarsi della condensa.
Vi è pertanto un riscontro sicuro del fatto che l'indicazione della possibile origine costruttiva del vizio fosse contenuta nella bozza anticipata in data 03/04/2018 al difensore del il quale non avrebbe CP_2
altrimenti potuto specificarla nella denuncia inviata.
È evidente quindi che l'attribuibilità dei fenomeni di umidità e condensa, pur persistenti da tempo nell'abitazione, siano stati ricollegati per la prima volta ad un possibile difetto costruttivo dell'immobile solo nell'aprile del 2018, a seguito dell'indagine del geom. sicché in quel CP_6
momento ha conseguito, un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei CP_2 vizi e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, salva la verifica della fondatezza dell'ipotesi formulata dal tecnico, che vi sarebbe poi stata nel corso degli accertamenti tecnici svolti sia in sede di ATP, che per effetto dell'integrazione disposta nel giudizio di merito.
Al fine del decorso del termine di decadenza per la denuncia è necessario, infatti, non solo l'apprezzabilità del fenomeno, ma anche che quello si palesi nei suoi caratteri di gravità e di attribuibilità ad un vizio dell'opera, poiché solo in presenza di tali presupposti quanto riscontrato è sussumibile nella fattispecie dell'art. 1669 c.c.
Con orientamento costante la Suprema Corte afferma come: “…in tema di garanzia per gravi difetti dell'opera ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., il termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi
pagina 7 di 17 raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo (tra le altre, Cass. n. 1463 del 2008). L'inizio della decorrenza del termine di decadenza può essere però legittimamente spostato in avanti nel tempo solo quando gli accertamenti tecnici si rendano effettivamente necessari per comprendere appieno la gravità dei difetti e stabilire il corretto collegamento causale, allo scopo di indirizzare verso la giusta parte una eventuale azione del danneggiato.” (v. Cass. 29/10/2019 n. 27693).
Si tratta dunque di valutazione di fatto, che deve essere compiuta caso per caso, atteso che non necessariamente, né automaticamente il decorso del termine è postergato all'esito degli approfondimenti tecnici qualora si tratti di un problema di immediata percezione non solo nella sua manifestazione fenomenica, ma anche nella sua entità e nelle sue possibili cause fin dal suo primo manifestarsi (v. Cass. 18/05/2023 n. 13707), poiché in tal caso l'inizio della decorrenza del termine per la denuncia, e conseguentemente quello di esercizio dell'azione, non può essere rimesso alla convenienza della parte e alla scelta del momento in cui richiedere un'indagine tecnica.
Nel caso di specie, tenuto conto della tipologia d'immobile e della natura dei vizi manifestatisi, non può ritenersi che la loro gravità e riconducibilità causale a difetti di costruzione fosse immediatamente apprezzabile senza necessità di approfondimenti tecnici.
Si tratta infatti di un immobile fuori dal centro abitato, ubicato a piano terra, circondato da un giardino, per cui i fenomeni di umidità e condensa potevano trovare molteplici ipotetiche spiegazioni, in particolare per un non tecnico, legate anche a fattori ambientali e/o climatici. Solo l'indagine svolta nel corso dell'ATP, e ancor più gli ulteriori approfondimenti e prove eseguite nel corso del supplemento di
CTU disposto nel giudizio, hanno infatti consentito di comprendere appieno l'origine causale dei fenomeni e di attribuirli, sia pure con diverso grado di efficienza causale, non ad un'unica causa, ma a due differenti cause, tra loro concorrenti, entrambe correlate a vizi di costruzione.
Esclusa la tardività della denuncia, l'eccezione di prescrizione - invero richiamata, ma neppure argomentata - si appalesa infondata, dal momento che, a fronte della denuncia del 24/04/2018, consegnata in data 30/04/2018, l'azione giudiziale è stata promossa entro il termine annuale con il deposito del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. in data 17/12/2018.
Il primo motivo d'appello incidentale della deve quindi essere Controparte_1
respinto.
4. I motivi d'appello principale della Parte_1
pagina 8 di 17 L'appellante principale formula plurimi motivi di censura nei confronti della decisione di primo grado, il primo, diretto a riproporre l'eccezione, secondo cui nei confronti della Controparte_1
non avrebbe potuto essere proposta l'azione ex art. 1669 c.c., essendo quella società il venditore e
[...]
non il costruttore;
quindi con il quarto motivo contesta la tempestività della denuncia e l'operatività della polizza, visto che quella ha decorrenza dal 30/06/2008, mentre i vizi sarebbero imputabili ad attività costruttiva risalente ad epoca anteriore al 2008, essendo il collaudo intervenuto nel 2006.
I restanti motivi di gravame censurano invece l'interpretazione del contratto di assicurazione seguita dal primo giudice e che l'ha indotto a ritenere operativa la polizza nel caso di specie.
Il primo ed il quarto motivo d'appello sono palesemente infondati.
Con il primo motivo d'impugnazione la censura la sentenza nella parte in Parte_1
cui attribuisce alla la qualifica di costruttore/venditore, ai fini della Controparte_3
configurabilità nei suoi confronti della responsabilità ex art. 1669 c.c., rilevando come nel contratto d'assicurazione siano individuati come costruttore e venditore due soggetti diversi.
Osserva inoltre l'appellante come non troverebbe un riscontro fattuale nella fattispecie oggetto di causa il principio, secondo cui risponde ai sensi dell'art. 1669 c.c. non solo chi abbia provveduto alla costruzione dell'immobile con propria gestione diretta, ma anche chi abbia progettato l'opera, diretto i lavori o nominato un direttore dei lavori, e quindi sorvegliato l'esecuzione dell'opera e impartito precise disposizioni.
In relazione a tale motivo va osservato come risulti documentalmente, secondo quanto già evidenziato dalla sentenza di primo grado, che nell'atto di compravendita stipulato tra le parti, all'art. 3, la venditrice, ha espressamente indicato che gli immobili venduti erano stati Controparte_3
costruiti con mezzi propri su terreno dalla medesima acquistato.
La polizza assicurativa, che è peraltro una "Polizza di assicurazione decennale postuma danni diretti all'immobile", di cui alla previsione normativa dell'art. 4 D.Lgs. n. 122/2005, indica come contraente la e come assicurato il/i "Committente, Appaltatore", salvo indicare come Controparte_3
costruttore tale Ponte Aldo.
E' dunque evidente come si tratti di polizza specificamente diretta a garantire, sulla base di quanto meglio precisato nelle Condizioni Generali, la responsabilità per “gravi difetti costruttivi”, “rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 1669 c.c.,” e non certo a garantire il contraente/venditore per la responsabilità ex art. 1490 c.c. Sempre le Condizioni Generali di Assicurazione precisano che il
“Contraente”, cioè il soggetto che stipula l'assicurazione, è il “Costruttore”, il che conferma come quella qualità, al di là dell'esecuzione materiale delle opere affidate, in tutto o in parte, ad altro soggetto, sia stata mantenuta in capo alla Controparte_3
pagina 9 di 17 Al proposito giova ricordare che ancora di recente la giurisprudenza di legittimità ha ribadito come l'art. 1669 c.c. è applicabile nei confronti del venditore quando questi abbia provveduto alla costruzione dell'immobile con propria gestione diretta o comunque sotto la propria responsabilità, trovando la norma applicazione anche nell'ipotesi in cui, pur avendo utilizzato l'opera di soggetti professionalmente qualificati, "l'alienante abbia mantenuto il potere di impartire direttive o di sorveglianza sullo svolgimento dell'altrui attività, sicché, pur avendo utilizzato l'opera di soggetti estranei, la costruzione sia, comunque, a lui riferibile, in tutto o in parte, per avere ad essa partecipato in posizione di autonomia decisionale, sempre che la rovina o i difetti dell'opera siano riconducibili all'attività che questi si è riservato o, comunque, lo stesso risulti fornito della competenza tecnica che gli consenta di poter dare indicazioni specifiche all'esecutore dell'opera." (v. Cass. 28/06/2024 n. 17955).
Precisando altresì la Suprema Corte come l'onere di provare di non aver avuto alcun potere di direttiva o di controllo sull'impresa appaltatrice, così da superare la presunzione di addebitabilità dell'evento dannoso ad una propria condotta colposa, anche eventualmente omissiva, gravi sul venditore (v. Cass.
02/09/2020 n. 18205; Cass. 03/08/2022 n. 24070; Cass. 28/06/2024 n. 17955).
Pertanto, a fronte dell'esplicita indicazione contenuta nel contratto di compravendita, non spettava all'acquirente di fornire la prova positiva del fatto che il venditore fosse stato anche il costruttore diretto, o comunque avesse esercitato poteri di sorveglianza e direzione. tali da giustificare l'applicazione nei suoi confronti della previsione dell'art. 1669 c.c., bensì la prova contraria avrebbe dovuto essere fornita da chi intendeva contestare la ravvisabilità di quella fattispecie di responsabilità in capo alla Controparte_3
Il quarto motivo d'appello riprende in parte temi già trattati nell'esaminare il primo motivo d'impugnazione proposto dalla riguardo alla tempestività della denuncia, Controparte_3
rispetto ai quali è sufficiente richiamare le argomentazioni già sopra esposte, per il resto pare mettere in dubbio l'operatività della garanzia per il mancato rispetto del termine decennale con argomenti privi di intrinseca coerenza.
Anzitutto il periodo decennale di operatività della garanzia assicurativa stabilito nella polizza decorre dal 30/06/2008 al 30/06/2018, periodo entro il quale pacificamente i vizi si sono manifestati e sono stati denunciati, anche alla stessa compagnia assicuratrice, cui ha indirizzato la lettera di CP_2
denuncia del 24/04/2018. Inoltre, il termine decennale previsto dall'art. 1669 c.c. (dal compimento dell'opera) va riferito all'ultimazione dell'opera, che, come indicato nel contratto di compravendita, è intervenuta in data 19/05/2008 (con la denuncia di ultimazione lavori), cui ha fatto seguito il rilascio del certificato di agibilità in data 02/10/2008.
pagina 10 di 17 Irrilevante a tali fini, a prescindere dal fatto che l'appellante non indica neppure da dove abbia desunto tale dato, è il momento del collaudo, che non è neppure precisato quali opere abbia interessato, se solo quelle strutturali o l'intero fabbricato completo di tutte le sue parti ed impianti.
Con il secondo, terzo e quinto motivo d'impugnazione, che per ragioni di evidente connessione logica, possono essere unitariamente esaminati, la deduce come la polizza Parte_1
assicurativa non contenga un richiamo generalizzato alla previsione dell'art. 1669 c.c., il richiamo è infatti specifico con riferimento alla causa generatrice degli eventi, da identificarsi in un “accidentale vizio del suolo”, ovvero in un “accidentale difetto di costruzione”, osservando come si tratti di previsioni che delimitano l'oggetto del contratto e non rappresentano una limitazione di responsabilità dell'assicuratore, per cui non necessitano di una specifica sottoscrizione.
Osserva, quindi, l'appellante come non sia certamente riconducibile a quelle definizioni la “guaina staccata e non più efficiente” o lo stesso “ponte termico”, individuate quali cause dei fenomeni di umidità e condensa dal c.t.u.
Più nello specifico con il terzo motivo viene censurata la sentenza nella parte in cui ha ritenuto operante la manleva dell'assicuratore, pur in presenza dell'espressa esclusione della “difettosa impermeabilizzazione”, ipotesi questa contemplata dall'art. 2, lett. k) delle Condizioni Generali di
Assicurazione, oltre ad osservare come varrebbe comunque anche l'esclusione di cui all'art. 2, lett. f), e cioè del difetto di manutenzione ordinaria e straordinaria, dal momento che quel tipo di guaina ha una vita efficiente non superiore a 5-6 anni.
I motivi sono in parte fondati nei termini che seguono.
Quanto al riferimento alla causa generatrice del danno, limitata ai difetti “accidentali” di costruzione, è certamente condivisibile quanto ritenuto con la sentenza impugnata, riguardo al fatto che un difetto di costruzione non può, per sua natura, essere accidentale, in quanto per essere tale deve dipendere da imperizia, negligenza, inosservanza delle regole dell'arte e/o inosservanza del progetto. Del resto, la stessa parte appellante, nell'illustrare il quinto motivo d'impugnazione, afferma che il termine
“accidentalità” è da porre in contrapposizione alla volontarietà della condotta, e dunque starebbe ad indicare le condotte colpose.
Diverse considerazioni debbono essere svolte in ordine alle argomentazioni relative alla valenza delle clausole di “Delimitazione dell'assicurazione” e più generale all'individuazione del rischio assicurato, per come indicato nella “Scheda Tecnica di polizza”.
La sentenza impugnata si è soffermata sull'interpretazione della definizione di "gravi difetti costruttivi"
(nella parte in cui prevede la necessità d'intervento di una dichiarazione d'inagibilità dell'immobile) e dell'art. 1.1 (quanto al concetto di accidentalità del vizio), contenuto nella sezione “Oggetto
pagina 11 di 17 dell'assicurazione”, pervenendo alla conclusione che quelle clausole dovessero essere interpretate in coerenza con la natura e l'oggetto del contratto, senza però considerare come l'oggetto dell'assicurazione debba essere anzitutto individuato in base alle garanzie espressamente individuate nella scheda di polizza e per gli importi in essa indicati.
La scheda di polizza indica chiaramente come, per la “Sezione A” "Danni all'immobile – Garanzie e somme assicurate”, siano state assicurate due "Partite", e cioè la “Partita 1 A”, relativa all'immobile, per un massimale di euro 1.000.000,00, e la “Partita 2” per le spese di demolizione e sgombero, con un massimale di euro 30.000,00, prevedendo per ogni sinistro uno scoperto di polizza del 10%, con un minimo di euro 10.000,00.
Non sono invece state assicurate le altre partite relative all'"Involucro", “Impermeabilizzazione delle coperture", “Pavimentazioni rivestimenti interni”, “Intonaci e rivestimenti esterni”.
Nelle Condizioni Generali di Assicurazione alle “Definizioni”, che espressamente si prevede abbiano valore convenzionale, e quindi integrino a tutti gli effetti la normativa contrattuale, si precisa come per impermeabilizzazione delle coperture si intendono "sistemi di impermeabilizzazione continui, così definiti come da norme UNI, costituiti da più strati funzionali in cui deve essere sempre presente
l'elemento di tenuta dell'acqua.”
Nella “Sezione A – Danni all'Immobile” delle Condizioni Generali di Assicurazione, concernente l'”Oggetto dell'assicurazione”, è stabilito che la garanzia base riguardi la rovina totale o parziale e i gravi difetti costruttivi, mentre è necessaria una estensione di garanzia (quella di cui all'art. 1.3) per le impermeabilizzazioni, stabilendo l'art.
1.3 che: "Se espressamente richiamata nella scheda tecnica la presente estensione di garanzia, la copertura assicurativa viene estesa, relativamente alla Partita 3-
Impermeabilizzazioni delle coperture, all'indennizzo dei danni materiali e diretti alle impermeabilizzazioni delle coperture, riconducibili ad un accidentale difetto di costruzione…
L'indennizzo consiste, nei limiti della somma assicurata alla Partita 3 … nonché nel limite di indennizzo indicato nella Scheda Tecnica, nelle spese di riparazione o sostituzione della impermeabilizzazione impiegata, comprese quelle strettamente necessarie di demolizione e ripristino di parti dell'immobile."
Non può esservi dubbio circa il fatto che quelle clausole non possano considerarsi limitative della responsabilità, agli effetti dell'art. 1341 c.c., dovendo considerarsi tali “quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto - e non sono, perciò, assoggettata al regime previsto dalla suddetta norma - le clausole che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito" (v. Cass. n. 22806/2014; in senso conforme Cass. n. 8235/2010; Cass. n. 395/2007).
pagina 12 di 17 Ulteriormente – e in coerenza con la disciplina contrattuale richiamata - l'art. 2 della medesima
“Sezione A” elenca tra le ipotesi per le quali la compagnia assicuratrice non è obbligata, alla lett. k), i
“danni da difettosa impermeabilizzazione, salvo quanto stabilito richiamando l'estensione di garanzia specifica.”.
In fatto, con il secondo motivo d'appello, la sostiene che l'unica causa Parte_1 degli ammaloramenti verificatisi nell'immobile del sia stata la scarsa tenuta della guaina di CP_2
impermeabilizzazione, trovata sollevata, e plausibilmente ammalorata, essendo decorsi oltre dieci anni dal suo posizionamento.
Sul punto la sentenza di primo grado, pur dando atto che il c.t.u. avesse riferito che la guaina era risultata staccata e non più efficiente, ha tuttavia precisato che il c.t.u. avesse indicato (anche) “il ponte termico e la presenza del muro laterizio a contatto con l'acqua di raccolta nel cavedio…classificabile come una incongruenza (difetto) costruttiva.” (v. pag. 28 sentenza impugnata).
Secondo questa linea si muove la difesa dalla nel contrastare i motivi Controparte_3
d'impugnazione della ribadendo come il ponte termico sia classificabile come Controparte_7
un difetto costruttivo, rientrante quindi nella copertura assicurativa, ai sensi dell'art. 1669 c.c., non ricorrendo pertanto alcuna delle clausole di esclusione di cui all'art. 2.
Tale ricostruzione non è condivisibile alla luce degli accertamenti tecnici svolti.
La relazione tecnica redatta dall'arch. nell'ambito del procedimento per Persona_2
accertamento tecnico preventivo, ha accertato la presenza di acqua all'interno del cavedio sottostante il marciapiede circostante l'abitazione a piano terra di , a diretto contatto con la muratura CP_2
dell'appartamento, che l'assorbiva, sebbene l'acqua si trovasse ad una quota inferiore rispetto al pavimento interno. Aggiungeva il c.t.u. come la presenza di acqua nel cavedio fosse certamente un fatto anomalo e andasse attribuita "alla mancanza di efficienza della guaina di rivestimento del muro contro terra", non escludendo che vi potessero essere altre porzioni di guaina compromesse, che avrebbero potuto contribuire negativamente all'apporto di acqua all'interno del cavedio (v. pag. 11 relazione di ATP).
La causa della presenza d'umidità all'interno dell'appartamento veniva quindi individuata nel ristagno, assorbimento e penetrazione dell'acqua dal cavedio alla muratura perimetrale dell'alloggio e l'infiltrazione di acqua nel cavedio era attribuita all'inefficienza della guaina di rivestimento della struttura in calcestruzzo a contatto con la terra. I costi per le opere necessarie alla eliminazione di tali vizi, ivi comprese le demolizioni e i ripristini, venivano quindi quantificati, a seguito delle osservazioni presentate dai cc.tt.pp., in complessivi € 16.000,00.
pagina 13 di 17 Nel corso degli approfondimenti tecnici compiuti nel giudizio di merito la causa dell'umidità originariamente individuata è stata certamente confermata, anche a seguito delle prove di allagamento eseguite nel corso dell'integrazione peritale.
Il c.t.u. ha infatti ribadito la mancanza di un'efficiente impermeabilizzazione della muratura del cavedio esterno, dovuta allo scollamento della guaina impermeabilizzante, trovata sollevata, per cui l'acqua ristagnante nel cavedio veniva assorbita dal setto murario laterizio addossato alla parete più interna, predisposto quale appoggio della banchina orizzontale del marciapiede;
il mattone laterizio era così in grado di assorbire e trasferire per capillarità l'umidità, veicolandola verso l'alto, fino a ridosso della muratura di soprassuolo del giardino, ovvero in corrispondenza del nodo costruttivo definito dalla soletta dell'appartamento, la soletta del cavedio, la struttura in calcestruzzo del cavedio e la muratura laterizia a cassa vuota.
Quel nodo costruttivo, ha osservato il c.t.u., si configura come un ponte termico, essendo state erroneamente utilizzate tipologie costruttive differenziate e differenti materiali, in grado di creare una discontinuità termica e geometrica, così da favorire sbalzi di temperatura e il manifestarsi dello stato di degrado funzionale delle murature.
Con riferimento alla presenza del ponte termico, ha precisato il c.t.u. come questo abbia l'effetto di determinare un peggioramento delle anomalie, quanto alla formazione di fenomeni di condensa, sino ad arrivare nei casi peggiori alla formazione di muffe.
Sulla scorta dei sopra riassunti esiti delle indagini tecniche, deve pertanto ritenersi che la fonte principale e determinante degli importanti fenomeni di umidità e ammaloramenti dei muri, sia sulle facciate esterne dell'edificio, che all'interno, secondo quanto rappresentato nelle fotografie riprodotte negli elaborati peritali, siano da ricondurre alle infiltrazioni all'interno del cavedio, che ha fatto sì, dato il ristagno di acqua, che il muro laterizio sia stato costantemente a contatto con l'acqua.
Quei fenomeni possono essere stati accentuati dalla presenza del difetto costruttivo, rappresentato dalla presenza del ponte termico, che come indicato dal c.t.u. può costituire una fonte di degrado della muratura, dando tuttavia origine a fenomeni di condensa o, nei casi più gravi, di muffe, ben differenti dagli imponenti fenomeni d'umidità manifestatisi nell'immobile del Quatela.
Il c.t.u. ha concluso come l'intervento principale sia quello finalizzato ad eliminare la presenza di acqua dal cavedio, successivamente occorrerà rimuovere anche la seconda fonte di degrado della muratura, determinata dalla presenza del ponte termico.
Nel procedere ad un rinnovato calcolo dei costi necessari all'eliminazione dei vizi, il c.t.u. ha elaborato un dettagliato computo metrico, in cui i costi per l'eliminazione del ponte termico sono stati complessivamente quantificati in € 2.005,50.
pagina 14 di 17 In accoglimento dell'appello proposto dalla deve pertanto concludersi Parte_1
che il difetto, che ha comportato il manifestarsi dei fenomeni denunciati dall'acquirente, sia riconducibile ad un difetto costruttivo, consistito nell'errato o non adeguato posizionamento del manto impermeabilizzante, trovato scollato e sollevato, ovvero all'utilizzo di materiale non idoneo.
Non vi sono infatti elementi per ritenere che i fenomeni si siano verificati per la mancata tenuta del rivestimento impermeabilizzante, dovuta al suo naturale deterioramento, visto il precoce manifestarsi della risalita di umidità a distanza di pochi anni dalla costruzione dell'edificio.
Trattandosi di un difetto di impermeabilizzazione, esso è escluso dalla copertura assicurativa, per cui la domanda di manleva relativa a tali danni deve essere respinta.
Per quanto riguarda il vizio relativo al ponte termico, i costi necessari alla sua eliminazione (€
2.005,50), pur rientrando nell'oggetto della copertura assicurativa, sono sotto la soglia della franchigia, pari a € 10.000,00 per sinistro.
L'accoglimento del secondo, terzo e quinto motivo d'appello principale, con conseguente integrale reiezione della domanda di manleva proposta nei confronti della compagnia assicuratrice, comporta l'assorbimento del sesto, settimo ed ottavo motivo di gravame, diretti, sulla base di ulteriori argomentazioni, ad escludere parimenti l'operatività della garanzia assicurativa. ha altresì chiesto, per il caso di accoglimento dell'appello, la condanna di parte Parte_1 convenuta “alla restituzione delle somme corrispostele in esecuzione della sentenza di primo”.
Parte appellante ha documentato (v. doc. 4 appello) di avere versato all' Controparte_3 per il sinistro oggetto di causa, nel luglio del 2023, la somma di € 13.551,00, che pertanto la società appellata è tenuta a restituire, maggiorata degli interessi legali dalla data del pagamento ricevuto, trattandosi di un indebito.
5. L'accoglimento dell'appello principale comporta l'assorbimento del secondo motivo d'appello incidentale proposto dalla avendo l'esame di questo quale presupposto la Controparte_3
conferma della condanna alla manleva, poiché volto a censurare la sentenza nella parte in cui non ha condannato la compagnia assicuratrice a tenere indenne l'assicurato anche dalle spese di giudizio e
CTU che è stata condannata a corrispondere all'acquirente dell'immobile.
Tenuto conto della riforma della sentenza, quanto ai rapporti tra l' e la Controparte_3
le spese di entrambi i gradi di giudizio tra dette parti debbono essere Parte_1
poste a carico della chiamante risultata soccombente e, avuto riguardo allo scaglione di valore di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.001,00), vengono così liquidate: quanto al primo grado, tenuto conto del numero delle questioni trattate e delle attività effettivamente svolte, ivi comprese quelle della fase istruttoria, in misura prossima ai medi, e quindi in complessivi € 4.896,00 (di cui € 919,00 per la fase di pagina 15 di 17 studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase istruttoria e € 1.700,00 per la fase decisionale); e per il presente grado in € 3.521,00 (di cui € 1.100,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva e € 1.500,00 per la fase decisionale) ed € 382,50 per esposti, oltre rimborso spese forfettario ed accessori di legge per entrambi i gradi.
Le spese di questo grado di giudizio tra l'appellante incidentale e seguono parimenti la CP_2 soccombenza dell' e vengono liquidate, sulla scorta dei criteri sopra Controparte_3 indicati, in complessivi € 3.755,00 (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva e € 1.700,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese forfettario ed accessori.
Infine, in considerazione della reiezione dell'appello incidentale, deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento da parte della di un ulteriore importo a titolo di Controparte_1 contributo unificato, pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Terza Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dalla e Pt_1 Parte_1 sull'appello incidentale proposto dalla avverso la sentenza Controparte_1
n. 2231/2023 emessa dal Tribunale di Torino in data 29/05/2023, così provvede: in accoglimento dell'appello principale proposto dalla e in riforma Parte_1 sul punto dell'impugnata sentenza, respinge la domanda di manleva proposta dalla
[...]
nei confronti della compagnia assicuratrice e, per l'effetto, condanna la Controparte_1
alla restituzione in favore della Controparte_1 Parte_1
della somma di € 13.551,00, oltre interessi legali dal 06/07/2023 al saldo;
[...] respinge l'appello incidentale proposto dalla confermando Controparte_1
l'impugnata sentenza nei rapporti tra l' Controparte_1 CP_2
condanna l' a rifondere alla Controparte_1 Parte_1
le spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano, quanto al primo grado, in € 4.896,00 per
[...]
compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A. ed IVA, e, quanto al presente grado di giudizio, in € 3.521,00 per compensi ed € 382,50 per esposti, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
condanna l' a rifondere a le spese del Controparte_1 CP_2
presente giudizio, che si liquidano in € 3.755,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A. e IVA, se dovuta;
pagina 16 di 17 dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115,
a carico dell'appellante incidentale, del versamento di un Controparte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in data 04/06/2025.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott.ssa Rossana Zappasodi
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai Sigg. Magistrati dott.ssa Rossana ZAPPASODI Presidente dott.ssa Anna BONFILIO Consigliere dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1265/2023 R.G. promossa da:
(P.I. ), con sede in Milano, in persona del Parte_1 P.IVA_1
procuratore speciale, dott. elettivamente domiciliata in Torino, C.so Vinzaglio n. Parte_2
2, presso lo studio dell'avv. Maria Novella Faletti, che la rappresenta e difende unitamente all'avv.
Giancarlo Faletti in forza di procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE contro
P.I. ), in persona del legale rappresentate Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, con sede legale in Airasca, elettivamente domiciliata in Airasca (TO), P.zza San
Bartolomeo n. 4, presso lo studio dell'avv. Carmela D'Alia, che la rappresenta e difende in forza di procura allegata alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione in appello
APPELLATA ed APP. INCIDENTALE
e contro
, nato a [...] il [...], (C.F. ), elettivamente CP_2 C.F._1
domiciliato in Corato (BA), via Diaz n. 108, presso lo studio degli avv.ti Benedetto Diaferia e Giuseppe
D'Imperio, rappresentato e difeso dall'avv. in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione in grado d'appello
APPELLATO
pagina 1 di 17 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 231/2023 emessa dal Tribunale di Torino in data
29/05/2023
- Responsabilità ex art. 1669 c.c. – risarcimento danni
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_3
“Voglia la Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
In riforma della sentenza impugnata, accogliere le conclusioni assunte dall'esponente in prime cure e cioè
Respingere la domanda formulata da nei confronti dell'esponente per le Parte_4
distinte ragioni esposte nel capitolo 2) di narrativa (oggetto di altrettanti motivi di gravame) ovvero perché tale domanda è priva di alcun supporto probatorio.
Condannare parte convenuta alla restituzione delle somme corrispostele in esecuzione della sentenza di primo grado, spese legali comprese, somme maggiorate degli accessori di legge.
In denegato subordine: determinare l'entità della ipotetica manleva avendo riguardo all'esistenza di uno scoperto di polizza del 10% con il minimo di euro 10mila.
Respingere in ogni caso le domande di cui alla comparsa di risposta in appello di parte appellata
, nonché la domanda proposta in via subordinata da in relazione alla CP_2 Parte_4 manleva ivi proposta nei confronti dell'esponente in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in atti e con ogni più ampia riserva di replicare in merito nei termini a tal fine già concessi.
In ogni caso, con il favore di spese e compensi professionali, rimborso 15% spese generali, iva e cpa ex DM 147/22 per entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata ed appellante incidentale Controparte_3
“In via preliminare:
- Respingere le domande formulate nell'atto di appello proposto dalla Parte_1
poiché infondato in fatto e in diritto.
In via principale e nel merito:
- Riformare la sentenza di primo grado n.2231/2023 del Tribunale di Torino nella parte in cui statuisce che il Sig. ha esercitato il diritto di azione ex art. 1669 c.c. nei termini di legge CP_2
e per l'effetto accertare l'intervenuta decadenza di quest'ultimo dal diritto di esercitare l'azione e per
pagina 2 di 17 l'effetto condannare quest'ultimo alla restituzione di tutte le somme corrisposte dalla
[...]
in esecuzione della sentenza di primo grado. Controparte_1
In denegato subordine:
- Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la condanna della
[...]
al rimborso in favore del Sig. delle spese del procedimento per Controparte_1 CP_2
accertamento tecnico preventivo, comprensive di CTU, alle spese legali del giudizio di primo grado e al pagamento della CTU in rinnovazione, e, per l'effetto, condannare la a Parte_1
manlevare e tenere indenne la da tutte le spese corrisposte al Sig. Controparte_1
in esecuzione della sentenza di primo grado, sia del procedimento di ATP, che del primo CP_2
grado di giudizio, comprese le spese di CTU e di CTU in rinnovazione.
In ogni caso:
- Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio e del procedimento di ATP, oltre rimborso forfettario per spese generali e C.P.A. come per legge.”
Per parte appellata : CP_2
“1. Rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 2231/2023, emessa e Parte_1
pubblicata in data 26.05.2023 del Tribunale di Torino, Giudice Dott.ssa Semini.
2. Confermare la sentenza di primo grado n.2231/2023 emessa e pubblicata in data 26.05.2023 dal
Tribunale di Torino, nella persona del Giudice dott.ssa Semini.
3. Rigettare l'appello incidentale proposto dalla in persona del legale Controparte_4
rappresentante p.t., in quanto del tutto infondato in diritto ed in fatto per i motivi indicati nella presente memoria di costituzione
4. In ogni caso, condannare in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_5
in solido con la in persona del legale rappresentante p.t., ovvero Controparte_4
ognuno per la propria parte, alle spese e competenze professionali difensive del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15% e cpa.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino nei CP_2
confronti della invocandone la responsabilità ex art. 1669 c.c., al fine Controparte_1
di ottenere il risarcimento dei danni, quantificati in € 16.000,00, derivati all'immobile di sua proprietà, sito in Piossasco, via Tiepoli n. 7, in conseguenza dei gravi difetti di costruzione del fabbricato.
Deduceva, al riguardo, di aver acquistato dalla costruttrice, un Controparte_3
appartamento in data 25/03/2009, presso il quale si era trasferito nel dicembre del 2014; che già in pagina 3 di 17 quell'inverno si erano presentate muffe e problemi di umidità lungo le pareti perimetrali, quelle di tramezzo e sulla pavimentazione;
che tali fenomeni erano peggiorati nell'inverno 2015-2016, al punto da rendere l'appartamento insalubre e da causare il deterioramento degli arredi;
che, dopo aver affidato ad un tecnico, il geom. l'incarico di approfondire e ricercare le cause del fenomeno, aveva CP_6
formulato richiesta di risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 1669 c.c., quindi aveva depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo, ex 696 bis c.p.c., all'esito del quale era stato accertato che la fonte dei fenomeni di umidità e muffe era da rinvenirsi nella risalita per capillarità di acqua presente nel cavedio sottostante al marciapiede.
Si costituiva in giudizio la preliminarmente chiedendo di essere Controparte_1
autorizzata a chiamare in causa la al fine di essere manlevata Parte_1 nell'eventualità di sua condanna, quindi, eccepiva l'intervenuta decadenza e prescrizione dell'azione esercitata da , di cui contestava, in ogni caso, la fondatezza. CP_2
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la contestando in toto le Parte_1
pretese avanzate nei suoi confronti.
Sosteneva la terza chiamata che la polizza di assicurazione decennale postuma per i danni diretti all'immobile era scaduta in data 19/05/2018 e comunque escludeva che i vizi denunciati fossero riconducibili ai gravi difetti di costruzione di cui all'art. 1669 c.c., oltre ad invocare nello specifico le
“delimitazioni” della garanzia previste in polizza. Osservava altresì la compagnia assicuratrice come nella polizza fosse indicato quale costruttore un soggetto diverso dalla contraente, CP_1 [...]
per cui eccepiva nei confronti di la decadenza dal diritto alla garanzia, ai CP_3 CP_2 sensi dell'art. 1495 c.c., e la prescrizione di cui al comma 3 del medesimo articolo, ritenendo tali eccezioni operanti anche nei rapporti interni tra contraente e assicuratore.
Il Tribunale, dato atto che l'ATP si era svolto nel contraddittorio di tutte le parti del giudizio, compresa la rimasta contumace in quella fase, disponeva un'integrazione di CTU e Parte_1 procedeva all'escussione di un teste.
Quindi, con sentenza pronunciata in data 29/05/2023, il Tribunale, ritenute infondate le eccezioni di decadenza e prescrizione dell'azione ex art. 1669 c.c., condannava la Controparte_1
al pagamento in favore di della somma di € 18.800,00, oltre interessi dalla pronuncia al CP_2
saldo, e, in accoglimento della domanda di manleva, condannava la a Parte_1
tenere indenne la da quanto quella era tenuta a pagare, sotto deduzione Controparte_3 dello scoperto di polizza, pari a € 10.000,00. Infine, condannava la a Controparte_3
rimborsare a le spese del procedimento per ATP e quelle del giudizio di merito, mentre CP_2
condannava la a rifondere le spese di lite in favore della chiamante, Parte_1
pagina 4 di 17 e poneva le spese di CTU, in via definitiva, a carico della convenuta, Controparte_3
Controparte_3
2. Avverso tale pronuncia ha proposto appello la con atto di citazione Parte_1
notificato in data 09/10/2023, con il quale, sulla base di otto motivi d'impugnazione, ha chiesto respingersi la domanda proposta nei suoi confronti dalla con condanna Controparte_3
della medesima alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado.
Si è costituita in giudizio la con comparsa di costituzione depositata in Controparte_3 data 13/12/2023, con la quale ha chiesto il rigetto dell'appello principale proposto dalla
[...]
e, in via di appello incidentale, ha chiesto che, accolte le eccezioni di decadenza e Parte_1
prescrizione dell'azione, sia respinta la domanda proposta da;
in subordine, ha chiesto, CP_2 con il secondo motivo d'appello incidentale, che la sentenza di primo grado sia riformata nella parte in cui ha non ha previsto la condanna della compagnia assicuratrice a tenerla da indenne da quanto è stata condannata a corrispondere a a titolo di spese per il procedimento di ATP, per quelle CP_2
della fase di merito e di CTU.
, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto la reiezione di entrambi gli appelli, con conseguente CP_2 conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese anche del grado d'appello.
3. Il primo motivo d'appello incidentale della Controparte_3
Per ragioni di ordine logico deve essere prioritariamente esaminato il motivo d'appello incidentale proposto dall' a mezzo del quale vengono riproposte le eccezioni di Controparte_3
decadenza e prescrizione dell'azione ex art. 1669 c.c., sollevate in primo grado, attenendo il motivo al rapporto principale tra l'acquirente dell'immobile ed il venditore/costruttore, con conseguente eventuale assorbimento dei motivi d'impugnazione svolti dalla ed Parte_1
afferenti al rapporto di garanzia tra essa e l' Controparte_3
Osserva l'appellante incidentale come abbia esposto che, fin dal primo periodo in cui è CP_2
andato ad abitare nell'immobile, avrebbe percepito “problemi di umidità con una intollerabile possibilità di abitabilità", anche se l'indicazione del momento in cui ciò sarebbe stato riscontrato risulta contraddittoria, poiché nella denuncia dei vizi, inviata in data 24/04/2018, il legale del CP_2
affermava che, essendosi trasferito nell'immobile verso la fine del 2015, da quel momento sarebbero iniziati i fenomeni di condensa e muffa, invece nel ricorso ex art. 696 bis c.p.c. veniva indicato che il trasferimento dell'immobile sarebbe avvenuto nel 2013 ed i fenomeni si sarebbero manifestati nell'inverno 2014/2015, ed ancora nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. aveva indicato che il trasferimento era avvenuto nel dicembre del 2014 ed i fenomeni si erano manifestati nell'inverno del 2015.
pagina 5 di 17 Pertanto - a prescindere dalle molteplici contraddizioni, in ordine al momento in cui il avrebbe CP_2 iniziato ad abitare nell'immobile e si sarebbero manifestati i fenomeni - certamente avrebbe atteso ben quattro anni prima di fare intervenire un tecnico, nonostante l'asserita gravità dei danni lamentati.
Peraltro, rileva l'appellante come la conferma che i vizi fossero d'immediata percezione, sia quanto alla loro reale in entità, sia quanto alla loro possibile origine, si desumerebbe dalla stessa lettera di denuncia dei vizi inviata quando non era ancora in possesso della perizia richiesta al proprio CP_2
tecnico, perizia che reca la data del 23/05/2018.
Il geom. sentito in qualità di teste nel corso del giudizio di primo grado, avrebbe infatti CP_6
precisato come la causa dei problemi sia stata verificata in sede di ATP e la bozza da lui redatta e inviata all'avvocato, prima della stesura definitiva della sua relazione, avesse "principalmente individuato degli effetti all'interno dell'abitazione", e quindi descritto lo stato dei luoghi, mentre con la perizia del maggio 2018 aveva individuato le possibili cause.
Gli argomenti esposti, seppure parte appellante non ne tragga delle esplicite e coerenti conseguenze, sarebbero dunque indicativi del fatto che i fenomeni (condensa e umidità dei muri perimetrali, dei tramezzi e della pavimentazione) si sono manifestati nella loro entità già nell'inverno 2014/2015, o alla fine dell'anno 2015, e che alcun elemento nuovo ed ulteriore di conoscenza veniva conseguito da nell'aprile del 2018, allorché inviava la denuncia, sicché il termine annuale di decadenza CP_2
per la denuncia era a quel momento già spirato.
Tale assunto di fatto non è condivisibile.
È emerso dalla deposizione testimoniale resa dal geom. come il tecnico incaricato da CP_6 CP_2
abbia eseguito il suo primo sopralluogo tra fine febbraio ed inizio marzo 2018, verificando la
[...] presenza di umidità e di odori all'interno dell'abitazione, dovuti alla presenza accentuata di umidità; successivamente al sopralluogo ha inviato una bozza della relazione all'avvocato del con e- CP_2 mail del 03/04/2018, bozza nella quale “aveva principalmente individuato degli effetti all'interno dell'abitazione”. Tuttavia, a seguito di richiesta di chiarimenti, il teste ha precisato come probabilmente la differenza tra la bozza e la stesura definitiva di maggio 2018 concernesse solo la quantificazione dei costi necessari ad eliminare i vizi e che “quindi anche nella bozza individuavo delle possibili cause, ovvero facevo varie ipotesi, ma le cause effettive le abbiamo verificate in sede di CTU.” (cfr. verbale ud. 10/11/2021).
Orbene l'invio di una bozza in data 03/04/2018, da parte del geom. all'avvocato che assisteva CP_6
già in sede stragiudiziale risulta documentalmente dalla e-mail in pari data, prodotta in CP_2
primo grado con le note di trattazione scritta del 26/02/2021, e così pure dal raffronto tra la lettera inviata il 24/04/2018 dall'avvocato e la relazione definitiva del geom. è possibile desumere CP_6
pagina 6 di 17 quali elementi fossero già stati anticipati nella bozza, che con tutta evidenza non si limitava ad una semplice descrizione dei fenomeni, ma forniva delle indicazioni sulle possibili cause, per quanto, sulla base dell'esame del progetto e delle strutture visibili dell'edificio, era possibile fare.
Nella lettera di denuncia inviata alla e alla Controparte_3 Parte_1
veniva infatti affermato che la perizia tecnica del geom. aveva evidenziato che le cause Persona_1
del fenomeno di condensa e umidità della pavimentazione dei muri sia perimetrali, che di tramezzo era dovuta “al fatto che il solaio delle cantine ubicate nel palazzo è stato realizzato in cemento armato e non con materiale lacero-cementizio.
Tale struttura comporta una forte anomalia termica creando il cd. ponte termico tra gli ambienti riscaldati e quelli invece molto freddi."
Tale indicazione è coincidente con le valutazioni contenute nella relazione datata 23/05/2018, in cui veniva evidenziata la difformità tra le previsioni di progetto e le modalità di realizzazione del solaio (in cemento armato pieno e non in latero cemento con pignatte di alleggerimento), con la conseguenza che non veniva garantita una microcircolazione all'interno del primo strato del solaio, per cui si ipotizzava che la maggiore e persistente differenza di temperatura, che si veniva a determinare tra gli strati superiori del solaio ed il pavimento, fosse la possibile causa del formarsi della condensa.
Vi è pertanto un riscontro sicuro del fatto che l'indicazione della possibile origine costruttiva del vizio fosse contenuta nella bozza anticipata in data 03/04/2018 al difensore del il quale non avrebbe CP_2
altrimenti potuto specificarla nella denuncia inviata.
È evidente quindi che l'attribuibilità dei fenomeni di umidità e condensa, pur persistenti da tempo nell'abitazione, siano stati ricollegati per la prima volta ad un possibile difetto costruttivo dell'immobile solo nell'aprile del 2018, a seguito dell'indagine del geom. sicché in quel CP_6
momento ha conseguito, un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei CP_2 vizi e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, salva la verifica della fondatezza dell'ipotesi formulata dal tecnico, che vi sarebbe poi stata nel corso degli accertamenti tecnici svolti sia in sede di ATP, che per effetto dell'integrazione disposta nel giudizio di merito.
Al fine del decorso del termine di decadenza per la denuncia è necessario, infatti, non solo l'apprezzabilità del fenomeno, ma anche che quello si palesi nei suoi caratteri di gravità e di attribuibilità ad un vizio dell'opera, poiché solo in presenza di tali presupposti quanto riscontrato è sussumibile nella fattispecie dell'art. 1669 c.c.
Con orientamento costante la Suprema Corte afferma come: “…in tema di garanzia per gravi difetti dell'opera ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., il termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi
pagina 7 di 17 raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo (tra le altre, Cass. n. 1463 del 2008). L'inizio della decorrenza del termine di decadenza può essere però legittimamente spostato in avanti nel tempo solo quando gli accertamenti tecnici si rendano effettivamente necessari per comprendere appieno la gravità dei difetti e stabilire il corretto collegamento causale, allo scopo di indirizzare verso la giusta parte una eventuale azione del danneggiato.” (v. Cass. 29/10/2019 n. 27693).
Si tratta dunque di valutazione di fatto, che deve essere compiuta caso per caso, atteso che non necessariamente, né automaticamente il decorso del termine è postergato all'esito degli approfondimenti tecnici qualora si tratti di un problema di immediata percezione non solo nella sua manifestazione fenomenica, ma anche nella sua entità e nelle sue possibili cause fin dal suo primo manifestarsi (v. Cass. 18/05/2023 n. 13707), poiché in tal caso l'inizio della decorrenza del termine per la denuncia, e conseguentemente quello di esercizio dell'azione, non può essere rimesso alla convenienza della parte e alla scelta del momento in cui richiedere un'indagine tecnica.
Nel caso di specie, tenuto conto della tipologia d'immobile e della natura dei vizi manifestatisi, non può ritenersi che la loro gravità e riconducibilità causale a difetti di costruzione fosse immediatamente apprezzabile senza necessità di approfondimenti tecnici.
Si tratta infatti di un immobile fuori dal centro abitato, ubicato a piano terra, circondato da un giardino, per cui i fenomeni di umidità e condensa potevano trovare molteplici ipotetiche spiegazioni, in particolare per un non tecnico, legate anche a fattori ambientali e/o climatici. Solo l'indagine svolta nel corso dell'ATP, e ancor più gli ulteriori approfondimenti e prove eseguite nel corso del supplemento di
CTU disposto nel giudizio, hanno infatti consentito di comprendere appieno l'origine causale dei fenomeni e di attribuirli, sia pure con diverso grado di efficienza causale, non ad un'unica causa, ma a due differenti cause, tra loro concorrenti, entrambe correlate a vizi di costruzione.
Esclusa la tardività della denuncia, l'eccezione di prescrizione - invero richiamata, ma neppure argomentata - si appalesa infondata, dal momento che, a fronte della denuncia del 24/04/2018, consegnata in data 30/04/2018, l'azione giudiziale è stata promossa entro il termine annuale con il deposito del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. in data 17/12/2018.
Il primo motivo d'appello incidentale della deve quindi essere Controparte_1
respinto.
4. I motivi d'appello principale della Parte_1
pagina 8 di 17 L'appellante principale formula plurimi motivi di censura nei confronti della decisione di primo grado, il primo, diretto a riproporre l'eccezione, secondo cui nei confronti della Controparte_1
non avrebbe potuto essere proposta l'azione ex art. 1669 c.c., essendo quella società il venditore e
[...]
non il costruttore;
quindi con il quarto motivo contesta la tempestività della denuncia e l'operatività della polizza, visto che quella ha decorrenza dal 30/06/2008, mentre i vizi sarebbero imputabili ad attività costruttiva risalente ad epoca anteriore al 2008, essendo il collaudo intervenuto nel 2006.
I restanti motivi di gravame censurano invece l'interpretazione del contratto di assicurazione seguita dal primo giudice e che l'ha indotto a ritenere operativa la polizza nel caso di specie.
Il primo ed il quarto motivo d'appello sono palesemente infondati.
Con il primo motivo d'impugnazione la censura la sentenza nella parte in Parte_1
cui attribuisce alla la qualifica di costruttore/venditore, ai fini della Controparte_3
configurabilità nei suoi confronti della responsabilità ex art. 1669 c.c., rilevando come nel contratto d'assicurazione siano individuati come costruttore e venditore due soggetti diversi.
Osserva inoltre l'appellante come non troverebbe un riscontro fattuale nella fattispecie oggetto di causa il principio, secondo cui risponde ai sensi dell'art. 1669 c.c. non solo chi abbia provveduto alla costruzione dell'immobile con propria gestione diretta, ma anche chi abbia progettato l'opera, diretto i lavori o nominato un direttore dei lavori, e quindi sorvegliato l'esecuzione dell'opera e impartito precise disposizioni.
In relazione a tale motivo va osservato come risulti documentalmente, secondo quanto già evidenziato dalla sentenza di primo grado, che nell'atto di compravendita stipulato tra le parti, all'art. 3, la venditrice, ha espressamente indicato che gli immobili venduti erano stati Controparte_3
costruiti con mezzi propri su terreno dalla medesima acquistato.
La polizza assicurativa, che è peraltro una "Polizza di assicurazione decennale postuma danni diretti all'immobile", di cui alla previsione normativa dell'art. 4 D.Lgs. n. 122/2005, indica come contraente la e come assicurato il/i "Committente, Appaltatore", salvo indicare come Controparte_3
costruttore tale Ponte Aldo.
E' dunque evidente come si tratti di polizza specificamente diretta a garantire, sulla base di quanto meglio precisato nelle Condizioni Generali, la responsabilità per “gravi difetti costruttivi”, “rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 1669 c.c.,” e non certo a garantire il contraente/venditore per la responsabilità ex art. 1490 c.c. Sempre le Condizioni Generali di Assicurazione precisano che il
“Contraente”, cioè il soggetto che stipula l'assicurazione, è il “Costruttore”, il che conferma come quella qualità, al di là dell'esecuzione materiale delle opere affidate, in tutto o in parte, ad altro soggetto, sia stata mantenuta in capo alla Controparte_3
pagina 9 di 17 Al proposito giova ricordare che ancora di recente la giurisprudenza di legittimità ha ribadito come l'art. 1669 c.c. è applicabile nei confronti del venditore quando questi abbia provveduto alla costruzione dell'immobile con propria gestione diretta o comunque sotto la propria responsabilità, trovando la norma applicazione anche nell'ipotesi in cui, pur avendo utilizzato l'opera di soggetti professionalmente qualificati, "l'alienante abbia mantenuto il potere di impartire direttive o di sorveglianza sullo svolgimento dell'altrui attività, sicché, pur avendo utilizzato l'opera di soggetti estranei, la costruzione sia, comunque, a lui riferibile, in tutto o in parte, per avere ad essa partecipato in posizione di autonomia decisionale, sempre che la rovina o i difetti dell'opera siano riconducibili all'attività che questi si è riservato o, comunque, lo stesso risulti fornito della competenza tecnica che gli consenta di poter dare indicazioni specifiche all'esecutore dell'opera." (v. Cass. 28/06/2024 n. 17955).
Precisando altresì la Suprema Corte come l'onere di provare di non aver avuto alcun potere di direttiva o di controllo sull'impresa appaltatrice, così da superare la presunzione di addebitabilità dell'evento dannoso ad una propria condotta colposa, anche eventualmente omissiva, gravi sul venditore (v. Cass.
02/09/2020 n. 18205; Cass. 03/08/2022 n. 24070; Cass. 28/06/2024 n. 17955).
Pertanto, a fronte dell'esplicita indicazione contenuta nel contratto di compravendita, non spettava all'acquirente di fornire la prova positiva del fatto che il venditore fosse stato anche il costruttore diretto, o comunque avesse esercitato poteri di sorveglianza e direzione. tali da giustificare l'applicazione nei suoi confronti della previsione dell'art. 1669 c.c., bensì la prova contraria avrebbe dovuto essere fornita da chi intendeva contestare la ravvisabilità di quella fattispecie di responsabilità in capo alla Controparte_3
Il quarto motivo d'appello riprende in parte temi già trattati nell'esaminare il primo motivo d'impugnazione proposto dalla riguardo alla tempestività della denuncia, Controparte_3
rispetto ai quali è sufficiente richiamare le argomentazioni già sopra esposte, per il resto pare mettere in dubbio l'operatività della garanzia per il mancato rispetto del termine decennale con argomenti privi di intrinseca coerenza.
Anzitutto il periodo decennale di operatività della garanzia assicurativa stabilito nella polizza decorre dal 30/06/2008 al 30/06/2018, periodo entro il quale pacificamente i vizi si sono manifestati e sono stati denunciati, anche alla stessa compagnia assicuratrice, cui ha indirizzato la lettera di CP_2
denuncia del 24/04/2018. Inoltre, il termine decennale previsto dall'art. 1669 c.c. (dal compimento dell'opera) va riferito all'ultimazione dell'opera, che, come indicato nel contratto di compravendita, è intervenuta in data 19/05/2008 (con la denuncia di ultimazione lavori), cui ha fatto seguito il rilascio del certificato di agibilità in data 02/10/2008.
pagina 10 di 17 Irrilevante a tali fini, a prescindere dal fatto che l'appellante non indica neppure da dove abbia desunto tale dato, è il momento del collaudo, che non è neppure precisato quali opere abbia interessato, se solo quelle strutturali o l'intero fabbricato completo di tutte le sue parti ed impianti.
Con il secondo, terzo e quinto motivo d'impugnazione, che per ragioni di evidente connessione logica, possono essere unitariamente esaminati, la deduce come la polizza Parte_1
assicurativa non contenga un richiamo generalizzato alla previsione dell'art. 1669 c.c., il richiamo è infatti specifico con riferimento alla causa generatrice degli eventi, da identificarsi in un “accidentale vizio del suolo”, ovvero in un “accidentale difetto di costruzione”, osservando come si tratti di previsioni che delimitano l'oggetto del contratto e non rappresentano una limitazione di responsabilità dell'assicuratore, per cui non necessitano di una specifica sottoscrizione.
Osserva, quindi, l'appellante come non sia certamente riconducibile a quelle definizioni la “guaina staccata e non più efficiente” o lo stesso “ponte termico”, individuate quali cause dei fenomeni di umidità e condensa dal c.t.u.
Più nello specifico con il terzo motivo viene censurata la sentenza nella parte in cui ha ritenuto operante la manleva dell'assicuratore, pur in presenza dell'espressa esclusione della “difettosa impermeabilizzazione”, ipotesi questa contemplata dall'art. 2, lett. k) delle Condizioni Generali di
Assicurazione, oltre ad osservare come varrebbe comunque anche l'esclusione di cui all'art. 2, lett. f), e cioè del difetto di manutenzione ordinaria e straordinaria, dal momento che quel tipo di guaina ha una vita efficiente non superiore a 5-6 anni.
I motivi sono in parte fondati nei termini che seguono.
Quanto al riferimento alla causa generatrice del danno, limitata ai difetti “accidentali” di costruzione, è certamente condivisibile quanto ritenuto con la sentenza impugnata, riguardo al fatto che un difetto di costruzione non può, per sua natura, essere accidentale, in quanto per essere tale deve dipendere da imperizia, negligenza, inosservanza delle regole dell'arte e/o inosservanza del progetto. Del resto, la stessa parte appellante, nell'illustrare il quinto motivo d'impugnazione, afferma che il termine
“accidentalità” è da porre in contrapposizione alla volontarietà della condotta, e dunque starebbe ad indicare le condotte colpose.
Diverse considerazioni debbono essere svolte in ordine alle argomentazioni relative alla valenza delle clausole di “Delimitazione dell'assicurazione” e più generale all'individuazione del rischio assicurato, per come indicato nella “Scheda Tecnica di polizza”.
La sentenza impugnata si è soffermata sull'interpretazione della definizione di "gravi difetti costruttivi"
(nella parte in cui prevede la necessità d'intervento di una dichiarazione d'inagibilità dell'immobile) e dell'art. 1.1 (quanto al concetto di accidentalità del vizio), contenuto nella sezione “Oggetto
pagina 11 di 17 dell'assicurazione”, pervenendo alla conclusione che quelle clausole dovessero essere interpretate in coerenza con la natura e l'oggetto del contratto, senza però considerare come l'oggetto dell'assicurazione debba essere anzitutto individuato in base alle garanzie espressamente individuate nella scheda di polizza e per gli importi in essa indicati.
La scheda di polizza indica chiaramente come, per la “Sezione A” "Danni all'immobile – Garanzie e somme assicurate”, siano state assicurate due "Partite", e cioè la “Partita 1 A”, relativa all'immobile, per un massimale di euro 1.000.000,00, e la “Partita 2” per le spese di demolizione e sgombero, con un massimale di euro 30.000,00, prevedendo per ogni sinistro uno scoperto di polizza del 10%, con un minimo di euro 10.000,00.
Non sono invece state assicurate le altre partite relative all'"Involucro", “Impermeabilizzazione delle coperture", “Pavimentazioni rivestimenti interni”, “Intonaci e rivestimenti esterni”.
Nelle Condizioni Generali di Assicurazione alle “Definizioni”, che espressamente si prevede abbiano valore convenzionale, e quindi integrino a tutti gli effetti la normativa contrattuale, si precisa come per impermeabilizzazione delle coperture si intendono "sistemi di impermeabilizzazione continui, così definiti come da norme UNI, costituiti da più strati funzionali in cui deve essere sempre presente
l'elemento di tenuta dell'acqua.”
Nella “Sezione A – Danni all'Immobile” delle Condizioni Generali di Assicurazione, concernente l'”Oggetto dell'assicurazione”, è stabilito che la garanzia base riguardi la rovina totale o parziale e i gravi difetti costruttivi, mentre è necessaria una estensione di garanzia (quella di cui all'art. 1.3) per le impermeabilizzazioni, stabilendo l'art.
1.3 che: "Se espressamente richiamata nella scheda tecnica la presente estensione di garanzia, la copertura assicurativa viene estesa, relativamente alla Partita 3-
Impermeabilizzazioni delle coperture, all'indennizzo dei danni materiali e diretti alle impermeabilizzazioni delle coperture, riconducibili ad un accidentale difetto di costruzione…
L'indennizzo consiste, nei limiti della somma assicurata alla Partita 3 … nonché nel limite di indennizzo indicato nella Scheda Tecnica, nelle spese di riparazione o sostituzione della impermeabilizzazione impiegata, comprese quelle strettamente necessarie di demolizione e ripristino di parti dell'immobile."
Non può esservi dubbio circa il fatto che quelle clausole non possano considerarsi limitative della responsabilità, agli effetti dell'art. 1341 c.c., dovendo considerarsi tali “quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto - e non sono, perciò, assoggettata al regime previsto dalla suddetta norma - le clausole che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito" (v. Cass. n. 22806/2014; in senso conforme Cass. n. 8235/2010; Cass. n. 395/2007).
pagina 12 di 17 Ulteriormente – e in coerenza con la disciplina contrattuale richiamata - l'art. 2 della medesima
“Sezione A” elenca tra le ipotesi per le quali la compagnia assicuratrice non è obbligata, alla lett. k), i
“danni da difettosa impermeabilizzazione, salvo quanto stabilito richiamando l'estensione di garanzia specifica.”.
In fatto, con il secondo motivo d'appello, la sostiene che l'unica causa Parte_1 degli ammaloramenti verificatisi nell'immobile del sia stata la scarsa tenuta della guaina di CP_2
impermeabilizzazione, trovata sollevata, e plausibilmente ammalorata, essendo decorsi oltre dieci anni dal suo posizionamento.
Sul punto la sentenza di primo grado, pur dando atto che il c.t.u. avesse riferito che la guaina era risultata staccata e non più efficiente, ha tuttavia precisato che il c.t.u. avesse indicato (anche) “il ponte termico e la presenza del muro laterizio a contatto con l'acqua di raccolta nel cavedio…classificabile come una incongruenza (difetto) costruttiva.” (v. pag. 28 sentenza impugnata).
Secondo questa linea si muove la difesa dalla nel contrastare i motivi Controparte_3
d'impugnazione della ribadendo come il ponte termico sia classificabile come Controparte_7
un difetto costruttivo, rientrante quindi nella copertura assicurativa, ai sensi dell'art. 1669 c.c., non ricorrendo pertanto alcuna delle clausole di esclusione di cui all'art. 2.
Tale ricostruzione non è condivisibile alla luce degli accertamenti tecnici svolti.
La relazione tecnica redatta dall'arch. nell'ambito del procedimento per Persona_2
accertamento tecnico preventivo, ha accertato la presenza di acqua all'interno del cavedio sottostante il marciapiede circostante l'abitazione a piano terra di , a diretto contatto con la muratura CP_2
dell'appartamento, che l'assorbiva, sebbene l'acqua si trovasse ad una quota inferiore rispetto al pavimento interno. Aggiungeva il c.t.u. come la presenza di acqua nel cavedio fosse certamente un fatto anomalo e andasse attribuita "alla mancanza di efficienza della guaina di rivestimento del muro contro terra", non escludendo che vi potessero essere altre porzioni di guaina compromesse, che avrebbero potuto contribuire negativamente all'apporto di acqua all'interno del cavedio (v. pag. 11 relazione di ATP).
La causa della presenza d'umidità all'interno dell'appartamento veniva quindi individuata nel ristagno, assorbimento e penetrazione dell'acqua dal cavedio alla muratura perimetrale dell'alloggio e l'infiltrazione di acqua nel cavedio era attribuita all'inefficienza della guaina di rivestimento della struttura in calcestruzzo a contatto con la terra. I costi per le opere necessarie alla eliminazione di tali vizi, ivi comprese le demolizioni e i ripristini, venivano quindi quantificati, a seguito delle osservazioni presentate dai cc.tt.pp., in complessivi € 16.000,00.
pagina 13 di 17 Nel corso degli approfondimenti tecnici compiuti nel giudizio di merito la causa dell'umidità originariamente individuata è stata certamente confermata, anche a seguito delle prove di allagamento eseguite nel corso dell'integrazione peritale.
Il c.t.u. ha infatti ribadito la mancanza di un'efficiente impermeabilizzazione della muratura del cavedio esterno, dovuta allo scollamento della guaina impermeabilizzante, trovata sollevata, per cui l'acqua ristagnante nel cavedio veniva assorbita dal setto murario laterizio addossato alla parete più interna, predisposto quale appoggio della banchina orizzontale del marciapiede;
il mattone laterizio era così in grado di assorbire e trasferire per capillarità l'umidità, veicolandola verso l'alto, fino a ridosso della muratura di soprassuolo del giardino, ovvero in corrispondenza del nodo costruttivo definito dalla soletta dell'appartamento, la soletta del cavedio, la struttura in calcestruzzo del cavedio e la muratura laterizia a cassa vuota.
Quel nodo costruttivo, ha osservato il c.t.u., si configura come un ponte termico, essendo state erroneamente utilizzate tipologie costruttive differenziate e differenti materiali, in grado di creare una discontinuità termica e geometrica, così da favorire sbalzi di temperatura e il manifestarsi dello stato di degrado funzionale delle murature.
Con riferimento alla presenza del ponte termico, ha precisato il c.t.u. come questo abbia l'effetto di determinare un peggioramento delle anomalie, quanto alla formazione di fenomeni di condensa, sino ad arrivare nei casi peggiori alla formazione di muffe.
Sulla scorta dei sopra riassunti esiti delle indagini tecniche, deve pertanto ritenersi che la fonte principale e determinante degli importanti fenomeni di umidità e ammaloramenti dei muri, sia sulle facciate esterne dell'edificio, che all'interno, secondo quanto rappresentato nelle fotografie riprodotte negli elaborati peritali, siano da ricondurre alle infiltrazioni all'interno del cavedio, che ha fatto sì, dato il ristagno di acqua, che il muro laterizio sia stato costantemente a contatto con l'acqua.
Quei fenomeni possono essere stati accentuati dalla presenza del difetto costruttivo, rappresentato dalla presenza del ponte termico, che come indicato dal c.t.u. può costituire una fonte di degrado della muratura, dando tuttavia origine a fenomeni di condensa o, nei casi più gravi, di muffe, ben differenti dagli imponenti fenomeni d'umidità manifestatisi nell'immobile del Quatela.
Il c.t.u. ha concluso come l'intervento principale sia quello finalizzato ad eliminare la presenza di acqua dal cavedio, successivamente occorrerà rimuovere anche la seconda fonte di degrado della muratura, determinata dalla presenza del ponte termico.
Nel procedere ad un rinnovato calcolo dei costi necessari all'eliminazione dei vizi, il c.t.u. ha elaborato un dettagliato computo metrico, in cui i costi per l'eliminazione del ponte termico sono stati complessivamente quantificati in € 2.005,50.
pagina 14 di 17 In accoglimento dell'appello proposto dalla deve pertanto concludersi Parte_1
che il difetto, che ha comportato il manifestarsi dei fenomeni denunciati dall'acquirente, sia riconducibile ad un difetto costruttivo, consistito nell'errato o non adeguato posizionamento del manto impermeabilizzante, trovato scollato e sollevato, ovvero all'utilizzo di materiale non idoneo.
Non vi sono infatti elementi per ritenere che i fenomeni si siano verificati per la mancata tenuta del rivestimento impermeabilizzante, dovuta al suo naturale deterioramento, visto il precoce manifestarsi della risalita di umidità a distanza di pochi anni dalla costruzione dell'edificio.
Trattandosi di un difetto di impermeabilizzazione, esso è escluso dalla copertura assicurativa, per cui la domanda di manleva relativa a tali danni deve essere respinta.
Per quanto riguarda il vizio relativo al ponte termico, i costi necessari alla sua eliminazione (€
2.005,50), pur rientrando nell'oggetto della copertura assicurativa, sono sotto la soglia della franchigia, pari a € 10.000,00 per sinistro.
L'accoglimento del secondo, terzo e quinto motivo d'appello principale, con conseguente integrale reiezione della domanda di manleva proposta nei confronti della compagnia assicuratrice, comporta l'assorbimento del sesto, settimo ed ottavo motivo di gravame, diretti, sulla base di ulteriori argomentazioni, ad escludere parimenti l'operatività della garanzia assicurativa. ha altresì chiesto, per il caso di accoglimento dell'appello, la condanna di parte Parte_1 convenuta “alla restituzione delle somme corrispostele in esecuzione della sentenza di primo”.
Parte appellante ha documentato (v. doc. 4 appello) di avere versato all' Controparte_3 per il sinistro oggetto di causa, nel luglio del 2023, la somma di € 13.551,00, che pertanto la società appellata è tenuta a restituire, maggiorata degli interessi legali dalla data del pagamento ricevuto, trattandosi di un indebito.
5. L'accoglimento dell'appello principale comporta l'assorbimento del secondo motivo d'appello incidentale proposto dalla avendo l'esame di questo quale presupposto la Controparte_3
conferma della condanna alla manleva, poiché volto a censurare la sentenza nella parte in cui non ha condannato la compagnia assicuratrice a tenere indenne l'assicurato anche dalle spese di giudizio e
CTU che è stata condannata a corrispondere all'acquirente dell'immobile.
Tenuto conto della riforma della sentenza, quanto ai rapporti tra l' e la Controparte_3
le spese di entrambi i gradi di giudizio tra dette parti debbono essere Parte_1
poste a carico della chiamante risultata soccombente e, avuto riguardo allo scaglione di valore di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.001,00), vengono così liquidate: quanto al primo grado, tenuto conto del numero delle questioni trattate e delle attività effettivamente svolte, ivi comprese quelle della fase istruttoria, in misura prossima ai medi, e quindi in complessivi € 4.896,00 (di cui € 919,00 per la fase di pagina 15 di 17 studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase istruttoria e € 1.700,00 per la fase decisionale); e per il presente grado in € 3.521,00 (di cui € 1.100,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva e € 1.500,00 per la fase decisionale) ed € 382,50 per esposti, oltre rimborso spese forfettario ed accessori di legge per entrambi i gradi.
Le spese di questo grado di giudizio tra l'appellante incidentale e seguono parimenti la CP_2 soccombenza dell' e vengono liquidate, sulla scorta dei criteri sopra Controparte_3 indicati, in complessivi € 3.755,00 (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva e € 1.700,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese forfettario ed accessori.
Infine, in considerazione della reiezione dell'appello incidentale, deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento da parte della di un ulteriore importo a titolo di Controparte_1 contributo unificato, pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Terza Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dalla e Pt_1 Parte_1 sull'appello incidentale proposto dalla avverso la sentenza Controparte_1
n. 2231/2023 emessa dal Tribunale di Torino in data 29/05/2023, così provvede: in accoglimento dell'appello principale proposto dalla e in riforma Parte_1 sul punto dell'impugnata sentenza, respinge la domanda di manleva proposta dalla
[...]
nei confronti della compagnia assicuratrice e, per l'effetto, condanna la Controparte_1
alla restituzione in favore della Controparte_1 Parte_1
della somma di € 13.551,00, oltre interessi legali dal 06/07/2023 al saldo;
[...] respinge l'appello incidentale proposto dalla confermando Controparte_1
l'impugnata sentenza nei rapporti tra l' Controparte_1 CP_2
condanna l' a rifondere alla Controparte_1 Parte_1
le spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano, quanto al primo grado, in € 4.896,00 per
[...]
compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A. ed IVA, e, quanto al presente grado di giudizio, in € 3.521,00 per compensi ed € 382,50 per esposti, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
condanna l' a rifondere a le spese del Controparte_1 CP_2
presente giudizio, che si liquidano in € 3.755,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A. e IVA, se dovuta;
pagina 16 di 17 dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115,
a carico dell'appellante incidentale, del versamento di un Controparte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in data 04/06/2025.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott.ssa Rossana Zappasodi
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