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Sentenza 8 maggio 2024
Sentenza 8 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 08/05/2024, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Mariacolomba Giuliano Presidente
- dott. Pietro Iovino Consigliere
- avv. Eugenia Capano Giudice Ausiliario Relatore
Esaminati gli atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 558/2022 promossa da:
Parte_1
e nella qualità di genitori esercenti la
[...] Parte_2 potestà nei confronti del figlio minorenne rappresentati e difesi dall' Avv. Parte_1
Giulio Amandola , con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Aversa (CE), Via Carlo Casalegno n. 1
- Appellanti - contro
Controparte_1
- Appellata contumace-
In punto di: appello avverso la Sentenza del Tribunale di Ravenna n. 665 del 18/9/2021
CONCLUSIONI
L'appellante ha precisato le conclusioni, da intendersi richiamate, come da note depositate telematicamente ai sensi dell'art.127 ter cpc
LA CORTE udita la relazione della causa riferita dal relatore G.A. avv. Eugenia Capano;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con la sentenza impugnata il Tribunale di Ravenna rigettava la domanda proposta da Pt_1
e , nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore
[...] Parte_2
, volta a sentire dichiarare la responsabilità della struttura alberghiera Parte_1 CP_1 di per l'infortunio occorso al minore in data 28/7/2017 allorchè ,
[...] Controparte_1 mentre si accingeva a salire sull'altalena posta all'interno del complesso alberghiero ,perdeva l'equilibrio e cadeva procurandosi lesioni.
Avverso la sentenza hanno proposto appello e nella qualità Parte_1 Parte_2
indicata.
Gli appellanti censurano la decisione per avere ritenuto non assolto l'onere probatorio a loro carico in ordine allo svolgimento dei fatti, lamentando che il Tribunale avrebbe svolto valutazioni ultronee in contrasto con le risultanze della ctu , pervenendo ad un giudizio difforme rispetto agli esiti della relazione peritale, che aveva riconosciuto la riconducibilità delle lesioni patite dal minore alla caduta.
Rilevano che lo stesso Tribunale non ha negato che il sinistro si fosse effettivamente verificato e lamentano che ,sulla base di quanto osservato dal ctu, doveva ritenersi probabile che la presenza di un tappetino antitrauma nell'area giochi avrebbe scongiurato il sinistro o quantomeno avrebbe potuto attenuare le conseguenze dell'evento dannoso come è stato affermato dal perito , a prescindere dalla precisa dinamica in cui i fatti si erano svolti;
che inoltre il teste aveva Tes_1
confermato la dinamica del sinistro , le cui modalità di svolgimento non potevano ritenersi dubbie.
,benchè ritualmente citato , non si è costituito in Controparte_1
giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
L'appello non è fondato.
Con l'azione esperita gli odierni appellanti hanno fatto valere la responsabilità contrattuale della struttura alberghiera convenuta per non avere adempiuto l'obbligo accessorio di dotare l'area adibita ai giochi per bambini della pavimentazione antitrauma prevista dalle normative europee En e N_1
1177.
Come è stato rilevato dal Tribunale, la qualificazione della responsabilità in termini di inadempimento ex art. 1218 ss cc comporta che è posto a carico degli attori l'onere di dimostrare l'evento dannoso e il nesso di causalità tra le lesioni patite e l'omissione imputata alla struttura alberghiera.
Tanto premesso, il Tribunale ha ritenuto non assolto l'onere probatorio sul rilievo dell'esistenza di incertezze e incongruenze sulla precisa dinamica del fatto che non vengono chiarite con il gravame .
pagina 2 di 4 In particolare come ha osservato il Tribunale le lesioni riportate dal minore (“frattura metafisi distale di tibia e perone dx ridotta chirurgicamente”) non appaiono compatibili con la dinamica che è stata descritta nell'atto introduttivo ,e che risulta confermata anche dalla deposizione del teste
, secondo la quale il minore stava salendo sull'altalena, in quanto non è comprensibile , Tes_1 né tantomeno è stato chiarito , come il minore possa avere perso l'equilibrio e, come osserva il giudice di prime cure , se la perdita dell'equilibrio fosse avvenuta nel mentre il minore si accingeva a salire/sedersi sull'altalena , avrebbe dovuto impattare al suolo a livello sacrale, della schiena, degli arti superiori o della faccia, mentre ha riportato lesioni della tibia e perone destri.
Le incertezze sulla dinamica dei fatti risultano avvalorate dagli esiti della ctu medica , che ha affermato la compatibilità delle lesioni riportate dal minore con la caduta dall'altalena sulla base , però ,di una ricostruzione dell'evento in termini del tutto differenti da quelli decritti nella citazione
(“ nello scendere dall'altalena accidentalmente scivolava e cadeva a terra “ v pag 2 relazione medica ) .
Tanto è stato evidenziato dal Tribunale nella decisione impugnata , che ha ritenuto anche significativa la mancata contestazione da parte degli attori della difforme ricostruzione effettuata dal ctu .
L'onere della prova gravante sugli attori imponeva di dimostrare la precisa dinamica del sinistro ed il nesso di causalità tra l'evento e l'omissione contestata alla struttura alberghiera ai fini della affermazione della responsabilità della convenuta , onere che non può ritenersi assolto alla luce delle incongruenze rilevate con le quali il gravame non si misura , ritenendo erroneamente che possa prescindersi dalla dimostrazione della concreta dinamica del sinistro per essere stata provata la mera verificazione dell'evento dannoso e la compatibilità delle lesioni con una caduta.
Per le ragioni esposte l'appello deve essere rigettato.
Nulla deve disporsi sulle spese stante la contumacia dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte
-Rigetta l'appello;
-Nulla sulle spese stante la contumacia dell'appellata .
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13 I quater DPR 2002/115 ai fini del pagamento a carico degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
pagina 3 di 4 Così deciso in Bologna dalla seconda sezione civile della Corte di Appello nella camera di consiglio del 12/4/2024
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
avv. Eugenia Capano dott. Mariacolomba Giuliano
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