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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/05/2025, n. 1593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1593 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
IV^ Sezione Civile
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Feola, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5337 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2014,
avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura ai margini dell'atto di citazione, Parte_1
dall'Avv. Annarita Vozza, presso in cui studio in Casagiove, alla Via Nazionale Appia, n. 15 è
elettivamente domiciliato;
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa, in virtù di procura agli CP_1
atti, dall'Avv. Ferruccio De Lorenzo e dall'Avv. Alfredo Aran, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Santa Maria C.V., alla via Pezzella n. 15;
CONVENUTA
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa giusta procura CP_2
speciale, allegata alla comparsa di costituzione e risposta, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv.
Calogero Lanza e dall'Avv. Matteo Giarratana ed elettivamente domiciliata per la presente causa presso lo studio dell'Avv. Patrizia Cifonelli, sito in Pietravairano, Piazza Saluzzon.2; CONVENUTA
NONCHE'
rappresentata e difesa, in virtù di procura ai margini dell'atto di costituzione e CP_3
risposta, dall'Avv. Rosario Pucillo, presso il cui studio in Castellamare di Stabia, alla Via Luigi
Denza, n. 9 è elettivamente domiciliato;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
Come dal verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.03.2025 e da comparse conclusionali, da intendersi integralmente riportati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio e Parte_1 CP_1
al fine di ottenere il risarcimento dei danni all'immagine, al decoro, all'onore ed alla CP_2
reputazione, personale e professionale, subiti in seguito all'illegittima iscrizione nella Crif.
A sostegno delle proprie richieste, dichiarava di aver scoperto, per pura casualità, di essere Parte_1
titolare di tre utenze telefoniche presso la compagnia telefonica HG3, ove risultava la stipulazione in data 16.04.2011 di tre contratti a suo nome, ma in realtà da lui mai sottoscritti, ragion per cui sporgeva regolare denuncia presso il Comando dei Carabinieri di Casagiove.
A distanza di pochi mesi, l'odierno attore riceveva dalla di Napoli, società cessionaria Controparte_4
del credito vantato dalla (finanziaria su cui si appoggia la tre solleciti di CP_2 CP_1
pagamento.
A tal uopo, l'attore, contattata la di Napoli, apprendeva che i tre solleciti di pagamento erano CP_4
riferiti ai finanziamenti n. 9578124- 9579296-9579020 stipulati per l'acquisto di tre telefoni cellulari legati alle stesse utenze telefoniche, relativamente alle quali già nel 2012 aveva sporto denuncia.
L'attore asseriva di non aver mai stipulato e sottoscritto tali contratti di finanziamento con la inoltre per i relativi addebiti era stato indicato un inesistente conto corrente presso la Banca CP_2 Di Credito Cooperativo di Scafati Cetara, mai acceso dall'attore e per tali motivi l'attore si recava al
Comando dei Carabinieri ed integrava la denuncia già sporta nel 2012.
L'attore, inoltre, scopriva di essere stato iscritto nella Centrale Rischi Investimenti Finanziari, in quanto i contratti di finanziamento stipulati a suo nome con la erano stati segnalati a CP_2
sofferenza.
Tale iscrizione aveva compromesso l'immagine e la reputazione sia personale che professionale dell' attesa la sua professione di dottore commercialista e di Revisione Legale dei Conti. Parte_1
Cont Si costituiva in giudizio la società , la quale eccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione passiva, nel merito contestava la domanda proposta, con riferimento sia all'an che al
quantum debeatur.
Si costituiva in giudizio la la quale eccepiva, in via preliminare e pregiudiziale, sia CP_2
l'irritualità della domanda proposta sia l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, essendo competente a decidere in via esclusiva sulla presente causa il Tribunale di Milano in ragione dell'art.152 del D.lgs. 196/2003 così come modificato dal D.lgs 150/2011.
Nel merito, eccepiva l'assoluta infondatezza delle pretese ex adverso azionate e infine, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la società , che aveva provveduto materialmente CP_3
a identificare il richiedente il finanziamento.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva quindi la società , la quale si associava a CP_3
Cont tutte le difese della convenuta , chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto.
In via pregiudiziale, va disattesa l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, per essere competente il Tribunale di Milano sulla scorta e per le ragioni di cui all'ordinanza del 16.11.2025 agli atti, che viene richiamata e condivisa in questa sede.
Nel merito, la domanda di parte attrice non merita accoglimento e va rigettata per le ragioni in seguito esplicitate. Giova innanzitutto procedere ad una breve disanima del panorama normativo e giurisprudenziale concernente la responsabilità extracontrattuale, tema che viene in rilievo nella fattispecie in esame.
Tale forma di responsabilità si configura allorquando un soggetto viola non già un dovere specifico,
derivante da un preesistente rapporto obbligatorio (nel qual caso si configurerebbe responsabilità
“contrattuale”) bensì un dovere generico che, solitamente, è indicato dalla dottrina con il brocardo latino “neminem laedere”
La norma fondamentale di riferimento è l'art.2043 c.c. che recita, come noto, che, “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno” e che presuppone come necessario un rapporto di causa-effetto tra l'evento dannoso e la condotta (Cass. n. 7026/2001; Cass. 12431/2001; Cass. n. 2037/2000).
Requisito necessario dell'obbligazione risarcitoria è, pertanto, il nesso di causalità che va esaminato sotto un duplice profilo: quello della causalità materiale, ossia della sussistenza di un collegamento tra la condotta illecita e l'evento dannoso, e quello della causalità giuridica, ovvero dell'accertamento di un collegamento giuridico tra l'evento e le sue conseguenze dannose.
Con riferimento alla causalità giuridica, l'art. 1223 c.c. (esteso alla responsabilità extracontrattuale dall'art. 2056 c.c.) stabilisce che il danno risarcibile deve essere la conseguenza diretta e immediata della condotta illecita.
La responsabilità extracontrattuale comporta, dunque, che, in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito civile ai sensi dell'art. 2043 c.c., incombe in capo alla parte danneggiata "l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva" (Cass. n. 191/1996; Cass. n. 17152/2002; Cass. n. 390/2008; Cass.
11946/2013).
Per quanto concerne l'imputabilità soggettiva del fatto all'autore, l'art.2043 c.c. distingue, gli elementi della colpa e del dolo, senza fornire, peraltro, nessuna definizione.
A tal fine viene in rilievo, la disciplina penalista (cfr. 43 c.p.) secondo la quale l'evento doloso è
quello previsto e voluto dal soggetto agente come conseguenza della propria azione o omissione;
mentre l'evento colposo è quello non voluto dall'agente, ancorché previsto, che si verifica per negligenza, imprudenza ed imperizia (c.d. colpa generica) ovvero per violazione di specifiche regole di condotta (c.d. colpa specifica)
Premesso, dunque, il quadro normativo di riferimento, nel caso di specie, alcuna forma di responsabilità può essere ravvisata in capo ai convenuti.
L'unico soggetto giuridico che è entra in contatto con il cliente ed è tenuto all'identificazione dello stesso è il rivenditore autorizzato, che nella specie è Controparte_3
Come specificato dai convenuti e come previsto dalla normativa per la sottoscrizione dei contratti di telefonia presso esercizi commerciali e di finanziamento collegati a questi, l'utente che ha intenzione di sottoscrivere un contratto con la compagnia telefonica non entra in contatto né con la compagnia telefonica né con il personale della Società finanziaria, giacché il compito dell'identificazione e dell'accertamento dell'identità del cliente richiedente viene operato direttamente dal negoziante, in questo caso dal rivenditore di H3g.
Il rivenditore, quindi, visiona l'originale del documento d'identità e del codice fiscale e ne trae fotocopia;
fa apporre al cliente la firma in sua presenza, appone il proprio timbro sulla pratica e trasmette il tutto tramite fax o in via telematica alla Compagnia telefonica ed alla Società finanziaria.
Queste ultime, ricevuta la documentazione, eseguono un mero controllo formale della corrispondenza dei dati riportati sui documenti allegati al contratto e quelli contenuti nello stesso, procedendo poi all'attivazione dell'utenza e del finanziamento.
Non sono quindi ravvisabili profili di responsabilità in capo alla società telefonica e alla società
finanziaria, che non sono tenuti a controlli ulteriori, riguardo alla identificazione del potenziale cliente, rispetto a quelli che compie il rivenditore.
E neppure è ravvisabile un profilo colposo della poiché quest'ultima è tenuta ad Controparte_3
identificare il cliente, verificando che si tratti della persona indicata sui documenti di identità forniti ed acquisiti. Il rivenditore ha acquisito i dati del cliente, l'ha identificato con patente di guida in corso di validità
( con scadenza 15/07/2015) e tessera sanitaria in corso di validità (n. NumeroDiP_1
con scadenza 28/10/2015), ha visionato l'originale dei documenti e ne ha NumeroDiPatente_2
estratto copia, ha fatto sottoscrivere il contratto in sua presenza: alcun rimprovero può essere mosso alla , non disponendo di ulteriori poteri per verificare l'autenticità o meno dei documenti CP_3
identificativi.
In buona sostanza, la responsabilità dell'accaduto è da imputare unicamente agli ignoti che hanno evidentemente utilizzato documenti falsi, riportanti i dati del presunto , al fine di Parte_1
trarre illeciti vantaggi ai danni dello stesso.
Inoltre, per quanto concerne il risarcimento del danno da illegittima iscrizione nella Crif, alla stregua di un consolidato orientamento giurisprudenziale, deve ritenersi fermo il principio secondo il quale tale danno non sia risarcibile in re ipsa: “In caso di illecito trattamento dei dati personali, nella
fattispecie per illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi, il pregiudizio non patrimoniale non
può mai essere "in re ipsa", ma deve essere allegato e provato da parte dell'attore, a pena di uno
snaturamento delle funzioni della responsabilità aquiliana” (cfr. Cassazione del 05/03/2015, n.
44439); “In caso di illegittima segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi, il danno non può essere
ritenuto in re ipsa: può semmai ammettersi che, ai fini del risarcimento, non già il danno, ma la sua
prova sia “in re ipsa”, nel senso che gode di facilitazioni agganciate al congegno presuntivo. (cfr.
Cassazione del 25/01/2017, n. 1931).
La Cassazione aveva in precedenza affermato che “In caso di illegittima segnalazione di una posizione in sofferenza presso la centrale rischi della Banca d'Italia, da parte di un istituto di credito,
sussiste - non diversamente da quanto si verifica in caso di illegittimo protesto di una cambiale - il danno da lesione dell'immagine sociale della persona che si vede ingiustamente indicata come insolvente.
Tale lesione costituisce un danno reale che deve essere risarcito senza necessità per il danneggiato di fornire la prova della sua esistenza. È corretto, pertanto, il ricorso alla liquidazione del danno con criteri equitativi, ammissibile qualora l'attività istruttoria svolta non consenta di dare certezza alla misura del danno stesso, come avviene quando, essendone certa l'esistenza, risulti impossibile o estremamente difficoltoso provare la precisa entità del pregiudizio economico subito (cfr. cassazione n. 12626 del 2010).
La Cassazione a sezioni unite del 2008 ha affermato che il danno non patrimoniale anche nel caso di lesioni di diritto costituzionalmente tutelati è danno conseguenza che va allegato provato e non danno evento.
Tuttavia, emerge che nel caso di danno non patrimoniale da lesione di diritti costituzionalmente tutelati la prova del danno non patrimoniale spesso finisce per coincidere con la prova della lesione del diritto e del fatto illecito o che comunque tale prova può costituire fatto noto dal quale agevolmente risalire alla prova presuntiva del danno. Anche la succitata Cassazione a SS.UU ha infatti ha affermato che la prova del danno può essere anche unicamente presuntiva.
Orbene, facendo buon governo delle coordinate ermeneutiche predette ed applicandole al caso concreto, al CRIF può accedere solo il diretto interessato e le Società Finanziarie e banche nel momento in cui il cliente chiede un finanziamento al fine di verificarne la solvibilità, poiché come affermato dallo stesso attore nell'atto introduttivo, né lui né alcun componente della sua famiglia ha mai richiesto alcun prestito, deve ritenersi che alcun pregiudizio abbia subito l' Parte_1
Né tanto meno può riconoscersi il danno all'immagine dal momento che parte ricorrente non ha assolto all'onere probatorio su di sé incombente, non avendo né provato e prodotto nulla a riguardo,
limitandosi solo ad allegare il proprio curriculum vitae.
Anche per tali ragioni, le domande proposte non possono trovare accoglimento.
Tenuto conto della vicenda fattuale che ha originato la pretesa, ovvero l'illegittimo coinvolgimento dell'attore – sebbene ad opera di terzi - nei contratti di finanziamento e di attivazione delle utenze telefoniche e tenuto altresì conto della mancanza di complessità delle questioni trattate, anche in punto di determinazioni istruttorie, si ritengono sussistenti giusti motivi per la integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella persona del giudice dott.ssa Maria Feola,
definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) compensa interamente le spese di giudizio tra le parti.
S. Maria Capua Vetere, 13.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Feola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
IV^ Sezione Civile
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Feola, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5337 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2014,
avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura ai margini dell'atto di citazione, Parte_1
dall'Avv. Annarita Vozza, presso in cui studio in Casagiove, alla Via Nazionale Appia, n. 15 è
elettivamente domiciliato;
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa, in virtù di procura agli CP_1
atti, dall'Avv. Ferruccio De Lorenzo e dall'Avv. Alfredo Aran, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Santa Maria C.V., alla via Pezzella n. 15;
CONVENUTA
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa giusta procura CP_2
speciale, allegata alla comparsa di costituzione e risposta, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv.
Calogero Lanza e dall'Avv. Matteo Giarratana ed elettivamente domiciliata per la presente causa presso lo studio dell'Avv. Patrizia Cifonelli, sito in Pietravairano, Piazza Saluzzon.2; CONVENUTA
NONCHE'
rappresentata e difesa, in virtù di procura ai margini dell'atto di costituzione e CP_3
risposta, dall'Avv. Rosario Pucillo, presso il cui studio in Castellamare di Stabia, alla Via Luigi
Denza, n. 9 è elettivamente domiciliato;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
Come dal verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.03.2025 e da comparse conclusionali, da intendersi integralmente riportati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio e Parte_1 CP_1
al fine di ottenere il risarcimento dei danni all'immagine, al decoro, all'onore ed alla CP_2
reputazione, personale e professionale, subiti in seguito all'illegittima iscrizione nella Crif.
A sostegno delle proprie richieste, dichiarava di aver scoperto, per pura casualità, di essere Parte_1
titolare di tre utenze telefoniche presso la compagnia telefonica HG3, ove risultava la stipulazione in data 16.04.2011 di tre contratti a suo nome, ma in realtà da lui mai sottoscritti, ragion per cui sporgeva regolare denuncia presso il Comando dei Carabinieri di Casagiove.
A distanza di pochi mesi, l'odierno attore riceveva dalla di Napoli, società cessionaria Controparte_4
del credito vantato dalla (finanziaria su cui si appoggia la tre solleciti di CP_2 CP_1
pagamento.
A tal uopo, l'attore, contattata la di Napoli, apprendeva che i tre solleciti di pagamento erano CP_4
riferiti ai finanziamenti n. 9578124- 9579296-9579020 stipulati per l'acquisto di tre telefoni cellulari legati alle stesse utenze telefoniche, relativamente alle quali già nel 2012 aveva sporto denuncia.
L'attore asseriva di non aver mai stipulato e sottoscritto tali contratti di finanziamento con la inoltre per i relativi addebiti era stato indicato un inesistente conto corrente presso la Banca CP_2 Di Credito Cooperativo di Scafati Cetara, mai acceso dall'attore e per tali motivi l'attore si recava al
Comando dei Carabinieri ed integrava la denuncia già sporta nel 2012.
L'attore, inoltre, scopriva di essere stato iscritto nella Centrale Rischi Investimenti Finanziari, in quanto i contratti di finanziamento stipulati a suo nome con la erano stati segnalati a CP_2
sofferenza.
Tale iscrizione aveva compromesso l'immagine e la reputazione sia personale che professionale dell' attesa la sua professione di dottore commercialista e di Revisione Legale dei Conti. Parte_1
Cont Si costituiva in giudizio la società , la quale eccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione passiva, nel merito contestava la domanda proposta, con riferimento sia all'an che al
quantum debeatur.
Si costituiva in giudizio la la quale eccepiva, in via preliminare e pregiudiziale, sia CP_2
l'irritualità della domanda proposta sia l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, essendo competente a decidere in via esclusiva sulla presente causa il Tribunale di Milano in ragione dell'art.152 del D.lgs. 196/2003 così come modificato dal D.lgs 150/2011.
Nel merito, eccepiva l'assoluta infondatezza delle pretese ex adverso azionate e infine, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la società , che aveva provveduto materialmente CP_3
a identificare il richiedente il finanziamento.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva quindi la società , la quale si associava a CP_3
Cont tutte le difese della convenuta , chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto.
In via pregiudiziale, va disattesa l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, per essere competente il Tribunale di Milano sulla scorta e per le ragioni di cui all'ordinanza del 16.11.2025 agli atti, che viene richiamata e condivisa in questa sede.
Nel merito, la domanda di parte attrice non merita accoglimento e va rigettata per le ragioni in seguito esplicitate. Giova innanzitutto procedere ad una breve disanima del panorama normativo e giurisprudenziale concernente la responsabilità extracontrattuale, tema che viene in rilievo nella fattispecie in esame.
Tale forma di responsabilità si configura allorquando un soggetto viola non già un dovere specifico,
derivante da un preesistente rapporto obbligatorio (nel qual caso si configurerebbe responsabilità
“contrattuale”) bensì un dovere generico che, solitamente, è indicato dalla dottrina con il brocardo latino “neminem laedere”
La norma fondamentale di riferimento è l'art.2043 c.c. che recita, come noto, che, “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno” e che presuppone come necessario un rapporto di causa-effetto tra l'evento dannoso e la condotta (Cass. n. 7026/2001; Cass. 12431/2001; Cass. n. 2037/2000).
Requisito necessario dell'obbligazione risarcitoria è, pertanto, il nesso di causalità che va esaminato sotto un duplice profilo: quello della causalità materiale, ossia della sussistenza di un collegamento tra la condotta illecita e l'evento dannoso, e quello della causalità giuridica, ovvero dell'accertamento di un collegamento giuridico tra l'evento e le sue conseguenze dannose.
Con riferimento alla causalità giuridica, l'art. 1223 c.c. (esteso alla responsabilità extracontrattuale dall'art. 2056 c.c.) stabilisce che il danno risarcibile deve essere la conseguenza diretta e immediata della condotta illecita.
La responsabilità extracontrattuale comporta, dunque, che, in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito civile ai sensi dell'art. 2043 c.c., incombe in capo alla parte danneggiata "l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva" (Cass. n. 191/1996; Cass. n. 17152/2002; Cass. n. 390/2008; Cass.
11946/2013).
Per quanto concerne l'imputabilità soggettiva del fatto all'autore, l'art.2043 c.c. distingue, gli elementi della colpa e del dolo, senza fornire, peraltro, nessuna definizione.
A tal fine viene in rilievo, la disciplina penalista (cfr. 43 c.p.) secondo la quale l'evento doloso è
quello previsto e voluto dal soggetto agente come conseguenza della propria azione o omissione;
mentre l'evento colposo è quello non voluto dall'agente, ancorché previsto, che si verifica per negligenza, imprudenza ed imperizia (c.d. colpa generica) ovvero per violazione di specifiche regole di condotta (c.d. colpa specifica)
Premesso, dunque, il quadro normativo di riferimento, nel caso di specie, alcuna forma di responsabilità può essere ravvisata in capo ai convenuti.
L'unico soggetto giuridico che è entra in contatto con il cliente ed è tenuto all'identificazione dello stesso è il rivenditore autorizzato, che nella specie è Controparte_3
Come specificato dai convenuti e come previsto dalla normativa per la sottoscrizione dei contratti di telefonia presso esercizi commerciali e di finanziamento collegati a questi, l'utente che ha intenzione di sottoscrivere un contratto con la compagnia telefonica non entra in contatto né con la compagnia telefonica né con il personale della Società finanziaria, giacché il compito dell'identificazione e dell'accertamento dell'identità del cliente richiedente viene operato direttamente dal negoziante, in questo caso dal rivenditore di H3g.
Il rivenditore, quindi, visiona l'originale del documento d'identità e del codice fiscale e ne trae fotocopia;
fa apporre al cliente la firma in sua presenza, appone il proprio timbro sulla pratica e trasmette il tutto tramite fax o in via telematica alla Compagnia telefonica ed alla Società finanziaria.
Queste ultime, ricevuta la documentazione, eseguono un mero controllo formale della corrispondenza dei dati riportati sui documenti allegati al contratto e quelli contenuti nello stesso, procedendo poi all'attivazione dell'utenza e del finanziamento.
Non sono quindi ravvisabili profili di responsabilità in capo alla società telefonica e alla società
finanziaria, che non sono tenuti a controlli ulteriori, riguardo alla identificazione del potenziale cliente, rispetto a quelli che compie il rivenditore.
E neppure è ravvisabile un profilo colposo della poiché quest'ultima è tenuta ad Controparte_3
identificare il cliente, verificando che si tratti della persona indicata sui documenti di identità forniti ed acquisiti. Il rivenditore ha acquisito i dati del cliente, l'ha identificato con patente di guida in corso di validità
( con scadenza 15/07/2015) e tessera sanitaria in corso di validità (n. NumeroDiP_1
con scadenza 28/10/2015), ha visionato l'originale dei documenti e ne ha NumeroDiPatente_2
estratto copia, ha fatto sottoscrivere il contratto in sua presenza: alcun rimprovero può essere mosso alla , non disponendo di ulteriori poteri per verificare l'autenticità o meno dei documenti CP_3
identificativi.
In buona sostanza, la responsabilità dell'accaduto è da imputare unicamente agli ignoti che hanno evidentemente utilizzato documenti falsi, riportanti i dati del presunto , al fine di Parte_1
trarre illeciti vantaggi ai danni dello stesso.
Inoltre, per quanto concerne il risarcimento del danno da illegittima iscrizione nella Crif, alla stregua di un consolidato orientamento giurisprudenziale, deve ritenersi fermo il principio secondo il quale tale danno non sia risarcibile in re ipsa: “In caso di illecito trattamento dei dati personali, nella
fattispecie per illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi, il pregiudizio non patrimoniale non
può mai essere "in re ipsa", ma deve essere allegato e provato da parte dell'attore, a pena di uno
snaturamento delle funzioni della responsabilità aquiliana” (cfr. Cassazione del 05/03/2015, n.
44439); “In caso di illegittima segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi, il danno non può essere
ritenuto in re ipsa: può semmai ammettersi che, ai fini del risarcimento, non già il danno, ma la sua
prova sia “in re ipsa”, nel senso che gode di facilitazioni agganciate al congegno presuntivo. (cfr.
Cassazione del 25/01/2017, n. 1931).
La Cassazione aveva in precedenza affermato che “In caso di illegittima segnalazione di una posizione in sofferenza presso la centrale rischi della Banca d'Italia, da parte di un istituto di credito,
sussiste - non diversamente da quanto si verifica in caso di illegittimo protesto di una cambiale - il danno da lesione dell'immagine sociale della persona che si vede ingiustamente indicata come insolvente.
Tale lesione costituisce un danno reale che deve essere risarcito senza necessità per il danneggiato di fornire la prova della sua esistenza. È corretto, pertanto, il ricorso alla liquidazione del danno con criteri equitativi, ammissibile qualora l'attività istruttoria svolta non consenta di dare certezza alla misura del danno stesso, come avviene quando, essendone certa l'esistenza, risulti impossibile o estremamente difficoltoso provare la precisa entità del pregiudizio economico subito (cfr. cassazione n. 12626 del 2010).
La Cassazione a sezioni unite del 2008 ha affermato che il danno non patrimoniale anche nel caso di lesioni di diritto costituzionalmente tutelati è danno conseguenza che va allegato provato e non danno evento.
Tuttavia, emerge che nel caso di danno non patrimoniale da lesione di diritti costituzionalmente tutelati la prova del danno non patrimoniale spesso finisce per coincidere con la prova della lesione del diritto e del fatto illecito o che comunque tale prova può costituire fatto noto dal quale agevolmente risalire alla prova presuntiva del danno. Anche la succitata Cassazione a SS.UU ha infatti ha affermato che la prova del danno può essere anche unicamente presuntiva.
Orbene, facendo buon governo delle coordinate ermeneutiche predette ed applicandole al caso concreto, al CRIF può accedere solo il diretto interessato e le Società Finanziarie e banche nel momento in cui il cliente chiede un finanziamento al fine di verificarne la solvibilità, poiché come affermato dallo stesso attore nell'atto introduttivo, né lui né alcun componente della sua famiglia ha mai richiesto alcun prestito, deve ritenersi che alcun pregiudizio abbia subito l' Parte_1
Né tanto meno può riconoscersi il danno all'immagine dal momento che parte ricorrente non ha assolto all'onere probatorio su di sé incombente, non avendo né provato e prodotto nulla a riguardo,
limitandosi solo ad allegare il proprio curriculum vitae.
Anche per tali ragioni, le domande proposte non possono trovare accoglimento.
Tenuto conto della vicenda fattuale che ha originato la pretesa, ovvero l'illegittimo coinvolgimento dell'attore – sebbene ad opera di terzi - nei contratti di finanziamento e di attivazione delle utenze telefoniche e tenuto altresì conto della mancanza di complessità delle questioni trattate, anche in punto di determinazioni istruttorie, si ritengono sussistenti giusti motivi per la integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella persona del giudice dott.ssa Maria Feola,
definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) compensa interamente le spese di giudizio tra le parti.
S. Maria Capua Vetere, 13.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Feola