Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/05/2025, n. 1458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1458 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 601/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di MILANO
Seconda Sezione CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesira D'Anella Presidente dott. Maria Elena Catalano Consigliere
dott. Antonella Caterina Attardo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 601/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SBISA' Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE e dell'avv. FRIGERIO ALESSANDRA ) VIA BAROZZI, 1 20122 C.F._2
MILANO; elettivamente domiciliato in VIA MONTE DI PIETÀ 15 MILANO presso il difensore avv.
SBISA' GIUSEPPE
APPELLANTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GELMI BEATRICE CP_1 C.F._3
GIULIA e dell'avv. ARATA FILIPPO ( ) GALLERIA DEL CORSO, 1 20122 C.F._4
MILANO; ( ) Indirizzo Telematico;
Parte_2 C.F._5 [...]
( ) VIA AGNELLO, 12 MILANO;
elettivamente domiciliato in Parte_3 C.F._6
GALLERIA DEL CORSO, 1 20122 MILANO presso il difensore avv. GELMI BEATRICE
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAGNES Parte_4 C.F._7
SERGIO, elettivamente domiciliato C/O LA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE SEDE presso il difensore avv. CAGNES SERGIO pagina 1 di 23
MATTACE RASO LUCA ( ) VIA CARDUCCI N. 22 MILANO;
C.F._9
elettivamente domiciliato in VIA CARDUCCI N. 22 MILANO presso il difensore avv. PENNISI
LUCA
APPELLATO/I
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in diversa composizione rispetto al collegio che ha pronunciato la sentenza di appello n. 3199/2018, pubblicata il 28 giugno 2018, repert. 1884/2018, causa R.G. n.
3309/2017 (composta dai dott.ri Walter Saresella, quale presidente estensore, nonché Daniela Fontana
e Laura Tragni, quali consiglieri), e cassata con rinvio dall'ordinanza della Suprema Corte di
Cassazione, II sez. civ., n. 722/2024 del 9 gennaio 2024, nel procedimento R.G. 21373/2018, uniformandosi ai principi di diritto espressi e a quanto statuito dalla suddetta ordinanza di rinvio della
Corte di Cassazione n. 722/2024, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, sia di merito, sia istruttoria, e in accoglimento delle domande proposte dalla sig.ra in Parte_1
primo grado e nel giudizio di appello:
- accertare e dichiarare, in accoglimento dei motivi di riassunzione formulati dalla sig.ra Parte_1
nel proprio atto di citazione in riassunzione del 20 febbraio 2024 e nella comparsa di
[...]
costituzione nel giudizio R.G. 1099/2024 del 22 ottobre 2024, la piena validità ed efficacia della
Part scrittura privata 15 novembre 2008 tra e e i figli , Controparte_2 Parte_6 Parte_1
, e , anche, ove occorrendo, rigettando le opposte domande spiegate dal sig. Parte_4 CP_3 CP_1
nella misura in cui queste erano state accolte dalla sentenza della Corte di Appello di CP_1
Milano n. 3199/2018 del 28 giugno 2018 poi cassata, e/o comunque riformando sul punto la predetta sentenza della Corte di Appello di Milano;
- accertare e dichiarare il passaggio in cosa giudicata del rigetto della domanda di di CP_1
revocazione della donazione per sopravvenienza di figli stabilito dalla sentenza di codesta Corte
d'Appello n. 3199/2018;
- rigettare integralmente gli assunti e le argomentazioni formulati da nella comparsa di CP_1 costituzione nel giudizio R.G. 601/2024 e nell'atto di riassunzione nel giudizio R.G. 1099/2024 e, per
l'effetto, tutte le domande formulate da anche nei confronti della sig.ra CP_1 Parte_1
per i motivi illustrati in narrativa;
e, conseguentemente
[...]
pagina 2 di 23 - condannare a restituire a la quota di nominali Euro 11.497 della CP_1 Parte_1
SIRIM s.r.l., oltre i frutti maturati del 18 dicembre 2008 al giorno della effettuazione del trasferimento
e gli interessi sui frutti maturati nella misura prevista dal quarto comma dell'art. 1284 cod. civ.; in ogni caso:
- condannare a restituire a gli importi pagati per spese di causa e CP_1 Parte_1
imposta di registro della precedente sentenza n. 3199/2018 del 28 giugno 2018 di codesta Corte
d'Appello, cassata con l'ordinanza n. 722/2024 della Corte di Cassazione, pari a complessivi Euro
45.995,75, oltre interessi ex art. 1284.4 cod. civ. dal giorno della pubblicazione della sentenza al saldo;
condannare al pagamento a favore di delle spese del giudizio CP_1 Parte_1
di Appello R.G. n. 3309/2017; del giudizio di Cassazione R.G. n. 21373/2018, nonché del presente giudizio di rinvio in appello (ivi incluso il contributo unificato di Euro 518,00), il tutto oltre accessori come per legge (spese generali 15%, IVA e CPA) e interessi ai sensi dell'art. 1284.4 cod. civ. dal giorno della pubblicazione della sentenza al saldo;
- emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono.”
Per CP_1
“ Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza di rito, istruttoria e di merito, così giudicare, in quanto possa occorrere anche in via riconvenzionale: nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare, anche ex officio, la nullità e/o invalidità della scrittura privata del 15 novembre 2008 e della conseguente donazione del 18 dicembre 2008 in quanto preliminare di donazione e/o per difetto della forma solenne di cui all'art. 782 c.c. e/o ai sensi dell'art. 771, primo Part comma, c.c. e, per l'effetto, condannare le signore , e alla Parte_1 Parte_4
restituzione in favore del dott. di tutti i beni ed utilità che formavano oggetto delle donazioni per CP_1
cui è causa, con frutti, rivalutazione ed interessi (e/o a pagarne il controvalore monetario, ove nel frattempo tali beni siano stati ulteriormente ceduti e/o consumati e/o dispersi, sempre con frutti, rivalutazione ed interessi); con ogni consequenziale e più ampio effetto restitutorio, ed ogni altro di legge, e più precisamente:
(i) per quanto riguarda la quota di nominali Euro 11.497,00 nel capitale sociale Parte_1
della società IM S.r.l. (di cui una quota di Euro 8.700,00 in piena proprietà e una quota di Euro
2.797,00 gravata da diritto di usufrutto vitalizio a favore di ); Controparte_2
pagina 3 di 23 (ii) per quanto riguarda la quota di nominali di Euro 11.498,00 nel capitale sociale della Parte_5
società IM S.r.l. (di cui una quota di Euro 8.700,00 in piena proprietà, una quota di Euro 2.798,00 gravata da diritto di usufrutto vitalizio a favore di ) Controparte_2
i per quanto riguarda la quota di nominali Euro 11.497,00 (di cui una quota di Parte_4
Euro 8.700,00 in piena proprietà e una quota di Euro 2.797,00 gravata da diritto di usufrutto vitalizio
a favore di ); nel merito, in via subordinata: Controparte_2
- accertare e dichiarare, anche ex officio, la nullità e/o invalidità della scrittura privata del 15 novembre 2008 e della conseguente donazione del 18 dicembre 2008 in quanto stipulata in violazione Part del divieto di cui all'art. 458 c.c. e, per l'effetto, condannare , e Parte_1 Parte_4
alla restituzione in favore del dott. di tutti i beni ed utilità che formavano oggetto delle CP_1
donazioni per cui è causa, con frutti, rivalutazione ed interessi (e/o a pagarne il controvalore monetario, ove nel frattempo tali beni siano stati ulteriormente ceduti e/o consumati e/o dispersi, sempre con frutti, rivalutazione ed interessi); con ogni consequenziale e più ampio effetto restitutorio, ed ogni altro di legge;
e più precisamente:
(i) per quanto riguarda la quota di nominali Euro 11.497,00 nel capitale sociale Parte_1
della società IM S.r.l. (di cui una quota di Euro 8.700,00 in piena proprietà e una quota di Euro
2.797,00 gravata da diritto di usufrutto vitalizio a favore di ); Controparte_2
(ii) per quanto riguarda la quota di nominali di Euro 11.498,00 nel capitale sociale della Parte_5
società IM S.r.l. (di cui una quota di Euro 8.700,00 in piena proprietà, una quota di Euro 2.798,00 gravata da diritto di usufrutto vitalizio a favore di ); Controparte_2
(iii) per quanto riguarda la quota di nominali Euro 11.497,00 nel capitale di IM Parte_4
S.r.l. (di cui una quota di Euro 8.700,00 in piena proprietà e una quota di Euro 2.797,00 gravata da diritto di usufrutto vitalizio a favore di ); nel merito, in via di ulteriore subordine: Controparte_2
- disporre la revocazione della donazione effettuata il 18 dicembre 2008 da per CP_1
Part sopravvenienza di figli ex art. 803 c.c. e, per l'effetto, condannare , e Parte_1 Parte_4
alla restituzione in favore di di tutti i beni ed utilità che formavano oggetto delle
[...] CP_1
donazioni per cui è causa, con frutti, rivalutazione ed interessi (e/o a pagarne il controvalore monetario, ove nel frattempo tali beni siano stati ulteriormente ceduti e/o consumati e/o dispersi, sempre con frutti, rivalutazione ed interessi); con ogni consequenziale e più ampio effetto restitutorio, ed ogni altro di legge;
e più precisamente:
pagina 4 di 23 (i) per quanto riguarda la quota di nominali Euro 11.497,00 nel capitale sociale Parte_1
della società IM S.r.l. (di cui una quota di Euro 8.700,00 in piena proprietà e una quota di Euro
2.797,00 gravata da diritto di usufrutto vitalizio a favore di ); Controparte_2
(ii) per quanto riguarda la quota di nominali di Euro 11.498,00 nel capitale sociale della Parte_5
società IM S.r.l. (di cui una quota di Euro 8.700,00 in piena proprietà, una quota di Euro 2.798,00 gravata da diritto di usufrutto vitalizio a favore di ); Controparte_2
(iii) per quanto riguarda la quota di nominali Euro 11.497,00 (di cui una quota di Parte_4
Euro 8.700,00 in piena proprietà e una quota di Euro 2.797,00 gravata da diritto di usufrutto vitalizio
a favore di ). Controparte_2
In ogni caso:
Part condannare le RE , e al pagamento in favore di Parte_1 Parte_4 CP_1
delle spese del giudizio svoltosi dinnanzi alla Suprema Corte RG n. 21373/2018 nonché del presente giudizio di rinvio dinnanzi alla Corte di Appello di Milano.
**
2. Quanto al giudizio riunito R.G. n. 713/2024 promosso in sede di riassunzione ex art. 392 c.p.c. da
con l'avv. Sergio Cagnes: Parte_4
Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza di rito, istruttoria e di merito, così giudicare, in quanto possa occorrere anche in via riconvenzionale: nel merito, in via principale: accertare e dichiarare, anche ex officio, la nullità e/o invalidità della scrittura privata del 15 novembre
2008 e della conseguente donazione del 18 dicembre 2008 in quanto preliminare di donazione e/o per difetto della forma solenne di cui all'art. 782 c.c. e/o ai sensi dell'art. 771, primo comma, c.c. e, per Part l'effetto, condannare , e alla restituzione in favore di Parte_1 Parte_4 CP_1
di tutti i beni ed utilità che formavano oggetto delle donazioni per cui è causa, con frutti, rivalutazione ed interessi (e/o a pagarne il controvalore monetario, ove nel frattempo tali beni siano stati ulteriormente ceduti e/o consumati e/o dispersi, sempre con frutti, rivalutazione ed interessi); con ogni consequenziale e più ampio effetto restitutorio, ed ogni altro di legge, e più precisamente:
(i) per quanto riguarda la quota di nominali Euro 11.497,00 nel capitale sociale Parte_1
della società IM S.r.l. (di cui una quota di Euro 8.700,00 in piena proprietà e una quota di Euro
2.797,00 gravata da diritto di usufrutto vitalizio a favore di ); Controparte_2
pagina 5 di 23 (ii) per quanto riguarda la quota di nominali di Euro 11.498,00 nel capitale sociale della Parte_5
società IM S.r.l. (di cui una quota di Euro 8.700,00 in piena proprietà, una quota di Euro 2.798,00 gravata da diritto di usufrutto vitalizio a favore di ); Controparte_2
(iii) per quanto riguarda la quota di nominali Euro 11.497,00 (di cui una quota di Parte_4
Euro 8.700,00 in piena proprietà e una quota di Euro 2.797,00 gravata da diritto di usufrutto vitalizio
a favore di ); Controparte_2
nel merito, in via subordinata: accertare e dichiarare, anche ex officio, la nullità e/o invalidità della scrittura privata del 15 novembre
2008 e della conseguente donazione del 18 dicembre 2008 in quanto stipulata in violazione del divieto
Part di cui all'art. 458 c.c. e, per l'effetto, condannare , e alla Parte_1 Parte_4
restituzione in favore di di tutti i beni ed utilità che formavano oggetto delle donazioni CP_1
per cui è causa, con frutti, rivalutazione ed interessi (e/o a pagarne il controvalore monetario, ove nel frattempo tali beni siano stati ulteriormente ceduti e/o consumati e/o dispersi, sempre con frutti, rivalutazione ed interessi); con ogni consequenziale e più ampio effetto restitutorio, ed ogni altro di legge;
e più precisamente:
per quanto riguarda la quota di nominali Euro 11.497,00 nel capitale sociale Parte_1
della società IM S.r.l. (di cui una quota di Euro 8.700,00 in piena proprietà e una quota di Euro
2.797,00 gravata da diritto di usufrutto vitalizio a favore di ); Controparte_2
(ii) per quanto riguarda la quota di nominali di Euro 11.498,00 nel capitale dproprietà, Parte_5
una quota di Euro 2.798,00 gravata da diritto di usufrutto vitalizio a favore di ); Controparte_2
per quanto riguarda la quota di nominali Euro 11.497,00 nel capitale sociale della Parte_4
IM S.r.l. (di cui una quota di Euro 8.700,00 in piena proprietà e una quota di Euro 2.797,00 gravata da diritto di usufrutto vitalizio a favore di ); Controparte_2
nel merito, in via di ulteriore subordine:
- disporre la revocazione della donazione effettuata il 18 dicembre 2008 da per CP_1
Part sopravvenienza di figli ex art. 803 c.c. e, per l'effetto, condannare , e Parte_1 Parte_4
alla restituzione in favore di di tutti i beni ed utilità che formavano oggetto delle
[...] CP_1
donazioni per cui è causa, con frutti, rivalutazione ed interessi (e/o a pagarne il controvalore monetario, ove nel frattempo tali beni siano stati ulteriormente ceduti e/o consumati e/o dispersi, sempre con frutti, rivalutazione ed interessi); con ogni consequenziale e più ampio effetto restitutorio, ed ogni altro di legge;
e più precisamente:
pagina 6 di 23 (i) per quanto riguarda la quota di nominali Euro 11.497,00 nel capitale sociale Parte_1
della società IM S.r.l. (di cui una quota di Euro 8.700,00 in piena proprietà e una quota di Euro
2.797,00 gravata da diritto di usufrutto vitalizio a favore di ); Controparte_2
(ii) per quanto riguarda la quota di nominali di Euro 11.498,00 nel capitale sociale della Parte_5
società IM S.r.l. (di cui una quota di Euro 8.700,00 in piena proprietà, una quota di Euro 2.798,00 gravata da diritto di usufrutto vitalizio a favore di ); Controparte_2
(iii) per quanto riguarda la quota di nominali Euro 11.497,00 (di cui una quota di Parte_4
Euro 8.700,00 in piena proprietà e una quota di Euro 2.797,00 gravata da diritto di usufrutto vitalizio
a favore di ). Controparte_2
In ogni caso:
Part condannare , e al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Parte_4 CP_1
del giudizio svoltosi dinnanzi alla Suprema Corte RG n. 21373/2018 nonché del presente giudizio di rinvio dinnanzi alla Corte di Appello di Milano.
**
Quanto al giudizio riunito R.G. n. 1099/2024 promosso in sede di riassunzione ex art. 392 c.p.c. da
CP_1
Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello adìta, respinta ogni contraria domanda deduzione ed eccezione, sia di merito, sia istruttoria, così giudicare, in quanto possa occorrere anche in via riconvenzionale: nel merito, in via principale: accertare e dichiarare, anche ex officio, la nullità e/o invalidità della scrittura privata del 15 novembre
2008 e della conseguente donazione del 18 dicembre 2008 in quanto preliminare di donazione e/o per difetto della forma solenne di cui all'art. 782 c.c. e/o ai sensi dell'art. 771, primo comma, c.c. e, per Part l'effetto, condannare le signore , e alla restituzione in favore di Parte_1 Parte_4
di tutti i beni ed utilità che formavano oggetto delle donazioni per cui è causa, con frutti, CP_1
rivalutazione ed interessi (e/o a pagarne il controvalore monetario, ove nel frattempo tali beni siano stati ulteriormente ceduti e/o consumati e/o dispersi, sempre con frutti, rivalutazione ed interessi); con ogni consequenziale e più ampio effetto restitutorio, ed ogni altro di legge, e più precisamente:
(i) per quanto riguarda la quota di nominali Euro 11.497,00 nel capitale sociale Parte_1
della società IM S.r.l. (di cui una quota di Euro 8.700,00 in piena proprietà e una quota di Euro
2.797,00 gravata da diritto di usufrutto vitalizio a favore di ); Controparte_2
pagina 7 di 23 (ii) per quanto riguarda la quota di nominali di Euro 11.498,00 nel capitale sociale della Parte_5
società IM S.r.l. (di cui una quota di Euro 8.700,00 in piena proprietà, una quota di Euro 2.798,00 gravata da diritto di usufrutto vitalizio a favore di ); Controparte_2
(iii) per quanto riguarda la quota di nominali Euro 11.497,00 (di cui una quota di Parte_4
Euro 8.700,00 in piena proprietà e una quota di Euro 2.797,00 gravata da diritto di usufrutto vitalizio
a favore di ); Controparte_2
nel merito, in via subordinata: accertare e dichiarare, anche ex officio, la nullità e/o invalidità della scrittura privata del 15 novembre
2008 e della conseguente donazione del 18 dicembre 2008 in quanto stipulata in violazione del divieto
Part di cui all'art. 458 c.c. e, per l'effetto, condannare le signore , e Parte_1 Parte_4
alla restituzione in favore di di tutti i beni ed utilità che formavano oggetto delle CP_1
donazioni per cui è causa, con frutti, rivalutazione ed interessi (e/o a pagarne il controvalore monetario, ove nel frattempo tali beni siano stati ulteriormente ceduti e/o consumati e/o dispersi, sempre con frutti, rivalutazione ed interessi); con ogni consequenziale e più ampio effetto restitutorio, ed ogni altro di legge;
e più precisamente:
(i) per quanto riguarda la quota di nominali Euro 11.497,00 nel capitale sociale Parte_1
della società IM S.r.l. (di cui una quota di Euro 8.700,00 in piena proprietà e una quota di Euro
2.797,00 gravata da diritto di usufrutto vitalizio a favore di ); Controparte_2
(ii) per quanto riguarda la quota di nominali Euro 11.498,00 nel capitale sociale della Parte_5
società IM S.r.l. (di cui una quota di Euro 8.700,00 in piena proprietà, una quota di Euro 2.798,00 gravata da diritto di usufrutto vitalizio a favore di ); Controparte_2
(iii) per quanto riguarda la quota di nominali Euro 11.497,00 nel capitale sociale Parte_4
della società IM S.r.l. (di cui una quota di Euro 8.700,00 in piena proprietà e una quota di Euro
2.797,00 gravata da diritto di usufrutto vitalizio a favore di ); Controparte_2
nel merito, in via di ulteriore subordine: disporre la revocazione della donazione effettuata il 18 dicembre 2008 da per CP_1
Part sopravvenienza di figli ex art. 803 c.c. e, per l'effetto, condannare le RE , e Parte_1
alla restituzione in favore di di tutti i beni ed utilità che formavano Parte_4 CP_1
oggetto delle donazioni per cui è causa, con frutti, rivalutazione ed interessi (e/o a pagarne il controvalore monetario, ove nel frattempo tali beni siano stati ulteriormente ceduti e/o consumati e/o dispersi, sempre con frutti, rivalutazione ed interessi); con ogni consequenziale e più ampio effetto restitutorio, ed ogni altro di legge;
e più precisamente:
pagina 8 di 23 (i) per quanto riguarda la quota di nominali Euro 11.497,00 nel capitale sociale Parte_1
della società IM S.r.l. (di cui una quota di Euro 8.700,00 in piena proprietà e una quota di Euro
2.797,00 gravata da diritto di usufrutto vitalizio in favore di ); Controparte_2
(ii) per quanto riguarda la quota di nominali Euro 11.498,00 nel capitale sociale Parte_5
della società IM S.r.l. (di cui una quota di Euro 8.700,00 in piena proprietà, una quota di
Euro 2.798,00 gravata da diritto di usufrutto vitalizio a favore di ); Controparte_2
(iii) per quanto riguarda la quota di nominali Euro 11.497,00 (di cui una Parte_4
quota di Euro 8.700,00 in piena proprietà e una quota di Euro 2.797,00 gravata da diritto di usufrutto vitalizio a favore di ). Controparte_2
In ogni caso:
Part condannare le RE , e al pagamento in favore di Parte_1 Parte_4 CP_1
delle spese del giudizio svoltosi dinnanzi alla Suprema Corte R.G. n. 21373/2018 nonché del presente giudizio di rinvio dinnanzi alla Corte di Appello di Milano.”
Per Parte_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, sia di merito sia istruttoria, così giudicare:
- accogliere tutte le domande proposte da nel giudizio R.G. 713/2024, da intendersi Parte_4
qui per integralmente riportate. Con riferimento al giudizio R.G. 1099/2024:
- in via preliminare, prendersi atto che dichiara di non accettare il contraddittorio Parte_4
sulle domande e/o eccezioni nuove formulate al capitolo 2.2 dell'atto di riassunzione di CP_1
come motivato nella comparsa di costituzione nel giudizio sopra citato;
- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare il passaggio in giudicato del capo della sentenza di appello che ha respinto la domanda di revocazione della donazione per sopravvenienza di figli proposta da CP_1
- nel merito, respingere tutte le domande avanzate da con l'atto di citazione in CP_1
riassunzione con cui ha incardinato il giudizio R.G. 1099/2024, nonché quelle proposte con la comparsa di costituzione nel giudizio R.G. 713/2024;
- sempre nel merito e occorrendo in via riconvenzionale, premessa l'applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte, Sezione Seconda Civile, con Ordinanza n. 722/2024 emessa in data 30 novembre 2023 e pubblicata il 9 gennaio 2024, in accoglimento delle conclusioni dell'atto di citazione in riassunzione proposto da (R.G. 713/2024), così come ribadite anche nella Parte_4
comparsa di costituzione nel giudizio R.G. 1099/2024, accertare e dichiarare la validità ed efficacia della scrittura privata del 15 novembre 2008 e del successivo atto pubblico 18 dicembre 2008, pagina 9 di 23 intercorsi fra le parti contendenti, i loro genitori e e il fratello Controparte_2 Parte_6 CP_3
(questi ultimi rimasti estranei alla presente vertenza giudiziaria), respingendo per l'effetto tutte le Part opposte domande avanzate da nei confronti delle sorelle , e , CP_1 Parte_1 Parte_4
e così riformando la sentenza della Corte d'Appello di Milano, Seconda Sezione Civile, n. 3199 del 13-
28 giugno 2018, nonché confermando la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 855/2017, in ogni sua parte ivi comprese le statuizioni inerenti alle spese di causa e a quelle ex art. 96 cod. proc. civ.;
- ancora nel merito, condannare alla restituzione in favore di delle CP_1 Parte_4
quote della S.r.l. SIRIM ottenute a seguito di quanto disposto dalla sentenza n. 3199/2018 della Corte
d'Appello di Milano, nonché a rifondere a quanto dalla medesima pagato al fratello Parte_4
per spese di causa, imposta di registro e oneri ulteriori sempre in conseguenza della sentenza CP_1 della Corte d'Appello di Milano n. 3199/2018.
Condannare altresì al pagamento in favore della medesima delle spese CP_1 Parte_4
di causa (tasse di registro e contributi unificati compresi) relative al secondo grado di giudizio definito con la succitata sentenza n. 3199/2018, nonché a quello di cassazione e al presente giudizio di rinvio.
Emettere ogni ulteriore occorrenda pronuncia, statuizione e/o declaratoria del caso.”
Per Parte_5
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in diversa composizione rispetto al collegio che ha pronunciato la sentenza di appello n. 3199/2018, pubblicata il 28 giugno 2018, repert. 1884/2018, causa R.G. n.
3309/2017 (composta dai dott.ri Walter Saresella, quale presidente estensore, nonché Daniela Fontana
e Laura Tragni, quali consiglieri), e cassata con rinvio dall'ordinanza della Suprema Corte di
Cassazione, II sez. civ., n. 722/2024 del 9 genn 2024, nel procedimento R.G. 21373/2018, uniformandosi ai principi di diritto espressi e a quanto statuito dalla suddetta ordinanza di rinvio della
Corte di Cassazione n. 722/2024, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, sia di merito, sia istruttoria, e in accoglimento delle domande proposte dalla sig.ra in Parte_1
primo grado e nel giudizio di appello: accertare e dichiarare, in accoglimento dei motivi di riassunzione formulati dalla sig.ra Parte_5
nella propria comparsa di costituzione del 30 aprile 2024 la piena validità ed efficacia della scrittura
Part privata del 15 novembre 2008 tra e e i figli , Controparte_2 Parte_6 Parte_1
, e , anche, ove occorrendo, rigettando le opposte domande spiegate dal sig. Parte_4 CP_3 CP_1
nella misura in cui queste erano state accolte dalla sentenza della Corte di Appello di CP_1
Milano n. 3199/2018 del 28 giugno 2018 poi cassata, e/o comunque riformando sul punto la predetta sentenza della Corte di Appello di Milano;
pagina 10 di 23 accertare e dichiarare il passaggio in cosa giudicata del rigetto della domanda di di CP_1
revocazione della donazione per sopravvenienza di figli stabilito dalla sentenza di codesta Corte
d'Appello n. 3199/2018; rigettare integralmente gli assunti e le argomentazioni formulati da nella comparsa di CP_1 costituzione nel giudizio R.G. 601/2024 e nell'atto di riassunzione nel giudizio R.G. 1099/2024 e, per
l'effetto, tutte le domande formulate da anche nei confronti della sig.ra per i CP_1 Parte_5
motivi illustrati in narrativa;
e, conseguentemente, condannare il sig. a restituire alla sig.ra la quota di nominali Euro 11.498 CP_1 Parte_5
della SIRIM s.r.l., oltre i frutti maturati dal 18 dicembre 2008 al giorno della effettuazione del trasferimento e gli interessi sui frutti maturati nella misura prevista dal quarto comma dell'art. 1284 cod. civ.;
condannare il sig. al pagamento a favore di delle spese del giudizio di Appello CP_1 Parte_5
R.G. n. 3309/2017, del giudizio di Cassazione R.G. 21373/2018, nonché del presente giudizio di rinvio in appello, il tutto oltre accessori come per legge (spese generali al 15%, IVA e CPA) e interessi dal giorno della pubblicazione della sentenza al saldo;
emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono. “
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO adiva il Tribunale di Busto Arsizio nel gennaio 2014, chiedendo revocarsi, ex art. 803 c.c., CP_1
l'atto di donazione di quote della società IM s.r.l., che l'attore aveva disposto a favore delle sorelle Part
e con atto pubblico del 18 dicembre 2008. Parte_4 Parte_1
Le convenute, costituitesi, eccepivano che l'atto era formalmente una donazione;
in realtà era atto di esecuzione di un'intesa, formalizzata con scrittura privata datata 15 novembre 2008, con la quale i genitori delle parti in causa, in vita, avevano inteso definire, assieme ai figli, l'assetto della divisione dei propri beni tra i figli medesimi. L'impegno di a cedere alle sorelle le quote della IM CP_1
s.r.l., di cui era titolare, sarebbe stato concepito al fine di riequilibrare precedenti donazioni dei genitori al medesimo L'atto di donazione, di cui l'attore chiedeva la revocazione, in realtà CP_1
avrebbe dissimulato un negozio con funzione solutoria, in adempimento dell'impegno precedentemente assunto dall'attore con la scrittura privata del 15.11.2008.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 855/2017, rigettava la domanda di affermando che non CP_1 sussistevano i presupposti per qualificare l'atto pubblico del 18 dicembre 2008 come donazione;
che esso dissimulava un negozio meramente solutorio, in esecuzione della scrittura privata datata 15 pagina 11 di 23 novembre 2008. Infatti, era assente, in capo al disponente, lo spirito di liberalità, proprio delle donazioni;
inoltre, l'atto non aveva comportato depauperamento dell'attore, perché, pur essendo le quote formalmente intestate a l'attribuzione patrimoniale proveniva concretamente dai CP_1
genitori delle parti, ed aveva la finalità di riequilibrare precedenti donazioni fatte, a dai CP_1
genitori. Part impugnava la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio. Si costituivano le appellate CP_1
e Parte_4 Parte_1
Con sentenza in data 28 giugno 2018, la Corte d'appello di Milano accoglieva l'appello proposto da in riforma della sentenza del Tribunale impugnata, dichiarava la nullità sia della scrittura CP_1
Part privata datata 15 novembre 2008, sia dell'atto pubblico del 18 dicembre 2008; condannava e alla restituzione, in favore dell'appellante, delle quote della società Parte_4 Parte_1
IM s.r.l., a ciascuna appellata attribuite tramite il citato atto pubblico del 18 dicembre 2008;
Part compensava, nella misura del 50%, le spese del doppio grado di giudizio, gravando e Parte_4
del residuo 50%. Parte_1
La Corte affermava che la sentenza impugnata era corretta ove aveva negato all'atto pubblico natura di donazione, mancando i due presupposti individuati dall'art. 769 c.c., e cioè lo spirito di liberalità in capo al donante, e l'arricchimento del patrimonio del donatario, con corrispondente depauperamento del patrimonio del donante. L'atto pubblico, collegato funzionalmente alla scrittura privata datata 15 novembre 2008, avrebbe perseguito lo scopo di realizzare un progetto divisionale del patrimonio dei genitori. Il Tribunale, però, avrebbe errato nel qualificare la scrittura privata, datata 15 novembre 2008; essa infatti doveva essere qualificata come patto successorio, poiché teso a riequilibrare le rispettive situazioni patrimoniali dei figli nell'ottica della futura successione dei genitori;
i figli avrebbero, con l'esecuzione del patto, rinunciato altresì al diritto di contestare in futuro le donazioni effettuate dai genitori medesimi, quali anticipazioni dell'eredità.
Quanto trasferito con l'atto pubblico del 18 dicembre 2008, pur intestato a faceva parte CP_1
dei beni donati dai genitori al medesimo beni che concorrevano a formare il patrimonio CP_1
ereditario, ed assoggettati a collazione.
Alla nullità della scrittura privata del 15 novembre 2008, per violazione del divieto di patti successori, seguiva quella dell'atto pubblico del 18 dicembre 2008, atto solutorio, considerato dalla Corte privo di causa meritevole di tutela, ai sensi dell'art. 1322 c.c., oltre che nullo, perché posto in essere in frode alla legge ai sensi dell'art. 1344 c.c., essendo finalizzato a realizzare uno scopo illecito.
La nullità, secondo la Corte, poteva essere rilevata d'ufficio anche in grado d'appello; infatti, la domanda, originariamente formulata da presupponeva la validità dell'atto pubblico del 18 Persona_1
pagina 12 di 23 dicembre 2008, il quale, conseguentemente, si poneva come elemento costitutivo della domanda, su cui la Corte poteva pronunciarsi anche d'ufficio.
Part
e proponevano ricorso in Cassazione, impugnando la sentenza Parte_4 Parte_1
della Corte di Appello, ove resisteva CP_1
La Suprema Corte accoglieva il primo motivo di ricorso delle ricorrenti, e dichiarava assorbito il secondo, formulato in subordine alla reiezione del primo.
La Corte affermava che la declaratoria di nullità, da parte della Corte di Appello, della scrittura privata del 15.11.2008 e dell'atto pubblico del 18.12.2008, era in violazione del principio, secondo il quale la regola, affermata da Cass. Civ. SSUU n. 26242/2014, della rilevabilità d'ufficio delle nullità negoziali da parte del Giudice, nel corso del processo e fino alla precisazione delle conclusioni, dev'essere coordinata con il principio della domanda di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c.. Di conseguenza il Giudice, da un lato, può sempre rilevare la nullità negoziale anche in grado di appello, trattandosi di eccezione in senso lato, in funzione del rigetto della domanda riconducibile al disposto di cui all'art. 345, secondo comma, c.p.c., salvo il caso in cui sulla validità si sia già formato il giudicato;
dall'altro lato, non può dichiarare detta nullità allorquando la relativa domanda della parte sia stata formulata solamente nel grado di appello. A ciò, infatti, osta il divieto di cui all'art. 345 co.1 c.p.c.; il Giudice deve, semmai, convertire detta domanda, esaminandola nel merito, come eccezione di nullità legittimamente formulata dall'appellante ai sensi dell' art. 345 co. 2 c.p.c..
Nel caso di specie, aveva proposto domanda di accertamento della nullità della scrittura CP_1
privata del 15 novembre 2008 e dell'atto pubblico del 18 dicembre 2008 unicamente nel proprio atto di appello, mentre in primo grado si era limitato, in memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., a dedurre tale nullità meramente ope exceptionis.
Perciò la Corte di appello ha statuito, erroneamente, su una domanda inammissibile per violazione dell'art. 345 co.1 c.p.c.
La Suprema Corte accoglieva altresì il sesto motivo di ricorso delle ricorrenti, dichiarando assorbito il settimo, che era stato formulato in subordine rispetto alla reiezione del sesto. Il motivo accolto censurava la sentenza di secondo grado, “per aver la Corte di Appello di Milano erroneamente ritenuto che la Scrittura Privata del 15 novembre 2008 costituisse un parto successorio dispositivo e abdicativo nullo”.
La Corte di legittimità ha richiamato, al riguardo, tre principi:
a) per stabilire se una determinata pattuizione ricada sotto la comminatoria di nullità di cui all'art. 458
c.c. occorre accertare: 1) se il vincolo giuridico, con essa creato, abbia avuto la specifica finalità di pagina 13 di 23 costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta;
2) se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità della futura successione, o debbano comunque essere compresi nella stessa;
3) se il promittente abbia inteso provvedere in tutto o in parte sulla propria successione, privandosi, così, dello jus poenitendi; 4) se l'acquirente abbia contrattato o stipulato come avente diritto alla successione stessa;
5) se il trasferimento, dal promittente al promissario, di cui all'accordo, debba aver luogo mortis causa, ossia a titolo di eredità o di legato (Cass. Civ. Sez. 2, Ord. 14110 del 24/05/2021; Cass. Civ. Sez. 2, sent.1683/1995).
b) in tema di patti successori, l'atto mortis causa, rilevante agli effetti di cui all'art. 458 c.c., è esclusivamente quello nel quale la morte incide non sul profilo effettuale (il decesso di uno dei contraenti può fungere da termine o condizione), ma sul piano causale, essendo diretto a disciplinare rapporti e situazioni che vengono a formarsi con la morte del soggetto o che dalla sua morte traggono comunque una loro autonoma qualificazione. La morte deve incidere sia sull'oggetto della disposizione, sia sul soggetto che ne beneficia;
in relazione al primo profilo l'attribuzione deve concernere l'id quod superest; in relazione al secondo, deve beneficiare un soggetto solo in quanto reputato ancora esistente al momento dell'apertura della successione (Cass.Civ. Sez. 2, 18198/2020).
c) l'assunzione, tra fratelli, dell'obbligo di conguaglio per la differenza di valore dei beni, loro donati in vita dal genitore, non viola il divieto di patti successori, non concernendo i diritti spettanti sulla futura successione mortis causa del genitore (Cass.Civ. Sez. 2, 24291/2015).
In relazione al principio sub a), in particolare, la Corte d'Appello ha errato nel non verificare l'assenza di due dei presupposti, individuati dalla Suprema Corte ai fini dell'applicazione dell'art. 458 c.c.:
- se i genitori avessero inteso provvedere in tutto o in parte della propria successione, privandosi, così dello jus poenitendi
- se l'accordo prevedesse che il trasferimento, dal promittente al promissario, avesse luogo mortis
causa, ossia a titolo di eredità o di legato, anche in considerazione del fatto che la scrittura stessa, pur riconducendo ai genitori, e non a formale titolare, il promesso CP_1
trasferimento delle quote della società, qualificava lo stesso come donazione e non come attribuzione mortis causa.
La Corte di Appello, inoltre, non ha verificato se le attribuzioni patrimoniali, contemplate nella scrittura, mirassero ad operare un riequilibrio delle posizioni patrimoniali unicamente in considerazione delle donazioni già conseguite da alcuni dei figli, senza inserire funzionalmente tale riequilibrio nell'ambito della futura successione di ciascuno dei genitori. La Suprema Corte ha affermato che tale profilo non è desumibile in modo inequivoco dal tenore della scrittura di cui è causa, ma che pagina 14 di 23 chiaramente non emerge dalla medesima alcuna volontà abdicativa dei genitori sull'assetto delle future successioni, dato che essa si riferisce, invece, a “situazioni patrimoniali pregresse”.
Pertanto, la Suprema Corte ha ribadito il principio per cui l'impegno assunto da fratelli, d'intesa con i genitori, di procedere a forme di conguaglio o compensazione, per la differenza di valore dei beni loro donati dai genitori, non viola il divieto di patti successori, in quanto non investe i diritti spettanti sulla futura successione mortis causa dei genitori, e non trova in quest'ultima il presupposto causale. Di conseguenza, ha dichiarato erronea la decisione della Corte di Appello ove ha ravvisato, nella scrittura del 15 novembre 2008, un'ipotesi di violazione del disposto di cui all'art. 458 c.c.. Ha quindi cassato la decisione della Corte di Appello con rinvio, anche in relazione alle spese del giudizio di legittimità.
Il procedimento è stato riassunto da (RG 601/24); da (RG 1099/2024); Parte_1 CP_1 da (RG 713/2024). Il Consigliere istruttore, all'udienza del 1911.2024, ha riunito i Parte_4
procedimenti rg 713/24 e 1099/24 al procedimento RG 601/24.
Ai sensi degli artt. 127 ter e 352 c.p.c., ha fissato l'udienza del 25.03.2025 per la rimessione della causa in decisione al collegio. Le parti hanno depositato note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter cpc e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel suo appello in riassunzione ha, in primo luogo, osservato che non Parte_1 CP_1
ha impugnato, avanti la Suprema Corte, la statuizione della Corte di Appello secondo la quale “la domanda … di revocazione della donazione per sopravvenienza di figli, reiterata altresì in appello, non ha trovato accoglimento, risultando infondata”. Quindi, il capo della sentenza con cui la domanda di revocazione della donazione è stata dichiarata infondata sarebbe passato in giudicato, e sarebbe escluso dal thema decidendum della presente fase del giudizio. Il presente grado del giudizio riguarderebbe esclusivamente la validità ed efficacia della convenzione 15 novembre 2008 e le conseguenze che ne derivano, quali l'adempimento degli impegni ivi previsti, ivi incluso quello di stipulare l'atto pubblico del 18 dicembre 2008, concernente il trasferimento delle quote della SIRIM
s.r.l. da alle sorelle. Al riguardo, la domanda di nel primo giudizio avanti la CP_1 CP_1
Corte di Appello, di dichiarare la nullità sia della scrittura privata del 15 novembre 2008, sia dell'atto pubblico 18 dicembre 2008, è stata dichiarata dalla Corte di Cassazione “inammissibile per violazione dell'art. 345, primo comma c.p.c.” (ordinanza della Cassazione, p. 9). La scrittura privata, di cui è causa, riguarderebbe unicamente operazioni e attribuzioni patrimoniali inter vivos, e avrebbe come unico scopo quello di riequilibrare le situazioni patrimoniali esistenti al momento della stipulazione, per effetto delle precedenti donazioni già fatte dai genitori ai figli. Essa sarebbe valida e vincolante, di talché non potrebbe sottrarsi agli obblighi assunti, né sindacare gli atti solutori, con i quali CP_1
pagina 15 di 23 ha adempiuto agli obblighi assunti, ivi incluso l'atto pubblico del 18 dicembre 2008, con cui ha trasferito alle sorelle parte delle quote della SIRIM s.r.l.. L'appellante in riassunzione ha chiesto pertanto la condanna di CP_1
- a restituire a la quota di nominali Euro 11.497 nel capitale sociale della Parte_1
SIRIM s.r.l., nonché i relativi frutti maturati dal 18 dicembre 2008 al giorno dell'effettuazione del trasferimento;
- a rimborsare a le somme pagate per le spese di lite, liquidate dalla Corte Parte_1
d'Appello, pari a Euro 44.752,00 (doc. 25 fasc. di;
ed Euro 1.243,75 per Parte_1
l'imposta di registro della Sentenza della medesima Corte d'Appello (doc. 26 fasc. di
[...]
; le spese di lite per i precedenti gradi di giudizio (ivi incluso il contributo Parte_1
unificato versato nel procedimento di cassazione, pari a Euro 3.570), per il giudizio di
Cassazione e per il presente giudizio di rinvio.
ha chiesto accertare e dichiarare il passaggio in giudicato del capo della sentenza di Parte_4
appello che ha respinto la domanda di revocazione della donazione per sopravvenienza di figli proposta da ha chiesto la reiezione delle domande, avanzate da con l'atto di citazione CP_1 CP_1
in riassunzione, con cui ha incardinato il giudizio R.G. 1099/2024, nonché quelle proposte con la comparsa di costituzione nel giudizio R.G. 713/2024; la declaratoria della validità ed efficacia della scrittura privata del 15 novembre 2008 e del successivo atto pubblico 18 dicembre 2008, riformando la sentenza della Corte d'Appello di Milano, nonché confermando la sentenza del Tribunale in ogni sua parte, ivi comprese le statuizioni inerenti alle spese di causa ed a quelle ex art. 96 cod. proc. civ;
la condanna di alla restituzione, in favore di delle quote della SIRIM CP_1 Parte_4
S.r.l., ottenute a seguito di quanto disposto dalla sentenza n. 3199/2018 della Corte d'Appello di
Milano; la condanna di alla rifusione a di quanto dalla medesima CP_1 Parte_4
pagato al fratello per spese di causa, oltre che delle spese di lite del secondo grado di giudizio, CP_1
nonché di quello di cassazione e del presente giudizio di rinvio.
Si è costituita la quale ha affermato che il rigetto implicito della domanda di revocazione Parte_5
ex art. 803 c.c. dell'atto del dicembre 2008, stante la rinunzia ex art. 329 cpc da parte di CP_1
sarebbe passato in giudicato;
la domanda di nullità della scrittura privata del novembre 2008, per violazione dell'art. 458 c.c., sarebbe inammissibile perché proposta per la prima volta solo nel giudizio d'appello; tale scrittura sarebbe valida ed efficace, non essendo possibile ricondurla alla fattispecie di cui all'art. 458 c.c.; l'atto pubblico del dicembre 2008 sarebbe valido ed efficace, perché atto pagina 16 di 23 meramente solutorio delle obbligazioni assunte con la stipula della scrittura privata. Perciò ha chiesto di accertare e dichiarare la piena validità ed efficacia della scrittura privata del 15 novembre 2008; di condannare CP_1
- a restituire alla medesima la quota di nominali Euro 11.498 della SIRIM s.r.l., oltre i frutti maturati dal 18 dicembre 2008 al giorno della effettuazione del trasferimento;
- alla rifusione delle spese del giudizio di Appello, del giudizio di Cassazione e del giudizio di rinvio in appello, il tutto oltre accessori come per legge e interessi dal giorno della pubblicazione della sentenza al saldo.
Ha proposto appello in riassunzione il quale ha sostenuto l'infondatezza dell'eccezione di CP_1
Part giudicato implicito interno (formulata sia da che da che da sul Parte_1 Parte_4 rigetto della domanda di revocazione ex art. 803 c.c. dell'atto pubblico del 18 dicembre 2008. Infatti, il giudicato implicito sul rigetto della domanda proposta da ex art. 803 c.c. presupporrebbe CP_1
il previo riconoscimento della validità dell'atto pubblico. La Corte di Cassazione avrebbe demandato, al Giudice di rinvio, il riesame di ogni possibile questione di nullità dei due negozi collegati (scrittura privata ed atto pubblico), con ciò escludendo la presenza di un giudicato interno che presupporrebbe la validità dell'atto pubblico. ha aggiunto che questa Corte dovrebbe occuparsi di ulteriori profili di nullità degli atti di CP_1
cui è causa, profili estranei al tema della compatibilità della scrittura privata con il divieto dei patti successori, di cui all'art. 458 c.c..
In primo luogo, la questione della nullità del primo negozio (per violazione del divieto di cui all'art. 458 c.c. o in quanto preliminare di donazione) apparteneva già al primo grado di giudizio, perché, implicitamente, introdotta dalle sorelle nella loro comparsa di costituzione in giudizio in primo CP_1
grado. In secondo luogo, la dichiarazione di inammissibilità della domanda di nullità dei due atti di cui sopra, in quanto (secondo la Corte di Cassazione) formulata per la prima volta in appello in contrasto con l'art. 345 co.1 c.p.c., non ha affatto impedito alla stessa Corte d'Appello di esaminare nel merito tale questione di nullità, siccome legittimamente proposta ope exceptionis, in conformità alla sentenza delle Sezioni Unite n. 26243 del 12 dicembre 2014. La Corte di Appello può statuire, nel merito, sull' invalidità della scrittura privata, essendo la questione introdotta in forma di eccezione, e considerato che la Cassazione ha cassato con rinvio. ha poi sostenuto la nullità della scrittura privata in quanto preliminare di donazione o CP_1 comunque atto privo dei requisiti di forma solenne di cui all'art. 782 c.c. e/o in quanto donazione di cosa altrui ai sensi dell'art. 771, primo comma, c.c.
pagina 17 di 23 Alla luce della frase contenuta nella scrittura privata che segue: “È inoltre evidente che si deve considerare la donazione come fatta dai genitori alle figlie anche se formalmente risulta che la donazione è stata fatta dai fratelli” (cfr. punto n. 1 della scrittura privata); e del fatto che nella medesima si sono disciplinate altre donazioni diverse da quelle di cui è causa, afferma che CP_1
l'atto contiene due donazioni: quella simulata o comunque apparente, dai figli maschi, cui le quote
IM erano all'epoca formalmente intestate, alle figlie femmine, che e si sono CP_1 CP_4
impegnati a eseguire;
e quella dissimulata o reale, dai genitori alle figlie femmine. Tuttavia, mentre della prima di dette donazioni si prevede la stipulazione successiva (che sarebbe appunto avvenuta con l'atto pubblico), nulla si dice invece della forma e del momento nel quale la donazione, dissimulata o reale debba avere luogo. In ogni caso la scrittura sarebbe invalida. La donazione simulata o apparente dovrebbe esser qualificata come contratto preliminare di donazione, che secondo la giurisprudenza sarebbe privo di effetti giuridici (Cass. Civ. nr 6080 del 4 marzo 2020).
Relativamente alla donazione dissimulata dai genitori alle figlie, seocndo se si ritiene che CP_1 la stessa si è perfezionata mediante l'atto pubblico, allora la scrittura privata sarebbe nulla in quanto contratto preliminare di ben due donazioni;
se invece si ritenesse perfezionata con la scrittura privata, sarebbe nulla per carenza del requisito di forma di cui all'art.782 c.c. e art. 50 lege notarile. Inoltre, si tratterebbe di una donazione di cosa altrui, invalida ai sensi dell'art. 771, primo comma, c.c., dato che, all'epoca della scrittura privata (15 novembre 2008), le quote della IM oggetto di tale ipotetica donazione appartenevano ai figli maschi e non ai genitori che, come tali, non avrebbero potuto disporne.
La nullità della scrittura privata travolgerebbe anche l'atto pubblico che della stessa è atto di esecuzione.
La Cassazione, per infine, non ha enunciato alcun principio di diritto;
anzi, cassando con CP_1
rinvio, ha demandato alla Corte di Appello di verificare e rilevare tutte le possibili ragioni di invalidità della scrittura del 15.11.2008. Richiamando quanto asseritamente già scritto negli atti di secondo grado, afferma che tutti coloro che vi hanno preso parte intendevano “sistemare” il complesso CP_1
patrimonio riconducibile ai genitori, vuoi attraverso le donazioni alle figlie femmine delle quote IM per il tramite dei figli maschi (ossia dei titolari formali delle quote), vuoi mediante il versamento periodico di ingenti somme di denaro in favore delle figlie femmine, con e la moglie Controparte_2 come “unici artefici” dell'accordo. Ciò significherebbe, per che, per il tramite della CP_1
scrittura privata, i genitori hanno disposto di beni facenti parte della propria eredità, disciplinando e anticipando disposizioni che si sarebbero poi cristallizzate solo alla morte degli stessi. Sia i genitori che i figli, nel prendere parte al primo negozio, ritenevano di “sistemare” le quote legittime di una pagina 18 di 23 successione non ancora aperta. Tutti i requisiti sono stati individuati dalla stessa Corte di Cassazione, nella sua ordinanza, per poter ritenere integrata una violazione del divieto di patti successori ex art. 458
c.c., essendo evidente che, con la scrittura privata,: 1) sono stati creati vincoli giuridici volti a costituire o modificare diritti relativi a una successione non ancora aperta, 2) i genitori hanno disposto di rapporti e situazioni giuridiche che sarebbero venute formalmente a crearsi solo con la loro morte, 3) coloro che si sono in quella sede obbligati (tanto i genitori quanto i figli maschi) hanno provveduto su diritti oggetto della loro futura successione, privandosi del diritto di modificare le proprie disposizioni, e 4) le beneficiarie hanno preso parte all'accordo nella loro qualità di (future) eredi. La morte dei genitori avrebbe inciso sia sull'oggetto della disposizione patrimoniale (le quote sarebbero divenute di titolarità di e solo una volta defunti i genitori) e sia sui soggetti che ne hanno beneficiato (le CP_1 CP_4
sorelle, che avrebbero assunto la titolarità delle quote solo una volta morti i genitori). La premorienza del padre avrebbe altresì determinato a carico dei figli maschi, e dei loro eredi, l'onere di una rendita in favore delle sorelle e dei loro eredi, sino alla concorrenza della somma di Euro 1.500.000,00 cadauna, arbitrariamente stabilita dal padre, Pertanto, ha chiesto la declaratoria di nullità della Controparte_2
scrittura del 15.11.2008, per violazione ar.t 458 c.c.
In subordine, ha chiesto revocarsi l'atto pubblico ai sensi dell'art. 803 c.c., perché sulla relativa domanda non si è pronunziata la Corte di appello, ritenendola assorbita. La Corte di Cassazione non avrebbe rilevato alcun giudicato interno sul punto e non avrebbe esaminato ex professo la predetta questione della revoca della donazione datata 18 dicembre 2008. La Cassazione con rinvio sarebbe di per sé incompatibile con l'esistenza di un giudicato interno sul merito della domanda di revocazione della “donazione”: giudicato che presupporrebbe la validità dell'atto. Alla data del 15 novembre 2008
(quella in cui è stata perfezionata la scrittura privata), era libero di autodeterminarsi in CP_1 ordine al contenuto e all'entità dei beni ivi menzionati (quote della IM e denaro) e così si è autodeterminato per spirito di liberalità; inoltre, l'atto ha determinato l'impoverimento del patrimonio del donante.
È pacifico che, all'epoca dell'atto pubblico (18 dicembre 2008), non aveva discendenti, CP_1
mentre successivamente, e precisamente in data 18 aprile 2009, è nata sua figlia, Persona_2
L'indagine in merito all'avvenuto concepimento di all'epoca della donazione, ed alla Persona_2
conoscenza o meno di detta circostanza in capo sarebbe irrilevante, pacifico essendo che CP_1
la discendente di e non era nata al tempo della donazione;
ciò basterebbe a CP_1 CP_5 ritenere revocabile l'attribuzione patrimoniale decisa con l'atto pubblico.
Infine, ha contestato le domande di e affermando che i frutti CP_1 Parte_1 Parte_5
sulle quote, di cui le sorelle hanno chiesto la restituzione dalla data dell'atto pubblico, dovrebbero, al pagina 19 di 23 più, essere limitati al periodo successivo all'emissione della sentenza della Corte di Appello di Milano, all'esito della quale ha ottenuto le quote oggetto di lite. CP_1
La Corte osserva, relativamente alla eccezione di giudicato interno, sulla domanda di revocazione, avanzata dalle sorelle che la sentenza della Corte di Appello ha rilevato che la domanda di CP_1
“reiterata altresì in appello, non ha trovato accoglimento, risultando infondata” (pag. 22 CP_1
sentenza CdA). È evidente, pertanto, che sia la sentenza di primo grado, che quella di secondo grado hanno delibato sulla domanda di revocazione e deciso nel merito, statuendo che la medesima fosse infondata. Ciò tanto è vero, relativamente alla sentenza di secondo grado, che la Corte di Appello ha ravvisato la soccombenza di proprio in relazione a tale domanda, e su tale base ha CP_1
compensato le spese di lite al 50% tra e le sorelle. Del resto, in considerazione del fatto CP_1
che, in tutti i gradi del giudizio finora esperiti, è stato escluso che sia l'atto del 15.11.2008 che quello del 15.12.2008 siano qualificabili come donazioni, è evidente che una domanda di revocazione ex art. 803 cpc, istituto previsto dal nostro ordinamento solo per atti qualificabili come donazioni, non possa che essere rigettata.
Non risulta, neanche dalle sue proprie allegazioni, che abbia presentato controricorso in CP_1
Cassazione relativamente a questo capo della sentenza della Corte di Appello, con la conseguenza che la relativa statuizione è divenuta definitiva.
Si rileva, poi, come la Corte di Cassazione abbia affermato che la Corte di Appello non poteva decidere sulla domanda di nullità per violazione art. 458 c.c. della scrittura privata, perché domanda presentata per la prima volta in appello da La Suprema Corte ha inoltre anche dichiarato che gli atti CP_1
di cui è causa non possono essere qualificati né come patti successori né come donazioni. sostiene che tali statuizioni della Cassazione non sarebbero “principi di diritto” e che CP_1
pertanto esse possano essere ignorate o contravvenute dal Giudice di rinvio, tanto che ha ripresentato in questo grado di giudizio le medesime domande. La tesi di non merita accoglimento. CP_1
L'art. 384 cpc, infatti recita: “La Corte, quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza, rinviando la causa ad altro Giudice, il quale dee uniformarsi al principio di diritto, e comunque a quanto statuito dalla Corte […]” Il vincolo posto al Giudice del rinvio, pertanto, non riguarda solo eventuali enunciazioni di principi di diritto, generali ed astratti, da parte della Corte Suprema, ma anche statuizioni sul caso particolare. Pertanto, la Corte di Cassazione ha deciso, nel caso di specie, che la domanda di avanzata ai sensi dell' art. 458 c.c. è tardiva, perché presentata per la prima CP_1
volta in appello, e che la Corte di Appello non avrebbe potuto accoglierla;
tale statuizione è vincolante anche per questo Giudice;
pertanto la relativa domanda di deve dichiararsi inammissibile. CP_1
pagina 20 di 23 Analoga motivazione sottende la declaratoria di inammissibilità della domanda, ripresentata da CP_1
di declaratoria di nullità di uno o entrambi gli atti di cui è causa, nel merito, perché patti
[...]
successori.
Devono essere dichiarate infondate le eccezioni riconvenzionali di avanzate ex art. 458 CP_1
c.c., dovendosi richiamare le motivazioni della Suprema Corte circa la non configurabilità, nel caso di specie, di patti successori.
Quanto alle domande di di declaratoria di nullità della scrittura privata del 15.11.2008, CP_1 perché “preliminare di donazione” e/o di nullità dell'atto pubblico del 15.12.2008, perché atto di donazione di cosa altrui, vietato ai sensi dell'art. 771 c.c., si rileva come tali domande non risultino essere state poste da in primo grado, non facendo gli atti dal medesimo provenienti alcuna CP_1
menzione di tali domande, neanche in via subordinata alla principale, quella di revocazione della donazione ex art. 803 c.c.. Esse pertanto sono inammissibili ai sensi dell'art. 345 co 1 cpc..
La sentenza della Corte di Appello cassata deve pertanto essere riformata, con riconoscimento della validità di entrambi gli atti, sia quello del 15.11.2008 che quello del 15.12.2008. Con riferimento all'ultimo, in particolare, ha validamente stipulato tale atto, essendosi obbligato a farlo CP_1 con la stipula dell'accordo del 15.11.2008.
è quindi tenuto ad adempiere alle obbligazioni assunte. CP_1
Quanto alla domanda di avanzata in caso di accoglimento delle domande di controparte, CP_1
di riconoscimento solo parziale, alle controparti, dei frutti delle quote societarie di cui è causa, si rileva come non abbia né allegato, né tantomeno provato, che le quote siano state a lui trasferite CP_1
da ciascuna delle sorelle in esecuzione della sentenza della Corte di Appello. In assenza di ogni CP_1
elemento di allegazione e prova su tale circostanza, il cui onere incombe su che la invoca, CP_1
la domanda non può essere accolta.
Di conseguenza, devono essere accolte le domande restitutorie delle sorelle relativamente alle CP_1
quote della società IM, in questo giudizio riproposte. Part Pertanto, deve essere condannato a restituire a e la CP_1 Parte_1 Parte_4
quota di nominali Euro 11.497 nel capitale sociale della SIRIM s.r.l., ciascuna, nonché i frutti maturati sulle stesse per tutto il periodo in cui le quote sono state da lui detenute, e cioè dalla data di esecuzione,
Part per e ciascuna, della sentenza di appello, con cui sono state Parte_4 Parte_1
condannate a trasferire le quote a al giorno del trasferimento delle medesime quote a CP_1
ciascuna delle sorelle in esecuzione della presente sentenza.
Quanto alle spese, deve essere condannato a rimborsare a CP_1 Parte_1 Parte_5
e ciascuna, le somme a lui versate per le spese di lite, liquidate dalla Corte Parte_4
pagina 21 di 23 d'Appello; oltre che le somme versate dalle sorelle per l'imposta di registro della sentenza della medesima Corte d'Appello e per il contributo unificato versato nel procedimento di Cassazione. Infatti, ai sensi dell'art. 57 dpr 131/1986, come modificato d lgs 139 del 18.9.24, le spese di imposta sugli atti giudiziari devono essere a carico della parte soccombente.
deve altresì essere condannato al pagamento delle spese di lite per il giudizio di CP_1
Cassazione a favore di e tali spese si liquidano, applicando lo Parte_4 Parte_1 Parte_5
scaglione previsto nel DM 147/22 per le cause di valore indeterminabile di media complessità, anche alla luce delle conclusioni dell'atto di citazione, in cui l'attore fa riferimento al solo “valore nominale” delle quote, in euro 6.585,00, per compensi, oltre accessori di legge, per ciascuna delle sorelle, avendo esse avuto, in tale grado del giudizio, diversi difensori. deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese di lite alle sorelle per il primo e il CP_1
secondo grado del presente giudizio, spese che si liquidano, utilizzando i medesimi criteri di cui al paragrafo che precede, complessivamente in euro 10.860,00 per il giudizio davanti al Tribunale di
Busto Arsizio e in euro 10.491,00 per il giudizio avanti la Corte di Appello, oltre iva, cpa e spese forfettarie al 15%. In considerazione della circostanza che, nel primo e secondo grado, le sorelle
Part avevano un unico difensore, si ritiene di liquidare un' unica somma per e Parte_4 Parte_1
[...]
Quanto al presente giudizio di rinvio, deve essere condannato a versare a ciascuna delle CP_1
sorelle la somma di euro 10.491,00, ciascuna, avendo esse differenti difensori, oltre iva, cpa e spese forfettarie al 15%.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: riforma la sentenza della Corte di Appello di Milano nr 3199/2018 e per l'effetto: Part accoglie le domande di e Parte_7 Parte_4
rigetta le domande proposte da CP_1
Part condanna a restituire a e la quota di nominali euro CP_1 Parte_1 Parte_4
11.497,00 del capitale sociale della SIRIM s.r.l., ciascuna, nonché i frutti maturati sulle stesse, dalla data di esecuzione della sentenza di appello al giorno del trasferimento delle stesse a ciascuna delle sorelle, in esecuzione della presente sentenza, come in motivazione;
pagina 22 di 23 Part condanna a restituire a e le somme a lui da ciascuna CP_1 Parte_1 Parte_4 versate per le spese di lite, liquidate dalla Corte d'Appello, oltre alle spese per imposta di registro sulla sentenza della Corte di Appello e per contributo unificato per il giudizio davanti alla Corte di
Cassazione; lo condanna altresì al versamento degli interessi al tasso legale su tali somme, dalla data di ciascun esborso al saldo;
Part condanna a rifondere a e le spese di lite per il primo e CP_1 Parte_1 Parte_4
secondo grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 10.860,00, per il giudizio davanti al
Tribunale di Busto Arsizio, e in complessivi euro 10.491,00 per il giudizio avanti la Corte di Appello, oltre iva, cpa e spese forfettarie al 15%:
Part condanna a rifondere a e ciascuna, le spese di lite CP_1 Parte_1 Parte_4
per il giudizio avanti la Corte di Cassazione, che liquida in euro 6.585,00,00, per compensi, oltre accessori di legge, oltre iva, cpa e spese forfettarie al 15%;
Part condanna a rifondere a e ciascuna, le spese di lite CP_1 Parte_1 Parte_4
per il presente grado del giudizio, che liquida in euro 10.491,00, per compensi, oltre accessori di legge, oltre iva, cpa e spese forfettarie al 15%;
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 7.5.2025.
Il Consigliere relatore ed estensore
D.ssa Antonella Caterina Attardo Il Presidente
D.ssa Cesira D'Anella
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