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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 28/11/2025, n. 1417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1417 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa
ST OJ ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 2514/2024 degli Affari Contenziosi
Civili promossa da:
, (C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
30.08.1949 e ivi residente in [...];
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._2
25.04.1977 e residente in [...];
(C.F. , nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._3
e ivi residente in [...]; tutti rappresentati e difesi dall'avv. Raffaella Valle del Foro di IV ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima, sito in IV (TO), Via RO Luca, 2, giusta procura alle liti depositata in telematico congiuntamente al ricorso ex art. 281-decies c.p.c.; ricorrenti contro
, (C.F. ), nato a [...] il Controparte_2 CodiceFiscale_4
12.05.1972 e ivi residente in [...], in proprio e quale procuratore generale della signora (C.F. CP_3
), nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]
RO TT Vignot, 30, in virtù di procura rilasciata il 10.12.2024 dal Notaio
(rep. n. 8997 e racc. n. 6379), entrambi rappresentati e difesi Persona_1 dagli Avv.ti Maurizio Rossi e Paola Sozio del Foro di IV ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in IV (TO), Via Siccardi, 6, giusta procura alle liti depositata in telematico unitamente alla comparsa di costituzione e risposta;
resistenti
oggetto: restituzione somme;
azione di regresso.
Conclusioni
1 Parte ricorrente: “dichiarare l'inadempimento dei sig.ri e Controparte_2
per l'omesso versamento della quota loro spettante a copertura CP_3 delle rate mensili del mutuo fondiario acceso presso la CA SE S.p.A. a far tempo dal luglio 2023; conseguentemente dichiarare che i condebitori convenuti siano tenuti in via di regresso ex art. 1299 c.c., ovvero per ogni altra normativa applicabile alla fattispecie in esame, alla ripetizione in favore dei ricorrenti della somma di Euro 12.850,00 pro quota, per le ragioni esposte in atti e per l'effetto, condannare i condebitori convenuti al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di Euro 12.850,00, ovvero di quella maggior/minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali da determinarsi e liquidarsi anche in via equitativa,
a far data dal luglio 2023, ultimo pagamento della quota spettante ai convenuti della rata mensile del mutuo, fino all'effettivo rimborso;
condannare altresì i medesimi alla rifusione delle spese di lite, oltre rimborso forfettario ex art 15 della Tariffa e CPA come per legge”.
Parte resistente: “piaccia al Tribunale, disattesa ogni contraria richiesta, dato atto che e non accettano il contraddittorio Controparte_2 CP_3 sulle conclusioni assunte dai ricorrenti nella memoria autorizzata ex art. 281 duodecies cod. proc. civ. per i motivi tutti di cui in narrativa accertata altresì l'inammissibilità delle conclusioni assunte dai ricorrenti nella memoria autorizzata ex art. art. 281 duodecies cod. proc. civ. per i motivi tutti di cui in narrativa nel merito rigettare le domande tutte formulate dai ricorrenti, per i motivi di cui in narrativa, mandando assolti e Controparte_2 CP_3
da ogni avversaria pretesa. Con vittoria di spese e di onorari di
[...] giudizio”.
Motivi della decisione
§ Con ricorso depositato in data 30.09.2024, , , Controparte_1 Parte_1
hanno convenuto in giudizio e Parte_2 Controparte_2 CP_3
avanti al Tribunale di IV esponendo le seguenti circostanze:
[...]
- in data 15.09.2016, i ricorrenti hanno stipulato, unitamente ai resistenti, un contratto di mutuo fondiario assistito da garanzia ipotecaria con
CA SE s.p.a. (rep. n. 42.072 e racc. n. 7.925, registrato in Torino il 22.09.2016), per l'erogazione della somma di euro 300.000,00 da restituire in n. 300 rate mensili dell'importo di euro 1.399,34 cadauna (attualizzato in euro 2.188,91), da versarsi sul conto corrente cointestato n. 9752460024610, aperto presso CA SE s.p.a.;
- in base a un accordo interno raggiunto con i resistenti, la rata mensile doveva esser ripartita per il 50% a carico di , Controparte_1 [...]
, e per il restante 50% a carico di Pt_1 Parte_2 CP_2
e ;
[...] CP_3
- e hanno omesso il versamento dei Controparte_2 CP_3 ratei di loro spettanza a far data dal mese di luglio 2023.
2 In ragione di quanto sopra, i ricorrenti hanno affermato di aver versato, integralmente e in via esclusiva, i ratei del mutuo dal mese di luglio 2023 sino al mese di gennaio 2025 ed hanno chiesto, pertanto, il rimborso della somma di € 12.850,00 (incrementata poi sino ad € 15.050,00), proporzionale alla quota complessivamente di loro spettanza.
Sulla base delle suesposte circostanze di fatto, , Controparte_1 [...]
, , mediante il deposito di memoria ex art. 281-duodecies Pt_1 Parte_2 c.p.c., hanno riformulato le proprie conclusioni nei termini che seguono: “dato atto dell'avvenuto versamento dei ricorrenti sul conto corrente, cointestato anche ai resistenti, dal luglio 2023 al gennaio 2025, del complessivo importo di euro 30.100,00, per la copertura delle rate del mutuo acceso presso CA
SE S.p.A., comprensivo anche della quota spettante ai resistenti in qualità di coobbligati, per l'effetto dichiarare tenuti i sig.ri e Controparte_2 CP_3
al versamento sul conto corrente cointestato nr. 9752460024610, aperto
[...] presso la CA SE S.p.A., dell'importo di euro 15.050,00 o di quella minore o maggior somma accertanda in corso di causa”.
e , tempestivamente costituitisi in giudizio, Controparte_2 CP_3 hanno contestato la fondatezza della domanda ex adverso chiedendone l'integrale rigetto.
La causa, istruita mediante acquisizione documentale e discussione orale, è stata trattenuta in decisione ex art. 281-sexies, ultimo comma c.p.c. all'udienza del 1.10.2025.
***
§ Sull'inammissibilità della modificazione della domanda originaria in sede di memoria ex art. 281-duodecies c.p.c.
Preliminarmente deve essere dichiarata inammissibile la modificazione alla domanda originaria, così come apportata dai ricorrenti mediante il deposito, in data 3.02.2025, di memoria ex art. 281 - duodecies c.p.c.
Un'analisi del contenuto letterale della nuova domanda induce a ritenere come
, , non si siano limitati a definire Controparte_1 Parte_1 Parte_2
e/o precisare il contenuto della domanda originariamente spiegata, bensì abbiano provveduto a un sostanziale mutamento della medesima.
Invero, se con la domanda introduttiva del presente giudizio gli odierni ricorrenti hanno insistito esclusivamente per la condanna dei resistenti al pagamento della somma di euro 12.850,00, qualificabile alla stregua di una obbligazione di dare, con il deposito della memoria ex art. 281-duodecies, , Controparte_1
, non si sono limitati a reiterare la richiesta di Parte_1 Parte_2 condanna di e al pagamento della Controparte_2 CP_3 somma dovuta, bensì hanno domandato al Tribunale di condannare i resistenti
3 alla corresponsione dell'importo mediante “versamento sul conto corrente cointestato nr. 9752460024610, aperto presso la CA SE S.p.A.”, precisandone così le modalità di adempimento.
Sennonché la modificazione della domanda con l'indicazione di modalità specifiche di adempimento (nella specie, il pagamento su conto cointestato) non rappresenta una mera precisazione della domanda originaria, ma una vera e propria trasformazione delle medesima, atteso che va a incidere sul fondamento stesso della pretesa: a tal riguardo, giova, infatti, osservare come la domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro e la domanda di condanna al versamento di una somma di denaro su conto cointestato (e, quindi, con modalità specifiche) rappresentino due domande sostanzialmente distinte, dovendosi configurare la prima alla stregua di una domanda volta a ottenere una prestazione di dare e la seconda volta a ottenere l'adempimento di un comportamento diverso da quello originariamente richiesto e consistente, nella specie, in un facere specifico.
Una simile modificazione della domanda originaria è incompatibile con il principio di determinatezza del contenuto della domanda, in virtù del quale la domanda deve essere precisa ed eventuali successive modificazioni possono essere ritenute ammissibili esclusivamente laddove costituiscono una semplice emendatio libelli, ravvisabile quando non si incide né sulla causa petendi (ma solo sulla interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto) né sul petitum (se non nel senso di meglio quantificarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere). Di contro, devono ritenersi assolutamente inammissibili tutte quelle modificazioni della domanda che costituiscono una mutatio libelli, ravvisabile ogniqualvolta si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e, in particolare, su un fatto costitutivo differente, così ponendo al giudice un nuovo tema d'indagine e spostando i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte e alterare il regolare svolgimento del processo (ex plurimis, Cass. Sez. Unite n. 12310/2015, Cass. n. 1585/2015; Cass. n. 12621/2012; Cass. n.
17457/2009; Cass. n. 17300/2008; Cass. n. 21017/2007; Cass. n. 9247/2006).
Del pari, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che “la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali” (cfr. Cass. Sez. I, Sentenza n. 26782 del 22.12.2016).
Alla luce delle considerazioni che precedono e dei principi di diritto sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, la modificazione della domanda proposta in sede di
4 ricorso ex art. 281-decies c.p.c., introducendo una sostanziale alterazione del contenuto della medesima, deve essere dichiarata inammissibile.
La dichiarazione di inammissibilità della modificazione della domanda, tuttavia, non preclude la valutazione della domanda originaria, che deve essere esaminata nella sua formulazione iniziale.
§ Sul regresso dei condebitori solidali. Venendo al merito della presente controversia, la domanda spiegata da CP_1
, , , volta a ottenere, in via di regresso, la
[...] Parte_1 Parte_2 condanna dei resistenti al pagamento della somma di euro 12.850,00 è parzialmente fondata e deve trovare accoglimento per quanto di ragione.
In via preliminare, l'azione spiegata dai ricorrenti deve essere qualificata come azione di regresso ai sensi dell'art. 1299 c.c.
Per “regresso” si intende il diritto spettante al debitore solidale, che abbia adempiuto, in tutto o in parte, l'obbligazione comune, di ottenere dagli altri condebitori la restituzione della quota di debito di rispettiva pertinenza.
In altri termini, il debitore che ha eseguito il pagamento in misura superiore alla propria quota interna ha facoltà di rivalersi nei confronti degli altri obbligati, affinché l'onere economico dell'adempimento sia equamente ripartito in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.
L'azione di regresso si configura come un diritto avente natura autonoma rispetto al rapporto obbligatorio originario con il creditore, e trova la propria giustificazione nel principio della parità tra i condebitori solidali, atteso che mira a ristabilire l'equilibrio economico compromesso dal pagamento eseguito da uno solo di essi, evitando che l'intero peso dell'obbligazione ricada così su un unico soggetto. Per tali ragioni, il regresso va distinto dalla surrogazione di cui all'art. 1203, n. 3) c.c., atteso che, mentre la surrogazione consente al debitore che ha pagato di subentrare nei diritti del creditore verso gli altri condebitori, la fattispecie ex art. 1299 c.c. conferisce al solvens un titolo autonomo di credito, fondato direttamente sul rapporto di solidarietà.
In virtù delle considerazioni che precedono, l'azione di regresso spiegata da
, , è ammissibile, anche se i Controparte_1 Parte_1 Parte_2 pagamenti, eseguiti da questi ultimi nel periodo intercorrente tra il mese di luglio 2023 e il mese di gennaio 2025, non hanno avuto efficacia estintiva dell'intero rapporto di mutuo, ad oggi, ancora in essere.
Invero, l'azione di regresso non presuppone necessariamente che il debitore solidale abbia estinto l'intero debito nei confronti del creditore comune: è sufficiente, infatti, che egli abbia adempiuto, anche solo in parte, un debito solidalmente proprio e, al contempo, altrui. Ne consegue che il diritto di regresso può essere esercitato anche da chi abbia corrisposto una somma
5 parziale, purché superiore alla propria quota interna di partecipazione e limitatamente all'eccedenza rispetto a tale quota.
In altri termini, l'azione di regresso trova la propria ragion d'essere nel superamento dell'obbligo pro quota da parte del solvens, sicché il pagamento parziale, qualora eccedente la porzione di spettanza del debito, produce gli stessi effetti giuridici del pagamento totale, sia pur limitatamente alla parte eccedente.
Da ciò discende che il diritto di regresso sorge ogniqualvolta un debitore solidale abbia ridotto, mediante il proprio adempimento, la misura dell'esposizione debitoria comune, sopportando in misura eccedente la propria quota l'onere dell'adempimento.
Tale impostazione, oltre a trovare conferma in via sistematica nel Codice civile,
è stata altresì accolta dalla giurisprudenza di legittimità, la quale si è trovata a chiarire che “in caso di parziale pagamento del debito solidale, il condebitore solvente, ove la somma pagata ecceda la sua quota nei rapporti interni, può esperire l'azione di regresso ex art. 1299 c.c. nei confronti degli altri condebitori
e nei limiti di tale eccedenza, atteso che la ripartizione della somma cumulativamente azionata attiene ai rapporti interni tra condebitori e che assume rilievo, al riguardo, il depauperamento del suo patrimonio oltre il dovuto ed il corrispondente indebito arricchimento dei condebitori” (cfr. Cass., Sez. III, Ordinanza n. 3404 del 13.02.2018).
Analogamente, la Suprema Corte ha stabilito che, in materia di obbligazioni solidali, ciascun debitore può agire in regresso nei confronti dell'altro a condizione che l'importo azionato non ecceda la parte di pertinenza del condebitore nei confronti del quale l'azione viene esercitata;
ne consegue che, ove tale limite venga rispettato, l'azione di regresso può essere esercitata anche congiuntamente da più debitori che abbiano pagato l'intero debito, senza che il convenuto possa opporre che uno di costoro ha pagato meno di quanto dovuto, poiché la ripartizione della somma cumulativamente azionata attiene ai rapporti interni tra condebitori (cfr. Cass. Sez. III, Sent.
n. 18406 del 19.08.2009).
Dai principi di diritto sovraesposti, si desume che il limite all'azione di regresso non è dato dalla necessità di un pagamento integrale del debito contratto solidalmente, bensì unicamente dal rispetto della proporzione interna tra i condebitori e dal divieto per il solvens di chiedere in regresso somme che eccedono la quota spettante agli altri coobbligati. Ne consegue che, anche in presenza di un pagamento parziale, purché esso incida sulla posizione debitoria comune e superi la quota interna del debitore che l'ha effettuato, sorge in capo a quest'ultimo il diritto di regresso per la parte eccedente.
Sotto un profilo più strettamente funzionale, l'ammissibilità del regresso parziale risponde, peraltro, alla ratio propria dell'istituto in esame, rappresentata dalla
6 necessità di garantire un'equa distribuzione del peso economico dell'obbligazione solidale, evitando che un condebitore sopporti in via definitiva un sacrificio patrimoniale maggiore rispetto alla misura del proprio debito interno.
A quanto sopra si aggiunga altresì come nulla osti ad una proposizione dell'azione di regresso in via cumulativa, vale a dire congiuntamente da più debitori solidali, purché si tratti di soggetti che abbiano effettuato pagamenti, sia pur in misura differente, in quanto l'indagine sulla misura effettiva di quanto ciascuno abbia versato rispetto alla propria quota interna rileva esclusivamente nei rapporti interni tra i debitori e non nei confronti del condebitore convenuto in regresso, e purché - come già sopra più volte evidenziato - la pretesa complessivamente azionata non ecceda la quota interna gravante sui condebitori convenuti, restando irrilevante, ai fini della legittimazione, la diversa misura dei pagamenti eseguiti dai ricorrenti nell'arco temporale in esame.
La possibilità di cumulare in un'unica azione di regresso le pretese di più debitori che abbiano contribuito, sia pur in misura diversa, all'adempimento dell'obbligazione solidale, peraltro, risponde a una esigenza di economia processuale, di talché la medesima deve ritenersi, nel caso di specie, pacificamente ammissibile.
§ Sul contratto di mutuo fondiario stipulato con CA SE s.p.a. e sull'assenza di un accordo interno in ordine a una diversa ripartizione delle quote tra i singoli debitori in solido.
Costituisce un fatto pacifico in causa (in quanto non contestato specificamente)
e documentalmente provato (cfr. contratto di mutuo prodotto in atto pubblico sub. 6) da parte ricorrente), che , , , Controparte_1 Parte_1 Parte_2
e abbiamo stipulato, in data 15.09.2016, Controparte_2 CP_3 un contratto di mutuo fondiario, munito di garanzia ipotecaria, con CA SE
s.p.a.
Accertata l'esistenza dell'obbligazione pecuniaria solidale, non è stato provato in causa l'asserito accordo interno di ripartizione del debito nella misura del 50% rispettivamente a carico dei ricorrenti e dei resistenti.
Si rammenta, in tema di obbligazioni solidali, che in base alla regola generale contenuta nell'art. 1298 2° comma c.c. le quote si presumono uguali, se non risulta diversamente.
La presunzione di uguaglianza delle quote interne, volta a regolare i rapporti tra coobbligati nel silenzio delle parti, tuttavia può essere vinta soltanto mediante la prova rigorosa di un accordo di segno contrario (ovvero di elementi oggettivi, che dimostrino una diversa ripartizione dell'interesse o del beneficio economico derivante dal rapporto obbligatorio), con la precisazione che la prova di un simile patto (o, comunque, di circostanze idonee a fondare una diversa
7 ripartizione) grava sulla parte che intende derogare al criterio legale della parità delle quote.
Sennonché, nel caso di specie, parte ricorrenti non ha offerto elementi probatori a sostegno dell'esistenza di un accordo di riparto interno del debito comune in misura diversa da quella legale, non potendo la semplice allegazione di una diversa misura percentuale - peraltro priva di riscontri documentali o di elementi univoci - qualificarsi come idonea a superare la portata della presunzione legale.
Pertanto, in assenza di elementi idonei a dimostrare una diversa misura di partecipazione delle parti al debito comune, le quote di debito tra i cinque mutuatari devono presumersi eguali, in applicazione della disciplina legale delle obbligazioni solidali e, in particolare, del criterio sostitutivo della parità delle quote sancito dall'art. 1298, comma 2 c.c.
Ne consegue che, ai fini dell'esercizio dell'azione di regresso, ciascun debitore solidale dovrà esser considerato obbligato internamente per una quota pari a un quinto dell'importo complessivo, corrispondente al numero dei coobbligati, stante l'assenza di prova contraria.
Ciò posto, dalla documentazione versata in atti dai ricorrenti (nella specie, i plurimi estratti conto, prodotti sub.
7-7.29 da parte ricorrente) risulta che e abbiano interrotto i pagamenti della Controparte_2 CP_3 propria parte delle rate del mutuo dal mese di luglio 2023, avendovi provveduto in via esclusiva i ricorrenti , , , per Controparte_1 Parte_1 Parte_2 cui a quest'ultimi deve essere riconosciuto il diritto alla ripetizione della somma eccedente la quota di loro spettanza.
§ Sulla determinazione della somma oggetto di regresso.
Ai fini della determinazione della somma oggetto di regresso, occorre tener conto esclusivamente dei pagamenti effettivamente eseguiti dai ricorrenti in adempimento dell'obbligazione solidale derivante dal contratto di mutuo, dal mese di luglio 2023 fino al mese di gennaio 2025.
Dalla somma complessiva versata dai medesimi nel periodo temporale di interesse devono, quindi, essere detratte le somme corrisposte da
[...]
, in quanto in primo luogo trattasi di soggetto estraneo al Controparte_4 contratto contrattuale e, come tale, privo della qualità di debitrice solidale;
in secondo luogo, non è stato compiutamente dimostrato dai ricorrenti che il solvens abbia eseguito i versamenti in nome e per conto dei medesimi.
In altri termini, in assenza di elementi anche indiziari di segno contrario deve ritenersi che i pagamenti effettuati da siano stati eseguiti Controparte_4 autonomamente e per proprio conto e non già nel favore esclusivo dei ricorrenti.
8 Viceversa, devono essere compresi nel quantum oggetto di regresso anche i ratei versati dai ricorrenti nelle more del presente giudizio, poiché tali pagamenti costituiscono comunque adempimenti dell'obbligazione solidale riconducibile al medesimo rapporto di mutuo dedotto in causa (cfr. sull'ammissibilità del mutamento quantitativo della domanda in pendenza di giudizio, cfr. Cass. Sez.
1 Sentenza n. 26782 del 22/12/2016).
A dimostrazione dei pagamenti effettuati, , , Controparte_1 Parte_1
hanno prodotto un cospicuo numero di estratti conto, volti a Parte_2 documentare il regolare deposito sul conto cointestato n. 9752460024610 di provvista fino al mese di gennaio 2025.
Alla luce delle indicazioni sopra fornite, questo giudice ritiene di procedere al calcolo del quantum spettante ad , , Controparte_1 Parte_1 [...]
in via di regresso, eseguendo dapprima una sommatoria dei pagamenti Pt_2 effettuati dai singoli ricorrenti, secondo quanto si evince dagli estratti conto versati in atti.
In particolare, il conteggio compiuto tiene conto esclusivamente dei seguenti versamenti: 1) euro 700,00 corrisposti da il 14.07.2023; 2) Controparte_1 euro 700,00 corrisposti da il 20.07.2023; 3) euro 1.800,00 Parte_2 corrisposti da il 15.08.2023; 4) euro 700,00 corrisposti da Controparte_1
il 12.09.2023; 5) euro 1.000,00 corrisposti da il Parte_2 Controparte_1
14.09.2023; euro 700,00 corrisposti da il 13.11.2023; 6) euro Parte_2
350,00 corrisposti da il 12.12.2023; 7) euro 700,00 corrisposti da Parte_2
il 9.02.2024; 8) euro 700,00 corrisposti da il Parte_2 Parte_2
15.04.2024; 9) euro 1.000,00 corrisposti da il 15.05.2024; 10) Controparte_1 euro 100,00 corrisposti da il 15.05.2024; 11) euro 2.100,00 Parte_2 corrisposti da il 14.06.2024; 12) euro 950,00 corrisposti da Controparte_1
il 14.07.2024; 13) euro 400,00 corrisposti da il Parte_2 Controparte_1
19.07.2024; 14) euro 2.100,00 corrisposti da il 13.08.2024; 15) Parte_1 euro 1.600,00 corrisposti da il 12.09.2024; 16) euro 1.300,00 Controparte_1 corrisposti da il 13.10.2024; 17) euro 1.300,00 corrisposti da Parte_1
il 13.11.2024; 18) euro 200,00 corrisposti da il Parte_2 Parte_2
14.11.2024; 19) euro 2.000,00 corrisposti da il 9.01.2025. Parte_1
Dalla somma degli importi indicati (pari a € 20.400,00), è necessario procedere a una divisione dell'importo ottenuto per il numero dei mutuatari (nel caso di specie, pari a cinque) e, al fine di determinare l'esatto importo dovuto in via di regresso da parte dei resistenti inadempienti per l'arco temporale in esame (ndr. luglio 2023-gennaio 2025), moltiplicare il valore ottenuto per due.
In applicazione del criterio di calcolo sopra delineato, e Controparte_2
devono essere condannati in solido alla restituzione in favore CP_3 dei ricorrenti del complessivo importo capitale di € 8.160,00 (pari a (20.400,00:5) x 2 = 4.080,00 x 2 8.160,00).
9 Gli interessi legali decorrono da ciascun pagamento sino al saldo e sono dovuti nel saggio previsto dal comma 1° dell'art. 1284 c.c., in mancanza della richiesta di applicazione degli interessi al tasso previsto dal comma 4° dell'art. 1284 c.c. (cfr. Cass. 12449 del 07.05.2024).
§ Sulle spese di lite.
Le spese di lite del presente giudizio devono essere poste, in ragione del principio della soccombenza, a carico dei resistenti e sono liquidate, applicando importi compresi tra i valori minime e medi di cui al D.M. n. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, tenuto conto della natura e della complessità delle questioni trattate, nonché dell'assenza di istruttoria orale, in euro 689,5 per la fase di studio, in euro 583,00 per la fase introduttiva, euro
1.260,00 per la fase di trattazione ed euro 1.276,00 per la fase decisoria, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, oneri previdenziali e fiscali, nonché delle spese vive.
P.Q.M.
Il Tribunale di IV in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento R.G.N. 2514/2024 così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda spiegata da , Controparte_1 [...]
, , condanna e al Pt_1 Parte_2 Controparte_2 CP_3 pagamento solidale della somma capitale di € 8.160,00 a favore dei ricorrenti, oltre interessi come in parte motiva;
2) condanna e al rimborso delle spese di Controparte_2 CP_3 lite a favore dei ricorrenti che liquidano in euro 3.817,5 per onorari, ed euro 264,00 per spese vive, oltre rimborso forfetario delle spese generali e accessori di legge.
Si comunichi.
IV lì, 24.11.2025
Il giudice
(dott.ssa ST OJ)
10