Rigetto
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 22/09/2025, n. 7449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7449 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07449/2025REG.PROV.COLL.
N. 06874/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6874 del 2022, proposto da
Margherita Arena, rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuele D'Alterio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Giugliano in Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Manfrellotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania n. 1401/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Giugliano in Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 settembre 2025 il Cons. Giordano Lamberti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con l’ordinanza n. 111/2013 dell’11.12.2013 il Comune di Giugliano ha ingiunto la demolizione di opere abusive realizzate presso l’immobile di proprietà dell’appellante, e nella specie: “ appartamento su tre livelli, per una superficie di circa 100 mq a livello, oltre alle varie tettoie, il vano e la piscina realizzati” . Tali opere sono state realizzate in assenza dei titoli abilitativi prescritti dalla normativa vigente.
2 - Con ricorso proposto dinanzi al TAR per la Campania, l’appellante ha impugnato tale provvedimento, deducendone l’illegittimità per violazione di legge, eccesso di potere, carenza di istruttoria e di motivazione.
3 - Con ricorso per motivi aggiunti ha altresì impugnato il successivo provvedimento con cui il Comune ha rigettato l’istanza di sanatoria, ex art. 36 D.P.R. n. 380/01, presentata dalla stessa appellante.
4 - Il TAR adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti.
5 – L’originaria ricorrente ha proposto appello avverso tale pronuncia per i motivi di seguito esaminati.
5.1 – Con il primo motivo, l’appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il primo motivo di ricorso in primo grado, con cui è stata rilevata la violazione degli artt. 31 e 36 T.U. Edilizia, in quanto l’ordinanza di demolizione sarebbe illegittimamente stata adottata in pendenza dei termini per la definizione dell’istanza di concessione in sanatoria, presentata dalla ricorrente il 20.11.2013 e, dunque, in data anteriore a quella dell’ordinanza di demolizione dell’11.12.2013.
5.2 – Con il secondo motivo, l’appellante deduce l’erroneità della sentenza di primo grado per aver respinto anche il secondo motivo di ricorso, con il quale è stato lamentato il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, per non aver il Comune motivato in ordine alla sussistenza dell’interesse pubblico alla demolizione, anche in ragione del notevole lasso di tempo trascorso dall’abuso.
5.3 – Con il terzo motivo di appello, si contesta che il TAR avrebbe erroneamente rigettato il quinto motivo del ricorso in primo grado, ritenendo superflua la preventiva comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7 L. n. 241/1990, stante la natura vincolata dell’ordinanza di demolizione.
Contrariamente al Giudice di prime cure, parte appellante prospetta la necessità della preventiva interlocuzione tra l’Amministrazione ed il privato anche in materia di ordinanza di demolizione.
5.4 – Con il quarto motivo l’appellante contesta che il Giudice di primo grado avrebbe errato nel rigettare il terzo motivo di ricorso, secondo cui la tettoia sul parcheggio auto, poiché aperta su tutti i lati, non sarebbe sanzionabile con la demolizione.
Al riguardo, l’appellante contesta il criterio applicato dal TAR per cui al fine di verificare la sussistenza di abusi edilizi non è predicabile una valutazione atomistica delle singole opere realizzate in assenza di titolo, in quanto si deve aver riguardo all’intervento complessivo, comprensivo di tutti gli interventi realizzati.
5.5 – Con il quinto motivo di appello si contesta che il TAR avrebbe omesso di pronunciarsi sul secondo motivo aggiunto, con cui è stata contestata la mancata allegazione della relazione del Tecnico Istruttore (prot. 4893 del 25.07.2014).
6 - L’appello è infondato.
L’abuso realizzato consiste nella costruzione di un volume pari a circa 600 mc in zona agricola, in parte ricavato da un edificato preesistente e in parte costruito ex novo, oltre a due tettoie, in assenza di qualunque titolo abilitativo.
L’abuso è pacifico e le doglianze di parte appellante appaiono strumentali e prive di reale consistenza in relazione alla fattispecie concreta, dovendosi integralmente confermare la statuizione del giudice di primo grado, che ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in materia.
6.1 - In questa sede, avuto riguardo ai motivi di appello, è sufficiente rilevare che:
- la domanda di accertamento di conformità determina un arresto dell’efficacia dell’ordine di demolizione, ma tale inefficacia opera in termini di mera sospensione. In caso di rigetto dell’istanza di sanatoria, l’ordine di demolizione riacquista la sua efficacia (cfr. Cons. St. 2681/2017, Cons. St. 1565/2017, Cons. St. 1393/2016, Cons. St. 466/2015, Cons. St. 2307/2014);
- in base all’insegnamento dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio (Cons. St., Ad. Plen., 17 ottobre 2017, n. 9) “ il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino”;
- l’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce attività vincolata della P. A., con la conseguenza che ai fini dell’adozione delle ordinanze di demolizione non è necessario l’invio della comunicazione di avvio del procedimento, non potendosi in ogni caso pervenire all’annullamento dell’atto alla stregua del già citato art. 21- octies , legge 241/1990 (cfr. Cons. St., sez. IV, n. 734 del 2014; Cons. St., sez. V, n. 3337 del 2012; Cons. St., sez. V, n. 4764/2011);
- fermo il principio per cui al fine di verificare la sussistenza di abusi edilizi non è prospettabile una valutazione atomistica delle singole opere realizzate in assenza di titolo qualora le stesse denotino (come accaduto nella specie) un intervento complesso (ovverosia composto da molteplici interventi), ma pur sempre unitario e valutabile nella sua globalità, volto ad arrecare una rilevante compromissione dello stato dei luoghi, l’appellane non ha comunque dedotto alcun argomento atto a giustificare la legittimità della tettoia per il ricovero dei mezzi, anche laddove in ipotesi valutata singolarmente;
- quanto alla mancata allegazione della relazione del Tecnico Istruttore prot. 4893 del 25.71.14, contrariamente alla prospettazione di parte appellante, il TAR ha condivisibilmente rilevato la carenza della prospettazione della ricorrente che non ha “ introdotto alcun elemento concreto sulla scorta del quale smentire la bontà delle conclusioni cui l’Amministrazione è giunta relativamente alla non sanabilità dell’abuso ”.
7 – Per le ragioni esposte l’appello va respinto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l’appello e condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite di parte appellata, che si liquidano in €4.000, oltre accessori come per legge, da versarsi in favore del procuratore del Comune dichiaratosi antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025, tenutasi con modalità telematica, con l'intervento dei magistrati:
Giordano Lamberti, Presidente, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giordano Lamberti |
IL SEGRETARIO