Articolo 38 della Legge 18 aprile 1975, n. 110
Articolo 37Articolo 39
Versione
6 maggio 1975
Art. 38.
Le disposizioni di cui all'articolo 5 della presente legge concernenti i giocattoli si applicano decorso un anno dal giorno di entrata in vigore della legge stessa.
Entrata in vigore il 6 maggio 1975
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente