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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 06/12/2024, n. 1480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1480 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 641/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron
.
N......................Rep. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto:
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello di Genova riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati
Dott. Rossella Atzeni Presidente
Dott. Franco Davini Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 641/2024 R.G. promossa da:
, (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliate in VIA XX SETTEMBRE 33/8 16121 C.F._2
GENOVA, presso lo studio dell''avv. , che le rappresenta e difende in forza di CP_1 mandato in atti.
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._3
VIA FIASELLA, 10/8 16121 GENOVA presso lo studio dell''avv. che lo CP_3 rappresenta e difende in forza di mandato in atti.
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: “Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma ogni contraria istanza, deduzione, eccezione reietta recepire le conclusioni congiunte tra le parti nel modo seguente. 1) il SI. corrisponderà direttamente alla figlia SI. un Pt_2 Parte_2
assegno di mantenimento mensile pari ad Euro 1.200,00, oltre aumenti ISTAT come per legge, fino alla data del 31/12/2026. Nell'eventualità, prima di tale data, reperisse attività lavorativa Pt_2 retribuita, il padre verserà l'eventuale differenza tra l'importo dello stipendio ed Euro 1.200,00 mensili;
2) la SI.ra e la figlia SI.ra rilasceranno l'immobile sito in Genova Pt_1 Parte_2
Via Icaro, di proprietà del SI. , entro e non oltre il 31/12/2026 libero da persone e cose;
3) Pt_2
l'importo degli arretrati dovuti dal SI. alla figlia SI.ra , per il Pt_2 Parte_2
mantenimento della stessa ed oggi pari ad Euro 7.500,00, verrà corrisposto mediante rate mensili pari ad Euro 500,00 ciascuna fino alla totale estinzione del debito (da dicembre 2024 a febbraio
2026 compresi). Il mancato pagamento anche solo di una rata comporterà la decadenza dal beneficio del termine e la SI.ra potrà agire per il residuo importo ancora dovuto;
Parte_2
4) spese compensate tra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e hanno proposto appello avverso la sentenza pronunciata dal Parte_1 Parte_2
Tribunale di Genova n. 1433/2024 del 10/5/2024, nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, che così ha disposto: “DICHIARA ESONERATO il signor con Controparte_2
decorrenza dalla data della domanda, dal versamento del contributo per il mantenimento della figlia e dalla partecipazione alle spese straordinarie;
REVOCA Parte_2
l'assegnazione alla SInora della ex casa coniugale di proprietà esclusiva del Parte_1
SInor sita in Genova Via Icaro 10; DISPONE l'immediato rilascio da Controparte_2
parte della SInora CONDANNA la signora al versamento, in Parte_1 Parte_1
favore del signor della somma di euro 600,00 mensili con decorrenza dalla Controparte_2 data della domanda e fino al giorno dell'effettivo rilascio, a titolo di indennità di occupazione della ex casa familiare;
CONDANNA le convenute e al Parte_1 Parte_2
pagamento, in favore del signor delle spese di lite che liquida in euro Controparte_2
5.810,00 (fase di studio: euro 1.701,00; fase introduttiva: euro 1.204,00; fase decisoria: euro
2.905,00 = 5.810,00) oltre il 15% per spese generali, I.V.A e C.P.A e comunque oltre accessori come per legge”;
In particolare le appellanti censuravano la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto sussistenti i presupposti per la revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia, deducendo che la stessa è iscritta al corso di laurea magistrale in Scienze della nutrizione umano presso l'Università di Pisa, al fine di conseguire una maggiore professionalità, essendosi trovata nella impossibilità oggettiva di trovare adeguata collocazione nel mondo del lavoro dopo la laurea triennale;
che l'offerta di lavoro proposta dal padre all'udienza di comparizione delle parti non era congrua e vantaggiosa in quanto non inerente il corso di studi intrapreso dalla ragazza. Assumevano che quindi non poteva ritenersi raggiunta la prova della autosufficienza economica di con la conseguenza che doveva essere confermato il versamento dell'assegno per la figlia e Pt_2
in conseguenza non poteva trovare accoglimento la domanda di revoca della casa familiare e la conseguente condanna della a versare l'indennità di indebita occupazione dalla data della Pt_1
domanda.
Chiedevano quindi la riforma della sentenza anche in punto condanna al pagamento delle spese di lite, e preliminarmente la sospensione dell'esecuzione della sentenza.
2. Si costituiva il quale contestava quanto ex adverso dedotto chiedendo la Controparte_2
conferma della sentenza impugnata in considerazione della inerzia della figlia nel cercare un'occupazione lavorativa e nel coltivare gli studi, con conseguente rilascio dell'immobile da parte della in applicazione delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 3758/2012, avendo la Pt_1
figlia ormai 29 anni e non sussistendo i presupposti per il suo mantenimento.
3. La Corte, con ordinanza in data 12/7/2024 accoglieva l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà e dell'esecuzione della sentenza, quindi, all'udienza del 20/11/2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e discutevano la causa.
3.1 Con note scritte congiunte depositate in data 22/11/2024 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e chiedevano che venissero recepiti gli accordi per la definizione del giudizio di modifica delle condizioni di divorzio così come riportate nelle note stesse.
4. Pertanto, la Corte conferisce vigore alle condizioni concordate, come da dispositivo, non essendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, azione ed eccezione respinte conferisce vigore alle seguenti pattuizioni:
1) il SI. corrisponderà direttamente alla figlia SI. un assegno di Pt_2 Parte_2
mantenimento mensile pari ad Euro 1.200,00, oltre aumenti ISTAT come per legge, fino alla data del 31/12/2026. Nell'eventualità, prima di tale data, reperisse attività lavorativa retribuita, Pt_2 il padre verserà l'eventuale differenza tra l'importo dello stipendio ed Euro 1.200,00 mensili;
2) la SI.ra e la figlia SI.ra rilasceranno l'immobile sito in Genova Via Pt_1 Parte_2
Icaro, di proprietà del SI. , entro e non oltre il 31/12/2026 libero da persone e cose;
Pt_2
3) l'importo degli arretrati dovuti dal SI. alla figlia SI.ra , per il Pt_2 Parte_2
mantenimento della stessa ed oggi pari ad Euro 7.500,00, verrà corrisposto mediante rate mensili pari ad Euro 500,00 ciascuna fino alla totale estinzione del debito (da dicembre 2024 a febbraio 2026 compresi). Il mancato pagamento anche solo di una rata comporterà la decadenza dal beneficio del termine e la SI.ra potrà agire per il residuo importo ancora dovuto;
Parte_2
4) spese compensate tra le parti.
Genova, 04/12/2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Rossella Atzeni
N......................Sent.
N......................Cron
.
N......................Rep. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto:
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello di Genova riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati
Dott. Rossella Atzeni Presidente
Dott. Franco Davini Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 641/2024 R.G. promossa da:
, (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliate in VIA XX SETTEMBRE 33/8 16121 C.F._2
GENOVA, presso lo studio dell''avv. , che le rappresenta e difende in forza di CP_1 mandato in atti.
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._3
VIA FIASELLA, 10/8 16121 GENOVA presso lo studio dell''avv. che lo CP_3 rappresenta e difende in forza di mandato in atti.
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: “Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma ogni contraria istanza, deduzione, eccezione reietta recepire le conclusioni congiunte tra le parti nel modo seguente. 1) il SI. corrisponderà direttamente alla figlia SI. un Pt_2 Parte_2
assegno di mantenimento mensile pari ad Euro 1.200,00, oltre aumenti ISTAT come per legge, fino alla data del 31/12/2026. Nell'eventualità, prima di tale data, reperisse attività lavorativa Pt_2 retribuita, il padre verserà l'eventuale differenza tra l'importo dello stipendio ed Euro 1.200,00 mensili;
2) la SI.ra e la figlia SI.ra rilasceranno l'immobile sito in Genova Pt_1 Parte_2
Via Icaro, di proprietà del SI. , entro e non oltre il 31/12/2026 libero da persone e cose;
3) Pt_2
l'importo degli arretrati dovuti dal SI. alla figlia SI.ra , per il Pt_2 Parte_2
mantenimento della stessa ed oggi pari ad Euro 7.500,00, verrà corrisposto mediante rate mensili pari ad Euro 500,00 ciascuna fino alla totale estinzione del debito (da dicembre 2024 a febbraio
2026 compresi). Il mancato pagamento anche solo di una rata comporterà la decadenza dal beneficio del termine e la SI.ra potrà agire per il residuo importo ancora dovuto;
Parte_2
4) spese compensate tra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e hanno proposto appello avverso la sentenza pronunciata dal Parte_1 Parte_2
Tribunale di Genova n. 1433/2024 del 10/5/2024, nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, che così ha disposto: “DICHIARA ESONERATO il signor con Controparte_2
decorrenza dalla data della domanda, dal versamento del contributo per il mantenimento della figlia e dalla partecipazione alle spese straordinarie;
REVOCA Parte_2
l'assegnazione alla SInora della ex casa coniugale di proprietà esclusiva del Parte_1
SInor sita in Genova Via Icaro 10; DISPONE l'immediato rilascio da Controparte_2
parte della SInora CONDANNA la signora al versamento, in Parte_1 Parte_1
favore del signor della somma di euro 600,00 mensili con decorrenza dalla Controparte_2 data della domanda e fino al giorno dell'effettivo rilascio, a titolo di indennità di occupazione della ex casa familiare;
CONDANNA le convenute e al Parte_1 Parte_2
pagamento, in favore del signor delle spese di lite che liquida in euro Controparte_2
5.810,00 (fase di studio: euro 1.701,00; fase introduttiva: euro 1.204,00; fase decisoria: euro
2.905,00 = 5.810,00) oltre il 15% per spese generali, I.V.A e C.P.A e comunque oltre accessori come per legge”;
In particolare le appellanti censuravano la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto sussistenti i presupposti per la revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia, deducendo che la stessa è iscritta al corso di laurea magistrale in Scienze della nutrizione umano presso l'Università di Pisa, al fine di conseguire una maggiore professionalità, essendosi trovata nella impossibilità oggettiva di trovare adeguata collocazione nel mondo del lavoro dopo la laurea triennale;
che l'offerta di lavoro proposta dal padre all'udienza di comparizione delle parti non era congrua e vantaggiosa in quanto non inerente il corso di studi intrapreso dalla ragazza. Assumevano che quindi non poteva ritenersi raggiunta la prova della autosufficienza economica di con la conseguenza che doveva essere confermato il versamento dell'assegno per la figlia e Pt_2
in conseguenza non poteva trovare accoglimento la domanda di revoca della casa familiare e la conseguente condanna della a versare l'indennità di indebita occupazione dalla data della Pt_1
domanda.
Chiedevano quindi la riforma della sentenza anche in punto condanna al pagamento delle spese di lite, e preliminarmente la sospensione dell'esecuzione della sentenza.
2. Si costituiva il quale contestava quanto ex adverso dedotto chiedendo la Controparte_2
conferma della sentenza impugnata in considerazione della inerzia della figlia nel cercare un'occupazione lavorativa e nel coltivare gli studi, con conseguente rilascio dell'immobile da parte della in applicazione delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 3758/2012, avendo la Pt_1
figlia ormai 29 anni e non sussistendo i presupposti per il suo mantenimento.
3. La Corte, con ordinanza in data 12/7/2024 accoglieva l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà e dell'esecuzione della sentenza, quindi, all'udienza del 20/11/2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e discutevano la causa.
3.1 Con note scritte congiunte depositate in data 22/11/2024 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e chiedevano che venissero recepiti gli accordi per la definizione del giudizio di modifica delle condizioni di divorzio così come riportate nelle note stesse.
4. Pertanto, la Corte conferisce vigore alle condizioni concordate, come da dispositivo, non essendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, azione ed eccezione respinte conferisce vigore alle seguenti pattuizioni:
1) il SI. corrisponderà direttamente alla figlia SI. un assegno di Pt_2 Parte_2
mantenimento mensile pari ad Euro 1.200,00, oltre aumenti ISTAT come per legge, fino alla data del 31/12/2026. Nell'eventualità, prima di tale data, reperisse attività lavorativa retribuita, Pt_2 il padre verserà l'eventuale differenza tra l'importo dello stipendio ed Euro 1.200,00 mensili;
2) la SI.ra e la figlia SI.ra rilasceranno l'immobile sito in Genova Via Pt_1 Parte_2
Icaro, di proprietà del SI. , entro e non oltre il 31/12/2026 libero da persone e cose;
Pt_2
3) l'importo degli arretrati dovuti dal SI. alla figlia SI.ra , per il Pt_2 Parte_2
mantenimento della stessa ed oggi pari ad Euro 7.500,00, verrà corrisposto mediante rate mensili pari ad Euro 500,00 ciascuna fino alla totale estinzione del debito (da dicembre 2024 a febbraio 2026 compresi). Il mancato pagamento anche solo di una rata comporterà la decadenza dal beneficio del termine e la SI.ra potrà agire per il residuo importo ancora dovuto;
Parte_2
4) spese compensate tra le parti.
Genova, 04/12/2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Rossella Atzeni