Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00266/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00212/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 212 del 2021, proposto da
Treforsail S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Piermario Gatto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, corso Aurelio Saffi, n. 7/2;
contro
Comune di Arzachena, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Forgiarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliato in Cagliari presso gli uffici della medesima, via Nuoro n. 50;
per l'annullamento
della Determinazione Dirigenziale n. 281 del 30 dicembre 2020, pubblicata sull'Albo Pretorio fino al 15 gennaio 2021, avente ad oggetto “CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ARZACHENA. CONCLUSIONE PROCEDIMENTO EX ART. 2 DELLA L. 241 DEL 1990. NON ACCOGLIMENTO ISTANZE DI PROROGA FORMULATE AI SENSI DELLA L. 145 DEL 2018. ESTENSIONE. VALIDITÀ DEI TITOLI AL 31.12.2021”, con la quale il Comune dispone di non accogliere le richieste di estensione delle concessioni demaniali marittime di propria competenza; dà atto che l'assegnazione dei titoli concessori potrà avvenire in seguito all'espletamento di apposite procedure concorsuali, e stabilisce che il termine di validità delle 91 concessioni elencate nominativamente, tra cui quella della Società ricorrente (n. 50 dell'elenco del Comune) è esteso al 31 dicembre 2021, nonché di ogni altro atto antecedente, conseguente o comunque connesso, ivi espressamente compreso, ove occorra, il preavviso di diniego in data 8 gennaio 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Arzachena e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 gennaio 2026 il dott. TO RU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con memoria pervenuta in Segreteria in data 29.12.2025, il Comune di Arzachena evidenziava come, in relazione all’impugnativa in oggetto, fosse medio tempore sopravvenuta una novità legislativa, costituita dalla Legge Regionale Sardegna n. 7 del 22 aprile 2021.
In particolare, l'articolo 24, comma 2, lettere a) e b), di tale legge ha trasferito dalla competenza comunale a quella regionale il potere di rilasciare tutte le concessioni sui beni del demanio della navigazione interna, del mare territoriale e del demanio marittimo non attribuite allo Stato, nonché le concessioni di aree e specchi acquei connessi a strutture portuali di interesse regionale.
Parte ricorrente nulla controdeduceva su tale specifica questione.
Il mutamento normativo sopra ricordato ha determinato, sul piano processuale, una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del gravame.
Invero, il diritto fatto valere da parte ricorrente, ossia quello di ottenere dal Comune di Arzachena la proroga della concessione demaniale marittima fino al 31 dicembre 2033 ai sensi dell'articolo 1, comma 682, della Legge n. 145 del 2018, non può più essere affermato, poiché il Comune stesso è stato privato dal legislatore regionale del relativo potere concessorio in materia demaniale marittima.
La carenza di interesse si estende anche alla domanda principale di annullamento del diniego opposto dal Comune alla richiesta di proroga, in quanto il trasferimento delle competenze all'Autorità Regionale priva automaticamente di ogni potenzialità lesiva il provvedimento comunale impugnato.
Infatti, anche un eventuale annullamento giudiziale di quel diniego non recherebbe alcun beneficio concreto al ricorrente, essendo divenuta la Regione Sardegna il soggetto competente a decidere sulle istanze di proroga delle concessioni in essere.
Alla luce di tali considerazioni, deve dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.
Tenuto conto dell’esito in rito della vicenda processuale e della oggettiva peculiarità del caso di specie, le spese di lite possono integralmente compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO RU, Presidente, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
Daria Valletta, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TO RU |
IL SEGRETARIO