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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 07/02/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - collegio civile - riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dr. Maria Grazia d'ERRICO presidente rel. dr. Rita CAROSELLA consigliere dr. Gianfranco PLACENTINO consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di appello n. 195/2021 R.G. avverso la sentenza n. 301/2021 resa dal
Tribunale di Campobasso in composizione monocratica, nel procedimento iscritto al n.
296/2017 R.G., avente ad oggetto : opposizione a decreto ingiuntivo - appalto di servizi
T R A
(c.f. ), in persona del sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso giusta delibera di G.C. n. 72 del 26/05/2021 e procura allegata alla citazione in appello dall'avv. Daniele Antonelli -pec:
Email_1
APPELLANTE
E
(c.f. ), in persona del sindaco p.t., rappresentato Controparte_1 P.IVA_2
e difeso giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello dall'avv. Gina
Capuano -pec: Email_2
APPELLATO (p. Iva , con sede in Campobasso, in Controparte_2 P.IVA_3
persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Albino e
Giacomo D'Angelo in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello - pec: Email_3 Email_4
APPELLATA
CONCLUSIONI: disposta la trattazione dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni mediante deposito di note scritte ai sensi degli artt. 35 del decreto legislativo n.
149 del 10/10/2022 e 127 ter c.p.c., le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: avv. Antonelli per Parte_1
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva del;
Parte_1
- per l'effetto, riformare la sentenza n. 301/2021 del 21/04/2021 del Tribunale Ordinario di Campobasso relativamente ai punti sub 4) e 5) e di conseguenza dichiarare che nulla è dovuto dal al né a titolo di Parte_1 Controparte_1
spese per servizi né per rimborso spese processuali.
Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali sia del presente giudizio, che del primo grado. avv. Capuano per Controparte_1
- dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto dal
[...]
; Parte_1
- confermare la dichiarazione che il è debitore nei Parte_1 confronti del della somma di € 80.412,71 al 07.06.2017 a titolo Controparte_1
CP_ di cofinanziamento delle spese per i servizi resi da società cooperativa sociale e, quindi, confermare la condanna del al pagamento di Parte_1
detta somma in favore del e confermare, altresì, la condanna Controparte_1
del al pagamento delle spese processuali di primo Parte_1
grado in favore del Controparte_1
2 - in ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio. avv. ti Albino e D'Angelo per Controparte_3
- in via preliminare, dichiarare il passaggio in giudicato della Sentenza n.301/2021 del
Tribunale di Campobasso limitatamente ai capi 1), 2) e 3) del dispositivo impugnato;
- in alternativa dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello stante la carenza dei presupposti di legge di cui all'art. 342 c.p.c.;
- dichiarare altresì l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 348-bis;
- nel merito, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di “ Controparte_2
” rispetto ad ogni avversa richiesta posta a fondamento del presente gravame;
[...]
- rigettare integralmente le avverse pretese;
- in ogni caso, per quanto di interesse di “ ”, confermare Controparte_2
integralmente le statuizioni contenute nella Sentenza n.301/21, pubblicata il 26.4.2021;
- condannare il al pagamento delle spese e competenze Parte_1
legali del presente giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.-- Il ha proposto dinanzi al Tribunale di Campobasso Controparte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 755/2016 ottenuto nei suoi confronti dalla “
[...]
” per il pagamento di € 1.275.224,00 quali corrispettivi delle prestazioni di CP_4 servizi socio assistenziali rese in favore dei Comuni dell' Controparte_5
dei quali il aveva svolto il ruolo di capofila fino al 31/10/2016 Controparte_1
stipulando con la società opposta i contratti di appalto per la gestione e l'affidamento di servizi del 2/11/2011 e del 27/10/2015.
L'opponente, per ciò che ancora rileva:
- ha dedotto che alla spesa dei servizi appaltati, in virtù di previsione contrattuale, doveva farsi fronte con il co-finanziamento dei Comuni dell' oltre che Controparte_5
3 con i contributi della Regione Molise e dell'Inps, elencando i versamenti da questi rispettivamente omessi;
- ha chiesto di chiamare in causa i suddetti enti quali obbligati in solido al pagamento, chiedendone la condanna al pagamento delle somme di loro spettanza.
Autorizzata la chiamata in causa, il Comune opponente l'ha effettuata limitatamente alla
Regione Molise, all'Inps ed ai Comuni di e Parte_1 Parte_2
dichiarando di avere ottenuto nelle more dagli altri comuni i pagamenti richiesti.
Il Tribunale, con sentenza n. 301 del 26/04/2021 - notificata il 28/04/2021-, dato atto, da un lato, della mancata contestazione dell'esecuzione dei servizi e della prova fornita dall'opposta circa la propria regolare rendicontazione, e, dall'altro, del parziale CP_ pagamento effettuato dall'opponente alla in seguito alla notifica del decreto ingiuntivo, ha revocato il d.i. rideterminando il credito della cooperativa in €
1.106.884,16 e condannando il in qualità di capofila dell'a.t. di Controparte_1
al relativo pagamento alla società opposta, oltre al pagamento delle spese CP_5
processuali.
Il primo giudice ha respinto le domande del opponente nei confronti dei terzi Pt_1
chiamati (ai quali non ha considerato opponibili i meri rendiconti interni del Pt_1
opponente, inattendibili per l'omessa tenuta di contabilità separata per i fondi vincolati, come attestato dalla deliberazione di dissesto finanziario dello stesso
[...]
, fatta eccezione per il che ha CP_1 Parte_1
condannato sulla scorta di una nota di riconoscimento di debito a firma del sindaco p.t. a pagare al l'importo di € 80.412,71 nonché al rimborso delle Controparte_1
spese processuali (capi nn. 4 e 5 del dispositivo).
Il ha proposto appello avverso la decisione con Parte_1
citazione notificata il 27/05/2021 chiedendone la riforma limitatamente alle suddette statuizioni sulla base di tre motivi di impugnazione, notificando la citazione al
[...]
CP_ ed alla coop. sociale . CP_1
CP_ Il ha chiesto il rigetto dell'appello, mentre la ne ha Controparte_1 eccepito l'inammissibilità, sollecitando in ogni caso la declaratoria del passaggio in
4 giudicato della sentenza di primo grado quanto ai capi non oggetto di impugnazione, e chiedendo la condanna dell'appellante al rimborso delle spese causate dalla proposizione dell'appello proposto nei propri confronti, ritenuto non limitato ad una mera vocatio in ius.
La Corte, ritenuti insussistenti i presupposti per il “filtro” ex art. 348 bis c.p.c. e concessa la sospensione ex art. 283 c.p.c. della provvisoria esecutività della sentenza appellata chiesta dal -limitatamente ai capi di Parte_1 condanna oggetto di appello-, si è riservata per la decisione con ordinanza del
21/03/2024, assegnando alle parti i termini per il deposito di note conclusionali e repliche di cui all'art. 190 c.p.c., con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento.
2.-- L'appello supera la verifica di ammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c., fondandosi su critiche motivate in termini congrui e tali da consentire l'individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali viene fondata la richiesta di riforma della sentenza impugnata.
Va sul punto richiamata la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità
(v. Cass. sez. un. n. 36481/2022), secondo la quale è necessario e sufficiente che siano individuati i punti e le questioni contestate della sentenza impugnata, con esposizione di doglianze che affianchino alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, mentre non è richiesto l'utilizzo di formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di sentenza.
CP_
In particolare, in riferimento alle prospettazioni della coop. , è indubbio che l'appello sia finalizzato unicamente alla riforma della decisione concernente i rapporti fra il e quello di e che -in mancanza di Parte_1 CP_1 appello incidentale da parte di quest'ultimo avverso la decisione di condanna emessa nei suoi confronti a favore della i capi nn. 2) e 3) della sentenza di primo grado siano CP_2
coperti da giudicato.
3.-- I motivi di appello proposti dal consistono in: Parte_1
5 a) violazione dell'art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato – vizio di ultrapetizione, anche in relazione all'indeterminatezza del quantum richiesto – nullita' parziale della sentenza nei punti sub 4 e 5) del dispositivo
b) erroneita' e contraddittorieta' della motivazione, sempre in relazione ai punti sub 4
e 5) del dispositivo per violazione dell'art. 191 e dell'art. 107 t.u.e.l. – mancata prova del credito ex adverso richiesto – violazione dell'art. 2697 c.c.
c) erroneita' e contraddittorieta' della motivazione per mancato rilievo ed accertamento del difetto di legittimazione passiva del – mancata e/o Parte_1
erronea pronuncia da parte del primo giudicante.
Con il primo ed il terzo motivo, da valutare unitariamente, si insiste nell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata in primo grado, risultando dai contratti di appalto prodotti a sostegno del ricorso per d.i. che unico obbligato al pagamento dei
CP_ corrispettivi spettanti alla coop. era il contraente in Controparte_1 qualità di capofila del comitato dei comuni dell'ambito territoriale di CP_5
L'atto di chiamata in causa del odierno appellante risulterebbe pertanto privo di Pt_1
giustificazione sul piano della identificazione del legittimato passivo, oltre che del tutto indeterminato nel quantum; l'appellante richiama le conclusioni dell'atto di chiamata in causa in primo grado: “nella denegata ipotesi di mancato annullamento del decreto ingiuntivo opposto n. 755/2016 ..., accertato e dichiarato che gran parte del credito ingiunto sia dovuto dai terzi suddetti, conseguentemente, previa decurtazione dal credito ingiunto nei confronti del solo condannare i terzi al Controparte_1 pagamento delle somme di loro spettanza”.
Come sottolineato dal appellato, al fine dell'interpretazione della domanda, il Pt_1
giudice è tenuto a interpretare le conclusioni contenute nell'atto di citazione tenendo conto della volontà della parte quale emergente non solo dalla formulazione letterale delle conclusioni assunte nella citazione, ma anche dall'intero complesso dell'atto che le contiene, considerando la sostanza della pretesa (cfr. Cass. 2012/n. 12944; Cass. 2017/n.
22371).
6 A tale proposito, la citazione per chiamata in causa redatta per il
[...]
conteneva a pag. 3 la precisazione secondo cui nel contratto di appalto per CP_1
la gestione dei servizi socio-professionali e uffici di cittadinanza del 2/11/2011 (agli atti) si premetteva che alla spesa per tale appalto si sarebbe fatto fronte con il “co- finanziamento” dei Comuni dell' tenuti ad erogare un contributo Controparte_5
proporzionato al numero di abitanti, oltre che con il fondo sociale erogato dalla Regione
Molise.
Si aggiungeva poi alla pag. 7 di intendere chiamare in causa gli enti, definiti “obbligati in solido”, che non avevano versato il loro contributo ad esso comune capofila, vistosi pertanto costretto “ad anticipare le somme dovute dagli altri comuni dell' che CP_6 provvedevano a rimborsare le dette spese all'ente capofila soltanto dopo diversi mesi o CP_ non rimborsandole affatto”, con conseguenti difficoltà nei pagamenti alla coop. , elencando gli importi che si assumevano non rimborsati da ciascun comune (per
€ 90.855,65). Parte_1
La domanda proposta è stata dunque correttamente intesa, di fatto, dal primo giudice come finalizzata a far valere da parte del chiamante, senza postulare l'esclusione della
CP_ propria responsabilità contrattuale verso la , un rapporto diverso da quello dedotto dall'opposta/attrice come causa petendi, esercitando verso i terzi chiamati (quali coobbligati) un'azione condizionata di regresso ex art. 1299 o di surroga ex art. 1203 n.
3) c.c. (cfr. Cass. 2017/n. 18782; Cass. 2018/n.30601; Cass. 2020/n.11103): in tal caso è rimessa in via esclusiva all'attore la scelta di proporre o meno autonoma domanda anche nei confronti del terzo chiamato -domanda nella specie non proposta dalla coop. IO-.
Merita invece accoglimento il secondo motivo, con cui si censura la valutazione effettuata dal tribunale quale riconoscimento di debito, agli effetti dell'art. 1988 c.c., della nota del 7/06/2017 avente ad oggetto “competenze arretrate dovute nell'ambito territoriale di – Comune capofila , con cui il sindaco dell'epoca CP_5 CP_1
del comunicava a quello di di avere riscontrato, in Pt_1 Parte_1 CP_1
base alla verifica eseguita congiuntamente dagli uffici finanziari dei due comuni e da incaricati dell'ambito territoriale, una debitoria per i servizi socio assistenziali ottenuti per
7 il periodo 2009/2016 pari ad € 80.412,71; con la medesima comunicazione, inoltre, si chiedeva per il pagamento la disponibilità del destinatario a definire un piano di ammortamento, in modo da “evitare ogni stravolgimento del bilancio di questo Comune”.
Come dedotto dall'appellante, tale comunicazione non può ritenersi idonea a vincolare l'amministrazione comunale, in quanto non adottata ai sensi dell'art. 194 T.u.e.l. mediante delibera consiliare (la quale provvede anche per il finanziamento della spesa), necessaria ai fini di un eventuale riconoscimento di debito fuori bilancio, quale astrattamente definibile quello in questione attese le modalità di accertamento descritte ed il riferimento a possibili “stravolgimenti” del bilancio conseguenti al relativo pagamento.
In base ai principi espressi dalla Corte Costituzionale (n. 446 del 1995 e n. 295 del 1997), scopo delle norme di cui agli artt. 191 e ss. del TUEL è che “la competenza ad esprimere la volontà degli enti locali resti effettivamente riservata, nel rispetto delle procedure prescritte, agli organi a ciò deputati, e cioè agli organi cui spetta di programmare la gestione finanziaria e di inquadrare le varie scelte amministrative nella prospettiva del piano di spesa contenuto nel bilancio di previsione, e non oltre i limiti da esso fissati”.
Né il giudice può sostituirsi all'amministrazione affermando l'esistenza di un diritto al riconoscimento del debito assunto fuori bilancio, nella ricorrenza delle condizioni indicate dal legislatore, perché l'ente possa procedere al riconoscimento” (cfr. Cass. 2002/n. 355
Cass. 2005/n.1150).
A tanto aggiungasi l'inattendibilità, rimarcata dall'appellante, della contabilità del asseritamente creditore, in virtù della quale il primo giudice ha disatteso le Pt_1
domande dello stesso nei confronti degli altri enti chiamati in causa.
4.-- In definitiva, accolto l'appello, in riforma dei capi nn. 4) e 5) della decisione impugnata, la domanda proposta dal nei confronti del Controparte_1 [...]
va rigettata, con revoca della condanna dello stesso al Parte_1
pagamento delle spese giudiziali sostenute dal chiamante in causa.
L'ente comunale appellato è tenuto di conseguenza a rimborsare all'appellante le spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidate in dispositivo applicando rispettivamente i D.M. n. 55/2014 e n. 147/2022, in base al valore della controversia ed 8 all'attività svolta, parametri minimi in ragione della non complessità delle questioni trattate.
Come sopra già esposto, la coop. IO è stata citata nel presente grado dal
[...]
il quale tuttavia non ha mosso alcuna censura ai capi della Parte_1
decisione concernenti la società; né in primo grado ricorreva un'ipotesi di litisconsorzio necessario fra l'attuale appellante e la società opposta (la chiamata in causa essendo stata effettuata dall'opponente in riferimento alla sua coobbligazione solidale con il chiamato, CP_ al quale la non ha esteso la domanda); neppure con i motivi di impugnazione sono proposti temi tali da comportare l'inscindibilità delle cause per la necessità di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti dei soggetti che siano stati parti del giudizio (litisconsorzio processuale in appello); ricorrendo dunque il caso regolato dall'art. 332 c.p.c., la notificazione della citazione non ha valore di "vocatio in ius" ma di mera "litis denuntiatio", sicché il destinatario non diventa, per ciò solo, parte del giudizio di gravame, nè sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in suo favore, non avendo lo stesso impugnato incidentalmente la sentenza, atteso che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., detta pronuncia presuppone la qualità di parte, nonché la soccombenza (Cass. n. 34174 del 15/11/2021;
Cass. n. 32350 del 03/11/2022).-
-
P. Q. M.
-
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello proposto dal Parte_1
, in persona del sindaco p.t., con citazione notificata il 27/05/2021, avverso la
[...]
sentenza n. 301/2021 resa dal Tribunale di Campobasso in composizione monocratica, nei confronti del in persona del sindaco p.t., nonché della Controparte_1 [...]
sociale, in persona del l.r.p.t., così provvede: CP_3
1) accoglie l'appello, e per l'effetto, in riforma della decisione impugnata quanto ai capi di cui ai punti nn. 4) e 5) del dispositivo, rigetta la domanda proposta dal
[...]
nei confronti del e revoca la pronuncia CP_1 Parte_1 che poneva le spese del giudizio di primo grado a carico di quest'ultimo;
9 2) condanna il a rimborsare al Controparte_1 Parte_1
le spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo grado, in €
[...]
7.795,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% Iva e Cpa come per legge, e per il presente appello in € 1.165,50 per esborsi ed in € 7.160,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge;
3) nulla sulle spese, quanto al rapporto fra la e le altre parti. Controparte_4
Così deciso nella camera di consiglio della Corte del 30/01/2025.
dr. Maria Grazia d'Errico - presidente est.
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