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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 17/04/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 787/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate in data 5.03.2025 dai convenuti SS ON e ME PI, in data 7.03.2025 dall'attore AN ON ed in data 17.03.2025 dal convenuto dott. Dante Nesci n.q. di Curatore del Fallimento della società
“La Riviera SR”; vista l'udienza figurata fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., preso atto che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente in occasione dell'udienza figurata odierna, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di udienza figurata (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti)
PRONUNCIA la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa IAgrazia Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 787/2021 R.G.A.C. vertente TRA
AN ON, (C.F.: [...]) nato il [...] a [...] P.S. (RC), in proprio e quale unico figlio ed erede di NG SA, nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il 2.04.2017, elettivamente domiciliato in Rosarno alla via Contrada Bosco XII Stradone n. 135 presso lo studio professionale dell'avv. Natalizia Raso che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, attore
CONTRO
-La Riviera Srl, in persona del curatore fallimentare Dott. Nesci Dante (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in Caulonia IN alla Via Nazionale n. 80, presso lo studio legale dell'avv. Vincenzo Fabio Ienco che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
convenuto
- SS ON, (C.F.: [...]), nato il [...] a [...], elettivamente domiciliato in IN di IO CA (RC), Corso Carlo IA n. 141, presso lo studio dell'Avv. Francesco Macrì, che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente con l'avv. NN Palermo giusta procura in atti;
convenuto
- CA CC IA, (C.F.: [...]), nato il [...] a [...], elettivamente domiciliato in OVlino (RC) in via Trav. Gelonese n. 2 presso lo studio legale dell'avv. Giovanni Scarfò che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
convenuto
- ME PI, (C.F.: [...]), nato il [...] a [...], elettivamente domiciliato in IN di IO CA (RC), Corso Carlo IA n. 141, presso lo studio legale dell'avv. Francesco Macrì che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, con l'avv. Giovanni Palermo, giusta procura in atti;
convenuto
- No SÌ Srl, (p.iva – c.f. 02799920802), con sede legale a Siderno (RC), in p.l.r.p.t., quale editore del periodico settimanale “Riviera” ex “La Riviera”; convenuto contumace
2 - OG IA NN (C.F. [...]), residente a [...], quale direttore responsabile da febbraio 2015 a gennaio 2020 del periodico settimanale “Riviera”; convenuta contumace
Oggetto: Risarcimento danni da diffamazione
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 20.03.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte
FATTO E DIRITTO
I. Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1 – Con atto di citazione, ritualmente notificato, AN ON, in proprio e nq di erede della madre NG SA, ha convenuto in giudizio La Riviera Srl, in persona del curatore fallimentare Dott. Nesci Dante, SS ON, CA CC IA, ME PI, No SÌ Srl e OG IA NN, tutti nella qualità di direttore del settimanale La Riviera e successivamente del settimanale Riviera, ognuno nei periodi di proprio interesse, per sentir dichiarare la natura diffamatoria dell'articolo pubblicato in forma cartacea il 09 ed il 16 gennaio 2011 e online in data 10.01.2011 sul sito ww.larivieraonline.com dal titolo "Pietà per un derelitto" (tutt'ora visibile, secondo l'attore, agli indirizzi web: https://larivieraonline.com/pietà-un-derelitto, https://larivieraonline.com/piet%C3%A0-un-derelitto).
A fondamento della domanda, premettendo che all'epoca dei fatti, il direttore responsabile de' “La Riviera” era il Prof. Pasquino Crupi, deceduto il 19.08.2013, ha esposto che il reato a lui ascritto si era estinto, ma poiché l'articolo era rimasto visibile online, secondo la prospettazione dell'attore, il reato avrebbe dovuto considerarsi permanente e pertanto ha chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni non patrimoniali, quantificati in misura pari ad euro 100.000,00. Ciò dedotto ha chiesto, dunque, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare la responsabilità in solido dei convenuti, per aver mantenuto on line articolo di giornale diffamatorio nei confronti dell'attore in modo illecito e ingiusto e contro i canoni della continenza e senza aggiornamento e con violazione della identità personale dell'individuo e accertare e dichiarare che da tali condotte sono derivati danni in misura pari a 50.000,00 per danni non patrimoniali per il AN ON in proprio e per altri 50.000,00 per danni non patrimoniali iure hereditatis, quale erede
3 della de cuius, NG SA nonché in altre misure che verranno stabilite in corso di causa anche in via equitativa dal sig Giudice”; b) conseguentemente, ordinare l'oblio e la cancellazione di detta pubblicazione, dal titolo e dal contenuto palesemente offensivo e diffamatorio, dai siti web : www.larivieraonline.com e www.rivieraweb, nonché da ogni altro sito web dove risulti pubblicata;
c) conseguentemente condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non, subiti e subendi dal geom. AN IO “ patrimoniali e non in misura pari a 50.000,00 per danni non patrimoniali per AN ON in proprio e per altri 50.000,00 per danni patrimoniali iure hereditatis quale erede della de cuius madre NG SA o in altre misure che verranno stabilite in corso di causa anche in via equitativa dal sig. Giudice”, relativamente all'articolo diffamatorio, intitolato “ Pietà per un derelitto”, pubblicato in forma cartacea il 09 e il 16 gennaio 2011 e online il 10/01/2021 (tuttora visibile agli indirizzi web: https://larivieraonline.com/pietà -un -derelitto, https://larivieraonline.com/piet%C3%A0 -un -derelitto), dal periodico settimanale “La Riviera” attuale “Riviera”, con sede a Siderno (RC) in Corso della Repubblica, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di pubblicazione dell'articolo, fino all'effettivo soddisfo;
d) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze, diritti ed onorari della presente procedura. Con ogni riserva di legge;
e) ordinare la trascrizione della pronuncianda sentenza di condanna, presso la conservatoria dei registri immobiliari;
f) ordinare la pubblicazione della pronuncianda sentenza di condanna, presso organi di informazione e stampa cartacei, radiofonici, televisivi e telematici, di larga diffusione e presso il consiglio dei giornalisti;
g) ordinare la provvisoria esecutività della pronuncianda sentenza;
h) si chiede anche la concessione ed emissione di provvisionale, vista l'assenza di reddito e lo stato di disoccupazione del sig. AN ON”. Ha chiesto, infine, l'emissione di un'ordinanza di sequestro conservativo di beni e crediti presso terzi degli odierni convenuti.
I.
2- Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito SS ON, eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda attorea per essere stato esperito illegittimamente il procedimento di Mediazione dinanzi ad un Organismo territorialmente incompetente - avendo adito un Organismo con sede diversa rispetto al Tribunale competente per la controversia oggetto di causa – e, comunque, la nullità nei suoi confronti poiché dopo il primo incontro allo stesso non erano stati mai comunicati i vari rinvii. Nel merito, ha contestato la pretesa risarcitoria in quanto manifestamente infondata in fatto e in diritto assumendo di non essere stato né Direttore Responsabile né Amministratore dei siti online “LARIVIERA ONLINE” e/o “RIVIERAWEB”, ma di aver rivestito solo la carica di Direttore Responsabile del periodico settimanale cartaceo “La Riviera“
4 dall'1.10.2013 al 27.12.2013 e del periodico settimanale cartaceo “Riviera” dal 31.12.2013 al 03.02.2015 intrattenendo rapporti lavorativi prima con la Riviera s.r.l., società editrice di “La Riviera”, e poi con la “No così s.r.l”, società editrice di “Riviera”. Ha dedotto, inoltre, che la normativa sulla stampa, a suo avviso, non avrebbe potuto essere estesa ai giornali online in assenza dei requisiti minimi e cioè la nomina e l'indicazione di un Direttore responsabile nonché la registrazione presso il Tribunale del luogo dove hanno la sede;
invero, ha evidenziato che sia “LaRiviera online” che
“Rivieraweb” non avevano un Direttore Responsabile e i due siti non risultavano neppure iscritti nel Registro Stampa del Tribunale di Locri. Ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “-In via preliminare dichiarare la improcedibilità/nullità della domanda attorea per esperimento della Mediazione innanzi ad un Organismo territorialmente incompetente per aver violato le regole di un giusto contraddittorio. - Nel merito, in via principale accertata la estraneità ai fatti dell'Avv. ON SS, dichiarare l'estromissione dello stesso dal presente giudizio per carenza di legittimazione passiva così rigettando nel merito la domanda giudiziale nella parte in cui essa è diretta nei confronti dell'avv. SS. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso per spese forfettarie CPA ed IVA come per legge.”
I.
3- Si è costituito in giudizio CA CC IA, contestando la domanda proposta dall'attore in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni meglio specificate nella comparsa di costituzione precisando che nessuna richiesta risarcitoria avrebbe potuto essere avanzata nei suoi confronti per aver ricoperto la carica di dirigente del solo settimanale cartaceo “Riviera” da febbraio 2020 a settembre 2020, mentre i blogs www.larivieraonline e www.rivieraweb, non erano giuridicamente riconducibili allo stesso e né tantomeno alla testata giornalistica Riviera. Ha concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, respingere tutte le domande formulate da parte attrice in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto ed essendo già maturate le relative preclusioni. - IN VIA ISTRUTTORIA, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte;
- Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.”
I.
4- Si è costituita la Curatela fallimentare della “La Riviera SR”, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva assumendo che la pubblicazione
5 dell'articolo sul settimanale cartaceo e sui siti web si sarebbero verificati quando ancora non era stata aperta alcuna procedura fallimentare e di conseguenza l'azione di responsabilità avrebbe dovuto essere proposta– a proprio avviso – nei confronti del legale rappresentante della società “La Riviera SR” in carica nel mese di gennaio 2011 e fino alla sua sostituzione con il curatore fallimentare. Ha precisato, inoltre, che relativamente alla pubblicazione dell'articolo sui siti web non era riconducibile alla società
“La Riviera SR”, in quanto Riviera Web non aveva nessun rapporto con la società fallita. Ha concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva nei confronti della curatela fallimentare della società “La Riviera SR” e, per l'effetto, disporre la sua estromissione dal presente procedimento;
Nel merito: 2) Dichiarare inammissibile, improcedibile e infondata la domanda avanzata dall'attore nei confronti della curatela fallimentare;
3) Condannare parte attrice al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio in favore della curatela fallimentare della società “La Riviera SR”.
I.
5- Si è costituito in giudizio, inoltre, ME PI, il quale, nei termini come argomentati nella relativa comparsa a cui si rinvia, ha eccepito l'improcedibilità della domanda attorea per irregolarità della notifica dell'invito all'incontro di Mediazione. Nel merito, ha contestato la pretesa risarcitoria in quanto manifestamente infondata in fatto e in diritto. Infatti, il convenuto ha dedotto di aver rivestito solo la carica di Direttore Responsabile del periodico settimanale cartaceo “Riviera” da settembre 2020 a gennaio 2022 intrattenendo rapporti lavorativi solo con la “No così s.r.l”, società editrice di “Riviera”, mentre non era stato né Direttore Responsabile né Amministratore dei siti online “LARIVIERA ONLINE” e/o “RIVIERAWEB”. Ciò posto ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- In via preliminare dichiarare la improcedibilità/nullità della domanda attorea per irregolarità della notifica inerente l'invito all'incontro di Mediazione. - Nel merito, in via principale accertata la estraneità ai fatti del sig. PI ME, dichiarare l'estromissione dello stesso dal presente giudizio per carenza di legittimazione passiva così rigettando la domanda giudiziale nella parte in cui essa è diretta nei confronti del sig. PI ME. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso per spese forfettarie CPA ed IVA come per legge”.
I.
6- Nessuno si è costituito in giudizio nell'interesse dei convenuti, No SÌ SR, in persona del legale rappresentante p.t., e di OG IA NN, regolarmente citati, di cui va dichiarata la contumacia.
I.
7- Celebrata la prima udienza e concesso il termine per la presentazione della domanda di mediazione ai sensi del D.lgs. 28/2010 innanzi all'organismo di mediazione territorialmente competente, la mediazione ha
6 avuto con esito negativo;
rigettata la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti di ON SA VL e della Società PiGreco comunication SR, assunti quali titolari titolari della rivista on line sulla quale era stato pubblicato l'articolo diffamatorio per come richiesto dall'attore con le note scritte depositate in data 21.1.2023 , la causa - istruita sulla base della sola documentazione offerta dalle parti – è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.12.2023. Con ordinanza del 9.01.2024 la causa è stata differita per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 21.11.2024 e, stante all'assegnazione della causa a nuovo giudicante, nuovamente rinviata per i medesimi incombenti all'udienza cartolare del 20.03.2025.
I.
8- In punto di fatto bisogna osservare che con le note di trattazione scritta depositate il 21.02.2023 parte attrice ha dato atto che nelle more del giudizio è stato raggiunto un accordo bonario con ME PI, SS ON, CA CC IA e OG IA NN, di rinuncia al diritto e all'azione promossa nei loro confronti (accordi regolarmente sottoscritti e depositati telematicamente dalle parti) e pertanto ha prestato adesione alle richieste di estromissione dal giudizio delle suddette parti convenute per cessazione della materia del contendere.
II.- Procedendo con ordine, in primo luogo va dichiarata la cessazione della materia del contendere nei rapporti tra parte attrice e i convenuti ME PI, SS ON, CA CC IA e OG IA NN (quest'ultima contumace) avendo definito bonariamente la controversia.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza di legittimità ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. In altri termini, essa è il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti dell'interesse a proseguire il giudizio.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 09-04-1997, n. 3075;
7 Cass., 08-06-1996, n. 5333; Cass., 16- 09-1995, n. 9781; Cass., 07-09-1993, n. 9401).
In particolare, gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono tanto essere di natura fattuale, come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Più precisamente, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti (cfr. Cass., 07-03- 1997, n. 2038; Cass., 22-01-1997, n. 622; Cass., 07-05- 1995).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, nel caso di specie, visti gli accordi bonari sottoscritti dalle parti e versati in atti - dunque successivi alla proposizione della domanda giudiziale -, può dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le suddette parti, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse in capo alle stesse alla prosecuzione del giudizio.
Nulla osta, quindi, all'accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti e, quindi, per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere nei confronti dei convenuti SS ON, ME PI, CA CC IA e OG IA NN.
III.- Relativamente alla posizione dei convenuti No SÌ SR, e della Curatela del Fallimento “La Riviera Srl”, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, va dichiarata la carenza di legittimazione passiva.
III.
1- Giova anteporre alcune considerazioni in punto di diritto.
In primo luogo quanto alla disciplina applicabile nel caso di pubblicazione di articoli pubblicati su testate on-line pacificamente trova applicazione la legge sulla stampa (legge 47/1948) essendo identica la provenienza e la finalità dell'informazione resa, cambiando unicamente il mezzo di diffusione (quotidiano on-line e non anche carta stampata), con l'ulteriore considerazione che in caso di diffusione di una notizia su una testata on-line
8 la capacità divulgativa – e contestualmente anche la potenzialità lesiva – dell'articolo pubblicato sono maggiormente accresciute;
sul punto si è chiaramente espressa la Suprema Corte (così, da ultimo, Cass. pen., Sez. V, 11.12.2017 n. 13398).
In secondo luogo, come noto, in tema di danni per effetto di diffamazione a mezzo stampa, la richiesta risarcitoria si giustifica in chiave di lesione dei diritti (della personalità) che non si verifica quando la diffusione a mezzo stampa delle notizie costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca ovvero di critica politica purché condizionato all'esistenza dei seguenti presupposti:
i) la verità oggettiva, o anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, tenuto conto della gravità della notizia pubblicata, non solo sulla fonte ma anche sulla verità sostanziale delle notizie (condizione che non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o anche colposamente taciuti altri fatti tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore o dell'ascoltatore false rappresentazioni della realtà oggettiva Cass. 4 ottobre 2011 n. 20285);
ii) interesse pubblico alla conoscenza del fatto (cd. "pertinenza") e iii) la correttezza formale dell'esposizione (cd. "continenza") che comporta moderazione, misura, proporzione nelle modalità espressive, le quali non devono trascendere in attacchi personali diretti a colpire l'altrui dignità morale e professionale, con riferimento non solo al contenuto dell'articolo, ma all'intero contesto espressivo in cui l'articolo è inserito, compresi titoli, sottotitoli, presentazione grafica, fotografie, trattandosi di elementi tutti che rendono esplicito, nell'immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il significato di un articolo, e quindi idonei, di per sé, a fuorviare e suggestionare i lettori più frettolosi (Cass. 5 dicembre 2014 n. 25739) e la valutazione in concreto della sussistenza di tali elementi è un potere spettante al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità in presenza di motivazione congrua ed immune da vizi logici (da ultimo, Cass. 27/01/2015 n. 1435).
I contorni dei parametri così delineati, tuttavia, subiscono un ragionevole adattamento qualora debbano essere applicati a uno scritto che coniughi diritto di critica e diritto di cronaca, in virtù del carattere peculiare dello stesso, che si sostanzia in una inscindibile esposizione di fatti e di opinioni e valutazioni dell'autore della pubblicazione. Segnatamente, “il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca essenzialmente in quanto il primo non si concretizza, come l'altro, nella narrazione di fatti, bensì nell'espressione di un giudizio o, più genericamente, di un'opinione che,
9 come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su un'interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e di comportamenti. Ciò comporta che in tema di diritto di critica il requisito della verità è da intendere limitato alla oggettiva esistenza del fatto assunto a base delle opinioni e delle valutazioni espresse” (Cassazione Penale, sez. V, 26 febbraio 2016, n. 26745). Da ciò consegue che, laddove alla narrazione di determinati fatti si unisca un'esposizione di carattere valutativo, rappresentativa di opinioni dell'autore, i parametri suddetti richiedono una valutazione diversa e più elastica, nonché più attenta al bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero. Con riguardo al requisito della verità del fatto, si sottolinea che esso riveste “un limitato rilievo, necessariamente affievolito rispetto alla diversa incidenza sul versante del diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica. Il limite immanente all'esercizio del diritto di critica è, pertanto, essenzialmente quello del rispetto della dignità altrui, non potendo lo stesso costituire mera occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale, anche mediante l'utilizzo di 'argumenta ad hominem'” (Cassazione Penale, sez. V, 28 ottobre 2010, n. 4938).
Il requisito della continenza, nello specifico, assume un rilievo peculiare sia sotto l'aspetto formale della correttezza dell'esposizione, sia sotto quello sostanziale della non eccedenza dei limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse. Va osservato, infatti, che in caso di attività giornalistica costituente esercizio del diritto di critica, e quindi realizzata attraverso la manifestazione di opinioni e interpretazioni soggettive dei fatti narrati, il limite in esame svolge un ruolo dirimente tra ciò che è lecito e ciò che invece è idoneo ad integrare una condotta diffamatoria: se, da un lato, si presuppone che il fatto o comportamento oggetto della critica corrisponda a verità - anche putativa purché appaia ragionevole in virtù delle fonti da cui proviene o di altre circostanze oggettive - è necessario, dall'altro, che l'autore dello scritto, pur potendo avvalersi di un linguaggio colorito o pungente, non trascenda mai in affermazioni ingiuriose e denigratorie o in attacchi personali gratuiti, immotivati, puramente offensivi e diretti a colpire la dignità morale e professionale della persona presa di mira. Invero,
“ove la narrazione di determinati fatti, per essere esposta insieme ad opinioni dell'autore, rappresenti nel contempo esercizio del diritto di cronaca e di quello di critica (come nella specie), la valutazione di continenza non può essere condotta sulla base degli indicati criteri di natura essenzialmente formale, ma deve lasciare spazio alla interpretazione soggettiva dei fatti esposti, di modo che la critica - che, come detto, mira
10 non già ad informare, ma a fornire giudizi e valutazioni personali - non può ritenersi sempre vietata quando sia idonea ad offendere la reputazione individuale, essendo, invece, decisivo, ai fini del riconoscimento dell'esimente, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita. Un siffatto bilanciamento è ravvisabile nella pertinenza della critica di cui si tratta all'interesse pubblico, cioè all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, che è presupposto dalla stessa, e, quindi, fuori di essa, ma di quella interpretazione del fatto”(cfr. Cassazione Civile, sez. III, 20 gennaio 2015, n. 841; Cassazione Civile, sez. III, 15 gennaio 2002, n. 370; Cassazione Penale, sez. V, 16 novembre 2004, n. 6419; Cassazione Penale, sez. V, 14 febbraio 2002, n. 20474; Tribunale di Grosseto, 13 ottobre 2016, n. 791; Tribunale di Bari, 14 ottobre 2016, n. 5219). Va, infine, precisato in ordine agli elementi atti a integrare la fattispecie di diffamazione a mezzo stampa e, dunque, per ritenere configurabile una responsabilità in tal senso, che il soggetto offeso deve risultare espressamente individuato o quantomeno individuabile.
Quanto, infine, all'onere probatorio occorre ribadire che la responsabilità del giornalista per lesione dell'altrui onore o reputazione è esclusa dal legittimo esercizio del diritto di cronaca sia quando il giornalista riferisca fatti veri, sia quando riferisca fatti che apparivano veri al momento in cui furono riferiti (in virtù del principio della c.d. verità putativa). Ne consegue che al giornalista, convenuto nel giudizio di risarcimento del danno da diffamazione, per andare esente da responsabilità, basta dimostrare non la verità storica dei fatti narrati, ma anche soltanto la loro verosimiglianza;
fornita tale prova, è onere di chi afferma di essere stato diffamato dimostrare che la fonte da cui il giornalista ha tratto la notizia, al momento in cui questa venne diffusa, non poteva ritenersi attendibile.
III.
2- Chiariti i consolidati principi generali si osserva che parte attrice fonda la propria richiesta risarcitoria nei confronti dei predetti convenuti sull'assunto che l'articolo, dal presunto tenore diffamatorio, sarebbe stato pubblicato anche sui blogs www.larivieraonline e www.rivieraweb, - e visibile anche al momento della proposizione della domanda risarcitoria. Orbene, è emerso nel presente giudizio che tali quotidiani online non sono e riconducibili giuridicamente a No SÌ SR ed a “La Riviera”; tale circostanza emerge dalla stessa documentazione versata anche in atti da parte attrice, dalla quale si evince che i titolari della rivista online sulla quale era stato pubblicato l'articolo in questione – quanto meno all'epoca di proposizione della domanda risarcitoria - fossero ON SA VL e la Società PiGreco comunication SR. Non a caso, solo con le note scritte depositate in data 21.2.2023 la difesa di parte attrice ha chiesto
11 l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti. Richiesta rigettata con ordinanza del 19.06.2023 poiché tardiva.
Va, pertanto, dichiarata la carenza di legittimazione passiva di No Cosi SR e della “La Riviera” in persona del curatore fallimentare dott. Nesci, posto che l'attore nulla ha provato in ordine alla effettiva riconducibilità ai medesimi della proprietà dei quotidiani online “www.larivieraonline e www.rivieraweb”.
IV- Tutte le altre questioni devono intendersi assorbite unitamente all'eccezione sollevata dalla Curatela di inammissibilità della azione proposta innanzi al giudice ordinario stante la vis actractiva del tribunale fallimentare;
solo incidentalmente per mero scrupolo si ritiene l'eccezione sarebbe meritevole di accoglimento in quanto il credito risarcitorio azionato dall'attore riguarda pretese economiche nei confronti del fallito che vanno proposte esclusivamente nell'ambito della procedura fallimentare con le modalità previste dal rito speciale di accertamento del passivo ai sensi dell'art. 52 della legge fallimentare costituendo la premessa di una pretesa nei confronti della massa (cfr. Cassazione civile Sez. 1, n. 17035 del 05/08/2011 secondo cui “Nel sistema delineato dagli art. 52 e 95 legge fall., ogni pretesa a contenuto patrimoniale svolta nei confronti di un soggetto fallito deve essere azionata attraverso lo speciale procedimento endofallimentare dell'accertamento del passivo, da attivarsi avanti al tribunale fallimentare, essendo improcedibile ogni diversa azione, né un'eccezione a tale principio può derivare dalla circostanza che la domanda proposta attenga ad un'azione che comporti il necessario intervento di più litisconsorti, come nella specie prospettato ex art. 23 della legge n. 990 del 1969 per il risarcimento dei danni da incidente stradale”); pertanto, deve essere dichiarata inammissibile l'azione di condanna al risarcimento del danno proposta nei confronti della Curatela.
V.- In punto di regolamento delle spese di lite, stante l'accordo bonario in corso di causa con i convenuti SS ON, ME PI, CA CC IA le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
Nei rapporti tra AN ON e la Curatela del Fallimento “La Riviera” le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in misura inferiore ai medi tariffari di cui al D.M. n. 147/22 per le fasi, studio, introduttiva e decisoria tenuto conto dell'attività difensiva in concreto svolta (e, in particolare, della assenza della fase istruttoria e di trattazione – non avendo la difesa depositato le memorie ex art. 183, VI comma c.p.c.) atteso che la decisione si fonda su una questione procedurale e avuto riguardo al valore della controversia per come dichiarato e non contestato (indeterminabile complessità bassa).
12 Nulla per le spese nei confronti di No SÌ SR in quanto parte vittoriosa rimasta contumace.
Con riferimento alla liquidazione dell'onorario spettante al difensore della parte attrice, ammessa in via temporanea e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, prevista con provvedimento contestuale dall'art. 83, co. 3 bis d.P.R. 115/2002, si dà atto che, non essendo allo stato completa la documentazione necessaria allo svolgimento della relativa istruttoria, e segnatamente occorrendo acquisire l'istanza di liquidazione corredata dalla relativa nota spese mediante utilizzo della piattaforma SIAMM – Spese di Giustizia nonché le informazioni da parte dell'Ufficio finanziario competente ai sensi del II comma dell'art. 127 d.P.R. n. 115/2002 delle informazioni concernenti, si provvederà non appena gli atti completi saranno fatti pervenire all'Ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, definitivamente pronunciando sul giudizio rg 787/2021 come in epigrafe proposta, così provvede:
1) dichiara la contumacia di OG IA NN e di 'No SÌ SR';
2) dichiara cessata la materia del contendere nei confronti dei convenuti SS ON, ME PI e CA CC IA;
3) dichiara la carenza di legittimazione passiva dei convenuti 'No SÌ SR' e della Curatela del Fallimento “La Riviera”;
4) condanna AN ON al pagamento delle spese di lite in favore della Curatela del Fallimento che liquida in complessivi euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovuti, come per legge;
5) compensa integralmente le spese di lite tra AN ON e i convenuti SS ON, ME PI e CA CC IA;
6) nulla per le spese nei confronti di 'No SÌ SR' e di OG
IA NN.
Locri, 17.4.2025
Il Giudice - IAgrazia Galati
13
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate in data 5.03.2025 dai convenuti SS ON e ME PI, in data 7.03.2025 dall'attore AN ON ed in data 17.03.2025 dal convenuto dott. Dante Nesci n.q. di Curatore del Fallimento della società
“La Riviera SR”; vista l'udienza figurata fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., preso atto che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente in occasione dell'udienza figurata odierna, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di udienza figurata (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti)
PRONUNCIA la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa IAgrazia Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 787/2021 R.G.A.C. vertente TRA
AN ON, (C.F.: [...]) nato il [...] a [...] P.S. (RC), in proprio e quale unico figlio ed erede di NG SA, nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il 2.04.2017, elettivamente domiciliato in Rosarno alla via Contrada Bosco XII Stradone n. 135 presso lo studio professionale dell'avv. Natalizia Raso che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, attore
CONTRO
-La Riviera Srl, in persona del curatore fallimentare Dott. Nesci Dante (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in Caulonia IN alla Via Nazionale n. 80, presso lo studio legale dell'avv. Vincenzo Fabio Ienco che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
convenuto
- SS ON, (C.F.: [...]), nato il [...] a [...], elettivamente domiciliato in IN di IO CA (RC), Corso Carlo IA n. 141, presso lo studio dell'Avv. Francesco Macrì, che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente con l'avv. NN Palermo giusta procura in atti;
convenuto
- CA CC IA, (C.F.: [...]), nato il [...] a [...], elettivamente domiciliato in OVlino (RC) in via Trav. Gelonese n. 2 presso lo studio legale dell'avv. Giovanni Scarfò che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
convenuto
- ME PI, (C.F.: [...]), nato il [...] a [...], elettivamente domiciliato in IN di IO CA (RC), Corso Carlo IA n. 141, presso lo studio legale dell'avv. Francesco Macrì che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, con l'avv. Giovanni Palermo, giusta procura in atti;
convenuto
- No SÌ Srl, (p.iva – c.f. 02799920802), con sede legale a Siderno (RC), in p.l.r.p.t., quale editore del periodico settimanale “Riviera” ex “La Riviera”; convenuto contumace
2 - OG IA NN (C.F. [...]), residente a [...], quale direttore responsabile da febbraio 2015 a gennaio 2020 del periodico settimanale “Riviera”; convenuta contumace
Oggetto: Risarcimento danni da diffamazione
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 20.03.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte
FATTO E DIRITTO
I. Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1 – Con atto di citazione, ritualmente notificato, AN ON, in proprio e nq di erede della madre NG SA, ha convenuto in giudizio La Riviera Srl, in persona del curatore fallimentare Dott. Nesci Dante, SS ON, CA CC IA, ME PI, No SÌ Srl e OG IA NN, tutti nella qualità di direttore del settimanale La Riviera e successivamente del settimanale Riviera, ognuno nei periodi di proprio interesse, per sentir dichiarare la natura diffamatoria dell'articolo pubblicato in forma cartacea il 09 ed il 16 gennaio 2011 e online in data 10.01.2011 sul sito ww.larivieraonline.com dal titolo "Pietà per un derelitto" (tutt'ora visibile, secondo l'attore, agli indirizzi web: https://larivieraonline.com/pietà-un-derelitto, https://larivieraonline.com/piet%C3%A0-un-derelitto).
A fondamento della domanda, premettendo che all'epoca dei fatti, il direttore responsabile de' “La Riviera” era il Prof. Pasquino Crupi, deceduto il 19.08.2013, ha esposto che il reato a lui ascritto si era estinto, ma poiché l'articolo era rimasto visibile online, secondo la prospettazione dell'attore, il reato avrebbe dovuto considerarsi permanente e pertanto ha chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni non patrimoniali, quantificati in misura pari ad euro 100.000,00. Ciò dedotto ha chiesto, dunque, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare la responsabilità in solido dei convenuti, per aver mantenuto on line articolo di giornale diffamatorio nei confronti dell'attore in modo illecito e ingiusto e contro i canoni della continenza e senza aggiornamento e con violazione della identità personale dell'individuo e accertare e dichiarare che da tali condotte sono derivati danni in misura pari a 50.000,00 per danni non patrimoniali per il AN ON in proprio e per altri 50.000,00 per danni non patrimoniali iure hereditatis, quale erede
3 della de cuius, NG SA nonché in altre misure che verranno stabilite in corso di causa anche in via equitativa dal sig Giudice”; b) conseguentemente, ordinare l'oblio e la cancellazione di detta pubblicazione, dal titolo e dal contenuto palesemente offensivo e diffamatorio, dai siti web : www.larivieraonline.com e www.rivieraweb, nonché da ogni altro sito web dove risulti pubblicata;
c) conseguentemente condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non, subiti e subendi dal geom. AN IO “ patrimoniali e non in misura pari a 50.000,00 per danni non patrimoniali per AN ON in proprio e per altri 50.000,00 per danni patrimoniali iure hereditatis quale erede della de cuius madre NG SA o in altre misure che verranno stabilite in corso di causa anche in via equitativa dal sig. Giudice”, relativamente all'articolo diffamatorio, intitolato “ Pietà per un derelitto”, pubblicato in forma cartacea il 09 e il 16 gennaio 2011 e online il 10/01/2021 (tuttora visibile agli indirizzi web: https://larivieraonline.com/pietà -un -derelitto, https://larivieraonline.com/piet%C3%A0 -un -derelitto), dal periodico settimanale “La Riviera” attuale “Riviera”, con sede a Siderno (RC) in Corso della Repubblica, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di pubblicazione dell'articolo, fino all'effettivo soddisfo;
d) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze, diritti ed onorari della presente procedura. Con ogni riserva di legge;
e) ordinare la trascrizione della pronuncianda sentenza di condanna, presso la conservatoria dei registri immobiliari;
f) ordinare la pubblicazione della pronuncianda sentenza di condanna, presso organi di informazione e stampa cartacei, radiofonici, televisivi e telematici, di larga diffusione e presso il consiglio dei giornalisti;
g) ordinare la provvisoria esecutività della pronuncianda sentenza;
h) si chiede anche la concessione ed emissione di provvisionale, vista l'assenza di reddito e lo stato di disoccupazione del sig. AN ON”. Ha chiesto, infine, l'emissione di un'ordinanza di sequestro conservativo di beni e crediti presso terzi degli odierni convenuti.
I.
2- Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito SS ON, eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda attorea per essere stato esperito illegittimamente il procedimento di Mediazione dinanzi ad un Organismo territorialmente incompetente - avendo adito un Organismo con sede diversa rispetto al Tribunale competente per la controversia oggetto di causa – e, comunque, la nullità nei suoi confronti poiché dopo il primo incontro allo stesso non erano stati mai comunicati i vari rinvii. Nel merito, ha contestato la pretesa risarcitoria in quanto manifestamente infondata in fatto e in diritto assumendo di non essere stato né Direttore Responsabile né Amministratore dei siti online “LARIVIERA ONLINE” e/o “RIVIERAWEB”, ma di aver rivestito solo la carica di Direttore Responsabile del periodico settimanale cartaceo “La Riviera“
4 dall'1.10.2013 al 27.12.2013 e del periodico settimanale cartaceo “Riviera” dal 31.12.2013 al 03.02.2015 intrattenendo rapporti lavorativi prima con la Riviera s.r.l., società editrice di “La Riviera”, e poi con la “No così s.r.l”, società editrice di “Riviera”. Ha dedotto, inoltre, che la normativa sulla stampa, a suo avviso, non avrebbe potuto essere estesa ai giornali online in assenza dei requisiti minimi e cioè la nomina e l'indicazione di un Direttore responsabile nonché la registrazione presso il Tribunale del luogo dove hanno la sede;
invero, ha evidenziato che sia “LaRiviera online” che
“Rivieraweb” non avevano un Direttore Responsabile e i due siti non risultavano neppure iscritti nel Registro Stampa del Tribunale di Locri. Ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “-In via preliminare dichiarare la improcedibilità/nullità della domanda attorea per esperimento della Mediazione innanzi ad un Organismo territorialmente incompetente per aver violato le regole di un giusto contraddittorio. - Nel merito, in via principale accertata la estraneità ai fatti dell'Avv. ON SS, dichiarare l'estromissione dello stesso dal presente giudizio per carenza di legittimazione passiva così rigettando nel merito la domanda giudiziale nella parte in cui essa è diretta nei confronti dell'avv. SS. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso per spese forfettarie CPA ed IVA come per legge.”
I.
3- Si è costituito in giudizio CA CC IA, contestando la domanda proposta dall'attore in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni meglio specificate nella comparsa di costituzione precisando che nessuna richiesta risarcitoria avrebbe potuto essere avanzata nei suoi confronti per aver ricoperto la carica di dirigente del solo settimanale cartaceo “Riviera” da febbraio 2020 a settembre 2020, mentre i blogs www.larivieraonline e www.rivieraweb, non erano giuridicamente riconducibili allo stesso e né tantomeno alla testata giornalistica Riviera. Ha concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, respingere tutte le domande formulate da parte attrice in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto ed essendo già maturate le relative preclusioni. - IN VIA ISTRUTTORIA, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte;
- Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.”
I.
4- Si è costituita la Curatela fallimentare della “La Riviera SR”, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva assumendo che la pubblicazione
5 dell'articolo sul settimanale cartaceo e sui siti web si sarebbero verificati quando ancora non era stata aperta alcuna procedura fallimentare e di conseguenza l'azione di responsabilità avrebbe dovuto essere proposta– a proprio avviso – nei confronti del legale rappresentante della società “La Riviera SR” in carica nel mese di gennaio 2011 e fino alla sua sostituzione con il curatore fallimentare. Ha precisato, inoltre, che relativamente alla pubblicazione dell'articolo sui siti web non era riconducibile alla società
“La Riviera SR”, in quanto Riviera Web non aveva nessun rapporto con la società fallita. Ha concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva nei confronti della curatela fallimentare della società “La Riviera SR” e, per l'effetto, disporre la sua estromissione dal presente procedimento;
Nel merito: 2) Dichiarare inammissibile, improcedibile e infondata la domanda avanzata dall'attore nei confronti della curatela fallimentare;
3) Condannare parte attrice al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio in favore della curatela fallimentare della società “La Riviera SR”.
I.
5- Si è costituito in giudizio, inoltre, ME PI, il quale, nei termini come argomentati nella relativa comparsa a cui si rinvia, ha eccepito l'improcedibilità della domanda attorea per irregolarità della notifica dell'invito all'incontro di Mediazione. Nel merito, ha contestato la pretesa risarcitoria in quanto manifestamente infondata in fatto e in diritto. Infatti, il convenuto ha dedotto di aver rivestito solo la carica di Direttore Responsabile del periodico settimanale cartaceo “Riviera” da settembre 2020 a gennaio 2022 intrattenendo rapporti lavorativi solo con la “No così s.r.l”, società editrice di “Riviera”, mentre non era stato né Direttore Responsabile né Amministratore dei siti online “LARIVIERA ONLINE” e/o “RIVIERAWEB”. Ciò posto ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- In via preliminare dichiarare la improcedibilità/nullità della domanda attorea per irregolarità della notifica inerente l'invito all'incontro di Mediazione. - Nel merito, in via principale accertata la estraneità ai fatti del sig. PI ME, dichiarare l'estromissione dello stesso dal presente giudizio per carenza di legittimazione passiva così rigettando la domanda giudiziale nella parte in cui essa è diretta nei confronti del sig. PI ME. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso per spese forfettarie CPA ed IVA come per legge”.
I.
6- Nessuno si è costituito in giudizio nell'interesse dei convenuti, No SÌ SR, in persona del legale rappresentante p.t., e di OG IA NN, regolarmente citati, di cui va dichiarata la contumacia.
I.
7- Celebrata la prima udienza e concesso il termine per la presentazione della domanda di mediazione ai sensi del D.lgs. 28/2010 innanzi all'organismo di mediazione territorialmente competente, la mediazione ha
6 avuto con esito negativo;
rigettata la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti di ON SA VL e della Società PiGreco comunication SR, assunti quali titolari titolari della rivista on line sulla quale era stato pubblicato l'articolo diffamatorio per come richiesto dall'attore con le note scritte depositate in data 21.1.2023 , la causa - istruita sulla base della sola documentazione offerta dalle parti – è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.12.2023. Con ordinanza del 9.01.2024 la causa è stata differita per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 21.11.2024 e, stante all'assegnazione della causa a nuovo giudicante, nuovamente rinviata per i medesimi incombenti all'udienza cartolare del 20.03.2025.
I.
8- In punto di fatto bisogna osservare che con le note di trattazione scritta depositate il 21.02.2023 parte attrice ha dato atto che nelle more del giudizio è stato raggiunto un accordo bonario con ME PI, SS ON, CA CC IA e OG IA NN, di rinuncia al diritto e all'azione promossa nei loro confronti (accordi regolarmente sottoscritti e depositati telematicamente dalle parti) e pertanto ha prestato adesione alle richieste di estromissione dal giudizio delle suddette parti convenute per cessazione della materia del contendere.
II.- Procedendo con ordine, in primo luogo va dichiarata la cessazione della materia del contendere nei rapporti tra parte attrice e i convenuti ME PI, SS ON, CA CC IA e OG IA NN (quest'ultima contumace) avendo definito bonariamente la controversia.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza di legittimità ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. In altri termini, essa è il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti dell'interesse a proseguire il giudizio.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 09-04-1997, n. 3075;
7 Cass., 08-06-1996, n. 5333; Cass., 16- 09-1995, n. 9781; Cass., 07-09-1993, n. 9401).
In particolare, gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono tanto essere di natura fattuale, come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Più precisamente, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti (cfr. Cass., 07-03- 1997, n. 2038; Cass., 22-01-1997, n. 622; Cass., 07-05- 1995).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, nel caso di specie, visti gli accordi bonari sottoscritti dalle parti e versati in atti - dunque successivi alla proposizione della domanda giudiziale -, può dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le suddette parti, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse in capo alle stesse alla prosecuzione del giudizio.
Nulla osta, quindi, all'accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti e, quindi, per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere nei confronti dei convenuti SS ON, ME PI, CA CC IA e OG IA NN.
III.- Relativamente alla posizione dei convenuti No SÌ SR, e della Curatela del Fallimento “La Riviera Srl”, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, va dichiarata la carenza di legittimazione passiva.
III.
1- Giova anteporre alcune considerazioni in punto di diritto.
In primo luogo quanto alla disciplina applicabile nel caso di pubblicazione di articoli pubblicati su testate on-line pacificamente trova applicazione la legge sulla stampa (legge 47/1948) essendo identica la provenienza e la finalità dell'informazione resa, cambiando unicamente il mezzo di diffusione (quotidiano on-line e non anche carta stampata), con l'ulteriore considerazione che in caso di diffusione di una notizia su una testata on-line
8 la capacità divulgativa – e contestualmente anche la potenzialità lesiva – dell'articolo pubblicato sono maggiormente accresciute;
sul punto si è chiaramente espressa la Suprema Corte (così, da ultimo, Cass. pen., Sez. V, 11.12.2017 n. 13398).
In secondo luogo, come noto, in tema di danni per effetto di diffamazione a mezzo stampa, la richiesta risarcitoria si giustifica in chiave di lesione dei diritti (della personalità) che non si verifica quando la diffusione a mezzo stampa delle notizie costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca ovvero di critica politica purché condizionato all'esistenza dei seguenti presupposti:
i) la verità oggettiva, o anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, tenuto conto della gravità della notizia pubblicata, non solo sulla fonte ma anche sulla verità sostanziale delle notizie (condizione che non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o anche colposamente taciuti altri fatti tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore o dell'ascoltatore false rappresentazioni della realtà oggettiva Cass. 4 ottobre 2011 n. 20285);
ii) interesse pubblico alla conoscenza del fatto (cd. "pertinenza") e iii) la correttezza formale dell'esposizione (cd. "continenza") che comporta moderazione, misura, proporzione nelle modalità espressive, le quali non devono trascendere in attacchi personali diretti a colpire l'altrui dignità morale e professionale, con riferimento non solo al contenuto dell'articolo, ma all'intero contesto espressivo in cui l'articolo è inserito, compresi titoli, sottotitoli, presentazione grafica, fotografie, trattandosi di elementi tutti che rendono esplicito, nell'immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il significato di un articolo, e quindi idonei, di per sé, a fuorviare e suggestionare i lettori più frettolosi (Cass. 5 dicembre 2014 n. 25739) e la valutazione in concreto della sussistenza di tali elementi è un potere spettante al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità in presenza di motivazione congrua ed immune da vizi logici (da ultimo, Cass. 27/01/2015 n. 1435).
I contorni dei parametri così delineati, tuttavia, subiscono un ragionevole adattamento qualora debbano essere applicati a uno scritto che coniughi diritto di critica e diritto di cronaca, in virtù del carattere peculiare dello stesso, che si sostanzia in una inscindibile esposizione di fatti e di opinioni e valutazioni dell'autore della pubblicazione. Segnatamente, “il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca essenzialmente in quanto il primo non si concretizza, come l'altro, nella narrazione di fatti, bensì nell'espressione di un giudizio o, più genericamente, di un'opinione che,
9 come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su un'interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e di comportamenti. Ciò comporta che in tema di diritto di critica il requisito della verità è da intendere limitato alla oggettiva esistenza del fatto assunto a base delle opinioni e delle valutazioni espresse” (Cassazione Penale, sez. V, 26 febbraio 2016, n. 26745). Da ciò consegue che, laddove alla narrazione di determinati fatti si unisca un'esposizione di carattere valutativo, rappresentativa di opinioni dell'autore, i parametri suddetti richiedono una valutazione diversa e più elastica, nonché più attenta al bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero. Con riguardo al requisito della verità del fatto, si sottolinea che esso riveste “un limitato rilievo, necessariamente affievolito rispetto alla diversa incidenza sul versante del diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica. Il limite immanente all'esercizio del diritto di critica è, pertanto, essenzialmente quello del rispetto della dignità altrui, non potendo lo stesso costituire mera occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale, anche mediante l'utilizzo di 'argumenta ad hominem'” (Cassazione Penale, sez. V, 28 ottobre 2010, n. 4938).
Il requisito della continenza, nello specifico, assume un rilievo peculiare sia sotto l'aspetto formale della correttezza dell'esposizione, sia sotto quello sostanziale della non eccedenza dei limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse. Va osservato, infatti, che in caso di attività giornalistica costituente esercizio del diritto di critica, e quindi realizzata attraverso la manifestazione di opinioni e interpretazioni soggettive dei fatti narrati, il limite in esame svolge un ruolo dirimente tra ciò che è lecito e ciò che invece è idoneo ad integrare una condotta diffamatoria: se, da un lato, si presuppone che il fatto o comportamento oggetto della critica corrisponda a verità - anche putativa purché appaia ragionevole in virtù delle fonti da cui proviene o di altre circostanze oggettive - è necessario, dall'altro, che l'autore dello scritto, pur potendo avvalersi di un linguaggio colorito o pungente, non trascenda mai in affermazioni ingiuriose e denigratorie o in attacchi personali gratuiti, immotivati, puramente offensivi e diretti a colpire la dignità morale e professionale della persona presa di mira. Invero,
“ove la narrazione di determinati fatti, per essere esposta insieme ad opinioni dell'autore, rappresenti nel contempo esercizio del diritto di cronaca e di quello di critica (come nella specie), la valutazione di continenza non può essere condotta sulla base degli indicati criteri di natura essenzialmente formale, ma deve lasciare spazio alla interpretazione soggettiva dei fatti esposti, di modo che la critica - che, come detto, mira
10 non già ad informare, ma a fornire giudizi e valutazioni personali - non può ritenersi sempre vietata quando sia idonea ad offendere la reputazione individuale, essendo, invece, decisivo, ai fini del riconoscimento dell'esimente, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita. Un siffatto bilanciamento è ravvisabile nella pertinenza della critica di cui si tratta all'interesse pubblico, cioè all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, che è presupposto dalla stessa, e, quindi, fuori di essa, ma di quella interpretazione del fatto”(cfr. Cassazione Civile, sez. III, 20 gennaio 2015, n. 841; Cassazione Civile, sez. III, 15 gennaio 2002, n. 370; Cassazione Penale, sez. V, 16 novembre 2004, n. 6419; Cassazione Penale, sez. V, 14 febbraio 2002, n. 20474; Tribunale di Grosseto, 13 ottobre 2016, n. 791; Tribunale di Bari, 14 ottobre 2016, n. 5219). Va, infine, precisato in ordine agli elementi atti a integrare la fattispecie di diffamazione a mezzo stampa e, dunque, per ritenere configurabile una responsabilità in tal senso, che il soggetto offeso deve risultare espressamente individuato o quantomeno individuabile.
Quanto, infine, all'onere probatorio occorre ribadire che la responsabilità del giornalista per lesione dell'altrui onore o reputazione è esclusa dal legittimo esercizio del diritto di cronaca sia quando il giornalista riferisca fatti veri, sia quando riferisca fatti che apparivano veri al momento in cui furono riferiti (in virtù del principio della c.d. verità putativa). Ne consegue che al giornalista, convenuto nel giudizio di risarcimento del danno da diffamazione, per andare esente da responsabilità, basta dimostrare non la verità storica dei fatti narrati, ma anche soltanto la loro verosimiglianza;
fornita tale prova, è onere di chi afferma di essere stato diffamato dimostrare che la fonte da cui il giornalista ha tratto la notizia, al momento in cui questa venne diffusa, non poteva ritenersi attendibile.
III.
2- Chiariti i consolidati principi generali si osserva che parte attrice fonda la propria richiesta risarcitoria nei confronti dei predetti convenuti sull'assunto che l'articolo, dal presunto tenore diffamatorio, sarebbe stato pubblicato anche sui blogs www.larivieraonline e www.rivieraweb, - e visibile anche al momento della proposizione della domanda risarcitoria. Orbene, è emerso nel presente giudizio che tali quotidiani online non sono e riconducibili giuridicamente a No SÌ SR ed a “La Riviera”; tale circostanza emerge dalla stessa documentazione versata anche in atti da parte attrice, dalla quale si evince che i titolari della rivista online sulla quale era stato pubblicato l'articolo in questione – quanto meno all'epoca di proposizione della domanda risarcitoria - fossero ON SA VL e la Società PiGreco comunication SR. Non a caso, solo con le note scritte depositate in data 21.2.2023 la difesa di parte attrice ha chiesto
11 l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti. Richiesta rigettata con ordinanza del 19.06.2023 poiché tardiva.
Va, pertanto, dichiarata la carenza di legittimazione passiva di No Cosi SR e della “La Riviera” in persona del curatore fallimentare dott. Nesci, posto che l'attore nulla ha provato in ordine alla effettiva riconducibilità ai medesimi della proprietà dei quotidiani online “www.larivieraonline e www.rivieraweb”.
IV- Tutte le altre questioni devono intendersi assorbite unitamente all'eccezione sollevata dalla Curatela di inammissibilità della azione proposta innanzi al giudice ordinario stante la vis actractiva del tribunale fallimentare;
solo incidentalmente per mero scrupolo si ritiene l'eccezione sarebbe meritevole di accoglimento in quanto il credito risarcitorio azionato dall'attore riguarda pretese economiche nei confronti del fallito che vanno proposte esclusivamente nell'ambito della procedura fallimentare con le modalità previste dal rito speciale di accertamento del passivo ai sensi dell'art. 52 della legge fallimentare costituendo la premessa di una pretesa nei confronti della massa (cfr. Cassazione civile Sez. 1, n. 17035 del 05/08/2011 secondo cui “Nel sistema delineato dagli art. 52 e 95 legge fall., ogni pretesa a contenuto patrimoniale svolta nei confronti di un soggetto fallito deve essere azionata attraverso lo speciale procedimento endofallimentare dell'accertamento del passivo, da attivarsi avanti al tribunale fallimentare, essendo improcedibile ogni diversa azione, né un'eccezione a tale principio può derivare dalla circostanza che la domanda proposta attenga ad un'azione che comporti il necessario intervento di più litisconsorti, come nella specie prospettato ex art. 23 della legge n. 990 del 1969 per il risarcimento dei danni da incidente stradale”); pertanto, deve essere dichiarata inammissibile l'azione di condanna al risarcimento del danno proposta nei confronti della Curatela.
V.- In punto di regolamento delle spese di lite, stante l'accordo bonario in corso di causa con i convenuti SS ON, ME PI, CA CC IA le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
Nei rapporti tra AN ON e la Curatela del Fallimento “La Riviera” le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in misura inferiore ai medi tariffari di cui al D.M. n. 147/22 per le fasi, studio, introduttiva e decisoria tenuto conto dell'attività difensiva in concreto svolta (e, in particolare, della assenza della fase istruttoria e di trattazione – non avendo la difesa depositato le memorie ex art. 183, VI comma c.p.c.) atteso che la decisione si fonda su una questione procedurale e avuto riguardo al valore della controversia per come dichiarato e non contestato (indeterminabile complessità bassa).
12 Nulla per le spese nei confronti di No SÌ SR in quanto parte vittoriosa rimasta contumace.
Con riferimento alla liquidazione dell'onorario spettante al difensore della parte attrice, ammessa in via temporanea e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, prevista con provvedimento contestuale dall'art. 83, co. 3 bis d.P.R. 115/2002, si dà atto che, non essendo allo stato completa la documentazione necessaria allo svolgimento della relativa istruttoria, e segnatamente occorrendo acquisire l'istanza di liquidazione corredata dalla relativa nota spese mediante utilizzo della piattaforma SIAMM – Spese di Giustizia nonché le informazioni da parte dell'Ufficio finanziario competente ai sensi del II comma dell'art. 127 d.P.R. n. 115/2002 delle informazioni concernenti, si provvederà non appena gli atti completi saranno fatti pervenire all'Ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, definitivamente pronunciando sul giudizio rg 787/2021 come in epigrafe proposta, così provvede:
1) dichiara la contumacia di OG IA NN e di 'No SÌ SR';
2) dichiara cessata la materia del contendere nei confronti dei convenuti SS ON, ME PI e CA CC IA;
3) dichiara la carenza di legittimazione passiva dei convenuti 'No SÌ SR' e della Curatela del Fallimento “La Riviera”;
4) condanna AN ON al pagamento delle spese di lite in favore della Curatela del Fallimento che liquida in complessivi euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovuti, come per legge;
5) compensa integralmente le spese di lite tra AN ON e i convenuti SS ON, ME PI e CA CC IA;
6) nulla per le spese nei confronti di 'No SÌ SR' e di OG
IA NN.
Locri, 17.4.2025
Il Giudice - IAgrazia Galati
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