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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/11/2025, n. 2454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2454 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6589/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
AR IE Presidente
EC RA GI
AN LA GI relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6589/2025, vertente
TRA
Parte_1 nata il [...] a [...]
E
, Parte_2 nato il [...] a [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Alessio Pepe'
-ricorrenti-
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno chiesto all'intestato Parte_1 Parte_2
Tribunale di dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio celebrato in
Roma in data 27 ottobre 1985. Dalla loro unione matrimoniale è nata la figlia (classe 1992). Per_1
Le parti hanno riferito di essersi separate nell'anno 1995, con decreto di omologa del 25 febbraio 1995 reso nell'ambito del giudizio di separazione rubricato al numero r.g. 462/1995 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
Con note scritte rese in sostituzione dell'udienza del 15 ottobre 2025 le parti hanno formulato le seguenti conclusioni congiunte:
- i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco e
mutuo rispetto;
- ognuno dei coniugi provvederà al proprio
mantenimento
- nulla sarà dovuto dall'un coniuge all'altro come
contributo di mantenimento, essendo entrambi
economicamente autosufficienti
Ebbene, quanto alla domanda principale, rileva in proposito il Tribunale
che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra le parti in data 27 ottobre 1985, giacché è decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970, e non vi è
contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. 2 Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale
in quanto non contrari a norme imperative di legge
Spese compensate attesa la natura e l'esito del giudizio.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti nel giudizio indicato in intestazione.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Roma in data 27
ottobre 1985 tra nata il [...] a [...] e Parte_1
, nato il [...] a [...]; matrimonio trascritto Parte_2
nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 03248, Parte
1, Serie 01, Anno 1985
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che il divorzio avvenga nei termini di cui in motivazione;
- spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 24 ottobre 2025
Il GI estensore
AN LA
Il Presidente
AR IE
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
AR IE Presidente
EC RA GI
AN LA GI relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6589/2025, vertente
TRA
Parte_1 nata il [...] a [...]
E
, Parte_2 nato il [...] a [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Alessio Pepe'
-ricorrenti-
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno chiesto all'intestato Parte_1 Parte_2
Tribunale di dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio celebrato in
Roma in data 27 ottobre 1985. Dalla loro unione matrimoniale è nata la figlia (classe 1992). Per_1
Le parti hanno riferito di essersi separate nell'anno 1995, con decreto di omologa del 25 febbraio 1995 reso nell'ambito del giudizio di separazione rubricato al numero r.g. 462/1995 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
Con note scritte rese in sostituzione dell'udienza del 15 ottobre 2025 le parti hanno formulato le seguenti conclusioni congiunte:
- i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco e
mutuo rispetto;
- ognuno dei coniugi provvederà al proprio
mantenimento
- nulla sarà dovuto dall'un coniuge all'altro come
contributo di mantenimento, essendo entrambi
economicamente autosufficienti
Ebbene, quanto alla domanda principale, rileva in proposito il Tribunale
che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra le parti in data 27 ottobre 1985, giacché è decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970, e non vi è
contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. 2 Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale
in quanto non contrari a norme imperative di legge
Spese compensate attesa la natura e l'esito del giudizio.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti nel giudizio indicato in intestazione.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Roma in data 27
ottobre 1985 tra nata il [...] a [...] e Parte_1
, nato il [...] a [...]; matrimonio trascritto Parte_2
nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 03248, Parte
1, Serie 01, Anno 1985
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che il divorzio avvenga nei termini di cui in motivazione;
- spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 24 ottobre 2025
Il GI estensore
AN LA
Il Presidente
AR IE
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