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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott. Maria Cristina Borgo Giudice dott. Rada V. Scifo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8175/2023 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. BILLONE MIRKO, Parte_1 C.F._1 n VI OLOGNA presso il difensore;
ricorrente contro
(C.F. ) - (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 ell'avv. DE iciliati P.IVA_2 presso gli uffici di quest'ultima, siti a Bologna, in via Testoni n. 6; resistente CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da ricorso;
parte resistente come da memoria di costituzione.
Motivi della decisione Con ricorso depositato il 17.06.2023, il ricorrente, nato in [...] il [...], ha impugnato il provvedimento notificatogli il 01.06.2023, con cui il Questore di Bologna, in ossequio al parere obbligatorio e vincolante reso dalla Commissione territoriale di Bologna, ha rigettato il l'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 Dlgs. 268/98 presentata in data 24.12.2021.
Il diniego del titolo di soggiorno richiesto è stato dall'Amministrazione motivato sulla base del parere sfavorevole reso, in data 13.3.2023, dalla Commissione Territoriale, la quale ha ritenuto la documentazione prodotta dal ricorrente non idonea a comprovare un effettivo radicamento del ricorrente sul territorio, necessario per il riconoscimento della protezione speciale.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'istante, evidenziando la presenza sul Territorio italiano, ininterrottamente, da 26 anni, l'assenza di precedenti penali a suo carico e lo svolgimento di attività lavorativa, seppur non in modo continuativo. Inoltre ha rilevato l'esistenza di legami forti sul territorio, essendo fidanzato con una signora ucraina, , gravemente ammalata (come Persona_1 da documentazione medica in atti). Ha quindi chiesto nel presente giudizio: di sospendere il provvedimento impugnato e, in via principale e nel merito, di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a beneficiare della protezione speciale ex art. 32 comma 3 D.lgs. 25/2008 e art. 19 comma 1.1 e 1.2 del D.lgs. 286/98.
Il si è costituito per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, Controparte_1 ch orso e la conferma del provvedimento impugnato.
pagina 1 di 5 Con decreto del 19.6.2023 è stata sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e all'udienza del 30.11.2023, dinanzi al giudice designato, il ricorrente ha reso in lingua italiana le seguenti dichiarazioni: “D. Quando è arrivato la prima volta? R. Nel 1998. D. E' sempre rimasto qui in Italia da allora? R. Si, ho fatto piccoli viaggi nel periodo estivo per andare a trovare i miei genitori. D. Quali titoli di soggiorno ha avuto? R. Ho avuto il permesso per lavoro e poi nel 2017 il permesso per richiesta asilo. D. Il permesso per richiesta asilo ce l'ha ancora? R. No, me l'hanno ritirato. Ora ho la ricevuta del permesso per protezione speciale. È sempre la stessa, non me l'hanno mai ritirata. Con questa sono riuscito a fare la patente e a chiedere la residenza. D. Dall'estratto conto vedo che ha lavorato dal 2000 al 2010. Poi come mai non ha più lavorato? R. Nel 2010 CP_3 ho chi rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro ma la Questura mi diceva di aspettare. D. Poi non le è stato rinnovato? R. No, niente. D. Quindi dal 2010 al 2017 è rimasto senza titolo di soggiorno? R. Avevo la ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso per lavoro. D. Nel periodo in cui ha avuto il permesso per richiesta asilo non è riuscito a lavorare? R. Sono andato all'agenzia di lavoro ma non sono riuscito a trovare lavoro, mi dicevano che serviva il permesso definitivo. Ho fatto però un tirocinio nella ristorazione. D. Attualmente lavora? R. Comincio dal 1 dicembre, lavorerò come guardia notturna per un centro sociale a Bologna. E' un centro che aiuta le persone senza fissa dimora. D. Sa quanto ammonterà il suo stipendio? R. Circa 450 euro mensili. Si tratta di una specie di borsa lavoro. D. Sa per quanto tempo durerà questo contratto? R. 4 mesi, da dicembre a marzo. D. Lei dove vive adesso? R. Con amici in una stanza. Da dicembre, per quei tre mesi, dormirò al centro sociale. Per dormire dovrò pagare 60 euro. D. Paga qualcosa per l'alloggio dove sta adesso? R. Faccio il volontario in una “cucina popolare” e porto un po' di spesa a casa. D. Da quanto tempo sta con la sua compagna? R. 15 anni. D. Non avete mai vissuto insieme? R. Avevamo preso una camera ma la signora dove avevamo preso la stanza dopo due mesi ci ha mandati via perché le serviva. D. Poi non avete più vissuto insieme? R. No, perché la mia compagna ha sempre lavorato come badante e viveva con la persona da accudire. D. Fino a quando ha lavorato la sua compagna? R. Più o meno fino a 10 mesi, perché poi ha avuto gravi problemi di salute e adesso è ricoverata in ospedale. Dovrà fare la dialisi. D. Ha mai avuto problemi con la giustizia? R. No, mai. ADR del difensore: Ha ancora dei parenti in Marocco? R. Ho fratelli e sorelle ma sono sposati. ADR del difensore: cosa accadrà quando la sua compagna verrà dimessa? R. Gli assistenti sociali mi hanno detto che potranno forse trovarle un posto in una clinica o forse una sistemazione per entrambi. D. La sua compagna ha un titolo di soggiorno? R. Si, la carta lungo soggiornante”.
All'esito della suddetta udienza il giudice designato ha rinviato la causa ai sensi dell' art. 275 bis c.p.c. per discussione all'udienza collegiale del 19.11.2024, che è stata sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; scaduto il suddetto termine, il Collegio ha posto la causa in decisione.
***
Tanto premesso, ritiene il Collegio che le conclusioni cui è prevenuta l'Amministrazione resistente non siano condivisibili, sussistendo nel caso concreto i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
pagina 2 di 5 Va in primo luogo ricordato che con il DL 130/2020, conv. nella L. 137/2020 il legislatore ha modificato l'art. 19 D.lgs 286/98, il quale nella formulazione applicabile ratione temporis prevede al co. 1.1: “[….] Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”; ed aggiunge il co.
1.2 che statuisce nei casi del co. 1 e co.
1.1 la possibilità del rilascio dal Questore, previo parere della Commissione Territoriale, di un permesso per protezione speciale.
In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “ vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “ sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità” » .Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di un radicamento nel tessuto sociale del Paese ospitante.
Venendo al caso di specie, alla luce degli elementi acquisiti durante il procedimento, questo collegio ritiene condivisibili le ragioni poste a fondamento del parere sfavorevole reso dalla Commissione Territoriale di Bologna nonché del diniego del titolo di soggiorno da parte della di Bologna. CP_2 Il ricorrente, infatti, ancorché si trovi in Italia dal 1998 non ha provato un proficuo percorso di integrazione lavorativa e sociale tale da far ritenere pregiudicato il suo diritto alla vita privata e familiare in caso di allontanamento dallo Stato italiano.
pagina 3 di 5 Giunto in Italia nel 1998, ha ottenuto un primo permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato rilasciato dalla Questura di Bologna, rinnovato fino al 2002. Nel giugno del 2002, il ricorrente ha richiesto e ha ottenuto analogo permesso di soggiorno, questa volta rilasciato dalla Questura di Modena e rinnovato fino al 2010. Nel 2010, scaduto il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, il ricorrente ne ha chiesto il rinnovo, che, tuttavia, è stato archiviato per “esodo presunto” in data 14.11.2014. In data 30.03.2017 ha presentato domanda di protezione internazionale dinanzi la Commissione Territoriale di Bologna, rigettata dalla stessa Commissione con decisione del 01.02.2018, confermata con ordinanza del Tribunale di Bologna in data 13.05.2019 che ha rigettato il ricorso proposto dall'istante; contestualmente ha ottenuto il permesso di soggiorno per “richiesta asilo”, valido dal 01.02.2018 al 13.06.2019 (cfr. relazione della Questura in atti). Da ultimo, in data 24.12.2021 il ricorrente ha presentato richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale dinanzi alla Questura di Bologna, richiesta rigettata in seguito al parere sfavorevole della Commissione Territoriale di Bologna reso in data 20.03.2023.
Ebbene, venendo al merito, il richiedente, non ha provato l'inserimento lavorativo nè l'autonomia abitativa, non fornendo elementi sufficienti a dimostrare un effettivo radicamento sul territorio. Dalla documentazione prodotta, infatti, si evince che egli ha prestato attività lavorativa dal 2000 al 2010 (cfr. estratto conto;
tuttavia, a partire dal 2010, il ricorrente non ha più lavorato in regola, CP_3 salvo un breve periodo rocinio svolto nel 2021, nonostante nel periodo 2018-2019 fosse in possesso del permesso per richiesta asilo e nel 2023 fosse stata concessa dal Tribunale la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato (che gli avrebbe consentito di ottenere un permesso provvisorio e di lavorare regolarmente). La mancanza di autosufficienza economica non gli ha consentito di reperire autonoma sistemazione abitativa, di cui non è stata prodotta documentazione nonostante la richiesta del giudice all'esito dell'udienza del 30.11.2023.
Da ultimo, quanto al fidanzamento con la sig.ra , cittadina ucraina regolarmente Persona_1 soggiornante e invalida al 100% (cfr. verbale dichiarato che i due non hanno CP_3 mai convissuto e non ha fornito prova della r e, non producendo documentazione al riguardo e non chiedendo l'assunzione della testimonianza della compagna (di cui ha prodotto dichiarazione scritta unitamente al ricorso). Sul punto si ricordi che secondo la Corte europea dei diritti umani, l'esistenza o meno di una “vita familiare” è essenzialmente una questione di fatto che dipende dalla reale esistenza in pratica di stretti legami personali ( e c. Italia [GC], § 140). La Corte, pertanto, in assenza di un Per_2 Per_3 riconoscimento gi ll e, esamina i legami familiari di fatto, come, per esempio, il fatto che i ricorrenti convivano ( e altri c. Irlanda, § 56). Altri fattori sono costituiti dalla Per_4 durata delle relazione e, in caso di coppie, dal fatto di aver manifestato il loro reciproco impegno concependo insieme dei figli (X, Y e Z c. Regno Unito, § 36). Nella causa Ahrens c. Germania, § 59, la Corte ha constatato l'assenza di una vita familiare di fatto in quanto la relazione tra la madre e il ricorrente era terminata all'incirca un anno prima del concepimento della figlia e i successivi rapporti erano stati esclusivamente di natura sessuale. Elemento essenziale della vita familiare è, invero, il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente ( c. Per_5 Belgio, § 31) e i membri della famiglia possano godere della reciproca compagnia (Olsson c. n. 1), § 59). Nella fattispecie, dunque, non può ritenersi raggiunta la prova dell'esistenza di una relazione affettiva stabile e giuridicamente rilevante.
Si ritiene, dunque, alla luce delle superiori considerazioni, che il ricorrente non abbia dato sufficiente prova della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una vita privata e familiare tutelabile ai sensi del citato art. 19, comma 1.1, TUI, con la conseguenza che la domanda va rigettata in quanto infondata. Le spese, considerata la particolarità del caso di specie, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza o eccezione disattesa,
pagina 4 di 5 rigetta il ricorso;
compensa integralmente le spese di lite. Bologna, così deciso all'esito della camera di consiglio del 29.11.2024.
Il Giudice Relatore ed estensore Il Presidente dott. Rada V. Scifo dott. Marco Gattuso
pagina 5 di 5
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8175/2023 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. BILLONE MIRKO, Parte_1 C.F._1 n VI OLOGNA presso il difensore;
ricorrente contro
(C.F. ) - (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 ell'avv. DE iciliati P.IVA_2 presso gli uffici di quest'ultima, siti a Bologna, in via Testoni n. 6; resistente CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da ricorso;
parte resistente come da memoria di costituzione.
Motivi della decisione Con ricorso depositato il 17.06.2023, il ricorrente, nato in [...] il [...], ha impugnato il provvedimento notificatogli il 01.06.2023, con cui il Questore di Bologna, in ossequio al parere obbligatorio e vincolante reso dalla Commissione territoriale di Bologna, ha rigettato il l'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 Dlgs. 268/98 presentata in data 24.12.2021.
Il diniego del titolo di soggiorno richiesto è stato dall'Amministrazione motivato sulla base del parere sfavorevole reso, in data 13.3.2023, dalla Commissione Territoriale, la quale ha ritenuto la documentazione prodotta dal ricorrente non idonea a comprovare un effettivo radicamento del ricorrente sul territorio, necessario per il riconoscimento della protezione speciale.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'istante, evidenziando la presenza sul Territorio italiano, ininterrottamente, da 26 anni, l'assenza di precedenti penali a suo carico e lo svolgimento di attività lavorativa, seppur non in modo continuativo. Inoltre ha rilevato l'esistenza di legami forti sul territorio, essendo fidanzato con una signora ucraina, , gravemente ammalata (come Persona_1 da documentazione medica in atti). Ha quindi chiesto nel presente giudizio: di sospendere il provvedimento impugnato e, in via principale e nel merito, di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a beneficiare della protezione speciale ex art. 32 comma 3 D.lgs. 25/2008 e art. 19 comma 1.1 e 1.2 del D.lgs. 286/98.
Il si è costituito per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, Controparte_1 ch orso e la conferma del provvedimento impugnato.
pagina 1 di 5 Con decreto del 19.6.2023 è stata sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e all'udienza del 30.11.2023, dinanzi al giudice designato, il ricorrente ha reso in lingua italiana le seguenti dichiarazioni: “D. Quando è arrivato la prima volta? R. Nel 1998. D. E' sempre rimasto qui in Italia da allora? R. Si, ho fatto piccoli viaggi nel periodo estivo per andare a trovare i miei genitori. D. Quali titoli di soggiorno ha avuto? R. Ho avuto il permesso per lavoro e poi nel 2017 il permesso per richiesta asilo. D. Il permesso per richiesta asilo ce l'ha ancora? R. No, me l'hanno ritirato. Ora ho la ricevuta del permesso per protezione speciale. È sempre la stessa, non me l'hanno mai ritirata. Con questa sono riuscito a fare la patente e a chiedere la residenza. D. Dall'estratto conto vedo che ha lavorato dal 2000 al 2010. Poi come mai non ha più lavorato? R. Nel 2010 CP_3 ho chi rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro ma la Questura mi diceva di aspettare. D. Poi non le è stato rinnovato? R. No, niente. D. Quindi dal 2010 al 2017 è rimasto senza titolo di soggiorno? R. Avevo la ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso per lavoro. D. Nel periodo in cui ha avuto il permesso per richiesta asilo non è riuscito a lavorare? R. Sono andato all'agenzia di lavoro ma non sono riuscito a trovare lavoro, mi dicevano che serviva il permesso definitivo. Ho fatto però un tirocinio nella ristorazione. D. Attualmente lavora? R. Comincio dal 1 dicembre, lavorerò come guardia notturna per un centro sociale a Bologna. E' un centro che aiuta le persone senza fissa dimora. D. Sa quanto ammonterà il suo stipendio? R. Circa 450 euro mensili. Si tratta di una specie di borsa lavoro. D. Sa per quanto tempo durerà questo contratto? R. 4 mesi, da dicembre a marzo. D. Lei dove vive adesso? R. Con amici in una stanza. Da dicembre, per quei tre mesi, dormirò al centro sociale. Per dormire dovrò pagare 60 euro. D. Paga qualcosa per l'alloggio dove sta adesso? R. Faccio il volontario in una “cucina popolare” e porto un po' di spesa a casa. D. Da quanto tempo sta con la sua compagna? R. 15 anni. D. Non avete mai vissuto insieme? R. Avevamo preso una camera ma la signora dove avevamo preso la stanza dopo due mesi ci ha mandati via perché le serviva. D. Poi non avete più vissuto insieme? R. No, perché la mia compagna ha sempre lavorato come badante e viveva con la persona da accudire. D. Fino a quando ha lavorato la sua compagna? R. Più o meno fino a 10 mesi, perché poi ha avuto gravi problemi di salute e adesso è ricoverata in ospedale. Dovrà fare la dialisi. D. Ha mai avuto problemi con la giustizia? R. No, mai. ADR del difensore: Ha ancora dei parenti in Marocco? R. Ho fratelli e sorelle ma sono sposati. ADR del difensore: cosa accadrà quando la sua compagna verrà dimessa? R. Gli assistenti sociali mi hanno detto che potranno forse trovarle un posto in una clinica o forse una sistemazione per entrambi. D. La sua compagna ha un titolo di soggiorno? R. Si, la carta lungo soggiornante”.
All'esito della suddetta udienza il giudice designato ha rinviato la causa ai sensi dell' art. 275 bis c.p.c. per discussione all'udienza collegiale del 19.11.2024, che è stata sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; scaduto il suddetto termine, il Collegio ha posto la causa in decisione.
***
Tanto premesso, ritiene il Collegio che le conclusioni cui è prevenuta l'Amministrazione resistente non siano condivisibili, sussistendo nel caso concreto i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
pagina 2 di 5 Va in primo luogo ricordato che con il DL 130/2020, conv. nella L. 137/2020 il legislatore ha modificato l'art. 19 D.lgs 286/98, il quale nella formulazione applicabile ratione temporis prevede al co. 1.1: “[….] Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”; ed aggiunge il co.
1.2 che statuisce nei casi del co. 1 e co.
1.1 la possibilità del rilascio dal Questore, previo parere della Commissione Territoriale, di un permesso per protezione speciale.
In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “ vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “ sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità” » .Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di un radicamento nel tessuto sociale del Paese ospitante.
Venendo al caso di specie, alla luce degli elementi acquisiti durante il procedimento, questo collegio ritiene condivisibili le ragioni poste a fondamento del parere sfavorevole reso dalla Commissione Territoriale di Bologna nonché del diniego del titolo di soggiorno da parte della di Bologna. CP_2 Il ricorrente, infatti, ancorché si trovi in Italia dal 1998 non ha provato un proficuo percorso di integrazione lavorativa e sociale tale da far ritenere pregiudicato il suo diritto alla vita privata e familiare in caso di allontanamento dallo Stato italiano.
pagina 3 di 5 Giunto in Italia nel 1998, ha ottenuto un primo permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato rilasciato dalla Questura di Bologna, rinnovato fino al 2002. Nel giugno del 2002, il ricorrente ha richiesto e ha ottenuto analogo permesso di soggiorno, questa volta rilasciato dalla Questura di Modena e rinnovato fino al 2010. Nel 2010, scaduto il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, il ricorrente ne ha chiesto il rinnovo, che, tuttavia, è stato archiviato per “esodo presunto” in data 14.11.2014. In data 30.03.2017 ha presentato domanda di protezione internazionale dinanzi la Commissione Territoriale di Bologna, rigettata dalla stessa Commissione con decisione del 01.02.2018, confermata con ordinanza del Tribunale di Bologna in data 13.05.2019 che ha rigettato il ricorso proposto dall'istante; contestualmente ha ottenuto il permesso di soggiorno per “richiesta asilo”, valido dal 01.02.2018 al 13.06.2019 (cfr. relazione della Questura in atti). Da ultimo, in data 24.12.2021 il ricorrente ha presentato richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale dinanzi alla Questura di Bologna, richiesta rigettata in seguito al parere sfavorevole della Commissione Territoriale di Bologna reso in data 20.03.2023.
Ebbene, venendo al merito, il richiedente, non ha provato l'inserimento lavorativo nè l'autonomia abitativa, non fornendo elementi sufficienti a dimostrare un effettivo radicamento sul territorio. Dalla documentazione prodotta, infatti, si evince che egli ha prestato attività lavorativa dal 2000 al 2010 (cfr. estratto conto;
tuttavia, a partire dal 2010, il ricorrente non ha più lavorato in regola, CP_3 salvo un breve periodo rocinio svolto nel 2021, nonostante nel periodo 2018-2019 fosse in possesso del permesso per richiesta asilo e nel 2023 fosse stata concessa dal Tribunale la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato (che gli avrebbe consentito di ottenere un permesso provvisorio e di lavorare regolarmente). La mancanza di autosufficienza economica non gli ha consentito di reperire autonoma sistemazione abitativa, di cui non è stata prodotta documentazione nonostante la richiesta del giudice all'esito dell'udienza del 30.11.2023.
Da ultimo, quanto al fidanzamento con la sig.ra , cittadina ucraina regolarmente Persona_1 soggiornante e invalida al 100% (cfr. verbale dichiarato che i due non hanno CP_3 mai convissuto e non ha fornito prova della r e, non producendo documentazione al riguardo e non chiedendo l'assunzione della testimonianza della compagna (di cui ha prodotto dichiarazione scritta unitamente al ricorso). Sul punto si ricordi che secondo la Corte europea dei diritti umani, l'esistenza o meno di una “vita familiare” è essenzialmente una questione di fatto che dipende dalla reale esistenza in pratica di stretti legami personali ( e c. Italia [GC], § 140). La Corte, pertanto, in assenza di un Per_2 Per_3 riconoscimento gi ll e, esamina i legami familiari di fatto, come, per esempio, il fatto che i ricorrenti convivano ( e altri c. Irlanda, § 56). Altri fattori sono costituiti dalla Per_4 durata delle relazione e, in caso di coppie, dal fatto di aver manifestato il loro reciproco impegno concependo insieme dei figli (X, Y e Z c. Regno Unito, § 36). Nella causa Ahrens c. Germania, § 59, la Corte ha constatato l'assenza di una vita familiare di fatto in quanto la relazione tra la madre e il ricorrente era terminata all'incirca un anno prima del concepimento della figlia e i successivi rapporti erano stati esclusivamente di natura sessuale. Elemento essenziale della vita familiare è, invero, il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente ( c. Per_5 Belgio, § 31) e i membri della famiglia possano godere della reciproca compagnia (Olsson c. n. 1), § 59). Nella fattispecie, dunque, non può ritenersi raggiunta la prova dell'esistenza di una relazione affettiva stabile e giuridicamente rilevante.
Si ritiene, dunque, alla luce delle superiori considerazioni, che il ricorrente non abbia dato sufficiente prova della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una vita privata e familiare tutelabile ai sensi del citato art. 19, comma 1.1, TUI, con la conseguenza che la domanda va rigettata in quanto infondata. Le spese, considerata la particolarità del caso di specie, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza o eccezione disattesa,
pagina 4 di 5 rigetta il ricorso;
compensa integralmente le spese di lite. Bologna, così deciso all'esito della camera di consiglio del 29.11.2024.
Il Giudice Relatore ed estensore Il Presidente dott. Rada V. Scifo dott. Marco Gattuso
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