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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/03/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –
in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato in esito al deposito di note scritte la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1049/2021 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato a Messina presso lo Parte_1 CodiceFiscale_1
studio dell'avv. Antonio Tesoro, che lo rappresenta e difende per procura in atti,
opponente
e
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale CP_1 P.IVA_1
mandatario della (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliato in Messina presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dell' , rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Antonietta Piras e Alessandro Doa del ruolo CP_3
professionale per procura in atti,
opposto
oggetto: opposizione ad avviso di addebito – contributi previdenziali.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 15 marzo 2021 ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'avviso di addebito n. 59520160004307725, notificatogli dall' sede di Messina il 26 febbraio CP_1
2021 per la complessiva somma di 3.597,02 euro a titolo di contributi IVS fissi/percentuale sul minimale dovuti alla Gestione Commercianti per il periodo luglio 2014 - dicembre 2015, sanzioni e somme aggiuntive.
Nella resistenza dell' , costituitosi in proprio e quale mandatario della CP_3 CP_2
sostituita l'udienza del 27 marzo 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Va in primo luogo dichiarato il difetto di legittimazione passiva di tale società, avendo l'ultima cessione riguardato crediti maturati fino al 31 dicembre 2005. CP_1 3.- L'opponente ha eccepito anzitutto che nell'avviso di addebito non risulterebbe con chiarezza il riferimento al tributo dovuto e che sarebbe stato violato l'art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000 - “Statuto dei diritti del contribuente” - secondo cui prima di procedere all'iscrizione a ruolo l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari.
Le doglianze non meritano accoglimento atteso che per un verso, nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dagli artt. 24 e ss. del d.lgs.
n. 46/1999, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione mediante ruolo ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative o di tributi, la notifica al presunto debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto (v. Cass. n. 183/2022).
Per l'altro, l'avviso qui opposto reca la causale del credito, specificando la tipologia dello stesso, la gestione previdenziale e le annualità di riferimento, come previsto dall'art. 30, comma
2, del d.l. n. 78/2010.
Anche in ordine al calcolo di sanzioni e interessi, l'atto specifica la normativa applicata
(Regime sanzionatorio L. n. 388/2000, art.116, comma 8, lett. b), la quale prevede che in caso di evasione (anche parziale) dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali, il trasgressore
è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30% dei contributi evasi;
detta sanzione non può essere superiore al 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
una volta raggiunto il tetto massimo della sanzione civile senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul solo debito contributivo maturano interessi di mora così come previsti dall'art. 30 del d.P.R. n. 602/1973 (sostituito dall'art. 14 del d.lgs. n.
46/1999).
4.- Il ha poi eccepito l'intervenuta prescrizione del credito. Pt_1
Sul punto si premette che secondo il disposto di cui all'art. 3, comma 9, della legge n.
335/1995 e l'interpretazione datane dalla costante giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo Cass.
n. 13831/2015), i contributi e i premi assicurativi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro si prescrivono in cinque anni a partire dal gennaio 1996, anche se maturati e scaduti in precedenza con la precisazione che per i contributi relativi a periodi precedenti l'entrata in vigore della legge
(17 agosto 1995) la prescrizione resta decennale nel caso di atti interruttivi compiuti dagli enti previdenziali anteriormente al 31 dicembre 1995.
Nella specie deve applicarsi il nuovo regime.
2 Quanto al dies a quo la Suprema Corte, con riferimento alla specifica materia in esame, ha affermato (v. Cass. n. 5413/2020) il principio secondo cui in tema di contributi c.d. “a percentuale”, il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito, quand'anche l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento, e la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa - in armonia con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie, secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento «in cui i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55 r.d.l.
1827/1935). È stata richiamata al riguardo la regola, fissata dall'art. 18, comma 4, d.lgs. n.
241/1997, secondo cui «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi».
Nella specie trattasi di contributi fissi/percentuale sul reddito eccedente il minimale Gestione
Commercianti anni 2014-2015, quantificati con la c.d. emissione 2015, diretta appunto al recupero dei contributi degli anni pregressi, non dichiarati dai contribuenti ma accertati dall'Agenzia delle
Entrate, per i quali la scadenza del versamento coincideva con quella per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, ossia rispettivamente il 6 luglio 2015 e il 30 giugno 2016.
Va però considerata la sospensione legale della prescrizione per complessivi 311 giorni.
Invero, l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, ha disposto, al comma 2, che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal
23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
È poi intervenuta un'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per
182 giorni. Invero, l'art. 11 del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio
2021, n. 21, ha disposto, al comma 9, che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 7 agosto
1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno
3 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Peraltro, come eccepito dall'ente e non contestato, dall'estratto allegato alla memoria risulta che il ha effettuato versamenti parziali dal 14 luglio 2017 al 10 settembre 2018, sicchè alla Pt_1 data di notifica dell'avviso di addebito opposto, il 26 febbraio 2021, il credito non si era ancora estinto.
5.- L'opponente ha infine evidenziato che all'epoca dei fatti era amministratore legale e di fatto di diverse società, mentre l'avviso di addebito impugnato non è in alcun modo riconducibile a una di esse, non consentendo una corretta identificazione del credito. Ha aggiunto che in seguito di procedimento penale n. 2676/15 RGNR egli è stato dapprima posto agli arresti con conseguente sequestro delle società per la quale presumibilmente oggi vengono richiesti i contributi previdenziali e che con sentenza n. 351/2017 è stato condannato a seguito di patteggiamento per i reati commessi. Pertanto, dal 2015 in poi, tutti gli oneri contributivi IVS contestatigli avrebbero dovuto essere responsabilità unica all'Amministratore Giudiziario nominato e ogni notifica si sarebbe dovuta effettuare nei suoi confronti.
Ha richiamato sul punto la legge n. 161/2017, che ha apportato modifiche al codice delle leggi antimafia (di cui al d.lgs. n. 159/2011) e inserito nell'art. 104-bis disp. att. c.p.c. - rubricato
“Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo” - i commi 1-bis e 1-ter secondo cui
“Il giudice che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario ai fini della gestione.
Si applicano le norme di cui al libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, e successive modificazioni”. Inoltre, ai sensi del nuovo art. 35-bis, comma 2, CAM,
l'amministratore giudiziario deve provvedere a ripristinare le condizioni legali di un'azienda su una molteplicità di tematiche delicate (tra cui i mancati versamenti contributivi).
Tuttavia egli si è limitato a produrre copia dell'avviso di conclusione indagini, della sentenza di patteggiamento e dell'ordine di esecuzione della carcerazione, dai quali emerge che è stato effettivamente condannato per reati commessi nella qualità sia di legale rappresentante della
MOSS s.r.l. che di amministratore di fatto della KOM s.r.l., dichiarata fallita il 4 gennaio 2017, e dell'impresa individuale di . Controparte_4
Ma l' ha precisato che l'evasione contributiva contestata non può che riferirsi all'unica CP_1
attività commerciale dichiarata dal il quale nessuna comunicazione ha mai trasmesso Pt_1 all'ente delle superiori circostanze. Ha inoltre allegato la visura aggiornata al 2021 nella quale egli risultava appunto amministratore e socio unico della MOSS s.r.l., non sottoposta a sequestro né dichiarata fallita.
L'opposizione dunque va integralmente respinta.
4 6.- Le spese processuali seguono la soccombenza e, tenuto conto dell'unitaria difesa dei resistenti vittoriosi, si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., considerati il valore e l'attività svolta, in complessivi 2.620 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna a rimborsare all' , in proprio e quale mandatario della Parte_1 CP_1 [...]
le spese del giudizio, liquidate in complessivi 2.620 euro, oltre spese generali e accessori di CP_2
legge.
Messina, 28.3.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro
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