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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 24/04/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 381/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 381/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
CONSENTINO NINO GIUSEPPE ATTRICE OPPONENTE
contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AMORE ELIA CP_1 P.IVA_2
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come note in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
pagina 1 di 3 IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, a proposto Parte_1
opposizione al D.I. n. 1413/2023 emesso in data 15.12.2023 dal Tribunale di Ragusa in favore di contestando in particolare l'idoneità probatoria della documentazione posta a CP_1
fondamento del ricorso monitorio.
Costituitasi in giudizio, l'opposta ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità CP_1
dell'opposizione per tardività, essendo stato l'atto di citazione in opposizione notificato in data
29.1.2024, ossia oltre il termine di quaranta giorni, decorrente dalla notifica del D.I., effettuata il
15.12.2023. Nel merito, l'opposta ha contestato le avverse deduzioni, chiedendo comunque il rigetto dell'opposizione.
Concessa la provvisoria esecuzione del D.I. opposto, la causa è stata posta in decisione.
****
Ciò premesso in fatto, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile, in quanto tardiva.
E infatti, ai sensi dell'art. 641 c.p.c., l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo deve essere fatta entro quaranta giorni dalla notifica dello stesso.
Nel caso di specie, la parte opposta ha comprovato in atti di avere notificato il D.I. oggetto del presente giudizio a mezzo PEC in data 15.12.2023, mentre l'opposizione è stata notificata, anch'essa a mezzo PEC, in data 29.1.2024, ossia ben oltre il termine di quaranta giorni di cui all'art. 641 c.p.c.
(termine spirato in data 24.1.2024).
Né l'opponente ha in alcun modo contestato l'eccezione di tardività.
Ne discende l'inammissibilità dell'opposizione.
Le spese di lite, liquidate in misura tra media e minima per le fasi studio, introduttiva e decisionale, stante la definizione in rito, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio
NRG.381 /2024 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione e, per l'effetto, conferma il D.I. n. 1413/2023 emesso in data 15.12.2023 dal Tribunale di Ragusa, dichiarandolo definitivamente pagina 2 di 3 esecutivo.
2) Condanna altresì a rimborsare a le Parte_1 CP_1
spese di lite, che si liquidano in € 2.800,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Ragusa, 23 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Antonia Favara
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 381/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
CONSENTINO NINO GIUSEPPE ATTRICE OPPONENTE
contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AMORE ELIA CP_1 P.IVA_2
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come note in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
pagina 1 di 3 IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, a proposto Parte_1
opposizione al D.I. n. 1413/2023 emesso in data 15.12.2023 dal Tribunale di Ragusa in favore di contestando in particolare l'idoneità probatoria della documentazione posta a CP_1
fondamento del ricorso monitorio.
Costituitasi in giudizio, l'opposta ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità CP_1
dell'opposizione per tardività, essendo stato l'atto di citazione in opposizione notificato in data
29.1.2024, ossia oltre il termine di quaranta giorni, decorrente dalla notifica del D.I., effettuata il
15.12.2023. Nel merito, l'opposta ha contestato le avverse deduzioni, chiedendo comunque il rigetto dell'opposizione.
Concessa la provvisoria esecuzione del D.I. opposto, la causa è stata posta in decisione.
****
Ciò premesso in fatto, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile, in quanto tardiva.
E infatti, ai sensi dell'art. 641 c.p.c., l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo deve essere fatta entro quaranta giorni dalla notifica dello stesso.
Nel caso di specie, la parte opposta ha comprovato in atti di avere notificato il D.I. oggetto del presente giudizio a mezzo PEC in data 15.12.2023, mentre l'opposizione è stata notificata, anch'essa a mezzo PEC, in data 29.1.2024, ossia ben oltre il termine di quaranta giorni di cui all'art. 641 c.p.c.
(termine spirato in data 24.1.2024).
Né l'opponente ha in alcun modo contestato l'eccezione di tardività.
Ne discende l'inammissibilità dell'opposizione.
Le spese di lite, liquidate in misura tra media e minima per le fasi studio, introduttiva e decisionale, stante la definizione in rito, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio
NRG.381 /2024 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione e, per l'effetto, conferma il D.I. n. 1413/2023 emesso in data 15.12.2023 dal Tribunale di Ragusa, dichiarandolo definitivamente pagina 2 di 3 esecutivo.
2) Condanna altresì a rimborsare a le Parte_1 CP_1
spese di lite, che si liquidano in € 2.800,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Ragusa, 23 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Antonia Favara
pagina 3 di 3