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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 24/04/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. 45/2023 R.G.A.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione I Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Augusto SABATINI Presidente
2) Dott. Marisa SALVO Consigliere
3) Dott. Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 45/2023 R.G.A. posta in decisione all'udienza del
23.09.2024 vertente tra
C.F.: , in persona dell'amministratore e Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore ( , elettivamente domiciliato in Messina, Parte_2
Piazza Catalani n. 6, presso lo studio degli avv.ti Vincenzo Palumbo e Giuseppe Magaudda, che lo rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, per procura speciale stesa su foglio separato all'atto di citazione per revocazione, ai sensi dell'art. 83, comma 3, ultimo periodo, c.p.c.;
ATTORE IN REVOCAZIONE
e
nata a [...] il [...], C.F.: , elettivamente CP_1 C.F._1 domiciliata in S. Teresa di Riva (Me), Via F. Crispi, n. 74, presso lo studio dell'avv. Filippo Brianni,
che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di comparsa di costituzione;
CONVENUTA IN REVOCAZIONE oggetto: revocazione sentenza ex artt. 395 e ss. c.p.c.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attore in revocazione: “A) In sede rescindente, ammettere nel rito ed accogliere nel merito la presente istanza di revocazione, e quindi revocare, ai sensi dell'artt. 395 n. 4 c. p. c., la predetta sentenza n. 426-2022 resa inter partes dalla Corte di
Appello di Messina;
B) In sede rescissoria, ammettere nel rito ed accogliere nel merito l'appello proposto dal
[...]
con l'atto notificato in data 07.01.2020 avverso la sentenza n. 1453-2019 del Tribunale di Messina, Parte_3 resa inter partes il 03.07.2019 nel giudizio civile iscritto al n. 1752-2008 R. G., nonché le ragioni di fatto e di diritto esposte nella predetta istanza per revocazione, e per l'effetto: 1) nel merito, ritenere e dichiarare che il vano scala oggi con accesso dal civico 151
della via Vecchia Paradiso (ex numero 189 di via Consolare Pompea), il soprastante casotto e i terrazzini (quelli indicati con le frecce rosse e verdi nelle foto n. 18 della relazione del CTU ing. sono beni condominiali di esclusiva proprietà e pertinenza del Per_1
; 2) conseguentemente, ordinare alla convenuta di rilasciare i predetti immobili, liberi e sgombri di Parte_1 CP_1 persone e/o cose, nella piena disponibilità del , ripristinando, a sua cura e spese, e, occorrendo con opere Parte_1 CP_ realizzate dal Condominio in danno della , lo stato di fatto in cui tali immobili si trovavano anteriormente ai lavori abusivamente
da questa eseguiti negli anni 2004-2007. 3) in ogni caso, e in via subordinata, riconoscere e dichiarare la proprietà condominiale almeno limitatamente ai terrazzini di cui sub 1): 4) con vittoria di spese e compensi”.
Per “precisa le conclusioni riportandosi a tutto quanto eccepito, dedotto e richiesto in atti e verbali, insistendo CP_1
per la declaratoria di improcedibilità ed inammissibilità della revocazione e comunque nella sua infondatezza, per le ragioni già argomentante in comparsa. Con condanna di controparte a spese e compensi di giudizio. In caso di concessione dei termini, essendo di agevole definizione la presente causa e considerata l'anzianità processuale della stessa, si chiede che vengano dimezzati”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In prime cure, con atto di citazione notificato in data 29.02.2008, il Parte_1
conveniva innanzi al Tribunale di Messina per sentir ritenere e dichiarare la
[...] CP_1 proprietà condominiale di una struttura immobiliare (definita “vano scala condominiale”) ricadente nel sedime condominiale e dei terrazzini sovrastanti, anch'essi ricadenti nel sedime del Complesso.
La struttura in questione consisteva “in quella identificata con ingresso dal numero civico 151 della odierna via Vecchia Paradiso (corrispondente all'ex civico 189 dell'ex via Consolare Pompea), posta alla sinistra guardando rispetto al passo carrabile di accesso al Complesso condominiale (oggi individuato col numero civico 153 della stessa via Vecchia Paradiso e anch'esso in passato individuato col numero civico 189 della via Consolare Pompea), consistente in un vano d'ingresso al piano terra, un corpo scala ascensionale, pianerottolo intermedio e finale, con sovrastanti piccoli terrazzini di vario livello rispetto al suolo, in relazione all'andamento ascensionale della predetta scala” (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione in revocazione).
Il deduceva che la convenuta aveva abusivamente annesso ed occupato sine titulo la Parte_1
predetta struttura al suo contiguo appartamento identificato in Catasto al foglio di mappa n. 90, part. 542, sub 7, e aveva inoltre molestato e talvolta occupato i terrazzini dopo avere demolito e ricostruito
2 a livello più basso il muro di confine, che aveva da sempre delimitato le due proprietà; chiedeva, quindi, oltre all'accertamento, in suo favore, della proprietà, che la fosse condannata al CP_1
rilascio del vano scala ed il casotto.
Si costituiva in giudizio la quale instava per il rigetto delle domande attoree e, in via CP_1
riconvenzionale, chiedeva la condanna del al risarcimento dei danni morali e Parte_1
psicologici a lei procurati dalle iniziative giudiziarie intraprese dal stesso. Parte_1
Nel corso del giudizio veniva disposta ed espletata CTU e il Tribunale di Messina, definitivamente pronunciandosi con sentenza n. 1453/2019, pubblicata in data 03.07.2019, riteneva che il non avesse fornito la prova della proprietà degli immobili oggetto di giudizio e, Parte_1
quindi, così statuiva:
“
1. rigetta la domanda principale articolata dal nei confronti di Parte_1 CP_1
2. rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da nei confronti del CP_1 Parte_1
;
3. compensa integralmente le spese del giudizio;
4. pone le spese ed onorari di C.T.U. già
[...]
liquidati in atti, a carico di entrambe le parti in solido nei rapporti esterni e nella misura del 50% ciascuno nei rapporti interni”.
***
Avverso la predetta sentenza il proponeva appello, affidato a tre motivi di gravame: Parte_1
- con il primo, lamentava che il Tribunale aveva errato a qualificare come azione di rivendicazione l'azione proposta in primo grado con riferimento ai terrazzini;
affermava, al riguardo, che i terrazzini erano sempre stati nel possesso del , Parte_1 di talché l'azione doveva essere qualificata come azione di riconoscimento della proprietà, non richiedente la probatio diabolica caratterizzante l'azione di rivendicazione;
- con il secondo, contestava, comunque, il rigetto della domanda, per come qualificata dal
Tribunale, asserendo di aver fornito la prova della proprietà degli immobili oggetto di giudizio;
- con il terzo, deduceva l'erroneità della pronuncia in ordine alle spese di lite.
Si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto dell'appello. CP_1
La Corte di Appello di Messina, con sentenza n. 426/20220, pubblicata in data 23.06.2022, rigettava
3 l'appello e compensava integralmente le spese di giudizio.
***
Con atto di citazione ritualmente notificato, il predetto , in persona del suo Parte_1
amministratore e legale rappresentante pro tempore, conveniva davanti a questa corte CP_1
per vedere accogliere, con effetto giovevole nei propri confronti, la revocazione, ex art. 395, comma
1, n. 4, c.p.c., della sentenza n. 426 emessa dalla Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione
Civile, in data 09.06.2022 e pubblicata in data 23.06.2022, deducendo che detta pronuncia fosse affetta da un errore di fatto.
Nelle more del giudizio, la difesa del Condominio azionava, preliminarmente, l'istanza ex art. 398 comma 4, c.p.c., con la quale richiedeva la sospensione del termine per proporre ricorso in Cassazione avverso la sentenza oggetto di revocazione.
A fronte di tale istanza seguiva la creazione di un fascicolo subalterno, n. 45-1/2023 R.G., e la Corte, con ordinanza del 16.02.2023, “rilevato che nessuna delle parti ha depositato note scritte ed anzi
l'attore in revocazione neanche ha documentato l'avvenuta notifica alla controparte dell'istanza e del decreto con cui era stata fissata l'udienza (virtuale) del 13.02.2023;
considerato che
, preso atto della mancata comparizione delle parti tramite il deposito di note scritte e dell'impossibilità di controllare l'avvenuta corretta instaurazione del contraddittorio, il procedimento, che ha natura camerale, deve essere definito in rito, non potendo accordarsi nuovo termine per la notifica , dal momento che non è consentito rinnovare un atto mai compiuto”, dichiarava l'improcedibilità del ricorso n. 45/23 R.G.
Successivamente, la Corte, su istanza del , il quale evidenziava di aver Parte_1
tempestivamente e ritualmente depositato note scritte nel fascicolo 45/2023 R.G., con le quali aveva segnalato la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l'istanza di sospensione, per avere, nelle more, proposto il gravame, adottava l'ordinanza di correzione di errore materiale del 03.03.2023, con la quale, ritenuto “che nell'ordinanza è stato effettivamente riportato , quale numero di iscrizione della causa sul ruolo generale , il n. 45/2023, anziché, il n. 45-1/2023 relativo al sub procedimento aperto a seguito della proposizione dell'istanza di sospensione del termine per la proposizione del ricorso per cassazione;
che correttamente la Corte ha dato atto del mancato deposito di note scritte, che parte istante ha rappresentato di aver depositato nel fascicolo n. 45/2023 R.G.; che, in ogni caso, anche a doversi tenere conto delle dette note, nessun pregiudizio è derivato dalla declaratoria di improcedibilità del ricorso volto ad ottenere la sospensione del termine ex art. 398 comma 4c.p.c.,
4 avendo lo stesso segnalato il sopravvenuto difetto di interesse;
che, pertanto, non Parte_1 occorre procedere alla revoca dell'ordinanza bensì alla sua correzione nel senso che , laddove è scritto 'n. 45/23 R.G.' debba intendersi e leggersi 'N.45-1/2023', di guisa da contenere la dichiarazione di improcedibilità all'istanza di sospensione, oggetto del sub procedimento iscritto al
n. 45-1/2023 R.G.”, disponeva “la correzione dell'errore che inficia l'ordinanza emessa da questa
Corte in data 24.02.2023 nel procedimento n. 45-1/2023 R.G., di guisa che , laddove è scritto :”N.
45/23 R.G.” debba intendersi e leggersi n.” 45-1/23 R.G.”.
Con comparsa depositata in data 12.04.2023 si costituiva nel presente giudizio che CP_1 eccepiva l'inammissibilità del ricorso incoato per revocazione e ne chiedeva, comunque, il rigetto nel merito, poiché infondato.
La Corte, all'udienza del 05.06.2023, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.09.2024.
Ivi, la causa, sulle conclusioni precisate dalle parti a mezzo del deposito di note scritte ex art. 127-ter
c.p.c. (così come introdotto dal D. Leg.vo 10.10.2022 n. 149), veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle successive memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. La domanda di revocazione proposta dal si basa, in assunto, sull'errore di fatto Parte_1 nel quale sarebbe incorsa la Corte allorché, nel vagliare la fondatezza dell'appello, ha affrontato la questione riguardante il possesso (e la conseguente proprietà) dei terrazzini e quella attinente alla domanda di rivendicazione proposta dal in riferimento al vano scala. Parte_1
***
In ordine alla prima questione, l'attore in revocazione rileva che la Corte, quando si è trovata ad affrontare la domanda di accertamento della proprietà condominiale dei terrazzini, pur accedendo alla tesi argomentata dal nell'atto di appello, secondo la quale la domanda era di mero Parte_1
accertamento e non di rivendica (come invece ritenuto dal giudice di prime cure), ha comunque affermato che spettava al predetto dimostrare la proprietà del bene secondo l'onere Parte_1
probatorio della rivendica.
Parte attrice lamenta l'erroneità di tale statuizione, posto che, quando si sia dimostrato il possesso di un immobile, il mero accertamento della proprietà non implica la medesima probatio diabolica
5 che viene invece richiesta nel caso della rivendicazione.
Evidenzia che proprio il possesso dei terrazzini costituiva questione controversa e che la Corte aveva ritenuto che non ve ne fosse prova facendo esclusivo riferimento all'esito di un giudizio possessorio intentato dal nei confronti della . In tale giudizio era stato ritenuto che vi Parte_1 CP_1
fosse assoluta incertezza in ordine al possesso dei terrazzini anche alla luce della situazione dei luoghi, che li rendeva difficilmente accessibili ad entrambe le parti.
La Corte avrebbe dunque preso acriticamente per buone le conclusioni cui era pervenuto il giudice del possessorio, senza rendersi conto che in quel giudizio cautelare non sarebbe emersa alcuna verità passibile di passare in giudicato, ma solo un dubbio del decidente sullo stato dei luoghi all'esito della ristrutturazione del muro divisorio operata dalla . CP_1
L'originaria situazione dei luoghi – osserva il – sarebbe invece emersa nel corso del Parte_1 giudizio di prime cure;
il perito ivi officiato aveva infatti precisato che: “detto terrazzo non è mai Part stato raggiungibile dalla villa oggi , e, prima dell'intervento, presumibilmente del 2004, CP_1 era financo precluso l'affaccio verso l'intera copertura della “struttura oggetto del giudizio” per la presenza di un alto muro divisorio la cui sommità era presidiata da appositi 'offendicula'” e, all'esito dei chiarimenti forniti nella relazione integrativa, aveva concluso: “con pieno convincimento sotto il profilo tecnico che anche il terrazzo della struttura oggetto del giudizio appartiene al Parte_1
”.
[...]
Per cui, il sedime del sarebbe stato chiaramente delimitato e chiuso su sé Parte_1
Parte stesso rispetto alla proprietà ex , poi , dalla quale era separato da un alto muro di confine CP_1
presidiato da offendicula che impedivano qualsiasi passaggio e/o affaccio. Ciò sino a quando la aveva demolito il vecchio muro, eliminando gli offendicula e ricostruendo il muro ad altezza CP_1 inferiore in modo da consentire l'affaccio e anche, episodicamente, un precario passaggio con l'ausilio di qualche scala.
Pertanto, il giudizio possessorio, al quale la Corte aveva fatto esclusivo riferimento, non potrebbe contrastare tale realtà fattuale.
L'appellante in revocazione osserva, ancora, che sin dall'edificazione del complesso, nel 1968, ed una volta costituito ex lege il condominio con la permuta , il Parte_5 Parte_1
avrebbe cominciato a possedere tutte le aree comuni, tra cui i terrazzini di cui trattasi.
Conseguentemente, il Condominio ne avrebbe usucapito da tempo la proprietà.
6 In definitiva, il afferma che risulterebbe evidente che la sentenza di appello n. Parte_1
422/2022, quando ha deciso il punto riguardante il possesso (e la conseguente proprietà) dei terrazzini, ha basato la sua convinzione esclusivamente sulle affermazioni del giudice del procedimento possessorio, così trascurando di valutare i fatti e i documenti emersi in corso di causa e commettendo “'un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa', nel senso che 'ha supposta l'inesistenza di un fatto (il possesso del condominio sui terrazzini almeno a far tempo dall'edificazione del complesso nel 1967-1968) la cui verità è positivamente stabilita' (attraverso tutta la documentazione versata dal CTU a corredo della sua relazione), che tuttavia non aveva costituito 'un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunziarsi'”.
***
Per quanto attiene alla decisione assunta dalla Corte in ordine al punto del gravame relativo alla domanda di rivendicazione proposta dal in riferimento al vano scala (rigettata dal Parte_1
Tribunale per carenza di prova), l'attore in revocazione lamenta che la sentenza di appello sarebbe affetta da un errore di fatto nella parte in cui, dopo aver considerato raggiunta la prova in ordine ai vari passaggi di proprietà del compendio immobiliare (inclusa la scala oggetto di giudizio) sino all'acquisto del , ha poi ritenuto che il vano scala non fosse stato da costui alienato Parte_6
ai , i quali avevano poi a loro volta trasferito la proprietà Controparte_2 dell'immobile al Parte_1
Il CONDOMINIO evidenzia che la Corte è addivenuta a tale statuizione in base ad una erronea percezione del contenuto dell'atto in Not. LL del 12.10.1963 (ossia, l'atto con il quale il aveva alienato ai ). Parte_6 Controparte_2
In particolare, l'attore, a fondamento dei vizi lamentati, riporta i passaggi in cui la sentenza di appello, nell'interpretare il menzionato rogito, ha testualmente affermato che: “L'oggetto della vendita era costituito dal terreno. Nessuna menzione esplicita contiene l'atto della struttura in oggetto. Nell'atto pubblico si rappresenta che 'Su parte del terreno venduto insiste un vecchio fabbricato di più vani che non forma oggetto di trasferimento, anzi il venditore nel nome si obbliga formalmente di demolirlo a spese del proprio mandante, infra un anno in modo da potere consegnare agli acquirenti il terreno sgombro da costruzioni. I materiali di recupero della demolizione dell'edificio si apparterranno, ovviamente, al venditore'”; e che: l riferimento al terreno sgombro di costruzione fuga ogni dubbio sull'oggetto della vendita: il terreno edificabile di mq. 3000 da consegnare libero da costruzioni e segnatamente dal LI (descritto nella compravendita come 'vecchio fabbricato di più vani che non forma oggetto di trasferimento'); e ha poi aggiunto “Ed invero, la struttura in oggetto non poteva essere demolita per il fatto evidenziato anche dal CTU secondo cui “il vano posto al
7 primo piano era annesso all'immobile della convenuta (v. pag. 28 della CTU), e per l'ulteriore circostanza che lungo la scala della struttura era stata costituita una servitù di passaggio in favore del ; per poi concludere che: “Anche il rapporto di pertinenzialità della struttura in oggetto Pt_7
con il c. d. LI .(rapporto evidenziato dalla relazione del geom. nella procedura esecutiva CP_3
sopra menzionata, ove si legge della descrizione di tale struttura, costituita da un piccolo vano e da una scala, 'che trattasi della scala di servizio del LI') , LI che si identifica con il fabbricato di cui il si riservava la proprietà, conferma l'esclusione della struttura medesima Parte_6 dall'oggetto della vendita”; e, infine, che: “Anche i successivi atti di vendita in nota del Pt_8
5.9.1968, con i quali i sig. ri , e Pt_9 Controparte_4 Controparte_5 Persona_2
trasferivano a (il costruttore che poi realizzerà il complesso ) quanto da Controparte_6 Parte_1 loro acquistato da non fanno esplicita menzione della 'struttura oggetto di causa'”. Parte_6
Sulla base di tale iter motivazionale, la Corte ha quindi affermato che il vano scala oggetto di contesa non avesse formato oggetto di trasferimento ai , e che, pertanto, lo Controparte_2
stesso non fosse pervenuto al attraverso le successive vendite. Parte_1
Il sostiene che la Corte, nel valutare il rogito, avrebbe del tutto trascurato di Parte_1
attenzionare alcuni suoi passaggi decisivi, ossia:
- quello relativo all'originaria consistenza di quanto venduto dal ai Parte_6 [...]
(e cioè il lotto II° dell'esecuzione immobiliare n. 26-1950 R. E.), Parte_10 come richiamata a pag. 5 dell'atto, dove si legge che “tale terreno è quello pervenuto al mandante sig. per atto in Not. del 2912.1948 ..... ad eccezione Controparte_7 Per_3
dei lotti che hanno formato oggetto di aggiudicazione a terzi .... e in conformità della perizia giudiziaria del geom. richiamata dall'ing. ; Persona_4 Per_1
- quello contenente l'indicazione dei confini del bene venduto “in quanto pervenutogli dai coniugi col predetto atto in Not. Lo Presti (via Consolare Pompea, Parte_11 Per_5
e Vera Fog), che andava confrontata con la confinazione (a nord
[...] Persona_6
con una scala di servizio della casa e terreno, soprastante al pianterreno venduto al sig.
) di quanto venduto dagli stessi coniugi a Vera Fog con lo stesso atto in Not. Lo Parte_6
Presti”.
In base a tali descrizioni contenute nei predetti atti pubblici, la Corte avrebbe dovuto ritenere, per un Parte verso, che la scala in questione mai era stata trasferita alla (ora ), ed era stata invece CP_1
trasferita dai coniugi al , che ne era rimasto proprietario Controparte_8 Parte_6 anche dopo avere subito l'esecuzione immobiliare n. 26-1950; e, per altro verso, che era privo di
8 logica che il , nell'atto in Not. LL, si fosse riservato la proprietà della scala Parte_6
(oltretutto già gravata dalla servitù a favore del fondo senza poterne mai avere alcuna utilità, Pt_7
non potendo neppure accedere al complesso dove la scala finiva per sbucare attraverso un Parte_1
cancelletto in ferro e vetro.
Parte attrice in revocazione sostiene che la Corte di Appello avrebbe erroneamente inteso che il c. d. LI, dichiarato nel rogito come “consistente in vecchio fabbricato di più vani che non forma Parte oggetto di trasferimento”, si identificasse col LI allora (ora ) e che la struttura CP_1 contesa avesse un “rapporto di pertinenzialità .... con il c. d. LI ...... che si identifica con il fabbricato di cui il si riservava la proprietà”. Parte_6
Tale identificazione, ad avviso del , sarebbe: Parte_1
- impossibile, perché il “LI consistente in vecchio fabbricato di più vani .... di cui il Parte
si riservava la proprietà” non poteva essere quello che la si era aggiudicata Parte_6 all'asta dieci anni prima del rogito e che le era stato trasferito col Decreto del G. E. del
13.04.1953 (cfr. ns. doc. 7);
- contraddittoria, poiché la Corte ha ritenuto che il si fosse riservato la Parte_6 proprietà di una cosa (il “LI consistente in vecchio fabbricato di più vani”) nello stesso momento in cui si obbligava “formalmente di demolirlo .... in modo da potere consegnare agli acquirenti il terreno sgombro da costruzioni”.
Il sostiene, di contro, che il LI richiamato nel rogito fosse il vecchio fabbricato Parte_1
del , che insisteva sul terreno venduto e che il venditore si era impegnato a demolire Parte_6
per consegnare il terreno libero, riservandosi solo la proprietà dei materiali di recupero della demolizione dell'edificio, una volta che fosse stato demolito a sua cura e spese. Part Afferma, ancora: “Quanto alla scala, ben lungi dall'essere pertinenziale al LI costituiva invece all'epoca l'accesso secondario del LI , che aveva su via Consolare Pompea Parte_6
due accessi, uno principale (quello diretto verso il fronte del LI), e uno secondario (quello che attraverso la scala portava al terrazzo del fabbricato ), ed entrambi erano individuati Parte_6
con lo stesso numero civico 189, mentre oggi, dopo la ristrutturazione della (nel 2004-2006) e CP_1
dopo il cambio della denominazione della via (ora divenuta 'Vecchia Paradiso'), tali accessi sono individuati rispettivamente coi numeri civici 151(la scala) e 153 (il cancello del Complesso
), come risulta dalla relazione del CTU ing. . Parte_1 Per_1
9 La Corte, pertanto, avrebbe dovuto ritenere che il vano scala rientrasse nell'oggetto della vendita di cui all'atto in Not. LL e che, conseguentemente, anch'esso sia stato alienato dai
[...]
al . Parte_10 Parte_1
In ragione di quanto argomentato nell'atto in revocazione, il afferma, quindi, che “la Parte_1
decisione della Corte sul punto è fondata sulla supposta inesistenza di un fatto (il trasferimento di proprietà della scala a favore di con l'atto in Not. LL) e poi, a seguire, sino al Parte_12
), la cui verità è invece positivamente stabilita, sia in relazione all'atto in Not. Parte_1
LL (la mancata valutazione della confinazione dell'immobile oggetto dell'atto in Not.
LL) ma anche le plurime risultanze di causa di cui alla relazione del CTU ing. e Per_1 alla relazione dell'esperto geom. fatti questi su cui la sentenza non ebbe a pronunziarsi, e CP_3 che, se fossero state allora valorizzate, avrebbero dovuto portare a diversa pronunzia”.
§2. Data la prospettazione ampiamente sintetizzata antea, è necessario, ai fini della decisione, verificare se i tipi di errore denunziati dal sussistano e siano suscettibili di dar Parte_1
luogo a revocazione.
Preliminarmente, gioverà precisare che, per indirizzo giurisprudenziale da lungi ormai consolidatosi,
è principio assodato che: “l'errore di fatto revocatorio consiste in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia condotto ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e dai documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che, dagli stessi atti e documenti, risulti positivamente accertato, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato ” ; ed ancora, che: “il combinato disposto degli artt. 391 bis e 395, primo comma, n. 4, c.p.c. non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l'errore di diritto, sostanziale o processuale,
e l'errore di giudizio o di valutazione” (ex multis, Cass. Civ., n. 22171/2010§; Cass. Civ., n.
6405/2018; Cass. Civ., S.U., n. 8984/2018; Cass. Civ., S.U. n. 5906/2020; Cass. Civ., n. 20688/2021; da ultimo, Cass. Civ., SS.UU. n. 7484/2023).
Avendo il rimedio della revocazione natura straordinaria, l'errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione deve così rispondere a tre requisiti:
a) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti di giudizio, la quale abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base
10 di un falso presupposto fattuale, ritenendo così un fatto documentale escluso, ovvero inesistente un fatto documentale provato;
b) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato;
c) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l'erronea presupposizione e la pronuncia stessa.
L'errore di fatto revocatorio si configura come un abbaglio dei sensi, per effetto del quale si determina un contrasto tra due diverse proiezioni dello stesso oggetto, l'una emergente dalla sentenza e l'altra risultante dagli atti e documenti di causa;
deve, inoltre, apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche “e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell'errore di giudizio, denunciabile con ricorso per cassazione, entro i limiti di cui all'art. 360, comma primo n. 5, c.p.c.; l'errore revocatorio presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza,
l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio sul piano logico giuridico, ossia di una viziata valutazione delle prove
o delle allegazioni delle parti, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione” (v. tra le tante , Cass. civ., n. 16439/2021;
Cass. civ., n. 22171/2010; Cass. civ., n. 8180/2009; Cass. civ., n. 14267/2007; Cass. civ., n.
4015/2006; Cass. civ., n. 3652/2006).
Anche la giurisprudenza amministrativa ha confermato tale indirizzo, distinguendo tra l'errore di fatto
“revocatorio” e l'errore di giudizio che, come tale, non può dar luogo ad esito positivo della fase rescindente del giudizio di revocazione (ex multis Cons. Stato 4 gennaio 2018, n. 35; 2 novembre
2016 n. 4586; 28 giugno 2016 n. 2883, 17 febbraio 2015 n. 961e 8 gennaio 2013 n. 4).
L'istituto della revocazione, che è rimedio eccezionale, non può, dunque, convertirsi in un terzo grado di giudizio, per cui, come d'altra parte sancito dalla stessa lettera dell'art. 395, comma 4, c.p.c., non sussiste vizio revocatorio se la dedotta erronea percezione degli atti di causa che si sostanzia nella supposizione dell'esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, ovvero nella supposizione dell'inesistenza di un fatto, la cui verità è positivamente stabilita, ha costituito un punto controverso e, comunque, ha formato oggetto di decisione nella sentenza revocanda, ossia è il frutto dell'apprezzamento, della valutazione e dell'interpretazione delle risultanze processuali da parte del
Giudice.
11 Ciò posto, deve escludersi che, nel caso di lite, ricorrano i presupposti di un errore di fatto revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., giacché le doglianze formulate dall'impugnante fuoriescono ictu oculi dal perimetro dei vizi revocatori così come sopra tracciato.
All'uopo, infatti, ritiene questa Corte che l'istanza di revocazione come sopra proposta sia inammissibile, nei termini che appresso si specificheranno.
Ferma la regula iuris (applicabile alla fattispecie odierna) per cui l'attività valutativa esula dall'alveo della falsa percezione dei fatti, appare, infatti, evidente che nella vicenda in esame l'attore in revocazione abbia incentrato le censure mosse alla sentenza di appello sull'inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, ed in particolare su una erronea valutazione della CTU e dei documenti depositati dalle parti in giudizio (con specifico riferimento all'atto in Notar. LL 12.10.1963).
Segnatamente, la domanda in revocazione proposta dal è stata fondata, come Parte_1 ampiamente riferito, sull'asserito errore di fatto nel quale sarebbe incorsa questa Corte d'Appello nel ritenete che il non avesse fornito la prova del possesso dei terrazzini (e che quindi, Parte_1 pur dovendosi qualificare l'azione proposta dal come azione di accertamento della Parte_1 proprietà, lo stesso dovesse dimostrare la proprietà del bene secondo il rigore probatorio dell'azione di rivendica) e della proprietà del vano scala.
Gli errori de quibus, secondo quanto argomentato dalla parte attrice in revocazione:
- si fonderebbero sulla supposta inesistenza di un fatto (ossia, rispettivamente, da una parte, il possesso del sui terrazzini almeno a far tempo dall'edificazione del Parte_1
complesso nel 1967-1968 e, dall'altra, il trasferimento di proprietà della scala dal ai e, quindi, da costoro al Parte_6 Controparte_2
) la cui verità sarebbe stata positivamente stabilita (attraverso tutta la Parte_1 documentazione versata dal CTU a corredo della sua relazione e l'atto in Notar. LL);
- non avrebbero costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata abbia pronunciato.
A contrario, rileva questo Collegio che le questioni attinenti al possesso dei terrazzini da parte del ed alla prova della proprietà del vano scala hanno formato oggetto di cognizione e Parte_1
di specifico accertamento ad opera del precedente giudicante.
Segnatamente, gli incisi della motivazione della sentenza impugnata ove si legge:
- quanto al punto relativo al possesso dei terrazzini, che: “Ora, di un possesso dei terrazzini oggetto di domanda in capo al non vi è prova […]. In questo quadro di incertezza, Parte_1
12 ove non è dimostrato il possesso del sui terrazzini in oggetto, pur accedendo alla Parte_1 tesi dell'appellante, secondo cui la domanda con riferimento a detti beni non era di rivendica, bensì di mero accertamento, il aveva comunque l'onere di dimostrare la Parte_1
proprietà del bene secondo il rigore probatorio proprio della rivendica. In ogni caso, per quel che si dirà nel prosieguo, comunque non vi è prova della proprietà del bene in capo al
, nemmeno sulla base del titolo di acquisto del che ebbe poi a realizzare Parte_1 CP_6 il complesso condominiale […]. [S]i ribadisce che manca la prova di un possesso ad usucapionem da parte del . Anzi la disponibilità di fatto del bene in contesa, o Parte_1 meglio l'esercizio su di esso di un potere di fatto ad immagine della proprietà, va esclusa sulla base dei documenti prodotti dalla parte appellata” (v. pag. 10, 11 e 13);
- in riferimento alla prova della proprietà del vano scala, che: “Ebbene, la conclusione alla quale giunge il ctu, secondo cui il avrebbe alienato ai e Parte_6 Pt_9 CP_4 Per_2 anche la struttura in oggetto non può condividersi. L'oggetto della vendita era costituito dal terreno. Nessuna menzione esplicita contiene l'atto della struttura in oggetto […]. Anche i successivi atti di vendita in notar del 5.9.1968 con i quali i sigg. Pt_8 Pt_9 CP_4
, e traferivano a (il
[...] Controparte_5 Persona_2 Controparte_6
costruttore che poi realizzerà il complesso ) quanto da loro acquistato da Parte_1
non fanno esplicita menzione della 'struttura oggetto di causa'. Ritiene, quindi Parte_6
la Corte che, in questo quadro, la struttura in questione non abbia formato oggetto di trasferimento ai e e che, pertanto, la stessa non sia pervenuta al Pt_9 CP_4 Per_2 condominio attraverso le successive vendite” cfr. (pag. 23); hanno costituito il risultato di una specifica valutazione operata dal giudicante, il quale, all'esito dello scrutinio del complessivo compendio probatorio formatosi in giudizio, ha ritenuto (e non spetta a questa sede di accertarne le ragioni) che il non avesse assolto agli oneri probatori Parte_1
caratterizzanti le azioni dal medesimo esercitate in riferimento ai terrazzini ed al vano scala.
Al riguardo, non coglie nel segno la tesi a mezzo della quale l'attore in revocazione ha sostenuto, ai fini della supposta ammissibilità dell'atto in revocazione, che il fatto del trasferimento della proprietà del vano scala dal ai non abbia mai costituito Parte_6 Controparte_2
una circostanza controversa inter partes.
Di contro, si rileva che la ha sempre contestato che il fosse proprietario del CP_1 Parte_1
vano scala sulla base dei titoli trascritti nei registri immobiliari;
sicché, rientrava negli oneri probatori posti a carico del , attore in revocazione, fornire la c.d. probatio diabolica della Parte_1 proprietà, ossia dimostrare, alternativamente, l'acquisto a titolo originario oppure la sussistenza di
13 tutti gli atti traslativi che, senza soluzione di continuità, consentissero di giungere all'acquisto a titolo originario della struttura oggetto di giudizio.
Ne deriva, che, essendo controversa la questione attinente alla proprietà del vano scala, rientrava nei poteri/doveri del precedente giudicante ricostruire la catena degli acquisti a partire dal titolo di acquisto del e sino a giungere ad un acquisto a titolo originario;
di talché, tale Parte_1 disamina non poteva che investire anche l'atto in Notar LL.
Va qui, dunque, ribadito che l'errore di fatto deducibile per revocazione, di cui all'art. 395, numero
4, c.p.c., deve derivare da un'errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto facendo cioè ritenere esistente un fatto documentalmente escluso ovvero inesistente un fatto documentalmente provato e comunque attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato.
Ciò rilevato, non può non concludersi, pertanto, come sia la questione attinente al possesso dei terrazzini da parte del (e dunque alla proprietà dei medesimi) sia quella attinente alla Parte_1
proprietà del vano scala abbiano costituito questioni sulle quali il Giudice di appello si è espressamente pronunciato all'esito di una complessa attività valutativa, fondata sull'apprezzamento delle risultanze processuali.
Tale circostanza assume così una rilevanza dirimente ai fini della decisione del presente giudizio, dal momento che, in conformità ai principi di diritto richiamati in premessa, da essa ne deriva che trattasi non di errore di fatto idoneo a legittimare una eventuale revocazione ma, semmai, di un errore di giudizio (sul punto, v., ancora, Cass. civ., n. 8828/2917, secondo la quale “Il vizio con il quale si imputi alla sentenza un'erronea valutazione delle prove raccolte è, di per sé, incompatibile con
l'errore di fatto, essendo ascrivibile non già ad un errore di percezione, ma di un preteso errore di giudizio”).
Alla luce di quanto argomentato, non sussistendo, nel caso di specie, i presupposti per esperire il mezzo di impugnazione ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. l'istanza di revocazione proposta dal
CONDOMINIO deve dichiararsi inammissibile.
§3. Alla superiore soccombenza segue la condanna del CONDOMINIO ricorrente alla rifusione, in favore della , delle spese del corrente giudizio, che si liquidano sulla base dei parametri di cui CP_1
al D. M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le
14 disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”), avuto riguardo allo scaglione relativo al valore della controversia così come ricavabile dagli atti (indeterminabile – complessità bassa), ed applicando i parametri tariffari minimi in considerazione dell'entità delle questioni trattate e del rilievo delle prestazioni defensionali rese, in complessivi € 4.996,00 (di cui € 1.029,00 per studio;
€ 709,00 per fase introduttiva, € 1.523,00 per fase istruttoria/di trattazione;
€ 1.735,00 per fase decisionale), oltre spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
Occorre precisare che va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto
(enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata
(ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e":
"e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr.
Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022).
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte, quanto all'attore in revocazione “… dà atto
… della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “…
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso
15 in revocazione proposto dal avverso la sentenza n. 426/2022, emessa dalla Parte_1
Corte d'Appello di Messina in data 09.06.2022 e pubblicata in data 23.06.2022, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) condanna il alla rifusione delle spese di questo giudizio in favore Parte_1 di che liquida in complessivi € 4.996,00 (ripartiti come in parte motiva), oltre CP_1
spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge
3) dà atto della presenza dei presupposti per porre a carico dell'attore in revocazione il pagamento di un ulteriore importo pari a quello rispettivamente dovuto a titolo di contributo unificato e manda la Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così è deciso in Messina, nella Camera di Consiglio (svoltasi da remoto) del 17 aprile 2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
(d.ssa Maria Giuseppa Scolaro) (dott. Augusto Sabatini)
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario del Processo
Dott. Francesco Micali.
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione I Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Augusto SABATINI Presidente
2) Dott. Marisa SALVO Consigliere
3) Dott. Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 45/2023 R.G.A. posta in decisione all'udienza del
23.09.2024 vertente tra
C.F.: , in persona dell'amministratore e Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore ( , elettivamente domiciliato in Messina, Parte_2
Piazza Catalani n. 6, presso lo studio degli avv.ti Vincenzo Palumbo e Giuseppe Magaudda, che lo rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, per procura speciale stesa su foglio separato all'atto di citazione per revocazione, ai sensi dell'art. 83, comma 3, ultimo periodo, c.p.c.;
ATTORE IN REVOCAZIONE
e
nata a [...] il [...], C.F.: , elettivamente CP_1 C.F._1 domiciliata in S. Teresa di Riva (Me), Via F. Crispi, n. 74, presso lo studio dell'avv. Filippo Brianni,
che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di comparsa di costituzione;
CONVENUTA IN REVOCAZIONE oggetto: revocazione sentenza ex artt. 395 e ss. c.p.c.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attore in revocazione: “A) In sede rescindente, ammettere nel rito ed accogliere nel merito la presente istanza di revocazione, e quindi revocare, ai sensi dell'artt. 395 n. 4 c. p. c., la predetta sentenza n. 426-2022 resa inter partes dalla Corte di
Appello di Messina;
B) In sede rescissoria, ammettere nel rito ed accogliere nel merito l'appello proposto dal
[...]
con l'atto notificato in data 07.01.2020 avverso la sentenza n. 1453-2019 del Tribunale di Messina, Parte_3 resa inter partes il 03.07.2019 nel giudizio civile iscritto al n. 1752-2008 R. G., nonché le ragioni di fatto e di diritto esposte nella predetta istanza per revocazione, e per l'effetto: 1) nel merito, ritenere e dichiarare che il vano scala oggi con accesso dal civico 151
della via Vecchia Paradiso (ex numero 189 di via Consolare Pompea), il soprastante casotto e i terrazzini (quelli indicati con le frecce rosse e verdi nelle foto n. 18 della relazione del CTU ing. sono beni condominiali di esclusiva proprietà e pertinenza del Per_1
; 2) conseguentemente, ordinare alla convenuta di rilasciare i predetti immobili, liberi e sgombri di Parte_1 CP_1 persone e/o cose, nella piena disponibilità del , ripristinando, a sua cura e spese, e, occorrendo con opere Parte_1 CP_ realizzate dal Condominio in danno della , lo stato di fatto in cui tali immobili si trovavano anteriormente ai lavori abusivamente
da questa eseguiti negli anni 2004-2007. 3) in ogni caso, e in via subordinata, riconoscere e dichiarare la proprietà condominiale almeno limitatamente ai terrazzini di cui sub 1): 4) con vittoria di spese e compensi”.
Per “precisa le conclusioni riportandosi a tutto quanto eccepito, dedotto e richiesto in atti e verbali, insistendo CP_1
per la declaratoria di improcedibilità ed inammissibilità della revocazione e comunque nella sua infondatezza, per le ragioni già argomentante in comparsa. Con condanna di controparte a spese e compensi di giudizio. In caso di concessione dei termini, essendo di agevole definizione la presente causa e considerata l'anzianità processuale della stessa, si chiede che vengano dimezzati”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In prime cure, con atto di citazione notificato in data 29.02.2008, il Parte_1
conveniva innanzi al Tribunale di Messina per sentir ritenere e dichiarare la
[...] CP_1 proprietà condominiale di una struttura immobiliare (definita “vano scala condominiale”) ricadente nel sedime condominiale e dei terrazzini sovrastanti, anch'essi ricadenti nel sedime del Complesso.
La struttura in questione consisteva “in quella identificata con ingresso dal numero civico 151 della odierna via Vecchia Paradiso (corrispondente all'ex civico 189 dell'ex via Consolare Pompea), posta alla sinistra guardando rispetto al passo carrabile di accesso al Complesso condominiale (oggi individuato col numero civico 153 della stessa via Vecchia Paradiso e anch'esso in passato individuato col numero civico 189 della via Consolare Pompea), consistente in un vano d'ingresso al piano terra, un corpo scala ascensionale, pianerottolo intermedio e finale, con sovrastanti piccoli terrazzini di vario livello rispetto al suolo, in relazione all'andamento ascensionale della predetta scala” (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione in revocazione).
Il deduceva che la convenuta aveva abusivamente annesso ed occupato sine titulo la Parte_1
predetta struttura al suo contiguo appartamento identificato in Catasto al foglio di mappa n. 90, part. 542, sub 7, e aveva inoltre molestato e talvolta occupato i terrazzini dopo avere demolito e ricostruito
2 a livello più basso il muro di confine, che aveva da sempre delimitato le due proprietà; chiedeva, quindi, oltre all'accertamento, in suo favore, della proprietà, che la fosse condannata al CP_1
rilascio del vano scala ed il casotto.
Si costituiva in giudizio la quale instava per il rigetto delle domande attoree e, in via CP_1
riconvenzionale, chiedeva la condanna del al risarcimento dei danni morali e Parte_1
psicologici a lei procurati dalle iniziative giudiziarie intraprese dal stesso. Parte_1
Nel corso del giudizio veniva disposta ed espletata CTU e il Tribunale di Messina, definitivamente pronunciandosi con sentenza n. 1453/2019, pubblicata in data 03.07.2019, riteneva che il non avesse fornito la prova della proprietà degli immobili oggetto di giudizio e, Parte_1
quindi, così statuiva:
“
1. rigetta la domanda principale articolata dal nei confronti di Parte_1 CP_1
2. rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da nei confronti del CP_1 Parte_1
;
3. compensa integralmente le spese del giudizio;
4. pone le spese ed onorari di C.T.U. già
[...]
liquidati in atti, a carico di entrambe le parti in solido nei rapporti esterni e nella misura del 50% ciascuno nei rapporti interni”.
***
Avverso la predetta sentenza il proponeva appello, affidato a tre motivi di gravame: Parte_1
- con il primo, lamentava che il Tribunale aveva errato a qualificare come azione di rivendicazione l'azione proposta in primo grado con riferimento ai terrazzini;
affermava, al riguardo, che i terrazzini erano sempre stati nel possesso del , Parte_1 di talché l'azione doveva essere qualificata come azione di riconoscimento della proprietà, non richiedente la probatio diabolica caratterizzante l'azione di rivendicazione;
- con il secondo, contestava, comunque, il rigetto della domanda, per come qualificata dal
Tribunale, asserendo di aver fornito la prova della proprietà degli immobili oggetto di giudizio;
- con il terzo, deduceva l'erroneità della pronuncia in ordine alle spese di lite.
Si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto dell'appello. CP_1
La Corte di Appello di Messina, con sentenza n. 426/20220, pubblicata in data 23.06.2022, rigettava
3 l'appello e compensava integralmente le spese di giudizio.
***
Con atto di citazione ritualmente notificato, il predetto , in persona del suo Parte_1
amministratore e legale rappresentante pro tempore, conveniva davanti a questa corte CP_1
per vedere accogliere, con effetto giovevole nei propri confronti, la revocazione, ex art. 395, comma
1, n. 4, c.p.c., della sentenza n. 426 emessa dalla Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione
Civile, in data 09.06.2022 e pubblicata in data 23.06.2022, deducendo che detta pronuncia fosse affetta da un errore di fatto.
Nelle more del giudizio, la difesa del Condominio azionava, preliminarmente, l'istanza ex art. 398 comma 4, c.p.c., con la quale richiedeva la sospensione del termine per proporre ricorso in Cassazione avverso la sentenza oggetto di revocazione.
A fronte di tale istanza seguiva la creazione di un fascicolo subalterno, n. 45-1/2023 R.G., e la Corte, con ordinanza del 16.02.2023, “rilevato che nessuna delle parti ha depositato note scritte ed anzi
l'attore in revocazione neanche ha documentato l'avvenuta notifica alla controparte dell'istanza e del decreto con cui era stata fissata l'udienza (virtuale) del 13.02.2023;
considerato che
, preso atto della mancata comparizione delle parti tramite il deposito di note scritte e dell'impossibilità di controllare l'avvenuta corretta instaurazione del contraddittorio, il procedimento, che ha natura camerale, deve essere definito in rito, non potendo accordarsi nuovo termine per la notifica , dal momento che non è consentito rinnovare un atto mai compiuto”, dichiarava l'improcedibilità del ricorso n. 45/23 R.G.
Successivamente, la Corte, su istanza del , il quale evidenziava di aver Parte_1
tempestivamente e ritualmente depositato note scritte nel fascicolo 45/2023 R.G., con le quali aveva segnalato la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l'istanza di sospensione, per avere, nelle more, proposto il gravame, adottava l'ordinanza di correzione di errore materiale del 03.03.2023, con la quale, ritenuto “che nell'ordinanza è stato effettivamente riportato , quale numero di iscrizione della causa sul ruolo generale , il n. 45/2023, anziché, il n. 45-1/2023 relativo al sub procedimento aperto a seguito della proposizione dell'istanza di sospensione del termine per la proposizione del ricorso per cassazione;
che correttamente la Corte ha dato atto del mancato deposito di note scritte, che parte istante ha rappresentato di aver depositato nel fascicolo n. 45/2023 R.G.; che, in ogni caso, anche a doversi tenere conto delle dette note, nessun pregiudizio è derivato dalla declaratoria di improcedibilità del ricorso volto ad ottenere la sospensione del termine ex art. 398 comma 4c.p.c.,
4 avendo lo stesso segnalato il sopravvenuto difetto di interesse;
che, pertanto, non Parte_1 occorre procedere alla revoca dell'ordinanza bensì alla sua correzione nel senso che , laddove è scritto 'n. 45/23 R.G.' debba intendersi e leggersi 'N.45-1/2023', di guisa da contenere la dichiarazione di improcedibilità all'istanza di sospensione, oggetto del sub procedimento iscritto al
n. 45-1/2023 R.G.”, disponeva “la correzione dell'errore che inficia l'ordinanza emessa da questa
Corte in data 24.02.2023 nel procedimento n. 45-1/2023 R.G., di guisa che , laddove è scritto :”N.
45/23 R.G.” debba intendersi e leggersi n.” 45-1/23 R.G.”.
Con comparsa depositata in data 12.04.2023 si costituiva nel presente giudizio che CP_1 eccepiva l'inammissibilità del ricorso incoato per revocazione e ne chiedeva, comunque, il rigetto nel merito, poiché infondato.
La Corte, all'udienza del 05.06.2023, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.09.2024.
Ivi, la causa, sulle conclusioni precisate dalle parti a mezzo del deposito di note scritte ex art. 127-ter
c.p.c. (così come introdotto dal D. Leg.vo 10.10.2022 n. 149), veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle successive memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. La domanda di revocazione proposta dal si basa, in assunto, sull'errore di fatto Parte_1 nel quale sarebbe incorsa la Corte allorché, nel vagliare la fondatezza dell'appello, ha affrontato la questione riguardante il possesso (e la conseguente proprietà) dei terrazzini e quella attinente alla domanda di rivendicazione proposta dal in riferimento al vano scala. Parte_1
***
In ordine alla prima questione, l'attore in revocazione rileva che la Corte, quando si è trovata ad affrontare la domanda di accertamento della proprietà condominiale dei terrazzini, pur accedendo alla tesi argomentata dal nell'atto di appello, secondo la quale la domanda era di mero Parte_1
accertamento e non di rivendica (come invece ritenuto dal giudice di prime cure), ha comunque affermato che spettava al predetto dimostrare la proprietà del bene secondo l'onere Parte_1
probatorio della rivendica.
Parte attrice lamenta l'erroneità di tale statuizione, posto che, quando si sia dimostrato il possesso di un immobile, il mero accertamento della proprietà non implica la medesima probatio diabolica
5 che viene invece richiesta nel caso della rivendicazione.
Evidenzia che proprio il possesso dei terrazzini costituiva questione controversa e che la Corte aveva ritenuto che non ve ne fosse prova facendo esclusivo riferimento all'esito di un giudizio possessorio intentato dal nei confronti della . In tale giudizio era stato ritenuto che vi Parte_1 CP_1
fosse assoluta incertezza in ordine al possesso dei terrazzini anche alla luce della situazione dei luoghi, che li rendeva difficilmente accessibili ad entrambe le parti.
La Corte avrebbe dunque preso acriticamente per buone le conclusioni cui era pervenuto il giudice del possessorio, senza rendersi conto che in quel giudizio cautelare non sarebbe emersa alcuna verità passibile di passare in giudicato, ma solo un dubbio del decidente sullo stato dei luoghi all'esito della ristrutturazione del muro divisorio operata dalla . CP_1
L'originaria situazione dei luoghi – osserva il – sarebbe invece emersa nel corso del Parte_1 giudizio di prime cure;
il perito ivi officiato aveva infatti precisato che: “detto terrazzo non è mai Part stato raggiungibile dalla villa oggi , e, prima dell'intervento, presumibilmente del 2004, CP_1 era financo precluso l'affaccio verso l'intera copertura della “struttura oggetto del giudizio” per la presenza di un alto muro divisorio la cui sommità era presidiata da appositi 'offendicula'” e, all'esito dei chiarimenti forniti nella relazione integrativa, aveva concluso: “con pieno convincimento sotto il profilo tecnico che anche il terrazzo della struttura oggetto del giudizio appartiene al Parte_1
”.
[...]
Per cui, il sedime del sarebbe stato chiaramente delimitato e chiuso su sé Parte_1
Parte stesso rispetto alla proprietà ex , poi , dalla quale era separato da un alto muro di confine CP_1
presidiato da offendicula che impedivano qualsiasi passaggio e/o affaccio. Ciò sino a quando la aveva demolito il vecchio muro, eliminando gli offendicula e ricostruendo il muro ad altezza CP_1 inferiore in modo da consentire l'affaccio e anche, episodicamente, un precario passaggio con l'ausilio di qualche scala.
Pertanto, il giudizio possessorio, al quale la Corte aveva fatto esclusivo riferimento, non potrebbe contrastare tale realtà fattuale.
L'appellante in revocazione osserva, ancora, che sin dall'edificazione del complesso, nel 1968, ed una volta costituito ex lege il condominio con la permuta , il Parte_5 Parte_1
avrebbe cominciato a possedere tutte le aree comuni, tra cui i terrazzini di cui trattasi.
Conseguentemente, il Condominio ne avrebbe usucapito da tempo la proprietà.
6 In definitiva, il afferma che risulterebbe evidente che la sentenza di appello n. Parte_1
422/2022, quando ha deciso il punto riguardante il possesso (e la conseguente proprietà) dei terrazzini, ha basato la sua convinzione esclusivamente sulle affermazioni del giudice del procedimento possessorio, così trascurando di valutare i fatti e i documenti emersi in corso di causa e commettendo “'un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa', nel senso che 'ha supposta l'inesistenza di un fatto (il possesso del condominio sui terrazzini almeno a far tempo dall'edificazione del complesso nel 1967-1968) la cui verità è positivamente stabilita' (attraverso tutta la documentazione versata dal CTU a corredo della sua relazione), che tuttavia non aveva costituito 'un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunziarsi'”.
***
Per quanto attiene alla decisione assunta dalla Corte in ordine al punto del gravame relativo alla domanda di rivendicazione proposta dal in riferimento al vano scala (rigettata dal Parte_1
Tribunale per carenza di prova), l'attore in revocazione lamenta che la sentenza di appello sarebbe affetta da un errore di fatto nella parte in cui, dopo aver considerato raggiunta la prova in ordine ai vari passaggi di proprietà del compendio immobiliare (inclusa la scala oggetto di giudizio) sino all'acquisto del , ha poi ritenuto che il vano scala non fosse stato da costui alienato Parte_6
ai , i quali avevano poi a loro volta trasferito la proprietà Controparte_2 dell'immobile al Parte_1
Il CONDOMINIO evidenzia che la Corte è addivenuta a tale statuizione in base ad una erronea percezione del contenuto dell'atto in Not. LL del 12.10.1963 (ossia, l'atto con il quale il aveva alienato ai ). Parte_6 Controparte_2
In particolare, l'attore, a fondamento dei vizi lamentati, riporta i passaggi in cui la sentenza di appello, nell'interpretare il menzionato rogito, ha testualmente affermato che: “L'oggetto della vendita era costituito dal terreno. Nessuna menzione esplicita contiene l'atto della struttura in oggetto. Nell'atto pubblico si rappresenta che 'Su parte del terreno venduto insiste un vecchio fabbricato di più vani che non forma oggetto di trasferimento, anzi il venditore nel nome si obbliga formalmente di demolirlo a spese del proprio mandante, infra un anno in modo da potere consegnare agli acquirenti il terreno sgombro da costruzioni. I materiali di recupero della demolizione dell'edificio si apparterranno, ovviamente, al venditore'”; e che: l riferimento al terreno sgombro di costruzione fuga ogni dubbio sull'oggetto della vendita: il terreno edificabile di mq. 3000 da consegnare libero da costruzioni e segnatamente dal LI (descritto nella compravendita come 'vecchio fabbricato di più vani che non forma oggetto di trasferimento'); e ha poi aggiunto “Ed invero, la struttura in oggetto non poteva essere demolita per il fatto evidenziato anche dal CTU secondo cui “il vano posto al
7 primo piano era annesso all'immobile della convenuta (v. pag. 28 della CTU), e per l'ulteriore circostanza che lungo la scala della struttura era stata costituita una servitù di passaggio in favore del ; per poi concludere che: “Anche il rapporto di pertinenzialità della struttura in oggetto Pt_7
con il c. d. LI .(rapporto evidenziato dalla relazione del geom. nella procedura esecutiva CP_3
sopra menzionata, ove si legge della descrizione di tale struttura, costituita da un piccolo vano e da una scala, 'che trattasi della scala di servizio del LI') , LI che si identifica con il fabbricato di cui il si riservava la proprietà, conferma l'esclusione della struttura medesima Parte_6 dall'oggetto della vendita”; e, infine, che: “Anche i successivi atti di vendita in nota del Pt_8
5.9.1968, con i quali i sig. ri , e Pt_9 Controparte_4 Controparte_5 Persona_2
trasferivano a (il costruttore che poi realizzerà il complesso ) quanto da Controparte_6 Parte_1 loro acquistato da non fanno esplicita menzione della 'struttura oggetto di causa'”. Parte_6
Sulla base di tale iter motivazionale, la Corte ha quindi affermato che il vano scala oggetto di contesa non avesse formato oggetto di trasferimento ai , e che, pertanto, lo Controparte_2
stesso non fosse pervenuto al attraverso le successive vendite. Parte_1
Il sostiene che la Corte, nel valutare il rogito, avrebbe del tutto trascurato di Parte_1
attenzionare alcuni suoi passaggi decisivi, ossia:
- quello relativo all'originaria consistenza di quanto venduto dal ai Parte_6 [...]
(e cioè il lotto II° dell'esecuzione immobiliare n. 26-1950 R. E.), Parte_10 come richiamata a pag. 5 dell'atto, dove si legge che “tale terreno è quello pervenuto al mandante sig. per atto in Not. del 2912.1948 ..... ad eccezione Controparte_7 Per_3
dei lotti che hanno formato oggetto di aggiudicazione a terzi .... e in conformità della perizia giudiziaria del geom. richiamata dall'ing. ; Persona_4 Per_1
- quello contenente l'indicazione dei confini del bene venduto “in quanto pervenutogli dai coniugi col predetto atto in Not. Lo Presti (via Consolare Pompea, Parte_11 Per_5
e Vera Fog), che andava confrontata con la confinazione (a nord
[...] Persona_6
con una scala di servizio della casa e terreno, soprastante al pianterreno venduto al sig.
) di quanto venduto dagli stessi coniugi a Vera Fog con lo stesso atto in Not. Lo Parte_6
Presti”.
In base a tali descrizioni contenute nei predetti atti pubblici, la Corte avrebbe dovuto ritenere, per un Parte verso, che la scala in questione mai era stata trasferita alla (ora ), ed era stata invece CP_1
trasferita dai coniugi al , che ne era rimasto proprietario Controparte_8 Parte_6 anche dopo avere subito l'esecuzione immobiliare n. 26-1950; e, per altro verso, che era privo di
8 logica che il , nell'atto in Not. LL, si fosse riservato la proprietà della scala Parte_6
(oltretutto già gravata dalla servitù a favore del fondo senza poterne mai avere alcuna utilità, Pt_7
non potendo neppure accedere al complesso dove la scala finiva per sbucare attraverso un Parte_1
cancelletto in ferro e vetro.
Parte attrice in revocazione sostiene che la Corte di Appello avrebbe erroneamente inteso che il c. d. LI, dichiarato nel rogito come “consistente in vecchio fabbricato di più vani che non forma Parte oggetto di trasferimento”, si identificasse col LI allora (ora ) e che la struttura CP_1 contesa avesse un “rapporto di pertinenzialità .... con il c. d. LI ...... che si identifica con il fabbricato di cui il si riservava la proprietà”. Parte_6
Tale identificazione, ad avviso del , sarebbe: Parte_1
- impossibile, perché il “LI consistente in vecchio fabbricato di più vani .... di cui il Parte
si riservava la proprietà” non poteva essere quello che la si era aggiudicata Parte_6 all'asta dieci anni prima del rogito e che le era stato trasferito col Decreto del G. E. del
13.04.1953 (cfr. ns. doc. 7);
- contraddittoria, poiché la Corte ha ritenuto che il si fosse riservato la Parte_6 proprietà di una cosa (il “LI consistente in vecchio fabbricato di più vani”) nello stesso momento in cui si obbligava “formalmente di demolirlo .... in modo da potere consegnare agli acquirenti il terreno sgombro da costruzioni”.
Il sostiene, di contro, che il LI richiamato nel rogito fosse il vecchio fabbricato Parte_1
del , che insisteva sul terreno venduto e che il venditore si era impegnato a demolire Parte_6
per consegnare il terreno libero, riservandosi solo la proprietà dei materiali di recupero della demolizione dell'edificio, una volta che fosse stato demolito a sua cura e spese. Part Afferma, ancora: “Quanto alla scala, ben lungi dall'essere pertinenziale al LI costituiva invece all'epoca l'accesso secondario del LI , che aveva su via Consolare Pompea Parte_6
due accessi, uno principale (quello diretto verso il fronte del LI), e uno secondario (quello che attraverso la scala portava al terrazzo del fabbricato ), ed entrambi erano individuati Parte_6
con lo stesso numero civico 189, mentre oggi, dopo la ristrutturazione della (nel 2004-2006) e CP_1
dopo il cambio della denominazione della via (ora divenuta 'Vecchia Paradiso'), tali accessi sono individuati rispettivamente coi numeri civici 151(la scala) e 153 (il cancello del Complesso
), come risulta dalla relazione del CTU ing. . Parte_1 Per_1
9 La Corte, pertanto, avrebbe dovuto ritenere che il vano scala rientrasse nell'oggetto della vendita di cui all'atto in Not. LL e che, conseguentemente, anch'esso sia stato alienato dai
[...]
al . Parte_10 Parte_1
In ragione di quanto argomentato nell'atto in revocazione, il afferma, quindi, che “la Parte_1
decisione della Corte sul punto è fondata sulla supposta inesistenza di un fatto (il trasferimento di proprietà della scala a favore di con l'atto in Not. LL) e poi, a seguire, sino al Parte_12
), la cui verità è invece positivamente stabilita, sia in relazione all'atto in Not. Parte_1
LL (la mancata valutazione della confinazione dell'immobile oggetto dell'atto in Not.
LL) ma anche le plurime risultanze di causa di cui alla relazione del CTU ing. e Per_1 alla relazione dell'esperto geom. fatti questi su cui la sentenza non ebbe a pronunziarsi, e CP_3 che, se fossero state allora valorizzate, avrebbero dovuto portare a diversa pronunzia”.
§2. Data la prospettazione ampiamente sintetizzata antea, è necessario, ai fini della decisione, verificare se i tipi di errore denunziati dal sussistano e siano suscettibili di dar Parte_1
luogo a revocazione.
Preliminarmente, gioverà precisare che, per indirizzo giurisprudenziale da lungi ormai consolidatosi,
è principio assodato che: “l'errore di fatto revocatorio consiste in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia condotto ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e dai documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che, dagli stessi atti e documenti, risulti positivamente accertato, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato ” ; ed ancora, che: “il combinato disposto degli artt. 391 bis e 395, primo comma, n. 4, c.p.c. non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l'errore di diritto, sostanziale o processuale,
e l'errore di giudizio o di valutazione” (ex multis, Cass. Civ., n. 22171/2010§; Cass. Civ., n.
6405/2018; Cass. Civ., S.U., n. 8984/2018; Cass. Civ., S.U. n. 5906/2020; Cass. Civ., n. 20688/2021; da ultimo, Cass. Civ., SS.UU. n. 7484/2023).
Avendo il rimedio della revocazione natura straordinaria, l'errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione deve così rispondere a tre requisiti:
a) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti di giudizio, la quale abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base
10 di un falso presupposto fattuale, ritenendo così un fatto documentale escluso, ovvero inesistente un fatto documentale provato;
b) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato;
c) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l'erronea presupposizione e la pronuncia stessa.
L'errore di fatto revocatorio si configura come un abbaglio dei sensi, per effetto del quale si determina un contrasto tra due diverse proiezioni dello stesso oggetto, l'una emergente dalla sentenza e l'altra risultante dagli atti e documenti di causa;
deve, inoltre, apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche “e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell'errore di giudizio, denunciabile con ricorso per cassazione, entro i limiti di cui all'art. 360, comma primo n. 5, c.p.c.; l'errore revocatorio presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza,
l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio sul piano logico giuridico, ossia di una viziata valutazione delle prove
o delle allegazioni delle parti, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione” (v. tra le tante , Cass. civ., n. 16439/2021;
Cass. civ., n. 22171/2010; Cass. civ., n. 8180/2009; Cass. civ., n. 14267/2007; Cass. civ., n.
4015/2006; Cass. civ., n. 3652/2006).
Anche la giurisprudenza amministrativa ha confermato tale indirizzo, distinguendo tra l'errore di fatto
“revocatorio” e l'errore di giudizio che, come tale, non può dar luogo ad esito positivo della fase rescindente del giudizio di revocazione (ex multis Cons. Stato 4 gennaio 2018, n. 35; 2 novembre
2016 n. 4586; 28 giugno 2016 n. 2883, 17 febbraio 2015 n. 961e 8 gennaio 2013 n. 4).
L'istituto della revocazione, che è rimedio eccezionale, non può, dunque, convertirsi in un terzo grado di giudizio, per cui, come d'altra parte sancito dalla stessa lettera dell'art. 395, comma 4, c.p.c., non sussiste vizio revocatorio se la dedotta erronea percezione degli atti di causa che si sostanzia nella supposizione dell'esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, ovvero nella supposizione dell'inesistenza di un fatto, la cui verità è positivamente stabilita, ha costituito un punto controverso e, comunque, ha formato oggetto di decisione nella sentenza revocanda, ossia è il frutto dell'apprezzamento, della valutazione e dell'interpretazione delle risultanze processuali da parte del
Giudice.
11 Ciò posto, deve escludersi che, nel caso di lite, ricorrano i presupposti di un errore di fatto revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., giacché le doglianze formulate dall'impugnante fuoriescono ictu oculi dal perimetro dei vizi revocatori così come sopra tracciato.
All'uopo, infatti, ritiene questa Corte che l'istanza di revocazione come sopra proposta sia inammissibile, nei termini che appresso si specificheranno.
Ferma la regula iuris (applicabile alla fattispecie odierna) per cui l'attività valutativa esula dall'alveo della falsa percezione dei fatti, appare, infatti, evidente che nella vicenda in esame l'attore in revocazione abbia incentrato le censure mosse alla sentenza di appello sull'inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, ed in particolare su una erronea valutazione della CTU e dei documenti depositati dalle parti in giudizio (con specifico riferimento all'atto in Notar. LL 12.10.1963).
Segnatamente, la domanda in revocazione proposta dal è stata fondata, come Parte_1 ampiamente riferito, sull'asserito errore di fatto nel quale sarebbe incorsa questa Corte d'Appello nel ritenete che il non avesse fornito la prova del possesso dei terrazzini (e che quindi, Parte_1 pur dovendosi qualificare l'azione proposta dal come azione di accertamento della Parte_1 proprietà, lo stesso dovesse dimostrare la proprietà del bene secondo il rigore probatorio dell'azione di rivendica) e della proprietà del vano scala.
Gli errori de quibus, secondo quanto argomentato dalla parte attrice in revocazione:
- si fonderebbero sulla supposta inesistenza di un fatto (ossia, rispettivamente, da una parte, il possesso del sui terrazzini almeno a far tempo dall'edificazione del Parte_1
complesso nel 1967-1968 e, dall'altra, il trasferimento di proprietà della scala dal ai e, quindi, da costoro al Parte_6 Controparte_2
) la cui verità sarebbe stata positivamente stabilita (attraverso tutta la Parte_1 documentazione versata dal CTU a corredo della sua relazione e l'atto in Notar. LL);
- non avrebbero costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata abbia pronunciato.
A contrario, rileva questo Collegio che le questioni attinenti al possesso dei terrazzini da parte del ed alla prova della proprietà del vano scala hanno formato oggetto di cognizione e Parte_1
di specifico accertamento ad opera del precedente giudicante.
Segnatamente, gli incisi della motivazione della sentenza impugnata ove si legge:
- quanto al punto relativo al possesso dei terrazzini, che: “Ora, di un possesso dei terrazzini oggetto di domanda in capo al non vi è prova […]. In questo quadro di incertezza, Parte_1
12 ove non è dimostrato il possesso del sui terrazzini in oggetto, pur accedendo alla Parte_1 tesi dell'appellante, secondo cui la domanda con riferimento a detti beni non era di rivendica, bensì di mero accertamento, il aveva comunque l'onere di dimostrare la Parte_1
proprietà del bene secondo il rigore probatorio proprio della rivendica. In ogni caso, per quel che si dirà nel prosieguo, comunque non vi è prova della proprietà del bene in capo al
, nemmeno sulla base del titolo di acquisto del che ebbe poi a realizzare Parte_1 CP_6 il complesso condominiale […]. [S]i ribadisce che manca la prova di un possesso ad usucapionem da parte del . Anzi la disponibilità di fatto del bene in contesa, o Parte_1 meglio l'esercizio su di esso di un potere di fatto ad immagine della proprietà, va esclusa sulla base dei documenti prodotti dalla parte appellata” (v. pag. 10, 11 e 13);
- in riferimento alla prova della proprietà del vano scala, che: “Ebbene, la conclusione alla quale giunge il ctu, secondo cui il avrebbe alienato ai e Parte_6 Pt_9 CP_4 Per_2 anche la struttura in oggetto non può condividersi. L'oggetto della vendita era costituito dal terreno. Nessuna menzione esplicita contiene l'atto della struttura in oggetto […]. Anche i successivi atti di vendita in notar del 5.9.1968 con i quali i sigg. Pt_8 Pt_9 CP_4
, e traferivano a (il
[...] Controparte_5 Persona_2 Controparte_6
costruttore che poi realizzerà il complesso ) quanto da loro acquistato da Parte_1
non fanno esplicita menzione della 'struttura oggetto di causa'. Ritiene, quindi Parte_6
la Corte che, in questo quadro, la struttura in questione non abbia formato oggetto di trasferimento ai e e che, pertanto, la stessa non sia pervenuta al Pt_9 CP_4 Per_2 condominio attraverso le successive vendite” cfr. (pag. 23); hanno costituito il risultato di una specifica valutazione operata dal giudicante, il quale, all'esito dello scrutinio del complessivo compendio probatorio formatosi in giudizio, ha ritenuto (e non spetta a questa sede di accertarne le ragioni) che il non avesse assolto agli oneri probatori Parte_1
caratterizzanti le azioni dal medesimo esercitate in riferimento ai terrazzini ed al vano scala.
Al riguardo, non coglie nel segno la tesi a mezzo della quale l'attore in revocazione ha sostenuto, ai fini della supposta ammissibilità dell'atto in revocazione, che il fatto del trasferimento della proprietà del vano scala dal ai non abbia mai costituito Parte_6 Controparte_2
una circostanza controversa inter partes.
Di contro, si rileva che la ha sempre contestato che il fosse proprietario del CP_1 Parte_1
vano scala sulla base dei titoli trascritti nei registri immobiliari;
sicché, rientrava negli oneri probatori posti a carico del , attore in revocazione, fornire la c.d. probatio diabolica della Parte_1 proprietà, ossia dimostrare, alternativamente, l'acquisto a titolo originario oppure la sussistenza di
13 tutti gli atti traslativi che, senza soluzione di continuità, consentissero di giungere all'acquisto a titolo originario della struttura oggetto di giudizio.
Ne deriva, che, essendo controversa la questione attinente alla proprietà del vano scala, rientrava nei poteri/doveri del precedente giudicante ricostruire la catena degli acquisti a partire dal titolo di acquisto del e sino a giungere ad un acquisto a titolo originario;
di talché, tale Parte_1 disamina non poteva che investire anche l'atto in Notar LL.
Va qui, dunque, ribadito che l'errore di fatto deducibile per revocazione, di cui all'art. 395, numero
4, c.p.c., deve derivare da un'errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto facendo cioè ritenere esistente un fatto documentalmente escluso ovvero inesistente un fatto documentalmente provato e comunque attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato.
Ciò rilevato, non può non concludersi, pertanto, come sia la questione attinente al possesso dei terrazzini da parte del (e dunque alla proprietà dei medesimi) sia quella attinente alla Parte_1
proprietà del vano scala abbiano costituito questioni sulle quali il Giudice di appello si è espressamente pronunciato all'esito di una complessa attività valutativa, fondata sull'apprezzamento delle risultanze processuali.
Tale circostanza assume così una rilevanza dirimente ai fini della decisione del presente giudizio, dal momento che, in conformità ai principi di diritto richiamati in premessa, da essa ne deriva che trattasi non di errore di fatto idoneo a legittimare una eventuale revocazione ma, semmai, di un errore di giudizio (sul punto, v., ancora, Cass. civ., n. 8828/2917, secondo la quale “Il vizio con il quale si imputi alla sentenza un'erronea valutazione delle prove raccolte è, di per sé, incompatibile con
l'errore di fatto, essendo ascrivibile non già ad un errore di percezione, ma di un preteso errore di giudizio”).
Alla luce di quanto argomentato, non sussistendo, nel caso di specie, i presupposti per esperire il mezzo di impugnazione ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. l'istanza di revocazione proposta dal
CONDOMINIO deve dichiararsi inammissibile.
§3. Alla superiore soccombenza segue la condanna del CONDOMINIO ricorrente alla rifusione, in favore della , delle spese del corrente giudizio, che si liquidano sulla base dei parametri di cui CP_1
al D. M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le
14 disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”), avuto riguardo allo scaglione relativo al valore della controversia così come ricavabile dagli atti (indeterminabile – complessità bassa), ed applicando i parametri tariffari minimi in considerazione dell'entità delle questioni trattate e del rilievo delle prestazioni defensionali rese, in complessivi € 4.996,00 (di cui € 1.029,00 per studio;
€ 709,00 per fase introduttiva, € 1.523,00 per fase istruttoria/di trattazione;
€ 1.735,00 per fase decisionale), oltre spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
Occorre precisare che va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto
(enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata
(ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e":
"e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr.
Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022).
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte, quanto all'attore in revocazione “… dà atto
… della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “…
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso
15 in revocazione proposto dal avverso la sentenza n. 426/2022, emessa dalla Parte_1
Corte d'Appello di Messina in data 09.06.2022 e pubblicata in data 23.06.2022, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) condanna il alla rifusione delle spese di questo giudizio in favore Parte_1 di che liquida in complessivi € 4.996,00 (ripartiti come in parte motiva), oltre CP_1
spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge
3) dà atto della presenza dei presupposti per porre a carico dell'attore in revocazione il pagamento di un ulteriore importo pari a quello rispettivamente dovuto a titolo di contributo unificato e manda la Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così è deciso in Messina, nella Camera di Consiglio (svoltasi da remoto) del 17 aprile 2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
(d.ssa Maria Giuseppa Scolaro) (dott. Augusto Sabatini)
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario del Processo
Dott. Francesco Micali.
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