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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 29127/2020
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo Presidente dott. Maurizio Manzi Giudice dott.ssa Enrica Ciocca Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 29127/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili,
a cui è riunito il fascicolo N.R.G. 36843/2020 promosso da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30.6.1938, rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Monacchia, elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale in Roma alla via Mocenigo n. 26, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE contro
, (C.F. ), nata a Controparte_1 C.F._2
Losanna (CH) il 5.3.1942, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
[...]
e dall'Avv. Paola Malfatti Letta, elettivamente domiciliata presso lo studio professionale CP_2 di quest'ultima in Roma alla via Donatello n. 11, giusta procura depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione, nonché
, (C.F. ), nato a [...] il Controparte_3 C.F._3
5.2.1947, residente in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Carmela Donataccio, elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale in Roma alla via G. Ferrari n. 35, giusta procura depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione
OPPOSTI OGGETTO: 151120 - Cause in materia di rapporti societari
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER LA PARTE OPPONENTE: conclude riportandosi agli atti introduttivi di entrambi i procedimenti:” “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione, deduzione e domanda respinta, accertare la nullità e comunque l'illegittimità del decreto ingiuntivo n. 2592/2020, r.g. n. 2465/2020 emesso dal Tribunale di Roma e per l'effetto revocare il decreto stesso dichiarandolo privo di ogni effetto giuridico. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio”
PER LA PARTE OPPOSTA: conclude come da memoria 183 comma VI n. 1 c.p.c: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa, per tutti i motivi esposti nella narrativa della comparsa di risposta e nella presente memoria oltre che nelle note di udienza in atti, così provvedere: 1) in via principale, rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2592/2020 del Tribunale di Roma, proposta con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 03.06.2020, e tutte le domande in essa formulate in quanto inammissibili, tardive, infondate in fatto e in diritto e non provate;
e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 2592/2020 emesso dal Tribunale di Roma in data 04.02.2020, e comunque, ai sensi degli artt. 2043 e 2395 c.c., condannare al pagamento in favore di Parte_1 [...]
a titolo di risarcimento del danno, della complessiva somma di euro Controparte_3 22.686,30, oltre interessi dal 01.09.2012 all'effettivo soddisfo, nonché condannare
[...] al pagamento in favore di , a Parte_1 Controparte_1 titolo di risarcimento danno, della complessiva somma di euro 22.686,30, oltre interessi dal 01.09.2012 all'effettivo soddisfo;
2) in via subordinata e salvo gravame, condannare il sig. al Parte_1 pagamento in favore dei sig.ri e Controparte_3 Parte_2
della maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta all'esito del
[...] presente giudizio a seguito dell'istruttoria espletata. 3) con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- In data 4.2.2020 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso di Controparte_4
e emetteva il decreto ingiuntivo n. 2592/2020, N.R.G.
[...] Controparte_3
2465/2020, con cui ingiungeva ad il pagamento in favore dei Parte_1
ricorrenti della somma di € 22.686,30 ciascuno, oltre agli interessi ed alle spese processuali, a titolo di utili realizzati dall'Azienda Agraria Eredi LE De NS s.s. nel periodo dal 2006 al 31.08.2012 e non distribuiti da parte del socio amministratore, in ragione della loro quota di partecipazione alla suddetta società semplice.
Con atto di citazione notificato il 3.6.2020 conveniva in giudizio Parte_1 avanti all'intestato Tribunale e Controparte_5 Controparte_3
proponendo opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca.
[...]
L'opponente deduceva: - che la società semplice denominata Azienda Agraria Eredi LE de NS era stata costituita dai germani , e e che a Pt_1 Per_1 CP_3 Persona_2 quest'ultimo era succeduta per successione testamentaria; Controparte_5
- che il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso in forza della sentenza n. 13431/2017 pronunciata dal Tribunale Ordinario di Roma il 3.7.2017, che aveva accertato il diritto di ad avere il rendiconto della gestione della società semplice Controparte_3
Azienda Agraria;
- che, in particolare, la citata sentenza aveva accertato che la società Azienda Agraria Eredi
LE de NS aveva prodotto utili per complessivi € 90.745,22 e che, in virtù della partecipazione pro quota del 25% alla società, ciascun socio avrebbe avuto diritto ad ottenere l'importo di € 22.686,30.
Tanto premesso, eccepiva: Parte_1
- la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di idonea procura alle liti, almeno da parte di poiché la procura allegata al ricorso non era inerente all'azione Controparte_5
intrapresa dalla controparte;
- la carenza di legittimazione passiva di poiché, a prescindere da Parte_1
ogni altra considerazione in ordine al diritto dei soci delle società di persone ex art. 2262 c.c. al pagamento degli utili, della mancata ripartizione degli utili rispondeva la società, non anche l'amministratore in proprio;
- che l'Azienda Agraria Eredi LE de NS si era sciolta in virtù della lettera del 2/2/2005 inviata da con la quale aveva comunicato che : “…ciò premesso e ai sensi e Parte_3 per gli effetti dell'art. 4 del documento che abbiamo firmato il 17 maggio scorso, con il presente atto di disdetta dalla società, che dovrà pertanto considerarsi cessata e improduttiva di effetti giuridici a partire da tale data…”, dando atto che l'articolo 4 dell'atto di regolarizzazione fissava la durata della società in un anno, con la previsione della proroga era tacita in caso di mancata comunicazione meditante lettera raccomandata della disdetta, con preavviso di tre mesi dalla scadenza;
- che il documento di cui sopra era stato rinvenuto dall'opponente dopo la pronuncia della sentenza parziale n. 5693/2016 del Tribunale Ordinario di Roma nel procedimento N.R.G. 52118/2012 definito poi con sentenza n. 13431/2017, e che la Corte d'Appello, avanti alla quale il documento era stato allegato, aveva dichiarato l'inamissibilità della relativa produzione documentale, senza esaminarla nel merito;
- che il diritto degli ingiungenti alla ripartizione degli utili della suddetta società si era prescritto, non avendo gli opposti avanzato alcuna pretesa in tal senso anteriormente alla proposizione del ricorso monitorio.
L'opponente concludeva, quindi, come in epigrafe.
Con comparsa depositata il 24/11/2020 si costituivano in giudizio Controparte_5
e esponendo:
[...] Controparte_3
- che il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla base dalla sentenza n. 13431/2017 del Tribunale di Roma con la quale veniva accertato che l'amministratore era risultato inadempiente rispetto al suo dovere di rendicontare l'attività sociale;
-che al decreto ingiuntivo notificato veniva allegata per errore la procura speciale della CP_5
rilasciata per il secondo giudizio di rendiconto n. 59930/2019 R.G., pendente dinanzi a codesto
Tribunale, ma che la aveva rilasciato espressa procura per il procedimento monitorio , CP_5
sicché, in data 6.3.2020, era stata rinnovata la notifica del decreto ingiuntivo corredato della procura speciale conferita dalla depositata unitamente al ricorso monitorio nel CP_5
procedimento N.R.G. 2465/2020;
- che avverso il decreto notificato in data 20.02.2020, il sig. aveva Parte_1
proposto opposizione con atto di citazione notificato in data 03.06.2020, incardinando il presente giudizio n. 29127/2020 R.G., mentre, avverso il decreto notificato il 6.3.2020, l'opponente aveva promosso il giudizio n. 36843/2020 R.G.;
- che, in particolare, con procura speciale alle liti del 13.9.2019, autenticata per atto del notaio di LL (legalizzazione n. 1498), munita in pari data di apostille ai sensi della Persona_3
Convenzione dell'Aia del 5.10.1961, la aveva conferito espresso mandato ai suoi legali, CP_5 avv. Paola Malfatti Letta e avv. di promuovere “ingiunzione di pagamento o Controparte_2
altra opportuna domanda giudiziaria volta ad ottenere il pagamento delle somme accertate come dovute da n virtù delle sentenze 13431/2017 del Tribunale di Roma Parte_1
e 260/2018 della Corte di Appello di Roma”;
- che era personalmente responsabile dei danni subiti dagli opposti Parte_1
per la mancata distribuzione degli utili della l'Azienda Agraria Eredi LE de NS s.s., poiché, in qualità di amministratore, aveva l'obbligo di distribuire ai soci gli utili maturati;
- che il diritto agli utili era subordinato alla sola approvazione del rendiconto, e quindi coerentemente la lesione di questo diritto poteva essere fatta valere dal socio ai sensi dell'articolo
2395 c.c. ss. come danno diretto ed immediato, proprio in quanto conseguente al mancato assolvimento da parte del socio amministratore dello specifico obbligo di distribuzione degli utili, pena la sua responsabilità extracontrattuale, in applicazione analogica dell'art. 2395 c.c., precisando che la distribuzione degli utili era condizionata soltanto al rendiconto dell'amministratore, il quale era, quindi, responsabile dei danni derivanti dalla mancata distribuzione degli utili a causa del mancato rendimento del conto della gestione;
- che il Tribunale Ordinario di Roma, con sentenza n. 13431/2017 del 03.07.2017, aveva accertato che non aveva reso il conto, che i risultati della gestione Parte_1 dell'Azienda Agraria Eredi LE De NS s.s. nel periodo 2006-31.08.2012 erano quelli desumibili dalla ricostruzione operata dal CTU, il quale, in relazione al periodo 2006- 31.08.2012, aveva accertato utili pari ad € 90.745,22;
- che, con la sentenza n. 13431/2017, doveva ritenersi definitivamente accertata, con efficacia di giudicato, l'esistenza di utili non distribuiti e il corrispondente credito, di natura risarcitoria, vantato dai soci nei confronti dell'amministratore inadempiente Parte_1
che era, dunque, tenuto in proprio al pagamento della somma di € 45.372,60 di cui al decreto opposto, di cui € 22.686,30, oltre agli interessi legali dal 31.8.2012 al saldo, in favore di ed € 22.686,30, oltre agli interessi al tasso legale dal 31.8.2012 al Controparte_3
saldo, in favore di Controparte_1
- che l'asserita cessazione della società a seguito della presunta disdetta comunicata nel 2005 da nonché l'eccepita prescrizione del diritto degli opponenti al Controparte_3
rendiconto della gestione della suddetta società erano state dedotte nel procedimento N.R.G.
52118/2012, in cui il Tribunale Ordinario di Roma aveva pronunciato la sentenza non definitiva n. 5693/2016 e la sentenza definitiva n. 13431/2017, cui aveva fatto seguito la sentenza della Corte
d'Appello di Roma n. 260/2018, sentenze passate in giudicato;
- che la produzione della lettera di disdetta del 2 febbraio del 2005, effettuata nel presente giudizio dalla difesa di violava il giudicato risultante dalle citate sentenze, Parte_1
e che in ogni caso tale lettera doveva ritenersi superata dalla volontà manifestata da tutti i soci di procrastinare la vita della società, come risultava dalle evidenze documentali e dalle difese svolte dallo stesso opponente nel giudizio di rendiconto;
- che l'eccezione di prescrizione era a sua volta coperta dal giudicato e che, quindi, non poteva essere oggetto del presente procedimento, essendo già sollevata dalla controparte nel giudizio di rendiconto n. 52118/2012 R.G., all'esito del quale era stata rigettata dal Tribunale Ordinario di
Roma con la citata sentenza 5693/2016, passata in giudicato;
Gli opposti, concludevano, dunque, come in epigrafe.
Con le note scritte depositate per l'udienza del 25.01.2021, le parti rappresentavano che i procedimenti N.R.G. 29127/20 e 3684/20 avevano ad oggetto opposizioni proposte avverso il medesimo decreto ingiuntivo, notificato due volte, esponendo che la prima notifica in data 20.02.2020, con allegazione della procura conferita da per il Parte_4
giudizio di rendiconto, era stata rinnovata il 6.3.2020, pertanto, chiedevano la riunione dei due procedimenti.
Esperiti gli incombenti preliminari, denegata, con ordinanza del 18.08.2021, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, al presente procedimento era riunita la causa N.R.G.
36843/2020 intrapresa con atto di citazione notificato il 3.6.2020, con cui Parte_1 aveva convenuto in giudizio avanti all'intestato Tribunale
[...] Controparte_5
e proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n.
[...] Controparte_3
2592/2020, N.R.G. 2465/2020 notificato il 6.3.2020 con le medesime argomentazioni di merito.
La causa veniva istruita documentalmente e trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
2.- Va premesso che la presente causa va decisa collegialmente in quanto è stata proposta dalla parte opposta domanda di responsabilità dell'amministratore ex art. 2395 c.c., ma, trattandosi di attività relativa a società semplice, la decisione spetta alla sezione ordinaria e non già alla sezione specializzata in materia di impresa, per cui va disposta la assegnazione alla medesima sezione, ruolo ordinario (03).
3.- L'eccezione di nullità del ricorso monitorio per difetto di procura ad litem, peraltro non riproposta nel corso del giudizio, è superata dall'esame del fascicolo monitorio, in cui era stata prodotta valida ed idonea procura, oltre che dalla rinnovazione della notificazione del decreto ingiuntivo n. 2592/2020, N.R.G. 2465/2020, emesso il 4.2.2020, da parte di Controparte_5
e nei confronti di
[...] Controparte_3 Parte_1
corredato della procura conferita dalla gli avvocati e Paola
[...] CP_5 Controparte_2
Malfatti Letta per proporre il ricorso per decreto ingiuntivo.
3.- Nel merito, l'opposizione proposta da è fondata e deve essere Parte_1
accolta.
Il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria. Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 13533 del
30/10/2001; Cass. civ. n. 13674 del 13/6/2006; Cass. civ. n. 8615 del 12/4/2006).
Nel caso di specie con la presente opposizione, ha eccepito: Parte_1
- il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto gli utili debbono essere richiesti alla società
e non personalmente all'amministratore, ma;
- la prescrizione del diritto vantato dalla controparte alla redistribuzione degli utili;
- l'inesistenza della società in quanto uno dei soci aveva espresso la volontà di interrompere l'attività sociale, ipotesi prevista dallo statuto come causa di scioglimento del vincolo sociale.
Gli opposti hanno dedotto in giudizio, al fine di contrastare le avverse eccezioni, la legittimità del decreto ingiuntivo opposto, evidenziando che è responsabile della Parte_1
mancata divisione degli utili in qualità di amministratore della società, invocando l'applicazione dell'art. 2395 c.c., ritenendolo applicabile alla società semplice. Hanno esposto, inoltre, che la società non poteva considerarsi sciolta, poiché, nonostante la manifestazione di tale volontà del socio di sciogliere il vincolo sociale la stessa proseguiva la sua attività e che tutte le eccezioni sollevate dall'opponente erano coperte dal giudicato formatosi nei precedenti giudizi intercorsi tra le parti.
Gli opposti, dunque, a fronte dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da con la comparsa di costituzione nella presente fase di opposizione Controparte_3 hanno modificato la domanda proposta in limine litis, sostituendo l'originaria richiesta di divisione degli utili accertati con sentenza con una azione di responsabilità dell'opponente quale amministratore della società, contestandogli di non aver assolto al suo dovere di rendiconto e che ciò ha causato la mancata distribuzione degli utili.
Ebbene, l'eccezione di difetto di legittimazione è fondata e deve essere accolta, mentre la mutatio libelli posta in essere dagli opposti è inammissibile.
È opportuno sottolineare che il margine di manovra sulla modifica della domanda riconosciuto dall'art. 183 c.p.c. può trovare applicazione anche nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo in favore dell'attore sostanziale, convenuto formale, consentendogli di avvalersi nella comparsa di costituzione e risposta delle stesse facoltà concesse all'attore sostanziale. Secondo orientamento della suprema Corte di Cassazione la modifica della domanda ammessa ai sensi dell'articolo 183 c.p.c. può riguardare entrambi gli elementi oggettivi della domanda, purché sia connessa alla vicenda dedotta in giudizio e senza che per ciò solo si determini la compressione della potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali (cfr. sezioni unite n.12310 del 15.06.2015).
La ratio del 183 c.p.c è quella di permettere entro tale udienza di sottoporre al giudice, prima dell'inizio della trattazione, tutte le questioni rilevanti al fine di massimizzare la portata dell'intervento richiesto al giudice, evitando che esse possano essere riproposte in separati procedimenti o che le parti possano tornare in causa in relazione alla medesima vicenda sostanziale. Inoltre, la rinventio reconventionis non può essere subordinata alla formulazione da parte del convenuto di una vera e propria domanda riconvenzionale, tenuto conto del contenuto letterale dell'articolo 183, comma V, c.p.c.
È stato sostenuto in proposito che l'articolo 183 c.p.c., comma V, c.p.c. consente all'attore di introdurre una domanda nuova, oltre che a seguito di eccezione o domanda riconvenzionale del convenuto, anche in dipendenza di una mera difesa in iure o in facto che alleghi l'infondatezza della domanda assuma carattere conseguenziale e, dunque, che la mera difesa svolga rispetto ad essa funzione di elemento costitutivo (cfr. Cass. civ. n. 17708/2013; Cass. civ. n. 29574/2020).
Secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, tale principio può trovare applicazione anche per il convenuto opposto, il quale può proporre domanda riconvenzionale, legittima in quanto riconducibile alla medesima vicenda sostanziale, anche quando controparte non abbia proposto domanda riconvenzionale propriamente detta richiedendo una pronuncia ampliativa del thema decidendum, ma si sia limitato a chiedere il rigetto della domanda accolta con il decreto opposto con la posizione a tal di fine di eccezione in senso stretto. Tale approdo interpretativo si fonda sull'assenza di una differenziazione di disciplina dei poteri processuali, fra giudizi ordinari quelli scaturenti da opposizione a decreto ingiuntivo e dall'esigenza di ragionevole durata del processo. Osserva, in particolare, la Suprema Corte che, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c.. (cfr. Cass. civ. n. 9633 del 24/03/2022).
Ciò posto, non ricorrono, nella specie, i presupposti di ammissibilità della domanda proposta dagli opposti con la comparsa di risposta nella presente sede, in quanto ontologicamente diversa da quella azionata con il ricorso monitorio sia in ordine al petitum che alla causa petendi.
In particolare, con il ricorso per decreto ingiuntivo e Controparte_5
hanno chiesto la condanna di al Controparte_3 Parte_1
pagamento della quota di loro spettanza degli utili realizzati dall'Azienda Agraria Eredi LE
De NS s.s. nel periodo dal 2006 al 31.08.2012 ex art. 2262 c.c. sulla base della sentenza de
Tribunale di Roma n. 13431/2017 da cui risultava accertato con efficacia di giudicato il rendiconto di detta società.
La pretesa, dunque, è di conseguire gli utili quale diritto del socio, che, però, va fatto valere nei confronti della società tenuta a distribuire gli utili. Rispetto a tale domanda l'odierno opponente non è legittimato passivo.
Ebbene, rispetto a tale pretesa fatta valere in sede monitoria, la domanda spiegata dagli opposti con la comparsa di risposta ha, invece, ad oggetto l'azione di responsabilità di Controparte_3
quale amministratore della suddetta società, con conseguente condanna di quest'ultimo
[...]
al risarcimento del danno loro cagionato dall'inadempimento dell'obbligo di rendiconto della gestione, da cui è derivata l'impossibilità di procedere alla divisione degli utili: tale prospettazione
è del tutto diversa, postula la mala gestio dell'amministratore con conseguenze dannose per i soci in conseguenza del mancato rendiconto.
Si rileva al riguardo che la società di persone, pur non essendo una società dotata di una autonoma personalità giuridica, costituisce un centro di imputazione autonomo distinto da quello dei soci è configurabile la responsabilità degli amministratori nei confronti dei soci, in termini sostanzialmente analoghi a quelli previsti per le società di azioni, ex articolo 2393 e 2395 c.c. il danno che può essere fatto valere è di natura extracontrattuale ed individuale, fondata sull'articolo
2043 c.c., ed in applicazione analogica dell'articolo 2395 c.c., esige che il pregiudizio non sia mero riflesso dei danni recati al patrimonio sociale ma si tratti di danni direttamente causati al socio nei confronti del socio come conseguenza diretta e immediata del comportamento degli amministratori.
La Suprema Corte ha riconosciuto che “in relazione agli utili non percepiti, nelle società di persone, se l'amministratore non presenta il rendiconto il socio - diversamente da quanto accade nelle società di capitali, ove occorre una delibera assembleare che ne autorizzi la distribuzione - non percepisce gli utili, subendo così, in via diretta ed immediata, un danno che, come tale, può invocare agendo per far valere la responsabilità extracontrattuale dell'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2395 c.c., ivi applicabile analogicamente, atteso che la società personale, ancorchè priva di autonoma personalità giuridica, costituisce un centro di imputazione di situazioni giuridiche distinte da quelle dei soci, sicché, anche con riguardo ad essa, è configurabile una responsabilità degli amministratori nei confronti dei singoli soci, oltre che verso la società, alla stregua di quanto previsto in materia di società per azioni” (cfr. Cass. civ. n. 1261 del
25/01/2016).
La domanda proposta su tale base nella presente sede è, dunque, una domanda risarcitoria che presuppone il mancato rendiconto, mentre in sede monitoria i soci hanno fatto valere il proprio diritto agli utili sulla base del rendiconto accertato giudizialmente.
Ebbene, alla diversità ontologica delle due domande sopra esposte e degli interessi sottesi consegue l'inammissibilità della domanda di cui alla comparsa di costituzione quale azione di responsabilità dell'ingiunto quale amministratore dell'Azienda Agraria Eredi LE De CP_
in questa . Controparte_6
D'altronde gli stessi opposti nel ricorso monitorio chiarivano di agire solo per conseguire gli utili risultanti dal rendiconto, mentre “con riferimento alle uscite di cassa per complessivi euro
237.107,93, accertate dal CTU nel periodo dal mese di maggio 2004 al 31.08.2012, tutte prive di giustificazione, i ricorrenti si riservano di agire in separata sede per far accertare la mala gestio da parte dell'amministratore”, chiarendo in modo inequivoco che la domanda proposta non atteneva ad un'azione di responsabilità.
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'opponente – che non lo esime dal dare corso alla distribuzione degli utili ai soci già accertati in altro giudizio e, dunque, di adempiere ai suoi doveri quale amministratore - risulta assorbente nel presente giudizio rispetto alla ingiunzione esperita nei suoi confronti in proprio.
L'opposizione è, dunque, fondata e deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 2592/2020, N.R.G. 2465/2020, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il 4.2.2020.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono liquidate in base al valore di giudizio sulla base delle attività svolte, tra minimo e massimo di scaglione, tenuto conto della decisione su questione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione collegiale, previa assegnazione del fascicolo al ruolo ordinario (03), definitivamente pronunciando nei procedimenti riuniti iscritti al N.R.G.
29127/2020 proposti da avverso Parte_1 Controparte_4 e , ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
[...] Controparte_3
così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione proposta e, per l'effetto, REVOCA Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 2592/2020, N.R.G. 2465/2020, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma in data 4.2.2020;
2) CONDANNA e , in solido Parte_4 Controparte_3
tra loro, al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite, che liquida in € 4.000,00 per compenso professionale ed € 286,00 per spese vive, oltre al 15% per rimborso delle spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera del consiglio del 10 ottobre 2023
Il Presidente
Giuseppe Di Salvo
Il Giudice relatore
Enrica Ciocca
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo Presidente dott. Maurizio Manzi Giudice dott.ssa Enrica Ciocca Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 29127/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili,
a cui è riunito il fascicolo N.R.G. 36843/2020 promosso da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30.6.1938, rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Monacchia, elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale in Roma alla via Mocenigo n. 26, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE contro
, (C.F. ), nata a Controparte_1 C.F._2
Losanna (CH) il 5.3.1942, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
[...]
e dall'Avv. Paola Malfatti Letta, elettivamente domiciliata presso lo studio professionale CP_2 di quest'ultima in Roma alla via Donatello n. 11, giusta procura depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione, nonché
, (C.F. ), nato a [...] il Controparte_3 C.F._3
5.2.1947, residente in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Carmela Donataccio, elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale in Roma alla via G. Ferrari n. 35, giusta procura depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione
OPPOSTI OGGETTO: 151120 - Cause in materia di rapporti societari
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER LA PARTE OPPONENTE: conclude riportandosi agli atti introduttivi di entrambi i procedimenti:” “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione, deduzione e domanda respinta, accertare la nullità e comunque l'illegittimità del decreto ingiuntivo n. 2592/2020, r.g. n. 2465/2020 emesso dal Tribunale di Roma e per l'effetto revocare il decreto stesso dichiarandolo privo di ogni effetto giuridico. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio”
PER LA PARTE OPPOSTA: conclude come da memoria 183 comma VI n. 1 c.p.c: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa, per tutti i motivi esposti nella narrativa della comparsa di risposta e nella presente memoria oltre che nelle note di udienza in atti, così provvedere: 1) in via principale, rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2592/2020 del Tribunale di Roma, proposta con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 03.06.2020, e tutte le domande in essa formulate in quanto inammissibili, tardive, infondate in fatto e in diritto e non provate;
e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 2592/2020 emesso dal Tribunale di Roma in data 04.02.2020, e comunque, ai sensi degli artt. 2043 e 2395 c.c., condannare al pagamento in favore di Parte_1 [...]
a titolo di risarcimento del danno, della complessiva somma di euro Controparte_3 22.686,30, oltre interessi dal 01.09.2012 all'effettivo soddisfo, nonché condannare
[...] al pagamento in favore di , a Parte_1 Controparte_1 titolo di risarcimento danno, della complessiva somma di euro 22.686,30, oltre interessi dal 01.09.2012 all'effettivo soddisfo;
2) in via subordinata e salvo gravame, condannare il sig. al Parte_1 pagamento in favore dei sig.ri e Controparte_3 Parte_2
della maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta all'esito del
[...] presente giudizio a seguito dell'istruttoria espletata. 3) con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- In data 4.2.2020 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso di Controparte_4
e emetteva il decreto ingiuntivo n. 2592/2020, N.R.G.
[...] Controparte_3
2465/2020, con cui ingiungeva ad il pagamento in favore dei Parte_1
ricorrenti della somma di € 22.686,30 ciascuno, oltre agli interessi ed alle spese processuali, a titolo di utili realizzati dall'Azienda Agraria Eredi LE De NS s.s. nel periodo dal 2006 al 31.08.2012 e non distribuiti da parte del socio amministratore, in ragione della loro quota di partecipazione alla suddetta società semplice.
Con atto di citazione notificato il 3.6.2020 conveniva in giudizio Parte_1 avanti all'intestato Tribunale e Controparte_5 Controparte_3
proponendo opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca.
[...]
L'opponente deduceva: - che la società semplice denominata Azienda Agraria Eredi LE de NS era stata costituita dai germani , e e che a Pt_1 Per_1 CP_3 Persona_2 quest'ultimo era succeduta per successione testamentaria; Controparte_5
- che il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso in forza della sentenza n. 13431/2017 pronunciata dal Tribunale Ordinario di Roma il 3.7.2017, che aveva accertato il diritto di ad avere il rendiconto della gestione della società semplice Controparte_3
Azienda Agraria;
- che, in particolare, la citata sentenza aveva accertato che la società Azienda Agraria Eredi
LE de NS aveva prodotto utili per complessivi € 90.745,22 e che, in virtù della partecipazione pro quota del 25% alla società, ciascun socio avrebbe avuto diritto ad ottenere l'importo di € 22.686,30.
Tanto premesso, eccepiva: Parte_1
- la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di idonea procura alle liti, almeno da parte di poiché la procura allegata al ricorso non era inerente all'azione Controparte_5
intrapresa dalla controparte;
- la carenza di legittimazione passiva di poiché, a prescindere da Parte_1
ogni altra considerazione in ordine al diritto dei soci delle società di persone ex art. 2262 c.c. al pagamento degli utili, della mancata ripartizione degli utili rispondeva la società, non anche l'amministratore in proprio;
- che l'Azienda Agraria Eredi LE de NS si era sciolta in virtù della lettera del 2/2/2005 inviata da con la quale aveva comunicato che : “…ciò premesso e ai sensi e Parte_3 per gli effetti dell'art. 4 del documento che abbiamo firmato il 17 maggio scorso, con il presente atto di disdetta dalla società, che dovrà pertanto considerarsi cessata e improduttiva di effetti giuridici a partire da tale data…”, dando atto che l'articolo 4 dell'atto di regolarizzazione fissava la durata della società in un anno, con la previsione della proroga era tacita in caso di mancata comunicazione meditante lettera raccomandata della disdetta, con preavviso di tre mesi dalla scadenza;
- che il documento di cui sopra era stato rinvenuto dall'opponente dopo la pronuncia della sentenza parziale n. 5693/2016 del Tribunale Ordinario di Roma nel procedimento N.R.G. 52118/2012 definito poi con sentenza n. 13431/2017, e che la Corte d'Appello, avanti alla quale il documento era stato allegato, aveva dichiarato l'inamissibilità della relativa produzione documentale, senza esaminarla nel merito;
- che il diritto degli ingiungenti alla ripartizione degli utili della suddetta società si era prescritto, non avendo gli opposti avanzato alcuna pretesa in tal senso anteriormente alla proposizione del ricorso monitorio.
L'opponente concludeva, quindi, come in epigrafe.
Con comparsa depositata il 24/11/2020 si costituivano in giudizio Controparte_5
e esponendo:
[...] Controparte_3
- che il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla base dalla sentenza n. 13431/2017 del Tribunale di Roma con la quale veniva accertato che l'amministratore era risultato inadempiente rispetto al suo dovere di rendicontare l'attività sociale;
-che al decreto ingiuntivo notificato veniva allegata per errore la procura speciale della CP_5
rilasciata per il secondo giudizio di rendiconto n. 59930/2019 R.G., pendente dinanzi a codesto
Tribunale, ma che la aveva rilasciato espressa procura per il procedimento monitorio , CP_5
sicché, in data 6.3.2020, era stata rinnovata la notifica del decreto ingiuntivo corredato della procura speciale conferita dalla depositata unitamente al ricorso monitorio nel CP_5
procedimento N.R.G. 2465/2020;
- che avverso il decreto notificato in data 20.02.2020, il sig. aveva Parte_1
proposto opposizione con atto di citazione notificato in data 03.06.2020, incardinando il presente giudizio n. 29127/2020 R.G., mentre, avverso il decreto notificato il 6.3.2020, l'opponente aveva promosso il giudizio n. 36843/2020 R.G.;
- che, in particolare, con procura speciale alle liti del 13.9.2019, autenticata per atto del notaio di LL (legalizzazione n. 1498), munita in pari data di apostille ai sensi della Persona_3
Convenzione dell'Aia del 5.10.1961, la aveva conferito espresso mandato ai suoi legali, CP_5 avv. Paola Malfatti Letta e avv. di promuovere “ingiunzione di pagamento o Controparte_2
altra opportuna domanda giudiziaria volta ad ottenere il pagamento delle somme accertate come dovute da n virtù delle sentenze 13431/2017 del Tribunale di Roma Parte_1
e 260/2018 della Corte di Appello di Roma”;
- che era personalmente responsabile dei danni subiti dagli opposti Parte_1
per la mancata distribuzione degli utili della l'Azienda Agraria Eredi LE de NS s.s., poiché, in qualità di amministratore, aveva l'obbligo di distribuire ai soci gli utili maturati;
- che il diritto agli utili era subordinato alla sola approvazione del rendiconto, e quindi coerentemente la lesione di questo diritto poteva essere fatta valere dal socio ai sensi dell'articolo
2395 c.c. ss. come danno diretto ed immediato, proprio in quanto conseguente al mancato assolvimento da parte del socio amministratore dello specifico obbligo di distribuzione degli utili, pena la sua responsabilità extracontrattuale, in applicazione analogica dell'art. 2395 c.c., precisando che la distribuzione degli utili era condizionata soltanto al rendiconto dell'amministratore, il quale era, quindi, responsabile dei danni derivanti dalla mancata distribuzione degli utili a causa del mancato rendimento del conto della gestione;
- che il Tribunale Ordinario di Roma, con sentenza n. 13431/2017 del 03.07.2017, aveva accertato che non aveva reso il conto, che i risultati della gestione Parte_1 dell'Azienda Agraria Eredi LE De NS s.s. nel periodo 2006-31.08.2012 erano quelli desumibili dalla ricostruzione operata dal CTU, il quale, in relazione al periodo 2006- 31.08.2012, aveva accertato utili pari ad € 90.745,22;
- che, con la sentenza n. 13431/2017, doveva ritenersi definitivamente accertata, con efficacia di giudicato, l'esistenza di utili non distribuiti e il corrispondente credito, di natura risarcitoria, vantato dai soci nei confronti dell'amministratore inadempiente Parte_1
che era, dunque, tenuto in proprio al pagamento della somma di € 45.372,60 di cui al decreto opposto, di cui € 22.686,30, oltre agli interessi legali dal 31.8.2012 al saldo, in favore di ed € 22.686,30, oltre agli interessi al tasso legale dal 31.8.2012 al Controparte_3
saldo, in favore di Controparte_1
- che l'asserita cessazione della società a seguito della presunta disdetta comunicata nel 2005 da nonché l'eccepita prescrizione del diritto degli opponenti al Controparte_3
rendiconto della gestione della suddetta società erano state dedotte nel procedimento N.R.G.
52118/2012, in cui il Tribunale Ordinario di Roma aveva pronunciato la sentenza non definitiva n. 5693/2016 e la sentenza definitiva n. 13431/2017, cui aveva fatto seguito la sentenza della Corte
d'Appello di Roma n. 260/2018, sentenze passate in giudicato;
- che la produzione della lettera di disdetta del 2 febbraio del 2005, effettuata nel presente giudizio dalla difesa di violava il giudicato risultante dalle citate sentenze, Parte_1
e che in ogni caso tale lettera doveva ritenersi superata dalla volontà manifestata da tutti i soci di procrastinare la vita della società, come risultava dalle evidenze documentali e dalle difese svolte dallo stesso opponente nel giudizio di rendiconto;
- che l'eccezione di prescrizione era a sua volta coperta dal giudicato e che, quindi, non poteva essere oggetto del presente procedimento, essendo già sollevata dalla controparte nel giudizio di rendiconto n. 52118/2012 R.G., all'esito del quale era stata rigettata dal Tribunale Ordinario di
Roma con la citata sentenza 5693/2016, passata in giudicato;
Gli opposti, concludevano, dunque, come in epigrafe.
Con le note scritte depositate per l'udienza del 25.01.2021, le parti rappresentavano che i procedimenti N.R.G. 29127/20 e 3684/20 avevano ad oggetto opposizioni proposte avverso il medesimo decreto ingiuntivo, notificato due volte, esponendo che la prima notifica in data 20.02.2020, con allegazione della procura conferita da per il Parte_4
giudizio di rendiconto, era stata rinnovata il 6.3.2020, pertanto, chiedevano la riunione dei due procedimenti.
Esperiti gli incombenti preliminari, denegata, con ordinanza del 18.08.2021, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, al presente procedimento era riunita la causa N.R.G.
36843/2020 intrapresa con atto di citazione notificato il 3.6.2020, con cui Parte_1 aveva convenuto in giudizio avanti all'intestato Tribunale
[...] Controparte_5
e proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n.
[...] Controparte_3
2592/2020, N.R.G. 2465/2020 notificato il 6.3.2020 con le medesime argomentazioni di merito.
La causa veniva istruita documentalmente e trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
2.- Va premesso che la presente causa va decisa collegialmente in quanto è stata proposta dalla parte opposta domanda di responsabilità dell'amministratore ex art. 2395 c.c., ma, trattandosi di attività relativa a società semplice, la decisione spetta alla sezione ordinaria e non già alla sezione specializzata in materia di impresa, per cui va disposta la assegnazione alla medesima sezione, ruolo ordinario (03).
3.- L'eccezione di nullità del ricorso monitorio per difetto di procura ad litem, peraltro non riproposta nel corso del giudizio, è superata dall'esame del fascicolo monitorio, in cui era stata prodotta valida ed idonea procura, oltre che dalla rinnovazione della notificazione del decreto ingiuntivo n. 2592/2020, N.R.G. 2465/2020, emesso il 4.2.2020, da parte di Controparte_5
e nei confronti di
[...] Controparte_3 Parte_1
corredato della procura conferita dalla gli avvocati e Paola
[...] CP_5 Controparte_2
Malfatti Letta per proporre il ricorso per decreto ingiuntivo.
3.- Nel merito, l'opposizione proposta da è fondata e deve essere Parte_1
accolta.
Il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria. Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 13533 del
30/10/2001; Cass. civ. n. 13674 del 13/6/2006; Cass. civ. n. 8615 del 12/4/2006).
Nel caso di specie con la presente opposizione, ha eccepito: Parte_1
- il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto gli utili debbono essere richiesti alla società
e non personalmente all'amministratore, ma;
- la prescrizione del diritto vantato dalla controparte alla redistribuzione degli utili;
- l'inesistenza della società in quanto uno dei soci aveva espresso la volontà di interrompere l'attività sociale, ipotesi prevista dallo statuto come causa di scioglimento del vincolo sociale.
Gli opposti hanno dedotto in giudizio, al fine di contrastare le avverse eccezioni, la legittimità del decreto ingiuntivo opposto, evidenziando che è responsabile della Parte_1
mancata divisione degli utili in qualità di amministratore della società, invocando l'applicazione dell'art. 2395 c.c., ritenendolo applicabile alla società semplice. Hanno esposto, inoltre, che la società non poteva considerarsi sciolta, poiché, nonostante la manifestazione di tale volontà del socio di sciogliere il vincolo sociale la stessa proseguiva la sua attività e che tutte le eccezioni sollevate dall'opponente erano coperte dal giudicato formatosi nei precedenti giudizi intercorsi tra le parti.
Gli opposti, dunque, a fronte dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da con la comparsa di costituzione nella presente fase di opposizione Controparte_3 hanno modificato la domanda proposta in limine litis, sostituendo l'originaria richiesta di divisione degli utili accertati con sentenza con una azione di responsabilità dell'opponente quale amministratore della società, contestandogli di non aver assolto al suo dovere di rendiconto e che ciò ha causato la mancata distribuzione degli utili.
Ebbene, l'eccezione di difetto di legittimazione è fondata e deve essere accolta, mentre la mutatio libelli posta in essere dagli opposti è inammissibile.
È opportuno sottolineare che il margine di manovra sulla modifica della domanda riconosciuto dall'art. 183 c.p.c. può trovare applicazione anche nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo in favore dell'attore sostanziale, convenuto formale, consentendogli di avvalersi nella comparsa di costituzione e risposta delle stesse facoltà concesse all'attore sostanziale. Secondo orientamento della suprema Corte di Cassazione la modifica della domanda ammessa ai sensi dell'articolo 183 c.p.c. può riguardare entrambi gli elementi oggettivi della domanda, purché sia connessa alla vicenda dedotta in giudizio e senza che per ciò solo si determini la compressione della potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali (cfr. sezioni unite n.12310 del 15.06.2015).
La ratio del 183 c.p.c è quella di permettere entro tale udienza di sottoporre al giudice, prima dell'inizio della trattazione, tutte le questioni rilevanti al fine di massimizzare la portata dell'intervento richiesto al giudice, evitando che esse possano essere riproposte in separati procedimenti o che le parti possano tornare in causa in relazione alla medesima vicenda sostanziale. Inoltre, la rinventio reconventionis non può essere subordinata alla formulazione da parte del convenuto di una vera e propria domanda riconvenzionale, tenuto conto del contenuto letterale dell'articolo 183, comma V, c.p.c.
È stato sostenuto in proposito che l'articolo 183 c.p.c., comma V, c.p.c. consente all'attore di introdurre una domanda nuova, oltre che a seguito di eccezione o domanda riconvenzionale del convenuto, anche in dipendenza di una mera difesa in iure o in facto che alleghi l'infondatezza della domanda assuma carattere conseguenziale e, dunque, che la mera difesa svolga rispetto ad essa funzione di elemento costitutivo (cfr. Cass. civ. n. 17708/2013; Cass. civ. n. 29574/2020).
Secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, tale principio può trovare applicazione anche per il convenuto opposto, il quale può proporre domanda riconvenzionale, legittima in quanto riconducibile alla medesima vicenda sostanziale, anche quando controparte non abbia proposto domanda riconvenzionale propriamente detta richiedendo una pronuncia ampliativa del thema decidendum, ma si sia limitato a chiedere il rigetto della domanda accolta con il decreto opposto con la posizione a tal di fine di eccezione in senso stretto. Tale approdo interpretativo si fonda sull'assenza di una differenziazione di disciplina dei poteri processuali, fra giudizi ordinari quelli scaturenti da opposizione a decreto ingiuntivo e dall'esigenza di ragionevole durata del processo. Osserva, in particolare, la Suprema Corte che, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c.. (cfr. Cass. civ. n. 9633 del 24/03/2022).
Ciò posto, non ricorrono, nella specie, i presupposti di ammissibilità della domanda proposta dagli opposti con la comparsa di risposta nella presente sede, in quanto ontologicamente diversa da quella azionata con il ricorso monitorio sia in ordine al petitum che alla causa petendi.
In particolare, con il ricorso per decreto ingiuntivo e Controparte_5
hanno chiesto la condanna di al Controparte_3 Parte_1
pagamento della quota di loro spettanza degli utili realizzati dall'Azienda Agraria Eredi LE
De NS s.s. nel periodo dal 2006 al 31.08.2012 ex art. 2262 c.c. sulla base della sentenza de
Tribunale di Roma n. 13431/2017 da cui risultava accertato con efficacia di giudicato il rendiconto di detta società.
La pretesa, dunque, è di conseguire gli utili quale diritto del socio, che, però, va fatto valere nei confronti della società tenuta a distribuire gli utili. Rispetto a tale domanda l'odierno opponente non è legittimato passivo.
Ebbene, rispetto a tale pretesa fatta valere in sede monitoria, la domanda spiegata dagli opposti con la comparsa di risposta ha, invece, ad oggetto l'azione di responsabilità di Controparte_3
quale amministratore della suddetta società, con conseguente condanna di quest'ultimo
[...]
al risarcimento del danno loro cagionato dall'inadempimento dell'obbligo di rendiconto della gestione, da cui è derivata l'impossibilità di procedere alla divisione degli utili: tale prospettazione
è del tutto diversa, postula la mala gestio dell'amministratore con conseguenze dannose per i soci in conseguenza del mancato rendiconto.
Si rileva al riguardo che la società di persone, pur non essendo una società dotata di una autonoma personalità giuridica, costituisce un centro di imputazione autonomo distinto da quello dei soci è configurabile la responsabilità degli amministratori nei confronti dei soci, in termini sostanzialmente analoghi a quelli previsti per le società di azioni, ex articolo 2393 e 2395 c.c. il danno che può essere fatto valere è di natura extracontrattuale ed individuale, fondata sull'articolo
2043 c.c., ed in applicazione analogica dell'articolo 2395 c.c., esige che il pregiudizio non sia mero riflesso dei danni recati al patrimonio sociale ma si tratti di danni direttamente causati al socio nei confronti del socio come conseguenza diretta e immediata del comportamento degli amministratori.
La Suprema Corte ha riconosciuto che “in relazione agli utili non percepiti, nelle società di persone, se l'amministratore non presenta il rendiconto il socio - diversamente da quanto accade nelle società di capitali, ove occorre una delibera assembleare che ne autorizzi la distribuzione - non percepisce gli utili, subendo così, in via diretta ed immediata, un danno che, come tale, può invocare agendo per far valere la responsabilità extracontrattuale dell'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2395 c.c., ivi applicabile analogicamente, atteso che la società personale, ancorchè priva di autonoma personalità giuridica, costituisce un centro di imputazione di situazioni giuridiche distinte da quelle dei soci, sicché, anche con riguardo ad essa, è configurabile una responsabilità degli amministratori nei confronti dei singoli soci, oltre che verso la società, alla stregua di quanto previsto in materia di società per azioni” (cfr. Cass. civ. n. 1261 del
25/01/2016).
La domanda proposta su tale base nella presente sede è, dunque, una domanda risarcitoria che presuppone il mancato rendiconto, mentre in sede monitoria i soci hanno fatto valere il proprio diritto agli utili sulla base del rendiconto accertato giudizialmente.
Ebbene, alla diversità ontologica delle due domande sopra esposte e degli interessi sottesi consegue l'inammissibilità della domanda di cui alla comparsa di costituzione quale azione di responsabilità dell'ingiunto quale amministratore dell'Azienda Agraria Eredi LE De CP_
in questa . Controparte_6
D'altronde gli stessi opposti nel ricorso monitorio chiarivano di agire solo per conseguire gli utili risultanti dal rendiconto, mentre “con riferimento alle uscite di cassa per complessivi euro
237.107,93, accertate dal CTU nel periodo dal mese di maggio 2004 al 31.08.2012, tutte prive di giustificazione, i ricorrenti si riservano di agire in separata sede per far accertare la mala gestio da parte dell'amministratore”, chiarendo in modo inequivoco che la domanda proposta non atteneva ad un'azione di responsabilità.
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'opponente – che non lo esime dal dare corso alla distribuzione degli utili ai soci già accertati in altro giudizio e, dunque, di adempiere ai suoi doveri quale amministratore - risulta assorbente nel presente giudizio rispetto alla ingiunzione esperita nei suoi confronti in proprio.
L'opposizione è, dunque, fondata e deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 2592/2020, N.R.G. 2465/2020, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il 4.2.2020.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono liquidate in base al valore di giudizio sulla base delle attività svolte, tra minimo e massimo di scaglione, tenuto conto della decisione su questione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione collegiale, previa assegnazione del fascicolo al ruolo ordinario (03), definitivamente pronunciando nei procedimenti riuniti iscritti al N.R.G.
29127/2020 proposti da avverso Parte_1 Controparte_4 e , ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
[...] Controparte_3
così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione proposta e, per l'effetto, REVOCA Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 2592/2020, N.R.G. 2465/2020, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma in data 4.2.2020;
2) CONDANNA e , in solido Parte_4 Controparte_3
tra loro, al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite, che liquida in € 4.000,00 per compenso professionale ed € 286,00 per spese vive, oltre al 15% per rimborso delle spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera del consiglio del 10 ottobre 2023
Il Presidente
Giuseppe Di Salvo
Il Giudice relatore
Enrica Ciocca