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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/02/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. ssa Marialuisa Crucitti_________ Presidente
2) dott. ssa Ginevra Chinè _________ Consigliere rel
3) dott. ssa Maria Carla Arena ________ Consigliere
Nella causa celebrata ex art.127 ter cpc ( scadenza note 11/2/2024) ha deliberato la seguente SENTENZA nel procedimento n. 456/2023 R.G.A.C.P., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la 393 del 2023 emessa dal Tribunale di Palmi Sez Lavoro in data 31.03.2023 nell'ambito del procedimento 2538 del 2022, non notificata, del Tribunale di Palmi e vertente tra in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Mazza,
CP_1
[...]
(CF. ) nato a [...] il
[...] C.F._1
28.09.1982 ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Taccone CF pec e C.F._2 Email_1 dall'Avv. Maurizio Tettè (CF: ), giusta procura in atti ed C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio legale Taccone sito in Taurianova (RC) alla
Piazza Libertà n.16
(C.F. – P. Controparte_2 P.IVA_1
IVA ), in proprio e quale mandatario della in forza di P.IVA_2 Controparte_3 procura speciale a rogito della dott.ssa Notaio in Tivoli, rep. n. Persona_1
37521 del 3 luglio 2014, costituito ai sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio di Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino Persona_2
(RM) il 26 gennaio 2023, Repertorio 37590 - Raccolta n.7131, agli avvocati Angela M. Fazio Angela M. Laganà , Dario C. Adornato;
- APPELLATI -
Conclusioni delle parti: come da atti e scritti dell'appellante.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello, depositato il giorno 1 ottobre 2023, Parte_1
(in seguito impugna la sentenza n. 393 del 2023 emessa dal
[...] CP_4
Tribunale di Palmi Sez Lavoro in data 31.03.2023 nell'ambito del procedimento 2538 del 2022, con cui era stata accolta l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 094 2022 90057304 50/000 e dal sotteso avviso di addebito n.394 2013 0000030423 000 proposta da per l'omessa notifica degli atti presupposti a causa CP_1 della inutilizzabilità degli atti interruttivi della prescrizione prodotti tardivamente da in primo grado. CP_4
Con il gravame l'appellante eccepisce l'errore della sentenza per avere ritenuto che
“In primo luogo, va detto che il concessionario della riscossione si è costituito tardivamente, senza osservare il termine di cui all'art. 416 c.p.c., ciò ha comportato per lo stesso la decadenza dalle eccezioni processuali e di merito, non rilevabili di ufficio, tra le quali, l'eccepita prescrizione, pertanto, nella motivazione della presente sentenza non si terrà conto della documentazione prodotta tardivamente dall' ” e Controparte_5 conseguentemente nella parte in cui Considerando a questo punto il caso di specie, l'avviso di addebito n. 39420130000030423000, risulta notificato in data 14 aprile 2013, pertanto, alla data di notificata dell'intimazione di pagamento n. 094 2022 90057304 , pervenuta il Pt_2
21.09.2022, era ampiamente maturata la prescrizione quinquennale….” Eccepisce l'erroneità della decisione assumendo, che ex art. 3, co. 9 della L. n. 335/1995 la prescrizione ha efficacia estintiva -e non meramente preclusiva- del diritto ai contributi, tanto da poter essere rilevata anche d'ufficio (Cass. S.U. n. 7514/2022). Richiama la Corte di Cassazione con ord. 24813/2022 secondo cui: “In caso di relata di notifica della cartella esattoriale prodotta dal concessionario, la tardiva costituzione in giudizio del medesimo non è di ostacolo, "ex se", all'acquisizione d'ufficio del documento indispensabile ai fini della decisione, specie nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, assume rilevanza l'acquisizione di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti…”. Contesta la decisione del Tribunale rilevando che erano stati depositati tre atti interruttivi della prescrizione ( doc. 2, 3 e 4 fascicolo di primo grado) copia avviso intimazione n. 09420169004832104000; copia proposta di compensazione del 2017 n. 09428201700000651000 e l'avviso d'intimazione del 2019 n. 09420199002470653000; documenti di cui aveva chiesto ex articolo 421 comma secondo cpc l'acquisizione.
L' anche quale mandataria di si è costituita in appello per difendersi. CP_6 CP_7
Si è costituito eccependo la tardività del ricorso in appello e nel merito CP_1 ha eccepito la prescrizione maturata dopo la notifica dell' avviso di addebito n. 394 2013 0000030423 000. Ha contestato la produzione documentale eccependone la nullità. Con decreto del Presidente di Sezione è stata fissata la data del 11/2/24 quale termine per il deposito delle note scritte ex art.127 ter c.p.c., alla scadenza, il Collegio preso atto del depositato note di trattazione scritta ha deciso come da dispositivo e motivazione contestualmente depositati e pubblicati telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va rigettata l'eccezione di tardività dell'appello atteso che la sentenza è stata pubblicata in data 31/3/2023 ed il ricorso in appello è stato depositato in data 1/10/2023, dunque, entro i termini che andavano a scadere in data 2/10/2023. Va anche rilevato che il capo relativo all'accertamento della legittimazione passiva sia del Concessionario che dell'Ente impositore non è stato oggetto di impugnazione. Ciò posto, l'appello è fondato.
Il Tribunale, come illustrato nello svolgimento del processo, ha ritenuto prescritto il credito portato nell'avvio di addebito n. 39420130000030423000, perchè dalla data della sua notifica 14 aprile 2013, alla data di notificata dell'intimazione di pagamento n. 094 2022 90057304 50/000, del il 21.09.2022, era maturata la prescrizione quinquennale, ritenendo non utilizzabile la documentazione depositata da CP_4 perché tardiva.
L'appellante contesta la decisione rilevando che i documenti andavano utilizzati mediante l'acquisizione d'ufficio, trattandosi di atti indispensabili ai fini della decisione. Il motivo di impugnazione è fondato per i motivi di seguito esposti. L'eccezione di interruzione della prescrizione è mera deduzione difensiva, di tal che non soggiace alle preclusioni di cui all'art. 416 c.p.c., la tardiva costituzione del concessionario non impedisce l'acquisizione della documentazione allegata a supporto dell'eccezione. Come deciso da questa Corte in fattispecie analoga ( sentenza RG 397/2020 est Eliana Romeo) la Suprema Corte ha ripetutamente affermato (24728/2019, n. 14755/2018) che <l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato, come peraltro accade in ambito previdenziale (ed a differenza della materia civile) per la stessa eccezione di prescrizione del credito contributivo (Cass. ordinanza n. 31345/2018, n. 9226/2018, n. 27163/2008, n. 230/2002). 4.- Talchè essa non è soggetta a preclusioni in caso di mancata tempestiva costituzione della parte la quale, pur costituendosi in ritardo, non decade dal potere di allegare il relativo fatto costitutivo ed introdurre così nel processo il presupposto su cui si innesta il potere dovere del giudice di dare corso ai poteri officiosi (ex art. 421. c.p.c.) intesi alla ricerca della verità materiale. 5.- La decadenza prevista dall'art.416, 2° e 3° comma c.p.c. per il convenuto che si costituisce in ritardo riguarda, infatti, oltre le domande riconvenzionali, le sole "eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio" ed "i mezzi di prova dei quali intende avvalersi". Talchè a nulla poteva rilevare nella presente causa che il concessionario della si fosse costituito in ritardo, potendo egli allegare il fatto interruttivo della Parte_1 prescrizione in relazione al quale il giudice esercitare il proprio potere di ammissione della prova, a prescindere dalla decadenza probatoria pure prodottasi per la parte.>>. Infatti, l'eccezione di interruzione della prescrizione come eccezione in senso lato e non in senso stretto, che può essere rilevata anche d'ufficio da parte del giudice del gravame, non sussiste la facoltà di produrre per la prima volta in appello i documenti attestanti l'avvenuta interruzione, ove una qualche prova in merito non sia stata acquisita, o il fatto interruttivo non sia stato allegato in primo grado, posto che il potere officioso di acquisizione documentale è destinato solo a vincere i dubbi residuati dalle risultanze di primo grado;
ne consegue che le prove del fatto interruttivo non acquisite in primo grado devono ritenersi ammissibili in appello, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., solo ove rispondano al duplice requisito dell'indispensabilità e della finalizzazione alla dimostrazione di fatti già allegati e discussi fra le parti in prime cure (Cass. 9226/2018; 14346/2019). In caso di relata di notifica della cartella esattoriale prodotta dal concessionario, la tardiva costituzione in giudizio del medesimo non è di ostacolo, "ex se", all'acquisizione d'ufficio del documento indispensabile ai fini della decisione, specie nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, assume rilevanza l'acquisizione di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti (Cass., 24813/22).
Fatte queste premesse e andando nel merito dell'accertamento ed utilizzando la documentazione prodotta da , va rilevato che il capo della sentenza, su cui CP_4 non ci sono comunque contestazioni, relativo all'accertamento della notifica dell'avviso di addebito in data in data 14.04.2013, non è stato oggetto di impugnazione, la questione da accertare è solo relativa alla prescrizione successiva a detta notifica. DE in primo grado ha depositato le relate di notifica dell'intimazione n. 094 2016
90048321 04/000 e 094 2019 90024706 53/000 ( aventi ad oggetto, tra gli altri crediti, anche l'avviso di addebito in esame) sottoscritte dal soggetto qualificatosi suocero all'indirizzo del destinatario Parte appellata contesta la regolarità di detta notifica ritenendo necessaria ai fini della sua validità l'invio della successiva raccomandata informativa e richiama a supporto la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 27446/2022 pubblicata il
20.09.2022. Occorre rilevare che sia l'intimazione n. 094 2016 90048321 04/000 del 25/8/216 che l'intimazione 094 2019 90024706 53/000 del 17/5/2019 sono state ricevute- all'indirizzo di residenza del destinatario, dal soggetto qualificatosi Per_3
“suocero” che ha sottoscritto la relata;
dette notifiche sono state eseguite
[...] tramite e, di conseguenza, non tramite messo notificatore, come Controparte_8 eccepito dall'appellato. La giurisprudenza richiamata si riferisce alle notifiche fatte tramite messo per le quali vige altra normativa.
E' documentale che ha provveduto alla notifica c.d. diretta a mezzo del CP_4 servizio postale senza avvalersi dell'ufficiale giudiziario. Ciò precisato in punto di fatto, deve osservarsi che "In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato" (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018, Rv. 651834 - 01; conf. Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019, Rv. 653680 -
01, secondo cui "In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione della L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 883, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della L. n. 890 del 1982").
In questa direzione, del resto, depone proprio il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, che consente agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica "nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda" (comma 2) o al "portiere dello stabile dov'è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda" del destinatario, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da tali soggetti, prevedendo lo stesso art. 26, il rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (cfr. Cass. n. 14196/2014, Cass. ord. n. 3254/16, Cass. n. 802 del 2018; conf. Cass. n. 12083 del 2016 e n. 29022 del 2017). E d'altro canto, come affermato da Cass. n. 28872 del 12/11/2018, sopra citata, la Corte costituzionale, occupandosi della questione ha dichiarato, con la sentenza n. 175 del 2018, la conformità a Costituzione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma
1, rilevando che "la semplificazione insita nella notificazione diretta", consistente "nella mancanza della relazione di notificazione di cui all'art. 148 c.p.c. e alla L. n. 890 del 1982, art. 3" e nella "mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica (cosiddetta CAN)", "anche se (...) comporta, in quanto eseguita nel rispetto del citato codice postale, uno scostamento rispetto all'ordinario procedimento notificatorio a mezzo del servizio postale ai sensi della L. n. 890 del 1982, non di meno (...) è comunque garantita al destinatario un'effettiva possibilità di conoscenza della cartella di pagamento notificatagli ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma
1" ha precisato il Giudice delle leggi che, seppure non sia prevista la relata di notifica, nella notificazione "diretta" ai sensi del citato art. 26 "c'è il completamento dell'avviso di ricevimento da parte dell'operatore postale che, in forma sintetica, fornisce la prova dell'avvenuta consegna del plico al destinatario o al consegnatario legittimato a riceverlo". La questione della necessità dell'inoltro della raccomandata informativa è stata anche affrontata dalla Corte Costituzionale che con la sentenza 175/2018 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art 26 DpR 602/73 nella parte in cui abilita il concessionario della riscossione alla notifica diretta, senza intermediario, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento della cartella di pagamento, senza l'osservanza delle previsioni di cui all'art 7 legge n.890/82 come modificato con legge 31/2008 ( che prevede per la notifica a persona diversa dal destinatario l'inoltro della Parte c.d raccomandata informativa ).
Inoltre, la mancata previsione di un obbligo di comunicazione di avvenuta notifica (ma solo nel caso in cui il plico sia consegnato dall'operatore postale direttamente al destinatario o a persona di famiglia o addetto alla casa, all'ufficio o all'azienda o al portiere), “non costituisce nella disciplina della notificazione”, nonostante tale
“obbligo vale indubbiamente a rafforzare il diritto di azione e di difesa (art. 24 Cost., commi 1 e 2) del destinatario dell'atto”, “una condizione indefettibile della tutela costituzionalmente necessaria di tale, pur fondamentale, diritto.” (Cass.,
28872/2018). Anche di recente la Suprema Corte ( sentenza n. 24492/2023) ha confermato il principio ribadendo che «In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile)» (Cass. n. 10131 del 2020; Cass. sez. 6-5, n. 2339 del 2021); ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto, pervenuto all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Cass. 06/06/2012, n. 9111; Cass. Sez. 5, Ord. n. 1631 del 2023); con la precisazione che, persino se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato e/o la relativa sottoscrizione sia inintelligibile, l'atto è comunque valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. (Cass. 21/02/2018, n. 4275; Sez. 5, Ordinanza n. 26688 del 2022); - in particolare, la Corte Costituzionale ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, secondo periodo del d.P.R. 602 del 1973 e 14 legge n. 890 del 1982 nella parte in cui, ammettendo la notificazione diretta degli atti impositivi da parte degli uffici finanziari erariali e locali nonché degli enti di riscossione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, escludono l'applicazione delle modalità previste dalla legge n. 890 del 1982 per la consegna del plico a persona diversa dal destinatario (tra cui l'invio di comunicazione di avvenuta notifica). La Corte Costituzionale ha rimarcato che la notificazione diretta, a mezzo del servizio postale, ha connotati di specialità, e di semplificazione, rispetto a quella dettata dall'art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e dalla legge n. 890 del 1982, e che una siffatta disciplina – che assicura un sufficiente livello di conoscibilità dell'atto, stante l'avvenuta consegna del plico (oltre che al destinatario, anche alternativamente) a chi sia legittimato a riceverlo – non supera il limite inderogabile della discrezionalità del legislatore né compromette il diritto di difesa del destinatario della notifica, correlandosi alla natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell'attività dell'agente della riscossione e trovando fondamento nel regime differenziato della riscossione coattiva delle imposte che, a sua volta, risponde all'esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica (Corte cost. n. 2 del 2020; Corte cost. n. 175 del 2018). Orbene la regolarità della notifica delle intimazioni n. 094 2016 90048321 04/000 del 25/8/216 e n. 094 2019 90024706 53/000 del 17/5/2019 determina pacificamente il rigetto dell'eccezione di prescrizione. L'appello va, pertanto, accolto e l'originario ricorso rigettato. Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza sulla base del valore della lite (€ 6.606,26 ) ai parametri minimi attesa la semplicità delle questioni trattate esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello promosso da contro e anche CP_4 CP_1 CP_6 quale mandatario di e con ricorso depositato il 1 ottobre 2023, avverso CP_3 la sentenza n. 393 del 2023 emessa dal Tribunale di Palmi Sez. Lavoro in data 31.03.2023, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta l'originario ricorso;
Condanna al pagamento delle spese di lite quantificate in CP_1
€1.865,00 per il primo grado in favore di e €1865,00 in favore di e CP_4 CP_6 [...] quale unica parte processuale;
CP_3
Condanna al pagamento delle spese del presente grado CP_1 quantificate in € 1984,00 in favore di e € 1984,00 in favore di e CP_4 CP_6 [...] quale unica parte processuale;
CP_3
Reggio Calabria, 12/2/2025 Il Relatore Il Presidente Dott.ssa Ginevra Chinè Dott.ssa Marialuisa Crucitti